Legge Regionale n. 2 del 03-01-2009 Regione Abruzzo. Disposizioni fiscali in materia di addizionale regionale all’accisa sul gas naturale ed imposta sostitutiva per le utenze esenti dall’accisa.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 1
STRAORDINARIO
del 5 gennaio 2009
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Disposizioni fiscali in materia di addizionale regionale all’accisa sul gas
naturale ed imposta sostitutiva per le utenze esenti dall’accisa

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 l’addizionale regionale all’accisa sul gas
naturale e l’imposta sostitutiva per le utenze esenti dall’accisa, istituite
dall’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398
(Istituzione e disciplina dell’addizionale regionale all’imposta erariale di
trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive
modificazioni, dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale e per le
utenze esenti, di un’imposta sostitutiva dell’addizionale, e previsione della
facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un’imposta regionale
sulla benzina per autotrazione), sono determinate, in attuazione dell’art. 2
del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva
2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei
prodotti energetici e dell’elettricità), nelle misure indicate nella tabella A
allegata alla presente legge.

2. Le aliquote relative agli usi industriali, artigianali ed agricoli restano
determinate nella misura del 50 per cento del corrispondente tributo erariale.

ARTICOLO 2

Modifica alle disposizioni tributarie in materia di addizionale regionale
all’accisa sul gas

1. Nelle disposizioni tributarie regionali in materia di accisa sul gas, le
parole “metano” e “gas metano”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: “gas naturale”.

ARTICOLO 3

Modifiche alla L.R. n. 17 del 24.11.2008

1. Gli articoli 24, 25 e 26 della L.R. n. 17 del 24.11.2008 recante “Norme
regionali contenenti l’attuazione della Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
e disposizioni in materia di personale”, sono abrogati.

ARTICOLO 4

Disposizioni in materia di calendario venatorio

1. Limitatamente alla stagione venatoria 2008/2009 è prorogato il periodo di
prelievo venatorio del cinghiale (Sus Scrofa) fino all’11.01.2009.

ARTICOLO 5

Disposizione finanziaria

1. E’ autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all’allegata
tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali “Allegato 1” sulla base
degli stanziamenti iscritti con la L.R. 21 novembre 2008, n. 16.

ARTICOLO 6

Modifiche di natura finanziaria

1. Il comma 107 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16 è sostituito dal seguente:
“107. La Regione Abruzzo concede un contributo straordinario di Euro 35.000,00
per l’attività convegnistica dell’Associazione Culturale “Giustizia Sociale”
di Chieti. L’onere di cui al presente comma trova copertura mediante
finalizzazione dello stanziamento iscritto nel capitolo di spesa 10.02.008 –
62422, denominato “interventi in materia di promozione culturale.”.

ARTICOLO 7

Disposizioni per i Giochi del Mediterraneo

1. E’ approvato il protocollo d’intesa sottoscritto tra la Regione Abruzzo ed
il Comune di Chieti in data 29.12.2008, finalizzato alla realizzazione di un
nuovo sistema viario di accesso al Villaggio Mediterraneo dei XVI Giochi del
Mediterraneo – Pescara 2009, dalla viabilità statale (S.S. n. 81, S.S. n. 5),
provinciale (S.P. ex S.S. n. 656), comunale (via Gorizia e via Montello) e
autostradale (A14 – casello di Dragonara).

2. Il Comune di Chieti è autorizzato a trasferire, in tutto o in parte, le
incombenze di cui all’art. 4 (competenza degli Enti) e le risorse finanziarie
di cui all’art. 5 (oneri complessivi, impegni e copertura finanziaria) del
predetto protocollo d’intesa, al Commissario delegato dei XVI Giochi del
Mediterraneo, con separato atto da sottoscriversi tra il Comune ed il
Commissario medesimi, accertato, da parte del Comune di Chieti, che gli
interventi oggetto del citato protocollo d’intesa, rientrino nell’ambito
specifico della viabilità connessa al Villaggio Mediterraneo, come previsto
dal comma 4 dell’art. 5 della L.R. n. 43/2006.

3. Il trasferimento dei fondi in favore del Commissario delegato avverrà in
congruenza con quanto sarà stabilito con convenzione da sottoscriversi tra il
Dirigente del Servizio Viabilità e Sicurezza Stradale regionale ed il
Dirigente del Comune di Chieti che sarà allo scopo nominato.

ARTICOLO 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

ALLEGATO 1

TABELLA A (Articolo 1, comma 1) ADDIZIONALE REGIONALE ALL’ACCISA SUL GAS
NATURALE E IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI DALL’ACCISA.

