DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 302 del 29-12-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di provvedere alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative al fine di
garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroga termini in materia di assunzioni

1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato di cui all’articolo 1, commi 523, 527 e 643, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e
all’articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, e’ prorogato al 31 dicembre 2012.
2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2009 e
nell’anno 2010, di cui all’articolo 3, comma 102, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e all’articolo 66,
commi 9-bis, 13 e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e
successive modificazioni, e’ prorogato al 31 dicembre 2012 e le
relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere
concesse entro il 31 luglio 2012.
3. All’articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni, le parole: "Per il triennio
2009-2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per il quadriennio
2009-2012". Al medesimo comma e’ soppresso il sesto periodo.
4. L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni
pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate
successivamente al 31 dicembre 2005, e’ prorogata fino al 31 dicembre
2012. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 346, lettera e),
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
5. Il termine per procedere alle assunzioni relative all’anno 2011,
previste dall’articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, e’ prorogato al 31 dicembre 2012; a tal fine, e’ considerato il
limite di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, come vigente al 31 dicembre 2010.
6. I termini di efficacia delle graduatorie per assunzioni a tempo
indeterminato relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
prorogati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28
marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo
2011, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2012.

Art. 2 Proroga Commissario straordinario C.R.I. 1. L’incarico di commissario. straordinario della Croce Rossa Italiana e’ prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e delle disposizioni di cui all’articolo 2 della legge delega 4 novembre 2010, n. 183, e comunque non oltre il 30 settembre 2012.

Art. 3

Proroghe in materia di verifiche sismiche

1. Il termine, di cui all’articolo 20, comma 5, del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, comprese anche
le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all’articolo
4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, e’ differito al 31
dicembre 2012.

Art. 4 Proroga termini per le spese di funzionamento dell’ODI 1. All’articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "Per l’anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2011 e 2012, previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano".

Art. 5

Proroga di termini relativi al termovalorizzatore di Acerra

1. All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31
gennaio 2012".

Art. 6 Proroga dei termini in materia di lavoro 1. All’articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, lettera c), le parole: "per il triennio 2009-2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 12 milioni"; b) al comma 1-ter, le parole "biennio 2009-2010" sono sostituite dalle seguenti: "quadriennio 2009-2012"; c) al comma 2, le parole: "per il biennio 2010-2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 13 milioni". 2. I termini di cui all’articolo 70, commi 1, secondo periodo, e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, come prorogati ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012.

Art. 7

Proroghe in materia di politica estera

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2010, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98,
recante disposizioni urgenti in tema di immunita’ di Stati esteri
dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi
rappresentativi degli italiani all’estero, le parole: "Fino al 31
dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre
2012".

Art. 8

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse
della Difesa

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2214, comma 1, le parole: "per gli anni dal 2001
al 2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2001 al
2012";
b) all’articolo 2223, comma 1, le parole: "dal 2012" e "Fino al
2011" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:"dal 2013" e
"Fino al 2012";
c) all’articolo 2243, comma 1, le parole: "sino al 31 dicembre
2012" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2013".
2. All’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le
parole: "2011-2012" sono sostituite dalle seguenti: "2013-2014".
3. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri.

Art. 9 Programma triennale della pesca 1. Il termine di validita’ del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, cosi’ come prorogato ai sensi dell’articolo 2, comma 5-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e’ prorogato al 31 dicembre 2012.

Art. 10 Proroga di termini in materia sanitaria 1. All’articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole "dal 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "dal 3 luglio 2013". 2. Il termine del 31 gennaio 2011 di cui all’articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, come prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e’ fissato al 31 dicembre 2012. 3. Al fine di consentire alle regioni di completare il programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l’attivita’ libero professionale intramuraria, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, il termine, gia’ stabilito dall’articolo 1-bis del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e’ fissato al 31 dicembre 2014. 4. Il termine di cui all’articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, fissato al 31 dicembre 2011 dall’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e’ prorogato al 31 dicembre 2012. 5. La disposizione di cui all’articolo 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al comma 4 del presente articolo, e’ prorogata fino al 31 dicembre 2012.

Art. 11 Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti 1. All’articolo 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7-undecies, le parole: "1 gennaio 2012" sono sostituite dalla seguenti parole "1 gennaio 2013"; b) al comma 7-duodecies, le parole: "per gli anni 2010 e 2011" sono sostituite dalla seguenti parole " per gli anni 2010, 2011 e 2012 ". 2. All’articolo 3 comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012". 3. All’articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, le parole "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012". 4. All’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: "entro e non oltre il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 30 giugno 2012". 5. Fino alla data di adozione dello statuto dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non oltre il 31 marzo 2012, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti ai sensi dell’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e dall’Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a.. In caso di mancata adozione dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 36, comma 5, settimo periodo entro il predetto termine, l’Agenzia e’ soppressa e le attivita’ e i compiti gia’ attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° aprile 2012, che rimane titolare delle risorse previste dall’articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all’Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5. 6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, all’articolo 36, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "A decorrere dalla data di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Entro la data del 31 marzo 2012".

Art. 12 Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis 1. All’articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».

Art. 13 Proroga di termini in materia ambientale 1. Fino al 31 dicembre 2012, ai Presidenti degli Enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applica il comma 2 dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 2. Il termine di cui all’articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e’ prorogato al 31 dicembre 2012. 3. All’articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "9 febbraio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "2 aprile 2012." 4. All’articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "2 luglio 2012". 5. Il termine di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e’ prorogato al 31 dicembre 2012. 6. Il termine di cui all’articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e’ prorogato al 31 dicembre 2012. 7. Il termine di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e’ prorogato al 31 dicembre 2012.

Art. 14 Proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale 1. Il termine di cui all’articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e’ prorogato al 31 dicembre 2012. Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione si applica l’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 2. Il termine di cui all’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e’ prorogato al 31 dicembre 2012.

Art. 15 Proroga di termini in materia di amministrazione dell’interno 1. Il termine di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e’ prorogato sino al 30 giugno 2012, fermo restando quanto disposto dalla stessa norma. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10.311.907, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all’articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nella quota parte destinata al Ministero dell’interno. 2. All’articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «Fino al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012». 3. Sono prorogate, per l’anno 2012, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26. 4. Il termine di cui all’articolo 3, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativo all’apposizione delle impronte digitali sulle carte di identita’, e’ prorogato al 31 dicembre 2012. 5. Il termine di cui all’articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e’ prorogato di 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 6. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "sino al 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2012". 7. Il termine stabilito dall’articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come da ultimo prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e’ ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 8. In caso di omessa presentazione dell’istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2012, non risulti ancora completato l’adeguamento antincendio delle strutture ricettive di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

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CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 gennaio 2012, n. 234 Requisiti fisici – Autoferrotranviari – Addetto di stazione – Limite minimo di altezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. U. B., classificatasi in posizione utile nella graduatoria del concorso per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro, quale "addetto di stazione", essendo stata esclusa dall’assunzione per deficit di statura, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, a seguito di fase cautelare che l’aveva vista vittoriosa, la M. spa, al fine di ottenere la conferma, in via definitiva, della propria assunzione e la condanna della controparte al pagamento delle retribuzioni, a decorrere dal 20 settembre 2009.

