Regione Valle d’Aosta Piano Casa Legge regionale 4 agosto 2009, n. 24.

Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18

CAPO I
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge, anche in considerazione dell’intesa espressa dalla Conferenza unificata in data 1° aprile 2009, detta misure di semplificazione delle procedure vigenti per la realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio e disciplina ulteriori incentivazioni volte a favorire il miglioramento della qualità degli edifici, l’efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e l’utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili.
2. La presente legge si applica al patrimonio edilizio destinato ad abitazione permanente o principale, temporanea, ad usi ed attività produttive artigianali o commerciali di interesse prevalentemente locale, ad attività produttive e commerciali non collocabili in contesti urbano-abitativi e ad attività turistiche e ricettive extra-alberghiere.
Art. 2
(Interventi sul patrimonio edilizio)
1. Ai fini di cui alla presente legge, è consentito l’amplia-mento o la realizzazione di unità immobiliari mediante l’esecuzione di nuovi volumi e superfici in deroga agli strumenti urbanistici generali e ai regolamenti edilizi, nel rispetto delle destinazioni d’uso previste dal piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG), a condizione che siano garantite le prestazioni energetiche e igienico-sanitarie esistenti e la sostenibilità ambientale dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento.
2. L’ampliamento di cui al comma 1 non può essere superiore complessivamente al 20 per cento del volume esistente.
3. L’ampliamento può essere realizzato una sola volta per ogni unità immobiliare.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono comunque effettuati nel rispetto della normativa vigente relativa alla stabilità degli edifici, di ogni altra normativa tecnica e delle distanze tra edifici stabilite dagli strumenti urbanistici generali e possono anche consistere, in tutto o in parte, nel mutamento di destinazione d’uso, con o senza opere edilizie, nel rispetto di quelle ammesse nella zona o nella sottozona in cui è situata l’unità immobiliare oggetto dell’intervento.
5. Gli interventi di cui al presente articolo riguardano le sole unità immobiliari per le quali il titolo abilitativo edilizio sia stato acquisito entro il 31 dicembre 2008.
6. Gli interventi di cui al presente articolo relativi alle unità immobiliari classificate di pregio dal PRG possono essere realizzati solo qualora non incidano sulla complessiva tipologia originaria del fabbricato e previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio.
7. Per gli interventi di cui al presente articolo, le altezze interne utili dei locali di abitazione possono essere ridotte fino a 15 centimetri rispetto alle altezze minime previste dall’articolo 95, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

http://www.pianocasa2009.com/docs/valle_aosta/Lreg_VdAosta_4_8_09_24.pdf

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 2009.

Proroga dei lavori della Commissione per definire le procedure di accesso alla documentazione per la quale viene a decadere il Segreto di Stato, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2008.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 228 del 1-10-2009

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto l’art. 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, inerente la
disciplina del Segreto di Stato;
Visto il regolamento di attuazione dell’art. 39 della legge 3
agosto 2007, n. 124, adottato dal Presidente del Consiglio protempore
in data 8 aprile 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
maggio 2008, con cui sono state attribuite al Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Gianni Letta, le funzioni
in materia di servizi di sicurezza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16
luglio 2008, con cui il Sottosegretario Letta e’ stato nominato
Autorita’ delegata per la sicurezza della Repubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
settembre 2008, con cui e’ stata istituita, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, una Commissione con il compito di definire le
procedure di accesso alla documentazione per la quale viene a
decadere il Segreto di Stato ai sensi dell’art. 39, commi 7 e 8 della
legge n. 124/2007 e relativo regolamento di attuazione, di valutare
le specifiche richieste di accesso, nonche’ di individuare eventuali
possibili modificazioni delle predette norme;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo
2009 che ha modificato il termine di conclusione dei lavori della
citata Commissione;
Considerato che nel corso dei lavori della suddetta Commissione,
sono emerse problematiche che richiedono ulteriori approfondimenti,
tali da rendere necessario prorogare ulteriormente il termine di
conclusione previsto dall’art. 1, comma 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2008, come prorogato dal
sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20
marzo 2009;
Decreta:

Art. 1.

