DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 12 Attuazione della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantita’ nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 37 del 15-2-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantita’ nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2008, ed in particolare l’articolo 1 e l’Allegato B; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2009; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell’economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto e ambito d’applicazione 1. Il presente decreto stabilisce norme relative alle quantita’ nominali dei prodotti in imballaggi preconfezionati e si applica ai prodotti preconfezionati ed agli imballaggi preconfezionati, di cui all’articolo 2, primo e secondo comma, della legge 25 ottobre 1978, n. 690, ed all’articolo 2, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, recante la disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E. 2. Il presente decreto non si applica ai prodotti elencati nell’Allegato I che sono venduti in negozi esenti da tassazione per essere consumati al di fuori dell’Unione europea.

N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
– Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE).
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che
l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
– L’art. 87, quinto comma della Costituzione, promulga
le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
– La direttiva 2007/45/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E.
15 febbraio 1975, n. L 42.
– La direttiva 75/106/CEE e’ pubblicata nella G.U.C.E.
21 settembre 2007, n. L 247.
– La direttiva 76/211/CEE e’ pubblicata nella G.U.C.E.
21 febbraio 1976, n. L 46.
– La direttiva 80/232/CEE e’ pubblicata nella G.U.C.E.
25 febbraio 1980, n. L 51.
– L’art. 1 e l’allegato B, della legge 7 luglio 2009,
n.88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009,
n. 161 S.O., cosi’ recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di
direttive comunitarie). – 1. Il Governo e’ delegato ad
adottare, entro la scadenza del termine di recepimento
fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui
termine di recepimento sia gia’ scaduto ovvero scada nei
tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e’ delegato ad adottare i
decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e’ delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all’oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui
all’allegato B, nonche’, qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle
direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato A, sono
trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche’ su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i
diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai
commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all’art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Su di essi e’ richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all’esigenza di garantire il rispetto dell’art. 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi
d’informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo’ adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di
cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell’art. 117,
quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all’art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu’ deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da’ conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee ogni sei mesi informa altresi’ la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
modalita’ di individuazione delle stesse da definire con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
«Allegato B
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l’accordo tra la Comunita’ delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita’ transfrontaliera nel settore ferroviario;
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005,
relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza
aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
2006/17/CE della Commissione, dell’8 febbraio 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni
tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il
controllo di tessuti e cellule umani;
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti
adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune
infrastrutture;
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la
direttiva 95/16/CE (rifusione);
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE del Consiglio;
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle
pari opportunita’ e delle parita’ di trattamento fra uomini
e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);
2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilita’, la notifica di reazioni ed eventi
avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la
codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
la distribuzione di tessuti e cellule umani;
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto;
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 dicembre 2006, concernente la patente di guida
(rifusione);
2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 marzo 2007, che istituisce un’infrastruttura per
l’informazione territoriale nella Comunita’ europea
(Inspire);
2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 maggio 2007, relativa all’immissione sul mercato di
articoli pirotecnici;
2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del
Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del
Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai
fini della semplificazione e della razionalizzazione delle
relazioni sull’attuazione pratica;
2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni
diritti degli azionisti di societa’ quotate;
2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che
stabilisce norme minime per la protezione dei polli
allevati per la produzione di carne;
2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del
Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE
e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i
criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e
incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;
2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantita’
nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive
75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la
direttiva 76/211/CEE del Consiglio;
2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del
Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
capacita’ di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione
dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della Comunita’;
2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione
dei rischi di alluvioni;
2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE,
2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la
direttiva 97/5/CE;
2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE
del Consiglio relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attivita’
televisive;
2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE
e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il
miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in
materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici;
2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008,
relativa alla specificazione sull’etichetta di alcuni
prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre
a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (versione codificata);
2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il
luogo delle prestazioni di servizi;
2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta
sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE,
ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di
rimborso, ma in un altro Stato membro;
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai
consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;
2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008,
recante modifica dell’allegato II della direttiva
2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i criteri per l’effettuazione delle
ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti
comunitari;
2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa alla qualita’ dell’aria ambiente e
per un’aria piu’ pulita in Europa;
2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del
Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della
detenzione di armi;
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della
mediazione in materia civile e commerciale;
2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino
(direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino);
2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, relativa all’interoperabilita’ del sistema
ferroviario comunitario (rifusione);
2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che
adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della
navigazione interna a motivo dell’adesione della Repubblica
di Bulgaria e della Romania;
2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008,
relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature
terminali di telecomunicazioni;
2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci
pericolose;
2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa
all’identificazione e alla registrazione dei suini;
2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che
semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di
diffusione dell’informazione in campo veterinario e
zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE,
77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE,
90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE,
91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE,
92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE
nonche’ le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;
2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008,
che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi
della navigazione interna;
2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008,
relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da
frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione);
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive;
2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che
modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa
all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per
quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i
coefficienti di conversione per il calcolo del valore
energetico e le definizioni;
2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al
sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per
combattere la frode fiscale connessa alle operazioni
intracomunitarie;
2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
relativa al regime generale delle accise e che abroga la
direttiva 92/12/CEE.».
Note all’art. 1:
– L’art. 2, commi primo e secondo, della legge 25
ottobre 1978, n. 690, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
11 novembre 1978, n. 316, cosi’ recita:
«Art. 2 (Definizioni). – Per imballaggio
preconfezionato o preimballaggio si intende l’insieme di un
prodotto e dell’imballaggio individuale nel quale tale
prodotto e’ preconfezionato.
Un prodotto e’ preconfezionato quando e’ contenuto in
un imballaggio di qualsiasi tipo chiuso in assenza
dell’acquirente e preparato in modo che la quantita’ del
prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non
possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente
l’imballaggio stesso.».
– L’art. 2, commi primo e secondo, del decreto del
Presidente della Repubblica, 26 maggio 1980. n. 391,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 1980, n. 211 ,
cosi’ recita:
«Art. 2 (Definizioni). – Un prodotto e’ preimballato
quando e’ preconfezionato in assenza dell’acquirente, in un
imballaggio di tipo qualsiasi, che lo racchiuda totalmente
o parzialmente in modo tale che qualsiasi modificazione
della quantita’ di prodotto cosi’ racchiusa non possa
essere realizzata senza che sia rilevabile, o senza aprire
o alterare palesemente l’imballaggio.
Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si
intende l’insieme di un prodotto e dell’imballaggio
individuale nel quale esso e’ preimballato.».

Art. 2

Libera circolazione delle merci

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dagli articoli 3 e 4,
non e’ possibile rifiutare, vietare o limitare la commercializzazione
dei prodotti in imballaggi preconfezionati per motivi attinenti alle
quantita’ nominali degli imballaggi.
2. Nel rispetto dei principi enunciati nel Trattato che istituisce
la Comunita’ europea ed in particolare quelli relativi alla libera
circolazione delle merci, le quantita’ nominali obbligatorie previste
per il latte e la pasta secca continuano ad esserlo fino all’11
ottobre 2012.

Art. 3 Commercializzazione e libera circolazione di taluni prodotti 1. I prodotti elencati nel numero 2 dell’Allegato I e presentati in imballaggi preconfezionati negli intervalli elencati nel numero 1 dell’Allegato I, sono immessi sul mercato solo se preconfezionati in imballaggi nelle quantita’ nominali elencate nel numero 1 dell’Allegato I.

Art. 4 Generatori di aerosol 1. I generatori di aerosol, come definiti dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, recante attuazione della direttiva 75/324/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol, recano l’indicazione della capacita’ nominale totale del loro contenitore. Tale indicazione e’ fatta in modo da evitare confusione con il volume nominale del loro contenuto. 2. In deroga all’articolo 4, primo comma, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982, i generatori di aerosol possono non recare l’indicazione della quantita’ nominale espressa in massa del loro contenuto.

Art. 5

Imballaggi multipli e imballaggi preconfezionati costituiti da
imballaggi singoli non destinati ad essere venduti singolarmente
1. Ai fini dell’articolo 3, qualora due o piu’ imballaggi
preconfezionati singoli costituiscano un imballaggio multiplo, le
quantita’ nominali elencate nel numero 1 dell’Allegato I si applicano
a ciascun imballaggio preconfezionato singolo.
2. Qualora un imballaggio preconfezionato sia costituito da due o
piu’ imballaggi singoli non destinati ad essere venduti
singolarmente, le quantita’ nominali elencate nel numero 1
dell’Allegato I si applicano all’imballaggio preconfezionato.

Art. 6 Modifiche 1. All’articolo 15 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Il controllo sulla conformita’ alle disposizioni del presente decreto delle bottiglie recipienti-misura, munite del contrassegno di cui all’articolo 9, e’ effettuato presso il fabbricante o il rappresentante autorizzato o importatore. Le spese di viaggio e di soggiorno del personale incaricato del controllo sono a carico del fabbricante, del rappresentante autorizzato o dell’importatore, i quali devono altresi’ fornire le bottiglie necessarie per i controlli medesimi.»; b) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce con propri decreti le modalita’ del controllo in conformita’ al metodo di riferimento di cui all’Allegato V.». 2. Nell’articolo 1 della legge 25 ottobre 1978, n. 690, di adeguamento dell’ordinamento interno alla direttiva 76/211/CEE le parole: «non contemplati dal decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614,» sono soppresse. 3. Nell’articolo 12 della legge 25 ottobre 1978, n. 690, dopo il quinto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato prodotti presentati in imballaggi preconfezionati in quantita’ nominali diverse da quelle obbligatorie e’ soggetto alla sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro. Le sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti sono applicate dalle Camere di commercio e i rapporti sulle violazioni sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, al Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. I proventi derivanti dall’applicazione di tali sanzioni sono versati all’entrata del bilancio dello Stato.». 4. All’articolo 12 della legge 25 ottobre 1978, n. 690, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «da L. 100.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 51,65 euro a 516,46 euro»; b) al secondo comma, le parole: «da L. 200.000 a L. 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 103,29 euro a 258,23 euro»; c) al terzo comma, le parole: «da L. 100.000 a L. 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 51,65 euro a 516,46 euro»; d) al quarto comma, le parole: «da L. 100.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 51,65 euro a 516,46 euro»; e) al quinto comma, le parole: «da lire 50.000 a L. 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 25,82 euro a 258,23 euro».