1.1. Il Tribunale respingeva la domanda sul presupposto che il requisito dell’altezza minima, di m. 1,55, per la qualifica di addetto di stazione, era stabilito dal D.M. n. 88 del 1999, atto regolamentare emanato dal Ministero dei trasporti e della navigazione, cui la legge riservava il compito di stabilire i parametri minimi in relazione alle singole mansioni da disimpegnare, nel superiore e generale interesse dei viaggiatori e degli agenti alla sicurezza del servizio di trasporto pubblico.

2. La Corte d’Appello di Roma, a seguito dell’impugnazione della U., confermava la suddetta sentenza.

3. La U., quindi, proponeva ricorso per cassazione.

4. Questa Corte accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte di Appello di L’Aquila, la quale, nell’applicare i principi di diritto enunciati, avrebbe dovuto valutare se la candidata avesse diritto all’assunzione nonostante l’altezza fisica inferiore al minimo previsto dagli atti amministrativi richiamati nel bando.

4.1 II Giudice di legittimità affermava che «la fonte normativa, dalla quale discende la previsione del limite di altezza quale requisito fisico per l’assunzione come addetto di stazione, sia costituita da un decreto ministeriale, la cui legittimità può essere incidentalmente apprezzata dal giudice ordinario ai fini dell’eventuale disapplicazione. Orbene, stanti i principi affermati dalla Corte costituzionale, appare difficile negare che siffatta violazione sussista».

Statuiva, altresì, che, quanto alla "ragionevolezza" del limite di altezza fisica, andava ulteriormente rilevato che la sentenza impugnata risolveva la questione in modo apodittico ed insufficientemente motivato, limitandosi ad affermare che la previsione di una altezza minima di m. 1,55 risponde a criteri di "sicurezza ed incolumità del personale in servizio e dell’utenza", senza peraltro accertare quali siano le mansioni cui l’attrice poteva essere addetta e se veramente esse non possano essere adeguatamente svolte da una persona alta m. 1,53. Ed infatti, qualora la mansione fosse esclusivamente o prevalentemente sedentaria, «non sarebbe dato vedere in che modo l’altezza incida su un lavoro da svolgersi stando (poniamo) seduti dietro uno sportello o una scrivania; e se la mansione richieda talora un impegno fisico in posizione eretta, occorrerebbe comunque spiegare perché una altezza minima sia richiesta».

La U. riassumeva il giudizio dinanzi alla Corte d’Appello di L’Aquila che, con la sentenza n. 1884/08 del 21 gennaio 2009, accoglieva l’appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava il diritto dell’U. all’assunzione con contratto di formazione e lavoro e, di conseguenza, condannava la resistente al pagamento di tutte le retribuzioni, che la stessa avrebbe maturato nella qualifica, dalla data dell’assunzione alla scadenza, oltre rivalutazione e interessi.

Per la cassazione della suddetta sentenza pronunciata in sede di rinvio ricorre M. – Metropolitana di Roma spa (già M. spa, subentrata a sua volta a C.), prospettando due motivi di ricorso.

Resiste con controricorso la U..

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotto il vizio di violazione di legge in riferimento all’art. 2697 cc.

Espone la ricorrente che, nel censurare la decisione impugnata, la Suprema Corte ha ritenuto applicabile il principio affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 163 del 1993, secondo il quale la previsione di un’altezza minima identica per gli uomini e per le donne quale requisito fisico per 1 accesso ad un pubblico concorso violerebbe comunque il principio di uguaglianza.

1.1 Ricorda, inoltre, che la Corte d’Appello dell’Aquila, dopo aver riportato le declaratorie contrattuali in vigore all’epoca del concorso, nonché quelle di cui al successivo CCNL del 2000, relative al profilo professionale dell’operatore di stazione (già addetto di stazione), puntualizzava che "sotto il profilo fattuale le mansioni, rientranti nella qualifica in discorso, si concretizzano, quindi, nella attività amministrativa connessa al servizio, nella manovra degli impianti di sicurezza, nel controllo dei varchi dì accesso, nella verifica dei titoli di viaggio, nella segnalazione guasti, nel servizio informazione clientela, nel servizio ricezione reclami della clientela.

Il Giudice di secondo grado affermava, inoltre, che la resistente insisteva nel fatto che le mansioni dell’addetto (oggi operatore) di stazione non sono impiegatizie, ma non spiegava tale affermazione, contrastante con quanto emerge dalla declaratoria contrattuale; né indicava la ragione per la quale lo svolgimento delle predette mansioni sarebbe ostacolata da un’altezza quale è quella dell’U., di m.1,53; così come non spiegava perché, anche per le manovre di sicurezza e di segnalamento…fosse necessaria un’altezza minima di m. 1,55.

1.2. Tanto richiamato, la ricorrente deduce che l’erroneità della sentenza impugnata è del tutto evidente. Infatti, dalla semplice lettura delle declaratorie contrattuali ci si rende immediatamente conto che non si tratta di attività "impiegatizia" nel senso tradizionalmente riconosciuto de) termine, in quanto le ed, attività amministrative appaiono meramente strumentali a quelle connesse all’esercizio ferroviario tipiche del profilo professionale in esame. Non sembra facilmente riconducibile ad un’attività impiegatizia la manovra di impianti di sicurezza e di segnalamento, il possesso di prescritte abilitazioni, l’obbligo di attenersi a precise istruzioni regolamentari, il presenziamento connesso alle attività complementari all’esercizio, ecc. Peraltro, già nell’accordo nazionale 13 maggio 1987, l’addetto di stazione era qualifica tipica del settore ferroviario (come si evince dalla F apposta a fianco del profilo professionale) ed il successivo CCNL 2000 (pure richiamato dal giudice) inquadra l’operatore di stazione nell’Area Operativa dell’Esercizio e non nell’Area Operativa Amministrazione e Servizi. Ora le norme in materia di criteri e modalità per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica per l’assunzione del personale addetto alle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa, metropolitane, tranvie ed impianti assimilabili sono state emanate con il precitato decreto del Ministero dei trasporti 23 febbraio 1999 n. 88, (cui ha fatto seguito il D.M. 15.1.2001 n. 19) a cui sono annesse tabelle che, tenendo conto delle caratteristiche degli impianti ferroviari o M.viari e della tipologia delle mansioni connesse all’esercizio di ciascuna qualifica stabilisce i requisiti minimi necessari per l’assunzione in relazione ai vari profili professionali.

