DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre 2009 Determinazione del periodo di vigenza dell’ora legale per l’anno 2010.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 254 del 31-10-2009

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente la disciplina dell’ora legale; Visto il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270, convertito dalla legge 8 agosto 1980, n. 436, recante modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale; Vista la legge 22 dicembre 1982, n. 932, recante ulteriori modificazioni alle disposizioni sull’ora legale; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; Visti il decreto legislativo n. 30 luglio 1999, n. 300, e le successive aggiunte e modificazioni; Vista la direttiva 2000/84/CE del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea, concernente le disposizioni relative all’ora legale, adottata il 19 gennaio 2001; D’intesa con i Ministri interessati; Decreta: In attuazione della direttiva dell’Unione europea specificata nelle premesse, l’ora normale e’ anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi dalle ore due di domenica 28 marzo 2010 alle ore tre (legali) di domenica 31 ottobre 2010. Il presente decreto sara’ inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 settembre 2009 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2009 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 384

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 3 novembre 2008, n. 50

Regolamento concernente le procedure per l’individuazione delle Zone speciali di conservazione e delle Zone di protezione speciale, per l’adozione e l’approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonche’ la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 42 del 31-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige. n. 52 del 23 dicembre 2008)
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Visti gli artt. 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670, recante
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;
Visti gli articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge
provinciale 23 maggio 2007, n. 11, concernente «Governo del
territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree
protette»;
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2763 del 24
ottobre 2008 recante ad oggetto «Riapprovazione con modifiche del
regolamento concernente le procedure per l’individuazione delle Zone
speciali di conservazione e delle Zone di protezione speciale, per
l’adozione e l’approvazione delle relative misure di conservazione e
dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonche’ la
composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia
delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la
valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della
legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11), a seguito delle
osservazioni mosse dalla Corte dei Conti – Sezione di Controllo»;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e definizioni
1. In attuazione dei seguenti articoli della legge provinciale 23
maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei
corsi d’acqua e delle aree protette) questo regolamento definisce:
a) le procedure di competenza della Provincia per
l’individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di
protezione speciale, nonche’ per l’adozione e l’approvazione delle
relative misure di conservazione, ai sensi degli articoli 37 e 38;
b) le procedure per l’approvazione dei piani di gestione, ai
sensi degli articoli 45 e 47;
c) la disciplina per la composizione ed il funzionamento della
cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai, ai sensi
dell’articolo 51;
d) la disciplina del procedimento di valutazione dell’incidenza
di piani e di progetti non direttamente connessi e necessari alla
gestione di siti o di zone previsti dall’articolo 39 che possano
avere incidenze significative su tali siti, singolarmente o
congiuntamente ad altri piani e progetti, tenendo conto degli
obiettivi di conservazione dei medesimi.
2. Nel prosieguo di questo regolamento:
a) la legge provinciale n. 11 del 2007 e’ indicata come «legge
provinciale»;
b) i siti di importanza comunitaria, le zone di protezione
speciale e le zone speciali di conservazione sono indicati
rispettivamente come «SIC», «ZPS» e «ZSC»;
c) i SIC, le ZPS e le ZSC, ove indistintamente considerati,
sono indicati come «siti e zone»;
d) i comuni o le loro forme associative o le comunita’
individuati dall’accordo di programma come soggetto responsabile per
la conservazione delle riserve e per la predisposizione del piano di
gestione, ai sensi dell’articolo 47, comma 1, della legge provinciale
sono indicati come «soggetto responsabile»;
e) la struttura provinciale competente in materia di
conservazione della natura e’ indicata come «struttura provinciale
competente».

