MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 9 settembre 2009 Sostituzione di un componente presso il comitato provinciale INPS di Bergamo.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 229 del 2-10-2009

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Bergamo

Visto il decreto n. 3/2007 del 14 marzo 2007 con il quale e’ stato
ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Bergamo e le
Commissioni speciali, ai sensi degli artt. 34, 35 e 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e degli artt.
44 e 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
Vista la nota del 25 marzo 2009 della C.I.S.L. – Unione Sindacale
Territoriale di Bergamo con la quale si richiede di provvedere alla
sostituzione del signor Ferdinando Piccinini, componente del Comitato
I.N.P.S. in rappresentanza dei lavoratori con il signor Michele
Bettoni;
Ritenuto di dover procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Michele Bettoni, domiciliato presso C.I.S.L. di Bergamo –
via Carnovali, 88/A, e’ nominato componente del Comitato provinciale
I.N.P.S. di Bergamo, in rappresentanza dei lavoratori in sostituzione
del sig. Ferdinando Piccinini.
Il presente decreto verra’ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Bergamo, 9 settembre 2009

Il direttore provinciale: Simonelli

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-02&task=dettaglio&numgu=229&redaz=09A11491&tmstp=1255161683161

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI. DECRETO 6 agosto 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 230 del 3-10-2009

Proroga del riconoscimento dell’idoneita’ ad effettuare prove ufficiali di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell’entita’ dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale, delle infrastrutture
e dei servizi

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 60 alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27
maggio 1995, concernente l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in
materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell’art. 4 del predetto
decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il decreto 27 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1997, che, in attuazione del citato
decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone
pratiche per l’esecuzione delle prove di campo e requisiti necessari
al riconoscimento dell’idoneita’ a condurre prove di campo ufficiali
finalizzate alla produzione di dati necessari per la registrazione
dei prodotti fitosanitari;
Vista la circolare 29 gennaio 1997, n. 2, del Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1997, concernente l’individuazione dei
requisiti per il riconoscimento degli Enti ed Organismi idonei per la
conduzione di prove ufficiali di campo volte alla produzione di dati
per l’autorizzazione di prodotti fitosanitari;
Vista la circolare 1° agosto 2000, n. 7, del Ministro delle
politiche agricole e forestali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 261 dell’8 novembre 2000, recante le modalita’ di presentazione
della domanda di iscrizione di esperti nella lista nazionale di
ispettori preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti
idonei ad effettuare le prove ufficiali per la produzione di dati
necessari ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari di
cui all’art. 4, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194;
Visti gli atti del Comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove
sperimentali di campo», istituito con D.M. 29 gennaio 1997, in merito
ai requisiti posseduti dagli aspiranti ispettori, di cui alla citata
circolare n. 7 del 1° agosto 2000;
Visti i provvedimenti ministeriali prot. n. 2525 e n. 2527 dell’11
aprile 2007 con i quali la Societa’ «Biofarm s.r.l.», con sede legale
in via Mazzini – Vico VI, 1 – 81047 Macerata Campania (Caserta), e’
stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo a
fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e
alla determinazione dell’entita’ dei residui di prodotti
fitosanitari;
Considerato che il riconoscimento concesso con i provvedimenti
sopracitati hanno la validita’ per anni 2 a far data dal giorno
successivo a quello di pubblicazione degli stessi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana;

Decreta:

Articolo unico

Il riconoscimento dell’idoneita’ ad effettuare prove ufficiali di
campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di
efficacia e alla determinazione dell’entita’ dei residui di prodotti
fitosanitari della Societa’ «Biofarm s.r.l.», con sede legale in via
Mazzini – Vico VI, 1 – 81047 Macerata Campania (Caserta), concesso
con i provvedimenti prot. n. 2525 e n. 2527 dell’11 aprile 2007, e’
prorogato fino al 31 dicembre 2009, fatte salve eventuali nuove
disposizioni che potranno variare la validita’ del riconoscimento.
Il presente decreto sara’ inviato all’organo di controllo per la
registrazione e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2009
Il direttore generale: Blasi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=230&redaz=09A11504&tmstp=1255162955611