In particolare, per l’assunzione nella qualifica di addetto di stazione e gestione, il citato decreto prevede un’altezza minima di m. 1,55, tenendo ovviamente conto delle mansioni connesse all’esercizio di detta qualifica, specificate nell’avviso pubblico di selezione e delle caratteristiche costruttive e di funzionamento delle strumentazioni tecniche da utilizzare per lo svolgimento di tali mansioni: manovra di impianti di sicurezza e di segnalamento, segnalazione di guasti e di mancato funzionamento delle apparecchiature.

Le norme del precitato regolamento, che rientra nella categoria dei regolamenti indipendenti, emanati in virtù di delega di legge (legge n. 835 del 6 dicembre 1978) dal Ministero dei trasporti – l’organo che, pur nell’attuale fase di ampio decentramento delle funzioni statali alle regioni e agli enti locali ha competenza esclusiva in materia di sicurezza e regolarità del servizio ‘ferroviario, sono poste a garanzia di diritti dei cittadini costituzionalmente garantiti: il diritto alla mobilità (art. 32 Cost.),

In relazione al suddetto motivo d’impugnazione, sono stati articolati i seguenti quesiti:

– se nel caso di specie il giudice d’appello ha violato il disposto di cui all’art. 384, comma 2, c.p.c, per non aver "accertato" se la candidata aveva diritto all’assunzione nonostante l’altezza fisica inferiore al minimo di cui agli atti amministrativi richiamati nel bando;

– se risulti violato l’art. 2697 cc, avendo la Corte d’Appello dell’Aquila ritenuto che la prova in ordine alla compatibilità delle mansioni da svolgere con l’altezza della candidata (inferiore a quella prevista nel regolamento ministeriale) spetti esclusivamente alla società e non alla originaria ricorrente che intende far valere il diritto all’assunzione;

– se risulti o meno violata la normativa contrattuale (Accordo nazionale 13 maggio 1987, CCNL 27 novembre 2000), per aver il giudice appello considerato "impiegatizia" la qualifica di addetto di stazione e gestione chiaramente ricondotta dalla normativa in questione al settore ferroviario e all’Area Operativa Esercizio".

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del Reg. All. A al R. D. n. 148 del 1931.

2.1. Deduce la ricorrente che nell’impugnata sentenza è affermato: "peraltro la resistente non può sostenere la propria mancanza di responsabilità per il fatto di essersi attenuta a quanto disposto dal D.M., giacché le era dato il potere, da norme di rango superiore (legge n. 903 del 1977) allo stesso D.M. citato, di verificare la necessità del requisito in parola, per lo svolgimento delle mansioni rientranti nella qualifica messa a concorso…".

Tale affermazione sarebbe assolutamente priva di fondamento giuridico, in quanto la società non aveva il potere di derogare alle disposizioni di cui al regolamento adottato con D.M. n 88 del 1999; anzi aveva ed ha l’obbligo di osservarlo, non potendo ovviamente disapplicarlo, potere che spetta soltanto all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art 5 legge 20 marzo 1865 n. 2248, All. E, disposizione che la Corte d’Appello ha palesemente violato, attribuendo a M. un potere insussistente solo per sostenere illegittimamente la sua responsabilità.

Non solo, ma come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, il giudice di appello non sembra rendersi conto che in materia di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri vige una normativa speciale contenuta nel art. 10 n. 4 del citato regolamento che in materia di requisiti di assunzione opera un espresso rinvio alle norme vigenti presso l’azienda, vale a dire il più volte citato Decreto Ministeriale n. 88 del 1999 che a sua volta richiama l’art. 9 del D.P.R. n. 753 del 1980.

Doveva, conseguentemente, escludersi il diritto della U. "al risarcimento dei danni, da parametrarsi alle retribuzioni che la stessa avrebbe percepito, se fosse stata assunta, oltre rivalutazione e interessi come per legge".

Pertanto andava ribadita l’infondatezza della richiesta di condanna del C. (oggi M.. s.p.a.) a pagare le retribuzioni anche sotto il profilo risarcitorio, considerato che l’azienda non può essere ritenuta responsabile della mancata assunzione della ricorrente, poiché la stessa non poteva e non può derogare alle disposizioni di cui al regolamento adottato con il D.M. 88/99, né al giudizio medico affidato per legge ai sanitari delle Ferrovie dello Stato.

In relazione al suddetto motivo di impugnazione è stato prospettato il seguente quesito: se nel caso di specie costituisca violazione dell’art. 10 n.4 Reg. Ali. A) al R.D. n. 148 del 1931, che in materia di verifica dei requisiti di assunzione richiama espressamente le norme vigenti presso l’azienda.

3. I suddetti motivi devono essere trattai congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati e devono essere rigettati.

3.1. Occorre precisare che questa Corte, con la sentenza n. 23562 del 2007, ha statuito, con riguardo al caso di specie, quanto segue:

– la previsione di una statura minima identica per uomini e donne (…) comporta in ogni caso e di per sé violazione dei parametri costituzionali;

– la legittimità del decreto ministeriale da cui discende tale previsione può essere apprezzata dal giudice ordinario ai fini della disapplicazione;

– appare difficile negare che sussista tale violazione;

– la ragionevolezza del limite dell’altezza fisica va valutata accertando quali siano le mansioni cui l’attrice poteva essere addetta e se veramente esse non possano essere adeguatamente svolte da una persona alta m. 1,53.

3.2. Dunque, a seguito della cassazione della sentenza resa in grado di appello, il solo mandato devoluto al giudice di rinvio era quello di decidere nel merito, valutando la ragionevolezza del limite d’altezza con riferimento agli elementi indicati, ogni altra questione restando preclusa, posto che nel giudizio di rinvio, che è un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il "thema decidendum formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione. Consegue a ciò che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (Cass., sentenze n. 5381 del 2011; n. 11939 del 2006).

3.2. La Corte d’Appello, con motivazione congrua e logica, ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte nella suddetta pronuncia n. 23562 del 2007, rispetto alla quale si palesa, per le ragioni anzidette, l’inconferenza dei quesiti di diritto, che, nella sostanza, nel riproporre il tema della legittimità in assoluto del limite di statura non ne colgono la ratio decidendi.

La Corte d’Appello, chiamata ad operare una verifica ”in concreto” della congruità o meno del limite con riguardo alle mansioni da svolgere, ha affermato che «nella declaratoria contrattuale, in vigore all’epoca del concorso (CCNL 13 maggio 1987), l’addetto di stazione è il "lavoratore che svolge attività amministrative connesse al servizio viaggiatori e merci. In relazione alle norme e ai regolamenti per la circolazione di treni ed in base alle caratteristiche tecniche e aziendali, su precise istruzioni regolamentari, può manovrare gli impianti di sicurezza e di segnalamento".

