MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 24 settembre 2009 Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi per il triennio 2010-2012.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 238 del 13-10-2009

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto l’art. 242 del testo unico delle legge sull’ordinamento degli
enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
concernente l’individuazione degli enti locali strutturalmente
deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi;
Considerata l’esigenza di individuare aggiornati parametri per il
triennio 2010-2012 rispetto a quelli attualmente in vigore, che hanno
trovato applicazione a partire dal rendiconto della gestione
esercizio 1999;
Sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali nella seduta
del 30 luglio 2009;

Decreta:

1. Sono individuati, per il triennio 2010-2012, per province,
comuni e comunita’ montane i parametri obiettivi di cui agli allegati
A, B e C che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Nel documento, approvato nella seduta del 30 luglio 2009 della
Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, sono contenuti
definizioni e metodologia per l’applicazione dei citati parametri.
3. Il triennio di riferimento per l’applicazione dei parametri
decorre dall’anno 2010 con riferimento alla data di scadenza per
l’approvazione dei documenti di bilancio, prevista ordinariamente per
legge, dei quali costituiscono allegato. I parametri trovano pertanto
applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della
gestione esercizio 2009 e al bilancio di previsione esercizio 2011.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2009

Il Ministro : Maroni

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-13&task=dettaglio&numgu=238&redaz=09A11813&tmstp=1256279374247

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Ricostruzione completa del testo dell’atto DECRETO 24 settembre 2009 Apertura dello sportello FIT con i fondi PON ricerca e competitivita’, nelle aree dell’obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 239 del 14-10-2009

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l’art. 14, primo comma della legge 17 febbraio 1982, n. 46,
che istituisce presso il Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato il Fondo speciale rotativo per l’innovazione
tecnologica;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante
«Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il
sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione
delle tecnologie, per la mobilita’ dei ricercatori»;
Vista la direttiva 16 gennaio 2001 del Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, contenente direttive per la
concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per
l’innovazione tecnologica;
Vista la circolare 26 ottobre 2001, n. 1035030 del Ministero delle
attivita’ produttive, che individua i soggetti gestori per
l’istruttoria connessa alle agevolazioni di cui alla legge 17
febbraio 1982, n. 46;
Visto il Programma Operativo Nazionale (PON) FESR Ricerca e
Competitivita’ 2007 – 2013 per le regioni dell’obiettivo Convergenza
approvato dalla Commissione europea con decisione C(2007) 6882 del 21
dicembre 2007 ed in particolare gli obiettivi operativi 4.1.1.3 «Aree
tecnologico-produttive per la competitivita’ del Sistema (Azione 2
“Progetti di Innovazione per la valorizzazione delle specifiche
potenzialita’ delle aree Convergenza”) e 4.2.1.1
“Rafforzamento del sistema produttivo” (Azione 1
“Interventi finalizzati al riposizionamento competitivo del
sistema produttivo”)» previsti rispettivamente dagli Assi
prioritari 1 e 2 del medesimo PON;
Visto il decreto 10 luglio 2008 del Ministro dello sviluppo
economico relativo all’adeguamento della direttiva 16 gennaio 2001
alla nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

Decreta:

Art. 1.