Note all’art. 6:
– Il testo dell’art. 15 del decreto-legge 3 luglio
1976, n. 451, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
febbraio 1992, n. 39, S.O., convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 1975, n. 326, come
modificato dal presente decreto, cosi’ recita:
«Art. 15 (Controlli). – Il controllo sulla conformita’
alle disposizioni del presente decreto delle bottiglie
recipienti-misura, munite del contrassegno di cui
all’articolo 9, e’ effettuato presso il fabbricante o il
rappresentante autorizzato o importatore. Le spese di
viaggio e di soggiorno del personale incaricato del
controllo sono a carico del fabbricante, del rappresentante
autorizzato o dell’importatore, i quali devono altresi’
fornire le bottiglie necessarie per i controlli medesimi;
Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce con
propri decreti le modalita’ del controllo in conformita’ al
metodo di riferimento di cui all’Allegato V.
Restano salvi i controlli che possono essere esercitati
nella fase commerciale per accertare la conformita’ dei
preimballaggi alle prescrizioni del presente decreto. Nel
regolamento di esecuzione del presente decreto saranno
indicati gli organi competenti e le modalita’ del
controllo.»
– Il testo dell’art. 1 e 12, della citata legge 25
ottobre 1978, n. 690, come modificati dal presente decreto,
cosi’ recitano:
«Art. 1 (Campo di applicazione). – La presente legge si
applica agli "imballaggi preconfezionati C.E.E.", di cui al
successivo art. 3, contenenti prodotti destinati alla
vendita in quantita’ unitarie costanti:
pari a valori prefissati dal produttore;
espresse in unita’ di massa o di volume;
superiori o uguali a 5 grammi o a 5 millilitri e
inferiori o uguali a 10 chilogrammi o a 10 litri.»
«Art. 12 (Sanzioni). – Chiunque produce, importa,
detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato
imballaggi preconfezionati C.E.E non conformi alle
disposizioni della presente legge in materia di masse o
volumi nominali e di iscrizioni metrologiche e’ soggetto
alla sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro.
Chiunque produce, o importa imballaggi preconfezionati
C.E.E. non rispondenti alle disposizioni di cui all’art. 5
e’ soggetto alla sanzione amministrativa da 103,29 euro a
258,23 euro.
Chiunque produce o importa imballaggi preconfezionati
C.E.E. che non risultino misurati o controllati a norma
dell’art. 7 e’ soggetto alla sanzione amministrativa da
51,65 euro a 516,46 euro.
Chiunque detiene per vendere, vende o comunque
introduce in commercio imballaggi preconfezionati C.E.E.
non rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 5 e
7 e’ soggetto alla sanzione amministrativa da 51,65 euro a
516,46 euro.
Chiunque contravviene alle norme della presente legge e
del relativo regolamento, per le quali non e’ prevista una
sanzione specifica, e’ soggetto alla sanzione
amministrativa da 25,82 euro a 258,23 euro.
Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o
comunque immette sul mercato prodotti presentati in
imballaggi preconfezionati in quantita’ nominali diverse da
quelle obbligatorie e’ soggetto alla sanzione
amministrativa da 500 euro a 1.500 euro.
Le sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti
sono applicate dalle Camere di commercio e i rapporti sulle
violazioni sono presentati, ai sensi e per gli effetti
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, al Segretario generale della Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente
per territorio. I proventi derivanti dall’applicazione di
tali sanzioni sono versati all’entrata del bilancio dello
Stato.».

Art. 7 Abrogazioni 1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogati: a) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, l’Allegato I, l’Allegato II e l’Allegato III del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614; b) l’articolo 13 della legge 25 ottobre 1978, n. 690; c) l’articolo 4, l’Allegato I, l’Allegato II e l’Allegato III del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391; d) il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871, di attuazione della direttiva 80/232/CEE; e) l’Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, e successive modificazioni; f) l’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 1° marzo 1988, n. 131; g) l’Allegato I al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 106. 2. Sono abrogate le disposizioni in materia di quantita’ nominali dei prodotti preconfezionati contrastanti o incompatibili con il presente decreto.

Note all’art. 7:
– Il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1976, n. 175, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre 1976, n.
233.
– La legge 25 ottobre 1978, n. 690, e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1978, n. 316.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio
1980, n. 391, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
agosto 1980, n. 211.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1982, n. 871, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
novembre 1982, n. 312.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1982, n. 825, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
novembre 1982, n. 312.
– La legge 16 febbraio 1987, n. 47, e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 1987, n. 47.
– Il decreto del Ministro delle Politiche Comunitarie
1° marzo 1988, n. 131, e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 aprile 1988, n. 97.
– Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 106, e’
pubblicato nella 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

Art. 8 Disposizioni finanziarie 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. I soggetti pubblici competenti provvedono all’attuazione dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9

Applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le
disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, le violazioni di
previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente
decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009.

Art. 10

Disposizioni attuative e di adeguamento alle successive direttive
comunitarie in materia

1. Le eventuali disposizioni tecniche attuative del presente
decreto o di adeguamento ad ulteriori direttive comunitarie in
materia, nonche’ dei relativi Allegati, sono adottate con decreto del
Ministro dello sviluppo economico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 25 gennaio 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche europee

Scajola, Ministro dello sviluppo economico

Frattini, Ministro degli affari esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-15&task=dettaglio&numgu=37&redaz=010G0026&tmstp=1266392679066