Il contratto successivo, del 20 novembre 2000, definisce l’operatore di stazione (già addetto di stazione e gestione) come il lavoratore che ‘in possesso delle prescritte abilitazioni, svolge attività amministrative connesse al servizio viaggiatori e merci, nonché attività di movimento limitate alla manovra degli impianti di sicurezza e di segnalamento. Assicura altresì il presenziamento connesso ad attività complementari all’esercizio e al controllo dell’utenza".

Sotto il profilo fattuale, le mansioni, rientranti nella qualifica in discorso, si concretizzano, quindi, nella attività amministrativa connessa al servizio, nella manovra degli impianti di sicurezza, nel controllo dei varchi di accesso, nella verifica dei titoli di viaggio, nella segnalazione guasti, nel servizio informazione clientela, nel servizio ricezione reclami della clientela».

Assume dunque la Corte d’Appello che «può in definitiva sostenersi che dalla disamina dei compiti, in cui si concretizza la qualifica di addetto di stazione, non si ravvisano ragioni che giustifichino la necessità di un altezza minima, sotto il profilo della sicurezza dell’utenza e degli agenti addetti al servizio di trasporto, ovvero della capacità- ed efficienza nell’espletamento del servizio stesso, come, peraltro, conferma la difesa sul punto svolta dalla resistente, generica e, per alcuni versi, pleonastica. quale deve ritenersi l’affermazione che, per essere stabilito il requisito della statura dal decreto emanato dal Ministero dei Trasporti, per ciò stesso è stata vagliata la necessità del medesimo».

Il Giudice di secondo grado quindi, facendo corretta applicazione di quanto enunciato da questa Corte, con un percorso motivazionale congruo che tiene conto dei criteri indicati dal giudice di legittimità, ha ritenuto non legittimo, nella specie, il suddetto limite minimo di statura, con le conseguenti statuizioni in ordine al diritto all’assunzione e al risarcimento del danno,

4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 40,00 per esborsi, euro duemilacinquecento per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 2011, n. 231 Regolamento di attuazione dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante

…in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", relativamente all’individuazione delle particolari esigenze connesse all’espletamento delle attivita’ del Dipartimento della protezione civile, nel conseguimento delle finalita’ proprie dei servizi di protezione civile.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 32 del 8-2-2012

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
l’«Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, come modificato dall’articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 3 agosto 2009, n. 106, ed, in particolare, l’articolo 3,
comma 2 e l’articolo 305»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri» ed in particolare l’articolo 17, commi 3 e 4;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l’«Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli 107 e 108;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la
«Riforma dell’organizzazione di Governo, a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive
modifiche e integrazioni;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante «Legge-quadro in
materia di incendi boschivi»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante
«Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attivita’ di protezione civile e per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401
ed, in particolare, l’articolo 5, comma 1 ove e’ previsto che il
Presidente del Consiglio dei Ministri, per lo svolgimento delle
finalita’ del Servizio nazionale della protezione civile, quali la
tutela dell’integrita’ della vita, dei beni, degli insediamenti e
dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da
calamita’ naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi si
avvalga del Dipartimento della Protezione Civile;
Visto il decreto-legge 31 giugno 2005, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, ed in particolare
l’articolo 4, comma 2 laddove determina che le disposizioni di cui
all’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed all’articolo
5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,
si applichino anche agli interventi all’estero del Dipartimento della
protezione civile;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante «Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
finanziarie urgenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14;
Visto l’articolo 1, terzo comma, numero 22, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante «Testo
unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;
Tenuto conto delle attivita’ di protezione civile di cui
all’articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli aspetti
di competenza del Dipartimento della Protezione Civile;
Tenuto conto della necessita’ di garantire la continuita’ di tali
attivita’, in particolare in occasione degli eventi di cui
all’articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e all’articolo
5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,
anche a fronte del manifestarsi di scenari operativi e di circostanze
non prevedibili e recanti conseguenze non valutabili preventivamente;
Considerato, altresi’, che per svolgere le suddette attivita’, in
particolare in occasione degli eventi sopra richiamati, il personale
del Dipartimento della Protezione Civile necessita di adeguata
preparazione tecnica professionale, formazione, addestramento e di
visite periodiche di sorveglianza sanitaria;
Sentite le Organizzazioni Sindacali comparativamente piu’
rappresentative sul piano nazionale;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, reso
nella seduta del 18 maggio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’ 8 novembre
2011;
Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
il Ministro della salute;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «datore di lavoro»: il dirigente al quale spettano i poteri di
gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale,
nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente
autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle
singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito
funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attivita’, e dotato
di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa
individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra
indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice
medesimo. Nel caso di specie il datore di lavoro e’ individuato nella
figura del Capo del Dipartimento ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003;
b) «personale del Dipartimento della Protezione Civile»:
le unita’ inquadrate nel ruolo speciale della protezione civile
di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303 e successive modificazioni ed integrazioni;
il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, di cui all’articolo 9-bis del decreto legislativo n. 303
del 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in servizio
presso il Dipartimento della protezione civile;
il personale in posizione di distacco, comando o di fuori ruolo
in servizio presso il Dipartimento medesimo;
il personale in possesso di contratto a tempo determinato o di
collaborazione coordinata e continuativa;
c) «formazione»: processo educativo mediante il quale trasferire
ai lavoratori conoscenze e procedure utili alla acquisizione di
competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti
all’interno del Dipartimento e alla identificazione, alla riduzione
ed alla gestione dei rischi;
d) «attivita’ divulgativa e informativa» complesso delle
attivita’ dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione,
alla riduzione ed alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
e) «sorveglianza sanitaria» insieme degli atti medici,
finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei
lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di
rischio professionali ed alle modalita’ di svolgimento dell’attivita’
lavorativa.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica al personale cosi’ come
definito all’articolo 1, comma 1, lett. b), nei casi in cui lo stesso
personale sia impegnato in attivita’ di protezione civile ai sensi
dell’articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive
modificazioni ed integrazioni, prestate fuori dall’ordinaria sede di
servizio e poste in essere per fronteggiare eventi di cui
all’articolo 2 della medesima legge ovvero di cui all’articolo 5-bis,
comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Art. 3 Particolari esigenze 1. Le peculiarita’ che caratterizzano le attivita’ del personale del Dipartimento della Protezione Civile impegnato, ai sensi dell’articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare negli eventi di cui all’articolo 2 della legge n.225 del 1992 e all’articolo 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono individuate principalmente, nei seguenti elementi ed aspetti: tempestivita’ dell’intervento al fine di tutelare l’integrita’ della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni; possibilita’ di intervento in contesti di rischio prevedibili e dalle conseguenze preventivamente valutabili; possibilita’ di intervento immediato anche in contesti di rischio non prevedibili e dalle conseguenze non preventivamente valutabili; flessibilita’ di impiego in ragione alle esigenze di immediatezza e all’utilizzo delle risorse disponibili, a fronte di una possibile contestuale esiguita’ dei tempi disponibili per l’adeguamento e l’ottimizzazione delle risorse necessarie a fronteggiare la situazione in atto; esigenza di operare con la necessaria flessibilita’ in ordine alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire l’adozione di appropriate misure di autotutela.

