MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA DECRETO 21 settembre 2009 Rettifica dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica in medicina veterinaria per l’anno accademico 2009-2010.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 231 del 5-10-2009

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2009 con cui e’ stato
definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le
immatricolazioni al corso di laurea specialistica in medicina
veterinaria, nonche’ disposta la ripartizione degli stessi fra le
singole sedi universitarie;
Vista, in particolare, la tabella parte integrante del citato
decreto, che definisce il numero dei posti riservati agli studenti
comunitari e non comunitari di cui all’art. 26 della legge 30 luglio
2002, n. 189;
Considerate le particolari esigenze espresse da alcune facolta’ a
seguito dell’emanazione del predetto decreto;
Sentita la Conferenza dei presidi delle facolta’ di medicina
veterinaria;
Ritenuto di rideterminare per l’anno accademico 2009-2010 la
programmazione gia’ disposta con il richiamato decreto 3 luglio 2009,
in attesa di una razionalizzazione dell’offerta formativa delle
facolta’ di medicina veterinaria nell’ambito del piano programmatico
che si intende realizzare:
Decreta:

Art. 1.

1. L’art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 3 luglio 2009 con
cui e’ stato definito, tra l’altro, il numero dei posti disponibili a
livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea
specialistica/magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria per
gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui
all’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e’ modificato nel
senso che il numero dei posti e’ rideterminato da 1.050 a 1.110.
2. Conseguentemente, nella tabella parte integrante del citato
decreto, sono apportate le modifiche seguenti:
Universita’ di Camerino: da 29 a 35;
Universita’ di Messina: da 62 a 67;
Universita’ di Napoli «Federico II»: da 68 a 80;
Universita’ di Padova: da 63 a 65;
Universita’ di Parma: da 62 a 68;
Universita’ di Pisa: da 72 a 79;
Universita’ di Sassari: da 26 a 38;
Universita’ di Teramo: da 60 a 70.
Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 settembre 2009
Il Ministro : Gelmini

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 17 settembre 2009 Sostituzione di un componente nella commissione provinciale di conciliazione di Milano, per le controversie individuali di lavoro.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 233 del 7-10-2009

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Milano

Visto l’art. 410 del codice di procedura civile;
Visto il decreto n. 2 del 21 febbraio 2006 con il quale e’ stata
ricostituita la Commissione provinciale di conciliazione di Milano
per le controversie individuali di lavoro;
Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del signor Ivo
Sdolfo, membro titolare in rappresentanza dell’Unione Artigiani della
Provincia di Milano;
Vista la nota prot. n. 585 del 7 settembre 2009 dell’Unione
Artigiani della Provincia di Milano con la quale viene designato
membro titolare della suddetta Commissione il signor Francesco
Petrolillo in sostituzione del signor Ivo Sdolfo;
Ritenuto di dovere procedere alla sostituzione;
Decreta:

Il signor Francesco Petrolillo e’ nominato membro titolare in
sostituzione del signor Ivo Sdolfo in seno alla Commissione
provinciale di conciliazione di Milano per le controversie
individuali di lavoro in rappresentanza dell’Unione Artigiani della
Provincia di Milano.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Milano, 17 settembre 2009
Il direttore provinciale: Weber

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 28 luglio 2009 Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka).

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 235 del 9-10-2009

IL MINISTRO DELLE POLTICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1996, inerente la lotta
obbligatoria contro il virus della Vaiolatura delle Drupacee
(Sharka);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996,
n. 697 «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva
92/34/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine da frutto
destinate alla produzione e dei relativi materiali di
moltiplicazione»;
Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000,
concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella
Comunita’ di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunita’, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214: «Attuazione
della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro
l’introduzione e la diffusione nella Comunita’ di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali»;
Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997, relativo alle norme
tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione
delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla
produzione di frutto;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2003, recante
«Organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria
del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto»;
Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2006, recante «Disposizioni
generali per la produzione di materiale di moltiplicazione delle
specie arbustive ed arboree da frutto, nonche’ delle specie erbacee a
moltiplicazione agamica»;
Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2006, recante «Norme
tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione
certificati delle Prunoidee»;
Considerato che il virus Plum pox virus (PPV) agente della
«Vaiolatura delle drupacee» (Sharka) e’ da ritenere insediato e non
piu’ tecnicamente eradicabile in alcune aree del territorio nazionale
e che occorre disporre misure di profilassi fitosanitarie idonee a
prevenirne la diffusione verso le aree indenni;
Considerato che e’ necessario prevedere condizioni piu’ rigorose
per la produzione di materiale di moltiplicazione allo scopo di
assicurare che lo stesso non sia contaminato con il virus PPV;
Considerato che la redditivita’ delle coltivazioni di alberi da
frutto di drupacee puo’ essere assicurata: dall’uso di materiale
certificato esente dal virus PPV, da una costante azione di
monitoraggio con immediata distruzione delle piante infette,
dall’impiego di varieta’ tolleranti o resistenti;
Considerato che e’ necessario adeguare il citato decreto
ministeriale 29 novembre 1996 alla luce delle nuove acquisizioni
scientifiche e del diverso stato fitosanitario del virus PPV nel
territorio nazionale;
Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale di cui
all’art. 52 del decreto legislativo n. 214/2005, ai sensi dell’art.
49, comma 2, lett. d), nella seduta del 19 gennaio 2009;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 29 aprile 2009, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Scopo generale

