REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 aprile 2009, n. 112

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione n. 10 ottobre 2003, n. 0361/Pres. (Regolamento concernente le modalita’ e i criteri per la concessione, in favore dei comuni costieri della Regione Friuli-Venezia Giulia, dei contributi per concorrere all’abbattimento del costo connesso alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento in discarica del materiale spiaggiato, ai sensi dell’articolo 5, commi 70 e 71, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 6 maggio 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 15 febbraio 1999 n. 4 (disposizioni per
la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione –
legge finanziaria 1999) ed in particolare l’art. 5, commi 70 e 71,
che prevede la concessione ai comuni costieri del Friuli-Venezia
Giulia di un contributo straordinario per concorrere all’abbattimento
del costo connesso alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento in
discarica del materiale spiaggiato mediante criteri e modalita’
determinati dalla Giunta regionale con apposito atto amministrativo;
Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (disposizioni
per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione –
legge finanziaria 2009) e successive modifiche;
Visto, in particolare, l’art. 3, commi 31 e 32, della citata
legge regionale n. 17/2008, che autorizza la spesa per le finalita’
di cui all’art. 5, comma 70, della legge regionale n. 4/1999,
rifinanziando l’unita’ di bilancio pertinente;
Visto il «Regolamento concernente le modalita’ e i criteri per la
concessione, in favore dei comuni costieri della Regione
Friuli-Venezia Giulia, dei contributi per concorrere all’abbattimento
del costo connesso alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento in
discarica del materiale spiaggiato, ai sensi dell’art. 5, commi 70 e
71, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4», emanato con
proprio decreto 10 ottobre 2003, n. 0361/Pres.;
Richiamato il regolamento di organizzazione dell’amministrazione
regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27
agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;
Preso atto che risulta necessario, a seguito di quanto rilevato in
fase applicativa del regolamento, introdurre alcune disposizioni in
merito alla modalita’ di concessione dei contributi, demandando al
programma operativo di gestione la determinazione degli indirizzi e
la fissazione dei massimali di intervento per le spese ammissibili
previste, nonche’ adeguare alcune ulteriori disposizioni per
aggiornarle ad intervenute modifiche di legge e del citato
regolamento di organizzazione interna della Regione;
Ritenuto pertanto di approvare le modifiche al citato regolamento
di cui al proprio decreto n. 0361/ Pres./2003, secondo il testo
allegato, costituente parte integrante e sostanziale del presente
atto; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive
modifiche, in materia di procedimento amministrativo e diritto di
accesso;
Visto l’art. 42 dello statuto speciale della Regione;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della giunta regionale 8 aprile 2009, n.
816;

Decreta:

1. E’ emanato, per le motivazioni indicate in premessa, il
«Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Regione 10 ottobre 2003, n. 0361/Pres. (regolamento
concernente le modalita’ e i criteri per la concessione, in favore
dei comuni costieri della Regione Friuli-Venezia Giulia, dei
contributi per concorrere all’abbattimento del costo connesso alla
raccolta, al trasporto e allo smaltimento in discarica del materiale
spiaggiato, ai sensi dell’art. 5, commi 70 e 71, della legge
regionale 15 febbraio 1999, n. 4)», in conformita’ al testo allegato
al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e
sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-05&task=dettaglio&numgu=47&redaz=009R0483&tmstp=1260347504103

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 2009 Istituzione della «Giornata Mondiale del teatro»