Il termine previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2008 citato in
premessa, gia’ prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 20 marzo 2009, e’ ulteriormente prorogato al 30 giugno 2010.
Il presente decreto e’ trasmesso ai competenti organi di controllo
e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 18 settembre 2009

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Letta

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte:http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-01&task=dettaglio&numgu=228&redaz=09A11497&tmstp=1254987649705

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 3 settembre 2009 Riconoscimento, alla sig.ra Marjolaine Kohl, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 229 del 2-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alla Comunita’ europea ed in particolare l’art. 1, comma 1, 3 e 4 e
l’allegato B;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali cosi’ come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del
Consiglio del 20 novembre 2006;
Visto, in particolare, l’art. 31 del succitato decreto legislativo
che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di
formazione ammessi al riconoscimento automatico;
Vista l’istanza, corredata della relativa documentazione, con la
quale la signora Marjolaine Kohl, cittadina austriaca, chiede il
riconoscimento del titolo «Diplomierte Gesundheits – und
Krankenschwester» conseguito in Austria, al fine dell’esercizio in
Italia dell’attivita’ professionale di «Infermiere»;
Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un titolo identico a quello per il quale si e’ gia’ provveduto,
possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell’art. 16
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
Rilevata la corrispondenza dell’attivita’ che detto titolo consente
in Austria con quella esercitata in Italia dall’Infermiere;
Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il
riconoscimento del titolo in questione;
Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle
misure compensative;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diplomierte Gesundheits – und Krankenschwester»,
rilasciato in data 30 settembre 2001 alla sig.ra Marjolaine Kohl,
nata a Innsbruck (Austria) il giorno 23 giugno 1980, dalla «Schule
für allgemeine Gesundheits – und Krankenpflege/ Krankenhaus St.
Vinzenz» avente sede in Zams (Austria), e’ riconosciuto quale titolo
abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-02&task=dettaglio&numgu=229&redaz=09A11150&tmstp=1255161683160

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 29 luglio 2009 Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione relativamente alla misura della distillazione di crisi

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 230 del 3-10-2009

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008,
relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che
modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005
e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n.
1493/1999;
Visto il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno
2008, recante modalita’ di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del
Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato
vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i
Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore
vitivinicolo;
Visto il programma nazionale di sostegno per la viticoltura,
predisposto sulla base dell’accordo intervenuto nel corso della
riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo
2008, inviato alla Commissione europea il 30 giugno 2008;
Ritenuta la necessita’ di dare attuazione alle disposizioni
comunitarie previste nei precitati regolamenti (CE) n. 479/2008 e n.
555/2008 per quanto riguarda l’apertura della distillazione di crisi;
Viste le richieste delle regioni Emilia-Romagna, Umbria, Sicilia,
Puglia, Campania, Molise, Lazio, Abruzzo e della provincia autonoma
di Trento che, accertata l’esistenza di eccedenze di vino e
l’esistenza della crisi del settore, hanno chiesto l’adozione della
distillazione di crisi al fine di ridurre l’eccedenza e nel contempo
garantire la continuita’ di rifornimento da un raccolto all’altro;
Ritenuta la necessita’ di ridurre dette eccedenze su tutto il
territorio nazionale;
Considerato che le regioni Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia e Sicilia
hanno confermato l’esigenza di destinare al finanziamento della
distillazione di crisi risorse originariamente destinate ad altre
misure previste dal piano di sostegno;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
espressa nella seduta del 29 luglio 2009.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del presente decreto si intende per:
«Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali –
Direzione generale per l’attuazione delle politiche comunitarie e
internazionali di mercato – ATPO II – Via XX settembre n. 20 – 00187
Roma;
«ICQ»: Ispettorato centrale per il controllo della qualita’ dei
prodotti agroalimentari – Via Quintino Sella n. 42 – 00187 Roma;
«Ufficio dell’Agenzia delle dogane»: l’Ufficio territorialmente
competente sull’impianto di distillazione presso il quale viene
conferito e lavorato il vino;
«Agea»: Agea organismo di coordinamento;
«Agea OP»: Organismo pagatore Agea;
«produttore»: ogni persona, fisica o giuridica, o loro
associazione che ha prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche
o da mosto di uve da essi stessi ottenuti o acquistati, che
detengono, nella piena disponibilita’, il vino alla data della
presentazione del contratto;
«dichiarazione vitivinicola»: la dichiarazione di raccolta e
dichiarazione di produzione presentate ai sensi ed in conformita’ del
regolamento (CE) n. 1282/2001 e delle disposizioni nazionali
applicative;
«distillatori»: i soggetti riconosciuti ai sensi del decreto
ministeriale 23 aprile 2001 e successive modificazioni.

Art. 2.

