Corte Costituzionale, Sentenza n. 266, norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 30 del 28-7-2010

Sentenza

nei giudizi di legittimita’ costituzionale della legge della Regione
Lombardia 6 agosto 2009, n. 19 [Approvazione del piano di cattura dei
richiami vivi per la stagione venatoria 2009/2010 ai sensi della
legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura dei
richiami vivi)], e dell’art. 2 della legge della Regione Toscana 17
settembre 2009, n. 53 [Disciplina dell’attivita’ di cattura degli
uccelli selvatici da richiamo per l’anno 2009 ai sensi dell’articolo
4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e
dell’articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3
(Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio»)], promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con
i ricorsi rispettivamente notificati il 12-19 ottobre 2009 e il 20-24
novembre 2009, depositati in cancelleria il 21 ottobre 2009 ed il 26
novembre 2009 ed iscritti ai nn. 94 e 102 del registro ricorsi 2009.
Visti gli atti di costituzione delle Regioni Lombardia e Toscana;
Udito nell’udienza pubblica dell’8 giugno 2010 il Giudice
relatore Maria Rita Saulle;
Uditi l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente
del Consiglio dei ministri e gli avvocati Marcello Cardi per la
Regione Lombardia, Silvia Fantappie’ e Lucia Bora per la Regione
Toscana.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 12 ottobre 2009 e depositato il
successivo 21 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri ha
impugnato la legge della Regione Lombardia 6 agosto 2009, n. 19
[Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione
venatoria 2009/2010 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007,
n. 3 (Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi)], per contrasto
con l’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della
Costituzione.
1.2 – Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente censura la
citata legge regionale n. 19 del 2009 per aver autorizzato la
gestione degli impianti per la cattura delle specie indicate
nell’allegato «A» della medesima legge «in assenza dei presupposti e
delle condizioni poste» dall’art. 9 della direttiva 79/409/CEE
(Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli
selvatici). In particolare, il ricorrente osserva che la citata norma
comunitaria subordina la «possibilita’ di autorizzare in deroga la
cattura di determinate specie di uccelli in piccole quantita’ alla
comprovata assenza di altre soluzioni soddisfacenti, al rispetto di
condizioni rigidamente controllate e all’impiego di modalita’
selettive in modo che le catture vengano effettuate solo nella misura
in cui siano strettamente necessarie a soddisfare le richieste del
mondo venatorio».
Sotto tale profilo, dunque, risulterebbe integrata la violazione
dell’art. 117, primo comma, Cost., non avendo la Regione Lombardia
rispettato le misure dettate dalla direttiva citata, cosi’ come,
peraltro, precisa sempre il ricorrente, sarebbe confermato «dal
parere negativo dell’ISPRA del 9 giugno 2009».
1.3 – In secondo luogo, la legge regionale impugnata violerebbe
anche il principio stabilito dall’art. 4 della legge 11 febbraio
1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio), in base al quale, ad avviso del
ricorrente, la potesta’ legislativa regionale in ordine alla
autorizzazione del piano di cattura dei richiami vivi dovrebbe essere
«esercitata non solo nel rispetto dei principi stabiliti dal
legislatore comunitario […], ma anche dei principi stabiliti dal
legislatore statale […], che richiede espressamente il parere
favorevole dell’ISPRA». Pertanto, posto che la suddetta disposizione
statale integrerebbe, sempre secondo il ricorrente, una «esigenza
unitaria per cio’ che concerne la tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema, ponendo un limite a interventi regionali che possono
pregiudicare gli equilibri ambientali», la legge regionale impugnata
violerebbe anche l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
2. – Con memoria depositata in data 24 novembre 2009, si e’
costituita in giudizio la Regione Lombardia chiedendo che il ricorso
sia dichiarato manifestamente inammissibile o, comunque, infondato.
2.1 – Dopo aver ricostruito il quadro normativo comunitario,
statale e regionale, di riferimento, la resistente evidenzia che la
finalita’ della disciplina censurata e’ «quella di assicurare il
rifornimento dei richiami vivi ai cacciatori che esercitano
l’attivita’ venatoria nella forma dell’appostamento fisso e
temporaneo», in attuazione dell’art. 4 della legge n. 157 del 1992 e
dell’art. 7 della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26
(Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela
dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attivita’ venatoria).
Cio’ premesso, in ordine al primo motivo del ricorso, la difesa
regionale deduce che l’art. 9 della direttiva 79/409/CEE ammette la
possibilita’ di derogare al divieto di cattura dei richiami vivi,
«sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti», al fine di
consentire «in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo
la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati
uccelli in piccole quantita’» (art. 1, paragrafo 1, lettera c, della
direttiva 79/409/CEE).
Il secondo comma dello stesso art. 9 della direttiva, prosegue la
Regione Lombardia, dispone che le predette deroghe dovranno
menzionare: le specie coinvolte, i mezzi, gli impianti e i metodi di
cattura o di uccisione autorizzata, le condizioni di rischio e le
circostanze di tempo e di luogo in cui dette deroghe possono essere
applicate, l’autorita’ abilitata a dichiarare che le condizioni
stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti e
metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali
persone, nonche’, infine, i controlli da effettuarsi.
Orbene, la difesa della resistente evidenzia che l’art. 1, comma
2, della legge regionale n. 3 del 2007 «prevede che il Consiglio
regionale approvi con legge, «sentito l’Istituto nazionale per la
fauna selvatica (INFS)» (ora ISPRA), entro il mese di giugno di ogni
anno, il piano con cui e’ individuato il numero massimo di impianti
da abilitare per provincia e il numero massimo dei richiami vivi da
catturare per singola specie consentita e complessivamente per ogni
provincia». Detto piano annuale, prosegue la resistente, e’ stato
adottato, con la legge impugnata, in considerazione della comprovata
insufficienza (desunta dai dati forniti dalle singole province) del
patrimonio di richiami vivi appartenenti alle specie in essa
individuate in possesso dei cacciatori lombardi rispetto
all’ammontare potenzialmente consentito in base alle previsioni della
legge regionale n. 26 del 1993.
La Regione Lombardia deduce, infatti, di non disporre allo stato
di un sistema alternativo alla cattura, nonostante l’amministrazione
regionale – in ottemperanza a quanto previsto dal comma 6 dell’art. 1
della legge regionale n. 3 del 2007 – abbia da tempo attivato e
finanziato un programma finalizzato all’incremento dell’allevamento
delle specie di uccelli utilizzabili come richiami vivi, poiche’ gli
allevatori non avrebbero garantito la copertura del fabbisogno
complessivo.
Quanto all’individuazione delle specie utilizzate allo scopo di
richiamo, la difesa regionale sottolinea che, in quanto appartenenti
a specie cacciabili, esse sarebbero soggette ad un prelievo ben piu’
consistente attraverso l’esercizio venatorio, sicche’, anche sotto
tale profilo, non vi sarebbe alcun contrasto della disciplina
impugnata con le esigenze di conservazione delle diverse specie
coinvolte dettate dalla direttiva 79/409/CEE.
In conformita’ con le precedenti argomentazioni, la resistente
ritiene che la potesta’ legislativa della Regione riconosciuta
dall’art. 4, comma 3, della legge n. 157 del 1992 sia stato
esercitato nel rispetto di tutte le condizioni e presupposti previsti
dalla citata normativa comunitaria.
2.2 – Con riferimento al secondo motivo di censura, la Regione
Lombardia deduce che, contrariamente a quanto prospettato dal
ricorrente, il parere dell’ISPRA avrebbe un indubbio carattere
obbligatorio, ma non anche vincolante. Osserva al riguardo la difesa
regionale che l’art. 7, comma 1, della legge n. 157 del 1992
qualifica detto istituto come «organo scientifico e tecnico di
ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province»,
cosicche’ la funzione istituzionale ad esso spettante non potrebbe
«essere quella di sostituirsi alle amministrazioni nel compimento
delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarle
sotto il profilo squisitamente tecnico».
Peraltro, nonostante la natura non vincolante del parere reso
dall’ISPRA sul piano di cattura oggetto della legge impugnata, la
Regione Lombardia evidenzia di averne comunque tenuto conto
nell’esercizio dell’attivita’ legislativa impugnata, riducendo di
oltre quarantamila unita’ la stima del fabbisogno di richiami vivi
rispetto a quella originariamente effettuata.
Sulla base di tali osservazioni, secondo la difesa regionale,
sarebbe quindi infondata la dedotta violazione dell’art. 117, secondo
comma, lettera s), Cost., in relazione all’art. 4, comma 3, della
legge n. 157 del 1992.
3. – Con memoria depositata in data 17 maggio 2009, la difesa
regionale ha integralmente ribadito le argomentazioni gia’ svolte
nell’atto di costituzione a sostegno della inammissibilita’ e,
comunque, della infondatezza delle questioni proposte con il ricorso.
4. – Con distinto ricorso notificato il 20 novembre 2009 e
depositato il successivo 26 novembre, il Presidente del Consiglio dei
ministri ha impugnato, in riferimento all’art. 117, primo e secondo
comma, lettera s), della Costituzione, l’art. 2 della legge della
Regione Toscana 17 settembre 2009, n. 53 [Disciplina dell’attivita’
di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l’anno 2009 ai
sensi dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio), e dell’articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994,
n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio»)], nella parte in cui prevede che «le Province di Arezzo,
Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena sono autorizzate alla gestione
degli impianti di cattura e alla cattura, per l’anno 2009, di uccelli
appartenenti alle specie: cesena, merlo, tordo bottaccio e tordo
sassello da utilizzare a scopo di richiamo, nei quantitativi
suddivisi per provincia, per tipo e per specie cosi’ come risulta
dall’allegato A alla presente legge».
4.1 – Il ricorrente premette che la legge regionale n. 53 del
2009 ha la finalita’ di disciplinare la cattura di uccelli selvatici
da richiamo prevista dall’art. 4 della legge n. 157 del 1992, nonche’
dall’art. 34, comma 6, della legge della Regione Toscana n. 3 del
1994. In tale quadro normativo, ad avviso del ricorrente, l’art. 2
della citata legge regionale n. 53 del 2009, rubricato «cattura di
uccelli selvatici a fini di richiamo», si porrebbe in contrasto
innanzitutto con l’art. 117, primo comma, Cost. per violazione dei
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.
In particolare, l’autorizzazione alla cattura dei citati
esemplari appartenenti alla fauna selvatica da utilizzare a scopo di
richiamo risulterebbe disposta in «assenza dei presupposti e delle
condizioni poste dall’art. 9 della direttiva 79/409/CEE (Direttiva
del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici)»,
il quale ammette il prelievo in deroga di piccole quantita’ di
esemplari di alcune specie appartenenti alla fauna selvatica a
condizione che «non vi siano altre soluzioni soddisfacenti». A
sostegno di tale profilo di incostituzionalita’ il ricorrente deduce
che – cosi’ come osservato nel parere sfavorevole del 14 agosto 2009,
rilasciato dall’Istituto superiore per la protezione e ricerca
ambientale (ISPRA) alla Regione istante – «i dati relativi ai
richiami attualmente detenuti in Regione» mostrerebbero «come la
riproduzione in cattivita’ non solo rappresenti una valida
alternativa alla cattura, ma costituisca anche la principale fonte di
approvvigionamento per i cacciatori».
4.2 – In secondo luogo, ad avviso del ricorrente, con la norma
impugnata la Regione avrebbe approvato con legge il piano di cattura
dei richiami vivi in assenza del prescritto parere favorevole
dell’ISPRA, cosi’ come invece richiesto dall’art. 4, comma 3, della
legge n. 157 del 1992.
Conseguentemente l’art. 2 della legge regionale n. 53 del 2009 si
porrebbe in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s),
Cost., in relazione all’art. 4 della legge n. 157 del 1992,
contenente uno standard minimo ed uniforme di tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema inderogabile per il legislatore regionale.
5. – Con memoria depositata in data 22 dicembre 2009, si e’
costituita in giudizio la Regione Toscana, chiedendo che le sollevate
questioni di legittimita’ costituzionale siano dichiarate
inammissibili o, comunque, infondate.
5.1 – In primo luogo, la resistente osserva che, secondo la
giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, la
possibilita’ di derogare al regime limitativo della caccia prevista
dall’art. 9 della direttiva 79/409/CEE sarebbe ammissibile al
ricorrere di tre condizioni: innanzitutto che non risulti
percorribile un’altra soluzione soddisfacente; in secondo luogo, che
sussista uno dei motivi tassativamente elencati dal citato art. 9, n.
1, lettere a), b) e c); in terzo luogo, che la deroga sia adottata
con le prescritte formalita’ indicate al n. 2 del medesimo articolo.
Quanto al primo requisito, prosegue la Regione Toscana, il preambolo
della legge regionale n. 53 del 2009 espliciterebbe chiaramente le
ragioni giustificative della autorizzazione in deroga delle
amministrazioni provinciali all’attivazione dei relativi impianti di
cattura, affermando che «la disponibilita’ degli uccelli da
utilizzare come richiami vivi risulta essere largamente insufficiente
rispetto al fabbisogno accertato, in rapporto al numero dei
cacciatori e al quantitativo di richiami utilizzabile da ciascuno di
essi» e che, «nonostante numerose iniziative inerenti l’attivita’ di
allevamento attuate da privati, allo stato attuale non si riesce a
colmare il divario tra il suddetto fabbisogno e la disponibilita’
effettiva», con il conseguente diffondersi del «fenomeno
dell’acquisizione illegale di uccelli da richiamo con grave danno
alle popolazioni delle specie di appartenenza».
5.2 – Con riferimento alla seconda condizione, la Regione Toscana
sottolinea che l’attivita’ di cattura dei richiami vivi e’ stata
qualificata, in sede di accordo tra Governo, Regioni e Province
autonome, quale specifica fattispecie di deroga riconducibile alla
lettera c) dell’art. 9 della citata direttiva.
5.3 – In terzo luogo, la resistente osserva che l’art. 2 della
legge n. 53 del 2009 risulterebbe rispettoso di tutti i requisiti
prescritti dall’art. 9 della richiamata direttiva comunitaria, avendo
tale articolo menzionato: le specie (nei quantitativi suddivisi per
provincia e per tipo) che formano oggetto della deroga, le autorita’
abilitate alla gestione degli impianti di cattura, nonche’ quelle
deputate alla vigilanza e ai controlli sull’attivita’ stessa.
5.4 – Pertanto, ad avviso della Regione Toscana, il primo motivo
di ricorso dovrebbe essere respinto.
6. – Quanto al secondo motivo, la resistente osserva che, a
seguito della riforma del Titolo V della parte seconda della
Costituzione, la materia della caccia – pur incontrando i limiti
derivanti, oltre che dall’ordinamento comunitario, anche dai principi
stabiliti dalla normativa statale in base all’art. 117, secondo
comma, lettera s), Cost. – rientrerebbe tra le competenze assegnate
alla potesta’ legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell’art.
117, quarto comma, Cost.
Cio’ premesso, prosegue la Regione, l’art. 4 della legge n. 157
del 1992 prevedrebbe, in relazione all’attivita’ di cattura, la
necessita’ di acquisire il parere dal competente Istituto (ISPRA), ma
non anche che la potesta’ legislativa regionale sia da esso
vincolata. Inoltre, sempre ad avviso della resistente, anche la
circolare del 22 novembre 1996, n. 31502 (Applicazione dell’art. 4
della legge 11 febbraio 1992, n. 157), adottata dal Ministero delle
risorse agricole alimentari e forestali, confermerebbe «l’esigenza di
considerare, al fine della determinazione del quantitativo di
richiami necessario, anche le richieste provenienti dai cacciatori,
raccolte dalle province competenti».
6.1 – Conseguentemente, posto che la disposizione impugnata
sarebbe stata adottata nel rispetto degli indirizzi statali che
informano la materia, anche il secondo motivo di ricorso dovrebbe
essere respinto.

