Legge Regionale n. 2 del 14-05-2009 Regione Sardegna. Bilancio di previsione per l’anno 2009 e bilancio pluriennale per gli anni 2009-2012.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA
N. 16
del 14 maggio 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 2
Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il versamento delle
entrate dovute alla Regione per l’anno 2009, dal 1° gennaio al 31 dicembre,
secondo lo stato di previsione dell’entrata annesso alla presente legge.

ARTICOLO 2

1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del
territorio è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti,
l’istituzione nello stato di previsione dell’entrata di nuovi capitoli
nell’ambito delle corrispondenti unità previsionali di base istituite o da
istituire col medesimo provvedimento.

ARTICOLO 3

1. Ai sensi dell’articolo 34, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2006, n.
11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della
Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio
1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23) il limite alla
rinuncia alla riscossione di poste di entrata è fissato nell’importo di euro
15.

ARTICOLO 4

1. È approvato in euro 9.045.152.000 in termini di competenza, dal 1° gennaio
al 31 dicembre, il totale della spesa della Regione per l’anno 2009.

ARTICOLO 5

1. Sono autorizzati gli impegni, le liquidazioni e i pagamenti delle spese,
per l’anno 2009, dal 1° gennaio al 31 dicembre, secondo lo stato di previsione
della spesa annesso alla presente legge entro il limite di stanziamento di
competenza in conformità a quanto disposto dagli articoli 38, 40 e 41 della
legge regionale n. 11 del 2006.

ARTICOLO 6

1. Per gli effetti di cui all’articolo 19 della legge regionale n. 11 del
2006, sono considerate spese obbligatorie e d’ordine quelle iscritte
nell’elenco n. 1 annesso alla presente legge.

ARTICOLO 7

1. Per gli effetti di cui all’articolo 20 della legge regionale n. 11 del
2006, sono considerate spese occorrenti per integrare gli stanziamenti
relativi alla restituzione di tributi indebitamente percetti e quelli relativi
a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e
regolati per legge e per integrare la dotazione del fondo speciale per la
riassegnazione delle somme perente agli effetti amministrativi (UPB
S08.01.004 – cap. SC08.0045), quelle iscritte nell’elenco n. 2 annesso alla
presente legge.

ARTICOLO 8

1. Per gli effetti di cui all’articolo 21 della legge regionale n. 11 del
2006, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in
deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti,
o di somme comunque riscosse per conto di terzi, quelle iscritte nell’elenco
n. 3 annesso alla presente legge.
2. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per la
riassegnazione delle somme di cui all’articolo 21, comma 2, della legge
regionale n. 11 del 2006, relative a spese derivanti da obblighi di legge o di
contratto, per le spese a destinazione vincolata nonché per le somme
erroneamente erogate a terzi non beneficiari.
3. L’applicazione della procedura di cui all’articolo 21, comma 2, della legge
regionale n. 11 del 2006 è limitata alle somme di importo superiore a euro
500.000, fatti salvi i casi di cui al comma 2.

ARTICOLO 9

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per
l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.

