MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 18 ottobre 2010, n. 180

Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita’ di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonche’ l’approvazione delle indennita’ spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 258 del 4-11-2010

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,
recante attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.
69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali;
Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 22
settembre 2010;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
in data 14 ottobre 2010;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.
28;
c) «mediazione»: l’attivita’, comunque denominata, svolta da un
terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu’ soggetti sia
nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una
controversia, sia nella formulazione di una proposta per la
risoluzione della stessa;
d) «mediatore»: la persona o le persone fisiche che,
individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo
prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni
vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
e) «conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito
dello svolgimento della mediazione;
f) «organismo»: l’ente pubblico o privato, ovvero la sua
articolazione, presso cui puo’ svolgersi il procedimento di
mediazione ai sensi del decreto legislativo;
g) «regolamento»: l’atto contenente l’autonoma disciplina della
procedura di mediazione e dei relativi costi, adottato
dall’organismo;
h) «indennita’»: l’importo posto a carico degli utenti per la
fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi;
i) «registro»: il registro degli organismi istituito presso il
Ministero;
l) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro e
dell’elenco;
m) «formatore»: la persona o le persone fisiche che svolgono
l’attivita’ di formazione dei mediatori;
n) «enti di formazione»: gli enti pubblici e privati, ovvero le
loro articolazioni, presso cui si svolge l’attivita’ di formazione
dei mediatori;
o) «responsabile scientifico»: la persona o le persone fisiche
che svolgono i compiti di cui all’articolo 18, comma 2, lettera i),
assicurando l’idoneita’ dell’attivita’ svolta dagli enti di
formazione;
p) «elenco»: l’elenco degli enti di formazione istituito presso
il Ministero;
q) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico
interno, comunitario, internazionale o straniero;
r) «ente privato»: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso
dalla persona fisica;
s) «CCIAA»: le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina:
a) l’istituzione del registro presso il Ministero;
b) i criteri e le modalita’ di iscrizione nel registro, nonche’
la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione dei
singoli organismi dal registro;
c) l’istituzione dell’elenco presso il Ministero;
d) i criteri e le modalita’ di iscrizione nell’elenco, nonche’ la
vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione degli
enti di formazione dall’elenco;
e) l’ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle
indennita’ spettanti agli organismi costituiti da enti pubblici di
diritto interno, nonche’ i criteri per l’approvazione delle tabelle
delle indennita’ proposte dagli organismi costituiti dagli enti
privati.

Art. 3

Registro

1. E’ istituito il registro degli organismi abilitati a svolgere la
mediazione.
2. Il registro e’ tenuto presso il Ministero nell’ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali gia’ esistenti presso il
Dipartimento per gli affari di giustizia; ne e’ responsabile il
direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui
delegata con qualifica dirigenziale nell’ambito della direzione
generale. Ai fini della vigilanza sulla sezione del registro per la
trattazione degli affari in materia di rapporti di consumo di cui al
comma 3, parte i), sezione C e parte ii), sezione C, il responsabile
esercita i poteri di cui al presente decreto sentito il Ministero
dello sviluppo economico.
3. Il registro e’ articolato in modo da contenere le seguenti
annotazioni:
parte i): enti pubblici;
sezione A: elenco dei mediatori;
sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia
internazionale;
sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei
rapporti di consumo;
parte ii): enti privati;
sezione A: elenco dei mediatori;
sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia
internazionale;
sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei
rapporti di consumo;
sezione D: elenco dei soci, associati, amministratori,
rappresentanti degli organismi.
4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.
5. La gestione del registro avviene con modalita’ informatiche che
assicurano la possibilita’ di rapida elaborazione di dati con
finalita’ connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.
6. Gli elenchi dei mediatori sono pubblici; l’accesso alle altre
annotazioni e’ regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3

