REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 aprile 2009, n. 93

Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2007, n. 79 (Regolamento per la concessione e l’erogazione dei contributi per la realizzazione di’ alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18 – legge finanziaria 2007).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 45 del 21-11-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Gulia n. 16 del 22 aprile 2009)

IL PRESIDENTE

Visto l’art. 7, comma 14, della legge regionale n. 23 gennaio
2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), ai sensi del quale, al fine di
offrire agli studenti universitari servizi abitativi ed,
eventualmente, servizi accessori di supporto alla didattica e alla
ricerca e attivita’ culturali e ricreative, l’Amministrazione
regionale e’ autorizzata a concedere agli enti regionali per il
diritto e le opportunita’ allo studio universitario, contributi
pluriennali costanti, per un periodo non superiore a venti anni, a
sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi per
l’ammortamento di mutui contratti per la realizzazione di alloggi o
residenze per studenti universitari, fino a un importo pari alla
spesa ammissibile;
Visto il comma 15, del citato art. 7 della legge regionale n.
1/2007, ai sensi del quale, per le medesime finalita’ di cui al comma
14, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere a enti
pubblici, singoli o associati, a consorzi istituiti per lo sviluppo
degli studi universitari, nonche’ a enti privati senza scopo di
lucro, operanti nel settore del diritto allo studio, giuridicamente
riconosciuti, il cui statuto prevede tra gli scopi la costruzione o
gestione di residenze e alloggi o servizi da destinare agli studenti
universitari, contributi pluriennali costanti, per un periodo non
superiore a venti anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e
interessi per l’ammortamento di mutui contratti per la realizzazione
di alloggi o residenze per studenti universitari, fino a un importo
pari alla spesa ammissibile;
Visto il successivo comma 18, dell’art. 7 della legge regionale
n. 1/2007, che prevede che vengano definiti con regolamento regionale
i criteri, le modalita’, le tipologie d’intervento, le procedure e le
priorita’ per la concessione e l’erogazione dei contributi previsti
dai commi 14 e 15 della medesima legge;
Visto il «Regolamento per la concessione e l’erogazione dei
contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti
universitari, ai sensi della legge regionale n. 23 gennaio 2007, n.
1, art. 7, comma 18 (Legge finanziaria 2007)», approvato con proprio
decreto 2 aprile 2007, n. 079/Pres.;
Ritenuto opportuno definire in modo piu’ puntuale la spesa per
l’intervento che concorre a formare il fabbisogno contributivo,
nonche’ l’entita’ dell’importo contributivo concedibile in relazione
a tale fabbisogno;
Ritenuto inoltre opportuno sostituire i criteri in base ai quali
procedere al riparto dei contributi previsti per i soggetti diversi
dagli ERdiSU, con il criterio della valutazione del fabbisogno
territoriale di alloggi o residenze per studenti universitari e della
relativa offerta;
Rilevato inoltre che dall’applicazione della legge di
finanziamento in argomento e del relativo regolamento e’ emersa la
necessita’ di disciplinare il caso di assegnazione di contributi per
un importo inferiore rispetto al fabbisogno segnalato, nonche’ i
criteri di assegnazione delle risorse che eventualmente risultino
eccedenti il fabbisogno segnalato da uno degli ERdiSU;
Ritenuto pertanto opportuno integrare il regolamento, prevedendo
la disciplina di tali ipotesi;
Ritenuto infine necessario, in conseguenza delle modifiche
apportate al regolamento in argomento, di prevedere, limitatamente al
corrente anno, una norma transitoria che disponga un termine maggiore
per la presentazione delle domande di contributo rispetto a quello
ordinario del 31 marzo;
Visto lo schema del «Regolamento di modifica del decreto del
Presidente della Regione 2 aprile 2007, n. 79 (Regolamento per la
concessione e l’erogazione dei contributi per la realizzazione di
alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge
regionale n. 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18 – legge
finanziaria 2007 -)», nel testo allegato al presente decreto, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto l’art. 42 dello statuto della Regione;
Visto l’art. 14 della legge regionale n. 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione 26 marzo 2009, n. 717, con la quale la
Giunta regionale ha approvato il «Regolamento di modifica del decreto
del Presidente della Regione n. 2 aprile 2007, n. 79 (Regolamento per
la concessione e l’erogazione dei contributi per la realizzazione di
alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge
regionale n. 23 gennaio 2007, n, 1, art. 7, comma 18 – legge
finanziaria 2007 -)»;

Decreta:

1. E’ emanato il «Regolamento di modifica del decreto del
Presidente della Regione 2 aprile 2007, n. 79 (Regolamento per la
concessione e l’erogazione dei contributi per la realizzazione di
alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge
regionale n. 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18 – legge
finanziaria 2007 -)», nel testo allegato al presente decreto di cui
costituisce parte integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-21&task=dettaglio&numgu=45&redaz=009R0473&tmstp=1259051002458

LEGGE 13 maggio 2010, n. 80

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 130 del 7-6-2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare
l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica
popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale,
fatto a Roma il 28 ottobre 1998.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data all’Accordo di cui
all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita’ a quanto disposto dall’articolo XIX dell’Accordo
stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge,
valutati in euro 34.880 annui a decorrere dall’anno 2010, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio
degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al
Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso in cui si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto
alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, fatta salva
l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 3, lettera
1), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con
proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla
copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attivita’ di
monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte,
nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Giustizia
civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione
del Ministero della giustizia. Il Ministro dell’economia e delle
finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in
merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di
cui al secondo periodo.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 13 maggio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2934): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 13 novembre 2009. Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 dicembre 2009 con pareri delle commissioni I, II e V. Esaminato dalla III commissione il 13, 19 gennaio e 4 febbraio 2010. Esaminato in aula l’8 febbraio 2010 e approvato il 9 febbraio 2010. Senato della Repubblica (atto n. 2004): Assegnato alla 3ª commissione (Affari Esteri) in sede referente il 16 febbraio 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª. Esaminato dalla 3ª commissione il 24 febbraio e il 14 aprile 2010. Esaminato in aula e approvato il 14 aprile 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-07&task=dettaglio&numgu=130&redaz=010G0103&tmstp=1275982945028

Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell’Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato Legge n. 45 del 16 Aprile 2009, G.U. n. 105 dell’8 Maggio 2009

Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare il II Protocollo relativo alla Convenzione de L’Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L’Aja il 26 marzo 1999.

Art. 2.
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data al Protocollo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 43 del Protocollo stesso.

Art. 3.
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «Convenzione», la Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata a L’Aja il 14 maggio 1954, ratificata ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 279;
b) «Protocollo», il II Protocollo per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmato a L’Aja il 26 marzo 1999, di cui la presente legge autorizza la ratifica;
c) «illecitamente», in violazione del diritto nazionale del territorio occupato o del diritto internazionale;
d) «beni culturali», i beni culturali di cui all’articolo 1 della Convenzione, ovunque essi si trovino;
e) «protezione rafforzata», il sistema di protezione stabilito dagli articoli 10 e 11 del Protocollo.

Art. 4.
Salvaguardia dei beni culturali

1. Ai fini dell’adozione delle misure propedeutiche di salvaguardia dei beni culturali ai sensi e per gli effetti stabiliti dall’articolo 5 del Protocollo, si applicano:
a) le norme riguardanti l’obbligo di catalogazione dei beni culturali previsto dalle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio;
b) le norme tecniche dettate dalla disciplina legislativa e regolamentare in materia di sicurezza e di prevenzione degli incendi;
c) le disposizioni regolamentari di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita’ culturali che individuano gerarchicamente e territorialmente le strutture competenti in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale, nell’ambito delle cui attribuzioni sono da intendere comprese le attivita’ di salvaguardia dei beni culturali in caso di conflitto armato;
d) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che individuano enti e strutture cui sono attribuite competenze in materia di sicurezza e tutela del patrimonio culturale.

Art. 5.
Criteri per l’applicazione dell’articolo 10 del Protocollo

1. Nell’ambito dei beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale, sottoposti alle misure di tutela previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero per i beni e le attivita’ culturali individua i beni, di proprieta’ pubblica e privata, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10 del Protocollo da inserire nella lista indicata all’articolo 11, paragrafo 1, del Protocollo, in quanto meritevoli di tutela rafforzata in virtu’ della loro massima importanza per l’umanita’, sentito il Ministero della difesa in ordine al requisito di cui all’articolo 10, lettera c), del Protocollo.

Art. 6.
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni penali della presente legge si applicano a chiunque commette il fatto in danno di beni situati nel territorio dello Stato nel corso di un conflitto armato o di missioni internazionali.

2. Le disposizioni penali della presente legge si applicano altresi’ quando nel corso di un conflitto armato o di missioni internazionali:
a) il fatto e’ commesso dal cittadino italiano in danno di beni situati in territorio estero;
b) il fatto e’ commesso in danno di beni situati in territorio estero dallo straniero, qualora lo stesso si trovi nel territorio dello Stato.

