Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 235 del 9-10-2009
IL MINISTRO DELLE POLTICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1996, inerente la lotta
obbligatoria contro il virus della Vaiolatura delle Drupacee
(Sharka);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996,
n. 697 «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva
92/34/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine da frutto
destinate alla produzione e dei relativi materiali di
moltiplicazione»;
Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000,
concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella
Comunita’ di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunita’, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214: «Attuazione
della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro
l’introduzione e la diffusione nella Comunita’ di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali»;
Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997, relativo alle norme
tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione
delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla
produzione di frutto;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2003, recante
«Organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria
del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto»;
Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2006, recante «Disposizioni
generali per la produzione di materiale di moltiplicazione delle
specie arbustive ed arboree da frutto, nonche’ delle specie erbacee a
moltiplicazione agamica»;
Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2006, recante «Norme
tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione
certificati delle Prunoidee»;
Considerato che il virus Plum pox virus (PPV) agente della
«Vaiolatura delle drupacee» (Sharka) e’ da ritenere insediato e non
piu’ tecnicamente eradicabile in alcune aree del territorio nazionale
e che occorre disporre misure di profilassi fitosanitarie idonee a
prevenirne la diffusione verso le aree indenni;
Considerato che e’ necessario prevedere condizioni piu’ rigorose
per la produzione di materiale di moltiplicazione allo scopo di
assicurare che lo stesso non sia contaminato con il virus PPV;
Considerato che la redditivita’ delle coltivazioni di alberi da
frutto di drupacee puo’ essere assicurata: dall’uso di materiale
certificato esente dal virus PPV, da una costante azione di
monitoraggio con immediata distruzione delle piante infette,
dall’impiego di varieta’ tolleranti o resistenti;
Considerato che e’ necessario adeguare il citato decreto
ministeriale 29 novembre 1996 alla luce delle nuove acquisizioni
scientifiche e del diverso stato fitosanitario del virus PPV nel
territorio nazionale;
Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale di cui
all’art. 52 del decreto legislativo n. 214/2005, ai sensi dell’art.
49, comma 2, lett. d), nella seduta del 19 gennaio 2009;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 29 aprile 2009, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:
Art. 1.
Scopo generale
1. La lotta contro la «Vaiolatura delle drupacee (Sharka)», causata
dal virus Plum pox virus (PPV), e’ obbligatoria nel territorio della
Repubblica italiana.
2. Il Servizio fitosanitario nazionale adotta tutti gli interventi
di prevenzione idonei ad evitare il diffondersi della malattia sul
territorio.
3. I Servizi fitosanitari regionali adottano le azioni di controllo
e la regolamentazione delle attivita’ di prelievo e produzione di
materiale di moltiplicazione vegetale in funzione dello stato
fitosanitario del territorio e secondo le modalita’ stabilite dal
presente decreto.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) piante di drupacee suscettibili: albicocco, ciliegio, pesco,
susino, tutti i portainnesti di drupacee e le specie suscettibili al
virus PPV impiegate a fini ornamentali;
b) «zona indenne»: il territorio dove non e’ stato riscontrato il
virus PPV o dove lo stesso e’ stato eradicato ufficialmente;
c) «area contaminata»: campo di produzione o vivaio in cui e’
stata accertata ufficialmente con analisi di laboratorio la presenza
del virus PPV;
d) «zona di insediamento»: il territorio dove il virus PPV e’ in
grado di perpetuarsi nel tempo e la sua diffusione e’ tale da rendere
tecnicamente non piu’ possibile l’eradicazione;
e) «zona tampone»: zona di almeno 1 km di larghezza, di
separazione fra una zona indenne e un’area contaminata o fra una zona
indenne e una zona di insediamento;
f) «luogo di produzione indenne da PPV»: luogo di produzione nel
quale il virus PPV non e’ presente come dimostrato da prove
scientifiche e nel quale, se necessario, questa condizione viene
mantenuta ufficialmente;
g) «sito di produzione indenne da PPV»: una parte definita di un
luogo di produzione che viene gestita come unita’ separata indenne da
PPV;
h) «campo»: un appezzamento di terreno ben delimitato all’interno
di un luogo di produzione nel quale uno specifico vegetale viene
coltivato;
i) «autoproduzione»: produzione di piante, anche mediante innesto,
e relativi materiali di moltiplicazione, destinata all’esclusivo
impiego all’interno della propria azienda, con esclusione di ogni
forma di cessione a terzi.
Art. 3.
Monitoraggi ufficiali
1. Annualmente i Servizi fitosanitari regionali eseguono
monitoraggi ufficiali al fine di verificare la presenza di infezioni
dovute al virus PPV sulle piante di drupacee suscettibili e sui
frutti, allo scopo di definire lo stato fitosanitario del territorio.
2. I monitoraggi consistono in ispezioni visive delle piante ospiti
e dei frutti per il riconoscimento dei sintomi del virus PPV e in
appropriate analisi di laboratorio, eseguite nei momenti piu’
opportuni, per l’individuazione del virus PPV.
3. Il Servizio fitosanitario centrale definisce, ai sensi dell’art.
49, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 214/2005, gli
standard tecnici di esecuzione dei monitoraggi, prelievo dei campioni
e realizzazione delle analisi.
4. I Servizi fitosanitari regionali per l’esecuzione delle analisi
di laboratorio, possono avvalersi, oltre che delle proprie strutture,
di laboratori in grado di soddisfare gli standard tecnici definiti in
applicazione al comma 3 del presente articolo.
Art. 4.
Definizione dello stato fitosanitario del territorio
1. I Servizi fitosanitari regionali definiscono lo stato
fitosanitario del territorio relativamente al virus PPV, delimitando
le zone, conformemente alle definizioni di cui all’art. 2, in
conformita’ agli standard internazionali FAO.
2. I Servizi fitosanitari regionali comunicano al Servizio
fitosanitario centrale, entro il 31 dicembre di ogni anno, lo stato
fitosanitario del rispettivo territorio sulla base dei monitoraggi
ufficiali condotti annualmente, rappresentando, su adeguato supporto
cartografico, le zone delimitate di cui al comma 1, allo scopo di
consentire la conoscenza della diffusione del virus PPV sul
territorio nazionale e di assolvere agli obblighi internazionali di
informativa per tale organismo nocivo.
3. I Servizi fitosanitari regionali danno pubblicita’ nelle forme
piu’ opportune alle delimitazioni di cui al comma 1.
Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-09&task=dettaglio&numgu=235&redaz=09A11824&tmstp=1255248807044