Legge Regionale n. 10 del 09-04-2009 Regione Liguria. Norme in materia di bonifiche di siti contaminati.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 6
del 15 aprile 2009
Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha
approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 117 della Costituzione
e del Titolo V – Parte quarta – del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni,
definisce la disciplina in materia di bonifica dei siti contaminati e il
riparto delle funzioni amministrative ad essa relative fra la Regione e gli
enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, efficienza ed economicità.

ARTICOLO 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si assumono le definizioni così come
stabilite dall’articolo 240 del d.lgs. 152/2006.

ARTICOLO 3

(Siti di interesse regionale)

1. Ai fini della bonifica, si definiscono siti di interesse regionale:
a) i siti che in relazione alle loro caratteristiche, alla pericolosità e
quantità degli inquinanti presenti, all’impatto rilevante sull’ambiente
circostante in termini di rischio sanitario ed ambientale, nonché di
pregiudizio per i beni ambientali e culturali, sono individuati come tali da
parte della Regione;
b) i siti che interessano anche il territorio di altra regione limitrofa,
purché non definiti di interesse nazionale;
c) i siti che interessano il territorio di più province.
2. All’individuazione dei siti di cui al comma 1 e alla loro
perimetrazione si provvede con atto di Giunta regionale e, in particolare, la
Giunta provvede ad accertare l’esistenza delle condizioni di cui alla lettera
a), sentiti gli enti locali interessati e a stipulare intesa con la Regione
interessata nella fattispecie della lettera b).
3. Ai fini della perimetrazione dei siti di interesse regionale, sono
sentiti i Comuni, le Province e le Regioni interessate, i responsabili
dell’inquinamento, nonché i proprietari delle aree da bonificare, se diversi.
4. Per la bonifica dei siti di interesse regionale, si applicano le
procedure di cui all’articolo 9.

ARTICOLO 4

(Competenze della Regione)

1. Sono di competenza della Regione:
a) la predisposizione e l’approvazione del Piano regionale di bonifica
dei siti contaminati di cui all’articolo 7;
b) la predisposizione e l’approvazione dei Piani di intervento e bonifica
per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso;
c) la definizione di criteri e linee guida in materia di bonifiche di
siti contaminati;
d) gli interventi da finanziare e le azioni da promuovere, anche in
attuazione del Piano di cui alla lettera a);
e) l’individuazione e la perimetrazione dei siti contaminati di cui
all’articolo 3, nonché la gestione delle conferenze di servizi relative alla
messa in sicurezza e bonifica dei siti medesimi;
f) la predisposizione dell’Anagrafe dei siti da bonificare di cui
all’articolo 8;
g) la definizione delle modalità di rilascio delle certificazioni di
completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e
di messa in sicurezza operativa, nonché di conformità degli stessi al progetto
approvato e delle certificazioni di avvenuta bonifica.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Legge Regionale n. 2 del 02-03-2009 Regione Marche.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 22
del 5 marzo 2009
IL CONSIGLIO – ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE :

ARTICOLO 1

(Modifiche all’articolo 9 della l.r. 37/2008)

1. All’articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della
Regione (Legge finanziaria 2009), dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
“3 bis. Dall’anno 2009 è confermata la previsione di spesa contenuta
nell’articolo 13 della l.r. 23 ottobre 2007, n. 14 (Assestamento del bilancio
2007), alla quale è aggiunto, a decorrere dall’anno 2008, l’importo di euro
191.000,00 per il finanziamento dell’indennità del personale regionale
assegnato alla struttura di cui all’articolo 10, comma 1, della l.r. 11
dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile). Gli oneri
corrispondenti sono imputati alla UPB 2.07.01 “Stipendi, retribuzioni,
indennità e rimborsi – corrente” del bilancio 2009 e pluriennale 2009/2011.
Agli oneri per gli esercizi successivi si farà fronte con legge di bilancio.
3 ter. Al fine di continuare a sostenere il processo di riorganizzazione delle
strutture amministrative dell’Assemblea legislativa, avviato con l.r. 30
giugno 2003, n. 14, e le iniziative volte all’incremento della produttività,
al miglioramento quali-quantitativo dei servizi anche attraverso l’attivit
progettuale, sono confermate per gli anni 2008 e 2009 le risorse finanziarie
di cui all’articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio
2004 del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali per il
quadriennio normativo 2002/2005 ed il biennio economico 2002/2003, nella
misura stabilita per l’anno 2004, oltre ai successivi incrementi contrattuali,
per un importo complessivo pari ad euro 1.465.799,21 al netto degli oneri
riflessi. Sono fatti salvi gli eventuali incrementi derivanti
dall’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
del comparto delle Regioni e delle autonomie locali quadriennio normativo
2006/2009 e biennio economico 2006/2007 e successivi.
3 quater. Alla copertura della spesa di cui al comma 3 ter si è provveduto per
l’anno 2008 mediante impiego di quota parte delle risorse iscritte nell’UPB
1.01.01 “Funzionamento del Consiglio regionale – corrente” del bilancio di
previsione per l’anno 2008; per l’anno 2009 si provvede mediante impiego di
quota parte delle risorse iscritte nella medesima UPB 1.01.01 del bilancio di
previsione per l’anno 2009; per gli anni successivi l’entità della spesa sar
stabilita con le rispettive leggi di bilancio sulla base dei bilanci di
previsione dell’Assemblea legislativa.”.

ARTICOLO 2

(Modifica all’articolo 10 della l.r. 37/2008)

1. All’articolo 10 della l.r. 37/2008, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1 bis. I progetti speciali in tema di comunicazione ed informazione
istituzionale attivati presso l’ufficio stampa dell’Assemblea legislativa ed i
relativi contratti di collaborazione stipulati anteriormente al 1° novembre
2007, sono prorogati, alle stesse condizioni, fino alla revisione della legge
regionale 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell’informazione e
dell’editoria locale) e alla conseguente riorganizzazione degli uffici stampa
della Giunta e dell’Assemblea legislativa, e comunque non oltre il termine
dell’attuale legislatura regionale.”.

ARTICOLO 3

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 6 del 19-02-2009 Regione Molise. Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 25, recante:

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE
N. 4
del 28 febbraio 2009
Il Consiglio Regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. All’articolo 1, comma 3, lettera a), della legge regionale 18 luglio 2008,
n. 25 (Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e
seminterrati e dei porticati), le parole

Legge Regionale n. 10 del 26-03-2009 Regione Piemonte.

Modifiche alle leggi regionali 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa
popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e
2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni
comunali, unione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 13
del 2 aprile 2009
Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Sostituzione dell’articolo 33 della l.r. 4/1973)

1. L’articolo 33 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa
popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo), come
modificato dalla legge regionale 16 dicembre 1991, n. 58 (Modifica ed
integrazione della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4, in materia di
referendum consultivo sulla istituzione di nuovi Comuni, la modificazione
delle circoscrizioni comunali e le denominazioni dei Comuni, con riferimento
al nuovo testo dell’articolo 60 dello Statuto), è sostituito dal seguente: