Legge Regionale n. 2 del 15-01-2009 Regione Calabria. Norme per la istituzione di un Parco storico rievocativo del decennio francese in Calabria.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA
N. 1
del 16 gennaio 2009
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
N. 1 del 21 gennaio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. La Regione promuove e sostiene l’istituzione di un Parco Storico attraverso
la realizzazione di un itinerario storico-culturale-didattico riferito al
periodo 1806-1815, caratterizzato dall’avvento dell’esercito napoleonico in
Calabria per liberare il territorio dal dominio borbonico.

ARTICOLO 2

(Finalità e obiettivi)

1. Il Parco Storico è lo strumento per programmare ed attuare iniziative
finalizzate alla rievocazione, alla conoscenza e alla divulgazione degli
eventi bellici sviluppatisi nei territori dei Comuni di cui al successivo
articolo 3, teatro delle battaglie tra l’esercito transalpino e i borboni
alleati con gli inglesi.

2. Le attività del Parco Storico sono finalizzate a:

a) restaurare e conservare il patrimonio storico dei siti dove si sono
consumati gli avvenimenti bellici durante il decennio, previa individuazione e
delimitazione delle aree in sede di predisposizione del piano di cui al
successivo articolo 9;

b) attrezzare di supporti informatici, segnaletica di percorso, nonché la
realizzazione di strutture museali e artistiche, arricchite di biblioteche
tematiche per favorire la migliore fruizione pubblica dei luoghi;

c) organizzazione di manifestazioni storico-culturali finalizzati non solo a
ricostruire sul piano militare e politico i fatti storici, ma anche a definire
ed approfondire la conoscenza di usi e costumi del tempo;

d) sviluppare programmi educativi per scuole o gruppi a scopo didattico, quali
strumenti idonei ad approfondire la particolare fase storica attraverso fonti
e testimonianze sugli eventi che hanno segnato la presenza napoleonica in
Calabria;

e) pianificare visite guidate, organizzate in maniera sistematica ed aperte a
tutti, per un’azione informativa, a sostegno sia della domanda di turismo
culturale, sia a supporto di approcci specialistici e accademici;

f) attivare collaborazioni con organismi ed associazioni già implementate, con
cui concludere in convenzione forme di partenariato informativo e gestionale;

g) favorire attività di studio e ricerca per il recupero di reperti, resti
ossei, armi e beni appartenuti ai protagonisti delle vicende.

ARTICOLO 3

(Consorzio)

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la
Giunta regionale provvede alla formalizzazione della costituzione di un
Consorzio obbligatorio, quale Ente deputato alla gestione di tutte le attivit
di competenza del Parco Storico, cui sono chiamati a farne parte i Comuni di
Pizzo, Vibo Valentia, Sant’Onofrio, Stefanaconi, Filogaso, Zambrone, Jonadi,
Mileto, Filandari, Marcellinara, Stalettì, Catanzaro, Maida, Lamezia Terme,
Acri, Aiello Calabro, Amantea, San Giovanni in Fiore, Corigliano, Rossano,
Crotone, Palmi, Scilla, Reggio Calabria e l’Associazione culturale
onlus “G.Murat” di Pizzo.

2. Con il provvedimento di costituzione di cui al comma precedente il
Presidente della Giunta regionale o suo delegato provvede alla convocazione ed
all’insediamento dell’assemblea generale consortile composta da un
rappresentante per ogni soggetto partecipante.

3. L’Assemblea generale consortile elegge, con votazioni separate, il
Presidente e il Consiglio Direttivo, mentre il Collegio dei Revisori, in
numero di tre compreso il Presidente, è nominato dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 4

(Organi esecutivi)

1. Sono Organi esecutivi del Consorzio:

a) l’Assemblea generale;

b) il Comitato Esecutivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 5

(Comitati consultivi)

1. Sono organi consultivi del Consorzio:

a) il Comitato per la ricerca e la consulenza storica;

b) il Comitato tecnico scientifico.

ARTICOLO 6

(Statuto)

1. Entro il termine di 180 giorni dalla costituzione degli Organi, l’Assemblea
generale consortile provvede all’adozione dello Statuto, soggetto
all’approvazione della Giunta regionale che vi provvede entro 60 giorni dal
ricevimento, trascorsi i quali, si intende tacitamente approvato e diventa
esecutivo a seguito della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione. Eventuale richiesta di modifiche o integrazioni sospende, per una
sola volta, il termine sopra indicato che riprende vigore dalla data di
acquisizione delle controdeduzioni.

