Legge Regionale n. 9 del 26-03-2009 Regione Piemonte. Norme in materia di pluralismo informatico, sull’adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 13
del 2 aprile 2009
Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità della legge)

1.La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di
informatizzazione della Pubblica Amministrazione, favorisce il pluralismo
informatico, garantisce l’accesso e la libertà di scelta nella realizzazione
di piattaforme informatiche e favorisce l’eliminazione di ogni barriera dovuta
all’uso di standard non aperti.
2. La Regione incentiva la diffusione e lo sviluppo del software libero in
considerazione delle sue positive ricadute sullo sviluppo della ricerca
scientifica e tecnologica.
3. Alla cessione di software libero non si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del
diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), come
sostituito dall’articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di
tutela del diritto d’autore).
4. La Regione persegue la massima divulgazione dei propri programmi
informatici sviluppati come software libero.

ARTICOLO 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) licenza di software libero: una licenza di utilizzo di un programma per
elaboratore elettronico, che renda possibile all’utente, oltre all’uso del
programma medesimo, la possibilità di accedere al codice sorgente completo. La
licenza di software libero attribuisce altresì il diritto di studiare le
funzionalità del codice sorgente, il diritto di diffondere copie del programma
e del codice sorgente, il diritto di apportare modifiche al codice sorgente
nonché il diritto di distribuire pubblicamente il programma e il codice
sorgente modificato. Una licenza di software libero consente a chiunque riceve
una copia del programma di usufruire degli stessi diritti e possibilità di chi
fornisce la copia;
b) software libero: ogni programma per elaboratore elettronico distribuito
con una licenza di software libero come definita alla lettera a);
c) programma per elaboratore a codice sorgente aperto: ogni programma per
elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo sia disponibile
all’utente, indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo;
d) software proprietario: un programma per elaboratore, rilasciato con
licenza d’uso che non soddisfi i requisiti di cui alla lettera a);
e) formati di dati aperti: i formati di memorizzazione e interscambio di dati
informatici le cui specifiche sono note e liberamente utilizzabili. I formati
di dati aperti sono documentati in modo adeguato a consentire, senza
restrizioni, la scrittura di programmi per elaboratore in grado di leggere e
scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le strutture e le specifiche
descritte nella documentazione.

ARTICOLO 3

(Diritto allo sviluppo portabile)

1. Chiunque ha il diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare un software
originale compatibile con gli standard di comunicazione e formati di
salvataggio di un altro software, anche proprietario.

ARTICOLO 4

(Documenti)

1. La Regione utilizza programmi per elaboratore a sorgente aperto e a
formati aperti per la diffusione in formato elettronico di documenti soggetti
all’obbligo di pubblicità nonché per garantire il diritto di accesso di cui
alla legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) mediante scambio di dati in forma elettronica.
2. In caso di ricorso a formati proprietari, la Regione motiva le ragioni
delle proprie scelte e rende disponibile anche una versione più vicina
possibile agli stessi dati, in formato libero.

ARTICOLO 5

(Trattamento di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza)

1. La Regione, nel trattamento di dati personali mediante l’ausilio di mezzi
elettronici secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), o di dati la cui
diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati può comportare pregiudizio
per la pubblica sicurezza, utilizza programmi per elaboratore a sorgente
aperto.
2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati
dalla Regione per il trattamento di dati personali e sensibili nel rispetto di
quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 sono conservati al fine di permetterne
future verifiche riguardo al controllo degli standard di sicurezza.
3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice sorgente dei vari
software utilizzati nell’ambito del trattamento di dati personali mediante
l’ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da rendere
all’interessato ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del d.lgs. 196/2003.