Considerato in diritto

1. – Con due distinti ricorsi, ritualmente notificati e
depositati, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato –
in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della
Costituzione -, rispettivamente, la legge della Regione Lombardia 6
agosto 2009, n. 19 [Approvazione del piano di cattura dei richiami
vivi per la stagione venatoria 2009/2010 ai sensi della legge
regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura dei
richiami vivi)], e l’art. 2 della legge della Regione Toscana 17
settembre 2009, n. 53 [Disciplina dell’attivita’ di cattura degli
uccelli selvatici da richiamo per l’anno 2009 ai sensi dell’articolo
4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e
dell’articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3
(Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio»)].
2. – Il ricorrente dubita, in primo luogo, della legittimita’
costituzionale delle norme impugnate, rispettivamente adottate dalle
Regioni Lombardia e Toscana, poiche’, in entrambi i casi,
l’autorizzazione alla gestione degli impianti di cattura di alcune
specie appartenenti alla fauna selvatica a scopo di richiamo sarebbe
stata rilasciata «in assenza dei presupposti e delle condizioni
poste» dall’art. 9 della direttiva 409/79/CEE (Direttiva del
Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici), in
violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.
3. – In secondo luogo, il ricorrente lamenta, in riferimento
all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., la illegittimita’
costituzionale delle medesime norme in quanto, in entrambi i casi,
l’adozione dei piani di cattura in parola sarebbe stata rilasciata in
mancanza del parere favorevole del competente Istituto superiore per
la protezione e ricerca ambientale (ISPRA), che, invece, ad avviso
del ricorrente, risulterebbe prescritto dall’art. 4 della legge n.
157 del 1992, quale standard minimo ed uniforme di tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema inderogabile per il legislatore
regionale.
4. – Considerata l’omogeneita’ delle questioni sollevate, i
ricorsi possono essere riuniti per essere decisi con un’unica
sentenza.
5. – La questione di legittimita’ costituzionale concernente la
violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. e’ fondata.
6. – L’art. 9 della citata direttiva 79/409/CEE – oggi riprodotto
(senza alcuna modificazione di sostanza) nell’art. 9 della direttiva
2009/147/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la conservazione degli uccelli selvatici) – prevede che
gli Stati membri, «sempre che non vi siano altre soluzioni
soddisfacenti», possano derogare alle misure di protezione poste
dalla medesima direttiva per il conseguimento di una serie di
interessi generali tassativamente indicati fra i quali, per quanto
riguarda il presente giudizio, quello di «consentire in condizioni
rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione
o altri impieghi misurati di uccelli in piccole quantita’».
La costante giurisprudenza di questa Corte ha gia’ chiarito che
si tratta di «un potere di deroga esercitabile in via eccezionale»
che ammette «l’abbattimento o la cattura di uccelli selvatici
appartenenti alle specie protette dalla direttiva medesima, alle
condizioni ed ai fini di interesse generale indicati dall’art. 9.1, e
secondo le procedure e le modalita’ di cui al punto 2 dello stesso
art. 9» (sentenze n. 168 del 1999 e n. 250 del 2008).
Il carattere eccezionale del potere in questione e’ stato
peraltro ribadito anche dalla giurisprudenza comunitaria (in
particolare, Corte di giustizia CE, 8 giugno 2006, causa C-118/94),
secondo la quale l’autorizzazione degli Stati membri a derogare al
divieto generale di cacciare le specie protette e’ subordinata alla
adozione di misure di deroga dotate di una motivazione che faccia
riferimento esplicito e adeguatamente circostanziato alla sussistenza
di tutte le condizioni prescritte dall’art. 9, paragrafi 1 e 2.
Detti requisiti, infatti – precisa sempre la Corte di giustizia
della Comunita’ europea (oggi Corte di giustizia dell’Unione europea)
– perseguono il duplice scopo di limitare le deroghe allo stretto
necessario e di permettere la vigilanza degli organi comunitari a
cio’ preposti.
In particolare, il paragrafo 2 dell’art. 9 della citata direttiva
prevede che le deroghe debbano menzionare: a) le specie che formano
oggetto delle medesime; b) i mezzi, gli impianti o i metodi di
cattura o di uccisione autorizzati; c) le condizioni di rischio e le
circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate;
d) l’autorita’ abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite
sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possono
essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone; e) i
controlli che saranno effettuati.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, il rispetto del vincolo
comunitario derivante dall’art. 9 della direttiva 79/409/CEE (oggi
art. 9 della direttiva 2009/147/CE) impone l’osservanza dell’obbligo
della puntuale ed espressa indicazione della sussistenza di tutte le
condizioni in esso specificamente indicate, e cio’ a prescindere
dalla natura (amministrativa ovvero legislativa) del tipo di atto in
concreto utilizzato per l’introduzione della deroga al divieto di
caccia e di cattura degli esemplari appartenenti alla fauna selvatica
stabilito agli articoli da 5 a 8 della medesima direttiva.
7. – Ebbene, tale onere non risulta rispettato in alcuno degli
atti legislativi impugnati. In particolare, quanto alla legge della
Regione Lombardia n. 19 del 2009, deve rilevarsi la completa
omissione di qualsiasi cenno in ordine alla sussistenza delle
condizioni e dei presupposti richiesti dalla direttiva. Quanto
all’art. 2 della legge della Regione Toscana n. 53 del 2009, invece,
la motivazione, seppure formalmente esistente, risulta fondata su
petizioni di principio prive di alcun riferimento alle condizioni
concrete che avrebbero potuto, in ipotesi, giustificare la deroga
adottata.
Inoltre, il mancato assolvimento di tale onere risulta ancora
piu’ evidente se si considerano le puntuali obiezioni svolte
dall’ISPRA (nel parere datato 14 agosto 2009), secondo il quale «i
dati relativi ai richiami attualmente detenuti» dalla Regione Toscana
avrebbero mostrato «come la riproduzione in cattivita’» non solo
rappresentasse «una valida alternativa alla cattura», ma costituisse
anche «la principale fonte di approvvigionamento per i cacciatori».
8. – Pertanto, in accoglimento dei ricorsi del Presidente del
Consiglio dei ministri, deve essere dichiarata l’illegittimita’
costituzionale di entrambe le disposizioni regionali impugnate, per
violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 9
della direttiva 79/409/CEE – oggi riprodotto nell’art. 9 della
direttiva 2009/147/CE.
9. – Rimane assorbita ogni ulteriore censura.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,
Dichiara l’illegittimita’ costituzionale della legge della
Regione Lombardia 6 agosto 2009, n. 19 [Approvazione del piano di
cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2009/2010 ai
sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla
cattura dei richiami vivi)];
Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2 della legge
della Regione Toscana 17 settembre 2009, n. 53 [Disciplina
dell’attivita’ di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per
l’anno 2009 ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n.
157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio), e dell’articolo 34 della legge regionale 12
gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157
«Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio»)].
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Saulle