Art. 4 Misure generali di tutela 1. Nei luoghi in cui il personale del Dipartimento della protezione civile svolge la propria attivita’ di istituto, le norme e le prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicate, ferma restando la necessita’ di garantire la protezione e la tutela della salute e della sicurezza del personale stesso, in modo da assicurare la continuita’ delle attivita’ di protezione civile di cui all’articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare in occasione degli eventi di cui all’articolo 2 della medesima legge e all’articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. 2. Fatte salve le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni in relazione all’espletamento delle funzioni di cui all’articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le finalita’ di protezione e tutela della salute e della sicurezza del personale sono perseguite attraverso: a) corsi di formazione impartiti da docenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, appartenenti ad enti, amministrazioni, istituti di formazione competenti in materia di sicurezza, scenari di rischio e comportamenti di autotutela e autoprotezione, affinche’ sia assicurata la capacita’ di iniziativa, consapevole della natura e quantita’ dei pericoli connessi alla specificita’ dell’attivita’ svolta; b) attivita’ divulgativa e informativa sulle disposizioni interne, inerenti agli argomenti di cui alla precedente lettera a); c) attivita’ addestrative periodiche; d) sorveglianza sanitaria ai sensi dell’articolo 6 del presente regolamento; e) utilizzo dei dispositivi di cui all’articolo 7. 3. La formazione, l’informazione e l’addestramento ricevuti, l’ottemperanza alle disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria nonche’ l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ai sensi del comma 2 e nei modi contemplati negli articoli 5, 6 e 7, assicurano la piena capacita’ operativa del personale del Dipartimento della protezione civile.

Art. 5

Formazione, informazione ed addestramento

1. Al datore di lavoro incombe l’obbligo di formazione,
informazione ed addestramento sul corretto utilizzo dei dispositivi
di protezione individuale, nonche’ il controllo della loro
conformita’. Incombe inoltre al datore di lavoro l’accertamento
dell’idoneita’ del personale abilitato all’uso ed alla conduzione
degli automezzi di servizio del Dipartimento della protezione civile.
2. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni dalla
predisposizione delle procedure di cui all’articolo 8, comma 2 del
presente regolamento, con decreto del Capo del Dipartimento della
protezione civile viene definito un piano di formazione, informazione
ed addestramento del personale sul corretto utilizzo dei dispositivi
di protezione individuale.

Art. 6

Sorveglianza sanitaria

1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, le funzioni
di Medico competente sono svolte dal Medico competente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in possesso dei titoli e
requisiti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, il
Medico competente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
programma ed effettua la sorveglianza sanitaria per il personale del
Dipartimento della protezione civile, impegnato nelle attivita’ di
cui all’articolo 2 del presente regolamento.
3. Quando per lo svolgimento di specifici accertamenti
medico-clinici, strumentali e di laboratorio relativi all’attivita’
di sorveglianza sanitaria sia richiesta una specializzazione di cui
il personale indicato all’articolo 1, comma 1, lettera b), non sia in
possesso, gli accertamenti stessi sono svolti, mediante convenzione,
da medici aventi la specializzazione richiesta o da strutture
sanitarie qualificate.
4. Nei casi emergenziali, la comunicazione degli infortuni sul
lavoro viene inoltrata all’Autorita’ competente ai sensi della
normativa vigente.

Art. 7

Vestiario, strumenti e attrezzature di lavoro, dispositivi di
protezione individuali

1. I dispositivi di protezione individuali, sono forniti dal datore
di lavoro ed utilizzati in ragione della specifica tipologia di
rischio, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lett. d) del decreto
legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed
integrazioni, e l’acquisizione dei medesimi puo’ avvenire anche sulla
base di speciali capitolati d’opera. Il Dipartimento della protezione
civile si puo’ avvalere della specifica competenza degli organi
tecnici di controllo, aventi compiti in materia di tutela della
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, per le attivita’ di
accertamento e controllo tecnico dei dispositivi in questione.
2. Al personale del Dipartimento della protezione civile e’ fatto
obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuali forniti
dal datore di lavoro in ragione della specifica tipologia di rischio.
In caso di eventi di cui all’articolo 2 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225 e all’articolo 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre
2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2001, n. 401, caratterizzati dal manifestarsi di scenari di rischio
non prevedibili e dalle conseguenze non preventivamente valutabili e,
quindi, in ragione di cio’ non oggetto di specifiche iniziative ai
sensi dell’articolo 4, comma 2 e ai fini del comma 3 del medesimo
articolo 4 del presente regolamento, si continuano a ritenere idonei
i dispositivi di protezione individuali forniti dal datore di lavoro
e gia’ in uso in ragione della specifica tipologia di rischio.

