REGIONE SARDEGNA LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2008, n. 17 Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2009 e disposizioni varie.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 38 del 3-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma
della Sardegna n. 40, del 27 dicembre 2008)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Esercizio provvisorio
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 della legge
regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione,
di bilancio e di contabilita’ della Regione autonoma della Sardegna.
Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio
1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23), e in deroga al comma 2 del
medesimo articolo, e’ autorizzato l’esercizio provvisono del bilancio
della Regione per l’anno 2009, per un periodo non superiore ai
quattro mesi, dal 1° gennaio al 30 aprile 2009, secondo gli stati di
previsione dell’entrata e della spesa, le eventuali note di
variazione, le disposizioni e le modalita’ previste nella legge
regionale 5 marzo 2008, n. 4 (Bilancio di previsione per l’anno 2008
e bilancio pluriennale per gli anni 2008-2011), ad esclusione delle
autorizzazioni di spesa una tantum.
2. Gli impegni e i pagamenti di spesa non possono superare i
quattro dodicesimi dello stanziamento previsto per ciascuna UPB dello
stato di previsione della spesa.
3. Gli impegni e i pagamenti di spesa disposti sul conto dei
residui prescindono dalla limitazione di cui al comma 2 e dal periodo
interessato all’esercizio provvisorio.
4. Il limite di cui al comma 2 non si applica, altresi’, alle
spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non
suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale
deroga e’ da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme
vigenti dispongono in ordine all’entita’ e alla scadenza delle
erogazioni.
5. Il limite di cui al comma 2 non si applica, infine, ai fondi
per la riassegnazione dei residui perenti di cui all’articolo 26
della legge regionale n. 11 del 2006, nonche’ agli altri fondi di
riserva di cui all’articolo 24 della stessa legge regionale.

Art. 2
Proroga dei termini
1. I termini di cui all’articolo 4, comma 10, della legge
regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), sono prorogati
al 31 dicembre 2009.

Art. 3
Programma Leader plus 2000-2006
1. E’ autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 430.000 per
le operazioni di chiusura e di rendicontazione del Programma Leader
plus 2000-2006; alla relativa spesa si fa fronte con lo storno di
pari importo dalla UPB S08.01.002 (Fondo nuovi oneri legislativi),
mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 3 della tabella A
allegata alla legge finanziaria 2008 per incrementare la UPB
S01.04.002; le somme non impegnate nel corso dell’esercizio sono
conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio
successivo.

Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della
Sardegna.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Cagliari, 24 dicembre 2008
SORU

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=38&redaz=009R0104&tmstp=1255507370472