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 2010

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Corte Costituzionale, Sentenza n. 282, misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 30 del 28-7-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 9, secondo
comma, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (Misure di prevenzione
nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la
pubblica moralita’), come sostituito dall’art. 14 del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del
terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155, promosso dal Tribunale di Trani,
sezione distaccata di Andria, nel procedimento penale a carico di G.
D., con ordinanza del 12 ottobre 2009, iscritta al n. 314 del
registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 1, 1ª serie speciale, dell’anno 2010.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 2010 il Giudice
relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto in fatto

1. – Il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Andria, in
composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe ha
sollevato, in riferimento agli articoli 25, secondo comma, e 3 della
Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 9,
secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e
per la pubblica moralita’), come sostituito dall’articolo 14 del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto
del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155, in relazione all’art. 5, terzo comma,
prima parte, della stessa legge n. 1423 del 1956.
Il rimettente premette di essere chiamato a giudicare in un
procedimento penale a carico di G. D., arrestato in flagranza del
reato previsto e punito dalla norma censurata e tratto a giudizio con
rito direttissimo per avere, «quale soggetto sottoposto alla misura
della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di
Andria, in forza del decreto n. 5/06 M. P. emesso in data 11 gennaio
2006 dal Tribunale di Bari, violato, con piu’ azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, le prescrizioni di cui al punto n. 4 del
citato decreto e cioe’ quelle di "vivere onestamente, rispettare le
leggi dello Stato e non dare ragione alcuna di sospetto in ordine
alla propria condotta" e precisamente perche’: 1) si poneva alla
guida di un ciclomotore senza aver conseguito il previsto certificato
di idoneita’ alla guida dei ciclomotori e senza essere munito di
patente perche’ revocata; 2) si poneva alla guida dello stesso
ciclomotore senza indossare il casco protettivo; 3) transitava nella
zona battuta da spacciatori e tossicodipendenti, cosi’ dando ragione
di sospetto con la propria condotta».
Il giudice a quo prosegue esponendo che, all’esito della
convalida dell’arresto, l’imputato ha formulato richiesta di giudizio
abbreviato, che e’ stato disposto.
Nell’ambito di tale giudizio il difensore ha sollevato questione
di legittimita’ costituzionale – in riferimento agli artt. 3, 13, 25
e 27 Cost. – dell’art. 9 della legge n. 1423 del 1956, nella parte in
cui, richiamando il dettato dell’art. 5 della stessa legge, sanziona
la prescrizione di «rispettare le leggi».
2. – Tanto premesso, il giudicante osserva che «l’art. 9, secondo
comma, legge n. 1423/1956, come modificato dall’art. 14, d.l. n.
144/2005, si pone in contrasto sia con l’art. 25, secondo comma, che
con l’art. 3 della Costituzione facendo emergere due profili autonomi
e distinti di illegittimita’ costituzionale».
Ad avviso del giudice a quo, in relazione al contrasto con l’art.
25, secondo comma, Cost., il detto art. 9, nella parte in cui
sanziona penalmente l’inosservanza della prescrizione prevista
nell’art. 5, terzo comma, della stessa legge n. 1423 del 1956, cioe’
quella di "vivere onestamente, di rispettare le leggi e non dare
ragione di sospetti", violerebbe il principio di tassativita’
sancito, in modo implicito ma certo, dal citato art. 25 Cost., «quale
corollario e completamento logico dei principi della riserva di legge
e della irretroattivita’».
Il detto principio di tassativita’ imporrebbe la tipizzazione e
la determinatezza della fattispecie di reato, affinche’ la condotta
sanzionata penalmente possa essere sempre individuata, o, comunque,
individuabile con sicurezza.
Tuttavia, l’obbligo di vivere onestamente, di rispettare le leggi
e non dare ragione di sospetti, pur essendo compreso tra le
prescrizioni imposte al sorvegliato speciale, costituirebbe un
obbligo di carattere generale, concernente tutta la collettivita’,
non riferibile specificamente al detto soggetto. Pertanto, proprio
per la sua portata generale, l’obbligo indicato non potrebbe
individuare una prescrizione a contenuto precettivo, tipico e
specifico, della misura della sorveglianza speciale, onde non sarebbe
possibile riconoscere con precisione la condotta idonea ad integrare
il reato di violazione della sorveglianza speciale, dato il carattere
vago ed indeterminato degli elementi utilizzati per la tipizzazione
della fattispecie.
Infatti, andrebbe definito il concetto di "vivere onestamente" e
sarebbe necessario stabilire le leggi di cui si impone il rispetto;
inoltre bisognerebbe chiedersi quali siano i comportamenti idonei a
generare ragioni di sospetto.
Il rimettente richiama, poi, l’ordinanza di questa Corte n. 354
del 2003 e, pur rimarcando che essa dichiaro’ inammissibile, per
difetto di rilevanza in quella fattispecie, la questione di
legittimita’ costituzionale della norma in questa sede censurata in
riferimento all’art. 25, secondo comma, Cost., pone in evidenza
quanto si legge in detto provvedimento, cioe’ che «l’art. 5 prevede –
accanto a specifiche e qualificate condotte che configurano
altrettanti e ben precisi "obblighi", tutti puntualmente circoscritti
nominatim dalla previsione di legge la quale evidentemente assume in
parte qua valore precettivo – alcune prescrizioni di "genere"; queste
ultime, riconducibili al paradigma dell’honeste vivere, sono
anch’esse funzionali alla ratio essendi della sorveglianza speciale,
ma non sono certo qualificabili alla stregua di specifici "obblighi"
penalmente sanzionati; paradigma, quello accennato, al quale e’
certamente possibile ricondurre anche la prescrizione di "non dare
ragione di sospetti", rappresentando essa null’altro che la
proiezione esteriore del comportamento di chi osservi appunto il piu’
generale precetto costituzionalmente imposto a chiunque di vivere
onestamente».
Cio’ posto, e riferito l’orientamento dominante nella
giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui l’inosservanza
– da parte del sorvegliato speciale di pubblica sicurezza – delle
menzionate prescrizioni integra pur sempre il reato di cui all’art. 9
della legge 1423 del 1956 (nel testo vigente), ad avviso del
giudicante e’ inevitabile rilevare come tale norma, «nella parte in
cui sanziona penalmente la violazione delle prescrizioni di cui alla
prima parte del terzo comma del predetto art. 5, si ponga in evidente
contrasto con l’art. 25, secondo comma, della Costituzione in quanto
viola il principio costituzionale di tassativita’ sancito in detto
articolo della Costituzione».
La questione, per le considerazioni esposte, sarebbe non
manifestamente infondata e risulterebbe, altresi’, rilevante, «in
quanto la eventuale declaratoria di illegittimita’ costituzionale e’
destinata ad incidere sulle decisioni del giudice remittente nella
misura in cui porterebbe ad escludere la sussistenza del fatto di
reato contestato».
3. – Sotto altro profilo, il rimettente ritiene la norma
censurata in contrasto con l’art. 3 Cost. per violazione del
principio di eguaglianza.
Richiamato il precetto dell’art. 9, secondo comma, della legge n.
1423 del 1956, come sostituito dall’art. 14 del d.l. n. 144 del 2005,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005, il
giudice a quo rileva che esso «tipizza come delitto la violazione
della misura di sorveglianza speciale in alternativa alla previsione
del primo comma dello stesso art. 9 che invece configura come
contravvenzione la semplice inosservanza degli obblighi inerenti alla
sorveglianza speciale senza l’obbligo o il divieto di soggiorno».
Tuttavia, dal punto di vista della concreta offensivita’ della
condotta, l’inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza
speciale presenta la stessa carica di disvalore, «a prescindere dal
fatto che il sorvegliato speciale sia o meno gravato anche
dall’obbligo o dal divieto di soggiorno, diversamente dal caso in cui
sia invece proprio questa, e cioe’ la prescrizione inerente
all’obbligo o al divieto di soggiorno, ad essere violata».
Per conseguenza, il piu’ severo trattamento sanzionatorio
previsto dall’art. 9, secondo comma (testo vigente), della legge n.
1423 del 1956 crea, ad avviso del giudicante, una ingiustificata
disparita’ di trattamento tra sorvegliato speciale semplice e
sorvegliato speciale con obbligo o divieto di dimora.
Infatti, la diversita’ del trattamento sanzionatorio andrebbe
ancorata alla maggiore gravita’ del fatto, da valutare in relazione
alla concreta offensivita’ di esso, e non alla qualita’ del soggetto,
sicche’ «va apprezzata allo stesso modo con riferimento alle
prescrizioni concretamente violate a prescindere dalla previsione o
meno nel provvedimento applicativo della misura della sorveglianza
speciale dell’obbligo o del divieto di soggiorno; la previsione di
tale obbligo o divieto non incide sulla offensivita’ e gravita’ della
condotta, ma serve solo a connotare diversamente il comportamento
imposto al sorvegliato speciale e ad imporgli una piu’ gravosa
prescrizione che se violata puo’ si’ giustificare la configurabilita’
della fattispecie delittuosa prevista nel secondo comma dell’art. 9,
legge n. 1423/1956».
4. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e’ intervenuto nel
presente giudizio di legittimita’ costituzionale, chiedendo che la
questione sia dichiarata manifestamente infondata.
La difesa dello Stato, con riferimento all’art. 25, secondo
comma, Cost., sostiene che la pretesa anomalia denunziata
nell’ordinanza di rimessione va inquadrata «nell’ambito del noto e
non infrequente fenomeno delle cosi’ dette leggi penali in bianco:
espressione coniata dalla dottrina con cui si suole denominare quella
legge che faccia rinvio a un atto normativo di grado inferiore, per
indicare tutte le connotazioni di un fatto che la legge medesima
considera penalmente illecito».
Al riguardo, l’Avvocatura richiama l’art. 650 del codice penale
ed osserva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, detta
norma «non contrasta con la riserva di legge sancita dall’articolo
25, secondo comma, della Costituzione. La Corte ha in piu’ occasioni
affermato che il principio di legalita’ non e’ violato quando sia una
legge dello Stato, non importa se proprio la medesima legge o
un’altra legge, ad indicare con sufficiente specificazione i
presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti del provvedimento
dell’autorita’ non legislativa, alla cui trasgressione deve seguire
la pena (sent. n. 26 del 1966 e sent. n. 62 del 1969); nel caso
dell’art. 650 c. p., la materialita’ della contravvenzione e’
descritta tassativamente in tutti i suoi elementi costitutivi,
spettando al giudice penale di indagare, volta per volta, se il
provvedimento sia stato legittimamente emesso nell’esercizio di un
potere-dovere previsto da una legge che determini con "sufficiente
specificazione" le condizioni e l’ambito di applicazione del
provvedimento».
Ad avviso della difesa dello Stato, lo stesso paradigma si
osserva anche nella fattispecie normativa in esame, nella quale
l’art. 9, secondo comma, prevede la reclusione da uno a cinque anni,
ed e’ consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza, quando
l’inosservanza riguardi gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla
sorveglianza speciale.
Il contenuto delle prescrizioni e’ ricavabile con riferimento
indiretto ed implicito alle misure di prevenzione nei confronti delle
persone pericolose, dettate dall’art. 5 della stessa legge n. 1423
del 1956. Al terzo comma di detto articolo fanno riferimento le
prescrizioni di «vivere onestamente, rispettare le leggi dello Stato,
non dare ragione alcuna di sospetto in ordine alla propria condotta»,
indicate nel punto 4 del decreto del Tribunale di Bari; e, nella
specie, la violazione di tali prescrizioni era stata accertata in
flagrante, con riferimento a comportamenti posti in essere dal
sorvegliato speciale in violazione di specifiche norme di legge
dettate dall’ordinamento generale, come quelle del vigente codice
della strada.
Secondo l’Avvocatura dello Stato, anche la questione sollevata
con riguardo all’art. 3 Cost. sarebbe manifestamente infondata.
Infatti, un trattamento piu’ severo per chi non osservi gli
obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale, con
obbligo o divieto di soggiorno, non puo’ dirsi irragionevole,
trattandosi di obblighi e prescrizioni relative alla misura di
prevenzione piu’ grave, irrogata a soggetto ritenuto portatore di
speciale pericolosita’. In proposito, e’ richiamata la sentenza di
questa Corte n. 161 del 2009.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Andria, in
composizione monocratica, dubita, in riferimento agli articoli 25,
secondo comma, e 3 della Costituzione, della legittimita’
costituzionale dell’articolo 9, secondo comma, della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle
persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita’),
come sostituito dall’articolo 14 del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in
relazione all’art. 5, terzo comma, prima parte, della stessa legge n.
1423 del 1956.
Il rimettente premette di essere chiamato a giudicare in un
procedimento penale con rito direttissimo a carico di G. D.,
arrestato in flagranza del reato di cui al denunziato art. 9, secondo
comma, della legge n. 1423 del 1956, per avere, «quale soggetto
sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di
soggiorno nel Comune di Andria, in forza del decreto n. 5/06 M. P.
emesso in data 11 gennaio 2006 dal Tribunale di Bari, violato, con
piu’ azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, le
prescrizioni di cui al punto n. 4 del citato decreto e cioe’ quelle
di "vivere onestamente, rispettare le leggi dello Stato e non dare
ragione alcuna di sospetto in ordine alla propria condotta" e
precisamente perche’: 1) si poneva alla guida di un ciclomotore senza
aver conseguito il previsto certificato di idoneita’ alla guida dei
ciclomotori e senza essere munito di patente perche’ revocata; 2) si
poneva alla guida dello stesso ciclomotore senza indossare il casco
protettivo; 3) transitava nella zona battuta notoriamente da
spacciatori e tossicodipendenti, cosi’ dando ragione di sospetto con
la propria condotta».
Il giudice a quo aggiunge che, dopo la convalida dell’arresto,
l’imputato ha formulato richiesta di giudizio abbreviato, che e’
stato disposto, e nell’ambito di tale giudizio il difensore ha
sollevato questione di legittimita’ costituzionale della normativa
sopra indicata, per contrasto con gli artt. 3, 25, 27 e 13 Cost.
Cio’ premesso, il giudicante ritiene che la normativa censurata
violi sia l’art. 25, secondo comma, sia l’art. 3 Cost., facendo
emergere due profili autonomi e distinti di illegittimita’
costituzionale.
Con riguardo al primo profilo, il rimettente osserva che detta
normativa, nella parte in cui sanziona come delitto di violazione
della sorveglianza speciale l’inosservanza della prescrizione
prevista dall’art. 5, terzo comma, prima parte, della legge n. 1423
del 1956 (vivere onestamente, rispettare le leggi e non dare ragione
di sospetti), si pone in contrasto con il principio di tassativita’,
sancito in modo implicito ma certo dall’art. 25 Cost., «quale
corollario e completamento logico dei principi della riserva di legge
e della irretroattivita’». Il principio di tassativita’ «impone la
determinazione e la determinatezza della fattispecie di reato
affinche’ possa essere sempre individuata o comunque individuabile
con sicurezza la condotta sanzionata penalmente». Tali caratteri
mancherebbero nelle menzionate prescrizioni, che si limiterebbero a
prevedere obblighi generali riguardanti tutta la collettivita’,
sicche’ non sarebbe possibile riconoscere con precisione la condotta
idonea ad integrare il reato contestato.
Quanto al secondo profilo, il trattamento sanzionatorio ben piu’
severo, previsto dalla norma censurata per il sorvegliato speciale
con obbligo o divieto di soggiorno rispetto al sorvegliato speciale
non gravato da tali obblighi, darebbe luogo ad una ingiustificata
disparita’ di trattamento, in quanto «dal punto di vista della
concreta offensivita’ della condotta, la inosservanza degli obblighi
inerenti alla sorveglianza speciale presenta oggettivamente la stessa
carica di disvalore», nell’uno e nell’altro caso, onde sarebbe
violato il principio dettato dall’art. 3 Cost.
2. – La questione, in relazione ad entrambi i profili, non e’
fondata, nei sensi di seguito precisati.
2.1. – Va premesso che l’art. 9 della legge n. 1423 del 1956,
come oggi vigente dopo le modifiche apportate con l’art. 14 del d.l.
n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155
del 2005, dispone nel primo comma che il «contravventore agli
obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e’ punito con l’arresto
da tre mesi ad un anno»; nel secondo comma aggiunge che se
«l’inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla
sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno, si
applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed e’
consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza».
Questa Corte, con sentenza n. 161 del 2009, dopo avere
ricostruito l’evoluzione della normativa in esame (punto 3 del
Considerato in diritto), ha ritenuto non irragionevole la scelta
legislativa di inasprire il trattamento sanzionatorio delle condotte
penalmente illecite, inerenti alla misura della sorveglianza speciale
con l’obbligo o il divieto di soggiorno, scelta attuata collocando
nella relativa fattispecie criminosa, punita con la reclusione da uno
a cinque anni, anche l’inosservanza delle prescrizioni inerenti a
tale misura, disposte dal tribunale ai sensi dell’art. 5 della legge
n. 1423 del 1956 e successive modificazioni. Al riguardo, si e’ posto
in rilievo che la pur severa sanzione prevista dalla norma denunziata
(peraltro con un consistente divario tra il minimo e il massimo
edittale della pena, con conseguente ampia flessibilita’ del
trattamento punitivo) concerne soggetti sottoposti ad una grave
misura di prevenzione, perche’ ritenuti pericolosi per la sicurezza
pubblica, in relazione alla cui salvaguardia altre misure non sono
state considerate idonee.
Le prescrizioni – che la persona sottoposta ad una delle misure
di prevenzione previste dall’art. 3 della legge n. 1423 del 1956 deve
osservare – sono determinate dal tribunale, all’esito del
