REGIONE PIEMONTE LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2010, n. 2 Norme per la razionalizzazione, la trasparenza ed il contenimento dei costi degli organi gestionali delle societa’ e degli organismi a partecipazione regionale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 36 del 11-9-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
n. 6 dell’11 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina il livello della remunerazione
degli organi gestionali delle societa’ di capitali controllate, anche
in via indiretta, dalla Regione ai sensi dell’art. 2359 del codice
civile, la procedura per la sua determinazione nonche’ il numero dei
componenti regionali nei relativi consigli di amministrazione.
2. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresi’ alle
societa’ di capitali controllate o partecipate congiuntamente dalla
Regione e dagli enti locali, allorquando la misura della
partecipazione regionale risulti pari o prevalente rispetto a quella
detenuta dagli enti locali nel loro complesso, nonche’ alle societa’
controllate da Finpiemonte S.p.a. e da Finpiemonte Partecipazioni
S.p.a.
3. Relativamente alle societa’, in cui la partecipazione
regionale e’ inferiore a quella complessivamente detenuta dagli enti
locali, trova applicazione la disciplina di cui all’art. 1, commi 728
e 729 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007)
nonche’, in quanto con essa compatibile, quella di cui all’art. 2,
commi 3 e 4 della presente legge.

Art. 2 Compatibilita’ del regime retributivo dei componenti degli organi gestionali e modalita’ di determinazione 1. L’importo complessivo da destinare, ai sensi dell’art. 2389, comma 3 del codice civile, alla remunerazione dell’organo gestionale delle societa’ di cui all’art. 1, commi 1 e 2, deve risultare coerente con il rispetto dei seguenti limiti: a) il trattamento retributivo lordo annuo, onnicomprensivo, del Presidente del consiglio di amministrazione e degli amministratori esecutivi non puo’, in nessun caso, superare il 50 per cento, elevabile al 70 per cento per le societa’ di particolare complessita’, della indennita’ di carica spettante al Presidente della Giunta regionale; b) la retribuzione dei rimanenti componenti il consiglio di amministrazione, anche se investiti di particolare cariche, consiste esclusivamente nella remunerazione dell’attivita’ di partecipazione ai lavori dell’organo collegiale e si traduce nel riconoscimento di gettoni di presenza che non possono, in ogni caso, superare l’importo unitario di 300,00 euro. Tale importo e’ soggetto ad aggiornamento, da parte della Giunta regionale, sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per l’intera collettivita’ nazionale. 2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, o comunque entro un anno dalla nuova acquisizione da parte della Regione di partecipazioni azionarie rilevanti ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, gli statuti delle societa’ devono conformarsi a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, prefigurando l’obbligo e l’esclusiva competenza dell’assemblea ad individuare il tetto retributivo in una misura con esso compatibile. 3. La Giunta regionale provvede ad individuare, attraverso l’elaborazione di parametri rappresentativi delle grandezze economiche ed organizzative dell’impresa, un indice variabile di complessita’ gestionale, da attribuire a ciascuna societa’ ed a cui rapportare la concreta determinazione dell’ammontare del relativo monte retributivo e del gettone di presenza. 4. Il rappresentante regionale chiamato a concorrere col proprio voto alla formazione della volonta’ dell’assemblea dei soci in merito alla concreta determinazione del livello retributivo degli amministratori deve necessariamente attenersi alle specifiche istruzioni espresse al riguardo dall’organo giuntale in applicazione dei criteri generali di cui al comma 3 e nel rispetto dei limiti di cui al comma 1.

Art. 3 Remunerazione incentivante 1. Una quota non inferiore al 30 per cento del compenso stabilito dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 2389, terzo comma del codice civile, per la remunerazione degli amministratori esecutivi, deve configurarsi quale indennita’ legata al riconoscimento della capacita’ di influire positivamente sull’andamento gestionale della societa’ dimostrata attraverso il miglioramento dell’indice del valore economico aggiunto (Economic Value Added – EVA) ovvero con il raggiungimento di obiettivi specifici previamente indicati dal consiglio stesso con il consenso degli azionisti. 2. I fringe benefit riconosciuti agli amministratori esecutivi non possono superare il 10 per cento del trattamento retributivo lordo annuo determinato ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 2. 3. La prestazione degli amministratori deve essere, in via ordinaria, valutata nel medio termine con riferimento ai risultati conseguiti nel triennio di normale durata in carica. 4. Non sono ammessi contratti di incentivo che contemplino remunerazioni in azioni, opzioni su azioni o altri diritti di acquisto di azioni ne’ contratti di amministrazione che prevedano retribuzioni differite al momento di cessazione dall’incarico ovvero in caso di recesso anticipato.

