Legge Regionale n. 9 del 16-03-2009 Regione Toscana. Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 8
del 23 marzo 2009
Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Visto l’articolo 117, quarto e quinto comma della Costituzione;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile
2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo
che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003,
(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n.
2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Visto in particolare il titolo V, capo I e capo II del reg. (CE)
479/2008, contenente disposizioni relative, rispettivamente, agli
impianti illegali e al regime transitorio dei diritti di reimpianto;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28
giugno 2008, recante le modalità di applicazione del regolamento CE
n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del
mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli
scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli
nel settore vitivinicolo e sostituisce diversi regolamenti
applicativi del regolamento (CE) n. 1493/1999, tra cui il
regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000,
che stabiliva le modalità di applicazione del regolamento CE n.
1493/1999 del Consiglio, in ordine al potenziale produttivo;

Visto in particolare il titolo IV, capo I e capo II, del reg. (CE)
555/2008 che stabilisce le modalità di applicazione delle sanzioni
concernenti gli impianti illegali e di gestione del potenziale
produttivo viticolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle
denominazioni di origine), ed in particolare il capo IV, che detta
le disposizioni per la gestione delle superfici vitate abilitate
alla produzione di vini a denominazione di origine o ad indicazione
geografica tipica

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Legge Regionale n. 9 del 15-04-2009 Regione Umbria. Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 18
del 22 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Modificazione all’articolo 6)

1. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28
(Testo unico regionale per le foreste) è sostituto dal seguente:

“3. L’autorizzazione è negata quando le soluzioni tecniche proposte non
garantiscono contro il verificarsi del pericolo di danno pubblico per perdita
di stabilità, erosione, denudazione o turbamento del regime delle acque o sono
in contrasto con i criteri e gli indirizzi della gestione forestale
sostenibile.”.

ARTICOLO 2

(Modificazioni all’articolo 7)

1. Il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:

“2. Nel caso di realizzazione degli interventi previsti dai commi 6 e 7
dell’articolo 15 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Piano urbanistico
territoriale), devono essere effettuati interventi di compensazione
ambientale, mediante realizzazione di un imboschimento, e relative cure
colturali per i primi cinque anni successivi all’impianto, per una superficie
pari a quella interessata dall’intervento, a cura e spese del proponente, da
realizzare nell’ambito del comune interessato o dei comuni limitrofi o, in
alternativa, mediante versamento di un contributo di onere equivalente al
costo presunto dell’imboschimento, e relative cure colturali per i primi
cinque anni, da versare alla Regione, in unica soluzione o in alternativa per
il cinquanta per cento antecedentemente il rilascio dell’autorizzazione o
della concessione e per il restante cinquanta per cento in cinque rate annuali
di pari importo, e finalizzato ad interventi di miglioramento del patrimonio
boschivo, privilegiando quelli di imboschimento. A garanzia dell’esecuzione
degli interventi compensativi l’istante deve presentare all’ente competente
per territorio una cauzione o una garanzia fideiussoria come indicato
all’articolo 10 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la
disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da
demolizioni).”.

2. Il comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:

“5. In deroga a quanto stabilito al comma 3 è consentita la circolazione e la
sosta dei veicoli a motore negli ambiti indicati alle lettere a) e b) del
comma 3 da parte degli abitanti ivi dimoranti e invalidi con capacità di
deambulazione sensibilmente ridotta il cui veicolo sia munito di apposito
contrassegno.”.

ARTICOLO 3

(Modificazione all’articolo 9)

1. L’articolo 9 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:
“Art. 9
(Ditte boschive)
1. È istituito presso ciascun ente competente per territorio l’elenco delle
ditte aventi sede legale nel territorio dello stesso, idonee all’utilizzazione
dei boschi per conto terzi o comunque dei boschi non in possesso
dell’esecutore dell’intervento selvicolturale.