procedimento giurisdizionale applicativo della misura stessa, in base
al citato art. 5 della medesima legge, il cui terzo comma cosi’
dispone: «In ogni caso prescrive di vivere onestamente, di rispettare
le leggi, di non dare ragione di sospetti e di non allontanarsi dalla
dimora senza preventivo avviso all’autorita’ locale di pubblica
sicurezza; prescrive, altresi’, di non associarsi abitualmente alle
persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di
prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera piu’ tardi e di
non uscire la mattina piu’ presto di una data ora e senza comprovata
necessita’ e, comunque, senza averne data tempestiva notizia
all’autorita’ locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non
portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole,
o in case di prostituzione e di non partecipare a pubbliche
riunioni».
Come questa Corte ha gia’ osservato, il fondamento delle misure
di prevenzione e’ nel principio secondo cui l’ordinato e pacifico
svolgimento dei rapporti sociali deve essere garantito, oltre che dal
complesso di norme repressive di fatti illeciti, anche da un sistema
di misure preventive contro il pericolo del loro verificarsi in
avvenire, sistema che corrisponde ad una esigenza fondamentale di
ogni ordinamento, accolta e riconosciuta negli artt. 13, 16 e 17
Cost. (sentenze n. 23 del 1964 e n. 27 del 1959). E le prescrizioni
sopra indicate mirano appunto a garantire il detto fine di tutela
preventiva, anche allo scopo di consentire l’esercizio di adeguati
controlli da parte dell’autorita’ di pubblica sicurezza.
Cio’ posto, venendo alla questione di legittimita’ costituzionale
sollevata dal rimettente con riferimento all’art. 25, secondo comma,
Cost., si deve osservare che, per costante giurisprudenza di questa
Corte, per verificare il rispetto del principio di tassativita’ o di
determinatezza della norma penale occorre non gia’ valutare
isolatamente il singolo elemento descrittivo dell’illecito, bensi’
collegarlo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con
la disciplina in cui questa s’inserisce.
In particolare, «l’inclusione nella formula descrittiva
dell’illecito di espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero
di clausole generali o concetti elastici, non comporta un vulnus del
parametro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva
del fatto incriminato consenta comunque al giudice – avuto riguardo
alle finalita’ perseguite dall’incriminazione ed al piu’ ampio
contesto ordinamentale in cui essa si colloca – di stabilire il
significato di tale elemento mediante un’operazione interpretativa
non esorbitante dall’ordinario compito a lui affidato: quando cioe’
quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di
corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta,
sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile; e,
correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una
percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore
precettivo» (ex plurimis: sentenze n. 327 del 2008; n. 5 del 2004; n.
34 del 1995; n. 122 del 1993).
In questo quadro, la prescrizione di «vivere onestamente», se
valutata in modo isolato, appare di per se’ generica e suscettibile
di assumere una molteplicita’ di significati, quindi non
qualificabile come uno specifico obbligo penalmente sanzionato
(ordinanza n. 354 del 2003). Tuttavia, se e’ collocata nel contesto
di tutte le altre prescrizioni previste dal menzionato art. 5 e se si
considera che e’ elemento di una fattispecie integrante un reato
proprio, il quale puo’ essere commesso soltanto da un soggetto gia’
sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con
obbligo o divieto di soggiorno, essa assume un contenuto piu’
preciso, risolvendosi nel dovere imposto a quel soggetto di adeguare
la propria condotta ad un sistema di vita conforme al complesso delle
suddette prescrizioni, tramite le quali il dettato di «vivere
onestamente» si concreta e si individualizza.
Quanto alla prescrizione di «rispettare le leggi», contrariamente
all’opinione espressa dal rimettente, essa non e’ indeterminata ma si
riferisce al dovere, imposto al prevenuto, di rispettare tutte le
norme a contenuto precettivo, che impongano cioe’ di tenere o non
tenere una certa condotta; non soltanto le norme penali, dunque, ma
qualsiasi disposizione la cui inosservanza sia ulteriore indice della
gia’ accertata pericolosita’ sociale.
Ne’ vale addurre che questo e’ un obbligo generale, riguardante
tutta la collettivita’, perche’ il carattere generale dell’obbligo,
da un lato, non ne rende generico il contenuto e, dall’altro,
conferma la sottolineata esigenza di prescriverne il rispetto a
persone nei cui confronti e’ stato formulato, con le garanzie proprie
della giurisdizione, il suddetto giudizio di grave pericolosita’
sociale.
Infine, in ordine alla prescrizione di «non dare ragione di
sospetti», ancora una volta essa non va considerata in modo isolato
ma nel contesto delle altre prescrizioni contemplate dall’art. 5, tra
cui assume particolare rilevanza, al fine di dare concretezza al
dettato normativo, il divieto posto al sorvegliato speciale di non
frequentare determinati luoghi o persone.
Inoltre, non e’ esatto ritenere che la prescrizione de qua possa
esaurirsi in un mero sospetto, disancorato da qualsiasi circostanza
concreta. L’applicazione di essa, invece, richiede la valutazione
oggettiva di fatti, collegati alla condotta della persona, che siano
idonei a rivelarne la proclivita’ a commettere reati. La valutazione
di tale idoneita’, dovendo essere compiuta in concreto e con
riferimento alle singole fattispecie, non puo’ che essere demandata
al competente giudice penale.
La questione di legittimita’ costituzionale della norma
censurata, in relazione all’art. 25, secondo comma, Cost., non e’
dunque fondata, nei sensi fin qui esposti.
2.2. – Anche la questione di legittimita’ costituzionale della
medesima norma, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., non e’
fondata.
Questa Corte, con sentenza n. 161 del 2009, ha gia’ sottoposto a
scrutinio detta norma, con riferimento al parametro ora citato, e ne
ha escluso la difformita’ rispetto alla Costituzione sotto i profili
denunciati.
Gli argomenti addotti in questa sede dal rimettente non
consentono di modificare tale orientamento.
Invero, ad avviso del giudice a quo, sussiste una ingiustificata
disparita’ di trattamento tra sorvegliato speciale cosiddetto
"semplice" e sorvegliato speciale con obbligo o divieto di dimora.
Infatti, mentre il contravventore agli obblighi inerenti alla
sorveglianza speciale e’ punito con l’arresto da tre mesi ad un anno
(art. 9 citato, primo comma), se l’inosservanza riguarda gli obblighi
e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l’obbligo o
il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a
cinque anni ed e’ consentito l’arresto anche fuori dei casi di
flagranza.
Tuttavia, secondo il rimettente, «dal punto di vista della
concreta offensivita’ della condotta, la inosservanza degli obblighi
inerenti alla sorveglianza speciale presenta oggettivamente la stessa
carica di disvalore a prescindere dal fatto che il sorvegliato
speciale sia o meno gravato anche dall’obbligo o dal divieto di
soggiorno, diversamente dal caso in cui invece sia proprio questa, e
cioe’ la prescrizione inerente all’obbligo o al divieto di soggiorno,
ad essere violata». Di qui l’ingiustificata disparita’ di
trattamento.
Questo assunto non puo’ essere condiviso, perche’ il rimettente
muove da un presupposto interpretativo erroneo.
Invero, non e’ esatto che la condotta del sorvegliato speciale
cosiddetto "semplice" e quella del sorvegliato speciale con obbligo
di soggiorno in un determinato comune (come nella specie) abbiano
pari carattere offensivo, e quindi pari gravita’, in caso
d’inosservanza agli obblighi e alle prescrizioni inerenti alla
sorveglianza speciale.
L’art. 3, terzo comma, della legge n. 1423 del 1956, e successive
modificazioni, stabilisce che «Nei casi in cui le altre misure di
prevenzione non sono ritenute idonee alla sicurezza pubblica puo’
essere imposto l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di
dimora abituale». La stessa legge, dunque, prevede una graduazione
nell’ambito delle misure di prevenzione, riservando la sorveglianza
speciale con obbligo di soggiorno ai casi di piu’ accentuata
pericolosita’ sociale, nei quali le altre misure non sono ritenute
idonee; e questa maggiore pericolosita’ necessariamente rende piu’
grave l’inosservanza delle prescrizioni imposte al soggetto.
Ne deriva che le due situazioni non sono omogenee, onde
l’asserita violazione dell’art. 3 Cost. non e’ ravvisabile, dovendosi
per il resto confermare la costante giurisprudenza di questa Corte,
secondo cui le scelte legislative aventi ad oggetto la configurazione
delle fattispecie criminose e il relativo trattamento sanzionatorio
sono censurabili, in sede di costituzionalita’, soltanto qualora la
relativa discrezionalita’ sia stata esercitata in modo manifestamente
irragionevole, arbitrario o radicalmente ingiustificato (ex plurimis:
sentenze n. 161 del 2009, n. 324 del 2008, n. 22 del 2007, n. 394 del
2006); mentre il raffronto tra fattispecie normative, finalizzato a
verificare la ragionevolezza delle scelte del legislatore, deve avere
ad oggetto casistiche omogenee, risultando altrimenti improponibile
la stessa comparazione (ex plurimis: sentenza n. 161 del 2009;
ordinanze n. 41 del 2009, n. 71 e n. 30 del 2007).