Art. 4

Trasparenza

1. La relazione sulla gestione nelle societa’ di cui all’art. 1,
commi 1 e 2 che non siano esonerate dall’obbligo della sua redazione
deve indicare, oltre a quanto stabilito dall’art. 2428 del codice
civile, le linee della politica retributiva nei confronti degli
amministratori da cui risulti:
a) la totalita’ delle somme corrisposte o dovute a ciascun
amministratore per il servizio svolto durante l’esercizio finanziario
considerato compresi, se del caso, i gettoni di presenza fissati
dall’assemblea degli azionisti;
b) l’entita’ della componente variabile della retribuzione
riconosciuta agli amministratori esecutivi ed i criteri di
valutazione delle prestazioni su cui si e’ basato il riconoscimento
del diritto a percepirla;
c) qualsiasi ulteriore remunerazione significativa corrisposta
agli amministratori per prestazioni che non rientrano fra le funzioni
consuete di un amministratore;
d) il valore totale stimato delle eventuali remunerazioni non
monetarie.
2. Le informazioni relative alle remunerazioni degli
amministratori devono figurare anche sul sito informatico della
societa’.
3. L’onere informativo di cui ai commi 1 e 2 deve trovare
riscontro nella previsione di apposita clausola statutaria da
approvare nel termine di mesi sei dall’entrata in vigore della
presente legge, o comunque entro un anno dalla nuova acquisizione da
parte della Regione di partecipazioni azionarie rilevanti ai sensi
dell’art. 1, commi 1 e 2.

Art. 5 Organi gestionali e di controllo 1. Fatta eccezione per la Finpiemonte S.p.a., nel cui consiglio di amministrazione possono essere presenti fino a cinque membri di nomina regionale, e per la Finpiemonte Partecipazioni S.p.a., nelle societa’ di cui all’art. 1, comma 1, la componente regionale nei rispettivi consigli di amministrazione non puo’ eccedere i tre membri. 2. Nelle societa’ di cui all’art. 1, comma 2, il numero degli amministratori complessivamente espressi dalla Regione e dagli enti locali non puo’ essere superiore a cinque. 3. Gli statuti societari e gli eventuali patti parasociali devono essere adeguati o rinegoziati in senso conforme entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, o comunque entro un anno dalla nuova acquisizione da parte della Regione di partecipazioni azionarie rilevanti ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2. 4. Le limitazioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle societa’ in cui sia prevista statutariamente la gratuita’ di tutti gli incarichi gestionali o almeno di quelli diversi da Presidente del consiglio di amministrazione e amministratore esecutivo. 5. Nelle societa’ di cui all’art. 1, commi 1 e 2, il Collegio sindacale e’ composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Art. 6

Ineleggibilita’ ad amministratore

1. L’aver concorso per tre esercizi consecutivi, nella veste di
amministratore di societa’, alla chiusura del conto economico in
perdita, ad eccezione del caso in cui l’entita’ della perdita risulti
piu’ contenuta di quella eventualmente e mediamente riscontrata dalla
medesima societa’ nel triennio precedente l’assunzione dell’incarico,
comporta, per un periodo di tre anni, aumentato a cinque per chi
abbia rivestito la carica di amministratore esecutivo,
l’impossibilita’ ad assumere, per conto regionale, un nuovo incarico
gestionale nelle societa’ di cui all’art. 1, commi 1 e 2 e nelle
altre societa’ partecipate dalla Regione.
2. La preclusione temporanea di cui al comma 1 viene elevata
rispettivamente a cinque e otto anni ai fini dell’assunzione
dell’incarico di amministratore esecutivo.

Art. 7 Direttori generali 1. Il trattamento retributivo massimo complessivo, comprensivo della quota di cui al comma 2, spettante ai direttori generali delle societa’ di cui all’art. 1, commi 1 e 2, non puo’ eccedere quello riconosciuto ai direttori regionali ovvero, se superiore, il minimo previsto, per i dirigenti, dal contratto collettivo di categoria di appartenenza del settore di attivita’ della societa’ di riferimento. 2. Una quota non inferiore al 30 per cento del compenso riconosciuto ai sensi del comma 1, va corrisposta al raggiungimento di obiettivi di miglioramento gestionale coerenti con quelli da stabilirsi ai sensi dell’art. 3. 3. I fringe benefit riconosciuti ai direttori generali non possono superare il 10 per cento del trattamento retributivo lordo annuo di cui al comma 1. 4. Gli statuti societari devono essere adeguati in senso conforme entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, o comunque entro un anno dalla nuova acquisizione da parte della Regione di partecipazioni azionarie rilevanti ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, fermo restando il rispetto dei contratti in corso. 5. Per quanto compatibile con la disciplina contrattuale di categoria trova applicazione il divieto di cui all’art. 3, comma 4.