Art. 2 Procedura per l’individuazione delle ZPS 1. Previa consultazione del comune e della comunita’ territorialmente interessata, la struttura provinciale competente trasmette l’elenco delle ZPS e la relativa documentazione tecnico-scientifica, corredata da cartografia e da un documento di specificazione degli obiettivi di tutela naturalistico-ambientale, ai comuni ed alle comunita’ territorialmente interessati, alle amministrazioni separate dei beni di uso civico, ai proprietari forestali di almeno 100 ettari all’interno di ogni singola zona nonche’, ove l’elenco contenga delle ZPS ricadenti all’interno del territori dei parchi naturali provinciali, agli enti di gestione dei medesimi; i predetti enti e soggetti esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione. 2. I comuni e le comunita’ territorialmente interessati pubblicano l’avviso di ricevimento della documentazione relativa all’individuazione delle ZPS al rispettivo albo per trenta giorni consecutivi. Nel medesimo periodo chiunque puo’ prendere visione della documentazione e presentare osservazioni scritte nel pubblico interesse ai comuni ed alle comunita’ medesime. 3. La Giunta provinciale, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri pervenuti dai comuni e dalle comunita’ ai sensi dei commi 1 e 2 nonche’ dei pareri degli enti di gestione dei parchi, individua le ZPS, sentito il comitato scientifico delle aree protette che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta, secondo quanto disposto dall’articolo 52, comma 1, lettera c), della legge provinciale. 4. I provvedimenti previsti dal comma 3 e la relativa documentazione sono inviati al Ministero competente in materia ambientale ai fini del perfezionamento delle procedure previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 3 Adozione e approvazione delle misure di conservazione generali e specifiche delle ZPS 1. Ai sensi dell’articolo 38, comma 2, della legge provinciale, la struttura provinciale competente trasmette il documento contenente le misure di conservazione generali delle ZPS ai comuni, alle comunita’, agli enti di gestione dei parchi naturali provinciali, alle amministrazioni separate dei beni di uso civico, ai comitati agricoli territoriali di sviluppo rurale territorialmente interessati nonche’ ai proprietari forestali di almeno 100 ettari ricadenti all’interno di ogni singola zona; i predetti enti e soggetti esprimono il proprio parere entro quaranta giorni dal ricevimento della documentazione. 2. I comuni e le comunita’ territorialmente interessati pubblicano l’avviso di ricevimento della documentazione relativa alle misure di conservazione generali delle ZPS al rispettivo albo per trenta giorni consecutivi. In tale periodo chiunque puo’ prendere visione della documentazione e presentare osservazioni nel pubblico interesse ai comuni ed alle comunita’ medesime. 3. La Giunta provinciale, tenuto conto dei pareri e delle osservazioni pervenuti dai comuni e dalle comunita’ ai sensi dei commi 1 e 2 nonche’ dei pareri degli enti di gestione dei parchi previsti dal comma 1, approva le misure di conservazione generali sentito il Consiglio delle autonomie locali. 4. Per l’adozione e l’approvazione delle misure di conservazione specifiche delle ZPS, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, lettera c), della legge provinciale, trova applicazione la procedura prevista dai commi 1, 2 e 3 di questo articolo, con l’esclusione della trasmissione agli enti di gestione dei parchi naturali provinciali. 5. Qualora i siti e zone siano gestiti attraverso i piani di gestione, previsti dall’articolo 38, comma 5, della legge provinciale, le misure di conservazione specifiche sono definite nell’ambito dei piani stessi e approvati dalla Giunta provinciale, secondo la procedura definita dalla Giunta medesima ai sensi dell’articolo 41, comma 4, della legge provinciale. 6. Per la modifica delle misure di conservazione generali e specifiche si applica la procedura prevista dai commi 1 e 3; per le misure di conservazione specifiche non si procede alla loro trasmissione agli enti di gestione dei parchi naturali provinciali. 7. I provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sono inviati al Ministero competente in materia ambientale.

Art. 4
Adozione e approvazione delle misure di conservazione specifiche per
le ZPS ricadenti all’interno dei parchi naturali provinciali
1. Ai sensi degli articoli 38, comma 3, lettera a), e 43, comma
2, lettera f), della legge provinciale, le misure di conservazione
specifiche delle ZPS ricadenti all’interno dei parchi naturali
provinciali sono predisposte ed approvate dagli enti di gestione dei
parchi naturali provinciali nell’ambito della procedura di adozione
del piano di parco, disciplinata dal regolamento previsto
dall’articolo 43, comma 8, della legge provinciale, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 38, commi 1 e 6, della legge
provinciale medesima.

Art. 5
Adozione e approvazione delle misure di conservazione
specifiche per le ZPS gestite attraverso la rete di riserve
1. Ai sensi dell’articolo 38, comma 3, lettera b), della legge
provinciale, le misure di conservazione specifiche delle ZPS gestite
attraverso la rete delle riserve sono definite nell’ambito del piano
di gestione, previsto dall’articolo 47, comma 2, della legge
provinciale, approvato secondo la procedura prevista dall’articolo 11
di questo regolamento, acquisito il parere della struttura
provinciale competente.

Art. 6
Procedura per l’individuazione delle ZSC
1. Per l’individuazione delle ZSC si applica la procedura
prevista dall’articolo 2.
2. Ai fini della designazione delle ZSC, i provvedimenti di
individuazione e la relativa documentazione sono inviati al Ministero
competente in materia ambientale.