Art. 8 Valutazione dei rischi 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Nei casi di cui all’articolo 2, comma 1 del presente regolamento, il datore di lavoro ottempera all’obbligo di cui al comma 1 mediante l’elaborazione, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, di apposite procedure operative specificatamente predisposte per tipologia di evento emergenziale, elaborate anche sulla base delle pregresse esperienze di gestione delle attivita’ sopra richiamate, in relazione alle condizioni di rischio presumibili e alla tipologia di evento, individuando le misure generali di tutela ritenute opportune per garantire la salute e la sicurezza del personale. Dette procedure sono portate a conoscenza degli operatori contestualmente alla loro adozione. 3. Le sedi provvisorie di servizio e le aree operative, ivi comprese quelle di emergenza allestite per il soccorso e l’assistenza alla popolazione, in cui il personale del Dipartimento della protezione civile e’ impegnato nei casi di cui al comma 2 non costituiscono luoghi di lavoro ai sensi del Titolo II e dell’ Allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Nelle attivita’ di formazione, addestramento ed esercitazioni a cui il personale e’ chiamato a partecipare, l’obbligo previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, e’ ottemperato con le stesse modalita’ di cui al comma 2 del presente articolo. Le aree nelle quali si svolgono le attivita’ del presente comma non costituiscono luoghi di lavoro ai sensi del Titolo II e dell’Allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali attivita’ devono in ogni caso essere condotte, laddove direttamente organizzate e gestite dal Dipartimento della protezione civile, soltanto dopo una preventiva pianificazione e garantendo l’informazione del personale sulla natura dei rischi e sulle attivita’ da compiere. 5. Nelle attivita’ di cui all’articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in cui si trovino a cooperare soggetti che non hanno alcun rapporto di impiego con il Dipartimento della protezione civile, il personale del medesimo Dipartimento, investito di compiti di coordinamento ed indirizzo, non e’ responsabile delle violazioni commesse, in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, dal personale coordinato e, nei confronti del predetto personale, e’ esonerato dagli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, che rimangono a carico dei soggetti titolari delle posizioni di garanzia nei confronti del personale operante, cosi’ come individuati dai rispettivi ordinamenti e dalle specifiche disposizioni di settore. 6. Nei casi in cui il personale sia impegnato in attivita’ di protezione civile ai sensi dell’articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, poste in essere per fronteggiare eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) della medesima legge, ai fini dell’aggiornamento delle procedure di cui al comma 2, il datore di lavoro redige, entro 120 giorni dal termine dell’impegno in emergenza del Dipartimento della protezione civile, un Rapporto conclusivo dei rischi peculiari che si sono presentati nel corso dell’attivita’ svolta, indicando le misure di prevenzione e protezione che possono essere adottate in occasione di analoghe successive situazioni. I competenti uffici del Dipartimento della protezione civile, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni e con il Medico competente, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del medesimo decreto legislativo, effettuano e valutano i resoconti delle attivita’ svolte durante le attivita’ emergenziali, analizzando le criticita’ riscontrate, soprattutto in occasione di infortuni, e apportando modifiche di volta in volta migliorative sulle quali attivare un attento monitoraggio.

Art. 9

Cantieri temporanei e mobili ex Titolo IV del decreto legislativo 9
aprile 2008 n. 81

1. Nelle attivita’ di cui al titolo IV del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, poste
in essere dalle strutture coordinate dal Dipartimento della
protezione civile, in attivita’ poste in essere per fronteggiare
eventi di cui all’articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
rientrano gli interventi da eseguire con immediatezza e speditezza,
anche con affidamenti eccezionali, che non consentono la redazione
preliminare ne’ del progetto di tali interventi ne’ del Piano della
sicurezza e coordinamento. In tal caso la committenza e’ esonerata
dalla redazione del Piano della sicurezza e coordinamento ma e’
tenuta alla nomina immediata di un Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione che provvede a coordinare lo svolgimento delle
varie attivita’ di competenza. Il Coordinatore per la sicurezza
assicura una presenza continua in cantiere e si avvale di assistenti.
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, sebbene
esonerato dalla redazione del Piano della sicurezza e coordinamento,
e’ tenuto, in ogni caso, alla redazione del fascicolo di cui articolo
91, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
e successive modificazioni ed integrazioni, anche se successivamente
alla realizzazione dell’opera prevista.
2. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nei casi
di cui al comma 1, in considerazione dei compiti e delle mansioni
affidatigli ai sensi dell’articolo 92 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, al
fine di rendere piu’ efficace la propria azione di coordinamento,
tenuto conto dell’esigenza di assicurare una presenza piu’ assidua
nel cantiere, puo’ limitare le procedure di cui al citato articolo 92
alla sola verbalizzazione delle situazioni di rischio grave ed
imminente ovvero passibili di sospensione delle attivita’ del
cantiere derivanti da rischi propri delle singole imprese, nonche’ da
rischi interferenti tra le diverse imprese.
3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, la notifica
formale prevista dall’articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, puo’ essere
inoltrata all’organo di vigilanza anche successivamente all’inizio
dei lavori, purche’ si provveda a darne informazione con qualsiasi
mezzo, appena possibile, in ragione della particolarita’ e
peculiarita’ dell’attivita’ svolta nell’ambito del relativo scenario
di emergenza.
4. Le aree di accoglienza e ogni luogo connesso alle attivita’ di
assistenza alla popolazione colpita da eventi di cui all’articolo 2
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, i luoghi temporanei destinati
al coordinamento e alla gestione dei medesimi eventi, non si
considerano cantieri temporanei e mobili ex Titolo IV del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Il presente decreto e’ inviato per la registrazione ai competenti
organi di controllo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 28 novembre 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Monti

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Fornero

Il Ministro della salute
Balduzzi

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 205

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 7 febbraio 2012, n. 25 Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell’acqua destinata al consumo umano

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 69 del 22-3-2012

IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 443, concernente "Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili"; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni recante "Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicita’ dei prodotti alimentari"; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 11, comma 1, lettera i), e l’articolo 13, recante "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita’ delle acque destinate al consumo umano"; Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorita’ europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE; Visto il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174, recante "Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano"; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" che ha incluso le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 174, recante "Attuazione della direttiva comunitaria 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti" ed in particolare gli articoli 104 e 105, comma 3, che dispongono rispettivamente l’obbligo per i produttori ed i distributori di immettere sul mercato solo prodotti sicuri e di perseguire il livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37, recante "Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita’ di installazione degli impianti all’interno degli edifici"; Visto il regolamento (CE), n.764 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE; Considerato il parere circostanziato della Commissione europea del 19 febbraio 2007, in cui si ribadisce che, sulla base dell’articolo 28 del trattato CE, la Corte di Giustizia delle comunita’ europee ha previsto l’obbligo a carico degli Stati membri di prevedere il mutuo riconoscimento dei prodotti e che pertanto, nella fattispecie, un’apparecchiatura legalmente fabbricata e venduta in un altro Stato membro deve poter essere commercializzata sul territorio nazionale anche se non e’ integralmente conforme alle regole tecniche e alle specifiche di prodotto vigenti, purche’ essa soddisfi almeno i regolamenti nazionali di uno stato membro e, per quanto riguarda la sicurezza e l’adeguatezza all’uso previsto, assicuri un livello equivalente a quello garantito dalle specifiche in Italia; Considerata la Comunicazione interpretativa della Commissione, 2003/C265/02, recante "Agevolare l’accesso di prodotti al mercato di un altro Stato membro: applicazione pratica del mutuo riconoscimento" in cui si ribadisce che disposizioni che prevedono una procedura di previa autorizzazione all’immissione sul mercato nazionale puo’ essere ammessa solo a condizioni molto rigorose, costituendo una restrizione alla libera circolazione delle merci; Considerato che alle apparecchiature per il trattamento di acque potabili per impiego in pubblici esercizi si applicano i principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP), ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari; Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita’ espresso nella seduta del 14 dicembre 2009; Esperita la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 settembre 2011; Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 27 settembre 2011; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988, in data 27 ottobre 2011, n. 7741, e la nota dell’ 8 novembre 2011 prot. N. 7237 con la quale il Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il proprio nulla osta; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Il presente decreto stabilisce prescrizioni tecniche relative alle apparecchiature per il trattamento dell’acqua destinata al consumo umano, individuate dall’articolo 11, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, e successive modificazioni, e distribuita sia in ambito domestico che non domestico. 2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 178/2002 e n. 852/2004 nonche’ quelle contenute nei decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206 e 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni.