Ambito operativo e risorse disponibili

1. Al fine di promuovere il riposizionamento competitivo del
sistema produttivo e la valorizzazione delle specifiche competenze
delle aree dell’obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia,
Sicilia), gli interventi di cui al presente decreto sono destinati ad
agevolare programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti
eventualmente anche attivita’ non preponderanti di ricerca
industriale, riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo e
riferiti a unita’ produttive ubicate nei territori dell’obiettivo
Convergenza, per i quali almeno il 75% dei costi riconosciuti
ammissibili sia sostenuto nell’ambito delle medesime unita’
produttive.
2. Ai sensi dell’art. 1 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 10 luglio 2008 (nel seguito «Direttiva»), per attivita’ di
ricerca industriale e di sviluppo sperimentale s’intendono quelle
rivolte rispettivamente:
a) ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a
punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole
miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende
la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la
ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie
generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera b);
b) alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale
mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota
e dimostrativi, nonche’ di prototipi, finalizzate a nuovi prodotti,
processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a
prodotti e processi produttivi purche’ tali interventi comportino
sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti; rientra nello
sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per
scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti
tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo e’ necessariamente
il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e’
troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e
di convalida. L’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di
dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la
deduzione dei redditi, cosi’ generati, dai costi ammissibili. Lo
sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine
o le modifiche periodiche apportate a prodotti, processi di
fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche
quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
3. Le risorse disponibili per l’attuazione degli interventi di cui
al presente decreto sono pari a 200 milioni di Euro, di cui:
a) 100 milioni di euro a valere sulle risorse dell’Asse 1 del PON
Ricerca e Competitivita’ 2007-2013 e destinate ai programmi di cui
alla lettera a) del successivo art. 3, comma 1;
b) 100 milioni di euro a valere sulle risorse dell’Asse 2 del
medesimo PON Ricerca e Competitivita’ 2007-2013, destinate ai
programmi di cui alla lettera b) del successivo art. 3, comma 1.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli interventi previsti dal presente
decreto tutti i soggetti di cui all’art. 3 della direttiva.

Art. 3. Programmi ammissibili, spese ammissibili e agevolazioni concedibili 1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto: a) programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attivita’ non preponderanti di ricerca industriale, riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo riferiti ai seguenti settori tecnologici: 1) energia da fonti rinnovabili: sviluppo di impianti e relativi componenti, innovativi e/o a piu’ basso costo, per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 2) efficienza energetica: sviluppo di tecnologie, di componenti e di prodotti innovativi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e per il risparmio energetico; 3) nanotecnologie: sviluppo di soluzioni nanotecnologiche da parte delle imprese appartenenti a tutti i settori potenzialmente utilizzatori; 4) ICT: sviluppo di soluzioni di integrazione sistemica tra produttori di tecnologie dell’informazione della comunicazione e produttori di materiali, in particolare di quelli innovativi. b) programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attivita’ non preponderanti di ricerca industriale, riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo riferiti a tutti i settori tecnologici con l’esclusione di quelli di cui alla lettera a). 2. Alle agevolazioni possono essere ammessi i programmi comportanti costi non inferiori ad euro 1.000.000,00. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 1, comma 1, i costi imputabili al programma sostenuti in unita’ produttive non ubicate nei territori delle regioni dell’obiettivo Convergenza non sono ritenuti agevolabili. 3. Con riferimento alla durata dei programmi ammissibili, si applica quanto previsto all’art. 5 della direttiva, fatti salvi eventuali termini di ultimazione piu’ restrittivi imposti dall’utilizzo delle predette risorse comunitarie del PON Ricerca e Competitivita’ 2007-2013. 4. Le agevolazioni sono concesse in relazione ai costi di cui all’art. 5, comma 4 della direttiva, tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008 che definisce le norme sull’ammissibilita’ delle spese per programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013. 5. La misura e le modalita’ per la concessione delle agevolazioni sono quelle stabilite dall’art. 4 della direttiva.

Art. 5.