2. Lo Statuto disciplina, tra l’altro:

a) funzioni, competenze e durata in carica degli Organi di cui agli articoli 4
e 5;

b) forme e modalità di gestione dei beni di proprietà di amministrazioni
pubbliche ovvero di proprietà o in disponibilità di privati;

c) organizzazione della struttura burocratica, tenendo conto che il Consorzio
deve avvalersi esclusivamente di personale proveniente dagli Enti consorziati
utilizzando gli istituti previsti dalla normativa vigente per il personale
degli Enti locali;

d) le quote di partecipazione dei singoli soggetti di cui al precedente
articolo 3, con esclusione dell’Associazione

Legge Regionale n. 6 del 28-05-2009 Regione Campania. Statuto della Regione Campania.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 34
del 3 giugno 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

NESSUNA RICHIESTA DI REFERENDUM E’ STATA PRESENTATA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

IL SEGUENTE STATUTO:
(Approvato dal Consiglio regionale della Campania ai sensi
dell’articolo 123, comma 2, della Costituzione della Repubblica
Italiana con due deliberazioni successive adottate nelle sedute
consiliari del 12 giugno 2008 e del 20 febbraio 2009.)

ARTICOLO 1

Principi fondamentali

1. La Campania è Regione autonoma nell’unità ed indivisibilità della
Repubblica, secondo le norme della Costituzione, dell’Unione europea e del
presente Statuto. Essa esercita i suoi poteri e le sue funzioni nel rispetto
della Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza, del presente Statuto e
dell’ordinamento comunitario ed internazionale.
2. La Regione Campania ispira la propria azione ai principi della democrazia,
dello stato di diritto e della centralità della persona umana. Garantisce e
promuove i principi di uguaglianza, solidarietà, libertà, giustizia
sociale e pari opportunità tra donne e uomini. Partecipa alla promozione della
pace con iniziative legislative di informazione ed educazione in conformità al
principio costituzionale del ripudio della guerra quale mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali. La Regione contribuisce al mantenimento di
tali valori nel rispetto e con il contributo delle diversità e delle
minoranze.
3. La Regione Campania garantisce la partecipazione democratica di tutti i
cittadini e le cittadine, degli enti, delle associazioni, delle formazioni
sociali e delle istituzioni territoriali alla determinazione ed attuazione
dell’indirizzo politico regionale.
4. La Regione Campania mantiene e garantisce il legame con i campani emigrati
nel mondo.
5. La Regione, crogiolo delle antiche civiltà italica, etrusca, greca, romana
e sannita, svolge la funzione di grande mediatrice fra oriente ed occidente
conferitale dal carattere universale della sua cultura.

ARTICOLO 2

Regione Campania

1. La Regione comprende i territori delle province di Avellino, Benevento,
Caserta, Napoli e Salerno.
2. La città di Napoli è il capoluogo della Regione.
3. La Regione con propria legge adotta un gonfalone ed uno stemma.

ARTICOLO 3

Unità nazionale, autonomia e sussidiarietà

1. La Regione, nel rispetto dell’unità nazionale, conforma la propria azione
ai principi costituzionali di autonomia, sussidiarietà, differenziazione,
adeguatezza e leale collaborazione.
2. La Regione promuove forme di collaborazione interregionali per la cura
degli interessi che si riflettono al di fuori del proprio territorio.

ARTICOLO 4

Principio di uguaglianza

1. La Regione riconosce e garantisce i diritti di libertà e di uguaglianza
previsti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali riconosciute
nel nostro ordinamento ponendoli a fondamento e limite di tutte le proprie
attività.
2. La Regione concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale,
culturale, sessuale, etnico e religioso che limitano l’uguaglianza e la
libertà dei cittadini.
3. La Regione riconosce l’apporto derivante dalle diverse storie, dalle
diverse culture e dalle radici religiose cristiane delle comunità campane e
considera l’incontro tra le differenti civiltà, religioni e culture del
Mediterraneo quale fondamentale strumento di formazione e crescita di una
comunità pluralista ed interetnica.

ARTICOLO 5

Valore della differenza di genere

1. La Regione riconosce e valorizza la differenza di genere nel rispetto
della libertà e della dignità umana.
2. La Regione rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità delle donne
e degli uomini nella vita sociale, culturale, economica, politica, e in
materia di lavoro, di formazione e di attività di cura; assicura le azioni di
promozione della parità anche nelle fasi di pianificazione, attuazione,
monitoraggio e valutazione delle azioni stesse.
3. La Regione, ai fini di cui al comma 2, adotta programmi, azioni ed ogni
altra iniziativa tesi ad assicurare il pieno rispetto dei principi di parità,
di pari opportunità e di non discriminazione ed il riequilibrio della
rappresentanza tra donne ed uomini nelle cariche elettive nonché a promuovere
condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali e la presenza
equilibrata dei due generi in tutti gli uffici e le cariche pubbliche. Al fine
di conseguire il riequilibrio della rappresentanza dei sessi, la legge
elettorale regionale promuove condizioni di parità per l’accesso di uomini e
donne alla carica di consigliere regionale mediante azioni positive.