Art. 8 Estensione dell’ambito applicativo 1. L’ingresso o la permanenza regionale in consorzi, fondazioni, associazioni o in genere in organismi associativi e’ condizionata all’adozione di regole, anche di natura convenzionale, volte ad assicurare il contenimento delle spese di gestione imputabili ai costi di funzionamento degli organi gestionali. 2. In quanto compatibili, trovano applicazione anche rispetto ai soggetti di cui al comma 1, le regole ed i limiti desumibili dalla disciplina retributiva prevista dalla presente legge per le societa’ partecipate ed in particolare, per quanto attiene ai limiti quantitativi, le disposizioni di cui agli artt. 2 e 7 e, per quanto concerne il principio della necessaria correlazione con i risultati raggiunti, le disposizioni di cui agli artt. 3 e 7. 3. L’adozione della disciplina di cui al comma 1, ovvero la verifica dell’esistenza di presidi alternativi gia’ idonei a garantirne le finalita’, deve intervenire nei sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 9 Monitoraggio e pubblicita’ 1. La Giunta regionale adotta le iniziative piu’ idonee al fine di rendere di immediata e agevole conoscibilita’ l’entita’ complessiva dei flussi finanziari intercorrenti fra la Regione e ciascuno dei soggetti di cui agli artt. 1 e 8, attivando altresi’ le misure, anche di natura organizzativa, ritenute piu’ opportune al fine di monitorare le dinamiche retributive dei relativi organi gestionali assicurandone la diffusione anche mediante la pubblicazione sul sito informatico. 2. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione avente per oggetto: a) i costi di funzionamento degli organi gestionali delle societa’ e degli altri organismi a partecipazione regionale evidenziandone le criticita’ ed i rimedi adottati o adottandi; b) il rispetto dei termini previsti per gli adeguamenti statutari e per gli adempimenti previsti all’interno degli articoli precedenti. La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 8 febbraio 2010 BRESSO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 dicembre 2009, n. 336

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione e l’erogazione di contributi per il sostegno dei progetti di lavori socialmente utili ai sensi dell’art. 24 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavoro pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 16 luglio 2009, n. 206.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 35 del 4-9-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 16 dicembre 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in
materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei
lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavoro pubblici);
Visto in particolare, l’art. 24 della menzionata legge regionale
n. 11/2009 secondo, cui in via sperimentale per il triennio
2009-2011, e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi del comma 3,
l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a sostenere le
amministrazioni pubbliche che promuovono progetti che prevedono, nel
rispetto del principio delle pari opportunita’ tra uomo e donna,
prestazioni di attivita’ socialmente utili mediante l’utilizzo di
lavoratori percettori di trattamenti previdenziali;
Visto, altresi’ il comma 2 del medesimo articolo, secondo cui con
regolamento regionale sono determinati la misura, i criteri e le
modalita’ di concessione dei contributi di cui al comma 1, nonche’ le
modalita’ di presentazione dei progetti;
Visto il Regolamento per la concessione e l’erogazione di
contributi per il sostegno dei progetti di lavori socialmente utili
ai sensi dell’art. 24 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11
(Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno
al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavoro
pubblici), emanato con proprio decreto 16 luglio 2009, n. 0206/Pres;
Ritenuto a seguito dell’esperienza maturata nella gestione dei
progetti presentati, di introdurre alcune modifiche al testo dello
stesso regolamento, in particolare per cio’ che concerne i termini di
avvio e conclusione dei progetti e il termine finale di impiego dei
lavoratori coinvolti nei progetti stessi;
Sentita la Commissione regionale per il lavoro, di cui all’art. 5
della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per
l’occupazione, la tutela e la qualita’ del lavoro), che nella seduta
del 10 novembre 2009 ha esaminato lo schema del presente
provvedimento esprimendo sul medesimo parere favorevole;
Visto l’art. 42 dello Statuto della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia;
Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione
della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto di
autonomia), con particolare riferimento all’art. 14, comma 1, lettera
r);
Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2009,
n. 2668, con la quale e’ stato approvato il regolamento di modifica
al «Regolamento per la concessione e I’erogazione di contributi per
il sostegno dei progetti di lavori socialmente utili ai sensi
dell’art. 24 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (misure
urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al
reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavoro
pubblici)», emanato con proprio decreto 16 luglio 2009, n.
0206/Pres., nel testo allegato al presente decreto, quale parte
integrante e sostanziale;