2. In base alle specifiche tecniche stabilite dal regolamento l’elenco è
suddiviso nelle seguenti tre fasce:

a) fascia A: ditte idonee all’utilizzo di qualsiasi estensione di bosco;

b) fascia B: ditte idonee all’utilizzo di superfici inferiori a dieci ettari
per singola proprietà;

c) fascia C: ditte idonee all’utilizzo di superfici inferiori a due ettari per
singola proprietà.

3. Il regolamento disciplina:

a) le modalità di tenuta dell’elenco;

b) le modalità di iscrizione all’elenco e di rinnovo, sospensione e revoca
dell’idoneità;

c) il limite massimo, riferito ad una stagione silvana, di superficie entro il
quale per l’utilizzazione dei boschi cedui non è obbligatoria l’iscrizione
all’elenco di cui al comma 1.

4. Alle ditte aventi sede legale in altre regioni l’attività boschiva è
consentita previa presentazione di certificato equipollente rilasciato
dall’amministrazione regionale di provenienza o di certificato di idoneit
rilasciato dal coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato dove
la ditta figura iscritta alla locale Camera di Commercio Industria e
Artigianato e previo rilascio di apposito attestato di idoneità da parte
dell’ente competente per territorio.”.

ARTICOLO 4

(Integrazioni all’articolo 10)

1. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 28/2001 il “punto”
è sostituito dal “punto e virgola”.

2. Dopo la lettera b) del comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 28/2001 è
aggiunta la seguente:

“b bis) Il limite massimo di superficie, riferito ad una stagione silvana,
entro il quale per l’utilizzazione dei boschi cedui non è obbligatoria
l’iscrizione all’elenco di cui al comma 1.”.

ARTICOLO 5

(Integrazioni all’articolo 19)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 28/2001 il “punto”
è sostituito dal “punto e virgola”.

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 28/2001 sono
aggiunte le seguenti lettere:

“c bis) dare immediata comunicazione al Sindaco del Comune interessato da
incendio boschivo, qualora l’incendio in atto non possa essere posto sotto
controllo con le forze di primo intervento;

c ter) dare immediata comunicazione al Sindaco, al Prefetto e alla Sala
Operativa Regionale della Protezione Civile per gli adempimenti di competenza,
qualora l’incendio boschivo può interessare aree o fasce nelle quali
l’interconnessione tra strutture antropiche ed aree rurali è molto stretta
tale che il sistema urbano può venire rapidamente in contatto con la
propagazione di un incendio che interessa vegetazione combustibile.”.

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 28/2001 sono inseriti i
seguenti commi:

“3 bis. Nel caso di incendi in situazioni tipiche di interfaccia, ovvero in
aree in cui esiste una stretta interconnessione tra strutture antropizzate e
soprassuolo arboreo forestale e pertanto sono prevalenti la salvaguardia di
vite umane e di infrastrutture civili, la direzione delle operazioni di
spegnimento è effettuata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

3 ter. Nel caso di incendi boschivi che per estensione o pericolosit
minacciano di propagarsi a soprassuoli forestali dove sono prevalenti la
salvaguardia di valori vegetazionali, ambientali e paesaggistici e,
contemporaneamente, a zone boschive che si possono configurare come situazioni
tipiche di interfaccia ed assumano particolare gravità o complessità tali da
richiedere contemporaneamente l’intervento sia del Corpo Forestale dello Stato
che del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, gli stessi Corpi si coordinano
al fine di razionalizzare ed ottimizzare gli interventi di spegnimento.”.

ARTICOLO 6

(Modificazioni ed integrazioni all’articolo 20)

1. Al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 28/2001 la parola: “revisione” è
sostituita dalla seguente: “verifica”.