Registro

1. E’ istituito il registro degli organismi abilitati a svolgere la
mediazione.
2. Il registro e’ tenuto presso il Ministero nell’ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali gia’ esistenti presso il
Dipartimento per gli affari di giustizia; ne e’ responsabile il
direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui
delegata con qualifica dirigenziale nell’ambito della direzione
generale. Ai fini della vigilanza sulla sezione del registro per la
trattazione degli affari in materia di rapporti di consumo di cui al
comma 3, parte i), sezione C e parte ii), sezione C, il responsabile
esercita i poteri di cui al presente decreto sentito il Ministero
dello sviluppo economico.
3. Il registro e’ articolato in modo da contenere le seguenti
annotazioni:
parte i): enti pubblici;
sezione A: elenco dei mediatori;
sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia
internazionale;
sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei
rapporti di consumo;
parte ii): enti privati;
sezione A: elenco dei mediatori;
sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia
internazionale;
sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei
rapporti di consumo;
sezione D: elenco dei soci, associati, amministratori,
rappresentanti degli organismi.
4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.
5. La gestione del registro avviene con modalita’ informatiche che
assicurano la possibilita’ di rapida elaborazione di dati con
finalita’ connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.
6. Gli elenchi dei mediatori sono pubblici; l’accesso alle altre
annotazioni e’ regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 4 Criteri per l’iscrizione nel registro 1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici e privati. 2. Il responsabile verifica la professionalita’ e l’efficienza dei richiedenti e, in particolare: a) la capacita’ finanziaria e organizzativa del richiedente, nonche’ la compatibilita’ dell’attivita’ di mediazione con l’oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacita’ finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione e’ necessaria alla costituzione di una societa’ a responsabilita’ limitata; ai fini della dimostrazione della capacita’ organizzativa, il richiedente deve attestare di poter svolgere l’attivita’ di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione, anche attraverso gli accordi di cui all’articolo 7, comma 2, lettera c); b) il possesso da parte del richiedente di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilita’ a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell’attivita’ di mediazione; c) i requisiti di onorabilita’ dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; d) la trasparenza amministrativa e contabile dell’organismo, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l’organismo e l’ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale; e) le garanzie di indipendenza, imparzialita’ e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione, nonche’ la conformita’ del regolamento alla legge e al presente decreto, anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori; f) il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, che hanno dichiarato la disponibilita’ a svolgere le funzioni di mediazione per il richiedente; g) la sede dell’organismo. 3. Il responsabile verifica altresi’: a) i requisiti di qualificazione dei mediatori, i quali devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale; b) il possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’articolo 18; c) il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di onorabilita’: a. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; b. non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; c. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento; d) la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie, per i mediatori che intendono iscriversi negli elenchi di cui all’articolo 3, comma 3, parte i), sezione B e parte ii), sezione B. 4. Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su semplice domanda, all’esito della verifica della sussistenza del solo requisito di cui al comma 2, lettera b), per l’organismo e dei requisiti di cui al comma 3, per i mediatori. Per gli organismi costituiti da consigli degli ordini professionali diversi dai consigli degli ordini degli avvocati, l’iscrizione e’ sempre subordinata alla verifica del rilascio dell’autorizzazione da parte del responsabile, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo. Nei casi di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, e’ fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10. 5. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, eccetto che per quello di cui al comma 2, lettera b), puo’ essere attestato dall’interessato mediante autocertificazione. Il possesso del requisito di cui al comma 2, lettera b), e’ attestato mediante la produzione di copia della polizza assicurativa.

Art. 5 Procedimento di iscrizione 1. Il responsabile approva il modello della domanda di iscrizione e fissa le modalita’ di svolgimento delle verifiche, con l’indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata; delle determinazioni relative e’ data adeguata pubblicita’, anche attraverso il sito internet del Ministero. Alla domanda e’, in ogni caso, allegato il regolamento di procedura, con la scheda di valutazione di cui all’articolo 7, comma 5, lettera b), e la tabella delle indennita’ redatta secondo i criteri stabiliti nell’articolo 16; per gli enti privati l’iscrizione nel registro comporta l’approvazione delle tariffe. 2. La domanda e i relativi allegati, compilati secondo il modello predisposto, sono trasmessi al Ministero, anche in via telematica, con modalita’ che assicurano la certezza dell’avvenuto ricevimento. 3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro quaranta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati puo’ essere effettuata dal responsabile per una sola volta. Dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta, decorre un nuovo termine di venti giorni. 4. Quando e’ scaduto il termine di cui al primo o al terzo periodo del comma 3 senza che il responsabile abbia provveduto, si procede comunque all’iscrizione.

