Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani

Testo: ORDINANZA MINISTERO DEL LAVORO 3 MARZO 2009
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2009)

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l’art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata dall’Italia;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell’accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;

Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale;

Vista l’Ordinanza del Ministro della salute del 14 gennaio 2008, concernente «Tutela dell’incolumita’ pubblica dall’aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 28 gennaio 2008;

Ritenuto di dover adottare una nuova Ordinanza in materia, in quanto l’allegato A non solo non ha ridotto gli episodi di aggressione ma, come confermato dalla letteratura scientifica di Medicina Veterinaria, non e’ possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressivita’ di un cane sulla base dell’appartenenza ad una razza o ai suoi incroci;

Ritenuta la necessita’ e l’urgenza di mantenere, in attesa dell’emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela dell’ incolumita’ pubblica;

Vista la sentenza della III sezione penale della Corte di cassazione n. 15061 del 13 aprile 2007, con la quale la Suprema Corte ha ritenuto che l’uso del collare di tipo elettrico, quale «congegno che causa al cane una inutile e sadica sofferenza», rientra nella previsione di cui all’art. 727 ora art. 544-ter del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell’Amministrazione al Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;

Ordina:

Art. 1.

1. Il proprietario di un cane e’ sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprieta’ ne assume la responsabilita’ per il relativo periodo.

3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

b) portare con se’ una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumita’ di persone o animali o su richiesta delle Autorita’ competenti;

c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonche’ sulle norme in vigore;

e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

4. Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Detti percorsi sono organizzati da parte dei comuni congiuntamente con le aziende sanitarie locali, in collaborazione con gli ordini professionali dei medici veterinari, le facolta’ di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni di protezione degli animali.

5. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilita’ di percorsi formativi e, nell’interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari della ASL la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale, in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell’incolumita’ pubblica.

6. I comuni in collaborazione con i servizi veterinari, sulla base dell’anagrafe canina regionale decidono, nell’ambito del loro compito di tutela dell’incolumita’ pubblica, quali proprietari di cani hanno l’obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

7. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con proprio decreto, emanato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, stabilisce i criteri e le linee guida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4.

Art. 2.

1. Sono vietati:

a) l’addestramento di cani che ne esalti l’aggressivita’;

b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l’aggressivita’;

c) la sottoposizione di cani a doping, cosi’ come definito all’art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:

1) recisione delle corde vocali;

2) taglio delle orecchie;

3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all’emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell’animale;

e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).

2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalita’ curative e con modalita’ conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l’animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorita’ competenti.

3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell’articolo 544-ter del codice penale.

4. E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con se’ strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

Art. 3.

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 «Regolamento di Polizia veterinaria», a seguito di morsicatura od aggressione i Servizi veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all’accertamento delle condizioni psicofisiche dell’animale e della corretta gestione da parte del proprietario.

2. I Servizi veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravita’ delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessita’ di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.

3.I Servizi veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2.

4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilita’ civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

Art. 4.

1. E’ vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell’art. 3, comma 3:

a) ai delinquenti abituali o per tendenza;

b) a chi e’ sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall’art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;

e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermita’ di mente.

Art. 5.

1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.

2. Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 3, lettere a) e b) e all’art. 2, comma 4 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

3. Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 3, lettere a) e b) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.

Art. 6.

1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti Autorita’ secondo le disposizioni in vigore.

Art. 7.

1. La presente ordinanza ha efficacia per 24 mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente ordinanza e’ trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il governo della Repubblica Italiana e il governo degli Stati Uniti D’America in merito alla conduzione di “ispezioni su sfida” da parte dell’organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della con

Testo: LEGGE 30 dicembre 2008, n. 216

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2009 – S.O. n. 13)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America in merito alla conduzione di «ispezioni su sfida» da parte dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, fatto a Roma il 27 ottobre 2004.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo XI dell’Accordo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione da tenersi nell’anno 2009 Legge n. 40 del 28 Aprile 2009, G.U. n. 98 del 29 Aprile 2009

Art. 1.

1. I referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione da tenersi nell’anno 2009 sono indetti per una domenica compresa tra il 15 aprile e il 30 giugno del medesimo anno.