ARTICOLO 10

1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del
territorio è autorizzato a iscrivere, con proprio decreto (previa
deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore
medesimo di concerto con gli Assessori competenti, per le assegnazioni a
destinazione non vincolata) in appositi capitoli, istituiti o da istituire,
nello stato di previsione della spesa nell’ambito delle corrispondenti unit
previsionali di base, istituite o da istituire, in corrispondenza con le
iscrizioni effettuate in conto dei correlativi capitoli dello stato di
previsione dell’entrata, istituiti o da istituire, i fondi assegnati con
specifica destinazione dallo Stato, dall’Unione europea, da altri enti o
soggetti pubblici e/o privati, in applicazione di disposizioni di legge.
2. Con il procedimento di cui al comma 1 si provvede alle reiscrizioni di
assegnazioni statali di cui sia stata accertata l’economia di stanziamento
nell’anno 2008 con contestuale minore accertamento della relativa entrata. Con
la medesima procedura si provvede alla reiscrizione di assegnazioni statali la
cui correlativa entrata risulti riscossa o versata, attingendo alle
disponibilità del fondo di cui al capitolo SC08.0001 (UPB S08.01.001).
3. Con la procedura di cui al comma 1 sono autorizzate:
a) l’iscrizione delle quote dei mutui contratti dalla Regione, ivi
compresi quelli i cui oneri di ammortamento sono assunti a carico del bilancio
dello Stato;
b) le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione ai programmi di
spesa relativi a fondi assegnati con specifica destinazione dallo Stato, ai
programmi integrati d’area approvati a’ termini della legge regionale 26
febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d’area), agli interventi inclusi
nella progettazione integrata, nella programmazione negoziata e agli accordi
di programma, attingendo, ove occorra, alle disponibilità del fondo di cui al
capitolo SC01.0628 (UPB S01.03.010), del fondo di cui al capitolo SC08.0045
(UPB S08.01.004), qualora le somme da utilizzare siano perente, mediante
variazioni di bilancio in conto dei residui e anche mediante le modalità di
cui all’articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12 (Modifiche al
termine stabilito nel secondo comma dell’ articolo 36 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, sostituito dall’articolo 1 della legge 1° marzo 1964,
n. 62, e modificato dall’articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 627);
c) le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione al disposto di
cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge
finanziaria 2008).

ARTICOLO 11

1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del
territorio è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le variazioni di
bilancio, anche secondo le modalità di cui all’articolo 2 della legge
regionale n. 12 del 1976, necessarie per l’attuazione delle ordinanze emesse
dai commissari governativi operanti nella Regione a seguito delle ordinanze
del Presidente del Consiglio dei ministri.

ARTICOLO 12

1. Ai fini dell’attuazione dei programmi operativi e delle iniziative
comunitarie inseriti nella programmazione comunitaria, nel rispetto delle
disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti comunitari e dei vincoli
imposti dall’Unione europea, l’Assessore della programmazione, bilancio,
credito e assetto del territorio è autorizzato ad apportare, con proprio
decreto, fermo restando il piano finanziario approvato con decisione della
Commissione europea, e con variazioni di bilancio in conto dei residui e anche
con le modalità di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 12 del 1976, o
attingendo dal fondo di cui all’articolo 19 della legge regionale n. 11 del
2006 per eventuali reiscrizioni di spesa, le necessarie variazioni di bilancio.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Legge Regionale n. 7 del 06-03-2009 Regione Toscana. Disciplina delle strutture veterinarie pubbliche e private.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 6
del 13 marzo 2009
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Visto l’articolo 117, terzo comma della Costituzione;

Visto l’articolo 193 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
(Testo unico delle leggi sanitarie);

Visto l’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10
giugno 1955, n. 854 (Decentramento dei servizi dell’Alto
Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica);

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di
pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle
professioni sanitarie);

Visto il decreto del Ministro della sanità 16 settembre 1994, n. 657
(Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche
estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicit
sanitaria);

Visto l’accordo Stato-Regioni del 26 novembre 2003 tra il Ministero
della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
che introduce una classificazione tipologica delle strutture
veterinarie pubbliche e private, in studi veterinari con o senza
accesso di animali, ambulatori veterinari, cliniche veterinarie,
ospedali veterinari, laboratori veterinari di analisi e, per
ciascuna tipologia, definisce i requisiti strutturali, tecnologici
ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni
veterinarie, demandando alle regioni la disciplina delle modalità di
rilascio delle autorizzazioni sanitarie, nonché l’accertamento e la
verifica del rispetto dei requisiti minimi;

Visto la deliberazione della Giunta regionale 6 giugno 2005, n. 625
(Linee guida relative ai requisiti minimi delle strutture
veterinarie pubbliche e private), che recepisce l’accordo Stato-
Regioni del 26 novembre 2003;