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 289 del 12-12-2009

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; Considerato che la Giornata Mondiale del teatro e’ stata istituita a Vienna nel 1961 dall’Istituto internazionale del teatro (ITT) che e’ la piu’ importante organizzazione internazionale non governativa nel campo delle arti e della scena, creata nel 1948 per iniziativa dell’UNESCO e di personalita’ famose nel campo del teatro; Considerato, altresi’, che dal 1962 la Giornata Mondiale del teatro e’ celebrata il 27 marzo di ogni anno dai Centri nazionali dell’IIT di un centinaio di Paesi del mondo; Considerato che la Giornata Mondiale del teatro e’ volta a richiamare l’attenzione e l’interesse del pubblico sull’importanza del teatro quale elevata forma di espressione artistica, unica nel suo genere, di alto valore sociale in grado di rafforzare la pace e l’amicizia tra i popoli e vuole rappresentare, altresi’, un’opportunita’ sia per gli artisti di scena, che in tal modo possono cooperare e condividere momenti della loro arte, sia per chi volesse intraprendere tale carriera; Ritenuta l’opportunita’ di rivolgere alle amministrazioni una direttiva per la promozione delle diverse iniziative nei settori di competenza, da realizzare nella suddetta giornata, volte a sensibilizzare il pubblico ed in particolare i giovani alla conoscenza ed alla pratica delle arti della scena ed a promuovere e valorizzare la funzione educativa e sociale del teatro, quale elevata forma di espressione artistica, fondamentale fattore di diffusione delle tradizioni culturali e di aggregazione e socializzazione delle varie realta’ culturali del nostro Paese; Vista la nota n. 0022000 del 4 novembre 2009 con la quale il Ministro per i beni e le attivita’ culturali ha chiesto il riconoscimento a livello nazionale della Giornata Mondiale del teatro da celebrare annualmente il giorno 27 del mese di marzo; Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 6 novembre 2009; Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita’ culturali; Emana la seguente direttiva: E’ riconosciuta a livello nazionale la «Giornata Mondiale del teatro» che si tiene il 27 marzo di ogni anno. In tale giornata il Ministero per i beni e le attivita’ culturali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni pubbliche interessate, anche in coordinamento con le associazioni nazionali, regionali e provinciali e gli organismi operanti nel settore, assumono, nell’ambito delle rispettive competenze, iniziative, volte a sensibilizzare il pubblico ed in particolare i giovani alla conoscenza ed alla pratica delle arti della scena ed a promuovere e valorizzare la funzione educativa e sociale del teatro, quale elevata forma di espressione artistica, fondamentale fattore di diffusione delle tradizioni culturali e di aggregazione e socializzazione delle varie realta’ culturali del nostro Paese. La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 novembre 2009 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro per i beni e le attivita’ culturali Bondi Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2009 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 176

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-12&task=dettaglio&numgu=289&redaz=09A14816&tmstp=1260863273708

LEGGE 9 dicembre 2009, n. 183

Distacco dei comuni di Busnago, Caponago, Cornate d’Adda, Lentate sul Seveso e Roncello dalla provincia di Milano e loro aggregazione alla provincia di Monza e della Brianza, ai sensi dell’articolo 133, primo comma, della Costituzione.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 293 del 17-12-2009

testo in vigore dal: 18-12-2009

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Distacco dei comuni di Busnago, Caponago, Cornate d’Adda, Lentate sul Seveso e Roncello dalla provincia di Milano e loro aggregazione alla provincia di Monza e della Brianza 1. I comuni di Busnago, Caponago, Cornate d’Adda, Lentate sul Seveso e Roncello sono distaccati dalla provincia di Milano e aggregati alla provincia di Monza e della Brianza.

Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e’ operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l’efficacia.

Art. 2 Adempimenti amministrativi 1. Le province di Milano e di Monza e della Brianza provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza necessari all’attuazione dell’articolo 1. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di entrambe le province, queste provvedono d’intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del comma 2. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all’attuazione dell’articolo 1. Il commissario e’ nominato d’intesa con la provincia di Monza e della Brianza, anche al fine di individuare l’amministrazione che, nell’ambito dei propri stanziamenti di bilancio, dovra’ sostenere gli oneri derivanti dall’attivita’ del commissario stesso. 3. L’assemblea dei sindaci dei comuni di cui all’articolo 1, ove costituita, designa, secondo le modalita’ stabilite con determinazione dell’assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attivita’ di cui al comma 1 del presente articolo. 4. Le province di Milano e di Monza e della Brianza provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o piu’ tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al comma 2 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che tutti gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono rideterminate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Milano e di Monza e della Brianza, ai sensi dell’articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni. 6. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti presso organi e uffici dello Stato costituiti nell’ambito della provincia di Milano e relativi a cittadini o enti compresi nel territorio dei comuni di cui all’articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell’ambito della provincia di Monza e della Brianza a decorrere dalla data del loro insediamento. 7. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ne’ deroghe ai vincoli stabiliti dal patto di stabilita’ interno.