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 15

Attuazione della direttiva 2007/58/CE, che modifica le direttive 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle Ferrovie Comunitarie, e 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacita’ di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 39 del 17-2-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 200l/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacita’ di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, di attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria, che ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, recante il regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie; Vista la direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacita’ di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee, Legge comunitaria 2008, ed in particolare l’articolo 1 e l’allegato B; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonche’ in materia di energia, con particolare riferimento agli articoli 58, 59, 60 e 62; Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita’ europee, ed in particolare l’articolo 2, comma 1, lettera a); Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella riunione del 26 novembre 2009; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati; Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non si sono espresse nel termine previsto; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010; Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n.188, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 3, comma 1, la lettera o) e’ soppressa; b) all’articolo 3, comma 1, la lettera s) e’ sostituita dalla seguente: «s) servizio di trasporto internazionale di passeggeri: il servizio di trasporto di passeggeri nel quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato membro e la cui finalita’ principale e’ trasportare passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi; il treno puo’ essere unito a un altro convoglio e/o scomposto e le varie sezioni che lo compongono possono avere origini e destinazioni diverse, purche’ tutte le carrozze attraversino almeno una frontiera;»; c) all’articolo 6, comma 1, le parole: «L’utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «L’accesso e l’utilizzo»; d) all’articolo 6, comma 1, lettera a), le parole: «che legittima l’espletamento di servizi internazionali di trasporto di merci o di persone per ferrovia,» sono soppresse; e) all’articolo 6, comma 1, lettera c), secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sono pubblicate sul prospetto informativo della rete»; f) all’articolo 6, comma 2, la lettera c) e’ soppressa; g) all’articolo 6, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis. I servizi internazionali passeggeri, per la parte svolta sul territorio nazionale, sono espletati nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99.»; h) all’articolo 16, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Le imprese ferroviarie con sede nel territorio dell’Unione europea hanno il diritto di accesso e di transito sull’infrastruttura ferroviaria per l’espletamento di servizi di trasporto internazionali con gli altri Stati membri dell’Unione europea.»; i) all’articolo 16, i commi 2 e 4 sono abrogati; l) all’articolo 16, comma 3, le parole: «internazionale di» sono soppresse; m) all’articolo 23, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «per un periodo di cinque anni» sono inserite le seguenti: «e sono rinnovabili per periodi uguali alla durata iniziale» e l’ultimo periodo e’ soppresso; n) all’articolo 23, dopo il comma 5 e’ inserito il seguente: «5-bis. Per i servizi che utilizzano un’infrastruttura specializzata, di cui all’articolo 32, che richiede investimenti cospicui e a lungo termine, debitamente motivati dal richiedente, gli accordi quadro possono avere una durata di 15 anni. Un periodo superiore ai 15 anni e’ possibile solo in casi eccezionali, segnatamente in presenza di cospicui investimenti a lungo termine, soprattutto se questi costituiscono l’oggetto di impegni contrattuali che prevedano un piano di ammortamento pluriennale. In tale caso, le esigenze del richiedente possono rendere necessaria una definizione particolareggiata delle caratteristiche di capacita’, inclusi frequenza, volume e qualita’ dei tracciati ferroviari, che vanno fornite al richiedente per la durata dell’accordo quadro. Il gestore dell’infrastruttura puo’ ridurre la capacita’ riservata che, per un periodo di almeno un mese, sia stata utilizzata al di sotto della soglia stabilita nell’articolo 35.»; o) all’articolo 24, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Qualora un richiedente intenda chiedere capacita’ di infrastruttura al fine di svolgere un servizio di trasporto internazionale di passeggeri di cui all’articolo 3 della direttiva 91/440/CEE, informa i gestori dell’infrastruttura e gli organismi di regolamentazione interessati. Per consentire di valutare lo scopo del servizio internazionale nel trasportare passeggeri tra stazioni situate nel territorio nazionale e il potenziale impatto economico sui contratti di servizio pubblico esistenti, l’organismo di regolazione di cui all’articolo 37 si assicura che sia informata l’autorita’ competente che ha attribuito un servizio di trasporto ferroviario di passeggeri definito in un contratto di servizio pubblico, eventuali altre autorita’ competenti interessate che hanno la facolta’ di limitare l’accesso ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3-ter, della direttiva 91/440/CEE, e le imprese ferroviarie che adempiono al contratto di servizio pubblico sul percorso nazionale di detto servizio di trasporto internazionale di passeggeri.»; p) all’articolo 35, comma 1, le parole: «a tutte le tracce orarie che, per un periodo di almeno un mese, siano state utilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «alle tracce orarie, riferite ad una linea ferroviaria che, per un periodo di almeno un mese, sia stata utilizzata»; q) all’articolo 35, comma 2, le parole: «puo’ specificare» sono sostituite dalla seguente: «specifica».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE).
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che
l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Le direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e la direttiva
2001/14/CE sono pubblicate nella G.U.C.E. 15 marzo 2001, n.
L 75.
Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e’
pubblicato nella Gazz. Uff. 24 luglio 2003, n. 170, S.O.
Il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
1998, n. 277,e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
agosto 1998, n. 187.
La direttiva 91/440/CEE e’ pubblicata nella G.U.C.E. 24
agosto 1991, n. L 237.
La direttiva 2007/58/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E.
31/12/2007, n. L. 315.
L’art. 1 e l’allegato B, della legge 7 luglio 2009, n.
88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n.
161, S.O., cosi’ recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di
direttive comunitarie). – 1. Il Governo e’ delegato ad
adottare, entro la scadenza del termine di recepimento
fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui
termine di recepimento sia gia’ scaduto ovvero scada nei
tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e’ delegato ad adottare i
decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e’ delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all’oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui
all’allegato B, nonche’, qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle
direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato A, sono
trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche’ su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i
diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai
commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all’art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Su di essi e’ richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all’esigenza di garantire il rispetto dell’art. 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi
d’informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo’ adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di
cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell’art. 117,
quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all’art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu’ deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da’ conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee ogni sei mesi informa altresi’ la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
modalita’ di individuazione delle stesse da definire con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.»
«Allegato B
Art. 1, commi 1 e 3
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l’accordo tra la Comunita’ delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita’ transfrontaliera nel settore ferroviario;
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005,
relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza
aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
2006/17/CE della Commissione, dell’8 febbraio 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni
tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il
controllo di tessuti e cellule umani;
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti
adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune
infrastrutture;
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la
direttiva 95/16/CE(rifusione);
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE del Consiglio;
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle
pari opportunita’ e delle parita’ di trattamento fra uomini
e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);
2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilita’, la notifica di reazioni ed eventi
avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la
codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
la distribuzione di tessuti e cellule umani;
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto;
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 dicembre 2006, concernente la patente di guida
(rifusione);
2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per
l’informazione territoriale nella Comunita’ europea
(Inspire);
2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 maggio 2007, relativa all’immissione sul mercato di
articoli pirotecnici;
2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del
Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del
Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai
fini della semplificazione e della razionalizzazione delle
relazioni sull’attuazione pratica;
2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni
diritti degli azionisti di societa’ quotate;
2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che
stabilisce norme minime per la protezione dei polli
allevati per la produzione di carne;
2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del
Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE
e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i
criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e
incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;
2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantita’
nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive
75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la
direttiva 76/211/CEE del Consiglio;
2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del
Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
capacita’ di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione
dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della Comunita’;
2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione
dei rischi di alluvioni;
2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE,
2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la
direttiva 97/5/CE;
2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE
del Consiglio relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attivita’
televisive;
2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE
e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il
miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in
materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici;
2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008,
relativa alla specificazione sull’etichetta di alcuni
prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre
a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (versione codificata);
2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il
luogo delle prestazioni di servizi;
2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta
sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE,
ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di
rimborso, ma in un altro Stato membro;
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai
consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;
2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008,
recante modifica dell’allegato II della direttiva
2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i criteri per l’effettuazione delle
ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti
comunitari;
2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa alla qualita’ dell’aria ambiente e
per un’aria piu’ pulita in Europa;
2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del
Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della
detenzione di armi;
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della
mediazione in materia civile e commerciale;
2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino
(direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino);
2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, relativa all’interoperabilita’ del sistema
ferroviario comunitario (rifusione);
2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che
adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della
navigazione interna a motivo dell’adesione della Repubblica
di Bulgaria e della Romania;
2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008,
relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature
terminali di telecomunicazioni;
2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci
pericolose;
2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa
all’identificazione e alla registrazione dei suini;
2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che
semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di
diffusione dell’informazione in campo veterinario e
zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE,
77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE,
90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE,
91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE,
92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE
nonche’ le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;
2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008,
che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi
della navigazione interna;
2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008,
relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da
frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione);
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive;
2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che
modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa
all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per
quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i
coefficienti di conversione per il calcolo del valore
energetico e le definizioni;
2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al
sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per
combattere la frode fiscale connessa alle operazioni
intracomunitarie;
2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
relativa al regime generale delle accise e che abroga la
direttiva 92/12/CEE.»
Gli articoli 58, 59,60 e 62 della legge 23 luglio 2009,
n. 99, pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2009, n. 176,
S.O., cosi’ recitano:
«Art. 58 (Requisiti per lo svolgimento di servizi
ferroviari passeggeri in ambito nazionale). – 1. Per lo
svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi origine
e destinazione nel territorio nazionale, per i quali sia
necessario l’accesso alla infrastruttura ferroviaria
nazionale, le imprese ferroviarie devono essere in possesso
di apposita licenza valida in ambito nazionale rilasciata
con le procedure previste dal decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 188.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuati i
requisiti in termini di capacita’ finanziaria e
professionale che le imprese richiedenti devono possedere
ai fini del rilascio della licenza, nonche’ i servizi
minimi che le stesse devono assicurare in termini di
servizi complementari all’utenza.
3. Il rilascio della licenza per i servizi nazionali
passeggeri puo’ avvenire esclusivamente nei confronti di
imprese aventi sede legale in Italia e, qualora siano
controllate, ai sensi dell’art. 7 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, da imprese aventi sede all’estero, nei limiti
dei medesimi principi di reciprocita’ previsti per il
rilascio del titolo autorizzatorio di cui all’art. 131,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Le imprese che alla data di entrata in vigore della
presente legge siano gia’ in possesso del titolo
autorizzatorio di cui all’art. 131, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 possono
richiedere la conversione dello stesso in licenza
nazionale, previa dimostrazione dell’avvio delle attivita’
finalizzate all’ottenimento del certificato di sicurezza.
5. Le imprese gia’ in possesso di titolo autorizzatorio
e che abbiano gia’ iniziato la loro attivita’ continuano ad
avere accesso all’infrastruttura nazionale, ferma restando
la necessita’ di richiedere entro il termine di cui al
comma 4 la conversione dello stesso in licenza nazionale.»
«Art. 59 (Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri
in ambito nazionale). – 1. Dal 1° gennaio 2010, le imprese
ferroviarie che forniscono servizi di trasporto
internazionale di passeggeri hanno il diritto di far salire
e scendere passeggeri tra stazioni nazionali situate lungo
il percorso del servizio internazionale, senza il possesso
della licenza nazionale di cui all’art. 58, a condizione
che la finalita’ principale del servizio sia il trasporto
di passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi.
Il rispetto di tale condizione e’ valutato in base a
criteri, determinati con provvedimento dell’Organismo di
regolazione di cui all’art. 37 del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188, quali la percentuale del volume di
affari e di carico, rappresentata rispettivamente dai
passeggeri sulle tratte nazionali e sulle tratte
internazionali, nonche’ la percorrenza coperta dal
servizio.
2. Lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in
ambito nazionale, ivi compresa la parte di servizi
internazionali svolta sul territorio italiano, puo’ essere
soggetto a limitazioni nel diritto di far salire e scendere
passeggeri in stazioni situate lungo il percorso del
servizio, nei casi in cui il loro esercizio possa
compromettere l’equilibrio economico di un contratto di
servizio pubblico in termini di redditivita’ di tutti i
servizi coperti da tale contratto, incluse le ripercussioni
sul costo netto per le competenti autorita’ pubbliche
titolari del contratto, domanda dei passeggeri,
determinazione dei prezzi dei biglietti e relative
modalita’ di emissione, ubicazione e numero delle fermate,
orario e frequenza del nuovo servizio proposto.
3. L’Organismo di regolazione di cui al comma 1, entro
due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni
necessarie, stabilisce se un servizio ferroviario rispetta
le condizioni ed i requisiti di cui ai commi 1 e 2 e, se
del caso, dispone le eventuali limitazioni al servizio, in
base ad un’analisi economica oggettiva e a criteri
prestabiliti, previa richiesta:
a) del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
b) del gestore dell’infrastruttura;
c) della o delle regioni titolari del con tratto di
servizio pubblico;
d) della impresa ferroviaria che fornisce il
servizio pubblico.
4. L’Organismo di regolazione motiva la sua decisione e
ne informa tutte le parti interessate, precisando il
termine entro il quale le medesime possono richiedere il
riesame della decisione e le relative condizioni cui questo
e’ assoggettato.»
«Art. 60 (Modifiche al decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422). – 1. Al decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 18:
1) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
"1-bis. I servizi di trasporto pubblico
ferroviario, qualora debbano essere svolti anche sulla rete
infrastrutturale nazionale, sono affidati dalle regioni ai
soggetti in possesso del titolo autorizzatorio di cui
all’art. 3, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188, ovvero della apposita licenza valida
in ambito nazionale rilasciata con le procedure previste
dal medesimo decreto legislativo n. 188 del 2003";
2) al comma 2, lettera a), dopo il secondo periodo
e’ inserito il seguente: "Tale esclusione non si applica
alle imprese ferroviarie affidatarie di servizi pubblici
relativamente all’espletamento delle prime gare aventi ad
oggetto servizi gia’ forniti dalle stesse";
3) al comma 2, e’ aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
"g-bis) relativamente ai servizi di trasporto
pubblico ferroviario, la definizione di meccanismi certi e
trasparenti di aggiornamento annuale delle tariffe in
coerenza con l’incremento dei costi dei servizi, che tenga
conto del necessario miglioramento dell’efficienza nella
prestazione dei servizi, del rapporto tra ricavi da
traffico e costi operativi, di cui all’articolo 19, comma
5, del tasso di inflazione programmato, nonche’ del
recupero di produttivita’ e della qualita’ del servizio
reso";
b) all’art. 19, comma 3, lettera d), sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "ed i criteri di aggiornamento
annuale di cui all’art. 18, comma 2, lettera g-bis)".»
«Art. 62 (Modifiche al decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 188). – 1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 3, comma 1, lettera r), sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "ai sensi dell’art. 7 della legge
10 ottobre 1990, n. 287";
b) all’art. 6, comma 2, la lettera a) e’ abrogata e
alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"limitatamente ai servizi a committenza pubblica";
c) all’art. 9, dopo il comma 7 e’ inserito il
seguente:
"7-bis. Nei casi di cui al comma 7, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti verifica altresi’ la
permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo
autorizzatorio di cui all’art. 131, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento alla
condizione di reciprocita’ qualora si tratti di imprese
aventi sede all’estero o loro controllate ai sensi
dell’art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287";
d) all’art. 12, dopo il comma 1 e’ inserito il
seguente:
"1-bis. Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria
mette a disposizione delle imprese ferroviarie, nei termini
e con le modalita’ previste dal presente decreto,
l’infrastruttura ferroviaria e presta i servizi di cui
all’art. 20, nel rispetto dei principi di non
discriminazione e di equita’, allo scopo di garantire
un’efficiente gestione della rete, nonche’ di conseguire la
massima utilizzazione della relativa capacita’";
e) all’art. 17:
1) al comma 3, primo periodo, le parole: "di
circolazione" sono sostituite dalle seguenti: "dei servizi
di gestione d’infrastruttura forniti";
2) al comma 10, le parole: "e comunque non oltre il
31 dicembre 2008" sono soppresse;
3) dopo il comma 11, e’ aggiunto il seguente:
"11-bis. Relativamente alla corrente di trazione
di cui alla lettera e) del comma 5, il relativo prezzo di
fornitura e’ determinato secondo i seguenti principi:
a) applicazione delle condizioni di
approvvigionamento a minor costo ai servizi oggetto di
contratti di servizio pubblico, al fine di minimizzare il
costo del servizio universale;
b) computo dei consumi medi per tipologia di treno;
c) calcolo del costo dell’energia per fasce orarie;
d) applicazione di meccanismi di adeguamento alle
condizioni del mercato dell’energia elettrica, anche
tramite conguagli alle imprese ferroviarie, sulla base dei
costi di approvvigionamento effettivamente sostenuti dal
gestore dell’infrastruttura e comunicati alle imprese
ferroviarie";
f) all’art. 20:
1) al comma 2, le lettere g), h) e i) sono
abrogate;
2) al comma 5, dopo la lettera c) sono aggiunte le
seguenti:
"c-bis) servizi di manovra;
c-ter) controllo della circolazione di treni che
effettuano trasporti di merci pericolose, previa
sottoscrizione di contratti specifici con il gestore
dell’infrastruttura;
c-quater) assistenza alla circolazione di treni
speciali, previa sottoscrizione di contratti specifici con
il gestore dell’infrastruttura";
3) dopo il comma 5, e’ inserito il seguente:
"5-bis. Il gestore dell’infrastruttura, ove decida di
fornire alcuni dei servizi di cui al comma 5 ma non intenda
prestarli direttamente, provvede ad affidarne la gestione a
sue societa’ controllate ovvero, con procedure trasparenti
nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, a
soggetti terzi, nel rispetto delle esigenze di accesso
equo, trasparente e non discriminatorio da parte delle
imprese ferroviarie";
4) il comma 8 e’ sostituito dal seguente:
"8. I raccordi ferroviari di accesso e, ove
disponibile, la prestazione di servizi connessi con
attivita’ ferroviarie nei terminali, nei porti e negli
interporti che servono o potrebbero servire piu’ di un
cliente finale, sono forniti a tutte le imprese ferroviarie
in maniera equa, non discriminatoria e trasparente e le
richieste da parte delle imprese ferroviarie possono essere
soggette a restrizioni soltanto se esistono alternative
valide a condizioni di mercato";
g) all’art. 23:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:
"delle tracce orarie richieste" sono inserite le seguenti:
"e degli eventuali servizi connessi";
2) al comma 5, al terzo periodo, le parole: ", e
comunque non superiore a dieci anni," sono soppresse ed e’
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Un periodo
superiore ai dieci anni e’ possibile solo in casi
particolari, in presenza di cospicui investimenti a lungo
termine e soprattutto se questi costituiscono l’oggetto di
impegni contrattuali";
3) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole:
"sotto forma di tracce orarie" sono inserite le seguenti:
"e dei servizi connessi";
h) all’art. 24, comma 1, le parole: "sotto forma di
tracce orarie" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "sotto forma di tracce orarie e dei
connessi servizi di cui all’art. 20, comma 2, lettere b) e
c)";
i) all’ art. 25, dopo il comma 4 e’ aggiunto il
seguente:
"4-bis. Le imprese ferroviarie e le associazioni
internazionali di imprese ferroviarie devono,
preliminarmente alla sottoscrizione del contratto per la
concessione dei diritti di utilizzo, essere in possesso del
certificato di sicurezza".»
L’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25
settembre 2009, n.135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
25 settembre 2009, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 2007, n. 237, cosi’ recita:
«Art. 2. Modifiche all’art. 37 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della
direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della
direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria – Procedura di
infrazione 2008/2097 – Disposizioni relative all’Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie – direttiva
2004/49/CE.
1. All’art. 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "E’ inoltre funzionalmente indipendente da
qualsiasi autorita’ competente preposta all’aggiudicazione
di un contratto di servizio pubblico."; »
Note all’art. 1:
Il testo dell’art. 3 del citato decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188 come modificato dal presente decreto,
cosi’ recita:
«Art. 3.Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "assegnazione di capacita’", il processo
attraverso il quale vengono esaminate le richieste e
definita l’assegnazione della capacita’ di una determinata
infrastruttura ferroviaria;
b) "richiedente", un’impresa ferroviaria titolare di
licenza e/o un’associazione internazionale di imprese
ferroviarie, ciascuna in possesso di licenza, nonche’ una
persona fisica o giuridica con un interesse di pubblico
servizio o commerciale ad acquisire capacita’ di
infrastruttura ai fini dell’effettuazione di un servizio di
trasporto ferroviario, che stipula apposito "accordo
quadro" con il gestore dell’infrastruttura e che non
esercita attivita’ di intermediazione commerciale sulla
capacita’ acquisita con lo stesso accordo quadro; sono
altresi’ richiedenti le regioni e le province autonome
limitatamente ai servizi di propria competenza;
c) "infrastruttura saturata", una sezione della rete
infrastrutturale ferroviaria dove, anche dopo il
coordinamento delle diverse richieste di assegnazione di
capacita’, non e’ possibile soddisfare pienamente la
domanda, anche se solo in determinati periodi temporali di
esercizio;
d) "piano di potenziamento della capacita’", una
misura o una serie di misure con un calendario di
attuazione volte a rimediare alle limitazioni di capacita’
che portano a dichiarare una sezione dell’infrastruttura
"infrastruttura saturata";
e) "coordinamento", la procedura in base alla quale
il gestore dell’infrastruttura e i richiedenti cercano di
risolvere situazioni in cui esistono richieste di capacita’
di infrastruttura confliggenti;
f) "accordo quadro", un accordo di carattere generale
giuridicamente vincolante di diritto pubblico o privato,
che definisce i diritti e gli obblighi di un richiedente e
del gestore dell’infrastruttura in relazione alla capacita’
di infrastruttura da assegnare e ai diritti da riscuotere
per un periodo superiore alla vigenza di un orario di
servizio;
g) "impresa ferroviaria", qualsiasi impresa pubblica
o privata titolare di una licenza, la cui attivita’
principale consiste nella prestazione di servizi per il
trasporto di merci e/o di persone per ferrovia e che
garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese
anche le imprese che forniscono solo la trazione;
h) "gestore dell’infrastruttura", soggetto incaricato
in particolare della realizzazione, della manutenzione
dell’infrastruttura ferroviaria e della gestione in
sicurezza della circolazione ferroviaria. I compiti del
gestore dell’infrastruttura, anche per parte della rete,
possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli
definiti nelle norme comunitarie vigenti e nel presente
decreto;
i) "rete", l’intera infrastruttura ferroviaria
gestita da un gestore dell’infrastruttura;
l) "rete ferroviaria transeuropea per il trasporto
delle merci", l’infrastruttura per il servizio di trasporto
internazionale di merci come individuata nell’allegato I
della direttiva 2001/12/CE;
m) "prospetto informativo della rete", un documento
in cui sono precisati in dettaglio le regole generali, le
scadenze, le procedure e i criteri relativi ai sistemi di
definizione e di riscossione dei corrispettivi dovuti per
l’utilizzo dell’infrastruttura e dei servizi, nonche’
quelli relativi all’assegnazione della capacita’ e che
contiene anche ogni altra informazione necessaria per
presentare richieste di capacita’ di infrastruttura;
n) "infrastruttura ferroviaria", l’infrastruttura
definita nell’allegato 1, parte A, del regolamento (CEE) n.
2598/70 del 18 dicembre 1970 della Commissione, che
individua il contenuto delle voci degli schemi per la
contabilita’ dell’allegato I del regolamento (CEE) n.
1108/70 del 4 giugno 1970 del Consiglio, ad eccezione
dell’ultimo alinea che, ai soli fini del presente decreto,
si limita alla formulazione di "Edifici adibiti al servizio
delle infrastrutture";
o) (soppressa)
p) "licenza", autorizzazione, valida su tutto il
territorio comunitario, rilasciata dalle apposite autorita’
degli Stati membri a un’impresa che ha sede nel territorio
comunitario, con cui viene riconosciuta la qualita’ di
"impresa ferroviaria" e viene legittimato l’espletamento di
servizi internazionali di trasporto di merci o di persone
per ferrovia; la licenza puo’ essere limitata alla
prestazione di determinati tipi di servizi;
q) "autorita’ preposta al rilascio delle licenze",
l’organismo incaricato dallo Stato membro di rilasciare le
licenze in campo ferroviario. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, e’ l’organismo nazionale
incaricato del rilascio delle licenze alle imprese
ferroviarie che hanno sede nel territorio italiano;
r) "titolo autorizzatorio", il titolo di cui all’art.
131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
rilasciato dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti su richiesta delle imprese ferroviarie in
possesso di licenza, che consente l’espletamento, sulla
rete infrastrutturale nazionale, di tutte le tipologie di
servizi di trasporto in ambito nazionale ed internazionale,
a condizioni di reciprocita’ qualora si tratti di imprese
ferroviarie aventi sede all’estero o loro controllate ai
sensi dell’art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
s) servizio di trasporto internazionale di
passeggeri: il servizio di trasporto di passeggeri nel
quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato
membro e la cui finalita’ principale e’ trasportare
passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi; il
treno puo’ essere unito a un altro convoglio e/0 scomposto
e le varie sezioni che lo compongono possono avere origini
e destinazioni diverse, purche’ tutte le carrozze
attraversino almeno una frontiera.
t) "orario di servizio", i dati che definiscono tutti
i movimenti programmati dei treni e del materiale rotabile
sull’infrastruttura in questione durante il suo periodo di
validita’;
v) "capacita’", la somma delle tracce orarie che
costituiscono la potenzialita’ di utilizzo di determinati
segmenti di infrastruttura ferroviaria;
z) "servizi regionali", i servizi di trasporto
destinati a soddisfare le esigenze in materia di trasporto
di una o piu’ regioni.»
Il testo dell’art. 6 del citato decreto legislativo 8
luglio 2003, n.188, come modificato dal presente decreto,
cosi’ recita:
«Art. 6. Utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria.
1. L’accesso e l’utilizzo dell’infrastruttura
ferroviaria e’ consentito a condizione che ciascuna impresa
ferroviaria dimostri:
a) il possesso della licenza di cui all’art. 3,
lettera p), fermo restando che in caso di associazione
tutte le imprese ferroviarie associate debbono essere
titolari di licenza corrispondente al servizio da prestare.
b) la disponibilita’ in qualsiasi momento del
certificato di sicurezza rilasciato, dal gestore
dell’infrastruttura ferroviaria di cui si richiede
l’utilizzo, ai sensi dell’art. 10;
c) le imprese ferroviarie che prestano servizi di
trasporto ferroviario concludono, in base al diritto
pubblico o privato, gli accordi necessari con i gestori
dell’infrastruttura ferroviaria utilizzata e sono
pubblicate sul prospetto informativo della rete. Le
condizioni alla base di detti accordi sono non
discriminatorie e trasparenti.
2. Le imprese ferroviarie che intendono effettuare
tutte o alcune delle tipologie di servizi di trasporto di
seguito indicate, devono possedere, in aggiunta a quanto
previsto al comma 1, il titolo autorizzatorio di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera r):
a)
b) nazionale passeggeri limitatamente ai servizi a
committenza pubblica;
c) (soppressa).
2-bis. I servizi internazionali passeggeri, per la
parte svolta sul territorio nazionale, sono espletati nel
rispetto delle disposizioni di cu all’art. 59 della legge
23 luglio 2009, n. 99;
3. In sede di stipulazione degli accordi previsti al
comma 1, lettera c), il gestore dell’infrastruttura
ferroviaria accerta che l’impresa ferroviaria sia in
possesso di una licenza rilasciata dallo Stato italiano o
da altro Stato membro dell’Unione europea.»
Il testo dell’art. 16 del citato decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188, come modificato dal presente decreto,
cosi’ recita:
«Art. 16. Diritto di accesso e transito
sull’infrastruttura ferroviaria.
1. Le imprese ferroviarie con sede nel territorio dell’
Unione europea hanno diritto di accesso e di transito
sull’infrastruttura ferroviaria per l’espletamento di
servizi di trasporto internazionali con gli Stati membri
dell’Unione europea.
2. (Abrogato).
3. Le imprese ferroviarie con sede nel territorio
dell’Unione europea, hanno il diritto di accesso all’intera
rete ferroviaria nazionale per l’espletamento di servizi di
trasporto merci.
4. (Abrogato).»
Il testo dell’art. 23 del citato decreto legislativo 8
luglio 2003, n 188, come modificato dal presente decreto,
cosi’ recita:
«Art. 23. Accordi quadro.
1. Nel rispetto degli articoli 81, 82 e 86 del Trattato
istitutivo dell’Unione europea, l’accordo quadro di cui
all’articolo 22, comma 5, specifica le caratteristiche
della capacita’ di infrastruttura richiesta dal richiedente
e a questo offerta per un periodo di norma superiore alla
vigenza di un orario di servizio ed a partire dal primo
orario di servizio utile, compatibilmente con le procedure
individuate per l’assegnazione di capacita’ nell’articolo
27 e nel prospetto informativo della rete. L’accordo quadro
non specifica il dettaglio delle tracce orarie richieste e
degli eventuali servizi connessi, ma mira a rispondere alle
legittime esigenze commerciali del richiedente.
2. Gli accordi quadro non devono ostacolare l’utilizzo
dell’infrastruttura in questione da parte di altri
richiedenti o servizi. A tale fine, con riferimento a
ciascuna tratta o linea ferroviaria, la quota massima di
capacita’ acquisibile da un singolo richiedente per mezzo
di un accordo quadro avente vigenza superiore ad un anno,
non puo’ essere superiore al limite che sara’ fissato con
il decreto ministeriale di cui all’art. 17, comma 11.
3. Sono ammesse modifiche o limitazioni dell’accordo
quadro purche’ finalizzate a consentire un migliore
utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria.
4. L’accordo quadro puo’ prevedere sanzioni per il caso
di modifica o di cessazione dello stesso.
5. Gli accordi quadro sono conclusi di regola per un
periodo di cinque anni e sono rinnovabili per periodi
uguali alla durata iniziale. In casi specifici e’ ammessa
una durata maggiore o minore. Un periodo superiore ai
cinque anni e’ motivato dall’esistenza di contratti
commerciali specifici, connessi ad investimenti o rischi di
particolare rilievo, strettamente connessi
all’utilizzazione della capacita’ acquisita con l’accordo
quadro.
5-bis. Per i servizi che utilizzano un’infrastruttura
specializzata, di cui all’articolo 32, che richiede
investimenti cospicui e a lungo termine, debitamente
motivati dal richiedente, gli accordi quadro possono avere
durata di 15 anni. Un periodo superiore ai 15 anni e’
possibile solo in casi eccezionali, segnatamente in
presenza di cospicui investimenti a lungo termine,
soprattutto se questi costituiscono l’oggetto di impegni
contrattuali che prevedano un piano di ammortamento
pluriennale. In tal caso, le esigenze del richiedente
possono rendere necessaria una definizione
particolareggiata delle caratteristiche di capacita’,
inclusi frequenza, volume e qualita’ dei tracciati
ferroviari, che vanno fornite al richiedente per la durata
dell’accordo quadro. Il gestore dell’infrastruttura puo’
ridurre la capacita’ riservata che, per un periodo di
almeno un mese, sia stata utilizzata al di sotto della
soglia stabilita nell’art. 35.
6. Nel rispetto della riservatezza commerciale, gli
aspetti generali di ogni accordo quadro sono comunicati a
tutte le parti interessate.
7. Se il richiedente di un accordo quadro non e’
un’impresa ferroviaria o un’associazione internazionale di
imprese ferroviarie, esso dovra’ indicare in tempo utile al
gestore dell’infrastruttura le imprese ferroviarie o le
associazioni internazionali di imprese ferroviarie che
effettueranno per suo conto, almeno per il primo anno di
vigenza dell’accordo medesimo, i servizi di trasporto
relativi alla capacita’ acquisita con tale accordo quadro.
A tali fini dette imprese ferroviarie o associazioni
internazionali d’imprese ferroviarie procedono, ai sensi
dell’art. 24, alla richiesta di assegnazione di capacita’
specifiche, sotto forma di tracce orarie e dei servizi
connessi, e successivamente alla stipula del contratto con
il gestore dell’infrastruttura, secondo le procedure
previste negli articoli 22 e 25 e nel prospetto informativo
della rete.
8. Il gestore dell’infrastruttura puo’ stabilire per i
richiedenti condizioni volte a tutelare le sue legittime
aspettative circa le future entrate e l’utilizzo
dell’infrastruttura. Tali condizioni devono essere congrue,
trasparenti e non discriminatorie. Esse sono pubblicate,
nell’ambito dei principi di assegnazione della capacita’,
nel prospetto informativo della rete e ne e’ informata la
Commissione europea.
9. Le condizioni di cui al comma precedente riguardano
esclusivamente la prestazione di una garanzia finanziaria,
di livello congruo e proporzionale al livello di attivita’
previsto dal richiedente, e l’assicurazione dell’idoneita’
a presentare offerte conformi in vista dell’ottenimento
della capacita’ di infrastruttura. Le regioni e le province
autonome, fermo restando l’impegno ad utilizzare comunque
la capacita’ richiesta, sono esentate dalla prestazione di
garanzia finanziaria.»
Il testo dell’art. 24 del citato decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188, come modificato dal presente decreto,
cosi’ recita:
«Art. 24. Richieste di tracce orarie.
1. Le richieste di capacita’ specifiche di
infrastruttura possono essere presentate dalle imprese
ferroviarie e dalle associazioni internazionali di imprese
ferroviarie sotto forma di tracce orarie e dei connessi
servizi di cui all’articolo 20, comma 2, lettere b) e c).
1-bis. Qualora un richiedente intenda chiedere
capacita’ di infrastruttura al fine di svolgere un servizio
di trasporto internazionale di passeggeri di cui
all’articolo 3 della direttiva 91/440/CEE, informa i
gestori dell’infrastruttura e gli organismi di
regolamentazione interessati. Per consentire di valutare lo
scopo del servizio internazionale nel trasporto passeggeri
tra stazioni situate nel territorio nazionale e il
potenziale impatto economico sui contratti di servizio
pubblico esistenti, l’organismo di regolazione di cui
all’art. 37 si assicura che sia informata l’autorita’
competente che ha attribuito un servizio di trasporto
ferroviario di passeggeri definito in un contratto di
servizio pubblico, eventuali altre autorita’ competenti
interessate che hanno facolta’ di limitare l’accesso ai
sensi dell’art. 10, paragrafo 3-ter, della direttiva
91/440/CEE e le imprese ferroviarie che adempiono al
contratto di servizio pubblico sul percorso nazionale di
detto servizio di trasporto internazionale di passeggeri.
2. Il gestore dell’infrastruttura stabilisce per i
richiedenti condizioni volte a tutelare le sue legittime
aspettative circa le future entrate e l’utilizzo
dell’infrastruttura. Tali condizioni devono essere congrue,
trasparenti e non discriminatorie. Esse sono pubblicate,
nell’ambito dei principi di assegnazione della capacita’,
nel prospetto informativo della rete e ne e’ informata la
Commissione europea.
3. Le condizioni di cui al comma 2 riguardano
esclusivamente la prestazione di una garanzia finanziaria,
di livello congruo e proporzionale al livello di attivita’
previsto dal richiedente, e l’assicurazione dell’idoneita’
a presentare offerte conformi in vista dell’ottenimento
della capacita’ di infrastruttura.»
Il testo dell’art. 35 del citato decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188, come modificato dal presente decreto,
cosi’ recita:
«Art. 35. Utilizzo delle tracce orarie.
1. Il gestore dell’infrastruttura impone, in
particolare in caso di infrastruttura saturata, la rinuncia
alle tracce orarie, riferite ad una linea ferroviaria che,
per un periodo di almeno un mese, sia stata utilizzata al
di sotto della soglia minima fissata nel prospetto
informativo della rete, a meno che la causa sia
riconducibile a fattori di carattere non economico che
sfuggano al controllo degli operatori.
2. Nel prospetto informativo della rete, il gestore
dell’infrastruttura specifica le condizioni in base alle
quali si terra’ conto dei precedenti livelli di utilizzo
delle tracce orarie nella determinazione delle priorita’
nella procedura di assegnazione di capacita’.»