1. La distillazione di crisi del vino non a denominazione di
origine protetta come definito dal punto 1) dell’allegato IV del
Regolamento (CE) n. 479/2008, di seguito denominato vino,
disciplinata dall’art. 18 del regolamento CE n. 479/2008 e dagli
articoli 28, 29 e 30 del Regolamento (CE) n. 555/2008, e’ aperta per
un montegradi di 20.645.184 il cui importo globale dell’aiuto,
ammontante ad euro 40.258.110, gravera’ per un montegradi di
13.851.690 pari ad un aiuto di euro 27.010.797 sui fondi dell’anno
2009 e per un montegradi di 6.793.494 pari ad un aiuto di euro
13.247.313 sui fondi dell’anno 2010.
2. Limitatamente alla disponibilita’ dei fondi relativi all’anno
2009 e’ data priorita’ alle seguenti regioni per un montegradi
complessivo di 9.899.000, cosi’ attribuito alle singole regioni
interessate:

Umbria | 72.000

Art. 3.

1. Ogni produttore di vino, che ha adempiuto all’obbligo della
presentazione delle dichiarazioni vitivinicole per la presente
campagna vitivinicola 2008/2009, stipula al massimo due contratti di
distillazione per i volumi di vino giacenti in cantina alla data di
presentazione del contratto; analogo obbligo e’ previsto per la
successiva campagna 2009/2010.
2. Il vino che forma oggetto del contratto per la campagna 2009/10
risulta dalla dichiarazione di giacenza in cantina al 31 luglio 2009
e figura nei registri di cantina alla data di presentazione del
contratto.
3. Il contratto di distillazione e’ concluso tra produttore e
distillatore.
4. In applicazione dell’art. 18, paragrafo 3, del regolamento CE n.
479/2008, l’alcool derivante dalla distillazione e’ utilizzato
esclusivamente per fini industriali o energetici.
5. I contratti di distillazione sono presentati, secondo le
modalita’ che saranno definite da OP AGEA:
a) per la campagna 2008/09, entro dieci giorni dall’annuncio
dell’adozione della misura, pubblicato sul portale del MIPAAF;
b) per la campagna 2009/10 dal 16 ottobre 2009 al 15 novembre
2009.
6. Nel contratto di distillazione sono indicati:
l’anagrafica completa e la sede sociale del produttore;
la quantita’ e la gradazione alcolometrica effettiva del vino che
si vuole far distillare e che deve essere conforme alle disposizioni
in materia di qualita’ dei prodotti destinati alla distillazione che
saranno definiti da OP Agea;
il luogo ove e’ immagazzinato il vino;
il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria e
l’indirizzo della distilleria;
la dichiarazione secondo la quale il produttore, sotto la propria
responsabilita’, si impegna ad addizionare al vino cloruro di litio,
nella misura compresa tra i 5 ed i 10 grammi per ettolitro secondo le
modalita’ previste dal decreto ministeriale 11 aprile 2001;
7. I contratti non sono trasferibili.
8. Al contratto e’ allegato:
a) la prova di avere costituito una garanzia uguale a 5 euro per
ettolitro secondo le modalita’ stabilite da OP Agea;
b) la dichiarazione, resa dal produttore ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso, alla data di
presentazione del contratto, del quantitativo, del tipo di vino e
della sua giacenza al 31/7 di ciascuna campagna menzionata oggetto
del contratto stesso.
c) l’impegno del distillatore ad ottenere esclusivamente alcool da
utilizzare esclusivamente per fini industriali o energetici.

Art. 4.

1. Se il volume globale dei contratti presentati in ciascuna
campagna supera il volume fissato all’art. 2 l’Agea stabilisce il
tasso di riduzione applicabile per ciascuna regione.
2. L’OP Agea adotta le disposizioni necessarie per approvare i
contratti presentati per la campagna 2008/09 e per la campagna
2009/10. I termini di approvazione di detti contratti saranno
successivamente individuati da OP AGEA con apposita circolare
applicativa. L’approvazione riportera’ la percentuale di riduzione
eventualmente applicata ed il volume di vino accettato per ciascun
contratto ed indichera’ la possibilita’ per il produttore di recedere
dal contratto in caso di applicazione di una riduzione che comporti
la consegna in distilleria di un volume di vino avente un montegradi
inferiore a 110.
3. L’Agea comunica al MIPAAF e a ciascuna regione e provincia
autonoma il volume dei contratti approvati entro il terzo giorno
lavorativo dalla data di approvazione dei medesimi sia per la
campagna 2008/09 che per la campagna 2009/10.
4. Il vino e’ consegnato in distilleria solo dopo l’approvazione
del contratto.
5. I costi di trasporto del vino in distilleria sono a carico dei
distillatori.