Art. 7
Adozione e approvazione delle misure
di conservazione generali e specifiche delle ZSC
1. Per l’adozione e l’approvazione delle misure di conservazione
generali e specifiche delle ZSC si applica la procedura prevista
dagli articoli 3, 4 e 5.
2. Ai fini del perfezionamento delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia, i provvedimenti di approvazione delle
misure di conservazione sono inviati al Ministero competente in
materia ambientale.

Art. 8
Approvazione dei piani di gestione delle riserve naturali provinciali
1. In relazione a quanto previsto dall’articolo 45, comma 1,
della legge provinciale, la struttura provinciale competente valuta
la necessita’ di adottare un piano di gestione.
2. Ove sia riconosciuta tale necessita’, la struttura provinciale
competente predispone il progetto di piano di gestione e lo trasmette
ai comuni, alle comunita’, alle amministrazioni dei beni di uso
civico territorialmente interessati nonche’ ai proprietari forestali
di almeno 100 ettari ricadenti all’interno del territorio della
riserva; tali enti e soggetti esprimono il proprio parere entro
sessanta giorni dal ricevimento del progetto di piano.
3. Se le riserve naturali provinciali sono adiacenti al
territorio dei parchi naturali provinciali, il progetto di piano e’
altresi’ trasmesso agli enti di gestione dei parchi, che si esprimono
sulla coerenza del progetto di piano di gestione con il piano di
parco entro sessanta giorni dal ricevimento.
4. I comuni e le comunita’ territorialmente interessati
pubblicano l’avviso di ricevimento del progetto di piano al
rispettivo albo per trenta giorni consecutivi. In tale periodo
chiunque puo’ prendere visione del progetto di piano e presentare
osservazioni ai comuni ed alle comunita’ medesimi.
5. Qualora le riserve naturali provinciali comprendano foreste
demaniali, la struttura provinciale competente attiva un tavolo di
confronto e di consultazione con l’Agenzia provinciale delle foreste
demaniali per la predisposizione del piano di gestione, ai sensi
dell’articolo 45, comma 1, della legge provinciale.
6. La Giunta provinciale, tenuto conto dei pareri e delle
osservazioni, pervenuti dai comuni e dalle comunita’ ai sensi dei
commi 2 e 4 nonche’ dei pareri degli enti di gestione dei parchi
previsti dal comma3, approva il piano di gestione, previo parere del
comitato scientifico delle aree protette, che si esprime entro
sessanta giorni dal ricevimento.

Art. 9
Approvazione dei piani di gestione delle riserve locali comunali
1. Qualora i comuni interessati intendano dotarsi di un piano di
gestione, ai sensi dell’articolo 45, comma 6, della legge
provinciale, adottano il progetto di piano, in coerenza con le
previsioni del piano regolatore generale e pubblicano l’avviso del
deposito del progetto di piano all’albo per trenta giorni
consecutivi. Intale periodo chiunque puo’ prendere visione del
progetto di piano e presentare osservazioni.
2. A decorrere dalla data di adozione del progetto di piano, i
comuni sospendono ogni determinazione sulle domande di concessione o
sulle denunce di inizio attivita’ relative agli interventi che
possono comprometterne o renderne piu’ gravosa l’attuazione,
individuati dal comune con l’atto di adozione del progetto di piano.
3. Il piano di gestione, eventualmente modificato in conseguenza
dell’accoglimento delle osservazioni previste dal comma 1, e’
definitivamente approvato dal comune o dai comuni territorialmente
interessati, previo parere del comitato scientifico delle aree
protette, che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento; il
piano e’ tra smesso alla struttura provinciale competente.
4. Se la riserva locale comunale e’ compresa all’interno di siti
o zone, il piano di gestione deve essere coerente con il piano di
gestione e con le misure di conservazione dei suddetti siti o zone.

Art. 10 Approvazione dei piani di gestione delle riserve locali private 1. Per l’individuazione e l’istituzione di aree quali riserve locali private, ai sensi dell’articolo 35, comma12, della legge provinciale, le Regole di Spinale e Manez, la Magnifica comunita’ di Fiemme ed i soggetti privati, sulla base di idonei studi, che dimostrino il valore ambientale dei luoghi, e di un piano di gestione, che definisca gli obiettivi di conservazione e i relativi vincoli di tutela, possono presentare domanda al comune territorialmente interessato o concludere con lo stesso accordi, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio). 2. L’adozione e l’approvazione del piano di gestione e delle relative varianti sono effettuate nell’ambito delle procedure di definizione e di approvazione del piano regolatore generale, di cui il piano medesimo costituisce parte integrante; per l’approvazione del piano di gestione e’ acquisito il parere del comitato scientifico delle aree protette. 3. Se la riserva locale privata e’ compresa all’interno di siti o zone, il piano di gestione deve essere coerente con il piano di gestione e con le misure di conservazione dei suddetti siti o zone.

