Legge Regionale n. 4 del 20-03-2009 Regione Lazio. Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 12
del 28 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Principi e finalità)

1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali sanciti
dall’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dei
principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, ed in
conformità a quanto previsto dall’articolo 6, commi 3 e 5 e dall’articolo 7,
comma 1 dello Statuto regionale, promuove e sostiene le politiche passive e le
politiche attive per il lavoro e le politiche di protezione sociale.

2. La Regione, in attuazione dei principi e delle politiche di cui al
comma 1, riconosce il reddito minimo garantito allo scopo di favorire
l’inclusione sociale per i disoccupati, inoccupati o lavoratori precariamente
occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza sociale e
all’esclusione sociale nonché strumento di rafforzamento delle politiche
finalizzate al sostegno economico, all’inserimento sociale dei soggetti
maggiormente esposti al rischio di marginalità nel mercato del lavoro.

3. Ai fini della presente legge la Regione promuove, nell’ambito delle
rispettive competenze, modalità di collaborazione con gli enti locali volti
anche al cofinanziamento del fondo regionale per il reddito minimo garantito
di cui all’articolo 9 della presente legge.

ARTICOLO 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) reddito minimo quell’insieme di forme reddituali dirette ed indirette
che assicurino un’esistenza libera e dignitosa;
b) disoccupati coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato
un’attività di lavoro autonomo, sono alla ricerca di una nuova occupazione;
c) inoccupati coloro che, senza aver precedentemente svolto un’attivit
lavorativa, sono alla ricerca di un’occupazione;
d) lavoratori precariamente occupati coloro che, indipendentemente dalla
natura del rapporto di lavoro, percepiscono un reddito che non determina la
perdita dello status di disoccupati ai sensi di quanto previsto dagli articoli
3, 4 e 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n 297 (Disposizioni
modificative e correttive del D.Lgs 21 aprile 2000, n 181, recante norme per
agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione
dell’articolo 45, comma 1, lettera a) della L. 17 maggio 1999, n. 144) ;
e) lavoratori privi di retribuzione coloro che hanno subito la
sospensione della retribuzione nei casi di aspettativa non retribuita per
gravi e documentate ragioni familiari ai sensi dell’articolo 4 della legge 8
marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della
paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle città) e successive modifiche;
f) centri per l’impiego le strutture previste dall’articolo 29 della
legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali
e locali in materia di politiche attive per il lavoro).

ARTICOLO 3

(Reddito minimo garantito)

1. Il reddito minimo garantito si articola nelle seguenti prestazioni:
a) per i beneficiari indicati all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), in
somme di denaro non superiori a 7 mila euro annui, rivalutate sulla base degli
indici sul costo della vita elaborati dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT);
b) per i beneficiari indicati all’articolo 4, comma 1, lettere c) e d), in
somme di denaro non superiori a 7 mila euro annui, rivalutate sulla base degli
indici sul costo della vita elaborati dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), calcolate tenendo conto del criterio di proporzionalità riferito al
reddito percepito nell’anno precedente ed erogate nelle misure indicate nel
regolamento di cui all’articolo 7. In ogni caso la somma tra il reddito
percepito nell’anno precedente e il beneficio erogato non può essere superiore
a 7 mila euro.

2. Le prestazioni dirette di cui al comma 1 sono cumulabili con
trattamenti previdenziali ed assistenziali percepiti dal soggetto
beneficiario, entro i limiti degli importi stabiliti ai sensi del medesimo
comma 1, ma non sono compatibili con l’erogazione di altri contributi
percepiti allo stesso fine.

3. Le prestazioni previste dal comma 1 sono personali e non sono cedibili
a terzi.

4. Le amministrazioni provinciali e comunali, nell’ambito delle proprie
competenze e delle risorse nazionali, regionali, provinciali e comunali
disponibili, possono prevedere, per i soggetti di cui al comma 1 del presente
articolo, ulteriori interventi.

5. La Regione eroga ai beneficiari di cui all’articolo 4 una quota
d’importo pari alla trattenuta previdenziale proporzionata all’entit
dell’erogazione economica da versare nell’apposito fondo, di cui all’articolo
9, gestito dalla stessa Regione. L’interessato, una volta cessata la fruizione
del beneficio, anche per il venire meno di una delle condizioni legittimanti,
ha diritto di cumulare le quote maturate nel fondo con quelle maturate presso
la propria cassa previdenziale pubblica di riferimento.