Art. 5.

1. Il vino oggetto dei contratti approvati sara’ consegnato in
distilleria sia per la campagna 2008/2009 che per la campagna
2009/2010 secondo i termini che saranno indicati nella circolare OP
AGEA.
2. Anche i termini per la distillazione del vino, per la campagna
2008/2009 e per la campagna 2009/2010, saranno indicati nella
emananda circolare OP AGEA.
3. La cauzione di cui all’art. 3, punto 8, lettera a, sara’
incamerata in assenza del rispetto dei termini di cui al paragrafo 1
e sara’ svincolata in proporzione ai volumi consegnati non appena il
produttore fornira’ la prova dell’avvenuta consegna in distilleria.

Art. 6.

1. Il prezzo minimo di acquisto del vino consegnato alla
distillazione e’ pari a 1,75 euro per % vol/hl.
2. Tale prezzo, che si applica a merce nuda franco azienda del
produttore, e’ corrisposto dal distillatore al produttore entro due
mesi dall’entrata in distilleria di ciascuna partita di vino.
3. Per l’alcool ottenuto e utilizzato per gli scopi previsti e’
corrisposto al distillatore, a condizione che sia fornita la prova
del pagamento al produttore entro i termini stabiliti del prezzo
minimo di acquisto previsto al paragrafo 1), nonche’ siano rispettate
le altre indicazioni previste dalla normativa e dalle disposizioni
che OP Agea adotta, un aiuto di 1,95 euro per % vol/hl.
4. Il distillatore, dopo l’approvazione del contratto, puo’
chiedere il pagamento anticipato dell’aiuto, secondo le modalita’ che
saranno impartite da OP Agea, a condizione che costituisca una
cauzione pari al 120% dell’aiuto calcolato in % vol/hl oggetto del
contratto approvato.

Art. 7.

1. Il controllo presso il produttore delle caratteristiche del vino
avviato alla distillazione e, in particolare, del titolo
alcolometrico volumico effettivo e della presenza del denaturante,
viene effettuato dall’ICQ. I controlli sono effettuati conformemente
al Titolo V del regolamento CE n. 555/2008. Al fine di garantire lo
svolgimento dei controlli, il produttore presenta all’Ufficio
periferico dell’ICQ competente per il territorio, la comunicazione
contenente le indicazioni previste all’art. 3 del DM 11 aprile 2001,
il giorno stesso in cui sono terminate le operazioni di
denaturazione. Tali operazioni devono terminare almeno tre giorni
feriali prima dell’estrazione del vino dallo stabilimento per essere
avviato alla distillazione.
2. La comunicazione di cui al comma 1 e’ effettuata a mezzo
telegramma, telefax o posta elettronica e contiene anche il nome o la
ragione sociale ed il codice fiscale del distillatore nonche’
l’indirizzo, il telefono ed il fax della distilleria presso la quale
verra’ avviato il vino da distillare.
3. ICQ comunica all’ OP Agea, l’esito dei controlli svolti.
4. Al fine di garantire il rispetto del Titolo V del Regolamento CE
n. 555/2008, il controllo presso il distillatore e’ effettuato
dall’Ufficio competente dell’Agenzia delle dogane che verifica:
l’avvenuta trasmissione da parte del distillatore dei piani
operativi di cui all’art. 5, comma 2, del D.M. n. 153/2001,
relativamente all’introduzione ed all’estrazione del vino denaturato
da distillare;
che i volumi di vino indicati nel documento di trasporto di cui al
Regolamento CE 884/2001 siano presi in carico nei registri dei
distillatori, unitamente ai quantitativi effettivamente introdotti:
convenzionalmente si pone il rapporto q.li/hl pari ad «1».
che la trasformazione del vino in alcool grezzo da destinare agli
scopi previsti, risulti dalle registrazioni contabili del deposito,
nonche’ dal bilancio di materia redatto all’atto delle operazioni di
saggio.
L’Ufficio competente dell’Agenzia delle dogane comunica gli esiti
dei controlli svolti all’OP Agea.
5. Il distillatore trasmette all’ICQ ed all’Ufficio periferico
dell’ICQ competente per territorio, in relazione alla sede del
proprio stabilimento, copia dei piani operativi previsti al
precedente paragrafo 4, primo trattino.

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