MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 11 novembre 2009 Criteri per l’iscrizione di varieta’ di girasole al registro nazionale delle varieta’ di specie agrarie.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 300 del 28-12-2009

IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale, delle infrastrutture
e dei servizi

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina
l’attivita’ sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l’istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei registri di varieta’ aventi lo scopo di permettere
l’identificazione delle varieta’ stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta’ di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1984, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1984, recante «modalita’ per
la presentazione delle domande per la iscrizione nei registri
nazionali di varieta’ di specie agricole ed orticole»;
Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004, relativo ai caratteri e
condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varieta’ nel
registro nazionale, in attuazione delle direttive 2003/90/CE e
2003/91/CE del 6 ottobre 2003 della Commissione europea;
Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2007, relativo ai caratteri
e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varieta’
nel registro nazionale, in attuazione delle direttive 2007/48/CE e
2007/49/CE del 26 luglio 2007 della Commissione europea che
modificano, rispettivamente, le sopra citate direttive 2003/90/CE e
2003/91/CE;
Considerato che la Commissione sementi, di cui all’art. 19 della
citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 29 ottobre 2009, ha
espresso parere favorevole all’adozione dei nuovi criteri per
l’iscrizione al registro nazionale delle varieta’ di girasole;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
«norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l’art. 4, commi 1 e 2 e
l’art. 16, comma 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio
2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Art. 1
Sono approvati i nuovi criteri di iscrizione al Registro nazionale,
di cui all’art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, delle
varieta’ di specie di girasole, cosi’ come specificati nel documento
allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ministeriale,
la procedura di iscrizione delle varieta’ di specie di girasole e’
pertanto soggetta ai criteri di cui al documento allegato approvato
con il precedente art. 1 e contestualmente non sono piu’ applicabili
le procedure stabilite dal decreto 10 maggio 1984, esclusivamente
nelle parti modificate attraverso il citato documento allegato.
Il presente decreto sara’ inviato all’organo di controllo ed
entrera’ in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 11 novembre 2009

Il direttore generale: Blasi

Avvertenza:
Il presente atto non e’ soggetto al visto di controllo preventivo
di legittimita’ da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14
gennaio 1994, n. 20, ne’ alla registrazione da parte dell’Ufficio
centrale del bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze,
art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-28&task=dettaglio&numgu=300&redaz=09A15154&tmstp=1262160661735

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2009

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito dell’incidente ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio, in provincia di Lucca, il giorno 29 giugno 2009.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 1 del 2-1-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3
luglio 2009, con il quale e’ stato dichiarato, fino al 31 dicembre
2009, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione
determinatasi a seguito dell’esplosione e dell’incendio verificatisi
in data 29 giugno 2009, nella stazione ferroviaria di Viareggio, in
provincia di Lucca;
Vista la nota del Presidente della regione Toscana del 21 settembre
2009, con cui si chiede la proroga dello stato di emergenza;
Considerato che dal piano degli interventi presentato dal
commissario delegato, emerge che le misure di sostegno alla
popolazione coinvolta dal disastro ferroviario, nonche’ gli
interventi previsti per la ricostruzione degli edifici privati della
zona rossa e per il recupero delle aree pubbliche, anche rivenienti
dal processo di delocalizzazione degli immobili distrutti dall’evento
in rassegna, si svolgeranno in gran parte nel corso dell’anno 2010;
Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti
previsti dall’art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la
proroga dello stato di emergenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 dicembre 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in
premessa, e’ prorogato lo stato di emergenza nel comune di Viareggio,
in provincia di Lucca, fino al 31 dicembre 2010, in relazione alla
grave situazione determinatasi a seguito dell’esplosione e
dell’incendio verificatisi nella stazione ferroviaria di Viareggio.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Milano, 18 dicembre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-02&task=dettaglio&numgu=1&redaz=09A15585&tmstp=1262594368795