ARTICOLO 6

(Adempimenti per la Regione)

1. La Regione utilizza, nella propria attività, programmi per elaboratore
elettronico dei quali detiene il codice sorgente. La disponibilità del codice
sorgente consente alla Regione di modificare i programmi per elaboratore in
modo da poterli adattare alle proprie esigenze.
2. Fatte salve le soluzioni in uso alla data di entrata in vigore della
presente legge ed entro i limiti di cui all’articolo 11, la Regione nella
scelta dei programmi per elaboratore elettronico, privilegia i programmi
appartenenti alla categoria del software libero e i programmi il cui codice è
ispezionabile dal titolare della licenza.
3. La Regione, in sede di acquisizione dei programmi informatici, effettua,
in relazione alle proprie esigenze, una valutazione comparativa di tipo
tecnico-economico tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato. La Regione
tiene altresì in considerazione oltre al costo totale di possesso di ciascuna
soluzione e al costo di uscita, anche il potenziale interesse di altre
amministrazioni al riuso dei programmi informatici e la più agevole
interoperatività.
4. La Regione quando utilizza un software proprietario motiva la ragione
della scelta.
5. La Regione rende disponibili come software libero i programmi informatici
sviluppati in base a proprie specifiche ed interamente finanziati con fondi
pubblici.

ARTICOLO 7

(Istruzione scolastica)

1. La Regione riconosce il particolare valore formativo del software libero
e, nel rispetto dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche,
promuove forme di collaborazione per il recepimento nell’ordinamento
scolastico e nei programmi didattici dei principi e del contenuto della
presente legge, nell’ambito della progressiva informatizzazione
dell’istruzione pubblica.

ARTICOLO 8

(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)

1. Il programma triennale della ricerca di cui all’articolo 5 della legge
regionale 30 gennaio 2006, n. 4 (Sistema regionale per la ricerca e
l’innovazione) prevede il finanziamento di almeno un programma di ricerca sul
software libero al fine di incentivare progetti da parte di enti pubblici o
privati per lo sviluppo di programmi per elaboratore da rilasciare sotto
licenza di software libero.

ARTICOLO 9

(Fondo per lo sviluppo del software libero)

1. La Regione istituisce un fondo per lo sviluppo del software libero allo
scopo di finanziare il programma di ricerca di cui all’articolo 8.

ARTICOLO 10

(Disposizioni attuative)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, sentite le associazioni maggiormente rappresentative in ambito
informatico, stabilisce con deliberazione le modalità operative necessarie a
dare attuazione alle misure previste dalla legge e, annualmente, destina le
necessarie risorse finanziarie.
2. Nella deliberazione di cui al comma 1, la Giunta regionale:
a) definisce gli indirizzi per l’impiego ottimale del software libero e i
programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti;
b) individua i criteri tecnici per la predisposizione e l’acquisizione dei
programmi informatici;
c) approva i criteri per la definizione dei contenuti contrattuali che devono
obbligatoriamente prevedere:
1) la proprietà regionale dei programmi commissionati e sviluppati ad hoc;
2) la possibilità di un loro riuso;
3) il trasferimento della titolarità delle licenze d’uso dei programmi
informatici così acquisiti ad altri soggetti.
3. La Giunta regionale fissa le condizioni per la concessione dei
finanziamenti finalizzati allo svolgimento dei progetti di cui all’articolo 8.

ARTICOLO 11

(Termini)

1. Entro sei mesi dall’approvazione della presente legge, la Regione adegua
le proprie strutture secondo quanto previsto all’articolo 5.
2. Entro dodici mesi dall’approvazione della presente legge, gli enti
dipendenti dalla Regione adeguano le proprie strutture secondo quanto previsto
all’articolo 4.
3. Entro tre anni dall’approvazione della presente legge, la Regione adegua
le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale secondo
quanto previsto all’articolo 6.

ARTICOLO 12

(Relazione al Consiglio)

1. La Giunta regionale presenta ogni due anni alla commissione consiliare
competente una relazione che descrive le attività progettate ed attuate per
l’impiego ottimale del software libero e l’adeguamento delle proprie strutture
per l’utilizzo di programmi per elaboratore a codice sorgente aperto. Le
relazioni successive contengono anche informazioni relative alla misura in cui
la Regione utilizza programmi dei quali detiene il codice sorgente e al grado
di adeguamento dei programmi di formazione del personale all’utilizzo del
software libero.