Art. 2 Disposizioni finanziarie 1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Le Amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 25 gennaio 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche europee

Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Frattini, Ministro degli affari esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-17&task=dettaglio&numgu=39&redaz=010G0029&tmstp=1266825718093

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2010, n. 23 Riforma dell’ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell’articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 46 del 25-2-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione; Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonche’ in materia di energia», ed, in particolare, l’articolo 53, recante delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, ed in particolare gli articoli 37 e 38, successivamente modificati e integrati; Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009; Visti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010, relativa all’adozione della procedura in via di urgenza, a norma dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Preso atto che la seduta del 27 gennaio 2010 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al cui ordine del giorno era iscritto il presente decreto legislativo, non si e’ tenuta; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2010; Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 1. L’articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e’ sostituito dal seguente: «Art. 1 (Natura e sede). – 1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate: «camere di commercio», sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarieta’ di cui all’articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali. 2. Le camere di commercio italiane, le unioni regionali delle camere di commercio, l’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata: «Unioncamere», nonche’ i loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno parte altresi’ del sistema camerale italiano le camere di commercio italiane all’estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano. 3. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia o dell’area metropolitana di cui all’articolo 22 del testo unico delle leggi nell’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 4. La costituzione di nuove province non determina obbligatoriamente l’istituzione di nuove camere di commercio. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo’ essere disposta l’istituzione di camere di commercio nelle nuove province solo se in ciascuna camera di commercio interessata dal provvedimento risultano iscritte o annotate nel registro delle imprese almeno 40.000 imprese e sia comunque assicurato il raggiungimento di un sufficiente equilibrio economico. 5. I consigli di due o piu’ camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l’accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e’ istituita la camera di commercio derivante dall’accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con lo stesso decreto sono disciplinati i criteri e le modalita’ per la successione nei rapporti giuridici esistenti.». 2. L’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e’ sostituito dal seguente: «Art. 2 (Compiti e funzioni). – 1. Le camere di commercio svolgono, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonche’, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alle regioni, e agli enti locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, esercitano, inoltre, le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonche’ i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali, informando la loro azione al principio di sussidiarieta’. 2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, svolgono in particolare le funzioni e i compiti relativi a: a) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell’articolo 8 della presente legge, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge; b) promozione della semplificazione delle procedure per l’avvio e lo svolgimento di attivita’ economiche; c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitivita’, favorendo l’accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi; d) realizzazione di osservatori dell’economia locale e diffusione di informazione economica; e) supporto all’internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all’estero, raccordandosi, tra l’altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico; f) promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche; g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti; h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti; i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti; l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d’origine delle merci; m) raccolta degli usi e delle consuetudini; n) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l’orientamento al lavoro e alle professioni. 3. Le camere di commercio, nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 40.000 imprese, esercitano le funzioni di cui alle lett. g), h), i) e l) obbligatoriamente in forma associata. 4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a societa’. 5. Le camere di commercio, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, possono costituire, in forma singola o associata, e secondo le disposizioni del codice civile, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati di soggettivita’ tributaria. Le camere di commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalita’ istituzionali e del proprio programma di attivita’, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie. 6. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell’economia, le camere di commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi di programma ai sensi dell’articolo 34 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 7. La programmazione degli interventi in favore del sistema delle imprese e dell’economia-nell’ambito del programma pluriennale di attivita’ di cui all’articolo 11, comma 1, lett. c), formulata in coerenza con la programmazione dell’Unione europea, dello Stato e delle regioni. 8. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio. Possono, altresi’, promuovere l’azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell’articolo 2601 del codice civile. 9. Le camere di commercio e le loro unioni possono formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.». 3. L’articolo 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e’ sostituito dal seguente: «Art. 3 (Potesta’ statutaria e regolamentare). – 1. In conformita’ ai principi della presente legge, ad ogni camera di commercio e’ riconosciuta potesta’ statutaria e regolamentare. Lo statuto disciplina, tra l’altro, con riferimento alle caratteristiche del territorio: a) l’ordinamento e l’organizzazione della camera di commercio; b) le competenze e le modalita’ di funzionamento degli organi; c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente legge; d) le forme di partecipazione. 2. Lo statuto stabilisce, altresi’, anche tenendo conto degli eventuali criteri a tal fine individuati dal decreto di cui all’articolo 10, comma 3, norme per assicurare condizioni di pari opportunita’ tra uomo e donna ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle camere di commercio, nonche’ degli enti e aziende da esse dipendenti. 3. Lo statuto e’ approvato dal consiglio con il voto dei due terzi dei componenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. 4. Lo statuto e’ pubblicato sul sito internet istituzionale della camera di commercio ed inviato al Ministero dello sviluppo economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.». 4. L’articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e’ sostituito dal seguente: «Art. 4 (Vigilanza). – 1. La vigilanza sul sistema camerale, di cui al comma 2 dell’articolo 1, spetta rispettivamente: a) al Ministero dello sviluppo economico per le funzioni ed i compiti attinenti alla competenza dello Stato; b) alle regioni nelle materie di propria competenza. 2. La vigilanza si esercita, in particolare, negli ambiti relativi all’attivita’ amministrativa e contabile, al funzionamento degli organi e allo svolgimento dei compiti di interesse generale secondo quanto stabilito negli articoli 4-bis, 5 e 5-bis.». 5. Dopo l’articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e’ inserito il seguente: «Art. 4-bis (Vigilanza amministrativo-contabile). – 1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio e delle loro aziende speciali, nel rispetto dei principi di armonizzazione della finanza pubblica. 2. Fatti salvi i poteri ispettivi del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono individuate forme di collaborazione fra gli stessi Ministeri, al fine di coordinare le attivita’ ispettive nei confronti delle camere di commercio e delle loro aziende speciali, anche con la collaborazione di Unioncamere.». 6. L’articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e’ sostituito dal seguente: «Art. 5 (Scioglimento dei consigli). – 1. I consigli sono sciolti con decreto del Ministro dello sviluppo economico: a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico; b) nel caso di decadenza per mancata ricostituzione entro il termine di cui all’articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per effetto di ritardi o inadempimenti dell’amministrazione regionale. 2. I consigli sono sciolti dal presidente della regione interessata: a) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento; b) quando non e’ approvato nei termini il preventivo economico o il bilancio di esercizio; c) nel caso di decadenza per mancata elezione del presidente di cui all’articolo 16, comma 1; d) nel caso di decadenza per mancata ricostituzione entro il termine di cui all’articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, fuori dai casi di cui alla lettera b) del comma 1. 3. Nella ipotesi di cui al comma 2, lettera b), trascorso il termine entro il quale il preventivo economico o il bilancio di esercizio devono essere approvati senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo progetto, la regione nomina un commissario ad acta con il compito di predispone il progetto stesso per sottoporlo al consiglio. In tal caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini il progetto di preventivo economico o di bilancio di esercizio predisposto dalla giunta, la regione assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la loro approvazione, decorso inutilmente il quale dispone lo scioglimento del consiglio. 4. Con i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 si provvede alla nomina di un commissario straordinario, scelto tra dirigenti pubblici, anche in quiescenza, ed esperti di comprovata esperienza professionale. Entro e non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di nomina, il commissario straordinario avvia le procedure per il rinnovo del consiglio camerale, pena la decadenza dall’incarico.». 7. Dopo l’articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e’ inserito il seguente: «Art. 5-bis (Relazione sull’attivita’). – 1. Il Ministro dello sviluppo economico presenta al Parlamento entro il 30 settembre di ogni anno, anche sulla base dei dati forniti da Unioncamere, una relazione generale sulle attivita’ del sistema camerale, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attuati nell’esercizio precedente. 2. Le Unioni regionali presentano alle regioni, entro il 30 giugno di ogni anno, la relazione annuale sulle attivita’ svolte dalle camere di commercio con particolare riferimento a quelle in favore dell’economia locale.». 8. L’articolo 6 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e’ sostituito dal seguente: «Art. 6 (Unioni regionali). – 1. Le camere di commercio sono associate in unioni regionali, costituite ai sensi del codice civile, allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerate nell’ambito del territorio regionale di riferimento. Le unioni regionali curano e rappresentano gli interessi comuni delle camere di commercio associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti; possono promuovere e realizzare servizi comuni per l’esercizio in forma associata di attivita’ e servizi di competenza camerale. 2. L’attivita’ delle unioni regionali e’ disciplinata da uno statuto deliberato con il voto dei due terzi dei componenti dell’organo assembleare. 3. L’organo assembleare dell’Unioncamere, su proposta dell’organo di amministrazione, individuai principi e le linee guida cui gli statuti delle unioni regionali si devono attenere. 4. Le camere di commercio possono avvalersi delle unioni regionali per l’esercizio di compiti e funzioni di cui all’articolo 2. 5. Le unioni regionali possono formulare pareri e proposte alle regioni sulle questioni di interesse del sistema regionale delle imprese. Le regioni possono prevedere la partecipazione delle unioni regionali alle fasi di consultazione e concertazione riguardanti materie di comune interesse. 6. Le unioni regionali svolgono funzioni di osservatorio e di monitoraggio dell’economia regionale. 7. Il finanziamento ordinario delle unioni regionali delle camere di commercio e’ assicurato da un’aliquota delle entrate, come definite per l’Unioncamere ai sensi dell’articolo 7, comma 7, delle camere di commercio associate e dalle entrate e dai contributi per attivita’ svolte per conto della regione ed altri enti pubblici o privati.». 9. L’articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e’ sostituito dal seguente: «Art. 7 (Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). – 1. L’Unioncamere, ente con personalita’ giuridica di diritto pubblico, cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonche’ mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a societa’ anche a prevalente capitale privato, servizi e attivita’ di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche. 2. L’Unioncamere esercita, altresi’, le funzioni eventualmente delegate dal Ministero dello sviluppo economico. 3. Al fine del coordinamento delle iniziative, l’Unioncamere stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali o con le Regioni, accordi di programma, intese, convenzioni, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli. 4. L’Unioncamere formula direttive e indirizzi agli organismi del sistema camerale per l’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 2, fatte salve le finzioni di indirizzo delle competenti autorita’ statali e regionali. 5. Lo statuto di Unioncamere e’ deliberato, con il voto dei due terzi dei componenti, dall’organo assembleare competente, composto dai rappresentanti di tutte le camere di commercio ed e’ approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. 6. Fanno parte dell’organo di amministrazione dell’Unioncamere, oltre ai rappresentanti delle camere di commercio come individuati dallo Statuto, tre rappresentanti designati dal Ministro dello sviluppo economico e tre rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata. 7. La dotazione finanziaria dell’Unioncamere e’ rappresentata da un’aliquota delle entrate per contributi, trasferimenti statali, imposte, diritto annuale e diritti di segreteria delle camere di commercio. 8. Il rapporto di lavoro dei dipendenti di Unioncamere e’ regolato da contratti collettivi sottoscritti dall’ente con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale. Gli atti di indirizzo inerenti la contrattazione collettiva e le ipotesi di accordo raggiunte sono sottoposti a verifica rispettivamente preventiva e successiva, di compatibilita’ con i vincoli di finanza pubblica da parte del Ministero dell’economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica. Il rapporto di lavoro dei dirigenti di Unioncamere continua ad essere disciplinato dal contratto collettivo dei dirigenti del terziario, della distribuzione e dei servizi. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trova applicazione nei riguardi dell’Unioncamere con esclusivo riferimento ai principi generali di cui al titolo I dello stesso, nonche’ ai principi desumibili dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.». 10. L’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e’ sostituito dal seguente «Art. 8 (Registro delle imprese). – 1. E’ istituito presso la camera di commercio l’ufficio del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile. 2. Al fine di garantire condizioni di uniformita’ informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonche’ gli atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero della giustizia, sentita l’Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro. 3. L’ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformita’ agli articoli 2188, e seguenti, del codice civile, nonche’ alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 6 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia. 4. L’ufficio e’ retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L’atto di nomina del conservatore e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 5. L’iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica di pubblicita’ notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali. 6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell’ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicita’ di pubblicita’ per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestivita’ dell’informazione su tutto il territorio nazionale. Le modalita’ di attuazione del presente comma sono regolate ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.». 