2. Al comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 28/2001 la parola “unico” è
soppressa.

3. Dopo il comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 28/2001 è inserito il seguente:

“2 bis. Per l’attuazione del Piano regionale di cui al comma 1, il dirigente
del Servizio regionale competente approva entro il 31 maggio di ogni anno le
procedure operative che comprendono:

a) una analisi storica e statistica dei dati con particolare riferimento
all’anno precedente;

b) lo schema base di operatività delle squadre operative delle Comunit
montane;

c) il modello organizzativo e le procedure;

d) l’individuazione delle esigenze formative e relativa programmazione;

e) le attività informative;

f) le previsioni economico-finanziarie;

g) gli allegati grafici relativi ai dati di cui alla lettera a).”.

4. Alla lettera o) del comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 28/2001 le
parole: “la previsione economico-finanziaria delle attività previste nello
stesso” sono sostituite dalle seguenti: “la previsione della spesa complessiva
delle attività previste nello stesso, con riferimento alla spesa complessiva
sostenuta nei tre anni precedenti,”.

ARTICOLO 7

(Modificazione all’articolo 33)

1. Al comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 28/2001 le parole: “in attuazione
della legge 22 maggio 1973, n. 269 e successive modificazioni e integrazioni,”
sono sostituite dalle seguenti: “nel rispetto dei principi stabiliti dal
decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva
1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di
moltiplicazione),”.

ARTICOLO 8

(Integrazioni all’articolo 34)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 34 della l.r. 28/2001 sono aggiunti i
seguenti commi:

“2 bis. È istituito presso la Giunta regionale il registro ufficiale dei
fornitori di materiale forestale di moltiplicazione ai sensi dell’articolo 4,
comma 2 del d.lgs. 386/2003.

2 ter. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli Istituti
universitari, agli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione, nonché ai
Centri nazionali per la conservazione della biodiversità forestale di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e
modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della L. 5
marzo 2001, n. 57), relativamente ai materiali forestali di moltiplicazione
usati esclusivamente a fini di ricerca e sperimentali.”.

ARTICOLO 9

(Modificazioni ed integrazioni all’articolo 48)

1. Il comma 3 dell’articolo 48 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:

“3. Coloro che nei boschi tagliano o danneggiano piante o arrecano altri danni
in violazione alle disposizioni del regolamento o eseguono utilizzazioni dei
boschi senza essere iscritti all’elenco delle ditte di cui all’articolo 9 o
all’elenco degli operatori forestali di cui all’articolo 10 o commercializzano
prodotti legnosi in difformità all’articolo 10, comma 5, lettera a) sono
sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio
al quadruplo del valore delle piante tagliate o danneggiate, secondo le
tariffe allegate al regolamento, e hanno l’obbligo di compiere i lavori
imposti dall’ente competente per territorio.”.

2. Il comma 11 dell’articolo 48 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:

“11. Nei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici,
coloro che pongono in essere attività o eseguono movimenti di terreno senza le
autorizzazioni o in contrasto con il regolamento sono sottoposti al pagamento
di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,00 a euro 630,00 (pari a
lire 203.308 e lire 1.219.850) per ogni decara o frazione inferiore e, nei
casi previsti dal regolamento, di una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 25,00 a euro 50,00 (pari a lire 48.407 e lire 96.814) per ogni metro cubo
di terreno movimentato o scavato.”.

3. Il comma 12 dell’articolo 48 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:

“12. Coloro che nei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo per scopi
idrogeologici, non osservano le modalità esecutive prescritte dalle
autorizzazioni o contenute nelle comunicazioni o eseguono lavori senza
preventiva comunicazione sono sottoposti al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 105,00 a euro 630,00 (pari a lire 203.308 e
lire 1.219.850).”.

4. Dopo il comma 14 dell’articolo 48 della l.r. 28/2001 è inserito il seguente:

“14 bis. Coloro che eseguono operazioni colturali o potature in assenza o
difformità dall’autorizzazione o dal regolamento sono sottoposti al pagamento
di una sanzione amministrativa da euro 52,00 a euro 520,00 (pari a lire
100.686 e lire 1.006.860), elevata al doppio nel caso di piante con diametro,
a un metro e trenta, superiore a trentuno centimetri.”.

5. Il comma 20 dell’articolo 48 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:

“20. Per le violazioni a quanto stabilito dal comma 1 dell’articolo 24 si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 13,00 a euro 130,00
(pari a lire 25.172 e lire 251.715), elevata rispettivamente a euro 130,00 e
euro 1.300,00 (pari a lire 251.715 e lire 2.517.151) dal 15 giugno al 15
settembre.”.

6. Il comma 22 dell’articolo 48 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:

“22. Per le violazioni in materia di vivaistica si applicano le sanzioni
previste dall’articolo 16 del d.lgs. 386/2003.”.

ARTICOLO 10

(Norme transitorie e finali)

1. Il regolamento 17 dicembre 2002, n. 7 (Regolamento di attuazione della
legge regionale 19 novembre 2001, n. 28) è modificato in attuazione delle
disposizioni della presente legge entro centoventi giorni dall’entrata in
vigore della stessa.

2. Fino all’entrata in vigore delle modifiche di cui al comma 1 la superficie
massima, riferita ad una stagione silvana, per l’utilizzazione dei boschi
cedui ai sensi dell’articolo 9, comma 3, lettera c) e dell’articolo 10, comma
3, lettera b bis) della l.r. 28/2001, come modificata dalla presente legge, è
fissata in un ettaro di superficie accorpata per singola proprietà.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge n. 102 del 3 agosto 2009 Emersione colf e badanti

Emersione colf e badanti: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 102 del 3 agosto 2009.
Le domande da parte dei datori di lavoro dovranno essere presentate on line dal 1° al 30 settembre 2009

E’ stata pubblicata il 4 agosto 2009 sulla Gazzetta Ufficiale n° 179, la Legge n. 102 del 3 agosto 2009, recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali” che, all’art. 1-ter, prevede la possibilità dell’emersione del rapporto di lavoro irregolare con i cittadini italiani o comunitari o extracomunitari addetti al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza di persone affette da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza.

Le domande da parte dei datori di lavoro dovranno essere presentate, esclusivamente on line, dal 1° al 30 settembre, con modalità operative che verranno rese note con una successiva circolare.
Non sarà comunque necessario concentrare la presentazione delle domande nella fase iniziale della procedura, in quanto non sono state fissate quote massime di ammissione delle stesse.

Inoltre, secondo quanto stabilito dall’art.1 ter comma 8 della legge, dalla data di entrata in vigore della stessa legge e fino alla conclusione del procedimento, i lavoratori extracomunitari per i quali può essere presentata la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare ed i datori di lavoro non saranno punibili per le violazioni delle norme relative all’ingresso ed al soggiorno nel territorio nazionale (con esclusione di quelle di cui all’ art. 12 del T.U. per l’Immigrazione) ed a quelle relative all’impiego dei lavoratori, anche se rivestono carattere finanziario, fiscale, previdenziale ed assistenziale. Pertanto, i relativi procedimenti penali o amministrativi eventualmente in corso a loro carico saranno sospesi.

fonnte: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/55C19A2B-C2FE-44D5-A7B3-9BC29827F0FC/0/20090803_L_102.pdf

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE. DECRETO 15 settembre 2009 Avvio delle procedure di selezione di cui all’articolo 21, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 228 del 1-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto l’art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni e integrazioni (T.U.L.P.S.), che ha definito
le caratteristiche degli apparecchi per il gioco lecito, e in
particolare, al comma 6, ha individuato le modalita’ di funzionamento
degli apparecchi da intrattenimento che consentono la vincita in
denaro;
Visto l’art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni e
integrazioni, che ha previsto l’individuazione, con procedura ad
evidenza pubblica, e nel rispetto della normativa nazionale e
comunitaria, di uno o piu’ concessionari della rete o delle reti
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione
telematica degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del
T.U.L.P.S., e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con
modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, che all’art. 8 ha
attribuito ad AAMS l’esercizio delle funzioni in materia di
amministrazione, riscossione e contenzioso delle entrate tributarie
derivanti dagli apparecchi da intrattenimento;
Visto il comma 1, lettera l), dell’art. 12, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, che ha demandato al Ministero dell’economia e
delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di
attuare, con propri decreti dirigenziali, la sperimentazione e
l’avvio a regime di sistemi di gioco con controllo remoto del gioco
attraverso videoterminali in ambienti dedicati;
Visto il comma 7 dell’art. 21 del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
che ha disposto l’avvio entro il 15 settembre 2009, a cura del
Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, delle procedure occorrenti per un nuovo
affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del
gioco lecito prevista dall’art. 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive
modificazioni;
Visto il comma 11 dell’art. 21 del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
che ha disposto, qualora il nuovo aggiudicatario sia gia’
concessionario dello specifico gioco, il differimento del
trasferimento in proprieta’ all’Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato di tutti i beni materiali e immateriali costituenti la rete
distributiva fisica, previsto dalle concessioni in essere, alla
scadenza della convenzione di concessione sottoscritta all’esito
delle citate procedure di selezione;
Visto il decreto direttoriale 6 agosto 2009, concernente l’avvio
dei sistemi di gioco di cui all’art. 110, comma 6, lettera b) del
T.U.L.P.S.;
Viste le attuali convenzioni di concessione, stipulate a seguito
della procedura di selezione aperta, indetta con avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee, in data 14 aprile
2004, la cui scadenza e’ fissata alla data del 30 ottobre 2010;
Visto il progetto di decreto sulle regole tecniche sottoposto alla
procedura di informazione comunitaria ai sensi della direttiva
98/34/CE;
Considerato che per definire l’intera documentazione di selezione
comprensiva del capitolato tecnico e’ necessario attendere la
conclusione della sperimentazione dei nuovi sistemi di gioco mediante
VLT, e tenuto conto che la predetta sperimentazione avra’ inizio a
partire dal 1° ottobre 2009, cosi’ come prevista dal progetto di
decreto sulle regole tecniche sottoposto alla procedura di
informazione comunitaria ai sensi della direttiva 98/34/CE;
Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto, si intende:
a) AAMS, il Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) concessionario/i, il soggetto selezionato da AAMS, in base a
procedura ad evidenza pubblica, per l’affidamento delle attivita’ e
funzioni pubbliche oggetto della concessione;
c) concessione, l’istituto attraverso il quale AAMS affida
attivita’ e funzioni pubbliche per l’attivazione e la conduzione
operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito
mediante gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui
all’art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;
d) apparecchio/i videoterminale/i, ogni apparecchio da
intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, lettera b) del
T.U.L.P.S.;
e) sistema/i di gioco, la piattaforma tecnologica per l’offerta di
gioco che consente il controllo remoto del gioco attraverso
apparecchi videoterminali in ambienti dedicati;
f) sperimentazione, l’avvio dei sistemi di gioco come prevista dal
progetto di decreto sulle regole tecniche sottoposto alla procedura
di informazione comunitaria ai sensi della direttiva 98/34/CE;
g) procedura di selezione, la selezione aperta di cui alla lettera
b), del comma 7, dell’art. 21 del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
h) VLT (Video Lottery Terminal), l’apparecchio videoterminale di
cui all’art. 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.;
i) AWP (Amusement With Prizes), apparecchi di cui all’art. 110,
comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S.;
j) operatore di gioco, il soggetto con competenze specialistiche,
maturate in Italia od all’estero, nella fornitura di servizi di gioco
in generale (quale concessionario o gestore autorizzato di giochi,
fornitore di servizi specialistici in materia di giochi ovvero
gestore di apparecchi da intrattenimento).

Art. 2.
Finalita’

1. Il presente decreto ha per oggetto:
a) l’avvio della procedura di selezione, nonche’ la durata della
concessione oggetto della procedura medesima;
b) i requisiti di partecipazione alla procedura di selezione;
c) l’aggiudicazione della concessione oggetto della procedura di
selezione.

Art. 3.
Avvio della procedura di selezione

1. Al termine della procedura di informazione comunitaria del
progetto di decreto recante la disciplina dei requisiti per la
sperimentazione e l’avvio a regime dei sistemi di gioco istituiti
dall’art. 110, comma 6 lettera b) del T.U.L.P.S. (VLT), con bando da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, AAMS
procedera’ ad indire, entro il 30 aprile 2010, una procedura di
selezione aperta per l’affidamento in concessione delle reti di cui
all’art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.
2. La concessione ha per oggetto la realizzazione e conduzione
della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante AWP e
della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante VLT.
3. La concessione ha durata di nove anni, a decorrere dal 1°
novembre 2010.

Art. 4.
Requisiti di partecipazione alla procedura di selezione

1. Possono partecipare alla procedura di selezione le imprese
individuali, le societa’ di persone, le societa’ di capitali, le
societa’ consortili, i consorzi ed i raggruppamenti temporanei di
imprese con mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di
esse, in possesso dei requisiti di ordine generale previsti all’art.
38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Requisito specifico per partecipare alla procedura di selezione
e’ la qualifica di operatore di gioco sul territorio comunitario,
posseduto dalle imprese individuali, dalle societa’ di persone, dalle
societa’ di capitali, da almeno una delle societa’ consortili, da
almeno un componente dei consorzi, da almeno una delle imprese
costituite in raggruppamento temporaneo.
3. Il requisito di capacita’ economica e finanziaria per
l’ammissione alla procedura di selezione consiste nell’aver
conseguito complessivamente, nel biennio 2008-2009, un fatturato
almeno pari ad € 30.000.000,00 (trentamilioni/00). Nel bando di
selezione saranno precisate le quote di partecipazione al predetto
fatturato, in relazione alla natura giuridica dei partecipanti alla
selezione e al tipo di attivita’ svolta dagli stessi.
4. I requisiti di capacita’ tecnico-organizzativa per l’ammissione
alla procedura di selezione consistono in una comprovata competenza
maturata in Italia od all’estero, nella gestione di reti di sistemi
informatici e telematici costituiti complessivamente da un numero
minimo di 2.500 punti terminali.
5. I partecipanti alla procedura di selezione devono, inoltre,
presentare una dichiarazione d’impegno alla realizzazione, entro sei
mesi dalla data di aggiudicazione provvisoria, della rete telematica
di cui all’art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, ed all’installazione di un numero minimo di
apparecchi di gioco, pari a 5.000 AWP e ad un numero di VLT non
superiore al 14% delle AWP di cui si richiede l’installazione.

Art. 5.
Aggiudicazione della concessione

1. All’esito della procedura di selezione, risulteranno
aggiudicatari i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 4.
L’aggiudicazione avra’ carattere provvisorio sino alla verifica della
effettiva realizzazione delle reti telematiche e del collegamento del
numero di apparecchi richiesto, in attuazione dell’impegno assunto in
sede di partecipazione.
2. Conseguono l’aggiudicazione definitiva, sin dall’esito della
procedura di selezione, i concessionari per i quali ricorrano le
seguenti condizioni:
a) abbiano presentato richiesta di affidamento della concessione
entro il 20 novembre 2009, ai sensi della lettera a) del comma 7
dell’art. 21 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78;
b) siano risultati in possesso dei requisiti di cui al comma 1
dell’art. 4;
c) siano stati ammessi alla sperimentazione delle VLT ai sensi del
decreto direttoriale 6 agosto 2009;
d) siano stati autorizzati all’installazione dei videoterminali.
Roma, 15 settembre 2009

Il direttore generale: Ferrara

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2009
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 44

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-01&task=dettaglio&numgu=228&redaz=09A11482&tmstp=1254987649706