ARTICOLO 6

Diritto al lavoro

1. Nel quadro dei valori e dei principi della Costituzione, la Regione
promuove il diritto di uomini e donne ad un lavoro libero e capace di
garantire una vita dignitosa ad ogni persona ed opera per rimuovere gli
ostacoli di ogni tipo che possono limitarlo o impedirlo.
2. La Regione assicura le condizioni per il diritto al lavoro di tutti i
cittadini italiani e per le persone provenienti da altre parti dell’Europa e
del mondo e dimoranti nel territorio regionale in conformità alla legislazione
vigente. Promuove ed incentiva la piena occupazione di uomini e donne,
concorrendo a misure atte a determinarne la qualità e la stabilità. Tutela i
diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, attua i principi della dignità e
della sicurezza nel lavoro ed assicura la formazione professionale. Promuove
l’elevazione sociale dei soggetti e delle categorie svantaggiate, favorisce ed
incentiva l’inserimento dei disabili nella società e nel lavoro.
3. La Regione assume l’occupazione delle donne come riferimento di qualità del
sistema economico campano.
4. La Regione opera per garantire ai giovani in età lavorativa idonee
condizioni di occupazione e la protezione contro ogni lavoro che ne può
minare la salute e lo sviluppo psicofisico o metterne a rischio il processo
formativo.
5. La Regione contrasta l’economia sommersa e favorisce la regolarizzazione
del lavoro.
6. La Regione promuove l’effettiva tutela dei diritti sociali delle
lavoratrici e dei lavoratori nei casi di perdita del posto di lavoro, di
maternità, di malattia, di infortuni, di dipendenza o di vecchiaia anche
mediante la realizzazione e gestione di servizi regionali complementari a
quelli statali.
7. La Regione tutela la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori soprattutto
contro le molestie sessuali e la violenza psicologica sul luogo del lavoro.

ARTICOLO 7

Iniziativa economica e coesione economico-sociale

1. La Regione garantisce e sostiene la libertà e l’attività di impresa in
conformità sia alla Costituzione, sia al diritto comunitario e sia alla
legislazione statale secondo le regole dello sviluppo ecologicamente
sostenibile, come definito nei protocolli internazionali.
2. La Regione opera per regolare lo sviluppo economico, l’economia di mercato
e la libera concorrenza al fine di favorire la piena occupazione, la
promozione del benessere, i fini sociali, la coesione economico-sociale e la
difesa dello stato sociale.
3. L’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilit
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignit
umana.
4. La Regione promuove la competitività del territorio campano e delle imprese
che in esso operano ed investono, favorendo il riequilibrio economico e
sociale fra le diverse aree.
5. La Regione opera nel rispetto dei vincoli comunitari ed in raccordo con
norme nazionali in tema di stabilità economica.
6. La Regione considera l’uso economicamente efficiente delle risorse
territoriali strumento di crescita ed emancipazione della collettivit
amministrata.