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2009 Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ai gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 4 del 7-1-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Considerato che il giorno 15 dicembre 2009 il territorio della
regione Umbria e’ stato colpito da un grave evento sismico che ha
provocato ingenti danni ad edifici pubblici e privati e ad edifici di
culto, determinando una grave situazione di pericolo per la pubblica
incolumita’;
Considerato che a causa dei summenzionati eventi sono state
evacuate dalle proprie abitazioni circa 500 persone;
Ravvisata la necessita’ di procedere con ogni urgenza alla
realizzazione dei primi interventi finalizzati al soccorso della
popolazione ed alla rimozione delle situazioni di pericolo;
Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensita’ ed
estensione, non e’ fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;
Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti
previsti dall’art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la
dichiarazione dello stato di emergenza;
Vista la nota della regione Umbria del 16 dicembre 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in
premessa, e’ dichiarato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di
emergenza in relazione ai gravi eventi sismici che hanno colpito
parte del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009.
Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Milano, 22 dicembre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-07&task=dettaglio&numgu=4&redaz=09A15725&tmstp=1262936538505

REGIONE LAZIO LEGGE REGIONALE 6 aprile 2009, n. 11 Interventi per la promozione, il sostegno e la diffusione della sicurezza nello sport.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 1 del 2-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio
n. 14 del 14 aprile 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Finalita’

1. La Regione, in conformita’ ai principi previsti dallo Statuto
regionale e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge
regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo unico in materia di sport) e
successive modifiche e alla legge regionale 9 luglio 1997, n. 24
(Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attivita’ sportive) e
successive modifiche, concorre alla promozione, al sostegno ed alla
diffusione della sicurezza nello sport.

Art. 2

Istituzione della giornata regionale della
promozione della sicurezza nello sport

1. E’ istituita, il giorno 9 febbraio di ogni anno, la giornata
regionale della promozione della sicurezza nello sport, con la
finalita’ di sensibilizzare ed informare la popolazione e gli enti
pubblici e privati sui temi della sicurezza.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta il
programma delle iniziative e degli interventi per la giornata della
promozione della sicurezza nello sport, di seguito denominato
programma.
3. Il programma viene predisposto sentita la Consulta regionale
per i problemi della sicurezza nello sport di cui all’art. 4 e
proposto dall’assessore regionale competente in materia di sport.
4. Il programma contiene, in particolare:
a) le linee guida per la realizzazione delle iniziative e degli
interventi per la giornata regionale della promozione della sicurezza
nello sport;
b) la determinazione dei criteri e delle modalita’ per accedere
ai contributi e per la relativa concessione, erogazione e
rendicontazione.

Art. 3

Beneficiari

1. Sono beneficiari delle iniziative da svolgersi nell’ambito
della giornata regionale per la promozione della sicurezza nello
sport coloro che presentano progetti nei modi previsti dal programma
e, precisamente:
a) gli enti locali in forma singola o associata;
b) gli istituti scolastici e le universita’;
c) le associazioni sportive affiliate al Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) o ad un ente di promozione sportiva;
d) le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro che
svolgono una comprovata attivita’ nell’ ambito della promozione della
sicurezza nello sport.

Art. 4

Istituzione e compiti della Consulta regionale per
i problemi della sicurezza nello sport

