AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE 23 settembre 2009 Sostituzione del responsabile del procedimento e proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 183/08/CONS.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 236 del 10-10-2009

L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 23 settembre 2009;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.
177 – supplemento ordinario n. 154;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il
«Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante
«Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro
regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 e successive
modificazioni del 19 maggio 2004;
Vista la delibera n. 183/08/CONS recante l’avvio del procedimento
inerente al «Mercato delle linee affittate al dettaglio (mercato n. 7
della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE):
identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza
del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e
individuazione degli eventuali obblighi regolamentari cui vanno
soggette le imprese che dispongono di un tale potere», ai sensi degli
artt. 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 3
maggio 2008;
Vista la delibera n. 315/09/CONS recante l’avvio della
consultazione pubblica inerente al «Mercato delle linee affittate al
dettaglio (mercato n. 7 della Raccomandazione della Commissione
europea n. 2003/311/CE), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 144 del 24 giugno 2009;
Vista la delibera n. 403/09/CONS, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 1° agosto 2009 recante
la proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con
delibera n. 183/08/CONS;
Valutata la necessita’ di sostituire il responsabile del
procedimento di cui alla delibera n. 183/08/CONS, dottoressa
Raffaella Sibilla della Direzione analisi dei mercati, concorrenza e
assetti, la quale ha assunto nuovi e diversi incarichi istituzionali;
Rilevata la necessita’ di disporre di un periodo ulteriore rispetto
a quello stabilito dalla delibera n. 403/09/CONS, al fine di
completare gli adempimenti inerenti al procedimento in corso e di
espletare gli ulteriori approfondimenti istruttori emersi dai
richiamati atti;
Rilevato che in relazione alle suesposte esigenze istruttorie
appare congruo determinare la proroga in trenta giorni e che la
stessa decorrera’ a partire dalla scadenza del termine di
quarantacinque giorni fissato dalla delibera n. 403/09/CONS
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177
del 1° agosto 2009;
Udita la relazione dei commissari Roberto Napoli e Enzo Savarese,
relatori ai sensi dell’art. 29 del Regolamento concernente
l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;

Delibera:

Art. 1.

Sostituzione del responsabile del procedimento

1. La responsabilita’ del procedimento istruttorio, di cui alla
delibera n. 183/08/CONS e’ assegnata all’ing. Giancarlo Ferraiuolo
della Direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti.

Art. 2.

Proroga dei termini di conclusione del procedimento istruttorio

1. Il termine di conclusione del procedimento istruttorio di cui
alla delibera n. 183/08/CONS pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 103 del 3 maggio 2008, fissato in
centottanta giorni e prorogato di quarantacinque giorni con delibera
n. 403/09/CONS del 17 luglio 2009, viene ulteriormente prorogato di
trenta giorni.
2. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente e’ sospesa
nei casi indicati all’art. 1, comma 4, della delibera n. 183/08/CONS.
3. Restano immutate tutte le altre disposizioni della delibera n.
183/08/CONS.
La presente delibera e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web
dell’Autorita’.
Roma, 23 settembre 2009

Il presidente
Calabro’

I commissari relatori
Napoli – Savarese

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UNIVERSITA’ «G. D’ANNUNZIO» DI CHIETI-PESCARA DECRETO RETTORALE 18 settembre 2009 Modificazioni allo statuto.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 237 del 12-10-2009

IL RETTORE

Vista la legge n. 590 del 14 agosto 1982 ed in particolare l’art. 5
che ha istituito tra l’altro questa Universita’ statale;
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed, in particolare, l’art.
6;
Visto il proprio decreto n. 350 del 21 febbraio 1996 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1996 con il quale e’
stato emanato lo statuto dell’Ateneo;
Visti i propri decreti: n. 455 del 2 aprile 1998 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1998, n. 527 del 12 maggio
2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, n.
l136 del 28 settembre 2001 pubblicato nel supplemento ordinario n.
242 della Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 2001, n. 810 del
24 giugno 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15
luglio 2003, n. 1038 in data 4 ottobre 2005 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2005, n. 1147 in data 27 ottobre 2005
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2005, e n.
1115 del 25 ottobre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262
del 10 novembre 2006 con i quali sono state apportate modificazioni
ed integrazioni al suddetto statuto;
Visto in particolare l’art. 73 dello statuto predetto;
Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione e
dal senato accademico nelle rispettive sedute del 29 gennaio 2009 e
16 febbraio 2009, relative alla modifica degli articoli 35, 36, 37
della sezione V dello statuto dell’Ateneo;
Vista la nota prot. n. 2703 del 20 febbraio 2009 con la quale e’
stata inviata al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca la suddetta proposta di modifica statutaria, per le procedure
di controllo di cui all’art. 6 della legge n. 168/1989;
Considerato che e’ decorso il termine previsto dalla predetta legge
per le procedure di controllo, per cui in assenza di osservazioni da
parte del M.I.U.R. la modifica si intende approvata;
Decreta:

Lo statuto dell’Ateneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66
del 19 marzo 1996 e successivamente modificato con i provvedimenti
indicati in premesse, e’ ulteriormente modificato come segue:
«Art. 35.