ARTICOLO 13

(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento delle imprese, degli enti pubblici e privati e degli
istituti scolastici che favoriscono lo sviluppo del software libero,
nell’esercizio finanziario 2009, all’istituzione di un fondo regionale, pari a
500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, e iscritto nell’ambito
dell’unità previsionale di base (UPB) DB08981 si fa fronte con le dotazioni
finanziarie dell’UPB DB09011 del bilancio di previsione per l’anno finanziario
2009.
2. Per il biennio 2010-2011 si provvede alle spese di cui al comma 1, in
termini di competenza, con le risorse finanziarie individuate secondo le
modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7
(Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge
regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 1 del 14-05-2009 Regione Sardegna. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009).

ARTICOLO 1

Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario
1. Ai sensi dell’articolo 30, comma 2, della legge regionale 2 agosto 2006, n.
11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della
Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio
1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e della legge
regionale 9 giugno 1999, n. 23), è autorizzato, nell’anno 2009, il ricorso ad
uno o più mutui o in alternativa il ricorso a prestiti obbligazionari,
dall’Amministrazione regionale esclusivamente garantiti, per un importo
complessivo di euro 500.000.000 a copertura delle spese elencate nella tabella
E.
2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2008, stimato in euro
1.413.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a
pareggio dalle precedenti leggi finanziarie, si provvede mediante rinnovo,
anche per quote parte, nell’anno 2009, delle predette autorizzazioni:
a) euro 165.759.000 ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge
regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2006);
b) euro 568.000.000 ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge
regionale 21 aprile 2005, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2005);
c) euro 389.724.782,70 ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge
regionale 3 dicembre 2004, n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 11 maggio 2004, n. 6 – legge finanziaria 2004);
d) euro 289.516.217,30 ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge
regionale 11 maggio 2004, n. 6 (Disposizioni varie in materia di entrate,
riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo).
3. La contrazione dei mutui di cui ai commi 1 e 2 è effettuata sulla base
delle esigenze di cassa per una durata rispettivamente non superiore a cinque
anni e a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello
applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in
euro 118.698.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014 e in euro 87.746.000
per ciascuno degli anni dal 2010 al 2039 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).
4. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 29 maggio
2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione – legge finanziaria 2007), è abrogata.
5. Nelle tabelle A e B sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali
per il finanziamento di provvedimenti che si prevede possano essere approvati
nel corso dell’esercizio 2009; i relativi stanziamenti sono determinati come
segue:
a) Fondo speciale per spese correnti
(UPB S08.01.002)
Fondi regionali (cap. SC08.0024)
2009 euro 28.679.000
2010 euro 108.641.000
2011 euro 132.641.000
2012 euro 132.641.000
b) Fondo speciale per spese in conto capitale
(UPB S08.01.003)
Fondi regionali (cap. SC08.0034)
2009 euro 17.127.000
2010 euro 109.950.000
2011 euro 109.950.000
2012 euro 119.950.000
6. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano
alla legge finanziaria la loro quantificazione, a’ termini dell’articolo 4,
comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006, sono determinate,
per gli anni 2009-2012, nella misura indicata nell’allegata tabella C.
7. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un
incremento, a’ termini dell’articolo 4, comma 1, lettera f), della legge
regionale n. 11 del 2006, sono determinate, per gli anni 2009-2012, nella
misura indicata nell’allegata tabella D.
8. Agli oneri persistenti in capo all’Amministrazione regionale a seguito
della chiusura dei conti correnti aperti ai sensi della legge regionale 7
gennaio 1975, n. 1 (Norme per la semplificazione delle procedure
amministrative e l’acceleramento della spesa), si provvede secondo le modalit
e le procedure previste dall’articolo 26 della legge regionale n. 11 del 2006.
9. Per l’anno 2008 la conservazione nel conto dei residui prevista
dall’articolo 60 della legge regionale n. 11 del 2006 trova applicazione nella
misura necessaria al rispetto del patto di stabilità interno, al netto della
maggiore spesa in conto capitale registrata per il 2008 rispetto al 2007 per
gli interventi inclusi nella programmazione comunitaria e coperti con quote di
cofinanziamento nazionale, dando priorità alle conservazioni diverse da quelle
previste dal comma 10 del medesimo articolo. L’accertamento della posta di
entrata correlata ai capitoli di spesa interessati dalle suddette
conservazioni è rideterminato, in sede di consuntivo, dalla Ragioneria
regionale, tenendo conto anche dell’applicazione della presente disposizione.
Il termine previsto dall’articolo 58, comma 1, punto 2, della legge regionale
n. 11 del 2006 è prorogato nell’anno 2009 al 30 giugno.
10. Al fine del risanamento del bilancio regionale, entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, l’Amministrazione regionale
presenta al Consiglio un’analisi dei residui passivi che verifichi:
a) i residui passivi per i quali sussiste un’obbligazione giuridicamente
perfezionata;
b) i residui di stanziamento correlati a finanziamenti statali e
comunitari aventi specifica destinazione;
c) i residui passivi, non correlati a finanziamenti statali e comunitari
aventi specifica destinazione, per i quali non sussiste un’obbligazione
giuridicamente perfezionata.
11. Ai sensi del comma 10, l’obbligazione si intende giuridicamente
perfezionata allorché sia determinata la somma da pagare, determinato il
soggetto creditore, indicata la ragione.
12. Per l’attuazione del comma 10, è autorizzata, nell’anno 2009, la spesa di
euro 200.000 per l’eventuale conferimento di incarichi individuali ad esperti
secondo le modalità di cui all’articolo 6 bis della legge regionale 13
novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione
degli uffici della Regione) (UPB S01.04.002).