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 gennaio 2009, n. 31

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

Legge regionale n. 12/2007, art. 16, comma 6. Regolamento recante modifiche al regolamento di attuazione degli interventi per la diffusione sul territorio regionale di spazi e strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile, ai sensi dell’ articolo 16, comma 6, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 036/2008.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 dell’11 febbraio 2009)
IL PRESIDENTE
Richiamata la legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione
della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle
iniziative a favore dei giovani) e successive modificazioni e
integrazioni, che prevede, all’art. 16, la concessione di
finanziamenti da parte dell’amministrazione regionale per la
diffusione sul territorio regionale di spazi e strutture da adibire a
centri di aggregazione giovanile, tenendo conto della marginalita’
sociale e di quella geografica, con particolare riguardo ai piccoli
centri e alle zone montane;
Richiamato il proprio decreto 12 febbraio 2008, n. 036/Pres., con
il quale e’ stato emanato il regolamento di attuazione degli
interventi per la diffusione sul territorio regionale di spazi e
strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile, ai sensi
dell’art. 16, comma 6, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12;
Considerato che le competenze in materia di assegnazione e
concessione dei contributi di cui all’art. 16 della legge regionale
n. 12/2007, sono state assegnate, con decorrenza dal 1° settembre
2008, al neo costituito servizio pari opportunita’ e politiche
giovanili della Presidenza della regione, dipendente pero’
gerarchicamente e funzionalmente dalla Direzione centrale lavoro,
universita’ e ricerca, in quanto la competenza in materia e’ stata
delegata dal Presidente della regione all’Assessore regionale al
lavoro, universita’ e ricerca e che con la stessa decorrenza e’ stato
attribuito l’incarico di sostituto del direttore di detto servizio al
Vicedirettore centrale del lavoro, universita’ e ricerca;
Atteso che, a seguito della decadenza – conseguente al rinnovo
della Giunta regionale, dopo le elezioni della primavera del 2008 –
del Comitato consultivo, previsto dall’art. 16, comma 6, della legge
regionale n. 12/2007 in tema di centri di aggregazione giovanile, si
e’ provveduto alla nomina del nuovo Comitato e cio’ con proprio
decreto 21 ottobre 2008, n. 0282/Pres.;
Considerato che il termine previsto dal regolamento non
corrisponde agli obiettivi regionali del settore e alle aspettative
di enti e associazioni interessati a potenziare le attivita’ a
sostegno dei giovani, anche alla luce del fatto che il piano di
riparto per l’assegnazione dei finanziamenti previsti dall’art. 16
della legge regionale n. 12/2007 per l’anno 2008 e’ stato effettuato
a fine esercizio per le ragioni illustrate in precedenza;
Considerato che, al fine di garantire l’accesso ai finanziamenti
per l’anno in corso e per gli anni successivi, ai soggetti di cui
all’art. 16 della legge regionale n. 12/2007 appare necessario
procedere alla modifica del termine di presentazione delle domande,
gia’ previsto dall’art. 4 del regolamento emanato con proprio decreto
n. 036/Pres./2008, al 31 gennaio di ogni anno e di posporlo al 31
marzo, provvedendo contestualmente alla modifica formale dei
riferimenti agli uffici regionali originariamente indicati come
competenti in materia;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere legittimamente alle
modifiche del «Regolamento di attuazione degli interventi per la
diffusione sul territorio regionale di spazi e strutture da adibire a
centri di aggregazione giovanile ai sensi dell’ art. 16, comma 6
della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della
rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a
favore dei giovani)», emanato con proprio decreto 12 febbraio 2008,
n. 036/Pres.;
Richiamata la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico
delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso);
Visto l’art. 42 dello statuto d’ autonomia;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2009, n.
120;
Decreta:
1. E’ emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il
regolamento recante modifiche al «Regolamento di attuazione degli
interventi per la diffusione sul territorio regionale di spazi e
strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile, ai sensi
dell’art. 16, comma 6 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12,
(Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno
delle iniziative a favore dei giovani)» emanato con proprio decreto
12 febbraio 2008, n. 036/Pres., nel testo allegato che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0331&tmstp=1255513775045

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 18 settembre 2009 Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni, relativo all’emissione del 15 settembre 2009.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 238 del 13-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
del Tesoro

Visto il decreto n. 68748 del 7 settembre 2009, che ha disposto per
il 15 settembre 2009 l’emissione dei buoni ordinari del Tesoro a
trecentosessantacinque giorni;
Visto l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Avvisata l’esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del
Tesoro con richieste degli operatori espresse termini di rendimento,
anziche’ di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari
dell’area euro;
Ritenuto che in applicazione dell’art. 4 del menzionato decreto n.
68748 del 7 settembre 2009 occorre indicare con apposito decreto i
rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti
dall’asta relativa all’emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15
settembre 2009;

Decreta:

Per l’emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 settembre
2009, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a
trecentosessantacinque giorni e’ risultato pari a 0,741. Il
corrispondente prezzo medio ponderato e’ risultato pari a 99,254.
Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo
accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 0,4933 ed a
1,7379.
Il presente decreto verra’ inviato all’Ufficio centrale del
bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze e sara’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2009

p. Il direttore generale: Cannata

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-13&task=dettaglio&numgu=238&redaz=09A12089&tmstp=1256279374249

