Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 12
del 28 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Principi e finalità)
1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali sanciti
dall’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dei
principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, ed in
conformità a quanto previsto dall’articolo 6, commi 3 e 5 e dall’articolo 7,
comma 1 dello Statuto regionale, promuove e sostiene le politiche passive e le
politiche attive per il lavoro e le politiche di protezione sociale.
2. La Regione, in attuazione dei principi e delle politiche di cui al
comma 1, riconosce il reddito minimo garantito allo scopo di favorire
l’inclusione sociale per i disoccupati, inoccupati o lavoratori precariamente
occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza sociale e
all’esclusione sociale nonché strumento di rafforzamento delle politiche
finalizzate al sostegno economico, all’inserimento sociale dei soggetti
maggiormente esposti al rischio di marginalità nel mercato del lavoro.
3. Ai fini della presente legge la Regione promuove, nell’ambito delle
rispettive competenze, modalità di collaborazione con gli enti locali volti
anche al cofinanziamento del fondo regionale per il reddito minimo garantito
di cui all’articolo 9 della presente legge.
ARTICOLO 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) reddito minimo quell’insieme di forme reddituali dirette ed indirette
che assicurino un’esistenza libera e dignitosa;
b) disoccupati coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato
un’attività di lavoro autonomo, sono alla ricerca di una nuova occupazione;
c) inoccupati coloro che, senza aver precedentemente svolto un’attivit
lavorativa, sono alla ricerca di un’occupazione;
d) lavoratori precariamente occupati coloro che, indipendentemente dalla
natura del rapporto di lavoro, percepiscono un reddito che non determina la
perdita dello status di disoccupati ai sensi di quanto previsto dagli articoli
3, 4 e 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n 297 (Disposizioni
modificative e correttive del D.Lgs 21 aprile 2000, n 181, recante norme per
agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione
dell’articolo 45, comma 1, lettera a) della L. 17 maggio 1999, n. 144) ;
e) lavoratori privi di retribuzione coloro che hanno subito la
sospensione della retribuzione nei casi di aspettativa non retribuita per
gravi e documentate ragioni familiari ai sensi dell’articolo 4 della legge 8
marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della
paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle città) e successive modifiche;
f) centri per l’impiego le strutture previste dall’articolo 29 della
legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali
e locali in materia di politiche attive per il lavoro).
ARTICOLO 3
(Reddito minimo garantito)
1. Il reddito minimo garantito si articola nelle seguenti prestazioni:
a) per i beneficiari indicati all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), in
somme di denaro non superiori a 7 mila euro annui, rivalutate sulla base degli
indici sul costo della vita elaborati dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT);
b) per i beneficiari indicati all’articolo 4, comma 1, lettere c) e d), in
somme di denaro non superiori a 7 mila euro annui, rivalutate sulla base degli
indici sul costo della vita elaborati dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), calcolate tenendo conto del criterio di proporzionalità riferito al
reddito percepito nell’anno precedente ed erogate nelle misure indicate nel
regolamento di cui all’articolo 7. In ogni caso la somma tra il reddito
percepito nell’anno precedente e il beneficio erogato non può essere superiore
a 7 mila euro.
2. Le prestazioni dirette di cui al comma 1 sono cumulabili con
trattamenti previdenziali ed assistenziali percepiti dal soggetto
beneficiario, entro i limiti degli importi stabiliti ai sensi del medesimo
comma 1, ma non sono compatibili con l’erogazione di altri contributi
percepiti allo stesso fine.
3. Le prestazioni previste dal comma 1 sono personali e non sono cedibili
a terzi.
4. Le amministrazioni provinciali e comunali, nell’ambito delle proprie
competenze e delle risorse nazionali, regionali, provinciali e comunali
disponibili, possono prevedere, per i soggetti di cui al comma 1 del presente
articolo, ulteriori interventi.
5. La Regione eroga ai beneficiari di cui all’articolo 4 una quota
d’importo pari alla trattenuta previdenziale proporzionata all’entit
dell’erogazione economica da versare nell’apposito fondo, di cui all’articolo
9, gestito dalla stessa Regione. L’interessato, una volta cessata la fruizione
del beneficio, anche per il venire meno di una delle condizioni legittimanti,
ha diritto di cumulare le quote maturate nel fondo con quelle maturate presso
la propria cassa previdenziale pubblica di riferimento.