Considerato:
1. La necessità di introdurre la classificazione tipologica
delle strutture veterinarie pubbliche e private come disposto
dall’accordo Stato-Regioni del 26 novembre 2003.
2. L’opportunità di una maggiore tutela dell’utenza accrescendo
il vincolo all’ottemperanza a requisiti strutturali resi cogenti,
snellendo nel contempo le procedure di apertura delle strutture
veterinarie con l’introduzione di una dichiarazione di inizio
attività, in luogo della procedura di autorizzazione sanitaria del
sindaco resa previo nulla osta del competente servizio veterinario.
3. L’opportunità di prevedere un’attività di vigilanza e
controllo da parte delle aziende (unità sanitarie locali) USL e le
relative sanzioni.

ARTICOLO 1

Finalità

1. La Regione Toscana tutela il diritto dei cittadini ad una corretta e
completa informazione sulle prestazioni rese dalle strutture di cura per
animali e il diritto alla effettiva qualificazione delle strutture stesse in
rapporto alla tipologia di appartenenza, perseguendo la promozione e la
diffusione della cultura del rispetto per gli animali.
2. La Regione promuove, altresì, la semplificazione dei procedimenti
amministrativi connessi all’esercizio delle attività di cura degli animali e
stabilisce i criteri per la diversificazione del servizio offerto ai cittadini
nell’ambito di tali attività.

ARTICOLO 2

Oggetto ed ambito di applicazione

1. La presente legge si applica alle strutture veterinarie pubbliche e
private aventi sede sul territorio regionale e destinate all’esercizio
dell’attività libero professionale veterinaria. Essa disciplina:
a) le tipologie di struttura veterinaria ed i relativi requisiti minimi
strutturali, impiantistici, tecnologici ed organizzativi;
b) il procedimento amministrativo per l’apertura delle strutture
veterinarie;
c) gli obblighi conseguenti all’apertura di strutture veterinarie
finalizzati a garantire la trasparenza e la correttezza dell’informazione ai
cittadini detentori di animali;
d) i criteri per lo svolgimento di attività accessorie a quelle di cura
nell’ambito delle strutture veterinarie e per la coesistenza di tali attività;
e) i termini e le modalità per l’adeguamento ai requisiti minimi di cui
alla lettera a) e per la verifica del loro mantenimento.

ARTICOLO 3

Classificazione delle strutture veterinarie

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) studio veterinario: struttura in cui il medico veterinario, generico o
specialista, esplica la propria attività professionale in forma privata e
personale, con o senza accesso di animali;
b) studio veterinario associato: studio veterinario con o senza accesso
di animali nel quale due o più medici veterinari, generici o specialisti,
esplicano la loro attività professionale in forma privata ed indipendente, con
la condivisione di ambienti comuni;
c) ambulatorio veterinario: struttura avente individualità propria e
organizzazione autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali, con
accesso di animali, da uno o più medici veterinari, generici o specialisti,
senza degenza di animali oltre quella giornaliera;
d) clinica veterinaria o casa di cura veterinaria: struttura avente
individualità propria ed organizzazione autonoma in cui vengono fornite
prestazioni professionali da più medici veterinari, generici o specialisti,
con possibilità di degenza di animali oltre quella giornaliera e di assistenza
medico-chirurgica di base e/o di tipo specialistico;
e) ospedale veterinario: struttura avente individualità propria ed
organizzazione autonoma nella quale vengono fornite prestazioni professionali
da più medici veterinari, generici o specialisti, con possibilità di degenza
di animali oltre quella giornaliera, servizio di pronto soccorso garantito
nell’arco delle ventiquattro ore, presenza continuativa di almeno un medico
veterinario e servizio di diagnostica di laboratorio;
f) laboratorio veterinario di analisi: struttura veterinaria dove si
possono eseguire, per conto terzi e con richiesta veterinaria, indagini
diagnostiche strumentali di carattere fisico, chimico, ematologico,
immunologico, microbiologico, citologico ed istologico su liquidi e materiali
biologici animali, con rilascio dei relativi referti.