Presentazione delle domande

1. La domanda di agevolazioni deve essere presentata con le
modalita’ di cui ai successivi commi 5 e 6 a partire dal sessantesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sino al
centottantesimo giorno dalla medesima data.
L’eventuale esaurimento delle risorse disponibili, prima del
termine sopra indicato, comportera’ la chiusura anticipata dello
«sportello».
2. Le domande presentate antecedentemente al termine iniziale o
successivamente al termine finale di cui al comma 1 non saranno prese
in considerazione.
3. Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni
esclusivamente nei limiti delle disponibilita’ finanziarie. Il
Ministero dello sviluppo economico (nel seguito «Ministero»)
comunichera’, mediante avviso a firma del direttore generale della
Direzione generale per l’incentivazione delle attivita’
imprenditoriali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, l’avvenuto esaurimento delle risorse e
restituira’, a spese degli istanti che ne facciano richiesta e le cui
domande non siano state soddisfatte, la documentazione dagli stessi
inviata.
4. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, le domande
presentate nell’ultimo giorno utile e istruite con esito positivo
sono ammesse alle agevolazioni in misura parziale, commisurata ai
rispettivi costi ritenuti agevolabili. La riduzione proporzionale
dell’agevolazione concedibile operera’ sul contributo alla spesa e,
ove necessario, sul finanziamento agevolato ovvero sul contributo in
conto interessi.
5. Il modulo per la richiesta delle agevolazioni e la scheda
tecnica, i cui modelli sono riportati negli allegati 1 e 2 al
presente decreto, devono essere compilati utilizzando esclusivamente,
pena l’invalidita’ della domanda, lo specifico software predisposto
dal Ministero, disponibile all’indirizzo
http://www.innovazione.incentivialleimprese.it/Legge46, secondo le
istruzioni ivi contenute, allegando, in formato elettronico non
modificabile, il Piano di sviluppo del programma secondo lo schema di
cui all’allegato 3 e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio
relativa alle dimensioni dell’impresa secondo lo schema di cui
all’allegato 4. Il modulo per la richiesta delle agevolazioni e la
scheda tecnica devono essere stampati su carta comune in formato A4,
utilizzando la specifica funzione di stampa prevista dal software; le
relative pagine devono essere poste nella corretta sequenza e rese
solidali apponendo, a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il
timbro dell’impresa richiedente. Sull’ultima pagina di ciascun
singolo documento deve essere apposta la firma del legale
rappresentante della societa’ o di un suo procuratore speciale con le
modalita’ previste dall’art. 38, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, allegando fotocopia del
documento di identita’. La domanda, in bollo e completa degli
allegati previsti, deve essere presentata, pena l’invalidita’, nei
termini di cui al comma 1 e a mezzo raccomandata A/R, al gestore
concessionario prescelto tra quelli indicati nell’allegato 5 al
presente decreto. Quale data di presentazione della domanda si assume
la data di spedizione
6. Nel caso di domanda presentata congiuntamente da piu’ soggetti,
il modulo per la richiesta delle agevolazioni deve essere
sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i soggetti
richiedenti, i quali provvederanno a designare uno dei soggetti
medesimi quale capofila con il compito di raccogliere e coordinare la
documentazione di tutti i partecipanti e di mantenere i rapporti con
il Ministero dello sviluppo economico. Inoltre, al modulo per la
richiesta delle agevolazioni devono essere allegate le schede
tecniche compilate da ciascuno dei soggetti richiedenti.

Art. 6.

Monitoraggio e controlli

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della
Direttiva, i soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte
le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici
disposti dal Ministero, in ottemperanza a quanto stabilito dal
regolamento (CE) 1083/2006, allo scopo di consentire il monitoraggio
dei programmi agevolati. Gli stessi soggetti sono, inoltre, tenuti ad
acconsentire ed a favorire lo svolgimento di tutti i controlli
disposti dal Ministero nonche’ dai competenti organi statali, dalla
Commissione europea e da altri organi dell’Unione europea competenti
in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di
verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni per
il mantenimento delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito,
in particolare, dagli articoli 60, 61 e 62 del regolamento (CE)
1083/2006, nonche’ dagli artt. 13 e 16 del regolamento (CE)
1828/2006. Indicazioni riguardanti le modalita’, i tempi e gli
obblighi dei soggetti beneficiari in merito alle suddette attivita’
di verifica saranno contenute nel decreto di concessione di cui
all’art. 6, comma 8 della direttiva.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti ad aderire a tutte le forme
di pubblicizzazione del programma agevolato, con le modalita’ allo
scopo individuate dal Ministero, evidenziando che lo stesso e’
realizzato con il concorso di risorse del FESR, in applicazione
dell’art. 69 del regolamento (CE) 1083/2006 e del regolamento (CE)
1828/2006.

Art. 7.

Divieto di cumulo

Le agevolazioni previste dal presente decreto non sono cumulabili
con altre agevolazioni pubbliche, individuate come aiuti di Stato ai
sensi dell’art. 87 del Trattato, concesse per le medesime spese, ivi
incluse quelle concesse a titolo de minimis, secondo quanto previsto
dal regolamento (CE) n. 1998/2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea L379 del 28 dicembre 2006.

Art. 8. Disposizioni finali Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto si applicano le modalita’ e i criteri previsti dalla direttiva. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 settembre 2009 Il Ministro : Scajola

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-14&task=dettaglio&numgu=239&redaz=09A11948&tmstp=1256289216213

REGIONE VALLE D’AOSTA LEGGE REGIONALE 6 aprile 2009, n. 6 Modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 (Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria).