Fonte:http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 1 del 15-01-2009 Regione Calabria. Ulteriori disposizioni in materia sanitaria.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA
N. 1
del 16 gennaio 2009
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
N. 1 del 21 gennaio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

1 . In applicazione del principio di omnicomprensività del trattamento
economico, di cui alla legge regionale 18 febbraio 1994, n. 8 e alle altre
norme in materia di compensi ai componenti le Commissioni sanitarie per
l’accertamento delle invalidità, la partecipazione del personale delle Aziende
sanitarie e ospedaliere, dipendente dalle stesse o convenzionato a qualsiasi
titolo, alle Commissioni per l’accertamento dello stato di invalidità, non
comporta il diritto a compensi aggiuntivi diversi da quelli previsti negli
accordi contrattuali di riferimento.

2. L’onere per la partecipazione ai lavori delle Commissioni per
l’accertamento delle invalidità di un sanitario in rappresentanza delle
Associazioni di invalidi, di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 15
ottobre 1990, n. 295, rimane a carico della Azienda sanitaria cui appartiene
la Commissione.

ARTICOLO 2

1. La partecipazione del personale delle Aziende sanitarie e ospedaliere,
dipendente dalle stesse o convenzionato a qualsiasi titolo e di personale
esterno al Servizio sanitario regionale, non comporta oneri a carico della
Regione Calabria, fatta eccezione per il rimborso spese, se ed in quanto
dovuto, che rimane comunque a carico dell’Ente di appartenenza.

ARTICOLO 3

1. Il comma 2, dell’art. 2, della legge regionale 9 aprile 1990, n. 18 è così
modificato:

“La Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui al comma precedente,
sentiti i pareri dei Comuni interessati, delle Aziende sanitarie provinciali e
di una apposita commissione regionale nominata su proposta del competente
Assessore regionale formata da un dirigente di ruolo del Dipartimento Tutela
della salute e Politiche sanitarie che la presiede e da tre farmacisti
individuati congiuntamente dai relativi Ordini provinciali dei farmacisti e
dall’Associazione dei titolari e dall’Associazione dei non titolari di
farmacie, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla richiesta, scaduto il
quale provvede alla nomina la Giunta regionale. Esercita le funzioni di
Segretario un funzionario dello stesso dipartimento. La partecipazione ai
lavori della Commissione è a titolo gratuito”.

ARTICOLO 4

1. All’articolo 16 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 viene aggiunto
il seguente comma 1 bis:

Legge Regionale n. 5 del 14-04-2009 Regione Campania. “Intervento straordinario società ASTIR S.p.A.”

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 25
del 27 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1

1. La Regione Campania, in qualità di socio unico, provvede ad assegnare alla
società ASTIR SpA la somma di euro 17.102.286,03 a titolo di intervento
finanziario straordinario, per garantire i livelli occupazionali.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, stabiliti in
euro 17.102.286,03, si fa fronte, in termini di competenza e di cassa, per
l’anno finanziario 2009, con lo stanziamento di apposito capitolo, di nuova
istituzione, denominato: “Intervento straordinario in favore della societ
ASTIR SpA”, dell’unità previsionale di base (UPB) 1.1.5 dello stato di
previsione della Spesa per l’anno finanziario 2009, con prelievo di detta
somma dalla UPB 6.23.57 che si riduce di pari importo.
3. E’ demandata alla Giunta regionale l’adozione degli atti necessari per
ricondurre alla normalità l’attività gestionale della Società ASTIR SpA al
fine del conseguimento dell’oggetto sociale.
4. E’ demandata altresì alla Giunta regionale ogni iniziativa finalizzata a
verificare l’esistenza di responsabilità in merito alla gestione,
all’amministrazione ed anche al recupero di eventuali somme nei confronti del
socio di minoranza della ex RECAM SpA.

ARTICOLO 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

Le Leggi Regionali

Fonte:http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 12 del 27-07-2009 Regione Emilia – Romagna. Revisione dello statuto della regione Emilia – Romagna “Riduzione del numero dei componenti L’assemblea legislativa”

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 130
del 27 luglio 2009
L’ ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1

Modifica all’articolo 29

1. L’articolo 29, comma 2, della Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, Statuto
della Regione Emilia-Romagna, è sostituito dal seguente:

“2. L’Assemblea è composta da cinquanta componenti, compreso il Presidente
della Giunta regionale.”.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it