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 241 del 16-10-2009

Primi interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2
ottobre 2009, con il quale e’ stato dichiarato, fino al 31 dicembre
2009, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione
determinatasi a seguito delle eccezionali avversita’ atmosferiche
verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di
Messina;
Considerata l’urgenza di provvedere immediatamente a porre in
essere tutte le idonee misure di messa in sicurezza dell’area
interessata dagli eventi sopra citati;
Ravvisata, quindi, la necessita’ di procedere alla realizzazione,
in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere
straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita
nel territorio interessato dagli eventi in rassegna;
Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri
d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensi’
richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente
normativa;
Vista la nota in data 8 ottobre 2009 del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare;
Acquisita l’intesa della Regione siciliana con nota n. 9173 in data
8 ottobre 2009;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della Regione siciliana e’ nominato Commissario
delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui alla
presente ordinanza.
2. I comuni interessati dagli eventi meteorologici di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009
sono: Itala, Scaletta Zanclea e, limitatamente al comune di Messina
le frazioni di Giampilieri, Giampilieri Superiore, Giampilieri
Marina, Briga, Briga Superiore, Briga Marina, Molino, Santa
Margherita Marina, Altolia e Pezzolo.
3. Il Commissario delegato si avvale del sindaco di Messina in
qualita’ di soggetto attuatore a cui saranno attributi specifici
compiti con apposito provvedimento del medesimo Commissario.
4. Il Commissario delegato puo’ altresi’ avvalersi di ulteriori
soggetti attuatori, nel limite massimo di tre unita’, cui affidare
specifici settori d’intervento sulla base di direttive di volta in
volta impartite dal Commissario medesimo.
5. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati
indifferibili, urgenti e di pubblica utilita’.
6. Per le finalita’ di cui al comma 1, il Commissario delegato
provvede:
a) al rimborso delle spese sostenute dai comuni per i primi
interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione, debitamente
documentate;
b) all’accertamento dei danni, alla rimozione delle situazioni di
pericolo;
c) alla predisposizione di un piano degli interventi relativi al
ripristino degli edifici e dei beni mobili privati distrutti o
danneggiati dalla catastrofe nonche’ alla complessiva risistemazione
dell’area coinvolta dagli eventi, con relativo cronoprogramma;
d) all’espletamento di tutte le altre attivita’ strettamente
connesse al superamento del contesto emergenziale.
7. Il Commissario delegato e’ autorizzato a rimborsare le spese
sostenute nelle fasi di prima emergenza, ivi comprese quelle relative
al ripristino di mezzi e materiali nonche’ gli oneri relativi alle
prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, dalle Forze armate, dalle Forze di polizia,
dall’Ufficio territoriale del Governo di Messina, dalla regione
siciliana, dalla provincia di Messina, dalla Croce Rossa Italiana,
con oneri posti a carico delle risorse di cui all’art. 4.
8. Ai fini della predisposizione del piano di cui alla lettera c),
relativo agli edifici privati, il Commissario delegato, sentite le
comunita’ locali coinvolte, quanto alla lettera a), definisce:
a) le condizioni per il ripristino e/o ricostruzione ovvero la
delocalizzazione degli immobili in base alle prescrizioni normative
vigenti, all’economicita’ dell’intervento da porre in essere ed alle
esigenze derivanti dal mantenimento della coerenza edilizia
complessiva dell’area colpita dagli eventi, purche’ in regola con la
vigente normativa edilizia;
b) il fabbisogno delle risorse finanziarie occorrenti per la
concessione di contributi in favore della popolazione le cui unita’
immobiliari siano state distrutte o danneggiate dagli eventi.
9. Gli interventi previsti dal piano devono comprendere anche le
opere necessarie a rimuovere i rischi ed a prevenire il ripetersi di
danni per la popolazione e le infrastrutture, in concomitanza di
eventi analoghi a quelli verificatisi, nonche’ le piu’ urgenti
indagini e attivita’ progettuali per avviare il riassetto
idrogeologico delle aree interessate.
10. Il Commissario delegato, per le attivita’ di cui alla presente
ordinanza si avvale degli Uffici regionali, nonche’ della
collaborazione degli Enti pubblici anche locali e delle
Amministrazioni periferiche dello Stato.
11. Il Commissario delegato e’ autorizzato ad avvalersi di quattro
consulenti, dal medesimo designati, aventi specifica competenza nelle
materie di interesse della presente ordinanza. Con separato
provvedimento del Commissario delegato, d’intesa con il Dipartimento
della protezione civile, verra’ definito il compenso da corrispondere
ai predetti consulenti, con oneri posti a carico dell’art. 4.
12. Con successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri verranno definite le ulteriori iniziative in favore della
popolazione colpita dagli eventi calamitosi per il definitivo ritorno
alle normali condizioni di vita.
13. Il Commissario delegato assicura, altresi’, la gestione
unitaria delle iniziative previste dalla presente ordinanza con
quelle di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3668 del 17 aprile 2008, anche rimodulando la pianificazione degli
interventi ed avvalendosi delle risorse ancora disponibili ai sensi
dell’art. 3 della medesima ordinanza. A far data dalla pubblicazione
del presente provvedimento cessano le funzioni del Commissario
delegato nominato ai sensi dell’art. 1, comma 1 della citata
ordinanza n. 3668/2008.