Art. 11
Approvazione dei piani di gestione della rete di riserve
1. Secondo quanto disposto dall’articolo 47 della legge
provinciale, il progetto di piano di gestione della rete di riserve
e’ adottato dalla Giunta provinciale e dal soggetto responsabile,
individuato ai sensi del medesimo articolo 47, comma i, e depositato
a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi, decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione all’albo del soggetto
responsabile della deliberazione di adozione del progetto di piano.
Nel periodo di deposito chiunque puo’ prendere visione del progetto
di piano e presentare osservazioni al soggetto responsabile.
2. Il soggetto responsabile trasmette, per l’acquisizione dei
rispettivi pareri, il progetto di piano all’Agenzia provinciale delle
foreste demaniali, alla Magnifica comunita’ di Fiemme, alle Regole di
Spinale e Manez, alle amministrazioni dei beni di uso civico se
territorialmente interessati, agli enti di gestione dei parchi
naturali provinciali confinanti con riserve facenti parte della rete
di riserve nonche’ ai proprietari forestali di almeno 100 ettari
all’interno della rete di riserve.
3. Gli enti e i soggetti indicati nel comma 2 esprimono il
proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto di
piano.
4. Dalla data di adozione del progetto di piano prevista dal
comma I, i comuni sospendono ogni determinazione sulle domande di
concessione o sulle denunce di inizio attivita’ relative agli
interventi che possono comprometterne o renderne piu’ gravosa
l’attuazione, individuati con l’atto di adozione del progetto di
piano medesimo.
5. Il soggetto responsabile adotta in via definitiva il progetto
di piano, eventualmente modificato a seguito dell’accoglimento dei
pareri e delle osservazioni pervenuti e lo trasmette alla Provincia.
6. La Giunta provinciale approva il piano di gestione adottato
entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento, previo parere
del comitato scientifico delle aree protette; nel caso in cui il
piano di gestione riguardi siti e zone e’ acquisito inoltre il parere
del Consiglio delle autonomie locali.
7. In sede di approvazione la Giunta provinciale puo’ apportare
quelle modifiche al piano che non comportano sostanziali innovazioni.
8. Il piano di gestione entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione della deliberazione di approvazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.

Art. 12 Disposizioni comuni 1. Costituiscono elementi essenziali dei piani di gestione: a) la descrizione delle caratteristiche fisiche e biologiche dell’area nonche’ dei valori culturali, paesaggistici e socio-economici riferibili alla stessa e agli ambiti territoriali circostanti; b) la cartografia di base riportante almeno i seguenti tematismi: uso del suolo, assetto vegetazionale, emergenze faunistiche e vegetali, distribuzione della proprieta’ fondiaria; c) la definizione degli obiettivi di conservazione, delle misure attive, delle priorita’ d’intervento e dei criteri di esecuzione idonei a conseguirli; d) l’armonizzazione delle eventuali proposte di valorizzazione didattico culturale con gli obiettivi di gestione; e) l’individuazione degli indicatori piu’ idonei a descrivere lo stato di conservazione e ad attuare le strategie di monitoraggio; f) la definizione delle eventuali misure di conservazione specifiche; g) la durata del piano. 2. Gli elementi essenziali dei piani di gestione previsti dal comma 1 possono essere specificati con deliberazione della Giunta provinciale. 3. I piani di gestione sono predisposti in coerenza con i piani forestali e montani, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera b), della legge provinciale. 4. Ai sensi dell’articolo 99, comma 2, della legge provinciale, qualora i piani di gestione previsti da questo capo impongano vincoli alla fruibiita’ dei diritti di uso civico esistenti, l’approvazione dei piani stessi e’ subordinata all’espletamento della procedura stabilita dall’articolo 18, commi 2 e 3, della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico).