2. Nel caso di contemporaneo svolgimento dei referendum di cui al comma 1 con il secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci, anche quando disciplinate da norme regionali, per tutti gli adempimenti comuni, ivi compresi la composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e gli orari della votazione, si applicano le disposizioni in vigore per i referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei referendum di cui al comma 1 e successivamente, senza interruzione, a quelle per le elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci. Nel caso di cui al presente comma, non si applica la lettera o) del comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26.

3. In caso di contemporaneo svolgimento delle consultazioni di cui al comma 2, l’importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l’organizzazione tecnica e l’attuazione dei referendum, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministero dell’interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento. All’incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari. Le spese derivanti dall’attuazione di adempimenti comuni ai referendum e alle elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni, da presentarsi entro il termine di sei mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso. Con le stesse modalità si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall’Amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni. In caso di contemporaneo svolgimento dei referendum con le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci delle regioni a statuto speciale, il riparto di cui al presente comma è effettuato d’intesa tra il Ministero dell’interno e l’amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo.

4. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Cassazione – Sezione terza – sentenza 2 marzo – 20 maggio 2009, n. 11701 Risarcimento danni, danni non patrimoniali, danno biologico, inabilità temporanea, assicurativo, civile (2009-06-25)

Presidente Varrone – Relatore Petti

Svolgimento del processo

Il omissisR. S., mentre era alla guida di una … Lupo, sulla statale omissis in territorio di omissis, era violentemente tamponata dalla Ford condotta da G. P. (proprietà S. M., assicurata la Fondiaria); con citazione dinanzi al giudice di pace di Fermo la S. chiedeva la condanna in solido del conducente della Ford, del proprietario e della assicuratrice al risarcimento dei danni. I convenuti si costituivano, non contestando il fatto dannoso, ma deducevano che la R. non indossava le cinture di sicurezza. La Compagnia offriva banco iudicis la somma di Euro 2.800,00, era espletata consulenza medico legale che accertava micropermanente del 2%.

Il giudice di pace con sentenza dell’11 luglio 2003 liquidava i danni per Euro 3007,78 oltre rivalutazione e interessi e poneva a carico dei convenuti le spese di lite. Contro la decisione proponeva appello la R., in punto di ridotta liquidazione delle varie voci di danno e di sottovalutazione delle spese di lite; resistevano le contro parti chiedendo il rigetto del gravame. Il Tribunale di Fermo con sentenza del 12 gennaio 2004 rigettava l’appello e condannava l’appellante alle spese del grado. Contro la decisione ricorre la R. deducendo sei motivi di censura; non resistono le controparti pur ritualmente citate.

Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento con esclusione del primo motivo.

Nel primo motivo del ricorso si assume l’error in iudicando per la violazione dell’art. 5 comma secondo della legge n. 57 del 2001 come aggiornato dall’art. 1 del DM 20 luglio 2002 e dell’art. 113 c.p.c.

Il motivo è infondato, posto che l’incidente è del omissise le tabelle ministeriali predisposte per decreto ministeriale 3 luglio 2003, quale atto amministrativo di natura regolamentare, sono entrate in vigore dal giorno 11 settembre 2003, data della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica. L’art. 5 della legge n. 57 non ha previsto alcuna applicazione retroattiva delle tabelle ed ha introdotto, come rileva la dottrina che ha commentato la norma, un regime speciale per il danno biologico da circolazione dei veicoli e natanti in deroga ai criteri ordinari di cui all’art. 2056 del codice civile. L’art. 139 del codice delle assicurazioni, nel confermare la predisposizione di una tabella unica nazionale, ha tuttavia previsto la diversa e corretta forma del decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Ne segue che le attuali tabelle ministeriali micropermanenti, in vigore, dovranno essere sostituite con un regolamento per decreto presidenziale, che tenga conto delle quattro componenti del danno biologico per lesioni di lieve entità, come definito dal secondo comma dell’art. 139 del nuovo codice, norma che non ha previsto la retroattività del nuovo regime, che si prevede sarà correttivo del primo per la migliore valutazione del danno biologico come danno complesso (cfr. in tal senso il punto 2.13 del preambolo sistematico delle Sezioni Unite 11 novembre 2009 n. 26973 e 26974).