6. La Regione, compatibilmente con le risorse disponibili, istituendo
ovvero rifinanziando annualmente con la legge finanziaria un apposito capitolo
di bilancio, può contribuire al finanziamento di ulteriori prestazioni volte a:
a) garantire la circolazione gratuita, previo accordo con gli enti
interessati, sulle linee di trasporto pubblico locale su gomma e
metropolitane, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 31, comma 3
quater, della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia
di trasporto pubblico locale);
b) favorire la fruizione di attività e servizi di carattere culturale,
ricreativo o sportivo;
c) contribuire al pagamento delle forniture di pubblici servizi;
d) garantire la gratuità dei libri di testo scolastici;
e) erogare contributi per ridurre l’incidenza del costo dell’affitto sul
reddito percepito nei confronti dei soggetti beneficiari di cui all’articolo
4, titolari di contratto di locazione.
ARTICOLO 4
(Soggetti beneficiari e requisiti)
1. Sono beneficiari del reddito minimo garantito di cui all’articolo 3:
a) i disoccupati;
b) gli inoccupati;
c) i lavoratori precariamente occupati;
d) i lavoratori privi di retribuzione.
2. I beneficiari indicati al comma 1, devono possedere, al momento della
presentazione dell’istanza per l’accesso alle prestazioni, i seguenti
requisiti:
a) residenza nella Regione da almeno ventiquattro mesi;
b) iscrizione nell’elenco anagrafico dei centri per l’impiego ad
eccezione dei soggetti di cui al comma 1, lettera d);
c) reddito personale imponibile non superiore a 8 mila euro nell’anno
precedente la presentazione dell’istanza;
d) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico.
ARTICOLO 5
(Modalità di accesso alle prestazioni)
1. Per accedere alle prestazioni di cui all’articolo 3 i soggetti in
possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4 presentano annualmente istanza
al comune capofila del distretto socio sanitario cui appartiene il comune di
residenza e, per il Comune di Roma, ai municipi di residenza, i quali
provvedono a trasmetterle al centro per l’impiego territorialmente competente.
2. Dopo la presentazione della domanda i soggetti di cui al comma 1 sono
presi in carico da parte del centro per l’impiego territorialmente competente.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale, d’intesa con le rappresentanze istituzionali degli
enti territoriali e previa consultazione con le associazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, con
i servizi di integrazione lavoro disabili e con gli organismi dei centri per
l’impiego che si occupano delle categorie svantaggiate, con propria
deliberazione definisce, su base provinciale, i criteri per la formazione
delle graduatorie, tenendo conto, tra l’altro, del rischio di esclusione
sociale e di marginalità nel mercato del lavoro, con particolare riferimento
al sesso, all’età, alle condizioni di povertà o incapacità di ordine fisico,
psichico e sensoriale, all’area geografica di appartenenza in relazione al
tasso di disoccupazione, ai carichi familiari, alla situazione reddituale e
patrimoniale del nucleo familiare, alla condizione abitativa, nonché alla
partecipazione ai percorsi formativi, appropriati alle esigenze lavorative
locali, individuati dalla Regione nell’ambito della programmazione
dell’offerta formativa.
4. Sulla base dei criteri di cui al comma 3, le province adottano una
specifica graduatoria dei beneficiari delle prestazioni.
5. Le province presentano, con cadenza annuale, all’assessorato
competente in materia di lavoro, una relazione sull’utilizzo dei fondi erogati
dalla Regione per le finalità di cui all’articolo 1.
ARTICOLO 6
(Sospensione, esclusione e decadenza dalle prestazioni)
1. Nel caso in cui il beneficiario, all’atto della presentazione
dell’istanza o nelle successive sue integrazioni, dichiari il falso in ordine
anche ad uno solo dei requisiti previsti dall’articolo 4, comma 2,
l’erogazione delle prestazioni di cui all’articolo 3 è sospesa e il
beneficiario medesimo è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente
percepito ed è escluso dalla possibilità di richiedere l’erogazione di tali
prestazioni, pur ricorrendone i presupposti, per un periodo doppio di quello
nel quale ne abbia indebitamente beneficiato.
