Legge Regionale n. 7 del 22-07-2009 Regione Campania. Modifica dell’articolo 55 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, concernente la inalienabilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquistati da assegnatari o da loro aventi diritto.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 48
del 3 agosto 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1

1. L’articolo 55 della L R. 30 gennaio 2008, n. 1 è così sostituito:

“Art. 55

1. Gli alloggi e le unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica,
acquistati dagli assegnatari o dai loro familiari conviventi, ai sensi della
legge 24 dicembre 1993, n. 560, e della legge 8 agosto 1977, n. 513, non
possono essere alienati, anche parzialmente, né può essere modificata la
destinazione d’uso, né su di essi può essere costituito alcun diritto reale di
godimento, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del
contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il
prezzo. È fatta salva la riduzione dei termini nei casi previsti dall’articolo
4, comma 5, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 24, e successive
modifiche.
2. Decorso il termine indicato al comma 1, l’assegnatario, ovvero i suoi eredi
o legatari, possono alienare l’alloggio. In tal caso, l’alienante è tenuto a
darne comunicazione all’ente già proprietario, il quale può esercitare, entro
novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione
all’acquisto, per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato nella misura
del tre per cento per ogni anno trascorso dalla stipula dell’atto di cessione,
fino ad un massimo del settanta per cento.
3. Il diritto di prelazione dell’ente già proprietario si estingue se il
proprietario dell’alloggio versa all’ente cedente un importo pari alla somma
della quota del venti per cento del valore dell’alloggio calcolato, sulla base
degli estimi catastali, ai sensi dell’articolo 1, comma 10, primo periodo,
della legge n. 560/93 e della quota variabile decrescente dal quindici per
cento all’uno per cento sullo stesso valore, da individuare secondo l’anno di
distanza rispetto alla scadenza del vincolo di cui al comma 1 del presente
articolo, per gli ulteriori quindici anni.
4. Il diritto di prelazione non opera se la cessione avviene fra eredi
legittimi.”

ARTICOLO 2

Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione
Campania.

Le Leggi Regionali

Fonte:http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 2 del 12-02-2009 Regione Friuli – Venezia Giulia.

Modifiche urgenti alla legge regionale 14/2002 (Disciplina dei
lavori pubblici), alla legge regionale 5/2007 (Riforma
dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del
paesaggio), e interventi per la conservazione e il restauro di
immobili di interesse storico-architettonico.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 7
del 18 febbraio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Modifica all’articolo 9 della legge regionale 14/2002 e al decreto del
Presidente della Regione 165/2003)

1. Il comma 9 bis dell’articolo 9 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14
(Disciplina organica dei lavori pubblici), è sostituito dal seguente:

<<9 bis. Gli incarichi di cui al comma 9 di importo stimato inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dal responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura prevista dall’articolo 22, comma 2 bis; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero soggetti idonei.>>.

2. L’articolo 45 del regolamento di attuazione della legge regionale n.
14/2002 in materia di lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente
della Regione 5 giugno 2003, n. 165, è abrogato.

ARTICOLO 2

(Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 14/2002 e al decreto del
Presidente della Regione 165/2003)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 22 della legge regionale 14/2002 sono
inseriti i seguenti:

<<2 bis. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedure aperte o ristrette. 2 ter. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui al comma 2, anche per i lavori di importo complessivo inferiore a 500.000 euro. I lavori sono affidati, a cura del responsabile del procedimento, ai sensi del comma 2 bis; per i lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro, l’invito è rivolto ad almeno cinque operatori economici se sussistono in tale numero soggetti idonei.>>.

2. L’articolo 58 del regolamento di attuazione della legge regionale n.
14/2002 in materia di lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente
della Regione 165/2003, è abrogato.