6. La Regione, compatibilmente con le risorse disponibili, istituendo
ovvero rifinanziando annualmente con la legge finanziaria un apposito capitolo
di bilancio, può contribuire al finanziamento di ulteriori prestazioni volte a:
a) garantire la circolazione gratuita, previo accordo con gli enti
interessati, sulle linee di trasporto pubblico locale su gomma e
metropolitane, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 31, comma 3
quater, della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia
di trasporto pubblico locale);
b) favorire la fruizione di attività e servizi di carattere culturale,
ricreativo o sportivo;
c) contribuire al pagamento delle forniture di pubblici servizi;
d) garantire la gratuità dei libri di testo scolastici;
e) erogare contributi per ridurre l’incidenza del costo dell’affitto sul
reddito percepito nei confronti dei soggetti beneficiari di cui all’articolo
4, titolari di contratto di locazione.

ARTICOLO 4

(Soggetti beneficiari e requisiti)

1. Sono beneficiari del reddito minimo garantito di cui all’articolo 3:
a) i disoccupati;
b) gli inoccupati;
c) i lavoratori precariamente occupati;
d) i lavoratori privi di retribuzione.

2. I beneficiari indicati al comma 1, devono possedere, al momento della
presentazione dell’istanza per l’accesso alle prestazioni, i seguenti
requisiti:
a) residenza nella Regione da almeno ventiquattro mesi;
b) iscrizione nell’elenco anagrafico dei centri per l’impiego ad
eccezione dei soggetti di cui al comma 1, lettera d);
c) reddito personale imponibile non superiore a 8 mila euro nell’anno
precedente la presentazione dell’istanza;
d) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico.

ARTICOLO 5

(Modalità di accesso alle prestazioni)

1. Per accedere alle prestazioni di cui all’articolo 3 i soggetti in
possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4 presentano annualmente istanza
al comune capofila del distretto socio sanitario cui appartiene il comune di
residenza e, per il Comune di Roma, ai municipi di residenza, i quali
provvedono a trasmetterle al centro per l’impiego territorialmente competente.

2. Dopo la presentazione della domanda i soggetti di cui al comma 1 sono
presi in carico da parte del centro per l’impiego territorialmente competente.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale, d’intesa con le rappresentanze istituzionali degli
enti territoriali e previa consultazione con le associazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, con
i servizi di integrazione lavoro disabili e con gli organismi dei centri per
l’impiego che si occupano delle categorie svantaggiate, con propria
deliberazione definisce, su base provinciale, i criteri per la formazione
delle graduatorie, tenendo conto, tra l’altro, del rischio di esclusione
sociale e di marginalità nel mercato del lavoro, con particolare riferimento
al sesso, all’età, alle condizioni di povertà o incapacità di ordine fisico,
psichico e sensoriale, all’area geografica di appartenenza in relazione al
tasso di disoccupazione, ai carichi familiari, alla situazione reddituale e
patrimoniale del nucleo familiare, alla condizione abitativa, nonché alla
partecipazione ai percorsi formativi, appropriati alle esigenze lavorative
locali, individuati dalla Regione nell’ambito della programmazione
dell’offerta formativa.

4. Sulla base dei criteri di cui al comma 3, le province adottano una
specifica graduatoria dei beneficiari delle prestazioni.

5. Le province presentano, con cadenza annuale, all’assessorato
competente in materia di lavoro, una relazione sull’utilizzo dei fondi erogati
dalla Regione per le finalità di cui all’articolo 1.

ARTICOLO 6

(Sospensione, esclusione e decadenza dalle prestazioni)

1. Nel caso in cui il beneficiario, all’atto della presentazione
dell’istanza o nelle successive sue integrazioni, dichiari il falso in ordine
anche ad uno solo dei requisiti previsti dall’articolo 4, comma 2,
l’erogazione delle prestazioni di cui all’articolo 3 è sospesa e il
beneficiario medesimo è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente
percepito ed è escluso dalla possibilità di richiedere l’erogazione di tali
prestazioni, pur ricorrendone i presupposti, per un periodo doppio di quello
nel quale ne abbia indebitamente beneficiato.