1. La lotta contro la «Vaiolatura delle drupacee (Sharka)», causata
dal virus Plum pox virus (PPV), e’ obbligatoria nel territorio della
Repubblica italiana.
2. Il Servizio fitosanitario nazionale adotta tutti gli interventi
di prevenzione idonei ad evitare il diffondersi della malattia sul
territorio.
3. I Servizi fitosanitari regionali adottano le azioni di controllo
e la regolamentazione delle attivita’ di prelievo e produzione di
materiale di moltiplicazione vegetale in funzione dello stato
fitosanitario del territorio e secondo le modalita’ stabilite dal
presente decreto.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) piante di drupacee suscettibili: albicocco, ciliegio, pesco,
susino, tutti i portainnesti di drupacee e le specie suscettibili al
virus PPV impiegate a fini ornamentali;
b) «zona indenne»: il territorio dove non e’ stato riscontrato il
virus PPV o dove lo stesso e’ stato eradicato ufficialmente;
c) «area contaminata»: campo di produzione o vivaio in cui e’
stata accertata ufficialmente con analisi di laboratorio la presenza
del virus PPV;
d) «zona di insediamento»: il territorio dove il virus PPV e’ in
grado di perpetuarsi nel tempo e la sua diffusione e’ tale da rendere
tecnicamente non piu’ possibile l’eradicazione;
e) «zona tampone»: zona di almeno 1 km di larghezza, di
separazione fra una zona indenne e un’area contaminata o fra una zona
indenne e una zona di insediamento;
f) «luogo di produzione indenne da PPV»: luogo di produzione nel
quale il virus PPV non e’ presente come dimostrato da prove
scientifiche e nel quale, se necessario, questa condizione viene
mantenuta ufficialmente;
g) «sito di produzione indenne da PPV»: una parte definita di un
luogo di produzione che viene gestita come unita’ separata indenne da
PPV;
h) «campo»: un appezzamento di terreno ben delimitato all’interno
di un luogo di produzione nel quale uno specifico vegetale viene
coltivato;
i) «autoproduzione»: produzione di piante, anche mediante innesto,
e relativi materiali di moltiplicazione, destinata all’esclusivo
impiego all’interno della propria azienda, con esclusione di ogni
forma di cessione a terzi.

Art. 3.

Monitoraggi ufficiali

1. Annualmente i Servizi fitosanitari regionali eseguono
monitoraggi ufficiali al fine di verificare la presenza di infezioni
dovute al virus PPV sulle piante di drupacee suscettibili e sui
frutti, allo scopo di definire lo stato fitosanitario del territorio.
2. I monitoraggi consistono in ispezioni visive delle piante ospiti
e dei frutti per il riconoscimento dei sintomi del virus PPV e in
appropriate analisi di laboratorio, eseguite nei momenti piu’
opportuni, per l’individuazione del virus PPV.
3. Il Servizio fitosanitario centrale definisce, ai sensi dell’art.
49, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 214/2005, gli
standard tecnici di esecuzione dei monitoraggi, prelievo dei campioni
e realizzazione delle analisi.
4. I Servizi fitosanitari regionali per l’esecuzione delle analisi
di laboratorio, possono avvalersi, oltre che delle proprie strutture,
di laboratori in grado di soddisfare gli standard tecnici definiti in
applicazione al comma 3 del presente articolo.

Art. 4.

Definizione dello stato fitosanitario del territorio

1. I Servizi fitosanitari regionali definiscono lo stato
fitosanitario del territorio relativamente al virus PPV, delimitando
le zone, conformemente alle definizioni di cui all’art. 2, in
conformita’ agli standard internazionali FAO.
2. I Servizi fitosanitari regionali comunicano al Servizio
fitosanitario centrale, entro il 31 dicembre di ogni anno, lo stato
fitosanitario del rispettivo territorio sulla base dei monitoraggi
ufficiali condotti annualmente, rappresentando, su adeguato supporto
cartografico, le zone delimitate di cui al comma 1, allo scopo di
consentire la conoscenza della diffusione del virus PPV sul
territorio nazionale e di assolvere agli obblighi internazionali di
informativa per tale organismo nocivo.
3. I Servizi fitosanitari regionali danno pubblicita’ nelle forme
piu’ opportune alle delimitazioni di cui al comma 1.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-09&task=dettaglio&numgu=235&redaz=09A11824&tmstp=1255248807044

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 11 settembre 2009 Riconoscimento, alla sig.ra Dinimol Thomas, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 235 del 9-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie

—-> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Roma, 11 settembre 2009 Il direttore generale: Leonardi — 195 — 9-10-2009 Supplemento ordinario n. 183 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 235 DECRETO 11 settembre 2009 . Riconoscimento, alla sig.ra Dinimol Thomas, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTA la domanda con la quale la Sigra DINIMOL THOMAS ha chiesto il riconoscimento del titolo di “Infermiere” conseguito in India, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere; VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell’art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 e nel comma 9 dell’art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319; VISTO il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/16928 del 25 maggio 2007 con il quale è stato riconosciuto il titolo di “Infermiere”, ai sensi dell’art.50, comma 8 del sopracitato D.P.R .n.394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004; CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell’art.50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n.394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sigra DINIMOL THOMAS si sia iscritto all’albo professionale; VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sigra DINIMOL THOMAS in data 18 maggio 2009; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 recante “Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006”; — 196 — 9-10-2009 Supplemento ordinario n. 183 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 235 RITENUTO pertanto di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; DECRETA 1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 1992, presso il “Kasturba Hospital, Sevagram”di Wardha (India) dalla Sigra DINIMOL THOMAS nata a Punnathura East, Kottayam-Kerala (India) il giorno 30.05.1972, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere. 2. La Sigra DINIMOL THOMAS è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 3. Il presente decreto, ai sensi dell’art.50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 settembre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 09A11069 Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale. Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-09&task=dettaglio&numgu=235&redaz=09A11069&tmstp=1255331814054