Art. 13 Funzioni e composizione della cabina di regia 1. La cabina di regia svolge le funzioni previste dall’articolo 51 della legge provinciale. 2. La cabina di regia e’ costituita dalla Giunta provinciale, nel rispetto del principio delle pari opportunita’, ed e’ composta da: a) l’assessore competente in materia di aree protette con funzioni di presidente della cabina; b) i presidenti dei parchi naturali provinciali; c) il presidente del comitato di gestione trentino del consorzio del Parco nazionale dello Stelvio; d) quattro membri, di cui uno in rappresentanza delle reti di riserve, qualora attivate, e tre scelti tra isindaci dei comuni territorialmente interessati da aree protette, designati dal Consiglio delle autonomie locali; e) due membri in rappresentanza dei proprietari forestali, la proprieta’ dei quali sia ricompresa per almeno 100 ettari all’interno di siti o zone; f) un rappresentante designato dall’associazione provinciale delle amministrazioni separate dei beni di uso civico; g) il dirigente preposto al dipartimento provinciale competente in materia di conservazione della natura; h) due membri designati congiuntamente dalle associazioni protezioniste maggiormente rappresentative a livello provinciale che costituiscono articolazioni di associazioni nazionali aventi come fine statutario la conservazione dell’ambiente naturale; i) un membro designato congiuntamente dalle organizzazioni provinciali professionali agricole; j) due membri designati dagli organismi associativi a livello provinciale degli imprenditori; k) un membro designato dall’associazione venatoria piu’ rappresentativa della provincia di Trento e un membro designato dalle associazioni piscatorie maggiormente rappresentative a livello provinciale; l) un membro designato dalla Trentino S.p.a.; m) un rappresentante designato dalla Societa’ degli alpinisti tridentini (SAT). 3. Ai fini della costituzione della cabina regia, i soggetti e organismi previsti dal comma 2 oltre al membro effettivo designano anche un membro supplente; il membro supplente partecipa alle sedute della cabina di regia in caso di assenza o impedimento del corrispondente membro effettivo. 4. L’assessore competente in materia di aree protette nomina il proprio supplente con funzioni di vicepresidente.

Art. 14 Criteri per il funzionamento 1. Il funzionamento della cabina di regia e’ disciplinato con apposito regolamento interno approvato dai due terzi dei componenti della cabina stessa, attenendosi ai seguenti criteri: a) la cabina e’ convocata dal presidente ogni volta che si renda necessario ovvero qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti; b) nell’avviso di convocazione, da inoltrarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, sono indicati il giorno, l’ora, il luogo della riunione stessa nonche’ l’ordine del giorno della discussione; c) la riunione e’ valida con la presenza della meta’ piu’ uno dei componenti; d) le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita’ prevale il voto del presidente.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-31&task=dettaglio&numgu=42&redaz=009R0031&tmstp=1257585499800

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2009 Scioglimento del consiglio comunale di Portogruaro e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 264 del 12-11-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Portogruaro (Venezia); Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell’ente, da undici consiglieri sui venti assegnati al comune, a seguito delle quali non puo’ essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi; Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’ allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Art. 1 Il consiglio comunale di Portogruaro (Venezia) e’ sciolto.

Art. 2 Il dott. Antonino Gulletta e’ nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 3 novembre 2009 NAPOLITANO Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-11-12&task=dettaglio&numgu=264&redaz=09A13585&tmstp=1258100210334

REGIONE SICILIA LEGGE 4 dicembre 2008, n. 18 Disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 43 del 7-11-2009

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 57 del 12 dicembre 2008) REGIONE SICILIANA L’ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Ambito ordinamentale 1. La Regione disciplina l’ordinamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) di diritto pubblico trasformati e non trasformati in fondazione, di seguito denominati Istituti, aventi sede nel territorio regionale, in conformita’ ai principi stabiliti dal decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modifiche ed integrazioni e all’Atto d’intesa del 1° luglio 2004 «Organizzazione, gestione e funzionamento degli I.R.C.C.S. non trasformati in fondazioni» emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 26 luglio 2004. 2. Gli Istituti sono enti a rilevanza nazionale dotati di personalita’ giuridica di diritto pubblico con autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile. 3. L’ordinamento degli Istituti e’ fondato sul principio di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo da quelle di gestione e attuazione, nonche’ della salvaguardia delle specifiche esigenze riconducibili all’attivita’ di ricerca scientifica ed alla partecipazione alle reti nazionali dei centri di eccellenza assistenziale.

Art. 2
Attivita’ e funzioni
1. Gli Istituti sono parte integrante del Servizio sanitario
regionale nel cui ambito svolgono, secondo indicatori di eccellenza,
funzioni di alta specialita’ relative alla ricerca biomedica, alle
prestazioni assistenziali ed alla formazione, operando coerentemente
con gli obiettivi della programmazione sanitaria regionale e della
ricerca scientifica nazionale.
2. Gli Istituti indirizzano e programmano la propria attivita’ di
ricerca verso obiettivi utili alla prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione delle malattie nella specializzazione disciplinare di
riferimento ed a tal fine si dotano di strumenti e conoscenze
necessari per trasferire nella pratica clinica i risultati della
ricerca. Gli Istituti partecipano attivamente ai programmi di
collaborazione in rete tra centri di ricerca nella stessa disciplina,
ove sinergica e complementare, promuovendo e favorendo la
circolazione delle conoscenze e delle professionalita’ a livello
nazionale ed internazionale.