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 40 del 17-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d’Aosta
n. 15 del 14 aprile 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Abrogazione dell’art. 8
L’art. 8 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 (Disciplina
del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria), e’ abrogato.

Art. 2
Modificazioni all’allegato A
1. Alla lettera c) del secondo paragrafo dell’allegato A alla
Legge regionale n. 4/2008, le parole: «e condivisi con gli operatori»
sono soppresse.
2. La lettera d) del secondo paragrafo dell’allegato A alla legge
regionale n. 4/2008 e’ sostituita dalla seguente:
«d) partecipazione, su indicazione del responsabile del
soccorso, alle attivita’ di:
1) rianimazione cardio-polmonare di base (BLSD);
2) intervento su politraumatizzati (BTLS);
3) estricazione dal veicolo;
4) immobilizzazione con uso dei presidi in dotazione;
5) posizionamento e immobilizzazione, secondo tecniche
accreditate, su barella a cucchiaio, su materassino a depressione, su
asse spinale;
6) caricamento dell’infortunato su barella e messa in
sicurezza per il trasporto;
7) trasporto su telo, su sedia portantina;
8) supporto alle attivita’ connesse alla predisposizione e
gestione delle maxiemergenze.».
3. Le lettere e), f), g), h), i), j), k) e l) del secondo
paragrafo dell’allegato A alla legge regionale n. 4/2008 sono
abrogate.

Art. 3
Dichiarazione di urgenza
1. La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’art. 31,
comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrera’
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Aosta, 6 aprile 2009.
ROLLANDIN

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-17&task=dettaglio&numgu=40&redaz=009R0496&tmstp=1256715010452

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 ottobre 2008, n. 47

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 41 del 24-10-2009

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 «Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate», come modificata dalla legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 2 del 7 gennaio 2009)
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Visto l’art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della
Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla
Giunta;
Visto l’art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, secondo 11 quale la Giunta provinciale
e’ competente a deliberare i regolamenti per l’esecuzione delle leggi
approvate dal Consiglio provinciale;
Vista la legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8;
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2592 di data
10 ottobre 2008 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
«Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate»,
come da ultimo modificata con la legge provinciale 15 novembre 2007,
n. 20.
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Questo regolamento detta le norme di esecuzione della legge
provinciale 15 marzo 1993, n. 8, come modificata dal capo III della
legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20, per la parte relativa
all’ordinamento dei rifugi alpini e dei bivacchi.
2. Nel prosieguo di questo regolamento la legge provinciale n. 8
del 1993, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge
provinciale n. 20 del 2007, e’ indicata come «legge provinciale».

Art. 2 Requisiti minimi e massimi dei rifugi alpini 1. Per assicurare le funzioni di sobria ospitalita’ in zone di montagna ai sensi dell’art. 6 della legge provinciale, i rifugi alpini devono possedere i requisiti minimi e massimi funzionali e strutturali definiti da questo articolo. 2. Ogni rifugio alpino, al fine dell’iscrizione nell’elenco delle strutture alpinistiche previsto dall’art. 2 della legge provinciale, deve essere sufficientemente attrezzato con distinti locali per la sosta, per il ristoro e per il pernottamento nonche’ disporre dei seguenti requisiti minimi strutturali e funzionali: a) servizio di cucina; b) uno spazio attrezzato utilizzabile per il consumo di alimenti e bevande; c) spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette anche sovrapposti; d) servizio telefonico o altra tecnologia tale da permettere comunicazioni con la centrale operativa del 118; e) una fonte di energia elettrica; f) una piazzola per l’atterraggio degli elicotteri rispondente alle indicazioni fornite dalla struttura provinciale competente in materia di protezione civile; g) un locale per il ricovero di fortuna aperto nei periodi di chiusura del rifugio. 3. Al fine dell’iscrizione delle strutture alpinistiche nell’elenco previsto dall’art. 2 della legge provinciale i rifugi alpini, escludendo l’alloggio del gestore, non devono superare uno o piu’ dei seguenti requisiti massimi strutturali e funzionali contraddistinti da: a) locali adibiti a camera con adeguata densita’ di posti letto, il cui parametro di verifica non puo’ risultare superiore a 10 metri cubi di aria per posto letto; b) percentuale di ricettivita’ in camere fino a 4 posti letto, comunque non superiore al 50 per cento della ricettivita’ complessiva; c) assenza di camere con servizi igienici dedicati; d) prevalenza di servizi dedicati agli escursionisti in rifugi prossimi agli impianti a fune o alle piste di sci, confermata da una valutazione espressa dalla Conferenza provinciale per il patrimonio alpinistico.