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 24 settembre 2009 Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1 luglio 2009 e scadenza 1 luglio 2016, quinta e sesta tranche.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 232 del 6-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare,
l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’economia e delle
finanze e’ autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice che consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine,
indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri
per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo
sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita’;
Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008,
emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i
limiti e le modalita’ cui il Dipartimento del Tesoro dovra’ attenersi
nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo
prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore
generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione
seconda del Dipartimento medesimo;
Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale
il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresi’, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e’ stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e’ stato affidato
alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111
del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l’approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2009, ed in
particolare il comma 3 dell’art. 2, come sostituito dall’art. 2 della
legge 3 agosto 2009, n. 121, con cui si e’ stabilito il limite
massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a tutto il 23
settembre 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia’ effettuati, a 112.929 milioni di euro e tenuto conto dei
rimborsi ancora da effettuare;
Visti i propri decreti in data 23 luglio e 26 agosto 2009, con i
quali e’ stata disposta l’emissione delle prime quattro tranche dei
certificati di credito del Tesoro con godimento 1° luglio 2009 e
scadenza 1° luglio 2016;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l’emissione di una quinta tranche dei predetti certificati
di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche’ del decreto
ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, e’
disposta l’emissione di una quinta tranche dei certificati di credito
del Tesoro con godimento 1° luglio 2009 e scadenza 1° luglio 2016, di
cui al decreto del 23 luglio 2009, altresi’ citato nelle premesse,
recante l’emissione delle prime due tranche dei certificati stessi.
L’emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare
nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un
importo massimo di 2.250 milioni di euro.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita’ di
emissione stabilite dal citato decreto 23 luglio 2009.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all’art. 1
del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno
29 settembre 2009, con l’osservanza delle modalita’ indicate negli
articoli 9 e 10 del citato decreto del 23 luglio 2009.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d’asta, con le modalita’ di
cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 23 luglio 2009.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al
precedente articolo, avra’ inizio il collocamento della sesta tranche
dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento
dell’ammontare nominale massimo offerto nell’asta «ordinaria»
relativa alla tranche di cui all’art. 1 del presente decreto; tale
tranche supplementare sara’ riservata agli operatori «specialisti in
titoli di Stato», individuati ai sensi dell’art. 3 del regolamento
adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9
luglio 1999, che abbiano partecipato all’asta della quinta tranche.
La tranche supplementare verra’ collocata al prezzo di
aggiudicazione determinato nell’asta relativa alla tranche di cui
all’art. 1 del presente decreto e verra’ assegnata con le modalita’
indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 23 luglio
2009, in quanto applicabili.
Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore
15,30 del giorno 30 settembre 2009.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
L’importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel
collocamento supplementare e’ pari al rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e’ risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui
all’art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente
assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare
al collocamento supplementare.
Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra’
redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare sara’ effettuato dagli operatori assegnatari il 1°
ottobre 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di
dietimi d’interesse lordi per novantadue giorni. A tal fine, la Banca
d’Italia provvedera’ ad inserire le relative partite nel servizio di
compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno
di regolamento.
Il versamento all’entrata del bilancio statale del netto ricavo
dell’emissione e relativi dietimi sara’ effettuato dalla Banca
d’Italia il medesimo giorno 1° ottobre 2009.
A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria
provinciale dello Stato rilascera’ separate quietanze di entrata al
bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100
(unita’ previsionale di base 4.1.1.1), art. 4, per l’importo relativo
al netto ricavo dell’emissione ed al capitolo 3240 (unita’
previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi
d’interesse dovuti, al lordo.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente
decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto
ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2010 al
2016, nonche’ l’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno
finanziario 2016, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e
delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente,
ai capitoli 2216 (unita’ previsionale di base 26.1.5) e 9537 (unita’
previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l’anno in
corso.
L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall’art. 8
del citato decreto del 23 luglio 2009, sara’ scritturato dalle
Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara’ carico al
capitolo 2247 (unita’ previsionale di base 26.1.5; codice gestionale
109) dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2009.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 settembre 2009
p. Il direttore generale: Cannata

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-06&task=dettaglio&numgu=232&redaz=09A11544&tmstp=1255168835569

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 28 luglio 2009 Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, concernente la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 233 del 7-10-2009

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visti l’art. 1, comma 1, lettera b); l’art. 3, comma 1 e l’art. 4
del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 «Revisione della
disciplina in materia di fertilizzanti» pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 141 del 20
giugno 2006;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto il decreto ministeriale del 22 gennaio 2009, n. 1601, che ha
sostituito gli allegati del decreto legislativo 29 aprile 2006, n.
217;
Viste le domande di inserimento di nuovi prodotti negli allegati 1,
6, e 7 pervenute presso questo Ministero;
Considerato che, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto
legislativo 29 aprile 2006, n. 217, le modifiche agli allegati sono
approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali;
Considerato che la Commissione tecnico-consultiva per i
fertilizzanti di cui all’art. 9 del decreto legislativo 29 aprile
2006, n. 217, ha espresso il proprio parere favorevole alla
variazione degli allegati al citato decreto;
Considerato che le variazioni si riferiscono agli allegati 1, 6, 7
e 10, del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, e che sono in
linea con quanto previsto da detto decreto;
Sentito il parere della Commissione di cui all’art. 44 della legge
20 febbraio 2006, n. 82, come previsto dal disposto di cui all’art.
10, comma 2, del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217;
Sentito il parere della Commissione UE a norma della direttiva
98/34/CE, concernente la procedura d’informazione nel settore delle
norme e regolamentazioni tecniche;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, e
successive modificazioni, sono modificati ed integrati come riportato
nell’allegato al presente decreto.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e’ concesso
un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti
nazionali la cui produzione e’ avvenuta in conformita’ alla normativa
vigente prima di tale data.
3. Resta valido il principio del mutuo riconoscimento esteso ai
prodotti legittimamente fabbricati ovvero commercializzati in altri
Paesi della UE, nei Paesi sottoscrittori dell’Accordo sullo Spazio
Economico Europeo e in Turchia.
Il presente decreto sara’ inviato all’organo di controllo per la
registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2009

Il Ministro : Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita’ produttive,
registro n. 3, foglio n. 175

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-08&task=dettaglio&numgu=234&redaz=09A11823&tmstp=1255247695130