Legge Regionale n. 3 del 02-03-2009 Regione Marche. INTEGRAZIONE alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 22
del 5 marzo 2009
IL CONSIGLIO – ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE :

ARTICOLO 1

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9
(Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) è inserito il
seguente:
“4 bis. Sono attività di turismo in mare a finalità ittica quelle finalizzate
alla cattura dello sgombro, della palamita, dell’orata, del pagello e
dell’occhiata effettuata esclusivamente ad unità ferma, con l’impiego
dell’attrezzo denominato canna da pesca e nei limiti stabiliti dall’articolo
142 del d.p.r. 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento per l’esecuzione della
legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima),
da parte di turisti singoli o gruppi di turisti, su imbarcazioni da diporto di
proprietà o in gestione all’impresa che effettua trasporto in mare a fini
escursionistici e ricreativi.”.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 7 del 19-02-2009 Regione Molise. Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 1999, n. 2, recante:

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE
N. 4
del 28 febbraio 2009
Il Consiglio Regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Dopo l’articolo 8 della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 2 (norme
sull’autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale)
è aggiunto il seguente:

Legge Regionale n. 11 del 07-04-2009 Regione Piemonte. Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 15
del 16 aprile 2009
Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione, nello spirito degli articoli 3, 6 e 9 della Costituzione ed in
attuazione degli articoli 4 e 7 dello Statuto, tutela e valorizza la lingua
piemontese, l’originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte,
nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser,
promuovendone la conoscenza.
2. La Regione considera tale impegno parte integrante dell’azione di tutela e
valorizzazione della storia e della cultura regionale e lo conforma ai
principi della pari dignità e del pluralismo linguistico sanciti dalla
Costituzione, nonché a quelli che sono alla base degli Atti internazionali in
materia, in particolare della Carta europea delle lingue regionali o
minoritarie del 5 novembre 1992, e della Convenzione quadro europea per la
protezione delle minoranze nazionali del 1° febbraio 1995.
3. La Regione si attiene alle procedure delineate dall’articolo 3 della legge
15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze
linguistiche storiche), relativamente agli ambiti territoriali.

ARTICOLO 2

(Principi ed ambiti dell’azione regionale)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1 la Regione,
nell’ambito delle proprie competenze legislative ed amministrative e nel
rispetto del riparto di funzioni definito dagli articoli 124, 126 e 127 della
legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Legge Regionale n. 1 del 03-03-2009 Regione Sicilia. Modifica di norme in materia di usi civici e di cantieri di servizio.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 10
del 6 marzo 2009
REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Nuove norme in materia di usi civici

1. Per le terre di demanio civico, ivi incluse quelle quotizzate, che non
abbiano perduto, per effetto di strumenti urbanistici o di edificazioni, la
destinazione di terreni agrari, la legittimazione di cui all’art. 9 della
legge 16 giugno 1927, n. 1766, può essere concessa nei confronti degli
occupatori che, da almeno dieci anni, risultino proprietari in virtù di atto
pubblico di provenienza, anche prescindendo dal requisito di cui alla lett. a)
dell’art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.
2. Nel concedere la legittimazione ai soggetti di cui al comma 1, il canone di
natura enfiteutica previsto dall’art. 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766,
determinato ai sensi del comma 5 dell’art. 5 della legge regionale 23 dicembre
2000, n. 28, è ridotto ad un quinto.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti gi
avviati e non ancora conclusi.

ARTICOLO 2

Trascrizione degli atti del procedimento

1. Gli atti del procedimento previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal
Regio Decreto n. 332 del 26 febbraio 1928, dall’art. 26 della legge regionale
27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, soggetti a
trascrizioni, sono trascritti a cura del comune ove ricada il terreno gravato
da usi civici e volturati dal beneficiario dell’atto.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti gi
perfezionati e non ancora trascritti.

ARTICOLO 3

Abrogazione di norme in materia di cantieri di servizio

1. I commi 5 bis, 5 ter, 5 quater e 5 quinquies dell’art. 1 della legge
regionale 19 maggio 2005, n. 5, introdotti dal comma 2 dell’art. 1 della legge
regionale 20 novembre 2008, n. 17, sono abrogati.

ARTICOLO 4

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione.
Palermo, 3 marzo 2009.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it