Il Nucleo e’ composto dai presidenti dei due comitati di cui
all’articolo seguente, dal direttore della Scuola superiore di Ateneo
ove costituita, da due ulteriori professori di ruolo dell’Universita’
e da alcuni esperti esterni (fino a un massimo di quattro).
I due ulteriori professori di ruolo e gli esperti esterni sono
nominati con decreto rettorale, su deliberazione del senato
accademico, e durano in carica un triennio; ad essi e’ corrisposto un
compenso annuo; l’importo del compenso e’ determinato dal consiglio
di amministrazione.
Agli esperti esterni e’ altresi’ corrisposta una indennita’ di
mobilita’ per ciascuna seduta cui partecipino; l’importo
dell’indennita’ di mobilita’ e’ determinato dal consiglio di
amministrazione.
Il Presidente del nucleo di valutazione viene designato dal senato
accademico fra i suoi componenti.
Art. 36.

A supporto dell’attivita’ del nucleo, sono costituiti il comitato
di Ateneo per la valutazione delle attivita’ formative e il comitato
di Ateneo per la valutazione della ricerca.
I componenti di ogni comitato sono nominati con decreto rettorale,
su deliberazione del senato accademico, e durano in carica un
triennio. Il numero dei componenti di ogni comitato non puo’ essere
inferiore a tre e superiore a cinque. Il senato accademico affida ad
uno dei componenti del comitato la presidenza dell’organo.
I criteri di composizione, i compiti specifici di ciascun comitato
sono definiti in un apposito regolamento, approvato dal senato
accademico.
Le eventuali modifiche al regolamento di un comitato sono approvate
dal senato accademico, acquisito il parere del comitato coinvolto.
Art. 37.

Le modalita’ di funzionamento del nucleo, nel rispetto di quanto
previsto dai precedenti articoli e dalla normativa vigente, sono
disciplinate da apposito regolamento, approvato dal senato
accademico. In particolare, e’ prevista una specifica segreteria
tecnica che assiste il nucleo e i comitati di cui al precedente
articolo nell’espletamento delle loro attivita’.
Le eventuali modifiche al suddetto regolamento sono approvate dal
senato accademico, acquisito il parere del nucleo».
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Chieti, 18 settembre 2009

Il rettore: Cuccurullo

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REGIONE SICILIA LEGGE 20 novembre 2008, n. 17 Norme per la continuita’ del reddito minimo d’inserimento.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 38 del 3-10-2009

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana
n. 54 del 24 novembre 2008)
L’ASSEMBLEA REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Norme per la continuita’ del reddito mininio d’inserimento
I . La spesa autorizzata con la tabella «G» della legge regionale
n. 6 febbraio 2008, n. 1, per le finalita’ di cui alla UPB 7.2.2.6.2,
capitolo 712402, e’ incrementata per l’esercizio finanziario 2008 di
1.500 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilita’
della UPB 4 febbraio 2 agosto 2, capitolo 613901, accantonamento 2001
del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo.
2. Dopo il comma 5 dell’art. 1 della legge regionale 1 9 maggio
2005, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi:
«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l’Amministrazione
regionale puo’ prevedere il rifinanziamento dei cantieri di cui al
comma 2, nella misura massima dell’80 per cento per i comuni con
popolazione pari o superiore a 10 mila abitanti e del 90 per cento
per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti del
fabbisogno segnalato dai comuni di cui al comma 1, da destinare in
favore dei soggetti di cui al comma 3.
5-ter. Ai fini dell’accesso ai cantieri di servizi di cui al
comma 5-bis i soggetti destinatari devono:
a) avere prestato nell’anno 2008 attivita’ lavorativa
esclusiva nei cantieri di cui al comma 2;
b) dichiarare, ai sensi dell’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere privi
di qualsiasi altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e di
qualsiasi tipo di patrimonio sia mobiliare sotto forma di titoli di
Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e
depositi bancari, che immobiliare fatta eccezione per:
l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale che,
se posseduta a titolo di proprieta’, non puo’ eccedere la soglia
minima indicata dal comune;
i terreni agricoli posseduti il cui valore complessivo non
puo’ superare il 25 per cento del limite massimo previsto dall’art.
9, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
5-quater. La perdita del requisito di cui alla lettera b) del
comma 5 ter comporta la cancellazione dalle liste comunali dei
soggetti destinatari dei programmi di lavoro di cui al comma 2.
5-quinquies. I comuni esercitano il controllo sulle attivita’
di cui al presente articolo, provvedendo al recupero delle somme
indebitamente percepite in caso di accertamento di dichiarazione
mendace o falsita’ negli atti prodotti dai soggetti destinatari
dell’attivita’ lavorativa di cui al comma 2».

Art. 2
Entrata in vigore
1 . La presente legge sara’ pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Palermo, 20 novembre 2008.
LOMBARDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=38&redaz=009R0313&tmstp=1255507370471

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 1 ottobre 2008, n. 55 Modifiche delle tariffe dei diritti tavolari e dei tributi speciali catastali.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino Alto Adige n. 47/I.II del 18 novembre 2008)
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 15 settembre
2008, n. 3314
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Nuove tariffe dei diritti tavolati
e dei tributi speciali catastali
1. L’allegato A al decreto del Presidente della Provincia 12
aprile 2006, n. 17, e’ sostituito dall’allegato A al presente
decreto.
2. L’allegato C al decreto del Presidente della Provincia 12
aprile 2006, n. 17, e’ sostituito dall’allegato B al presente
decreto.

Art. 2
Applicazione delle nuove tarffe
1. Le tariffe di cui al presente decreto si applicano a partire
dal 1º gennaio 2009.
Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Bolzano, 1º ottobre 2008
DURNWALDER
(Omissis).

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2008, registro n. 1,
foglio n. 27

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=008R0608&tmstp=1255513775045