Art. 7.
Attacco e distruzione di beni culturali

1. Chiunque attacca un bene culturale protetto dalla Convenzione e’ punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

2. Se il fatto previsto dal comma 1 e’ commesso su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena e’ della reclusione da cinque a quindici anni.

3. Le pene stabilite dai commi 1 e 2 sono aumentate se al fatto consegue il danneggiamento, il deterioramento o la distruzione del bene.

Art. 8.
Utilizzo illecito di un bene culturale protetto

1. Chiunque utilizza un bene culturale protetto dalla Convenzione ovvero la zona circostante a sostegno di un’azione militare e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Se il fatto previsto dal comma 1 e’ commesso su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena e’ della reclusione da due a sette anni.

3. Le pene stabilite dai commi 1 e 2 sono aumentate se al fatto consegue il danneggiamento, il deterioramento o la distruzione del bene.

Art. 9.
Devastazione e saccheggio di beni culturali protetti

1. Chiunque commette fatti di devastazione ai danni di beni culturali protetti dalla Convenzione o dal Protocollo, e’ punito con la reclusione da otto a quindici anni.

2. Le pene stabilite dal comma 1 si applicano anche a chiunque saccheggia beni culturali protetti dalla Convenzione o dal Protocollo.

Art. 10.
Impossessamento illecito e danneggiamento di un bene culturale protetto

1. Chiunque illecitamente si impossessa di un bene culturale protetto dalla Convenzione, ovvero, avendone a qualunque titolo la disponibilita’, se ne appropria, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Chiunque illecitamente distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibile un bene culturale protetto dalla Convenzione, e’ punito con la reclusione da due a otto anni.

3. Se i fatti previsti dai commi 1 e 2 sono commessi su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena e’, rispettivamente, della reclusione da due a otto anni o da quattro a dieci anni.

Art. 11.
Esportazione e trasferimento illecito di beni culturali protetti

1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque esporta, rimuove o trasferisce illecitamente la proprieta’ di beni protetti dalla Convenzione o dal Protocollo e’ punito con la reclusione da due a otto anni, ovvero da quattro a dieci anni se il bene culturale e’ sottoposto a protezione rafforzata.

2. La pena stabilita dal comma 1 e’ aumentata se al fatto consegue la distruzione del bene.

Art. 12.
Alterazione o modificazione d’uso di beni culturali protetti

1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque altera o modifica arbitrariamente l’uso di un bene protetto dalla Convenzione ovvero illecitamente effettua scavi archeologici, e’ punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. Se il fatto previsto dal comma 1 e’ commesso su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena e’ della reclusione da due a sette anni.

3. La pena stabilita dai commi 1 e 2 e’ aumentata se al fatto consegue il danneggiamento, il deterioramento o la distruzione del bene.

Art. 13.
Causa di esclusione della punibilita’

1. Non e’ punibile chi commette i fatti di cui agli articoli 7 e 8 per esservi costretto da una necessita’ militare imperativa ai sensi dell’articolo 6 del Protocollo.

Art. 14.
Reati militari, giurisdizione e competenza

1. I reati di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono reati militari. Si applica l’articolo 27, primo comma, del codice penale militare di pace.

2. Nei casi in cui i reati di cui al comma 1 sono commessi all’estero e la giurisdizione e’ attribuita all’autorita’ giudiziaria militare, e’ competente il tribunale militare di Roma.

3. Nei casi in cui i reati di cui al comma 1 sono commessi all’estero e la giurisdizione e’ attribuita all’autorita’ giudiziaria ordinaria, e’ competente il tribunale di Roma.

Art. 15.
Norma di coordinamento

1. Le disposizioni della presente legge si osservano anche quando e’ disposta l’applicazione del codice penale militare di guerra.

Art. 16.
Copertura finanziaria

1. Per l’attuazione della presente legge, e’ autorizzata la spesa di euro 8.980 per l’anno 2008, di euro 4.890 per l’anno 2009 e di euro 8.980 a decorrere dall’anno 2010. Al relativo onere si provvede, per l’anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e, a decorrere dall’anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(Si omette il testo del Protocollo)

Legge Regionale n. 3 del 04-03-2009 Regione Abruzzo. Disposizioni urgenti di modifica della L.R. 12 agosto 2005, n. 27

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 2
del 9 marzo 2009

ARTICOLO 1

Modifiche dell’art. 1 della L.R. n. 27/2005
1. Al comma 2 dell’art. 1 della Legge Regionale 12 agosto 2005 n.
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