ARTICOLO 4

Requisiti delle strutture veterinarie

1. Fatti salvi i requisiti specifici previsti dal comma 2, e dagli
articoli 5, 6, 7 e 8, in tutti i locali dove è previsto l’accesso di animali
il pavimento e le pareti fino a due metri di altezza sono rivestiti in
materiale lavabile e disinfettabile.
2. Le strutture veterinarie che rivolgono la loro attività agli animali
da reddito sono dotate, in relazione alla tipologia di attività svolta, di
stalle, scuderie, box e paddock idonei alle specie considerate, di travagli
per la visita e la terapia degli animali, nonché di box di anestesia e
risveglio e di spazi da impiegare per la diagnosi delle patologie che
richiedono il movimento controllato degli animali.
3. I locali destinati alla degenza, indipendentemente dalla durata della
medesima, sono realizzati nel rispetto delle norme vigenti sul benessere
animale e dei requisiti minimi previsti dal decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 116 (Attuazione della direttiva 86/609/CEE in materia di protezione
degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici).

ARTICOLO 5

Studio veterinario

1. Lo studio veterinario nel quale non sia previsto l’accesso di animali
è dotato almeno di locale adibito ad attività professionale e di servizio
igienico.
2. Lo studio veterinario nel quale sia previsto l’accesso di animali
possiede i seguenti requisiti minimi:
a) requisiti strutturali:
1) sala di attesa;
2) area per adempimenti amministrativi;
3) sala per l’esecuzione delle prestazioni;
4) locali o armadi destinati al deposito di materiale d’uso, farmaci,
attrezzature, strumentazioni;
5) servizio igienico.
b) requisiti impiantistici:
1) adeguata illuminazione ed aerazione nella sala di attesa e nei locali
operativi;
2) impianto idrico.
c) requisiti tecnologici: attrezzature e presidi medico-chirurgici in
relazione alla specifica attività svolta.

ARTICOLO 6

Ambulatorio veterinario

1. L’ambulatorio veterinario possiede i seguenti requisiti minimi:
a) requisiti strutturali:
1) sala di attesa;
2) area per adempimenti amministrativi;
3) locale per l’attività clinica;
4) locale per l’attività chirurgica;
5) locali o armadi destinati al deposito di materiale d’uso, farmaci,
attrezzature, strumentazioni;
6) servizio igienico.
b) requisiti impiantistici:
1) adeguata illuminazione ed aerazione nella sala di attesa e nei locali
operativi;
2) impianto idrico.
c) requisiti tecnologici: attrezzature e presidi medico-chirurgici in
relazione alla specifica attività svolta.
d) requisiti organizzativi:
1) identificazione e comunicazione all’utenza del nominativo di un medico
veterinario con qualifica di direttore sanitario, qualora nell’ambulatorio
operino più medici veterinari oppure, in ipotesi di gestione singola, il
titolare della struttura non sia medico veterinario;
2) affissione di orario, regolamento interno e modalità di accesso alla
struttura.

ARTICOLO 7

Clinica-casa di cura veterinaria

1. La clinica-casa di cura veterinaria possiede i seguenti requisiti
minimi:
a) requisiti strutturali:
1) sala di attesa;
2) area per gli adempimenti amministrativi;
3) locale per l’attività clinica;
4) locale per l’attività chirurgica;
5) area per la diagnostica radiologica;
6) area per il laboratorio di analisi interno;
7) spazi o armadi destinati al deposito di materiale d’uso, farmaci,
attrezzature, strumentazioni;
8) locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli
animali;
9) locale separato per il ricovero di animali con malattie trasmissibili;
10) servizi igienici.
b) requisiti impiantistici:
1) adeguata illuminazione ed aerazione nella sala di attesa e nei locali
operativi;
2) impianto idrico.
c) requisiti tecnologici: attrezzature e presidi medico-chirurgici in
relazione alla specifica attività svolta;
d) requisiti organizzativi:
1) identificazione e comunicazione all’utenza del nominativo del
direttore sanitario;
2) affissione di orario, regolamento interno e modalità di accesso alla
struttura;
3) presenza di almeno un medico veterinario durante l’orario di apertura
al pubblico ed in caso di animali in degenza.