Art. 6 Requisiti per l’esercizio delle funzioni di mediatore 1. Il richiedente e’ tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l’elenco dei mediatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio. 2. L’elenco dei mediatori e’ corredato: a) della dichiarazione di disponibilita’, sottoscritta dal mediatore e contenente l’indicazione della sezione del registro alla quale questi chiede di essere iscritto; b) del curriculum sintetico di ciascun mediatore, con indicazione specifica dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 3, lettere a) e b); c) dell’attestazione di possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c); d) di documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie all’iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale. 3. Nessuno puo’ dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di mediatore per piu’ di cinque organismi. 4. Le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente articolo, commesse da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad albi o collegi professionali, costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche. Il responsabile e’ tenuto a informarne gli organi competenti.

Art. 7 Regolamento di procedura 1. Il regolamento contiene l’indicazione del luogo dove si svolge il procedimento, che e’ derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell’organismo. 2. L’organismo puo’ prevedere nel regolamento: a) che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti; b) che, in caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo, la stessa puo’ provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente, e che la proposta medesima puo’ essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o piu’ parti al procedimento di mediazione; c) la possibilita’ di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonche’ di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia; d) la formazione di separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche; e) che la mediazione svolta dall’organismo medesimo e’ limitata a specifiche materie, chiaramente individuate. 3. Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilita’ allo svolgimento dell’incarico da parte del mediatore e disciplina le conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione o della cancellazione dell’organismo dal registro ai sensi dell’articolo 10. 4. Il regolamento non puo’ prevedere che l’accesso alla mediazione si svolge esclusivamente attraverso modalita’ telematiche. 5. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere: a) che il procedimento di mediazione puo’ avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialita’ di cui all’articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo; b) che, al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio; il modello della scheda deve essere allegato al regolamento, e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l’indicazione delle sue generalita’, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile, con modalita’ che assicurano la certezza dell’avvenuto ricevimento; c) la possibilita’ di comune indicazione del mediatore ad opera delle parti, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell’organismo. 6. Fermo quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, il regolamento garantisce il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile dell’organismo e’ tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell’ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata. 7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate. 8. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 8

Obblighi degli iscritti

1. L’organismo iscritto e’ obbligato a comunicare immediatamente al
responsabile tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e
degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione, compreso
l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori.
2. Il responsabile dell’organismo e’ tenuto a rilasciare alle parti
che gliene fanno richiesta il verbale di accordo di cui all’articolo
11, comma 3, del decreto legislativo, anche ai fini dell’istanza di
omologazione del verbale medesimo.
3. Il responsabile dell’organismo trasmette altresi’ la proposta
del mediatore di cui all’articolo 11 del decreto legislativo, su
richiesta del giudice che provvede ai sensi dell’articolo 13 dello
stesso decreto legislativo.

Art. 9 Effetti dell’iscrizione 1. Il provvedimento di iscrizione e’ comunicato al richiedente con il numero d’ordine attribuito nel registro. 2. A seguito dell’iscrizione, l’organismo e il mediatore designato non possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione. 3. Dalla data della comunicazione di cui al comma 1, l’organismo e’ tenuto, negli atti, nella corrispondenza, nonche’ nelle forme di pubblicita’ consentite, a fare menzione del numero d’ordine. 4. A far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, ogni organismo trasmette al responsabile il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero e disponibili sul relativo sito internet.