Decreta:

1. E’ emanato, per le motivazioni esposte in premessa, il
regolamento di modifica al «Regolamento per la concessione e
l’erogazione di contributi per il sostegno dei progetti di lavori
socialmente utili ai sensi dell’art. 24 della legge regionale 4
giugno 2009, n. 11 (misure urgenti in materia di sviluppo economico
regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie,
accelerazione di lavoro pubblici)», emanato con proprio decreto 16
luglio 2009, n. 0206/Pres., nel testo allegato al presente decreto,
quale parte integrante e sostanziale;
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2-8-10,n.164 Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 2 della legge 30-12-86,n.738,sulle istituzioni scolastiche associate al sistema IBO.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 234 del 6-10-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l’articolo 17, comma 2; Vista la legge 30 ottobre 1986, n. 738, recante riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, ed in particolare l’articolo 2, commi 7, 8 e 9; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, recante regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell’elenco, di cui all’articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di Istituzioni scolastiche associate al sistema I.B.O.; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 12 aprile 2010; Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2010; Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di iscrizione nell’elenco delle istituzioni scolastiche associate al sistema di organizzazione del baccellierato internazionale. 2. Il diploma di baccellierato internazionale, riconosciuto dall’Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra, ove ricorrano le condizioni previste dal presente regolamento, e’ riconosciuto, sul territorio italiano, alla stregua di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 3. Ai fini dell’iscrizione all’universita’ ed agli altri istituti superiori, il diploma di baccellierato e’ equipollente ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria di durata quinquennale. Qualora l’insegnamento della lingua italiana non sia contemplato dal percorso di studi in relazione al quale e’ stato conseguito il diploma suddetto, ai fini dell’immatricolazione, i singoli atenei, nell’esercizio della propria autonomia, possono prevedere una prova che verifichi la conoscenza della lingua italiana, le cui modalita’, con particolare riferimento alle classi di laurea previste dalla facolta’ a cui lo studente intende iscriversi, saranno, di volta in volta, definite dalle competenti autorita’ accademiche. 4. Ai fini del presente regolamento il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ di seguito denominato: «Ministero».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e’ operante il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
– Si riporta il testo dell’art. 2 della legge 30
ottobre 1986, n. 738, recante «Riconoscimento del diploma
di baccellierato internazionale»:
«Art. 2. – 1. Il diploma di baccellierato
internazionale, per avere il riconoscimento previsto dal
precedente art. 1, deve essere conseguito presso i collegi
del Mondo Unito o presso altre istituzioni scolastiche
italiane e straniere, la cui idoneita’ sara’ accertata con
la iscrizione nell’elenco di cui al successivo comma 2.
2. Il Ministero della pubblica istruzione, sulla base
di criteri precedentemente fissati su parere del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, cura la formazione di
un elenco, da aggiornare ogni tre anni, nel quale sono
iscritti quei collegi del Mondo Unito e quelle istituzioni
scolastiche italiane e straniere che abbiano ottenuto il
riconoscimento da parte dell’Ufficio del baccellierato
internazionale con sede in Ginevra e che dimostrino,
attraverso la documentazione relativa ai piani di studio,
alle strutture utilizzate ed ai requisiti professionali del
personale direttivo e docente impiegato, di essere idonei a
rilasciare il diploma di baccellierato internazionale.
3. L’elenco, oltre ad indicare la denominazione
ufficiale e la sede del collegio o dell’istituzione,
precisera’ le affinita’ dei diplomi rilasciati con quelli
previsti dall’ordinamento scolastico italiano.
4. L’iscrizione e’ disposta con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, quale acquisira’, per la
determinazione delle affinita’, il parere del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione.
5. L’iscrizione nell’elenco puo’ essere sospesa o
revocata, con decreto motivato del Ministro della pubblica
istruzione, quando sia stata accertata la sopravvenuta
mancanza di uno dei requisiti di idoneita’, o quando
risultino violazioni, delle disposizioni delle leggi o dei
regolamenti vigenti, o quando sussistano gravi ragioni di
ordine morale o didattico.».
Note alle premesse:
– L’art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l’esercizio della potesta’ regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.».
– La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi» e’ stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.
– Si riporta il testo dei commi 7, 8 e 9 dell’art. 2
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica»:
«7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con regolamenti governativi,
emanati ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione
dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni
o leggi di cui all’allegato elenco n. 4 e dei procedimenti
ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi
procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti
necessari per l’esercizio di un’attivita’ privata o
pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla
Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche’
su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di
trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti
competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono
emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in
vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei
procedimenti indicati al comma 7 sono abrogale con effetto
dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al
medesimo comma 7.
9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai
seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi,
in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il
numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione
di atti di concerto e di intesa;
b) riduzione dei termini attualmente prescritti per
la conclusione del procedimento;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni,
ovvero presso diversi uffici della medesima
amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di
conclusione;
d) riduzione del numero dei procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita’;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione
alle fasi procedimentali di integrazione dell’efficacia
degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui
all’art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) unificazione a livello regionale, oppure
provinciale su espressa delega, dei procedimenti
amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni
previste dalla legislazione vigente nelle materie
dell’inquinamento acustico, dell’acqua, dell’aria e dello
smaltimento dei rifiuti;
g) snellimento per le piccole imprese operanti nei
diversi comparti produttivi degli adempimenti
amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la
tutela ambientale;
h) individuazione delle responsabilita’ e delle
procedure di verifica e controllo.».