Art. 3 Organi degli Istituti non trasformati in fondazioni 1. Sono organi degli Istituti non trasformati in fondazioni: a) il consiglio di indirizzo e verifica; b) il direttore generale; c) il direttore scientifico; d) il collegio sindacale. 2. Il consiglio di indirizzo e verifica dura in carica cinque anni ed e’ composto da cinque componenti nominati con decreto del Presidente della Regione e scelti tra soggetti di provata competenza ed onorabilita’, di cui due designati dal Presidente della Regione su proposta dell’Assessore per la sanita’, due designati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed uno, con funzioni di presidente, designato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con il Presidente della Regione. Il presidente del consiglio di indirizzo e verifica puo’ nominare tra i consiglieri un vicepresidente cui conferire specifiche deleghe. Al consiglio partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale, il direttore scientifico ed i componenti del collegio sindacale. 3. Il consiglio ha il compito di: a) definire gli indirizzi strategici dell’Istituto, approvare i programmi annuali e pluriennali di attivita’ e verificarne l’attuazione; b) esprimere parere preventivo obbligatorio al direttore generale sul bilancio preventivo e sul bilancio di esercizio, sulle modifiche al Regolamento di organizzazione e funzionamento, sugli atti di alienazione del patrimonio e sui provvedimenti in materia di costituzione o partecipazione di societa’, consorzi, altri enti ed associazioni; c) nominare i componenti del comitato tecnico-scientifico, su proposta del direttore scientifico; d) svolgere le funzioni di verifica sulle attivita’ dell’Istituto e sui risultati raggiunti rispetto agli indirizzi ed agli obiettivi predeterminati. In caso di risultato negativo il consiglio riferisce al Presidente della Regione ed al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali proponendo le misure da adottare. 4. Il direttore generale e’ nominato dal Presidente della Regione, previo parere della Commissione legislativa «Servizi sanitari e sociali» dell’Assemblea regionale di concerto con il Presidente dell’Assemblea regionale, tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 ed e’ scelto da un elenco di candidati che non abbiano superato il sessantacinquesimo anno di eta’ dichiarati idonei a seguito di avviso pubblico. L’incarico di direttore generale ha natura esclusiva, ha durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni ed e’ disciplinato da apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale secondo lo schema-tipo approvato dall’Assessorato regionale della sanita’. Il direttore generale rappresenta legalmente l’Istituto, esercita tutti i poteri di gestione ed e’ responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Istituto, incluse l’organizzazione e la gestione del personale. Il direttore generale nomina il direttore amministrativo e il direttore sanitario tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 11, terzo comma, del decreto legislativo n. 288/2003; gli incarichi hanno natura esclusiva ed una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, si concludono in ogni caso con il cessare dell’incarico del direttore generale che li ha nominati e possono essere rinnovati ma non prorogati. Tali incarichi sono disciplinati da apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale. Le funzioni di direttore sanitario e di direttore amministrativo cessano al compimento del sessantacinquesimo anno di eta’, fermi restando gli effetti di cui all’art. 16, primo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. 5. Il direttore scientifico e’ nominato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali d’intesa con il Presidente della Regione, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 288/2003 e dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, ed il relativo incarico, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, e’ disciplinato da un contratto di diritto privato stipulato con il direttore generale ed ha natura esclusiva. Qualora l’incarico di direttore scientifico sia conferito ad un professore universitario questi e’ tenuto a collocarsi in aspettativa senza retribuzione dalla Universita’. Il direttore scientifico dell’Istituto promuove e coordina l’attivita’ di ricerca scientifica di cui e’ il responsabile e gestisce il relativo budget la cui misura non puo’ comunque essere inferiore ai finanziamenti destinati all’Istituto per l’attivita’ di ricerca; tale gestione e’ concordata annualmente con il direttore generale in relazione alle direttive stabilite dal consiglio di indirizzo e verifica ed in coerenza con i programmi nazionali e regionali in materia. Il direttore scientifico presiede il comitato tecnico-scientifico ed esprime parere obbligatorio ma non vincolante in ordine agli atti concernenti le attivita’ cliniche e scientifiche nonche’ alle assunzioni ed all’utilizzo di personale medico e sanitario non medico nell’ambito delle attivita’ stesse, sui quali il direttore generale opera nell’ambito esclusivo delle sue competenze. Il trattamento economico del direttore scientifico non puo’ superare quello del direttore generale dell’Istituto. 6. Il collegio sindacale dura in carica tre anni, e’ nominato dal direttore generale ed e’ composto da tre membri di cui uno designato dall’Assessore regionale per la sanita’, uno dall’Assessore regionale per il bilancio e le finanze ed uno dal Ministro dell’economia e delle finanze. Il presidente del collegio sindacale e’ eletto dai sindaci nella prima seduta. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia o fra i funzionari dello Stato che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali in enti pubblici o privati. Il collegio sindacale di ogni Istituto vigila sull’osservanza delle disposizioni di legge, sulla regolare tenuta della contabilita’ e sulla conformita’ del bilancio alle risultanze delle scritture contabili effettuando periodicamente verifiche di cassa. I componenti del collegio sindacale svolgono, anche individualmente, atti di ispezione e controllo senza preavviso. Il consiglio di indirizzo e verifica determina il compenso ed il rimborso spese dei componenti del collegio sindacale in misura tale da non superare quanto previsto dalla normativa vigente per i membri dei collegi sindacali delle aziende unita’ sanitarie locali.