ARTICOLO 8

Ospedale veterinario

1. L’ospedale veterinario possiede i seguenti requisiti minimi:
a) requisiti strutturali:
1) sala di attesa;
2) locale per gli adempimenti amministrativi;
3) locale per l’attività clinica;
4) locale per l’attività chirurgica;
5) locale per la diagnostica radiologica;
6) locale per il laboratorio di analisi interno;
7) locale per il pronto soccorso e la terapia intensiva;
8) locali o armadi destinati al deposito di materiale d’uso, farmaci,
attrezzature, strumentazioni;
9) locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli
animali;
10) locale separato per il ricovero di animali con malattie trasmissibili;
11) servizi igienici;
12) locali ad uso personale.
b) requisiti impiantistici:
1) adeguata illuminazione ed aerazione nella sala di attesa e nei locali
operativi;
2) impianto idrico.
c) requisiti tecnologici: attrezzature e presidi medico-chirurgici in
relazione alla specifica attività svolta.
d) requisiti organizzativi:
1) identificazione e comunicazione all’utenza del nominativo del
direttore sanitario;
2) affissione di orario, regolamento interno e modalità di accesso alla
struttura;
3) presenza di almeno un medico veterinario e servizio di pronto soccorso
nell’arco delle ventiquattro ore.
2. Qualora il laboratorio d’analisi interno operi anche per conto terzi,
la struttura deve possedere i requisiti minimi prescritti per il laboratorio
veterinario di analisi di cui all’articolo 9.

ARTICOLO 9

Laboratorio veterinario di analisi

1. Il laboratorio veterinario di analisi possiede i seguenti requisiti
minimi:
a) requisiti strutturali:
1) locale per l’accettazione dei campioni;
2) locale per l’esecuzione di analisi diagnostiche;
3) locale per il lavaggio e la sterilizzazione della vetreria;
4) locali o armadi destinati al deposito di materiale d’uso, reagenti,
attrezzature, strumentazioni;
5) servizi igienici.
b) requisiti impiantistici:
1) adeguata illuminazione ed aerazione nel locale per l’accettazione dei
campioni e nei locali operativi;
2) impianto idrico.
c) requisiti tecnologici: attrezzature e reagenti in relazione alla
specifica attività svolta.
d) requisiti organizzativi: identificazione e comunicazione all’utenza
del nominativo del direttore sanitario, affissione orario d’apertura e
modalità di accesso alla struttura.
2. Nei locali destinati all’attività di laboratorio, i pavimenti e le
pareti fino a due metri di altezza devono essere rivestiti in materiale
lavabile e disinfettabile.
3. Nei laboratori veterinari di analisi non è consentito alcun tipo di
attività clinica e chirurgica su animali.

ARTICOLO 10

Strutture veterinarie mobili

1. Sono ammesse strutture veterinarie mobili, per il raggiungimento degli
obiettivi istituzionali delle aziende unità sanitarie locali (USL) e per il
soccorso di animali feriti o in gravi condizioni; tali strutture sono
utilizzate per lo svolgimento di attività organicamente collegate ad una o più
strutture veterinarie.
2. Le strutture mobili devono avere superfici facilmente lavabili e
disinfettabili prive di sporgenze o altri fattori di rischio, aerazione e
luminosità adeguate, nonché dotazioni sufficienti per l’attività prevista.