2. Si ha la sospensione delle prestazioni qualora il beneficiario:
a) sia assunto con contratto di lavoro subordinato ovvero parasubordinato
sottoposto a termine finale;
b) partecipi a percorsi di inserimento professionale.
3. Si ha la decadenza dal beneficio al compimento del sessantacinquesimo
anno di età ovvero al raggiungimento dell’età pensionabile.
4. La decadenza dalle prestazioni di cui all’articolo 3 opera nel caso in
cui il beneficiario sia assunto con un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, ovvero nel caso in cui lo stesso svolga una’attività lavorativa
di natura autonoma, ed in entrambi i casi, qualora percepisca un reddito
imponibile superiore a 8 mila euro annui.
5. La decadenza opera altresì nel caso in cui il beneficiario rifiuti una
proposta di impiego offerta dal centro per l’impiego territorialmente
competente.
6. Non opera la decadenza di cui al comma 5 nella ipotesi di non
congruità della proposta di impiego, ove la stessa non tenga conto del salario
precedentemente percepito dal soggetto interessato, della professionalit
acquisita, della formazione ricevuta e del riconoscimento delle competenze
formali ed informali in suo possesso, certificate dal centro per l’impiego
territorialmente competente attraverso l’erogazione di un bilancio di
competenze.
7. Nel caso di sospensione o di decadenza dalle prestazioni, il centro
per l’impiego territorialmente competente trasmette i relativi nominativi ai
comuni.
ARTICOLO 7
(Regolamento regionale)
1. La Regione con regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 47, comma
2, lettera b) dello Statuto regionale, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previa consultazione con le
rappresentanze istituzionali degli enti territoriali, con le associazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello
regionale, con i servizi integrazione lavoro disabili e con gli organismi dei
centri per l’impiego che si occupano delle categorie svantaggiate, fatta salva
la potestà regolamentare della provincia, in particolare, provvede a:
a) definire i requisiti minimi di uniformità per la regolamentazione
dello svolgimento delle attività previste dalla presente legge;
b) definire la modalità per lo svolgimento dell’attività regionale di
controllo e monitoraggio in ordine all’attuazione della presente legge;
c) individuare le misure delle prestazioni dirette previste dall’articolo
3, comma 1, lettera b), calcolate tenendo conto del criterio di
proporzionalità secondo apposite fasce di reddito;
d) definire le modalità di gestione del fondo regionale per il reddito
sociale garantito di cui all’articolo 9;
e) individuare i criteri di riparto delle risorse da destinare alle
province ai fini dell’erogazione delle prestazioni dirette.
ARTICOLO 8
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, con cadenza annuale, presenta una relazione al
Consiglio regionale sull’attuazione della presente legge nella quale sono
evidenziati in particolare:
a) il numero dei beneficiari, lo stato degli impegni finanziari e le
eventuali criticità;
b) i risultati degli interventi effettuati, anche dal punto di vista
dell’analisi costi-benefici.
ARTICOLO 9
(Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità della presente legge è istituito, nell’ambito dell’UPB
F31, un apposito capitolo di spesa denominato: “Fondo regionale per il reddito
minimo garantito”, con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l’anno
2009 e a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2010 e 2011.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede:
a) per l’importo di 20 milioni di euro relativo all’anno 2009, mediante
una riduzione di 5 milioni di euro per ciascuno dei capitoli H41135 e F31538 e
nel contempo mediante una riduzione pari a 10 milioni di euro rispettivamente,
in termini di competenza, del capitolo T27501, lettera a) dell’elenco n. 4
allegato al bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2009 e,
in termini di cassa, del capitolo T25502;
b) per l’importo pari a 10 milioni di euro, relativo alle annualità 2010
e 2011, mediante una riduzione di pari importo rispettivamente, in termini di
competenza, del capitolo T27501, lettera a) dell’elenco n. 4 allegato al
bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2009 e, in termini
di cassa, del capitolo T25502.
3. Le province e i comuni nei limiti dei propri bilanci possono
contribuire al finanziamento del fondo per il reddito sociale garantito
nell’ambito dei territori di loro competenza.
ARTICOLO 10
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a
quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Le Leggi Regionali
Fonte: http://camera.ancitel.it