2. Si ha la sospensione delle prestazioni qualora il beneficiario:
a) sia assunto con contratto di lavoro subordinato ovvero parasubordinato
sottoposto a termine finale;
b) partecipi a percorsi di inserimento professionale.

3. Si ha la decadenza dal beneficio al compimento del sessantacinquesimo
anno di età ovvero al raggiungimento dell’età pensionabile.

4. La decadenza dalle prestazioni di cui all’articolo 3 opera nel caso in
cui il beneficiario sia assunto con un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, ovvero nel caso in cui lo stesso svolga una’attività lavorativa
di natura autonoma, ed in entrambi i casi, qualora percepisca un reddito
imponibile superiore a 8 mila euro annui.

5. La decadenza opera altresì nel caso in cui il beneficiario rifiuti una
proposta di impiego offerta dal centro per l’impiego territorialmente
competente.

6. Non opera la decadenza di cui al comma 5 nella ipotesi di non
congruità della proposta di impiego, ove la stessa non tenga conto del salario
precedentemente percepito dal soggetto interessato, della professionalit
acquisita, della formazione ricevuta e del riconoscimento delle competenze
formali ed informali in suo possesso, certificate dal centro per l’impiego
territorialmente competente attraverso l’erogazione di un bilancio di
competenze.

7. Nel caso di sospensione o di decadenza dalle prestazioni, il centro
per l’impiego territorialmente competente trasmette i relativi nominativi ai
comuni.

ARTICOLO 7

(Regolamento regionale)

1. La Regione con regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 47, comma
2, lettera b) dello Statuto regionale, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previa consultazione con le
rappresentanze istituzionali degli enti territoriali, con le associazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello
regionale, con i servizi integrazione lavoro disabili e con gli organismi dei
centri per l’impiego che si occupano delle categorie svantaggiate, fatta salva
la potestà regolamentare della provincia, in particolare, provvede a:
a) definire i requisiti minimi di uniformità per la regolamentazione
dello svolgimento delle attività previste dalla presente legge;
b) definire la modalità per lo svolgimento dell’attività regionale di
controllo e monitoraggio in ordine all’attuazione della presente legge;
c) individuare le misure delle prestazioni dirette previste dall’articolo
3, comma 1, lettera b), calcolate tenendo conto del criterio di
proporzionalità secondo apposite fasce di reddito;
d) definire le modalità di gestione del fondo regionale per il reddito
sociale garantito di cui all’articolo 9;
e) individuare i criteri di riparto delle risorse da destinare alle
province ai fini dell’erogazione delle prestazioni dirette.

ARTICOLO 8

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, con cadenza annuale, presenta una relazione al
Consiglio regionale sull’attuazione della presente legge nella quale sono
evidenziati in particolare:
a) il numero dei beneficiari, lo stato degli impegni finanziari e le
eventuali criticità;
b) i risultati degli interventi effettuati, anche dal punto di vista
dell’analisi costi-benefici.

ARTICOLO 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità della presente legge è istituito, nell’ambito dell’UPB
F31, un apposito capitolo di spesa denominato: “Fondo regionale per il reddito
minimo garantito”, con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l’anno
2009 e a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2010 e 2011.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede:
a) per l’importo di 20 milioni di euro relativo all’anno 2009, mediante
una riduzione di 5 milioni di euro per ciascuno dei capitoli H41135 e F31538 e
nel contempo mediante una riduzione pari a 10 milioni di euro rispettivamente,
in termini di competenza, del capitolo T27501, lettera a) dell’elenco n. 4
allegato al bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2009 e,
in termini di cassa, del capitolo T25502;
b) per l’importo pari a 10 milioni di euro, relativo alle annualità 2010
e 2011, mediante una riduzione di pari importo rispettivamente, in termini di
competenza, del capitolo T27501, lettera a) dell’elenco n. 4 allegato al
bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2009 e, in termini
di cassa, del capitolo T25502.

3. Le province e i comuni nei limiti dei propri bilanci possono
contribuire al finanziamento del fondo per il reddito sociale garantito
nell’ambito dei territori di loro competenza.

ARTICOLO 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a
quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 9 del 09-04-2009 Regione Liguria. Azione di supporto allo sviluppo del traffico aereo a fini turistici degli aeroporti liguri

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 6
del 15 aprile 2009
Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha
approvato.

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo turistico del territorio, la
Regione concede aiuti di stato per il potenziamento del traffico aereo in
arrivo (incoming) degli aeroporti liguri.