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Decreto del presidente della giunta regionale n. 6 del 02-03-2009 Regione Toscana.

Regolamento in attuazione dell’articolo 12 della legge regionale 3
aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e
provinciale) relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di
riconoscimento della polizia comunale e provinciale

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 5
del 11 marzo 2009
(Il numero del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE è: 6/R)
La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

Preambolo
Visto l’art. 117 comma II della Costituzione;

Visto l’art. 117 comma VI della Costituzione;

Visto l’art. 43 comma 2 dello Statuto;

Visti altresì l’art. 63 comma 2 dello Statuto;

Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull’ordinamento
della polizia municipale);

Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di
polizia comunale e provinciale);

Visto l’articolo 12 della l.r. 12/2006 che rinvia ad apposito
regolamento per quanto riguarda la disciplina relativa ad uniformi,
veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia
comunale e provinciale;

Visto altresì il comma 3 dell’art. 23 della medesima l.r. 12/2006
che obbliga gli enti locali ad uniformarsi a quanto stabilito dal
presente regolamento entro centoottanta giorni dalla sua entrata in
vigore;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella
seduta del 16 ottobre 2008;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 29
della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della
dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla
legge regionale 17 marzo 2006, n. 26 “Riordino della legislazione
regionale in materia di organizzazione e personale”);

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 24 novembre
2008, n. 10, con la quale è stato approvato lo schema del suddetto
regolamento ai fini dell’acquisizione del parere del Consiglio
regionale ai sensi dell’articolo 42, comma 2, dello Statuto;

Visto il parere della I Commissione consiliare – Affari
istituzionali, espresso nella seduta del 20 gennaio 2009;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella
seduta del 20 febbraio 2009;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2009, n.
126;

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Legge Regionale n. 6 del 15-04-2009 Regione Umbria. Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 18
del 22 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Princìpi e finalità)

1. La Regione Umbria, in attuazione dell’articolo 62 dello Statuto, istituisce
il Centro per le pari opportunità, di seguito denominato Centro, quale
organismo regionale di parità, che concorre con il Consiglio regionale, la
Giunta e il suo Presidente alla eliminazione delle discriminazioni tra i sessi
e alla promozione delle politiche di genere.

2. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, opera per garantire il
superamento di ogni forma di discriminazione diretta o indiretta ancora
esistente nei confronti delle donne.

3. La Regione favorisce, altresì, l’incremento della partecipazione delle
donne alla vita politica, economica, sociale, culturale e civile, attraverso
l’inserimento della dimensione di genere nella normativa, nonché nell’azione
politica e programmatica regionale.