Art. 3
Requisiti igienico-sanitari, di sicurezza, di approvvigionamento
idrico
e depurazione degli scarichi dei rifugi alpini
1. I rifugi alpini devono possedere i requisiti igienico-sanitari
e di approvvigionamento idrico, come specificati dalla tabella A
allegata a questo regolamento.
2. Per la prevenzione incendi e per la sicurezza trova
applicazione la normativa vigente in materia, tenendo conto della
particolare ubicazione e della tipologia del rifugio.
3. Fermo restando quanto stabilito dalla tabella A allegata in
ordine all’approvvigionamento idrico, nei rifugi alpini nei quali non
e’ possibile erogare acqua potabile agli ospiti, e’ fatto obbligo al
gestore di esporre su appositi cartelli in lingua italiana, tedesca,
inglese e francese l’avviso che l’acqua non risulta essere
controllata.
4. Gli scarichi delle acque reflue dei rifugi alpini devono
corrispondere alle condizioni stabilite dal vigente piano provinciale
di risanamento delle acque approvato dalla Giunta provinciale in
applicazione dell’art. 17-quater del decreto del Presidente della
Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. (Approvazione del
testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti).

Art. 4
Periodo di apertura e servizi minimi di gestione
1. I rifugi alpini devono assicurare una apertura stagionale
minima dal 20 giugno al 20 settembre; il periodo di apertura e
chiusura del rifugio e’ reso noto al pubblico a cura del gestore
secondo le modalita’ stabilite dalla struttura provinciale competente
in materia di turismo, sentita la Conferenza provinciale per le
strutture alpinistiche prevista dall’art. 4 della legge provinciale.
2. Il gestore del rifugio alpino puo’ derogare ai periodi di
apertura e di chiusura come indicato dal comma 1 secondo i criteri ed
i casi stabiliti dalla struttura provinciale competente in materia di
turismo, sentita la Conferenza provinciale per le strutture
alpinistiche.
3. Il gestore del rifugio alpino deve inoltre assicurare i
seguenti servizi minimi di gestione:
a) ricovero ad ogni escursionista, assicurato in particolare
laddove le condizioni climatiche esterne o d’orario lo richiedano;
b) l’uso dei locali di ristoro e posti a sedere per il consumo
da parte dell’escursionista dei propri alimenti e bevande;
c) la presenza, in apposito armadietto, del materiale di primo
soccorso e di medicazione secondo indicazioni fornite dall’Azienda
provinciale per i servizi sanitari;
d) lo smaltimento ed il trasporto dei rifiuti solidi accumulati
presso il rifugio secondo le modalita’ stabilite dalla struttura
provinciale competente in materia, in relazione alle caratteristiche
dei luoghi, del carico antropico e del sistema di raccolta e di
smaltimento vigente nel comune nel cui territorio e’ insediata la
struttura.
4. All’escursionista che utilizzi posti a tavola del rifugio
alpino per il consumo di propri alimenti e/o bevande, senza
acquistarli direttamente dal gestore, il medesimo puo’ richiedere una
somma quale contributo alle spese generali di mantenimento del
rifugio alpino, nei limiti stabiliti dalla struttura provinciale
competente in materia di turismo, previo parere della Conferenza
provinciale per le strutture alpinistiche prevista dall’art. 4 della
legge provinciale.

Art. 5
Requisiti soggettivi del gestore del rifugio alpino
1. Fermo restando i requisiti generali stabiliti nella
dichiarazione di inizio attivita’ (DIA), il gestore del rifugio
alpino deve possedere i seguenti requisiti soggettivi:
a) conoscenza del territorio, delle vie di accesso al rifugio
ed ai rifugi limitrofi;
b) capacita’ di apprestare le necessarie azioni di primo
soccorso.
2. L’accertamento del possesso in capo al gestore del rifugio
alpino dei requisiti indicati dal comma 1 spetta al proprietario del
rifugio.