ARTICOLO 11

Attività accessorie

1. E’ consentita, all’interno delle strutture veterinarie, la cessione di
beni accessori funzionali al completamento della prestazione professionale
sanitaria, quali articoli parafarmaceutici, diete alimentari ed attrezzature
connesse alla salute animale.
2. La cessione di cui al comma 1 può essere effettuata nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) effettuazione esclusivamente sotto la responsabilità del medico
veterinario nei riguardi del detentore dell’animale in cura;
b) divieto di pubblicità all’esterno della struttura veterinaria;
c) assoggettamento agli adempimenti amministrativi e fiscali previsti per
la prestazione professionale sanitaria.
3. E’ vietato all’interno delle strutture veterinarie lo svolgimento di
attività diverse da quella sanitaria, siano esse commerciali, artigianali o di
allevamento, fatta eccezione per l’attività di toelettatura animale a
condizione che:
a) l’attività sia svolta in locali adiacenti ma strutturalmente separati
da quelli destinati all’attività sanitaria;
b) i locali adibiti all’attività di toelettatura siano dotati
individualmente dei requisiti richiesti dall’articolo 5, comma 1;
c) sia adottata ogni misura idonea a garantire la permanenza delle
condizioni necessarie al corretto e decoroso svolgimento della professione
veterinaria.

ARTICOLO 12

Avvio dell’attività della struttura veterinaria

1. Il titolare di studio veterinario di cui all’articolo 5, comma 1, può
iniziare l’attività previa comunicazione al servizio veterinario dell’azienda
USL competente per territorio e, per conoscenza, all’ordine professionale
provinciale dei medici veterinari. In caso di studio veterinario associato, la
comunicazione deve essere sottoscritta da tutti gli associati.
2. Per le strutture veterinarie di cui all’articolo 5, comma 2, e agli
articoli 6, 7, 8 e 9, il titolare della struttura può iniziare l’attivit
previa presentazione di una dichiarazione di inizio attività al comune in cui
ha sede la struttura, con cui si attesta la sussistenza dei requisiti generali
di cui all’articolo 4 e dei requisiti specifici previsti rispettivamente
dall’articolo 5, comma 2, e dagli articoli 6, 7, 8 e 9.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al
comma 2, il comune, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e
fatti legittimanti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia
possibile, l’interessato provveda a conformare l’attività ed i suoi effetti
alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune, in ogni caso non
inferiore a trenta giorni
4. Il comune comunica l’avvio dell’attività della struttura veterinaria
di cui al comma 2, al servizio veterinario dell’azienda USL competente per
territorio, nonché, per conoscenza, all’ordine professionale provinciale dei
medici veterinari.
5. Alla comunicazione di cui al comma 1 ed alla dichiarazione di cui al
comma 2, da inviare anche in formato digitale compatibilmente con gli standard
adottati a livello regionale, è allegata la documentazione indicata con
deliberazione della Giunta regionale.

ARTICOLO 13

Variazioni della denominazione e cessazione dell’attività

1. In caso di variazione della denominazione e di cessazione
dell’attività dello studio veterinario di cui all’articolo 5, comma 1, il
titolare ne dà comunicazione al servizio veterinario dell’azienda USL
competente per territorio e, per conoscenza, all’ordine professionale
provinciale dei medici veterinari.
2. In caso di variazione della denominazione o della ragione sociale e di
cessazione dell’attività di una struttura veterinaria di cui all’articolo 5,
comma 2, e agli articoli 6, 7, 8 e 9, il titolare comunica l’avvenuta
variazione o cessazione al comune ed al servizio veterinario dell’azienda USL
competenti per territorio, nonché, per conoscenza, all’ordine professionale
provinciale dei medici veterinari.
3. Alle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, da inviare anche in formato
digitale compatibilmente con gli standard adottati a livello regionale, è
allegata la documentazione indicata con la deliberazione di cui all’articolo
12, comma 5.
4. La variazione della tipologia di struttura è comunque soggetta agli
adempimenti di cui all’articolo 12.