ARTICOLO 3

(Modifiche all’articolo 48 della legge regionale 5/2007)

1. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 48 della legge regionale 23 febbraio
2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del
paesaggio), sono aggiunti i seguenti:

<<1 quater. Per gli interventi edilizi assoggettati a denuncia di inizio attività, la verifica prevista dall’articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull’osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell’articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), relativa all’osservanza del progetto alle previsioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), e di cui all’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), quando è necessaria per la tipologia di edificazione in corso, è sostituita da un’asseverazione redatta dal progettista delle strutture allegata alla comunicazione-denuncia prevista dall’articolo 2 della legge regionale 27/1988. 1 quinques. L’asseverazione prevista dal comma 1 quater relativa all’osservanza del progetto alle previsioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 64/1974 e di cui all’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, quando è necessaria per la tipologia di edificazione in corso, è presentata, nel rispetto della legge regionale 27/1988, anche per gli interventi che possono essere eseguiti in regime di attività edilizia libera ai sensi del comma 1 bis, lettere d) ed e).>>.

ARTICOLO 4

(Interventi per la conservazione e il restauro di immobili di interesse
storico – architettonico)

1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, attraverso il Fondo
istituito dall’articolo 7, comma 5, della legge regionale 22 febbraio 2000, n.
2 (Legge finanziaria 2000), tra le tipologie previste dal Titolo V della legge
regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per
l’avvio dell’opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal
sisma, nei settori dell’urbanistica, dell’edilizia e delle opere pubbliche),
gli interventi di conservazione e restauro di immobili di proprietà privata di
interesse storico-architettonico ospitanti raccolte museali aperte al pubblico
e situati in comuni interamente montani ricompresi nella delimitazione di cui
al decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 714
(Delimitazione delle zone colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976), e
successive modificazioni.
2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno
carico all’unità di bilancio 3.9.2.1072 e al capitolo 9500 dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del
bilancio per l’anno 2009.

ARTICOLO 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 6 del 30-03-2009 Regione Lazio. Modifica del perimetro del parco regionale dell’Appia antica

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 14
del 14 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Modifica del perimetro del parco regionale dell’Appia Antica)

1. Il perimetro del parco regionale dell’Appia Antica, istituito con
legge regionale 10 settembre 1988, n. 66, come modificata dalla legge
regionale 6 settembre 1994, n. 37, dall’articolo 42 della legge regionale 6
ottobre 1997, n. 29 e dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, è
modificato secondo la planimetria in scala 1:10.000 e la relativa relazione
descrittiva di cui, rispettivamente, agli allegati A e B che costituiscono
parte integrante della presente legge.

ALLEGATO 1

Allegato A Planimetria in scala 1:10.000 della modifica del perimetro del
parco regionale dell’Appia Antica

(L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)

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ALLEGATO 2

Allegato B Relazione descrittiva della modifica del perimetro del parco
regionale dell’Appia Antica

Dal confine con la chiesa di San Policarpo, piazza Aruleno Celio Sabino al
civico 50, ed in particolare dall’angolo sud-est, il perimetro prosegue lungo
la recinzione di delimitazione della proprietà, per un tratto in direzione
ortogonale a via Lemonia per proseguire in direzione parallela alla strada
fino al ricongiungimento con il perimetro del parco, definito dal confine con
il plesso scolastico don Filippo Rinaldi su via Lemonia al civico 226.

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Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 11 del 09-04-2009 Regione Liguria. Modifica del comma 7 dell’articolo 4 della legge regionale 19 gennaio 2001, n. 3 (norme per l’istituzione e il funzionamento del dipartimento regionale di genetica).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 6
del 15 aprile 2009
Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha
approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

(Modifica del comma 7 dell’articolo 4 della legge regionale 19 gennaio 2001,
n. 3 (Norme per l’istituzione e il funzionamento del Dipartimento regionale di
genetica))

1. Il comma 7 dell’articolo 4 della l.r. 3/2001 è sostituito dal seguente:
“7. Il Coordinatore del Dipartimento è nominato dalla Giunta regionale, su
proposta dei Direttori generali delle Aziende sanitarie ed Enti equiparati le
cui strutture facciano parte del Dipartimento, scelto tra persone con
competenza specifica e adeguata esperienza nell’attività di genetica e dura in
carica tre anni.”.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it