Art. 10

Sospensione e cancellazione dal registro

1. Se, dopo l’iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi fatti che
l’avrebbero impedita, ovvero in caso di violazione degli obblighi di
comunicazione di cui agli articoli 8 e 20 o di reiterata violazione
degli obblighi del mediatore, il responsabile dispone la sospensione
e, nei casi piu’ gravi, la cancellazione dal registro.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il responsabile dispone
altresi’ la cancellazione degli organismi che hanno svolto meno di
dieci procedimenti di mediazione in un biennio.
3. La cancellazione di cui ai commi 1 e 2 impedisce all’organismo
di ottenere una nuova iscrizione, prima che sia decorso un anno.
4. Spetta al responsabile, per le finalita’ di cui ai commi 1 e 2,
l’esercizio del potere di controllo, anche mediante acquisizione di
atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei tempi stabiliti
da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato
il preventivo recapito, anche soltanto in via telematica, ai singoli
organismi interessati.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 ottobre 2010 Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 249 del 23-10-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Considerato che il territorio delle province di Genova e Savona il
giorno 4 ottobre 2010 e’ stato colpito da un’eccezionale ondata di
maltempo caratterizzata da diffuse e copiose precipitazioni di
particolare intensita’ tali da causare l’esondazione di numerosi
corsi d’acqua con conseguenti allagamenti di centri abitati,
movimenti franosi e fenomeni di dissesto idraulico;
Considerato che detti eventi hanno provocato gravi danni alle
infrastrutture, agli edifici pubblici e privati ed ai beni mobili
nonche’ l’interruzione di collegamenti viari, ferroviari e aerei,
determinando disagi alla popolazione interessata ed una grave
compromissione delle attivita’ commerciali delle zone interessate;
Considerato, altresi’, che a causa dei summenzionati eventi sono
state evacuate numerose abitazioni ed una persona risulta dispersa;
Considerato, inoltre, che detti fenomeni meteorologici hanno
determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica e
privata incolumita’;
Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensita’ ed
estensione, non e’ fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;
Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre
in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave
situazione derivante dai citati eventi mediante il ricorso a mezzi e
poteri straordinari;
Ritenuto, quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di
cui all’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la
dichiarazione dello stato di emergenza;
D’intesa con la regione Liguria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 7 ottobre 2010;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa e’ dichiarato, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
fino al 31 ottobre 2011, lo stato di emergenza in ordine agli
eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle
province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010.
Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 7 ottobre 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

REGIONE LOMBARDIA LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 10 Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Rodano e Vignate, in provincia di Milano.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 48 del 4-12-2010

(Pubblicata nel 2° S.O. al Bollettino ufficiale della
Regione Lombardia n. 6 del 12 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:
Art. 1

Finalita’

1. E’ distaccata dal comune di Rodano, in provincia di Milano, ed
aggregata al comune di Vignate, in provincia di Milano, la porzione
di territorio, secondo la delimitazione territoriale risultante dalla
pianta planimetrica e dalla relazione tecnica allegate alla presente
legge.

Art. 2

Rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni comunali

1. I rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni
comunali di cui all’art. 1 sono regolati dalla provincia di Milano,
ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29
(Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni
comunali e provinciali).

Art. 3

Strumenti urbanistici

1. I comuni di Rodano e Vignate provvedono a modificare gli
strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.

Art. 4 Rimborso spese 1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Milano in attuazione delle funzioni di cui all’art. 2 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell’art. 13 della 1.r. 29/2006 e della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

Art. 5 Norma finanziaria 1. Alle spese di cui all’art. 4 si provvede mediante impiego delle somme stanziate sull’UPB 1.1.8.1.196 «Spese per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di circoscrizioni comunali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2010. La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 9 febbraio 2010 FORMIGONI (Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/965 del 3 febbraio 2010) (Omissis).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 225 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 303 del 29-12-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di provvedere alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di adottare
misure in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle
famiglie, al fine di consentire una piu’ concreta e puntuale
attuazione dei correlati adempimenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroghe non onerose di termini in scadenza

1. E’ fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e
dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza
in data anteriore al 15 marzo 2011.
2. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, puo’ essere disposta l’ulteriore
proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui
al comma 1 ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori
termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata.