Art. 2 Campo di applicazione 1. Il presente decreto non si applica alle apparecchiature per il trattamento dell’acqua potabile qualora l’acqua trattata sia destinata esclusivamente ad impianti tecnologici e/o elettrodomestici, ovvero quando da esse si diparta una rete indipendente da quella che alimenta l’uso potabile. 2. L’utilizzo delle apparecchiature per il trattamento dell’acqua destinata al consumo umano impiegate nelle varie fasi del ciclo lavorativo delle imprese del settore alimentare come definite dal regolamento CE n. 178/2002, e’ assoggettato agli obblighi della vigente legislazione in materia di sicurezza alimentare.

Art. 3

Obblighi generali

1. Al produttore e al distributore, come individuati all’articolo
103, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, secondo le rispettive competenze di cui all’articolo
104 del medesimo decreto, spetta la responsabilita’ di mettere in
commercio apparecchiature che, se utilizzate e mantenute secondo
quanto previsto nel manuale d’uso e manutenzione, ai sensi dell’
articolo 5, assicurino, durante il periodo di utilizzo, le
prestazioni dichiarate e che l’acqua trattata risulti conforme ai
requisiti stabiliti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e
successive modificazioni.
2. Ferma restando la certificazione di rispondenza ai requisiti di
sicurezza alle direttive comunitarie che prevedono la marcatura CE,
ove pertinente, e alle norme vigenti, i produttori devono includere,
nei manuali di cui all’articolo 5, una dichiarazione di conformita’
dell’apparecchiatura relativamente:
a) al decreto ministeriale 6 aprile 2004, n. 174, all’articolo 9
del decreto legislativo n. 31 del 2001 e, in difetto di misure
specifiche, al regolamento (CE) n. 1935/2004;
b) ai requisiti di sicurezza applicabili;
c) alle normative specifiche applicabili;
d) alle finalita’ specifiche cui l’apparecchiatura e’ destinata.
3. Il responsabile delle apparecchiature messe in commercio adotta,
o fa adottare, i provvedimenti necessari affinche’ i processi di
fabbricazione garantiscano la conformita’ delle apparecchiature a
quanto dichiarato, anche in riferimento alle norme tecniche
internazionali.
4. I produttori rendono disponibili, su richiesta dell’Autorita’
Competente, e di quelle competenti per il controllo ufficiale, la
documentazione relativa a quanto dichiarato e disposto ai commi 1, 2,
5 e 6.
5. Il produttore deve indicare sulla confezione di ogni
apparecchiatura, fermo restando il rispetto di quanto previsto al
comma 1:
a) le finalita’ specifiche cui l’apparecchiatura e’ destinata;
b) i valori dei parametri del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 31 e successive modificazioni, che vengono eventualmente
modificati dal trattamento applicato;
c) il periodo di utilizzo ed i valori prestazionali garantiti dal
trattamento applicato.
6. Le informazioni, di cui al comma 5, con l’aggiunta delle
condizioni e modalita’ di valutazione e di verifica delle prestazioni
dichiarate, devono essere riportate in maniera chiara e visibile
anche nei manuali di cui all’articolo 5, comma 1 lettera a).
7. Il produttore stabilisce le condizioni d’uso, di manutenzione ed
il periodo di utilizzo delle apparecchiature e riporta tali
informazioni nei manuali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a).
Riguardo alla definizione del periodo di utilizzo, il produttore
fara’ riferimento o all’analisi dell’acqua dell’utilizzatore o ad
un’analisi presa a riferimento, di cui verra’ portato a conoscenza
l’utilizzatore.
8. L’addizione di eventuali sostanze o gas eseguita nell’ambito del
trattamento dell’acqua, avviene nel rispetto delle disposizioni
vigenti applicabili al settore alimentare.
9. Entro centoottanta giorni dall’entrata in vigore del presente
regolamento, e’ pubblicata, a cura del Ministero della salute, una
linea guida riguardante la descrizione dei trattamenti per le acque
destinate al consumo umano conosciuti a livello nazionale. La linea
guida e’ aggiornata in relazione al progresso tecnico-scientifico e
comunque ogni tre anni.

Art. 4

Presunzione e valutazione di sicurezza

1. Ai fini della presunzione e valutazione di sicurezza delle
apparecchiature si applicano le disposizioni previste dall’articolo
105 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 5

Requisiti generali e specifici delle apparecchiature
e dei materiali che vengono a contatto con l’acqua

1. Le apparecchiature, per il periodo di utilizzo o comunque per la
durata utile dichiarata dal produttore:
a) devono essere utilizzate e mantenute secondo le indicazioni
previste nel manuale di istruzioni per l’uso e manutenzione di cui
all’articolo 5, devono garantire le prestazioni dichiarate dal
produttore e la rispondenza ai requisiti stabiliti dal decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni. La
durata di vita o il periodo di utilizzo delle apparecchiature e/o
altre prestazioni tecniche quantitative (ad esempio: cicli operativi
tra due rigenerazioni successive, cadute di portate) possono essere
contrattualmente vincolanti solo se le caratteristiche dell’acqua
rimangono sostanzialmente invariate rispetto ai parametri oggetto di
trattamento;
b) devono essere dotate di punti di prelievo per analisi prima e
dopo il trattamento applicato, ove pertinente.
2. I materiali costituenti le apparecchiature, unitamente a quelli
utilizzati nelle fasi di installazione e manutenzione, che possono
venire a contatto con l’acqua potabile, devono essere conformi alle
disposizioni previste dal decreto ministeriale 6 aprile 2004, n. 174
e successive modificazioni.
3. Ogni tipologia di apparecchiatura deve essere dotata di
istruzioni procedurali che consentano di individuare la necessita’ di
interventi di manutenzione ovvero il fine vita dell’apparecchiatura.
Gli eventuali dispositivi di segnalazione devono essere realizzati e
posizionati in maniera tale da consentire un efficace avviso
all’utente circa l’esigenza di interventi di manutenzione e devono
essere muniti di un apposito controllo di funzionamento.
4. Gli impianti idraulici realizzati per l’installazione di
apparecchiature collegate alla rete acquedottistica devono essere
dotati di un sistema in grado di assicurare il non ritorno dell’acqua
trattata in rete, e di un sistema, manuale o automatico, che permetta
l’erogazione dell’acqua non trattata, interrompendo l’erogazione di
quella trattata, nel caso in cui si siano attivati i dispositivi che
segnalano la necessita’ di sostituzione di parti esaurite o il
termine del periodo di utilizzo dell’apparecchiatura.