– Il testo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 recante «Norme, generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e’ stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n.
106, S.O.

Art. 2

Iscrizione all’elenco

1. Il Ministero cura la formazione di un elenco nel quale sono
iscritti i collegi del Mondo Unito e le istituzioni scolastiche
straniere, operanti all’estero e in Italia ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, idonee a
rilasciare il diploma di baccellierato internazionale avente valore
legale ai fini dell’ordinamento italiano. L’iscrizione nell’elenco e’
subordinata alla presentazione di un documento attestante l’avvenuto
riconoscimento da parte dell’Ufficio del baccellierato internazionale
di Ginevra ed alla determinazione delle affinita’ dei diplomi
rilasciati con quelli previsti dall’ordinamento scolastico italiano.

2. L’elenco di cui al comma 1 deve indicare, a cura del Ministero,
la denominazione e la sede del collegio e dell’istituzione, le
affinita’ dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall’ordinamento
italiano e l’eventuale presenza, tra gli esami superati al fine di
conseguire il diploma, di una prova di conoscenza di lingua italiana.

3. Il Ministero acquisisce il parere del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione ai fini dell’individuazione dei piani di studio,
in coerenza con il riordino della scuola secondaria di secondo grado,
in attuazione dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, sulla cui base stabilire le affinita’ di cui al comma 2 dei
percorsi di baccellierato internazionale. Detti piani di studio sono
individuati con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca.
4. Nell’elenco di cui al comma 1 permangono i collegi del Mondo
Unito e le istituzioni scolastiche straniere operanti in Italia, che
hanno gia’ ottenuto l’iscrizione nell’elenco previsto dall’articolo 2
della legge 30 ottobre 1986, n. 738, previa verifica della coerenza
dei piani di studio con quelli individuati ai sensi del comma 3.

5. Per l’ammissione al biennio di baccellierato internazionale, e’
necessario che lo studente sia in possesso di promozione o di
idoneita’ alla classe terza o quarta di istituto secondario di
secondo grado, in conformita’ con l’ordinamento scolastico di
provenienza.

Art. 4

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento e’ abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 77.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 2 agosto 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Gelmini, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 15, foglio n. 254

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 25 novembre 2009, n. 55

Interventi regionali diretti all’incremento della fruizione delle sale cinematografiche a scopo didattico ed educativo. modifica alla legge regionale 3 maggio 2006 n. 10 (Disciplina della diffusione dell’esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 2-10-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale Regione Liguria
n. 22 del 25 novembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:
Art. 1

Inserimento dell’articolo 11 bis della legge regionale 3 maggio 2006,
n. 10 (Disciplina della diffusione dell’esercizio cinematografico,
istituzione della Film Commission regionale e istituzione della
mediateca regionale)

1. Dopo l’articolo 11 della l.r. 10/2006 e’ inserito il seguente:
«Art. 11-bis (Fruizione delle sale cinematografiche a scopo
didattico-educativo). – 1. La Regione Liguria sostiene
finanziariamente la realizzazione di programmi culturali diretti
all’approfondimento di conoscenze cinematografiche, musicali,
teatrali, storiche, scientifiche degli studenti di ogni ordine e
grado, attraverso la proiezione di supporti sia digitali, sia
analogici nelle sale cinematografiche liguri.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce la
modalita’ di accesso ai finanziamenti, di cui al comma 1, anche
prevedendo la stipula di apposita convenzione tra la Regione Liguria,
l’AGIS – Delegazione regionale ligure e l’Ufficio scolastico
regionale per la Liguria.».
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
Genova, 25 novembre 2009

Burlando

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