Art. 4
Organizzazione e funzionamento degli Istituti
trasformati in fondazioni
1. In conformita’ all’art. 3 del decreto legislativo 16 ottobre
2003, n. 288, lo statuto degli Istituti trasformati in fondazioni
disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’ente, separando
le funzioni di indirizzo e verifica, riservate al consiglio di
amministrazione, dalle funzioni di gestione, demandate ad un
direttore generale, nominato dal consiglio di amministrazione tra
soggetti esterni allo stesso e dalle funzioni di direzione
scientifica, affidate ad un direttore scientifico, nominato dal
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali d’intesa
con il Presidente della Regione.

Art. 5
Comitato tecnico-scientifico
1. Presso ogni Istituto e’ costituito un comitato
tecnico-scientifico con funzioni consultive e di supporto
tecnico-scientifico all’attivita’ clinica e di ricerca.
2. Il comitato e’ presieduto dal direttore scientifico che nomina
i componenti dello stesso sentito il consiglio di indirizzo e
verifica. Il comitato, cui partecipa di diritto il direttore
sanitario, e’ composto da altri sette componenti di cui quattro
scelti tra i responsabili di strutture complesse e/o semplici, uno
tra il personale medico dirigente, uno tra il personale delle
professioni sanitarie con incarichi dirigenziali ed un esperto
esterno. I componenti del comitato restano in carica per una durata
non superiore a quella del direttore scientifico.
3. Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi
motivo un componente del comitato tecnico-scientifico, questo sara’
sostituto da altro soggetto di nuova nomina in coerenza con le
disposizioni di cui al comma 2 per il residuo periodo del mandato dei
componenti in carica.
4. Il comitato tecnico-scientifico viene informato dal direttore
scientifico sull’attivita’ dell’Istituto e formula pareri e proposte
sui programmi e sugli obiettivi scientifici e di ricerca dello
stesso, nonche’, in via preventiva, sulle singole iniziative di
carattere scientifico.
5. Al componente esterno del comitato tecnico-scientifico spetta
esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e debitamente
documentate per la partecipazione alle riunioni del comitato secondo
i criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e verifica.

Art. 6
Comitato etico
1. Il comitato etico indipendente opera in adempimento dei
decreti ministeriali 15 luglio 1997 «Recepimento delle linee guida
dell’Unione europea di buona pratica clinica per l’esecuzione delle
sperimentazioni cliniche dei medicinali», 18 marzo 1998 «Modalita’
per l’esecuzione degli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle
sperimentazioni cliniche» e 12 maggio 2006 «Requisiti minimi per
l’istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento dei comitati
etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali» e loro
successive modifiche ed integrazioni.
2. Il comitato etico e’ nominato dal consiglio di indirizzo e
verifica dell’Istituto e la sua composizione e’ disciplinata dal
decreto ministeriale 12 maggio 2006 e successive modifiche ed
integrazioni.
3. Il comitato valuta sotto il profilo etico i programmi di
sperimentazione scientifica e terapeutica avviati nell’Istituto;
fornisce pareri sulle questioni ad esso sottoposte dal direttore
generale, dal direttore scientifico o dal consiglio di indirizzo e
verifica, formula proposte sulle materie di propria competenza.
4. Il comitato etico dura in carica fino all’insediamento del
consiglio di indirizzo e verifica successivo a quello che lo ha
nominato e nella prima seduta elegge il proprio presidente. Le
modalita’ ed i criteri di rimborso delle spese sostenute per la
partecipazione alle riunioni del comitato etico sono stabilite dal
consiglio di indirizzo e verifica.