Art. 2 Proroghe onerose di termini 1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all’esercizio finanziario 2011 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2010, si applicano anche all’esercizio finanziario 2011 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2010, da 2010 a 2011 e da 2011 a 2012. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell’anno 2011 sono quantificate nell’importo di euro 400.000.000; a valere su tale importo, una quota pari a 100 milioni di euro e’ destinata ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati ai sensi dell’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alla determinazione delle risorse nell’ammontare indicato al precedente periodo, concorrono le risorse di cui alle voci indicate nell’elenco 1 previsto all’articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, stanziate per le stesse finalita’. Al maggiore onere derivante dai precedenti periodi, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede ai sensi dell’articolo 3. 2. Il termine del 20 dicembre 2010, previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in data 1° dicembre 2010, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010, relativo al versamento dei tributi, nonche’ dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi in relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel Veneto, e’ differito alla data del 30 giugno 2011. Alle minori entrate derivanti dal periodo precedente, pari a 93 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede ai sensi dell’articolo 3. 3. E’ sospesa la riscossione delle rate, in scadenza tra il mese di gennaio 2011 ed il mese di giugno 2011, previste dall’articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La ripresa della riscossione delle rate non versate ai sensi del presente comma e’ disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in modo da non determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica. 4. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 325, 327, 335, 338 e 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate al 30 giugno 2011, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l’anno 2011. Il limite di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai crediti d’imposta concessi in base all’articolo 1, commi 325, 327 e 335, della medesima legge. All’onere derivante dal presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 3. 5. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono prorogate per il periodo di imposta 2011 nel limite di spesa di 24 milioni di euro per l’anno 2012 cui si provvede ai sensi dell’articolo 3. Con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Agenzia delle entrate, sono stabiliti i nuovi importi della deduzione forfetaria in misura tale da rispettare il predetto limite di spesa. I soggetti di cui al primo periodo nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta 2012 assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di cui al primo periodo. 6. Per garantire l’operativita’ degli sportelli unici per l’immigrazione nei compiti di accoglienza e integrazione e degli uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare, il Ministero dell’interno, in deroga alla normativa vigente, e’ autorizzato a rinnovare per un anno i contratti di lavoro di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio 29 marzo 2007, n. 3576. Ai fini di cui al presente comma non si applica quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall’articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 19,1 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede ai sensi dell’articolo 3. 7. Dopo il comma 196 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono inseriti i seguenti: «196-bis. Il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione immobiliare di cui al comma 196 e’ fissato al 31 dicembre 2011, fermo restando quanto previsto dal comma 195, nonche’ dal comma 2 dell’articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Nell’ambito di tale procedura e’ considerata urgente l’alienazione degli immobili militari oggetto di valorizzazione di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 3 del protocollo d’intesa sottoscritto in data 4 giugno 2010 tra il Ministero della difesa e il comune di Roma, assicurando in ogni caso la congruita’ del valore degli stessi con le finalizzazioni ivi previste, ai sensi dell’articolo 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine i predetti immobili sono alienati in tutto o in parte dall’Agenzia del demanio con le procedure di cui all’articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo criteri e valori di mercato. Non trovano applicazione alle alienazioni di cui al presente comma le disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 437, della citata legge n. 311 del 2004. I proventi derivanti dalla vendita degli immobili sono destinati: a) ad essere versati, unitamente ai proventi realizzati a qualsiasi titolo con riferimento all’intero territorio nazionale con i fondi di cui al comma 2 dell’articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al bilancio dello Stato per essere riassegnati alla contabilita’ speciale 1778 Agenzia delle entrate Fondi di Bilancio, fino a concorrenza dell’importo utilizzato ai sensi del comma 196-ter, piu’ gli interessi legali maturati; b) a reperire, per la quota eccedente gli importi di cui al punto a), le risorse necessarie al Ministero della difesa per le attivita’ di riallocazione delle funzioni svolte negli immobili alienati. Gli eventuali maggiori proventi rivenienti dalla vendita dei beni sono acquisiti all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato. Con provvedimenti predisposti dal Commissario di Governo del comune di Roma, nominato ai sensi dell’articolo 4, comma 8-bis del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che deve essere in possesso di comprovati requisiti di elevata professionalita’ nella gestione economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato, necessari per gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro, sono accertate le eventuali ulteriori partite creditorie e debitorie rispetto al documento predisposto ai sensi dell’articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal medesimo Commissario, concernente l’accertamento del debito del comune di Roma alla data del 30 luglio 2010, che e’ approvato con effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 196-ter. Agli oneri derivanti dal comma 196 si provvede mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 500 milioni per l’anno 2010 di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita’ speciale 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio", da riassegnare ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per essere destinata all’estinzione dell’anticipazione di tesoreria complessivamente concessa ai sensi del medesimo comma 196.». 8. Il secondo periodo del comma 196 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e’ sostituito dal seguente: «L’anticipazione e’ accreditata sulla contabilita’ speciale aperta ai sensi dell’articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per 200 milioni di euro, entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, entro il 31 dicembre 2010, da estinguere con oneri a carico del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2010.». 9. All’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 13-bis e’ sostituito dal seguente: «13-bis. Per l’attuazione del piano di rientro dall’indebitamento pregresso, previsto dall’articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall’articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo e’ autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. Si applica l’articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Commissario straordinario, procede all’accertamento definitivo del debito e ne da’ immediata comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze congiuntamente alle modalita’ di attuazione del piano di rientro di cui al primo periodo del presente comma. Fermi restando la titolarita’ del debito in capo all’emittente e l’ammortamento dello stesso a carico della gestione commissariale, il Commissario straordinario del Governo e’ altresi’ autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a rinegoziare i prestiti della specie anche al fine dell’eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento, recuperando, ove possibile, gli accantonamenti gia’ effettuati.»; b) dopo il comma 13-bis e’ inserito il seguente: «13-ter. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 253 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le spese di funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi il compenso per il Commissario straordinario , sono a carico del fondo di cui all’articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le predette spese di funzionamento, su base annua, non possono superare i 2,5 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e’ stabilito, in misura non superiore all’80 per cento del trattamento economico spettante a figure analoghe dell’amministrazione di Roma Capitale, il compenso annuo per il Commissario straordinario. Le risorse destinabili per nuove assunzioni del comune di Roma sono ridotte in misura pari all’importo del trattamento retributivo corrisposto al Commissario straordinario di Governo. La gestione commissariale ha comunque termine, allorche’ risultano esaurite le attivita’ di carattere gestionale di natura straordinaria e residui un’attivita’ meramente esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli uffici di Roma Capitale.»; c) al comma 14-quater, il quarto periodo e’ sostituito dal seguente: «Le entrate derivanti dalle addizionali di cui ai periodi precedenti, ovvero dalle misure compensative di riduzione delle stesse eventualmente previste, sono versate all’entrata del bilancio del comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, provvede a versare all’entrata del bilancio dello Stato la somma di 200 milioni di euro annui. A tale fine, lo stesso Comune rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui all’articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»; d) al comma 15, il primo periodo e’ soppresso; e) al comma 17, le parole «L’accesso al fondo di cui al comma 14 e’ consentito a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell’economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Il Commissario straordinario del Governo puo’ estinguere i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze»; l’ultimo periodo, in fine, e’ soppresso. 10. All’articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera d) e’ cosi’ sostituita: «d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a), sono destinati, previa verifica da parte del Ministero dell’economia e delle finanze della compatibilita’ finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell’Italia, dell’indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilita’ e crescita: fino al 42,5 per cento, al Ministero della difesa, mediante riassegnazione in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni agli stati di previsione dei Ministeri, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, per confluire, nei fondi di cui all’articolo 619, per le spese di riallocazione di funzioni, ivi incluse quelle relative agli eventuali trasferimenti di personale, e per la razionalizzazione del settore infrastrutturale della difesa, nonche’, fino alla misura del 10 per cento, nel fondo casa di cui all’articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alla ripartizione dei citati fondi si provvede con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza informatica, al Ministero dell’economia e delle finanze; in misura non inferiore al 42,5 per cento, all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di ammortamento dei titoli di Stato; in un range tra il 5 ed il 15 per cento proporzionata alla complessita’ ed ai tempi di valorizzazione, agli enti locali interessati, secondo la ripartizione stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Ove non sia assegnata la percentuale massima, la differenza viene distribuita in parti uguali alle percentuali di cui ai primi due punti;». 11. All’articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Il Ministero della difesa individua, attraverso procedura competitiva, la societa’ di gestione del risparmio (SGR) per il funzionamento dei fondi e le cessioni delle relative quote, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del crono-programma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo.». Nel caso in cui le procedure di cui al presente comma non siano avviate entro 12 mesi, dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, si procede secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazione, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410; b) il comma 6 e’ sostituito dal seguente: «6. Le quote dei fondi o le risorse derivanti dalla cessione i proventi monetari derivanti dalla cessione delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, sono destinate secondo le percentuali e le modalita’ previste dall’articolo 307, comma 10, lettera d). A tale fine possono essere destinate alle finalita’ del fondo casa di cui all’articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fino al 5 per cento delle risorse di pertinenza del Ministero delle difesa.». 12. Nel caso in cui le procedure di cui all’articolo 314, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato ai sensi del comma 11 del presente articolo, non siano avviate entro 12 mesi, dall’entrata in vigore del presente decreto si procede secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazione, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 13. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra 2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del Vertice G20 di Seul di novembre 2010, le disposizioni urgenti per la partecipazione dell’Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1999, n. 74, sono prorogate e si provvede all’estensione della linea di credito gia’ esistente. Conseguentemente: a) la Banca d’Italia e’ autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo monetario internazionale (FMI), per la conclusione di un accordo di prestito con lo stesso FMI di cui all’allegato 1 del presente decreto, per un ammontare pari a 8,11 miliardi di euro. Tale accordo, diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) la Banca d’Italia e’ altresi’ autorizzata, qualora si richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto all’ammontare di cui alla alinea, a contribuire nel limite massimo complessivo di 13,53 miliardi di euro; c) una volta completata la riforma del New Arrangements to Borrow (NAB) e’ autorizzata la confluenza dei suddetti prestiti nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito gia’ esistente pari a 1,753 miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP); d) i rapporti derivanti dai predetti prestiti saranno regolati mediante convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia. 14. E’ altresi’ prorogata l’autorizzazione alla Banca d’Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi piu’ poveri di cui alla legge 18 giugno 2003, n. 146. A tal fine la Banca d’Italia e’ autorizzata a concedere un prestito pari a 800 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) da erogare a tassi di mercato tramite l’Extended credit facility del Poverty reduction and growth trust, secondo le modalita’ concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia. Il Ministero dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a concedere un sussidio tramite l’Extended credit facility del Poverty reduction and growth trust, per un ammontare pari a 22,1 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP). Per il sussidio saranno utilizzate le risorse gia’ a disposizione presso il Fondo monetario internazionale. 15. Sui prestiti di cui ai commi 13 e 14 e’ accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio. 16. Agli eventuali oneri derivanti dall’attivazione della garanzia dello Stato per ogni possibile rischio connesso al rimborso del capitale e degli interessi maturati, nonche’ al tasso di cambio, si provvede ai sensi dell’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con imputazione nell’ambito dell’unita’ previsionale di base 8.1.7. dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010 e corrispondenti per gli anni successivi. 17. Per gli eventuali pagamenti derivanti dall’operativita’ della garanzia di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e’ possibile provvedere mediante anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l’emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, e’ effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento, in coerenza con la procedura speciale di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giugno 2010, n. 99. 18. Per l’anno 2011 il termine di approvazione dei bilanci e delle convenzioni delle Agenzie fiscali e’ differito al 30 giugno dello stesso anno e sono corrispondentemente differiti tutti i termini per l’adozione dei relativi atti presupposti. 19. All’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2010, chiunque» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2011, chiunque, quale attivita’ principale,»; b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