Art. 6
Caratteristiche strutturali efunzionali dei bivacchi
1. I bivacchi sono costituiti da sobrie e minimali strutture,
costruite con materiale idoneo a far fronte alle avverse condizioni
metereologiche, adibite al ricovero degli alpinisti, incustodite e
aperte in permanenza, idonee a garantire ricovero di emergenza.

Art. 7 Trasmissione della DIA alla Provincia 1. Il comune al quale e’ presentata la DIA per l’esercizio del rifugio alpino ai sensi dell’art. 6-bis, comma 1 della legge provinciale, trasmette copia della DIA stessa alla struttura provinciale competente in materia di turismo ai fini dell’aggiornamento del sistema informativo del turismo (SIT).

Art. 8
Verifica del mantenimento dei requisiti dei rifugi alpini
1. Ai fini della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco delle
strutture alpinistiche previsto dall’art. 2 della legge provinciale,
la struttura provinciale competente in materia di turismo provvede in
ogni tempo alla verifica del mantenimento dei requisiti previsti
dagli artt. 2 e 3 per i rifugi alpini esistenti.
2. Il rifugio perde la qualifica di «alpino» e assume quella di
«escursionistico», come previsto dall’art. 23, comma 1, lettera b)
della legge provinciale, se a seguito di verifica si riscontra il
superamento di uno dei requisiti massimi strutturali e funzionali
indicati dall’art. 2, comma 3.
3. Il gestore del rifugio alpino e’ tenuto a comunicare alla
struttura competente in materia di turismo qualsiasi variazione dei
requisiti previsti per il riconoscimento.
4. Il riconoscimento della qualifica di rifugio «escursionistico»
e’ disposto con determinazione del dirigente della struttura
provinciale competente in materia di turismo.
5. Prima di disporre l’aggiornamento della qualifica di rifugio
da «alpino» a «escursionistico», la struttura competente in materia
di turismo comunica al gestore del rifugio i motivi che giustificano
il provvedimento; il gestore puo’ presentare eventuali osservazioni,
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa
comunicazione.
6. Se il dirigente della struttura provinciale competente in
materia di turismo dispone la qualificazione da rifugio alpino a
rifugio escursionistico, con il medesimo provvedimento il dirigente
dispone la cancellazione del rifugio dall’elenco delle strutture
alpinistiche previsto dall’art. 2 della legge provinciale.

Art. 9 Disposizioni transitorie 1. Al fine di garantire la conclusione dei procedimenti avviati ai sensi del capo V della legge provinciale, la procedura di cui all’art. 8 resta sospesa fino alla conclusione dei procedimenti di concessione per le istanze presentate prima dell’entrata in vigore di questo regolamento. 2. La diversa qualificazione di rifugio attribuita ai sensi dell’art. 8 non fa venir meno il rispetto dei vincoli di destinazione e dei requisiti oggettivi accertati in sede di concessione del relativo contributo. 3. In sede di prima applicazione, con riferimento alle strutture alpinistiche esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento, le stesse continuano a mantenere la qualifica di rifugio alpino ancorche’, in presenza del requisito previsto dall’art. 2, comma 3, lettera c), sia accertato dalla Conferenza provinciale per le strutture alpinistiche il mantenimento delle funzioni alpinistiche del rifugio. 4. Alle strutture ricettive che hanno richiesto il riconoscimento di rifugio alpino prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e che non rispettino uno o piu’ dei requisiti massimi di cui all’art. 2, comma 3, puo’ essere attribuita la qualifica di rifugio escursionistico.

Art. 10 Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore di questo regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari: a) decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 maggio 1998, n. 9-81/Leg; b) decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 maggio 1999, n. 4-3/Leg. 2. Dalla data di entrata in vigore di questo regolamento sono abrogate le disposizioni indicate dalle lettere b), c) e d), comma 1, dell’art. 42 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 20 ottobre 2008 DELLAI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-24&task=dettaglio&numgu=41&redaz=009R0426&tmstp=1256888425037