2. Gli aiuti sono finalizzati alle azioni connesse all’avviamento e alla
promozione di nuovi collegamenti e nuove frequenze con i mercati di maggior
afflusso turistico verso la Liguria e agli interventi di miglioramento e
potenziamento delle strutture e infrastrutture aeroportuali degli scali liguri
strettamente finalizzati all’incremento dei flussi turistici.

ARTICOLO 2

(Interventi finanziabili)

1. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, concede aiuti
per le finalità di cui all’articolo 1 per le seguenti azioni:

a) attivazione di nuove frequenze con gli aeroporti liguri da
destinazioni già servite, compresa la relativa attività di promozione e
informazione;
b) attivazione di nuovi collegamenti, finalizzati anche alla
destagionalizzazione delle presenze turistiche ed alla connessione con il
mercato croceristico, compresa la relativa attività di promozione e
informazione;
c) attività di promozione e pubblicità di nuovi voli verso gli aeroporti
liguri con finalità di “incoming”.
d) realizzazione e miglioramento delle strutture di accoglienza
aeroportuali;
e) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture dei servizi a terra
attuati anche attraverso la razionalizzazione degli spazi e degli immobili
esistenti nell’area aeroportuale.

ARTICOLO 3

(Beneficiari degli aiuti)

1. I beneficiari degli aiuti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e
b), sono le imprese operanti nel campo del trasporto aereo passeggeri.

2. I beneficiari degli aiuti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c),
d) ed e), sono le società di gestione degli aeroporti liguri.

ARTICOLO 4

(Intensità degli aiuti)

1. La Regione concede gli aiuti di cui all’articolo 2 nei limiti
stabiliti dal regime

Legge Regionale n. 1 del 23-02-2009 Regione Marche. Nuove disposizioni in materia di prevenzione e cura del diabete mellito”.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 22
del 5 marzo 2009
IL CONSIGLIO – ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE :

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione realizza un sistema integrato di prevenzione e cura della
patologia diabetica e delle sue complicanze volto ad assicurare agli utenti
l’erogazione di prestazioni uniformi, appropriate e qualificate, nel rispetto
dei principi previsti dalla legislazione statale vigente.
2. La Regione garantisce, in particolare, la gestione integrata del paziente
diabetico. Per gestione integrata si intende una partecipazione congiunta
dello specialista e del medico di medicina generale o del pediatra di libera
scelta in un programma stabilito di assistenza nei confronti dei pazienti. La
gestione integrata prevede il consenso informato del paziente e un efficace
coordinamento tra assistenza territoriale e specialistica.

ARTICOLO 2

(Assistenza territoriale)

1. L’assistenza territoriale è erogata dai medici di medicina generale o dai
pediatri di libera scelta ed è coordinata dai distretti sanitari.
2. L’assistenza territoriale è finalizzata al raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
a) prevenzione e diagnosi precoce delle alterazioni del metabolismo
glucidico;
b) predisposizione e attuazione del piano di cura del paziente, in
collaborazione con le strutture indicate agli articoli 3 e 5;
c) corretta gestione della terapia farmacologica;
d) sorveglianza degli effetti collaterali della terapia ipoglicemizzante
e delle interferenze della stessa con altre terapie in corso;
e) invio del paziente diabetico alla struttura specialistica di cui
all’articolo 3 o all’articolo 5 secondo le modalità previste nel piano di cura;
f) adeguata assistenza domiciliare al diabetico non autosufficiente ed
attivazione dell’assistenza domiciliare integrata, quando necessario;
g) raccolta dei dati in maniera omogenea utilizzando supporti
informatizzati ed invio dei dati medesimi alle strutture preposte secondo le
modalità stabilite dalla Giunta regionale nell’atto di indirizzo di cui all’
articolo 6.