Art. 2.

1. Per l’attuazione degli interventi di cui alla presente
ordinanza, il Commissario delegato, ove non sia possibile
l’utilizzazione delle strutture pubbliche, puo’ affidare la
progettazione a liberi professionisti e strutture private,
avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all’art. 5.
2. Il Commissario delegato puo’, ove ritenuto necessario, indire
Conferenze dei servizi, entro sette giorni dall’acquisizione della
disponibilita’ dei progetti. Qualora alla Conferenza di servizi il
rappresentante di un’amministrazione invitata risulti assente, o non
dotato di idoneo potere di rappresentanza, la Conferenza e’ comunque
legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di
Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di
inammissibilita’, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al
fine dell’assenso. In caso di motivato dissenso espresso da
un’amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumita’, la determinazione
e’ subordinata, in deroga all’art. 14-quater, comma 3, della legge 7
agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’art. 11 della legge 11
febbraio 2005, n. 15, all’assenso del Ministero competente o
dell’assessore competente per materia, secondo che il dissenso sia
stato espresso dall’amministrazione statale o dall’amministrazione
regionale e/o locale, che si pronunciano entro sette giorni dalla
richiesta.
3. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che
si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza
di servizi di cui al comma precedente, in deroga all’art. 17, comma
24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle
amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e,
qualora entro tale termine non siano resi, si intendono
inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
4. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni
delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e degli interventi
di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato una volta
emesso il decreto di occupazione d’urgenza, prescindendo da ogni
altro adempimento, provvede alla redazione dello stato di consistenza
e del verbale d’immissione in possesso dei suoli anche con la sola
presenza di due testimoni.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti
alle organizzazioni di volontariato di protezione civile impiegate in
occasione degli eventi citati in premessa, nonche’ al rimborso degli
oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari ed ai volontari
stessi che svolgono lavoro autonomo. Il rimborso e’ effettuato ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.
194, sulla base di un riscontro dei costi effettivamente sostenuti.

Art. 4.

1. Per la realizzazione dei primi interventi relativi
all’attuazione della presente ordinanza, il Commissario delegato si
avvale delle seguenti risorse:
quanto a euro 20.000.000,00 a carico delle risorse assegnate alla
regione Siciliana nell’ambito dei fondi FAS 2000/2006 e PAR-FAS
2007-2013;
quanto a euro 1.096.583,00 a carico del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare a valere sulla disponibilita’
in conto residui di lettera F – esercizio finanziario 2008 – capitolo
7082, macroaggregato 1.2.6, missione 18, programma 3;
quanto a euro 18.903.417.00 a carico del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare a valere sulla disponibilita’
del capitolo 7082, macroaggregato 1.2.6, missione 18, programma 3,
esercizio finanziario 2009;
quanto a euro 20.000.000,00 a carico del Fondo della protezione
civile appositamente integrato dal Ministero dell’economia e delle
finanze.
2. Il Commissario delegato e’ altresi’ autorizzato ad utilizzare le
eventuali risorse finanziarie di competenza regionale, fondi
comunitari, nazionali, regionali e locali, comunque assegnati o
destinati per le finalita’ di cui alla presente ordinanza.
3. Per l’utilizzo delle risorse di cui alla presente ordinanza e’
autorizzata l’apertura di una apposita contabilita’ speciale
intestata al Commissario delegato.
4. Il Commissario delegato e’ tenuto a rendicontare le entrate e le
spese sostenute ai sensi dell’art. 5, comma 5-bis, della legge 24
febbraio 1992, n. 225.