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 9, secondo
comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione
nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la
pubblica moralita’), come sostituito dall’articolo 14 del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto
del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155, sollevata, in riferimento agli articoli
25, secondo comma, e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Trani,
sezione distaccata di Andria, in composizione monocratica, con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Criscuolo

Il cancelliere: Milana

Depositata in cancelleria il 23 luglio 2010.

Il cancelliere: Milana

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 luglio 2010 Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato personale di varie amministrazioni dello Stato.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 210 del 8-9-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005) ed in particolare l’art. 1, comma 47, che
disciplina la mobilita’ tra amministrazioni in regime di limitazione
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008);
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010);
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria, ed in particolare l’art. 66 che disciplina
il turn over di alcune amministrazioni tra cui quelle elencate
nell’art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006;
Visto l’art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006,
cosi’ come modificato dall’art. 66 del decreto- legge 25 giugno 2008,
n. 112, che individua, i seguenti destinatari: amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia
ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le
Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici
di cui all’art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
Visto l’art. 66, comma 7, del citato decreto-legge n. 112 del 2008,
il quale sostituisce l’art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre
2007, n. 244;
Visto l’art. 3, comma 102, della citata legge n. 244 del 2007, e
successive modificazioni ed integrazioni, che prevede, per l’anno
2010 che le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 523 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilita’, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente.
In ogni caso il numero delle unita’ di personale da assumere non puo’
eccedere il 20 per cento delle unita’ cessate nell’anno precedente;
Visto l’art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del
2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9
dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalita’ di cui
all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni
interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni
avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e
dall’individuazione delle unita’ da assumere e dei correlati oneri,
asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalita’
di autorizzazione l’emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la
funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;
Visti i commi 1, 5 e 6 dell’art. 74, del citato decreto-legge n.
112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli
assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le
sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito
dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in
legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26
febbraio 2010, n. 25;
Visto l’art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009 in
cui e’ previsto che le amministrazioni indicate nell’art. 74, comma
1, del decreto-legge n. 112 del 2008, all’esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74, provvedono,
anche con le modalita’ indicate nell’art. 41, comma 10, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 devono apportare,
entro il 30 giugno 2010, un’ulteriore riduzione degli uffici
dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni
organiche, nonche’ delle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di ricerca;
Visto il comma 8-quater del citato art. 2 del decreto-legge n. 194
del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010, che
prevede, per le Amministrazioni che non abbiano adempiuto nei tempi
previsti a quanto disposto dal comma 8-bis dello stesso art. 2, il
divieto, a decorrere dal 30 giugno 2010, di procedere ad assunzioni
di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, prevedendo
che fino all’emanazione dei relativi provvedimenti, le dotazioni
organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti
coperti alla data del 28 febbraio 2010, facendo salve le procedure
concorsuali e di mobilita’ avviate alla predetta data;
Visto il comma 8-quinques del ripetuto art. 2, del decreto-legge n.
194 del 2009 che prevede l’esclusione dall’applicazione dei commi da
8-bis a 8-quater dello stesso articolo per le amministrazioni che
abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell’art. 17,
comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del
medesimo art. 17, per il personale amministrativo operante presso gli
Uffici giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le
Autorita’ di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia
penitenziaria, per i magistrati, per l’Agenzia italiana del farmaco,
nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonche’ per le
strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e per quelle del personale indicato
nell’art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;
Visto il gia’ citato comma 8-quinques dell’art. 2, del
decreto-legge n. 194 del 2009 secondo cui restano altresi’ escluse
dal divieto ad assumere di cui al comma 8-quater le assunzioni del
personale dirigenziale reclutato attraverso il corso-concorso
selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre 2005, n.
269, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, da effettuare in via prioritaria
nell’ambito delle ordinarie procedure assunzionali;
Viste le note con le quali ciascuna amministrazione, chiede le
relative assunzioni con specifica degli oneri da sostenere, dando
analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno 2009 e
delle risorse finanziarie che si rendono disponibili;
Considerato che, data l’urgenza di procedere alle autorizzazioni ad
assumere del suddetto personale dirigenziale reclutato attraverso il
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione, l’asseverazione dei dati possa essere
acquisita successivamente, tenuto conto che l’onere previsto per le
assunzioni richieste lascia ancora una consistente disponibilita’ di
risorse finanziarie utilizzabili, con dei margini sufficienti a
garantire il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa
vigente;
Visto l’art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi del quale nell’individuazione delle dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta’ di personale,
anche temporanea, nell’ambito dei contingenti relativi alle singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e
innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta»;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Fermo restando gli adempimenti previsti dall’art. 74 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche’ quelli di cui all’art. 2,
comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito
in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26
febbraio 2010, n. 25 le amministrazioni, di cui alla Tabella
allegata, che e’ parte integrante del presente provvedimento, possono
procedere all’assunzione a tempo indeterminato, delle unita’ di
personale per ciascuna indicate, per un onere a regime corrispondente
all’importo accanto specificato ai sensi dell’art. 3, comma 102,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall’art. 66,
comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Le assunzioni del personale dirigenziale reclutato attraverso il
corso concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione, con decreto direttoriale del 12
dicembre 2005, n. 269, dovranno essere effettuate in via prioritaria
nell’ambito delle ordinarie procedure assunzionali, cosi’ come
previsto dal comma 8-quinques dell’art. 2, del decreto-legge n. 194
del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010.
3. Le predette Amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e
non oltre il 31 marzo 2011, per le necessarie verifiche, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione
pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e
al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il
personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da
sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresi’
fornita da parte dell’amministrazione dimostrazione del rispetto dei
limiti di spesa previsti dal presente decreto.
4. All’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si
provvede nell’ambito delle disponibilita’ dei pertinenti capitoli
dello stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri e dei
rispettivi bilanci delle altre amministrazioni.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 15 luglio 2010

p. il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione
Brunetta

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti l’11 agosto 2010
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri
registro n. 10, foglio n. 389

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

REGIONE PIEMONTE LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2010, n. 3 Norme in materia di edilizia sociale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 36 del 11-9-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
n. 7 del 18 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Finalita’ ed oggetto

1. In attuazione dell’art. 117 della Costituzione e dell’art. 10
dello Statuto, la Regione Piemonte riconosce e promuove il diritto
all’abitazione mediante politiche territoriali e abitative tese ad
assicurare il fabbisogno delle famiglie e delle persone meno abbienti
e di particolari categorie sociali.
2. La presente legge disciplina il sistema dell’intervento
pubblico nel settore dell’edilizia sociale attraverso:
a) l’individuazione delle modalita’ di assegnazione degli
alloggi e di calcolo del relativo canone di locazione;
b) l’ordinamento degli enti operanti in materia;
c) la definizione dei criteri per l’alienazione degli alloggi.

Art. 2

Ambito di applicazione e definizione di alloggio sociale

1. La presente legge si applica agli alloggi sociali:
a) acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici a
totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della
Regione;
b) acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non
economici per le finalita’ proprie dell’edilizia sociale;
c) acquistati, realizzati o recuperati con i proventi delle
alienazioni operate ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560
(Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica), ed ai sensi del capo IV.
2. Le presenti norme si applicano, inoltre, agli alloggi
acquistati, realizzati o recuperati ai sensi degli artt. 7 e 8 del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 (Dilazione dell’esecuzione dei
provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di
abitazione e provvedimenti urgenti per l’edilizia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, dell’art. 2 del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l’edilizia
residenziale e provvidenze in materia di sfratti), convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dell’art. 4 del
decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 (Misure finanziarie in favore
delle aree ad alta tensione abitativa), convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118 e dell’art. 5 del
decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708 (Misure urgenti per
fronteggiare l’eccezionale carenza di disponibilita’ abitative),
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.
3. Sono esclusi dall’applicazione della presente legge gli
alloggi:
a) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata
o convenzionata;
b) di servizio, ossia quelli per i quali la normativa vigente
prevede la semplice concessione amministrativa con conseguente
disciplinare e senza contratto di locazione;
c) di proprieta’ degli enti pubblici previdenziali, purche’ non
realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o
contributo dello Stato o della Regione;
d) costruiti per i profughi con i finanziamenti di cui alla
legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi).
4. Sono altresi’ esclusi dall’applicazione della presente legge,
limitatamente alla procedura di assegnazione, gli alloggi sottoposti
ad interventi di recupero, qualora riassegnati ai precedenti
occupanti, purche’ in possesso dei requisiti per la permanenza
nell’edilizia sociale.
5. La Giunta regionale con il regolamento delle procedure di
assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, da approvare entro
centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
sentita la commissione consiliare competente, individua gli alloggi
che possono altresi’ essere esclusi dall’applicazione della presente
legge, nell’ambito delle seguenti tipologie:
a) alloggi che, per modalita’ di acquisizione, destinazione
funzionale o per particolari caratteri di pregio storico o artistico,
non sono utilizzabili per i fini propri dell’edilizia sociale;
b) alloggi utilizzabili per finalita’ socialmente rilevanti;
c) alloggi di proprieta’ degli enti pubblici non economici non
realizzati o recuperati con fondi dello Stato o della Regione e
destinati a soddisfare fasce di reddito superiori a quelle per
l’accesso all’edilizia sociale.

Art. 3 Requisiti per l’assegnazione 1. I requisiti per conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia sociale sono i seguenti: a) essere residente o prestare attivita’ lavorativa da almeno tre anni nel comune che emette il bando di concorso o in uno dei comuni del medesimo ambito territoriale di cui all’art. 5, comma 2. I comuni hanno facolta’, in sede di bando, di incrementare tale requisito fino ad un massimo di ulteriori due anni; b) non essere titolare di diritti esclusivi di proprieta’ o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicato nel territorio regionale; c) non essere titolare di diritti esclusivi di proprieta’ o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3, A4, A5 e A6 ubicato nel territorio regionale di superficie utile massima non superiore a: 1) 40 metri quadri per nucleo richiedente composto da una o due persone; 2) 60 metri quadri per nucleo richiedente composto da tre o quattro persone; 3) 80 metri quadri per nucleo richiedente composto da cinque o sei persone; 4) 100 metri quadri per nucleo richiedente composto da sette o piu’ persone; d) non avere avuto una precedente assegnazione in proprieta’ o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno; e) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale; f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione; g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale; h) non essere stato dichiarato decaduto dall’assegnazione dell’alloggio a seguito di morosita’, salvo che il debito conseguente a morosita’ sia stato estinto prima della presentazione della domanda; i) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiore al limite stabilito con il regolamento di cui all’art. 19, comma 2. 2. In sede di programmazione delle risorse di edilizia sociale possono essere stabiliti ulteriori requisiti in riferimento a finanziamenti destinati a particolari categorie di cittadini. 3. Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere, alla data di approvazione del bando di concorso, i requisiti di cui al comma 1, fatta eccezione per il requisito di cui al comma 1, lettera a) da possedersi da parte del solo richiedente. 4. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono permanere al momento dell’assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonche’ successivamente alla stessa, fatto salvo il requisito di cui al comma 1, lettera i), nei limiti stabiliti con il regolamento di cui all’art. 19, comma 2. 5. Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell’alloggio, gli enti gestori procedono ogni due anni ad un censimento socioeconomico dei nuclei assegnatari.

Art. 4 Nucleo richiedente 1. Il nucleo richiedente e’ composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro. 2. Il periodo di un anno di cui al comma 1 non e’ richiesto per l’inclusione nel nucleo richiedente di: a) coniuge del richiedente; b) figli minori del richiedente; c) altro genitore di figli minori del richiedente; d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente.

