DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Feletto e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 130 del 7-6-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Feletto (Torino); Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati acquisiti al protocollo dell’ente, da sette consiglieri su i dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non puo’ essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi; Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’ allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Art. 1 Il consiglio comunale di Feletto (Torino) e’ sciolto.

Art. 2

La dott.ssa Marita Bevilacqua e’ nominata commissario straordinario
per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento
degli organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al
consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addi’ 19 maggio 2010

NAPOLITANO

Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-07&task=dettaglio&numgu=130&redaz=10A06840&tmstp=1275982945028

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l’Ucraina, fatto a Kiev il 1/12/05 Legge n.44 del 16/4/09, G.U. n.105 dell’8/5/09

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l’Ucraina, fatto a Kiev il 1º dicembre 2005.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 17 dell’Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(Si omette il testo dell’Accordo)

Legge Regionale n. 5 del 03-04-2009 Regione Abruzzo. Proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2009.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 3
STRAORDINARIO
del 14 aprile 2009
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Esercizio provvisorio — Proroga)

1. Ai sensi dell’articolo 62 dello Statuto regionale e dell’art. 12 della
legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 recante

Legge Regionale n. 3 del 15-01-2009 Regione Calabria. Disposizioni regionali sui bandi relativi a finanziamenti in materia di programmazione unitaria.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA
N. 1
del 16 gennaio 2009
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
N. 1 del 21 gennaio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. La presente legge si applica ai bandi pubblicati dall’Ente Regione o da
suoi delegati che attivano risorse finanziarie derivanti dalla programmazione
unitaria dei finanziamenti aggiuntivi nazionali, fondi FAS, e comunitari,
fondi strutturali.

2. Per i bandi di cui al comma 1 la decorrenza dei termini di presentazione
delle domande per l’accesso ai finanziamenti concessi nell’ambito della
programmazione unitaria è comunque sospesa di diritto dal 1° al 31 agosto di
ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

3. Al termine del periodo di sospensione di cui al comma 2 sono rinnovate le
procedure di pubblicità previste dalle norme comunitarie, nazionali e
regionali vigenti.

ARTICOLO 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it