Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2007, n. 79 (Regolamento per la concessione e l’erogazione dei contributi per la realizzazione di’ alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18 – legge finanziaria 2007).
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 45 del 21-11-2009
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Gulia n. 16 del 22 aprile 2009)
IL PRESIDENTE
Visto l’art. 7, comma 14, della legge regionale n. 23 gennaio
2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), ai sensi del quale, al fine di
offrire agli studenti universitari servizi abitativi ed,
eventualmente, servizi accessori di supporto alla didattica e alla
ricerca e attivita’ culturali e ricreative, l’Amministrazione
regionale e’ autorizzata a concedere agli enti regionali per il
diritto e le opportunita’ allo studio universitario, contributi
pluriennali costanti, per un periodo non superiore a venti anni, a
sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi per
l’ammortamento di mutui contratti per la realizzazione di alloggi o
residenze per studenti universitari, fino a un importo pari alla
spesa ammissibile;
Visto il comma 15, del citato art. 7 della legge regionale n.
1/2007, ai sensi del quale, per le medesime finalita’ di cui al comma
14, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere a enti
pubblici, singoli o associati, a consorzi istituiti per lo sviluppo
degli studi universitari, nonche’ a enti privati senza scopo di
lucro, operanti nel settore del diritto allo studio, giuridicamente
riconosciuti, il cui statuto prevede tra gli scopi la costruzione o
gestione di residenze e alloggi o servizi da destinare agli studenti
universitari, contributi pluriennali costanti, per un periodo non
superiore a venti anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e
interessi per l’ammortamento di mutui contratti per la realizzazione
di alloggi o residenze per studenti universitari, fino a un importo
pari alla spesa ammissibile;
Visto il successivo comma 18, dell’art. 7 della legge regionale
n. 1/2007, che prevede che vengano definiti con regolamento regionale
i criteri, le modalita’, le tipologie d’intervento, le procedure e le
priorita’ per la concessione e l’erogazione dei contributi previsti
dai commi 14 e 15 della medesima legge;
Visto il «Regolamento per la concessione e l’erogazione dei
contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti
universitari, ai sensi della legge regionale n. 23 gennaio 2007, n.
1, art. 7, comma 18 (Legge finanziaria 2007)», approvato con proprio
decreto 2 aprile 2007, n. 079/Pres.;
Ritenuto opportuno definire in modo piu’ puntuale la spesa per
l’intervento che concorre a formare il fabbisogno contributivo,
nonche’ l’entita’ dell’importo contributivo concedibile in relazione
a tale fabbisogno;
Ritenuto inoltre opportuno sostituire i criteri in base ai quali
procedere al riparto dei contributi previsti per i soggetti diversi
dagli ERdiSU, con il criterio della valutazione del fabbisogno
territoriale di alloggi o residenze per studenti universitari e della
relativa offerta;
Rilevato inoltre che dall’applicazione della legge di
finanziamento in argomento e del relativo regolamento e’ emersa la
necessita’ di disciplinare il caso di assegnazione di contributi per
un importo inferiore rispetto al fabbisogno segnalato, nonche’ i
criteri di assegnazione delle risorse che eventualmente risultino
eccedenti il fabbisogno segnalato da uno degli ERdiSU;
Ritenuto pertanto opportuno integrare il regolamento, prevedendo
la disciplina di tali ipotesi;
Ritenuto infine necessario, in conseguenza delle modifiche
apportate al regolamento in argomento, di prevedere, limitatamente al
corrente anno, una norma transitoria che disponga un termine maggiore
per la presentazione delle domande di contributo rispetto a quello
ordinario del 31 marzo;
Visto lo schema del «Regolamento di modifica del decreto del
Presidente della Regione 2 aprile 2007, n. 79 (Regolamento per la
concessione e l’erogazione dei contributi per la realizzazione di
alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge
regionale n. 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18 – legge
finanziaria 2007 -)», nel testo allegato al presente decreto, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto l’art. 42 dello statuto della Regione;
Visto l’art. 14 della legge regionale n. 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione 26 marzo 2009, n. 717, con la quale la
Giunta regionale ha approvato il «Regolamento di modifica del decreto
del Presidente della Regione n. 2 aprile 2007, n. 79 (Regolamento per
la concessione e l’erogazione dei contributi per la realizzazione di
alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge
regionale n. 23 gennaio 2007, n, 1, art. 7, comma 18 – legge
finanziaria 2007 -)»;
Decreta:
1. E’ emanato il «Regolamento di modifica del decreto del
Presidente della Regione 2 aprile 2007, n. 79 (Regolamento per la
concessione e l’erogazione dei contributi per la realizzazione di
alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge
regionale n. 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18 – legge
finanziaria 2007 -)», nel testo allegato al presente decreto di cui
costituisce parte integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione.
TONDO
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-21&task=dettaglio&numgu=45&redaz=009R0473&tmstp=1259051002458