ARTICOLO 3

(Assistenza specialistica per adulti)

1. L’assistenza specialistica è erogata attraverso Centri di diabetologia di
primo e secondo livello.
2. In ciascun ambito territoriale zonale definito dall’articolo 9 della legge
regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario
regionale) è istituito un Centro di diabetologia di primo livello. Il Centro è
un’unità operativa semplice a collocazione ospedaliera e svolge le seguenti
funzioni:
a) valutazione della patologia diabetica ed impostazione del piano
complessivo di trattamento in collaborazione con i medici di medicina generale;
b) raccolta, aggiornamento ed invio dei dati alle strutture preposte
secondo le modalità indicate dalla Giunta regionale nell’atto di indirizzo di
cui all’articolo 6, in collaborazione con i medici di medicina generale;
c) studio e prevenzione delle complicanze del diabete mellito, in
collegamento con altre Unità operative specialistiche, per la definizione
diagnostica;
d) trattamento delle complicanze del diabete mellito con particolare
riferimento al piede diabetico;
e) attività ambulatoriale con accesso continuativo diurno anche per
prestazioni di urgenza su prescrizione del medico di medicina generale, sulla
base dei protocolli indicati all’articolo 6, comma 1, lettera b);
f) promozione di una costante e consapevole partecipazione del paziente
alla gestione del suo stato di salute anche attraverso l’addestramento alle
tecniche di autocontrollo alimentare e terapeutico;
g) attività di consulenza negli interventi di cura domiciliari e nelle
strutture ospedaliere dell’ambito territoriale in cui è istituito.
3. In ciascuna Provincia è istituito un Centro di diabetologia di secondo
livello sulla base di indirizzi dettati dalla Giunta regionale. Detti Centri
assicurano, per l’ambito territoriale della Zona in cui sono costituiti, anche
le funzioni di Centro di diabetologia di primo livello.
4. I Centri di diabetologia di secondo livello, costituiscono Unità operative
complesse ed assicurano:
a) assistenza oculistica completa;
b) assistenza nefrologica completa;
c) diagnosi e terapia della patologia cardiovascolare;
d) assistenza podologica;
e) assistenza dermatologica;
f) assistenza neurologica;
g) impianto e controllo dei microinfusori e degli Holter glicemici;
h) consulenza alle strutture di primo livello;
i) day hospital terapeutico.
5. La dotazione di personale dei Centri di diabetologia tiene conto delle
dimensioni del bacino d’utenza, delle caratteristiche del territorio e della
struttura ospedaliera in cui sono inseriti, assicurando continuità di
intervento. In particolare la dotazione di personale è determinata in maniera
da garantire l’assistenza, la consulenza e il trattamento del paziente in
regime ambulatoriale, di degenza ordinaria e di day hospital; l’educazione
terapeutica; lo studio, la diagnosi e il trattamento delle complicanze acute e
croniche.

ARTICOLO 4

(Funzioni dell’INRCA)

1. E’ istituito presso l’INRCA il Centro di riferimento regionale del piede
diabetico. Il Centro costituisce Unità operativa complessa ed è dotato di
posti letto.
2. Il Centro di riferimento svolge le funzioni di diagnosi e terapia
specialistica per tutte le patologie podologiche connesse al diabete. In
particolare il Centro assicura:
a) la radiologia interventistica;
b) la chirurgia vascolare.
3. L’INRCA costituisce, inoltre, riferimento regionale per i problemi della
diabetologia in età geriatrica.

ARTICOLO 5

(Assistenza specialistica per minori)