Art. 5. 1. Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato e i soggetti attuatori, sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative: regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119; decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56; legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8, comma 1, secondo periodo; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 9,10, 11, 12, 15, 18, 19, 22-bis, 23 e 49; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis 11, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16, e successive modifiche ed integrazioni; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 9, 11, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, 145, 241 e 243; decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti necessarie all’applicazione del decreto legislativo n. 163/2006 e della legge n. 109/1994 nel testo coordinato con la normativa regionale; legge n. 109/1994 nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, art. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 4, 7-bis, 7-ter, 14, 14-bis, 14-ter, 16, 17, 18-quater, 18-quinquies, 19, 20, 21, 24, 24-bis, 24-ter, 32 e 34; leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 6.

1. Ai fini del definitivo recupero e/o smaltimento dei materiali
provenienti dal crollo degli edifici nonche’ quelli provenienti dalle
demolizioni degli edifici danneggiati dagli eventi calamitosi, il
Commissario delegato, d’intesa con l’Agenzia regionale per i rifiuti
e le acque (ARRA – Sicilia), provvede all’individuazione di appositi
siti di stoccaggio provvisorio in deroga agli articoli 190 e 208 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, comunque, nel rispetto
della normativa comunitaria, definendo con ISPRA ed ARPA Sicilia le
modalita’ tecniche di gestione dei menzionati materiali.
2. Ai fini dello stoccaggio provvisorio i materiali di cui al comma
1 sono classificati, ai sensi dell’allegato D della parte IV del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come rifiuti urbani con
codice CER 20.03.99.
3. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il
produttore dei rifiuti, in deroga all’art. 183, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono i comuni di cui
all’art. 1, comma 2, che comunicano al Commissario delegato i dati
relativi alle attivita’ di raccolta, trasporto, selezione, recupero e
smaltimento dei rifiuti effettuate e ne rendicontano i relativi
oneri.
4. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, i comuni
dispongono la rimozione ed il trasporto dei materiali di cui al comma
1, presenti su aree pubbliche o private, da parte di soggetti in
possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle
procedure di cui all’art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 ed alle disposizioni sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti
pericolosi, al fine di assicurare adeguate condizioni di igiene a
tutela della salute pubblica e dell’ambiente.
5. Nelle more della definitiva allocazione ai sensi dell’art. 186,
comma 7-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e,
comunque, previa verifica delle caratteristiche ambientali, il
Commissario delegato, d’intesa con l’Agenzia regionale per i rifiuti
e le acque (ARRA – Sicilia) ed Arpa Sicilia, provvede
all’individuazione di siti di deposito dei detriti derivanti dalla
situazione emergenziale che ha interessato aree, agricole o
forestali, esterne ai centri abitati.

Art. 7. 1. Il Commissario delegato e’ autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalita’ da destinare all’attuazione delle iniziative necessarie per fronteggiare l’emergenza, anche derivanti dall’invio di messaggi SMS – short message service – attraverso le reti di telefonia mobile, che sono assimilati alle operazioni di cui all’art. 14, comma 3 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni. Piu’ in particolare il Commissario delegato e’ autorizzato ad impiegare dette risorse, utilizzando procedure di somma urgenza, per assicurare ogni tipo di assistenza alla popolazione colpita dalla catastrofe. 2. In relazione all’applicazione delle agevolazioni di cui all’art. 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le modalita’ di impiego delle erogazioni liberali effettuate in favore della popolazione e per la ricostruzione del territorio colpiti dagli eventi sono comunicate al Commissario delegato per la verifica della sua coerenza con le misure adottate dal medesimo; per le medesime finalita’ analoga comunicazione e’ effettuata da chiunque raccoglie fondi in favore della popolazione e per la ricostruzione del territorio colpito dagli eventi ovvero comunque connessi e giustificati con i suddetti eventi. 3. Il Dipartimento della protezione civile, in attuazione dell’art. 13 del Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI per il periodo che va dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009, promuove la messa a disposizione di servizi di diffusione, attraverso il canale Isoradio, di informazioni di pubblica utilita’ con particolare riferimento alle reti di viabilita’ e di trasporto.

Art. 8. 1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, e’ autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita’, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l’autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell’abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita’, il contributo medesimo e’ stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta’ superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita’ non inferiore al 67%, e’ concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. 2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, e’ autorizzato, laddove non sia stata possibile l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa. 3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell’immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita’. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 ottobre 2009 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-16&task=dettaglio&numgu=241&redaz=09A12195&tmstp=1256290992224