Art. 3 Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall’articolo 2, commi da 1 a 6, pari a 93 milioni di euro per l’anno 2010, 264,1 milioni di euro per l’anno 2011 e 24 milioni per l’anno 2012, si provvede rispettivamente: a) quanto a 93 milioni per l’anno 2010 mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 93 milioni per l’anno 2010, di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita’ speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio»; b) quanto a euro 50 milioni per l’anno 2011, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 58, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; c) quanto a euro 73 milioni per l’anno 2011 mediante versamento, entro il 30 gennaio 2011, all’entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle disponibilita’ dei conti di tesoreria accesi per gli interventi del Fondo per la finanza d’impresa ai sensi del comma 847 dell’articolo 2 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; il versamento e’ effettuato a valere sulle risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell’articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, gestita da Mediocredito centrale sul conto di tesoreria n. 23514; d) quanto ad euro 50 milioni per l’anno 2011 e a 24 milioni di euro per l’anno 2012, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; e) quanto a euro 83 milioni per l’anno 2011, mediante utilizzo delle somme versate entro il 30 novembre 2010 all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell’Allegato 2 al presente decreto, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi, e che sono riassegnate ad apposito fondo per essere destinate alle finalita’ di cui all’articolo 2, comma 1. Le predette somme, iscritte in bilancio per l’esercizio finanziario 2010, non impegnate al 31 dicembre 2010, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell’esercizio finanziario 2011; f) quanto a 8,1 milioni di euro per l’anno 2011, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede: a) quanto a 93 milioni di euro per l’anno 2010, mediante accantonamento delle disponibilita’ di competenza relative alla categoria di spesa dei consumi intermedi in maniera lineare per ciascun Ministero. Le risorse medesime, rese indisponibili, costituiscono economia di bilancio al termine dell’esercizio. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al secondo periodo, con invarianza degli effetti sull’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche interessando diverse categorie di spesa, restando precluso l’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti; b) mediante corrispondente utilizzo, per euro 107 milioni per l’anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 29 dicembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/