ARTICOLO 2

(Azioni positive in tema di parità)

1. In attuazione dell’articolo 7 dello Statuto, la Regione, con il concorso
del Centro, adotta azioni positive finalizzate a realizzare la piena parit
tra uomini e donne nella vita sociale, culturale, economica e politica. In
particolare, facendo propri gli indirizzi enunciati nella Direttiva 2006/54/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante
l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di
trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego:
a) favorisce l’equilibrio tra attività professionale e vita privata e
familiare per donne e uomini, attraverso politiche di conciliazione che
incoraggino la condivisione delle responsabilità familiari;

b) favorisce l’accesso delle donne ai posti di lavoro e l’incremento delle
opportunità di istruzione, di avanzamento professionale e di carriera delle
donne;

c) promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione, trasferimento e
scambio di buone pratiche, volte a favorire il cambiamento verso una societ
con ruoli equilibrati e non discriminatori;

d) favorisce l’inserimento femminile nella vita sociale, promuovendo una
adeguata politica dei servizi sociali;

e) promuove la presenza delle donne nei luoghi decisionali, sia in ambito
pubblico che privato, nelle assemblee elettive e nei diversi livelli di
governo, negli enti, negli organismi e in tutti gli incarichi la cui nomina o
designazione è di competenza della Regione;

f) adotta la Carta Europea per l’uguaglianza e la parità tra uomini e donne
nella vita locale e ne promuove l’adozione da parte di province e comuni;

g) promuove iniziative volte a conseguire gli obiettivi posti a livello
comunitario in tema di occupazione femminile, anche al fine di eliminare la
disparità retributiva tra uomini e donne;

h) sostiene l’integrazione delle pari opportunità a tutti i livelli di
istruzione e formazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche
regionali, l’Università degli studi e l’Università per stranieri di Perugia;

i) sostiene l’imprenditorialità femminile, favorendo la creazione, lo
sviluppo, la crescita dimensionale e la cooperazione delle imprese gestite da
donne;

l) mette in campo un programma di azioni volto a prevenire e combattere la
violenza di genere;

m) promuove iniziative che favoriscano l’integrazione delle donne migranti.

ARTICOLO 3

(Bilancio di genere)

1. La Regione promuove l’adozione del Bilancio di genere, allegato al bilancio
di previsione, quale strumento di monitoraggio e di valutazione dell’impatto
delle politiche regionali sulla componente femminile e orienta la propria
attività tenendo conto della diversa ricaduta su donne e uomini.

ARTICOLO 4

(Il Centro per le pari opportunità)

1. Il Centro ha personalità giuridica di diritto pubblico e, nelle materie di
propria competenza, è dotato di autonomia gestionale, amministrativa,
organizzativa e finanziaria, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 1
febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza
della Giunta regionale e della Giunta regionale).

2. Per l’espletamento delle proprie funzioni il Centro si avvale dei mezzi e
del personale messo a disposizione dalla Regione o proveniente da altre
amministrazioni pubbliche; può, altresì, ricorrere all’apporto di esperti e
alla collaborazione di istituti universitari e centri di ricerca pubblici o
privati.

3. La gestione del Centro, caratterizzata dallo svolgimento di attività di
erogazione di servizi a contenuto specialistico, è improntata a criteri di
efficacia ed efficienza.

4. Il Centro per il proprio funzionamento adotta un regolamento interno
organizzativo e contabile.

ARTICOLO 5

(Compiti del Centro)

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge il Centro:

a) promuove e svolge indagini e ricerche, anche in collaborazione con
l’Agenzia Umbria Ricerche e con la Commissione per le pari opportunità tra
uomo e donna di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
n. 115, sulle problematiche connesse alla differenza sessuale e ne cura la
raccolta e la diffusione anche attraverso incontri, seminari, convegni,
conferenze e pubblicazioni;

b) predispone progetti in materia di parità e pari opportunità e fornisce
indicazioni alla Regione ai fini della redazione dei documenti di
programmazione generale e settoriale;

c) vigila sull’applicazione delle leggi di parità esistenti e presenta al
Consiglio regionale e alla Giunta proposte per l’adeguamento della
legislazione regionale;

d) esprime pareri obbligatori sui progetti di legge regionale, sugli strumenti
di programmazione, nonché sugli atti di carattere generale che hanno incidenza
nelle materie attinenti le politiche di genere, di competenza del Consiglio
regionale e della Giunta, secondo le modalità stabilite nei regolamenti
interni dei suddetti organi;

e) svolge servizi di informazione e consulenza a favore delle donne, nonché di
orientamento verso prestazioni messe a disposizione da altri enti e istituti;

f) svolge azioni di prevenzione e contrasto verso qualsiasi forma di violenza
contro le donne, anche mediante la gestione di servizi dedicati alla tutela
delle donne, in collegamento con la rete dei servizi socio-sanitari. In tale
ambito è inserito il Servizio Telefono Donna;

g) promuove ogni altra iniziativa utile al perseguimento degli obiettivi di
cui all’articolo 2.