1. L’assistenza specialistica per minori è erogata attraverso il Centro di
riferimento regionale per la diabetologia pediatrica istituito presso
l’Azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M.
Lancisi – G. Salesi” di Ancona, e costituisce Unità operativa complessa.
2. Il Centro è strutturato per assicurare un approccio diagnostico-terapeutico
multidisciplinare per tutti i soggetti affetti da diabete mellito in et
pediatrica ed adolescenziale, sia all’esordio della malattia, che durante il
suo corso.
3. In particolare compete al Centro:
a) l’osservazione epidemiologica della malattia diabetica nel territorio
regionale;
b) la diagnosi del diabete, la terapia e l’assistenza del paziente e del
suo nucleo familiare anche sotto il profilo psico pedagogico, in
collaborazione con il pediatra di libera scelta;
c) l’impostazione del piano complessivo di trattamento terapeutico, in
collaborazione con il pediatra di libera scelta;
d) l’educazione terapeutica nei confronti del paziente e dei suoi
familiari, anche con iniziative a carattere residenziale;
e) l’istruzione all’uso dei presidi diagnostici e terapeutici;
f) la prescrizione, l’impianto ed il controllo dei microinfusori, degli
Holter glicemici e delle nuove tecnologie biomediche;
g) la realizzazione, presso le scuole di ogni ordine e grado del
territorio regionale ove è inserito il minore diabetico, di iniziative di
informazione e formazione sulle problematiche riguardanti il diabete in et
pediatrica ed adolescenziale e sulla gestione del diabete dei minori in
ambiente scolastico;
h) lo studio, la diagnosi e il trattamento delle complicanze acute e
croniche;
i) la prevenzione mediante l’educazione ad un corretto stile di vita per
i soggetti affetti da obesità e per i soggetti a rischio di diabete non
insulino-dipendente;
j) la diagnosi e la cura delle patologie endocrine infantili connesse con
la malattia diabetica;
k) la collaborazione con le associazioni di volontariato attive nel
settore;
l) l’organizzazione di incontri con i pediatri di libera scelta al fine
di aggiornarli sulle tematiche inerenti il diabete in età evolutiva;
m) la pronta disponibilità, anche telefonica, 24 ore su 24 ai pazienti e
alle loro famiglie, nonché alle strutture ospedaliere in caso di eventuali
ricoveri.
4. Le attività di cui al comma 3 sono svolte in regime di day hospital,
ricovero ospedaliero, consulenza ambulatoriale e consulenza diretta sul
territorio.
5. Il Centro è costituito da un’équipe formata da medici esperti in
diabetologia pediatrica, personale infermieristico, psicologi e dietisti. La
dotazione del personale è determinata in modo da garantire l’espletamento
delle attività di cui al comma 3, assicurando la continuità degli interventi
sull’intero territorio regionale.

ARTICOLO 6

(Compiti della Regione)

1. La Giunta regionale detta indirizzi alle Aziende sanitarie e all’INRCA per
le attività di prevenzione del diabete e gestione integrata del paziente
diabetico. Gli indirizzi in particolare:
a) determinano gli standard operativi di funzionamento per le attivit
erogate;
b) individuano i protocolli condivisi per la prevenzione, diagnosi e
terapia del diabete mellito e delle sue complicanze, nonché i modelli standard
di comunicazione;
c) indicano le attività di formazione ed aggiornamento del personale
medico, infermieristico e tecnico da inserire nei programmi di formazione ed
aggiornamento permanente del personale del ruolo sanitario regionale;
d) promuovono la ricerca epidemiologica da attuarsi mediante modelli
informatizzati;
e) definiscono le modalità per l’attuazione del controllo di qualit
delle prestazioni erogate dai medici di medicina generale, dai pediatri di
libera scelta e dai Centri di diabetologia, mediante l’individuazione di
indicatori di struttura, di processo ed esito;
f) determinano i criteri per lo svolgimento delle attività di educazione
rivolte ai pazienti diabetici, alle rispettive famiglie e alle scuole, nonché
le iniziative di educazione sanitaria sul tema della malattia diabetica
rivolte alla globalità della popolazione;
g) stabiliscono criteri per l’istituzione di Centri di diabetologia di I
e di II livello;
h) determinano le modalità di distribuzione dei presidi diagnostici e
terapeutici a carico del servizio sanitario regionale ai sensi della normativa
statale vigente, assicurando che gli stessi siano forniti per il tramite delle
farmacie;
i) determinano le modalità di raccordo tra i servizi erogati dall’Azienda
ospedaliera universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G.
Salesi” , le altre Aziende sanitarie e l’INRCA;
j) individuano le modalità con cui le Aziende sanitarie e l’INRCA si
avvalgono della collaborazione e dell’aiuto delle associazioni per la tutela
del diabetico in età adulta e pediatrica.
2. Gli indirizzi di cui al comma 1 determinano altresì i termini e le
ulteriori specifiche modalità di adeguamento delle Aziende sanitarie e
dell’INRCA alle disposizioni previste dalla presente legge.
3. Nell’ambito delle strutture ospedaliere ove sono istituiti i Centri di
diabetologia di cui agli articoli 3 e 5, i pazienti affetti da diabete e
malattie del ricambio trovano ricovero nelle unità operative dell’area
funzionale medica. E’ comunque vietata la collocazione dei pazienti stessi in
Unità operative autonome.
4. La Regione promuove, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti,
intese con l’Università politecnica delle Marche per la formazione e la
ricerca in campo diabetologico, favorendo in particolare la collaborazione tra
Università ed INRCA per la ricerca in materia di diabetologia in et
geriatrica.