ARTICOLO 14

Norma transitoria

1. La disciplina dei requisiti stabiliti dalla presente legge si applica
in caso di realizzazione di nuove strutture veterinarie e di ampliamento o di
trasformazione di strutture già esistenti. Per ampliamento si intende un
aumento della superficie pari ad almeno il 10 per cento della struttura
esistente; per trasformazione si intende la variazione della tipologia della
struttura già autorizzata, con o senza lavori sugli edifici o parti di essi.
2. Le aziende USL effettuano una verifica delle strutture veterinarie gi
autorizzate entro il termine di un anno dall’entrata in vigore della presente
legge. Qualora risulti necessario, l’azienda USL assegna alla struttura un
termine di adeguamento ai requisiti stabiliti dalla presente legge non
superiore a due anni dalla data della verifica.
3. La verifica della permanenza dei requisiti stabiliti dalla presente
legge viene comunque effettuata con periodicità almeno quinquennale.
4. I procedimenti amministrativi di cui agli articoli 12 e 13, in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi sulla base
della deliberazione della Giunta regionale 6 giugno 2005, n. 625 (Linee guida
relative ai requisiti minimi delle strutture veterinarie pubbliche e private).

ARTICOLO 15

Sanzioni

1. Il titolare della struttura non adeguata ai requisiti di cui agli
articoli 4, 5, 6,7, 8 e 9 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.
2. Il titolare della struttura che contravvenga alle disposizioni di cui
all’articolo 11 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.
3. Il titolare della struttura che esponga targhe e insegne pubblicitarie
non conformi alla tipologia di appartenenza è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.
4. Nel caso in cui l’azienda USL competente per territorio riscontri
inadeguatezze rispetto ai requisiti indicati al comma 1, essa fissa un congruo
termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate; il
mancato adempimento entro tale termine comporta l’applicazione della sanzione
di cui al comma 1 da parte dell’organo di vigilanza dell’azienda USL che ha
effettuato l’accertamento.
5. Il comune esercita la vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui
al comma 2 e al comma 3.
6. Ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81
(Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), le sanzioni di cui alla
presente legge sono irrogate dal comune in cui ha sede la struttura, il quale
introita i relativi proventi.
7. Le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono inoltre oggetto di
segnalazione all’ordine professionale provinciale dei medici veterinari.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 7 del 15-04-2009 Regione Umbria. Sistema Formativo Integrato Regionale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 18
del 22 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Oggetto e princìpi)

1. La presente legge, in attuazione del Titolo V della Costituzione e dei
diritti garantiti dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti degli
uomini, delle donne e dei fanciulli, disciplina il Sistema Formativo Integrato
Regionale (SFIR) di seguito denominato Sistema Formativo, ispirandosi ai
seguenti princìpi:

a) porre la persona al centro delle politiche dell’istruzione, della
formazione e del lavoro;

b) garantire l’accesso a tutti i gradi dell’istruzione in condizione di pari
opportunità e di integrazione e inclusione sociale;

c) favorire l’innalzamento dei livelli di istruzione e formazione, culturali e
professionali dell’individuo e l’emergere dell’eccellenza e del merito e il
pieno sviluppo delle capacità di ciascuno.

ARTICOLO 2

(Finalità)

1. La presente legge, in coerenza con gli obiettivi strategici comunitari,
persegue le seguenti finalità:

a) realizzare azioni qualificate per sostenere il conseguimento del successo
scolastico e formativo;

b) favorire l’inserimento nel mondo del lavoro;

c) sostenere il diritto all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e
contrastare la dispersione scolastica;

d) favorire l’orientamento delle persone nell’assunzione delle scelte relative
alla costruzione e gestione dei propri percorsi di istruzione, formazione e
lavoro;

e) favorire l’articolazione adeguata degli istituti scolastici e formativi
nell’intero territorio regionale con particolare attenzione per le aree
montane e le zone a rischio di disagio culturale e sociale;

f) sostenere la costituzione di reti tra le istituzioni scolastiche, le
università e gli organismi di formazione professionale accreditati;

g) favorire i percorsi di accompagnamento delle persone disabili o in
condizioni di disagio;

h) sostenere la collaborazione al compito educativo delle famiglie;

i) favorire il recupero di competenze chiave per l’alfabetizzazione
funzionale, la costruzione della coscienza civica del cittadino e la cultura
del lavoro e dell’impresa.