Art. 7 Regolamento di organizzazione e funzionamento 1. Il direttore generale adotta il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto sulla base dello schema-tipo allegato all’Atto di intesa del 1° luglio 2004 emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e lo trasmette all’Assessorato regionale della sanita’ ed al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Entro quaranta giorni dal ricevimento l’Assessorato regionale della sanita’ ed il Ministero approvano il Regolamento di organizzazione e funzionamento previa adozione da parte dell’Istituto delle modifiche che in sede istruttoria siano ritenute necessarie. 2. Il Regolamento di organizzazione e funzionamento e’ adottato previo parere del consiglio di indirizzo e verifica e previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale impiegato nell’Istituto.

Art. 8
Patrimonio, finanziarnenti, gestione contabile
e patrimoniale ed attivita’ contrattuale
1. Fermo restando quanto disposto dagli artt. 7 e 10 del decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, al patrimonio, ai finanziamenti,
alla gestione contabile e patrimoniale nonche’ all’attivita’
contrattuale ed ai controlli degli Istituti trasformati o non
trasformati in fondazione si applicano le norme statali e regionali
vigenti in materia per le aziende unita’ sanitarie locali.
2. E’ fatto divieto di utilizzare i finanziamenti destinati alla
ricerca scientifica per fini diversi.

Art. 9 Attivita’ strumentali 1. Gli Istituti pubblici trasformati o non trasformati in fondazione possono esercitare attivita’ diverse da quelle istituzionali, purche’ compatibili con le funzioni di cui all’art. 2, per le quali, previa autorizzazione dell’Assessore regionale per la sanita’, possono stipulare accordi e convenzioni e costituire e/o partecipare a consorzi e societa’ di persone o di capitali con soggetti pubblici e privati scelti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. In nessun caso, eventuali perdite economiche dei predetti soggetti pubblici e privati possono essere poste a carico della gestione degli Istituti pubblici trasformati o non trasformati in fondazione, ne’ essere poste direttamente o indirettamente a carico della Regione. 2. I proventi derivanti dalle attivita’ strumentali sono destinati in misura prevalente all’attivita’ di ricerca scientifica e di qualificazione del personale.

Art. 10
Vigilanza e controllo
1. Ferma restando la vigilanza del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali nel rispetto di quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 213 e
dal decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, la Regione esercita
il controllo sugli Istituti pubblici trasformati o non trasformati in
fondazione secondo le disposizioni regionali vigenti in materia di
controllo degli atti delle aziende unita’ sanitarie locali.
2. L’Assessorato regionale della sanita’ accerta annualmente il
raggiungimento degli obiettivi di ricerca ed assistenziali in
coerenza con le risorse assegnate dallo Stato e dalla Regione stessa,
sulla base della verifica di una relazione dettagliata a firma del
direttore generale, previo parere del comitato tecnico-scientifico e
del collegio sindacale, che gli Istituti provvedono a trasmettere
entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento,
nonche’ mediante controlli ispettivi con cadenza almeno annuale.

Art. 11
I.R.C.C.S.
«Centro Neurolesi Bonino-Pulejo» di Messina
1. Gli organi dell’I.R.C.C.S. con personalita’ giuridica di
diritto pubblico non trasformato in fondazione «Centro Neurolesi
Bonino-Pulejo», con sede a Messina, riconosciuto con decreto
ministeriale 4 marzo 2006, restano in carica fino alla nomina, da
effettuarsi entro il 31 marzo 2009, dei nuovi organi dell’Istituto
con le modalita’ di cui alla presente legge.

Art. 12 Personale dipendente 1. Il reclutamento del personale degli Istituti di diritto pubblico trasformati o non trasformati in fondazione avviene in conformita’ alla vigente normativa in materia ed alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

Art. 13 Personale del «Centro Neurolesi Bonino-Pulejo» di Messina 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Assessorato regionale della sanita’ approva la pianta organica del personale dell’I.R.C.C.S. di diritto pubblico «Centro Neurolesi BoninoPulejo» di Messina. 2. Entro centottanta giorni dall’approvazione della pianta organica il personale con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 30 giugno 2008 presso il «Centro Neurolesi Bonino-Pulejo» di Messina proveniente dalla Azienda unita’ sanitaria locale n. 5 o dalla Universita’ degli studi di Messina puo’ optare per mantenere il rapporto di lavoro con l’ente di provenienza.

Art. 14 Disposizioni di rinvio 1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modifiche ed integrazioni e dell’Atto di intesa del 1° luglio 2004 emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 26 luglio 2004.

Art. 15
Entrata in vigore
1. La presente legge sara’ pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione Siciliana ed entrera’ in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Palermo, 4 dicembre 2008.
LOMBARDO
Assessore regionale per la sanita’: Russo

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-07&task=dettaglio&numgu=43&redaz=009R0314&tmstp=1258184268365