– Si riporta il il testo dell’art. 9 della legge 8
marzo 1951, n. 122:
«Art. 9. – In ogni Provincia sono costituiti tanti
collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa
assegnati.
A nessun Comune possono essere assegnati piu’ della
meta’ dei collegi spettanti alla Provincia.
Le sezioni elettorali che interessano due o piu’
collegi si intendono assegnate al collegio nella cui
circoscrizione ha sede l’ufficio elettorale di sezione.
La tabella delle circoscrizioni dei collegi sara’
stabilita, su proposta del Ministro dell’interno con
decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale.
Il decreto del Prefetto che fissa la data delle
elezioni provinciali a norma dell’art. 19 del decreto
legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1 non puo’
essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni
dalla pubblicazione del decreto del Presidente della
Repubblica previsto dal comma precedente.».

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 9 dicembre 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 889):
Presentato dal sen. Cesarino Monti ed altri il 9 luglio 2008.
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede
referente, il 7 agosto 2009 con parere della commissione 5ª e
questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente il 1° ottobre
2008 ed il 27 gennaio 2009.
Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede deliberante, il
24 febbraio 2009.
Esaminato dalla commissione, in sede deliberante, ed approvato il
3 marzo 2009.
Camera dei deputati (atto n. 2258):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede
referente, il 9 marzo 2009 con pareri della commissione V e questioni
regionali.
Esaminato dalla I commissione il 19, 26 e 31 marzo 2009; il 1°,
6, 7, 8 aprile 2009.
Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede legislativa, il
21 aprile 2009 con il parere delle commissioni V e questioni
regionali.
Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, il 14 ed il
21 luglio 2009 ed approvato, con modificazioni, il 29 luglio 2009.
Senato della Repubblica (atto n. 889-B):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede
deliberante, il 30 luglio 2009 con pareri della 5ª commissione.
Esaminato dalla 1ª comissione il 30 luglio 2009, il 18 novembre
2009 ed approvato il 2 dicembre 2009.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-17&task=dettaglio&numgu=293&redaz=009G0191&tmstp=1261214060265

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 2009 Scioglimento del consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano e nomina della commissione straordinaria.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 298 del 23-12-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di San Giuseppe Vesuviano (Napoli), i
cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni
amministrative del 27 e 28 maggio 2007, sussistono forme di ingerenza
della criminalita’ organizzata;
Considerato che tali ingerenze espongono l’amministrazione stessa a
pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e
l’imparzialita’ dell’amministrazione comunale di San Giuseppe
Vesuviano;
Rilevato, altresi’, che la permeabilita’ dell’ente ai
condizionamenti esterni della criminalita’ organizzata arreca grave
pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo
svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di
credibilita’ degli organi istituzionali;
Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento
e deterioramento dell’amministrazione comunale, si rende necessario
far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di San
Giuseppe Vesuviano, per il ripristino dei principi democratici e di
liberta’ collettiva;
Visto l’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2003, n. 267,
come sostituito dall’art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n.
94;
Vista la proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nelle
riunione del 3 dicembre 2009;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) e’ sciolto
per la durata di diciotto mesi.

Art. 2 La gestione del comune di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) e’ affidata alla commissione straordinaria composta da: dott. Ciro Trotta – prefetto; dott.ssa Paola Spena – viceprefetto; dott. Raffaele Barbato – direttore amministrativo contabile.

Art. 3 La commissione straordinaria per la gestione dell’ente esercita, fino all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche’ ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche. Data a Roma, addi’ 9 dicembre 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro dell’interno Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2009 Ministeri istituzionali – Interno, registro n. 10, foglio n. 337

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-23&task=dettaglio&numgu=298&redaz=09A15269&tmstp=1261988653363