Art. 6 Istruzioni 1. Fatto salvo quanto previsto in materia di informazioni destinate al consumatore, nonche’ ai soggetti responsabili del montaggio e dell’installazione delle apparecchiature, dalle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e’ responsabilita’ del produttore e del distributore nel rispetto dei reciproci obblighi: a) redigere, per ogni apparecchiatura, in lingua italiana un manuale di istruzioni per l’uso e manutenzione ed un manuale di montaggio ed installazione. Le informazioni dei manuali possono essere incluse in un unico documento con sezioni chiaramente distinte a condizione che non si generino incertezze interpretative sulla manutenzione e le modalita’ di utilizzo dell’apparecchiatura da parte del consumatore; b) garantire che tali manuali accompagnino ciascuna apparecchiatura che si intende immettere in commercio. 2. Le informazioni incluse nei manuali di cui al presente articolo devono, in modo dettagliato e chiaro: a) coprire ogni aspetto che, se non tenuto in debita considerazione dal consumatore o dall’installatore, puo’ potenzialmente comportare un rischio per la salute o pregiudicare la sicurezza della stessa apparecchiatura; b) garantire che, a seguito di una loro puntuale osservanza, le prestazioni dell’apparecchiatura rimangano entro i livelli dichiarati dal produttore; c) consentire che il montaggio dell’apparecchiatura venga effettuato in completa sicurezza tecnica ed igienico-sanitaria e comunque sia idoneo ad assicurare la sicurezza generale per il consumatore o utente; d) indicare chiaramente le modalita’ di utilizzo e di manutenzione dell’apparecchiatura; e) individuare, nel rispetto della normativa vigente, quali sono le modalita’ che l’utilizzatore o l’installatore devono seguire per lo smaltimento dell’apparecchiatura e dei suoi componenti; f) riportare la dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 2; g) fare riferimento alle analisi chimiche e chimico-fisiche dell’acqua presa a riferimento dal produttore per la definizione delle condizioni d’uso, della manutenzione e del periodo di utilizzo dell’apparecchiatura. 3. Il manuale di istruzioni per l’uso: a) individua le condizioni che rendano necessarie operazioni di sostituzione di parti esaurite o il ricorso alla assistenza tecnica anche mediante idonei dispositivi acustici e/o visivi come previsto dall’articolo 5 comma 3; b) indica chiaramente la frase "Apparecchiature per il trattamento di acque potabili". 4. Sugli opuscoli che descrivono le caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura, sul manuale di istruzioni per l’uso, sul manuale di montaggio ed installazione, sulle confezioni di imballaggio e, piu’ in generale, su tutto il materiale pubblicitario e informativo prodotto per l’apparecchiatura deve essere riportata in evidenza la seguente avvertenza: "Attenzione: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilita’ dell’acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore". 5. Il materiale pubblicitario e informativo prodotto per l’apparecchiatura e la confezione di imballaggio includono le informazioni relative all’apparecchiatura che consentono anche di conoscerne i principi di funzionamento e le caratteristiche prestazionali e quindi di effettuare una scelta chiara e motivata da parte del consumatore anche in rapporto ai criteri di dimensionamento. 6. Nel caso in cui sia erogata acqua destinata al consumo umano trattata, in un ambito diverso da quello domestico e diverso dalle attivita’ riguardanti il ciclo lavorativo delle imprese del settore alimentare, sulle apparecchiature devono essere disponibili informazioni inerenti l’identificazione del responsabile della qualita’ dell’acqua trattata erogata.

Art. 7 Installazione, collaudo e manutenzione 1. Le apparecchiature devono essere installate in ambienti igienicamente idonei e, ove pertinente, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, incluse quelle relative a collaudo e manutenzione. 2. L’installazione delle apparecchiature in linea all’impianto di distribuzione dell’acqua potabile deve essere realizzata con valvole di bypass per garantire all’utilizzatore la possibilita’ di escludere l’uso dell’apparecchiatura senza che cio’ comporti interruzione del servizio di erogazione di acqua potabile.

Art. 8

Pubblicita’ delle apparecchiature

1. Fermo restando l’obbligo del rispetto delle disposizioni
previste dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 in materia
di pubblicita’, nei testi della documentazione tecnico-descrittiva,
nei manuali di installazione e manutenzione, sulle confezioni di
imballaggio e, piu’ in generale, su tutto il materiale pubblicitario
e informativo prodotto per l’apparecchiatura, i riferimenti alle
prestazioni dell’apparecchio medesimo dovranno riferirsi
esclusivamente a sostanze e/o elementi e/o parametri biologici
testati sperimentalmente, ovvero essere documentati da letteratura
comunemente accettata a livello internazionale, quali standard
nazionali, internazionali, pubblicazioni o linee guida OMS.
2. Nessuna apparecchiatura puo’ essere propagandata o venduta sotto
la voce generica di "depuratore d’acqua", ma solo con la precisa
indicazione della specifica azione svolta.

Art. 9

Clausola di riconoscimento reciproco

1. La presente regolamentazione non comporta limitazione alla
commercializzazione di apparecchiature legalmente fabbricate o
commercializzate in un altro Stato membro dell’Unione europea o in
Turchia ne’ a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell’EFTA,
parte contraente dell’accordo SEE, purche’ le stesse garantiscano i
livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a
quelli prescritti dal presente decreto.
2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 9 luglio 2008, l’Autorita’ Competente, ai fini
dell’applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione
previste, e’ il Ministero della salute.

Art. 10

Sanzioni

1. Alle violazioni delle disposizioni del presente decreto che
comportano alterazioni della qualita’ delle acque destinate al
consumo umano in violazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni, si
applicano le sanzioni previste dall’articolo 19 del citato decreto
legislativo.
2. Alle violazioni delle disposizioni del presente decreto
riguardanti l’installazione degli impianti all’interno di edifici, si
applicano le sanzioni previste dall’articolo 15 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.
3. Alle violazioni delle altre disposizioni del presente decreto si
applicano le sanzioni contenute nel decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, recante "Codice del consumo, a norma dell’articolo 7
della legge 29 luglio 2003, n. 229".

Art. 11 Abrogazioni e disposizioni transitorie 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Da tale data e’ abrogato il decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 443. 2. Le autorizzazioni gia’ concesse all’entrata in vigore del presente decreto perdono di efficacia decorso il termine di 6 mesi dalla suddetta entrata in vigore. 3. Le procedure autorizzative avviate ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 443, si interrompono all’atto dell’entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 febbraio 2012 Il Ministro: Balduzzi Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 3, foglio n. 273

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.