1. E’ istituita, presso l’assessorato regionale competente in
materia di sport, la Consulta regionale per i problemi della
sicurezza nello sport, di seguito denominata Consulta, quale
organismo di consultazione permanente in relazione alle politiche
regionali in favore della sicurezza nello sport, che svolge, in
particolare, i seguenti compiti:
a) esprime parere sul programma;
b) formula proposte per la realizzazione di interventi volti a
favorire e migliorare il livello di sicurezza degli impianti sportivi
e nell’esercizio delle attivita’ sportive;
c) promuove l’approfondimento, l’aggiornamento e la diffusione
delle informazioni in materia di sicurezza sportiva, con particolare
riguardo alla prevenzione del fenomeno del doping;
d) promuove, in riferimento ai temi della sicurezza, la
formazione, la qualificazione e l’aggiornamento degli operatori in
ambito sportivo, dei gestori degli impianti sportivi, nonche’ dei
fruitori, anche in collaborazione con l’Azienda regionale per
l’emergenza sanitaria ARES 118; in caso di fruitori minorenni possono
aderire anche le famiglie o chi ne possiede la potesta’;
e) favorisce la diffusione e migliora la qualita’
dell’attivita’ motoria, anche a livello amatoriale, attraverso azioni
concordate con i professionisti della salute, miranti
all’orientamento dell’attivita’ fisica ed alla prevenzione dei
rischi, nonche’ attraverso l’individuazione di azioni, anche a
carattere sperimentale, per la verifica periodica delle condizioni di
salute necessarie per l’esercizio in sicurezza dell’attivita’
motoria;
f) promuove iniziative di informazione e di comunicazione volte
a favorire un rapporto equilibrato con l’immagine corporea, tenuto
conto delle implicazioni che la comunita’ scientifica ascrive ai
fattori socio-culturali nell’insorgenza e nella diffusione, in
particolare tra i giovani, dei disturbi del comportamento alimentare;
g) promuove iniziative di informazione e di comunicazione
rivolte ad ulteriori ambiti di disagio giovanile caratterizzati da
comportamenti di dipendenza, come quelli connessi all’abuso di
bevande alcoliche e quelli collegati ai rischi del doping
involontario, dovuto all’uso di integratori alimentari;
h) favorisce la condivisione di conoscenze ed esperienze a
livello locale, regionale, nazionale ed europeo, al fine di
promuovere la diffusione delle buone prassi.

Art. 5 Composizione della Consulta 1. La Consulta e’ composta da: a) un rappresentante designato dal CONI regionale; b) un rappresentante designato dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI presenti a livello regionale; c) un rappresentante designato dal Comitato italiano paralimpico (CIP) regionale; d) un rappresentante designato dalle associazioni dei gestori degli impianti sportivi presenti a livello regionale; e) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni e fondazioni che si occupano di sicurezza in ambito sportivo a livello regionale; f) un rappresentante dell’assessorato regionale competente in materia di sport; g) un rappresentante dell’assessorato regionale competente in materia di tutela della salute; h) un rappresentante dell’assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici; i) tre esperti designati dall’assessore regionale competente in materia di sport, sentita la competente commissione consiliare. 2. La Consulta e’ presieduta dall’assessore regionale competente in materia di sport o da un suo delegato.

Art. 6

Costituzione e funzionamento della Consulta

1. La Consulta e’ costituita con decreto del Presidente della
Regione. I rappresentanti di cui all’art. 5, comma 1, lettere a), b)
e c) sono rinnovati ogni tre anni.
2. La seduta d’insediamento della Consulta e’ convocata
dall’assessore regionale competente in materia di sport entro
sessanta giorni dalla data di costituzione.
3. La Consulta disciplina le modalita’ del proprio funzionamento
con apposito regolamento. Le funzioni di segretario sono svolte da un
funzionario della struttura regionale competente in materia di sport.
4. La partecipazione alla Consulta e’ a titolo gratuito.
5. La Regione mette a disposizione della Consulta i locali e gli
strumenti operativi necessari per il relativo funzionamento.

Art. 7 Istituzione del fondo per la sicurezza 1. La Regione istituisce, presso l’assessorato regionale competente in materia di sport, un fondo per la realizzazione di interventi volti a migliorare il livello di sicurezza degli impianti sportivi pubblici, sulla base di quanto formulato dalla Consulta ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera b), attraverso procedure di evidenza pubblica, fino ad un massimo dell’ 80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 8

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si
provvede con l’istituzione:
a) nell’ambito della UPB G31, di un apposito capitolo
denominato «Interventi per la promozione, il sostegno e la diffusione
della sicurezza nello sport», con uno stanziamento per l’esercizio
finanziario 2009, pari a 100 mila euro, alla cui copertura si
provvede mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo
T21501;
b) nell’ambito della UPB G32, di un apposito capitolo
denominato «Fondo per la realizzazione di interventi volti al
miglioramento della sicurezza degli impianti sportivi», con uno
stanziamento per l’esercizio finanziario 2009, pari a 500 mila euro,
alla cui copertura si provvede mediante il prelevamento di pari
importo dal capitolo T22501.
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.
Roma, 6 aprile 2009

MARRAZZO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-02&task=dettaglio&numgu=1&redaz=009R0568&tmstp=1263024272449