La valutazione compiuta dal giudice di pace appare conforme al regime ordinario vigente al tempo del fatto lesivo, ed è equitativa nel senso di cui all’art. 2056 del codice civile che richiama l’art. 1226 c.c. (come criterio di valutazione di legge, temperato dalla scelta ponderale del giudice).

Non sussiste pertanto alcun error in iudicando sul punto e la motivazione è adeguata.

Meritano invece accoglimento gli altri motivi per le seguenti considerazioni:

1. nel secondo motivo si deduce error in iudicando e vizio della motivazione in punto di liquidazione del danno morale.

Il motivo è fondato, ed in vero nella parametrazione di tale danno, che si pone in relazione ad un fatto reato di lesioni colpose, il giudice adotta un parametro in automatico pari ad un terzo del danno biologico, senza però considerare il lungo periodo di inabilità temporanea, così violando il combinato disposto degli art. 2043, 2059 e 2056 del codice civile, secondo il regime vigente al tempo del fatto (omissis), senza considerare il divieto del criterio automatico, più volte ribadito da questa Corte (e vedi ora Cass. SS Unite, punto 3.4.1 per la valutazione del danno morale in presenza di reato; e punto 4.8 per il risarcimento integrale del danno e punto 4.9 per il divieto di duplicazioni).

Il periodo di invalidità temporanea totale o parziale è in vero espressamente considerato dalla definizione del danno biologico da micropermanente, come componente fisica, nel testo dell’art. 139 secondo comma del codice delle assicurazioni; definizione che le sezioni unite menzionate considerano come generale e valida, essendo espressione di una interpretazione giurisprudenziale consolidata, oltre che di una interpretazione autentica ma ricognitiva del codice delle assicurazioni (cfr. ancora punto 2.13 delle sezioni unite citate).

Ne segue che risulta evidente la valutazione riduttiva e illogica compiuta dai giudici dell’appello, sia in relazione alla valutazione del danno morale soggettivo, come sofferenza e dolore, considerando il fatto reato ed il tempo della inabilità, restando fermo il divieto dell’automatismo anche per la liquidazione delle micropermanenti e dei danni morali consequenziali che restano estranei alla definizione complessa del danno biologico, che vincola anche i giudici tenuti ad applicarla per tutte le sue componenti a prova scientifica e personalizzanti.

2. Nel terzo motivo si deduce omessa pronuncia e vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle spese mediche e di assistenza sostenute dalla infortunata ante causam ed in diretta conseguenza del sinistro; spese che lo stesso CTU aveva ritenuto congrue.

Il motivo è fondato, le spese sono documentate e costituiscono danno emergente, che deve essere integralmente risarcito con rivalutazione ed interessi compensativi.

3. Nel quarto motivo si deduce l’error in iudicando per avere il giudice rigettato l’appello sul rilievo che l’appellante ha dedotto comunque di essere creditrice di 200,00 Euro, rispetto alle minor somme offerte dalla debitrice. Su tale punto sussiste violazione di legge e motivazione illogica, avendo la parte lesa il diritto al risarcimento integrale del danno e non ad approssimazioni in difetto offerte dal debitore.

4. Nel quinto motivo si deduce error in iudicando in relazione alla sottovalutazione delle spese processuali, allorché il giudice di appello ha confermato la liquidazione delle spese legali di primo grado, ponendo quelle di secondo grado a carico dell’appellante. Il motivo è fondato in ordine alla sottovalutazione evidente delle voci liquidate in prime cure ed è assorbito in ordine alla cassazione con rinvio al giudice di appello che dovrà tener conto della soccombenza sostanziale delle controparti solidali.

5. Nel sesto motivo si deduce error in procedendo per omessa pronuncia in tema di rifusione in favore dell’infortunata, delle spese medico legali di CTU che devono far carico, come danno emergente, ai soggetti solidali in ordine alla provocazione delle lesioni ed alla necessità dell’accertamento medico legale.

All’accoglimento del ricorso nei sensi fin qui riferiti segue la cassazione con rinvio al Tribunale di Fermo in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione, attenendosi ai principi di diritto come sopra riferiti anche con riferimento alla nomofilachia delle recenti sezioni unite sulla materia.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie i restanti motivi, cassa in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio di cassazione, al tribunale di Fermo in diversa composizione.