ARTICOLO 7

(Comitato regionale per la diabetologia)

1. Al fine di coordinare l’attività di assistenza nel settore delle malattie
diabetologiche e del ricambio è istituito il Comitato regionale per la
diabetologia. Il Comitato in particolare è sentito dalla Giunta regionale in
ordine alla definizione degli indirizzi di cui all’articolo 6 e sulla proposta
di piano sanitario regionale.
2. L’Assemblea legislativa regionale e la Giunta regionale possono richiedere
pareri al Comitato su atti relativi all’organizzazione dei servizi, alla cura
e alla prevenzione della malattia diabetica, diversi da quelli indicati al
comma 1.
3. Il Comitato svolge compiti di monitoraggio e valutazione delle attivit
previste agli articoli 2, 3 , 4 e 5. Il Comitato può formulare proposte alla
Giunta regionale in ordine all’attività di assistenza nel settore
diabetologico.
4. Il Comitato presenta ogni anno alla Giunta regionale una relazione
sull’attività svolta e una relazione finale sull’attività effettuata nel
triennio. Copia delle relazioni è trasmessa all’Assemblea legislativa
regionale.
5. Il Comitato è composto:
a) dai responsabili dei Centri di diabetologia di I e II livello;
b) dal responsabile del Centro di diabetologia pediatrica e geriatrica ;
c) dal responsabile del Centro di riferimento regionale del piede
diabetico;
d) da un rappresentante dei medici di base designato da ciascun ordine
dei medici provinciali;
e) da un rappresentante delle associazioni per la tutela del diabete
adulto e un rappresentante delle associazioni per la tutela del diabete
pediatrico;
f) da un rappresentante dell’Università;
g) dal dirigente del servizio competente in materia o suo delegato;
h) da un esperto in diabetologia nominato dalla Giunta regionale.
6. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Il Comitato elegge nel proprio seno un Presidente che convoca, presiede,
coordina i lavori del Comitato stesso e redige la proposta di relazione
indicata al comma 4 .
7. I componenti di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 5, sono designati
entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Comitato è
costituito in presenza della maggioranza dei componenti dello stesso, salve le
successive integrazioni.
8. Il Comitato dura in carica quanto la legislatura.

ARTICOLO 8

(Disposizioni transitorie)

1. Sino all’approvazione della deliberazione indicata al comma 1 dell’articolo
6:
a) i centri di diabetologia operanti alla data di entrata in vigore della
presente legge continuano a svolgere le funzioni indicate dalla l.r. 9
dicembre 1987, n. 38 (Organizzazione e disciplina dei centri di diabetologia e
malattie del ricambio), ancorché abrogata;
b) la distribuzione dei presidi diagnostici e terapeutici per i cittadini
diabetici a carico del servizio sanitario regionale, è effettuata secondo le
modalità stabilite dalle disposizioni regionali vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. Il Comitato per la diabetologia in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge, svolge le funzioni previste dall’articolo 7.
3. Il Comitato indicato al comma 2 resta in carica sino al termine della
legislatura.

ARTICOLO 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l’anno 2009 alla copertura della spesa determinata dall’applicazione
della presente legge si provvede con le somme che si rendono disponibili a
seguito dell’abrogazione della l.r. 38/1987, già iscritte nell’UPB 5.28.15
(Finanziamento dei macrolivelli di assistenza sanitaria corrente).
2. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento si provvede dall’anno 2010
e successivi mediante impiego di quota parte delle somme relative al Fondo
sanitario regionale assegnate alle Aziende sanitarie e all’INRCA .
3. La Giunta regionale è autorizzata per l’anno 2009 ad apportare le
variazioni al POA eventualmente necessarie ai fini della gestione.

ARTICOLO 10

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le leggi regionali 9 dicembre 1987, n. 38 e la l.r. 29
aprile 1996, n. 14.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 5 del 10-02-2009 Regione Molise. Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12, ad oggetto:

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE
N. 3
del 16 febbraio 2009
Il Consiglio Regionale ha approvato
IL PRESIDENTE
della
REGIONE
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. All’articolo 14, comma 1, della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12
(Riordino e ridefinizione delle comunità montane), come modificato dalla legge
regionale 27 giugno 2008, n. 19, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: “Ciascun consiglio comunale elegge, tra i propri componenti, un solo
consigliere comunitario”.

ARTICOLO 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it