Art. 5 Procedure per l’assegnazione degli alloggi 1. L’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale e’ di competenza del comune in cui gli alloggi sono situati, salvo sia disposto diversamente da specifica convenzione stipulata tra il comune proprietario e il comune in cui sono situati gli alloggi, ed avviene a seguito di bandi di concorso finalizzati alla formazione di graduatorie comunali. 2. Ai fini dell’emissione dei bandi di concorso e dell’assegnazione degli alloggi, il territorio regionale e’ suddiviso negli ambiti territoriali di cui all’allegato A. 3. Il bando di concorso e’ emesso dal comune con cadenza temporale tale da garantire la presenza in graduatoria di un numero sufficiente di richiedenti in relazione alla disponibilita’ alloggiativa e, comunque, almeno ogni quattro anni. 4. Il bando di concorso puo’ prevedere la riserva a favore di particolari categorie di cittadini, quali giovani coppie che abbiano contratto matrimonio da non piu’ di due anni, anziani, invalidi, nuclei monogenitoriali con prole, per l’assegnazione di un massimo del 25 per cento degli alloggi che si rendono disponibili nel periodo di vigenza della graduatoria. 5. Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria e l’emissione del successivo bando di concorso il comune ha facolta’ di aggiornare la graduatoria mediante l’inserimento di nuove domande e la variazione, su istanza di parte, delle condizioni originariamente prese a riferimento per le domande gia’ presentate. Ai fini dell’aggiornamento della graduatoria non sono valutati i mutamenti di condizione del richiedente conseguenti a trasferimenti volontari di residenza successivi alla data di pubblicazione dell’ultimo bando di concorso. 6. La graduatoria ha validita’ a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio del comune di emissione del bando di concorso. Sino a tale data gli alloggi sono assegnati sulla base della previgente graduatoria, come aggiornata ai sensi del comma 5. 7. In assenza di richiedenti utilmente collocati in graduatoria, il comune puo’ effettuare l’assegnazione attingendo dalle graduatorie formate su bandi di concorso emessi da altri comuni del medesimo ambito territoriale. 8. Se il comune non provvede all’emissione del bando di concorso entro i quattro anni dal precedente bando, l’aliquota massima di assegnazioni effettuabili fuori graduatoria, ai sensi dell’art. 10, e’ ridotta del 50 per cento fino all’emissione del nuovo bando di concorso. 9. La Giunta regionale con il regolamento del bando di concorso e della graduatoria, da approvare entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce: a) le forme di pubblicita’, con riferimento alle modalita’ ed ai tempi di pubblicazione del bando di concorso, al fine di garantire l’informazione ai cittadini, compresi quelli residenti all’estero; b) i contenuti del bando di concorso, con riferimento all’ambito territoriale di competenza, ai requisiti per la partecipazione, alle modalita’ ed ai termini di presentazione delle domande; c) le modalita’ di formazione delle graduatorie, con riferimento alle procedure ed ai tempi inerenti all’approvazione, alla pubblicazione ed ai ricorsi. 10. L’emissione dei bandi di concorso e le funzioni esecutive concernenti l’assegnazione degli alloggi possono essere delegate dai comuni alle Agenzie territoriali per la casa (ATC), con rimborso dei costi sostenuti.

Art. 6

Verifica delle domande

1. Il comune provvede alla raccolta delle domande, alla verifica
della loro regolarita’ e della sussistenza della documentazione.
2. A tal fine il comune, anche avvalendosi degli organi
dell’amministrazione dello Stato e degli altri enti locali, puo’
richiedere agli interessati i documenti eventualmente occorrenti per
comprovare la situazione dichiarata nella domanda, fissando un
termine perentorio non inferiore a quindici giorni e non superiore a
trenta giorni a decorrere dalla richiesta. Per i lavoratori emigrati
all’estero il termine massimo per la presentazione dei documenti e’
prorogato di ulteriori trenta giorni.
3. Le domande corredate dalla documentazione acquisita sono
trasmesse, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato
nel bando di concorso, alla Commissione per la formazione della
graduatoria di cui all’art. 7. La scadenza del termine fissato nel
bando di concorso puo’ essere prorogata di sessanta giorni per bandi
di concorso relativi ad ambiti territoriali con popolazione residente
superiore a 200 mila abitanti.

Art. 7 Commissioni preposte alla formazione delle graduatorie 1. La graduatoria e’ formata da una Commissione di nomina regionale istituita presso l’ATC competente per territorio. La Giunta regionale definisce l’ambito territoriale di competenza della Commissione in relazione all’entita’ della domanda, eventualmente con la nomina di piu’ commissioni operanti presso la stessa ATC. 2. La Commissione verifica il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti previsti all’art. 3, commi 1 e 2, ed attribuisce i punteggi di cui all’art. 8, sulla base dei documenti richiesti dal bando di concorso. 3. La Commissione e’ composta da: a) un magistrato, ordinario o amministrativo, anche a riposo, con funzioni di presidente, designato dalla Corte d’Appello; b) due rappresentanti degli enti locali designati dalla sezione regionale dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), su proposta dei comuni dell’ambito territoriale; c) un funzionario regionale; d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti piu’ rappresentative a livello nazionale, designato d’intesa dalle medesime; e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli assegnatari piu’ rappresentative a livello nazionale, designato d’intesa dalle medesime; f) un rappresentante dell’ATC, nel cui ambito territoriale sorgono gli alloggi da assegnare, con funzioni di vicepresidente. 4. La struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica provvede con propria determinazione alla nomina dei membri effettivi di cui al comma 3, nonche’ dei membri supplenti, che devono essere designati dai medesimi enti ed organizzazioni contestualmente ai componenti effettivi della Commissione, fatta eccezione per il componente di cui al comma 3, lettera c), da individuarsi da parte della struttura medesima. 5. La Commissione puo’ regolarmente funzionare quando siano nominati almeno cinque componenti, sulla base delle designazioni pervenute. 6. Entro trenta giorni dalla nomina, il presidente convoca la Commissione. Se non provvede entro tale termine, alla convocazione provvede il vicepresidente. 7. Per la validita’ delle deliberazioni e’ sufficiente la partecipazione di quattro dei componenti della Commissione. In caso di parita’ di voti prevale il voto del presidente. 8. La Commissione dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere confermati. 9. La segreteria della Commissione e’ formata da dipendenti dell’ATC. Tra essi la Commissione sceglie il segretario. 10. Ai componenti della Commissione e’ attribuito un compenso stabilito con deliberazione della Giunta regionale. La copertura di spesa e’ assicurata nei programmi di intervento concernenti le attuazioni dei piani di edilizia sociale ed i relativi oneri sono a carico di ciascuna ATC.

Art. 8 Punteggi da attribuire ai richiedenti 1. Al fine della formazione delle graduatorie, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali dell’inquilinato e confederali ed acquisito il parere della competente Commissione consiliare, con il regolamento dei punteggi da approvare entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce i punteggi da attribuire ai richiedenti, in relazione alle seguenti condizioni sociali, economiche e abitative: a) richiedenti che abitano con il nucleo richiedente da almeno due anni in baracche, stalle, seminterrati, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo temporaneo dagli organi preposti all’assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte e simili; b) richiedenti che devono lasciare strutture penitenziarie, altre strutture ospitanti o famiglie affidatarie per raggiunti limiti di eta’, conclusione del programma terapeutico, scadenza dei termini previsti da convenzioni per la permanenza in locali concessi a titolo temporaneo; c) richiedenti nel cui nucleo richiedente sono presenti uno o piu’ soggetti con anzianita’ di contribuzione nella gestione case per i lavoratori (GESCAL); d) richiedenti che abitano con il nucleo richiedente in alloggio il cui stato, certificato dal comune, sia considerato scadente. Per alloggio scadente si intende l’unita’ immobiliare che non dispone di impianto elettrico o di impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi o che non dispone di servizi igienici privati o che dispone di servizi igienici comuni a piu’ unita’ immobiliari. Per alloggio scadente si intende altresi’ l’immobile in cui risultano in scadenti condizioni almeno quattro dei seguenti elementi, dei quali tre devono essere propri dell’unita’ immobiliare: 1) elementi propri dell’unita’ immobiliare: 1.1) pavimenti; 1.2) pareti e soffitti; 1.3) infissi; 1.4) impianto elettrico; 1.5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari; 1.6) impianto di riscaldamento; 2) elementi comuni: 2.1) accessi, scale e ascensore; 2.2) facciate, coperture e parti comuni in genere; e) richiedenti che abitano con il nucleo richiedente in alloggio privo di servizio igienico completo o provvisto di servizio igienico esterno all’abitazione o in comune con altre famiglie. Per servizio igienico incompleto si intende quello non composto di wc, lavabo e doccia o vasca; f) richiedenti che abitano con il nucleo richiedente in alloggio non adeguato per dimensioni; g) richiedenti che abitano da almeno due anni con il nucleo richiedente, composto da almeno due unita’, in uno stesso alloggio con altro o piu’ nuclei familiari, anche essi composti da almeno due unita’; h) richiedenti con ISEE di entita’ inferiore, rispettivamente, al 30, al 50 ed al 70 per cento del limite di accesso; i) richiedenti che debbono abbandonare l’alloggio: 1) in quanto fruenti di alloggio di servizio, per collocamento in quiescenza, per trasferimento di ufficio, per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro; 2) a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilita’ o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall’autorita’ competente non oltre tre anni prima della data del bando di concorso; 3) a seguito di sentenza esecutiva di sfratto; 4) a seguito di monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di sfratto; l) richiedenti che hanno superato il sessantacinquesimo anno di eta’, vivono soli o in coppia quali coniugi o conviventi more uxorio, entrambi non esercitanti alcuna attivita’ lavorativa, anche se con uno o piu’ minori a carico; m) richiedenti che contraggono matrimonio entro la data di scadenza del bando di concorso o che lo hanno contratto non oltre due anni prima della data di pubblicazione del bando stesso; n) richiedenti nel cui nucleo richiedente sono presenti invalidi con grado di invalidita’ almeno pari al 67 per cento, malati di Aids conclamato, minori o anziani con difficolta’ persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri dell’eta’, anche in relazione all’anzianita’ ed alla presenza di barriere architettoniche; o) cittadini italiani emigrati all’estero, che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza; p) profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgono attivita’ lavorativa e stranieri che hanno ottenuto lo status di rifugiato; q) nuclei richiedenti composti da almeno cinque persone; r) richiedenti gia’ inseriti in precedenti graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale; s) richiedenti titolari di pensione o assegno sociale; t) coniuge superstite o figlio di appartenente alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco, ad altra pubblica amministrazione, deceduto per motivi di servizio, nonche’ coniuge superstite o figlio di caduti sul lavoro.

Art. 9 Accertamento dei requisiti 1. Le commissioni preposte alla formazione delle graduatorie o gli enti competenti all’assegnazione degli alloggi possono far espletare in qualsiasi momento, da organismi ed enti a cio’ abilitati, accertamenti volti a verificare l’esistenza dei requisiti. 2. Le commissioni preposte alla formazione delle graduatorie o gli enti competenti all’assegnazione ed alla gestione degli alloggi, nel caso di dichiarazioni ritenute inattendibili, in base ad elementi obiettivamente accertati, conducono le opportune verifiche presso gli uffici competenti, dandone comunicazione all’interessato. 3. In pendenza di tali accertamenti, i richiedenti sono comunque collocati in graduatoria, fermo restando che, dopo le risultanze delle verifiche, la loro posizione in graduatoria puo’ essere modificata.