2. Il Sistema Formativo si realizza mediante un processo di integrazione,
inteso come processo attraverso il quale i soggetti coinvolti collaborano per
qualificare ed arricchire l’offerta formativa, riconoscendo il valore
dell’educazione formale, non formale ed informale, anche attraverso un sistema
di crediti e certificazioni che consenta al soggetto che apprende di
valorizzare le competenze acquisite nei diversi ambiti o settori, favorire i
passaggi tra i diversi tipi ed indirizzi e promuovere l’integrazione fra i
sistemi.

ARTICOLO 3

(Processo di integrazione)

1. La Regione promuove e sostiene il processo di integrazione di cui
all’articolo 2 valorizzando la pari dignità e autonomia di diversi soggetti,
in particolare delle istituzioni scolastiche, delle università, degli
organismi di formazione professionale accreditati. La Regione sostiene
l’autonomia delle istituzioni scolastiche quale risorsa primaria per
l’affermazione della libertà di insegnamento e del pluralismo culturale. Le
istituzioni scolastiche nell’esercizio dell’autonomia didattica, realizzano,
ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59),
l’ampliamento dell’offerta formativa, coordinandosi con eventuali iniziative
promosse dagli enti locali.

2. I soggetti dell’integrazione sono:

a) le istituzioni scolastiche autonome;

b) gli organismi scolastici territoriali;

c) le università;

d) il sistema della formazione professionale;

e) gli enti locali.

3. Al processo dell’integrazione partecipano:

a) il sistema delle imprese, delle associazioni datoriali, dell’educazione
formale e non formale;

b) le organizzazioni sindacali.

4. Partecipano al processo di integrazione anche le associazioni sociali,
culturali, assistenziali e di volontariato che operano nel territorio
regionale.

5. I singoli soggetti coinvolti nel processo di integrazione assicurano il
rispetto degli standard operativi ed organizzativi richiesti dalle normative
disciplinanti i vari istituti formativi come indicato nel Piano triennale di
cui all’articolo 7.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Regione Veneto Piano Casa Legge 8 luglio 2009 n. 14

Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e
per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e
modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in
materia di barriere architettoniche.

Art. 1 – Finalit
1. La Regione del Veneto promuove misure per il sostegno del settore
edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualit
abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il
patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l’utilizzo dell’edilizia
sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli
edifici soggetti a specifiche forme di tutela a condizione che gli interventi
possano essere autorizzati ai sensi della normativa statale, regionale o
dagli strumenti urbanistici e territoriali.
3. Nel caso di edifici che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso
pubblico, gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono subordinati allo
specifico assenso dell’ente titolare della proprietà demaniale o tutore
del vincolo.
Art. 2 – Interventi edilizi
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, in deroga alle previsioni dei
regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali,
comunali, provinciali e regionali, è consentito l’ampliamento degli edifici
esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso
residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti ad uso
diverso.
2. L’ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in aderenza
rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo
già esistente; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l’armonia
estetica del fabbricato esistente può essere autorizzata la costruzione di
un corpo edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale.
3. Nei limiti dell’ampliamento di cui al comma 1 sono da computare
l’eventuale recupero dei sottotetti esistenti al 31 marzo 2009 aventi le
caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge
regionale 6 aprile 1999, n. 12 “Recupero dei sottotetti esistenti a fini
abitativi” con esclusione dei sottotetti esistenti oggetto di contenzioso in
qualsiasi stato e grado del procedimento.
4. In caso di edifici composti da più unità immobiliari l’ampliamento può
essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse,
compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli edifici,
fermo restando il limite complessivo stabilito al comma 1. In ipotesi di
case a schiera l’ampliamento è ammesso qualora venga realizzato in
maniera uniforme con le stesse modalità su tutte le case appartenenti
alla schiera.
5. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 10 per
cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l’uso di fonti di
energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kwh., ancorché
già installati.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

http://www.pianocasa2009.com/docs/veneto/VENETO-legge-14_2009.pdf