ARTICOLO 8

Obiettivi

1. La Regione promuove ogni utile iniziativa per favorire:
a) la lotta contro la pena di morte, la tortura fisica e psichica, il
terrorismo, la riduzione in schiavitù e ogni forma di tratta degli esseri
umani;
b) l’accrescimento per ogni persona delle opportunità e delle garanzie di
libertà nella elaborazione del proprio progetto di vita in contesti
liberamente scelti;
c) la cultura della legalità e il contrasto alla criminalità; il diritto
di ogni persona alla propria integrità fisica e psichica, alla propria
sicurezza e la tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute ed
internate;
d) la tutela del principio secondo cui il patrimonio genetico di ogni
individuo è bene indisponibile e la tutela della vita umana nel rispetto delle
leggi dello Stato;
e) il riconoscimento ed il sostegno alla famiglia fondata sul matrimonio
ed alle unioni familiari, nel rispetto dei principi dettati dagli articoli 3,
29 e 30 della Costituzione orientando a tal fine le politiche sociali,
economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi;
f) il diritto all’informazione e all’accesso alle procedure di adozione e
alle tecniche di procreazione assistita, senza discriminazioni, nel rispetto
delle leggi statali;
g) la tutela, lo sviluppo e la diffusione della cultura, della ricerca
scientifica e dell’innovazione tecnologica; la tutela ed il sostegno dei
luoghi dove si formano, si condividono e si diffondono le conoscenze
scientifiche e tecnologiche; l’interazione tra saperi; la realizzazione ed il
potenziamento delle reti di eccellenza e l’incremento della cooperazione
scientifica internazionale;
h) il riconoscimento e la valorizzazione delle attività associative
svolte in ambito sociale, culturale, economico e politico;
i) la tutela della maternità e il diritto dei bambini alla protezione e
alle cure necessarie per il loro benessere;
l) la valorizzazione di istruzione, formazione professionale ed alta
formazione al fine di assicurare maggiori opportunità personali di crescita
culturale, sociale e civile;
m) la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della Regione,
delle diversità culturali, religiose e linguistiche, nonché di quelle relative
ai dialetti locali;
n) l’adozione di politiche tese a valorizzare la qualità ed il merito di
ciascun individuo;
o) la realizzazione di un elevato livello delle prestazioni concernenti i
diritti sociali nonché il godimento dei diritti politici e sociali degli
immigrati, degli stranieri profughi rifugiati e degli apolidi, ivi compreso il
diritto di voto, per quanto compatibile con la Costituzione;
p) l’attuazione di politiche tese a garantire un livello elevato di
tutela della salute fondate sulla prevenzione e su un qualificato sistema
sanitario regionale basato, innanzitutto, su una qualificata sanità pubblica;
q) l’adozione di sistemi di garanzia della sicurezza alimentare e degli
interessi dei consumatori;
r) la valorizzazione delle risorse economiche, turistiche e produttive di
ogni area del territorio regionale ed il superamento delle disuguaglianze
sociali derivanti da squilibri territoriali e settoriali della Regione in modo
da garantire la piena occupazione;
s) la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, del territorio, delle
risorse naturali e del patrimonio rurale; la tutela degli ecosistemi e della
biodiversità; la difesa della vita delle piante e il rispetto e il
riconoscimento dei diritti degli animali come previsti dalle Convenzioni
internazionali e dalla normativa comunitaria;
t) l’accesso ai beni pubblici necessari al godimento dei diritti di
cittadinanza;
u) il riconoscimento dell’acqua, dell’aria e del vento come beni comuni
dell’umanità di valore universale indirizzandone l’utilizzo all’interesse
pubblico;
v) la pratica delle attività sportive.

ARTICOLO 9

Integrazione europea

1. La Regione si riconosce parte del processo di integrazione europea. Essa
partecipa ove previsto alla formazione degli atti normativi comunitari
utilizzando gli strumenti previsti dai trattati comunitari, dalla
Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi dello Stato.

ARTICOLO 10

Regione e disciplina comunitaria ed internazionale

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali, nelle materie di sua
competenza:
a) partecipa alla definizione degli indirizzi sostenuti in sede di Unione
europea dall’Italia nonché alla formazione degli atti normativi comunitari e
alla loro attuazione ed esecuzione;
b) realizza forme di collegamento con le istituzioni dell’Unione europea
per l’esercizio delle proprie funzioni;
c) provvede all’attuazione e all’esecuzione di accordi e convenzioni
internazionali;
d) conclude accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni ad
altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati dalle leggi dello Stato, la
cui sottoscrizione è autorizzata o ratificata dal Consiglio ai sensi
dell’articolo 26, comma 4, lettera i);
e) promuove iniziative di cooperazione internazionale ed in particolare
con i popoli colpiti da eventi bellici o calamità naturali ed in ritardo di
sviluppo.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/jsp/index.jsp

Legge Regionale n. 1 del 12-02-2009 Regione Friuli – Venezia Giulia. Modifiche all’articolo 34 della legge regionale 29/2005 riguardante la disciplina delle vendite di fine stagione.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 7
del 18 febbraio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Modifiche all’articolo 34 della legge regionale 29/2005)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 34 della legge regionale 5
dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e
di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16
gennaio 2002, n. 2 “Disciplina organica del turismo”), come sostituito
dall’articolo 7, comma 1, della legge regionale 13/2008, le parole “2 gennaio”
sono sostituite dalle seguenti: “3 gennaio”.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 34 della legge regionale 29/2005
le parole “15 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “primo sabato di luglio”.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 5 del 30-03-2009 Regione Lazio. Modifica alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali)

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 14
del 14 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Modifica all’articolo 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29)

1. Il comma 6 dell’articolo 26 della l.r. 29/1997 è sostituito dal
seguente:
“6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 145 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio), il piano dell’area naturale protetta ha valore di piano
urbanistico e sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi
livello. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità per gli
interventi in esso previsti.”.

ARTICOLO 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it