Art. 10 R i s e r v e 1. I comuni sono autorizzati ad assegnare un’aliquota non eccedente il 25 per cento, arrotondata all’unita’ superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all’art. 5, per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa previste con il regolamento di cui all’art. 2, comma 5. I comuni ad alta tensione abitativa sono autorizzati ad assegnare un’ulteriore aliquota non eccedente il 25 per cento degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, di cui almeno la meta’ per far fronte alla sistemazione di nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo. 2. Per le assegnazioni degli alloggi effettuate su riserva ai sensi del comma 1 devono comunque sussistere i requisiti prescritti all’art. 3. 3. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia gia’ assegnatario di alloggio di edilizia sociale divenuto inutilizzabile, i requisiti richiesti sono quelli di permanenza. 4. La Commissione di cui all’art. 7, previa verifica dei comuni interessati, accerta i requisiti. 5. In presenza di situazioni di emergenza abitativa per cui sussistono condizioni di particolare urgenza accertate dal comune, quest’ultimo procede, anche in deroga al possesso dei requisiti di cui all’art. 3, purche’ nell’ambito della quota di riserva di cui al comma 1, a sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni, non prorogabili o rinnovabili. In tal caso l’ente gestore stipula con l’assegnatario una specifica convenzione a termine. 6. In caso di calamita’ naturale, riconosciuta e dichiarata nelle forme di legge, il comune puo’ utilizzare, ai sensi del comma 5, alloggi di edilizia sociale per la sistemazione di nuclei familiari che, a seguito della calamita’ stessa, non possono risiedere nell’abitazione a qualsiasi titolo condotta, anche in deroga all’aliquota massima prevista dal comma 1.

Art. 11 Assegnazione alle Forze dell’ordine ed ai Vigili del fuoco 1. Gli appartenenti alle Forze dell’ordine ed ai Vigili del fuoco possono partecipare ai bandi di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale emessi dai comuni anche in assenza dei requisiti di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) ed i). 2. La Commissione di cui all’art. 7 pone i richiedenti di cui al comma 1, in un’apposita graduatoria, dalla quale i comuni attingono per l’assegnazione degli alloggi che si rendono disponibili, nella misura di un alloggio per ogni immobile di edilizia sociale costituito da almeno dieci alloggi. 3. Al fine di assicurare ai soggetti di cui al comma 1, la possibilita’ di richiedere l’accesso agli alloggi di edilizia sociale, i comuni informano la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo in merito ai bandi di concorso emessi. 4. I comuni possono, inoltre, procedere ad assegnazioni su riserva ad appartenenti alle Forze dell’ordine ed ai Vigili del fuoco, nell’ambito dell’aliquota di cui all’art. 10, comma 1. Per il possesso dei requisiti valgono le disposizioni di cui al comma 1.

Art. 12

Ente competente alle assegnazioni

1. All’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale provvede il
comune nel cui territorio gli alloggi sono situati.
2. Se il comune non provvede all’assegnazione entro novanta
giorni dalla comunicazione di messa a disposizione dell’alloggio, per
il tempo eccedente corrisponde all’ente gestore il corrispettivo
delle spese generali, di amministrazione, di manutenzione ordinaria e
fiscali sostenute, nonche’ la quota minima di cui all’art. 19, comma
5. Il termine di novanta giorni e’ elevato a centoventi giorni per i
comuni ad alta tensione abitativa. Il regolamento di cui all’art. 2,
comma 5, individua le fattispecie per cui i corrispettivi a carico
del comune non sono dovuti.
3. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali
dell’inquilinato, con il regolamento di cui all’art. 2, comma 5,
definisce le modalita’ di comunicazione dell’avvenuta assegnazione,
di scelta dell’alloggio, dell’eventuale rinuncia e di stipula della
convenzione di locazione.
4. La convenzione di locazione ha durata quadriennale ed e’
tacitamente rinnovata al perdurare dei requisiti di permanenza.
5. In caso di impossibilita’ di assegnazione a soggetti aventi
titolo, puo’ essere autorizzata, nei modi e nei casi individuati con
il regolamento di cui all’art. 2, comma 5, l’esclusione temporanea di
alloggi di edilizia sociale dall’applicazione delle norme del
presente capo.

Art. 13

Successione nella domanda e nell’assegnazione

1. In caso di decesso del richiedente o dell’assegnatario, gli
succedono nella domanda, nella graduatoria o nell’assegnazione,
nell’ordine, il coniuge, i figli, il convivente more uxorio, gli
ascendenti, i discendenti, i collaterali, gli affini e gli altri
componenti del nucleo come definito all’art. 4, comma 1.
2. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di
cessazione degli effetti civili del medesimo, l’ente gestore provvede
all’eventuale voltura della convenzione di locazione uniformandosi
alla decisione del giudice od alla volonta’ delle stesse parti
espressa nel verbale di separazione omologato dal tribunale. In caso
di cessazione della convivenza more uxorio, l’ente gestore provvede
all’eventuale voltura della convenzione di locazione uniformandosi
alla volonta’ delle parti o, in difetto di accordo, in favore del
convivente affidatario della prole o, in assenza di prole, in favore
del soggetto con situazione economica piu’ sfavorevole.
3. Se l’assegnatario, titolare della convenzione di locazione da
almeno cinque anni, chiede la risoluzione della stessa per il
trasferimento della residenza in altra abitazione o presso
istituzioni o strutture comunitarie di ricovero o di cura, i
componenti del nucleo richiedente possono subentrare nella
convenzione secondo l’ordine indicato al comma 1. Il subentrante,
purche’ risulti anagraficamente residente nell’alloggio da almeno tre
anni, presenta domanda di voltura della convenzione di locazione nei
sessanta giorni successivi al rilascio dell’alloggio da parte
dell’assegnatario.
4. Nei casi previsti ai commi 1 e 2, l’ente gestore verifica, al
momento della successione nell’assegnazione, che il subentrante e gli
altri componenti del nucleo richiedente siano in possesso dei
requisiti per la permanenza nell’assegnazione degli alloggi di
edilizia sociale. Nel caso previsto al comma 3, l’ente gestore
verifica, al momento della richiesta di voltura della convenzione di
locazione, che siano congiuntamente in possesso dei requisiti per la
permanenza nell’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale chi si
trasferisce, chi subentra e gli altri componenti del nucleo
richiedente.

Art. 14 Cambi alloggio 1. Ai fini dell’eliminazione delle condizioni di sottoutilizzo o sovraffollamento degli alloggi di edilizia sociale, nonche’ di disagi abitativi di carattere sociale, e’ possibile ricorrere a: a) programmi di mobilita’ dell’utenza predisposti dall’ente gestore; b) cambi alloggio su richiesta dell’assegnatario; c) cambi consensuali di alloggio tra assegnatari. 2. L’ente gestore puo’ disporre la mobilita’ dell’utenza anche qualora venga meno l’esigenza per il nucleo di disporre di un alloggio privo di barriere architettoniche o per ragioni di tutela della civile convivenza. 3. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali dell’inquilinato, con il regolamento dei cambi alloggio da approvare entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce, relativamente alle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 ed anche con riferimento ad ipotesi di mobilita’ tra le province: a) le modalita’ e le procedure di pubblicazione e di informazione all’utenza; b) i limiti di effettuazione e di imposizione dei cambi alloggio e le relative conseguenze sull’applicazione del canone di locazione; c) le forme di tutela per le categorie disagiate.

Art. 15 Esclusione dalla graduatoria 1. Il richiedente utilmente collocato in graduatoria e’ escluso dalla stessa se: a) perde prima del provvedimento comunale di assegnazione uno o piu’ dei requisiti di cui all’art. 3; b) l’inserimento in graduatoria e’ stato ottenuto sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false. 2. Il comune dispone l’esclusione dalla graduatoria, previa acquisizione del parere della Commissione di cui all’art. 7 limitatamente alla fattispecie di cui al comma 1, lettera a). 3. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali dell’inquilinato, con il regolamento di cui all’art. 2, comma 5, disciplina le procedure e le modalita’ di esclusione dalla graduatoria.

Art. 16

Annullamento dell’assegnazione

1. L’annullamento dell’assegnazione e’ disposto se
l’assegnatario:
a) perde prima della stipula della convenzione di locazione uno
o piu’ dei requisiti di cui all’art. 3;
b) rifiuta di stipulare la convenzione di locazione relativa ad
un alloggio adeguato alla composizione del nucleo.
2. Il comune dispone l’annullamento dell’assegnazione che
comporta altresi’ l’esclusione dalla graduatoria, previa acquisizione
del parere della Commissione di cui all’art. 7, limitatamente alla
fattispecie di cui al comma 1, lettera a).
3. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali
dell’inquilinato, con il regolamento di cui all’art. 2, comma 5,
disciplina le procedure e le modalita’ di annullamento
dell’assegnazione.

Art. 17

Decadenza

1. L’assegnatario decade dal titolo a mantenere l’alloggio
condotto in locazione se, successivamente alla stipula della
convenzione di locazione:
a) non occupa l’alloggio entro sessanta giorni dalla stipula
della convenzione, salva la dimostrazione di un legittimo
impedimento;
b) perde uno o piu’ dei requisiti di cui all’art. 3, fatta
eccezione per il requisito di cui all’art. 3, comma 1, lettera i),
nei limiti indicati nel regolamento di cui all’art. 19, comma 2;
c) trasferisce volontariamente altrove la residenza o abbandona
volontariamente l’alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva
preventiva autorizzazione dell’ente gestore;
d) si rende moroso per un periodo superiore a tre mesi, salvo
che la morosita’ non sia riconosciuta incolpevole, secondo quanto
previsto dal regolamento di cui all’art. 19, comma 2;
e) non produce, nonostante apposita diffida, la documentazione
richiesta per il censimento di cui all’art. 3, comma 5, salvo che la
mancata o incompleta produzione di documentazione sia involontaria,
in quanto dipendente da particolari condizioni dell’assegnatario,
quali invalidita’, anzianita’, analfabetismo o altre particolari
gravi cause.
2. Il comune, su segnalazione dell’ente gestore e previa
acquisizione del parere della Commissione di cui all’art. 7
limitatamente alla fattispecie di cui al comma 1, lettera b), dispone
la decadenza di cui al comma 1 che comporta la rescissione della
convenzione di locazione.
3. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali
dell’inquilinato, con il regolamento di cui all’art. 2, comma 5,
disciplina le procedure e le modalita’ di pronunciamento della
decadenza.

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