2. Gli organi e le strutture del Centro pari opportunità hanno il diritto di
ottenere dagli uffici regionali e da quelli di enti, istituti e società a
partecipazione regionale, le informazioni necessarie all’esercizio delle
proprie funzioni. Essi sono in ogni caso tenuti alla riservatezza in ordine
alle informazioni e ai dati acquisiti.

ARTICOLO 6

(Programmazione)

1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta, approva il programma
triennale di attività del Centro, con l’indicazione del fabbisogno
finanziario.

2. Il Centro, entro il 1 settembre di ogni anno, presenta alla Giunta
regionale il piano annuale di attività, in attuazione del programma triennale
e il bilancio preventivo deliberati dall’Assemblea di cui all’articolo 9,
comma 1, lett. a).

3. Il conto consuntivo è trasmesso alla Giunta regionale entro il 15 aprile
dell’anno successivo all’esercizio cui è riferito, unitamente ad una relazione
sull’attività svolta.

4. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale gli atti di cui ai
commi 2 e 3.

ARTICOLO 7

(Rapporti del Centro con altri organismi)

1. Il Centro si pone come punto di riferimento e di confronto di soggetti
pubblici, con particolare riguardo ai comuni ed alle province e di soggetti
privati, quali in particolare le organizzazioni sindacali, le associazioni di
categoria e le associazioni ed i gruppi, organizzati e non, delle donne
svolgendo attività di:

a) informazione e consulenza in materia di parità;

b) promozione di iniziative culturali;

c) verifica, in collaborazione con la consigliera o il consigliere di parit
regionale, sull’applicazione delle leggi relative alla parità tra uomo e
donna, con particolare riferimento alla parità in materia di lavoro, nonché
sulle condizioni di impiego delle donne.

2. Il Centro, nell’esercizio delle sue funzioni, sviluppa rapporti di
collaborazione con tutti gli enti ed organismi preposti alla realizzazione
della parità tra uomo e donna attivi a livello regionale, interregionale,
nazionale ed europeo.

3. Il Centro, di intesa con il Presidente della Giunta o suo delegato,
convoca, con cadenza almeno annuale, l’assemblea regionale composta dalle
associazioni e dai movimenti femminili iscritti all’Elenco di cui all’articolo
8 e dai rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, dei lavoratori e
delle forze politiche, per illustrare e discutere l’attività svolta dal Centro.

4. Il Centro invia annualmente al Presidente del Consiglio regionale, al
Presidente della Giunta regionale e ai componenti dell’assemblea regionale di
cui al comma 3, una relazione sull’attuazione delle politiche di genere e
sullo stato di attuazione degli obiettivi di parità e pari opportunità della
presente legge, da porre all’esame del Consiglio regionale.

5. Il Centro può chiedere di essere ascoltato in Consiglio regionale su
problemi di particolare rilevanza economica, sociale e culturale.

ARTICOLO 8

(Elenco regionale delle associazioni e dei movimenti femminili)

1. È istituito presso il Centro l’Elenco regionale delle associazioni e dei
movimenti femminili, di seguito denominato Elenco, anche per consentire la
convocazione dell’assemblea regionale di cui all’articolo 7, comma 3.

2. La gestione dell’Elenco è affidata al responsabile del Centro, di cui
all’articolo 14 il quale provvede, tempestivamente, ad effettuare gli
eventuali aggiornamenti e le cancellazioni.

3. Possono essere iscritte nell’Elenco di cui al comma 1, presentando il
proprio atto costitutivo, tutte le associazioni e i movimenti femminili il cui
statuto o atto costitutivo preveda finalità tra quelle previste dalla presente
legge.

4. L’Elenco è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/