11. L’articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e’ sostituito dal seguente: «Art. 10 (Consiglio). – 1. Il numero dei componenti del consiglio e’ determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente: a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri; b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri; c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri. 2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell’agricoltura, dell’artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell’industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l’economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle societa’ in forma cooperativa. 3. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri di cui al comma 2, sulla base della classificazione ISTAT delle attivita’ economiche e tenendo conto del numero delle imprese, dell’indice di occupazione, e del valore aggiunto di ogni settore, nonche’ dell’ammontare del diritto annuale versato, ai sensi dell’articolo 18, ad ogni singola camera di commercio dalle imprese di ogni settore. Con le stesse modalita’ sono apportate le successive modifiche. 4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell’agricoltura, dell’artigianato, dell’industria e del commercio deve essere pari almeno alla meta’ dei componenti il consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2. 5. Nei settori dell’industria, del commercio e dell’agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese. 6. Del consiglio fanno parte tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita consulta presso la camera di commercio. 7. Il consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data dell’insediamento e i suoi componenti operano senza vincolo di mandato.». 12. L’articolo 11 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e’ sostituito dal seguente: «Art. 11 (Funzioni del consiglio). – 1. Il consiglio, nell’ambito delle materie di competenza previste dalla legge e dallo statuto, svolge in particolare le seguenti funzioni: a) predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche; b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il presidente e la giunta e nomina i membri del collegio dei revisori dei conti; c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attivita’ della camera di commercio; d) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio; e) determina gli emolumenti per i componenti degli organi della camera di commercio sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.». 13. L’articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e’ sostituito dal seguente: «Art. 12 (Costituzione del consiglio). – 1. I componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all’articolo 10, comma 2, nonche’ dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dalla Consulta di cui all’articolo 10, comma 6. 2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1, per ciascuno dei settori di cui all’articolo 10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentativita’ in ambito provinciale, sulla base degli indicatori previsti dall’articolo 10, comma 3. Gli elenchi degli associati delle organizzazioni di cui al comma 1 sono depositati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai fini dello svolgimento delle opportune verifiche; anche in caso di apparentamento le organizzazioni presentano i dati disgiuntamente. 3. E’ fatta salva la possibilita’ per le imprese di essere iscritte a piu’ associazioni; in tale caso, esse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte. 4. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonche’ al comma 1 dell’articolo 14, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalita’ relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio, nonche’ all’elezione dei membri della giunta. Con le stesse modalita’ sono apportate le successive modifiche. 5. Il consiglio e’ nominato dal presidente della giunta regionale. 6. Qualora le organizzazioni non provvedano ad effettuare le designazioni dei consiglieri con le modalita’ indicate al decreto di cui al comma 4 del presente articolo, la designazione o le designazioni vengono richieste all’organizzazione o all’associazione immediatamente successiva in termini di rappresentativita’ nell’ambito dello stesso settore. In caso di ulteriore inerzia da parte delle organizzazioni individuate, il presidente della giunta regionale nomina entro venti giorni il componente o i componenti del consiglio camerale tra le personalita’ di riconosciuto prestigio nella vita economica della circoscrizione territoriale con riferimento al settore che deve essere rappresentato. Le modalita’ di applicazione del presente comma nel caso di apparentamento sono stabilite con il decreto di cui al comma 4. 7. Il consiglio puo’ comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purche’ siano in carica almeno i due terzi dei componenti il consiglio stesso. 8. I consigli nominati ai sensi del presente articolo possono prevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo dei consigli stessi mediante elezione diretta dei componenti in rappresentanza delle categorie di cui all’articolo 10, comma 2, da parte dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese iscritte nel registro di cui all’articolo 8. 9. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano , stabilisce con proprio decreto le modalita’ per l’elezione di cui al comma 8, prevedendo in particolare: a) l’espressione del voto anche per corrispondenza o attraverso il ricorso a supporti telematici che consentano il rispetto della segretezza del voto medesimo; b) l’attribuzione del voto plurimo in relazione al numero dei dipendenti e all’ammontare del diritto annuale; c) la ripartizione proporzionale per liste e per settori delle rappresentanze provinciali.». 14. L’articolo 13 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e’ sostituito dal seguente: «Art. 13 (Requisiti per la nomina e cause ostative). – 1. Possono far parte del consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore eta’ e godano dei diritti civili, che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di societa’, esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 12, comma 4, e che esercitino la loro attivita’ nell’ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati membri della Comunita’ economica europea in possesso dei suddetti requisiti. 2. Non possono far parte del consiglio: a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri ed assessori regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e coloro che ricoprono gia’ l’incarico di componente del consiglio di altra camera di commercio; b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere di commercio e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della camera di commercio o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa; c) i dipendenti della camera di commercio, della Regione e degli enti locali compresi nel territorio della medesima camera; d) coloro per i quali sussistono le cause ostative di cui all’articolo 58 del testo unico della legge nell’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l’applicazione del comma 5 del medesimo articolo 58; e) coloro che, per fatti compiuti in qualita’ di amministratori della camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva e non abbiano estinto il debito; f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne. 3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza e’ adottato dall’autorita’ competente per la nomina. 4. I membri del consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche.». 15. L’articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e’ sostituito dal seguente: «Art. 14 (Giunta). – 1. La giunta e’ l’organo esecutivo della camera di commercio ed e’ composta dal presidente e da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato all’unita’ superiore, secondo quanto previsto dallo statuto. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura. Nell’elezione dei membri della giunta ciascun consigliere puo’ esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima. 2. La giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri e’ rinnovabile per due sole volte. 3. La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni. 4. La giunta puo’ essere convocata in via straordinaria su richiesta di quattro membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare. 5. La giunta, oltre a predisporre per l’approvazione del consiglio la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d’esercizio: a) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attivita’ in base a quanto previsto dalla presente legge, dalle relative norme di attuazione, dallo statuto e dai regolamenti; b) delibera sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, societa’, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dismissioni societarie; c) delibera l’istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza. 6. La giunta adotta ogni altro atto per l’espletamento delle funzioni e delle attivita’ previste dalla presente legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio o al presidente. 7. La giunta delibera in casi di urgenza sulle materie di competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione e’ sottoposta al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.». 16. L’articolo 15 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e’ sostituito dal seguente: «Art. 15 (Riunioni e deliberazioni). – 1. Il consiglio si riunisce in via ordinaria entro il mese di giugno per l’approvazione del bilancio d’esercizio, entro il mese di ottobre per l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, entro il mese di luglio per l’aggiornamento del preventivo economico ed entro il mese di dicembre per l’approvazione del preventivo economico; si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il presidente o la giunta o almeno un quarto dei componenti del consiglio stesso, con l’indicazione degli argomenti che si intendono trattare. 2. Le riunioni del consiglio e della giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. 3. Le deliberazioni del consiglio e della giunta, fatti salvi i casi in cui si richieda, a norma di legge o di statuto, una maggioranza qualificata, sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parita’ di voti, prevale il voto del presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parita’ di voti, la proposta si intende respinta. 4. Sono nulle le deliberazioni adottate in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o su materie estranee alle competenze degli organi deliberanti.». 17. L’articolo 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e’ sostituito dal seguente: «Art. 16 (Presidente). – 1. Il presidente e’ eletto, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l’elezione e’ richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza della meta’ piu’ uno dei componenti in carica, il consiglio decade. 2. Il presidente rappresenta la camera di commercio, convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne determina l’ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta. In tale caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella prima riunione successiva. 3. Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio e puo’ essere rieletto per due sole volte.». 18. L’articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e’ sostituito dal seguente: «Art. 17 (Collegio dei revisori dei conti). – 1. Il collegio dei revisori dei conti e’ nominato dal consiglio ed e’ composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell’economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all’albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici e nel rispetto del vincolo di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell’incarico del nuovo revisore e’ limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell’intero collegio. 3. Qualora una delle amministrazioni di cui al comma 1 non proceda, entro il termine di cui all’articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, alla designazione del membro effettivo, il revisore mancante sara’ provvisoriamente sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle altre amministrazioni rappresentate nel collegio. 4. I principi di cui al comma 3 si applicano anche al collegio dei revisori delle aziende speciali. 5. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della camera di commercio. 6. Il collegio dei revisori dei conti, in conformita’ allo statuto, alle disposizioni della presente legge, alle relative norme di attuazione esercita la vigilanza sulla regolarita’ contabile e finanziaria della gestione della camera di commercio e attesta la corrispondenza del bilancio d’esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d’esercizio predisposto dalla giunta. 7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i contenuti in base ai quali e’ redatta la relazione di cui al comma 6, nonche’ eventuali modalita’ operative per lo svolgimento dei compiti del collegio. 8. Al collegio dei revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle societa’ per azioni, in quanto compatibili.». 19. L’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e’ sostituito dal seguente: «Art. 18 (Finanziamento delle camere di commercio). – 1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante: a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 4, 5 e 6; b) i proventi derivanti dalla gestione di attivita’ e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale; c) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio; d) i diritti di segreteria sull’attivita’ certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati; f) altre entrate e altri contributi. 2. Le camere di commercio sono, altresi’, destinatarie di contributi a carico del bilancio dello Stato, per l’espletamento di funzioni delegate. 3. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla lettera d) del comma 1 sono modificati e aggiornati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi. 4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all’articolo 8, ivi compresi gli importi minimi e quelli massimi, nonche’ gli importi del diritto dovuti in misura fissa, e’ determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite l’Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, in base al seguente metodo: a) individuazione del fabbisogno necessario per l’espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio e’ tenuto a fornire sull’intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all’articolo 2, nonche’ a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni; b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell’espletamento delle funzioni amministrative, sentita l’Unioncamere; c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte al registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell’esercizio precedente, per gli altri soggetti. 5. Qualora si verifichino variazioni significative del fabbisogno di cui al comma 4, lett. a), il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite l’Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, aggiorna con proprio decreto, da adottare entro il 31 ottobre dell’anno precedente, la misura del diritto annuale. Con lo stesso decreto sono altresi’ determinati gli importi del diritto applicabili alle unita’ locali. 6. La partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica puo’ essere annualmente rideterminato, garantendo il conseguimento di tali obiettivi, secondo modalita’ anche compensative tra diverse tipologie omogenee di spese e tra le diverse camere di commercio e le loro unioni regionali e nazionale, con il decreto di determinazione del diritto annuale di cui al comma 4. 7. Con uno o piu’ regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, determina i presupposti per il pagamento del diritto annuale nonche’ le modalita’ e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione del diritto annuale. 8. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell’ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. 9. Con il decreto di cui al comma 4, si determinano una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso l’Unioncamere, nonche’ criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio e, per specifiche finalita’, le Unioni regionali, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l’espletamento delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio. 10. Per il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l’aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del venti per cento.». 20. L’articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e’ sostituito dal seguente: «Art. 20 (Segretario generale). – 1. Al segretario generale della camera di commercio competono le funzioni di vertice dell’amministrazione, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il segretario generale coordina l’attivita’ dell’ente nel suo complesso e ha la responsabilita’ della segreteria del consiglio e della giunta. 2. Nelle camere di commercio per cui non viene raggiunto un sufficiente equilibrio economico e’ consentito avvalersi, in forma associata ed in regime convenzionale, di un segretario generale titolare di altra camera di commercio, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministero dello sviluppo economico. 3. Il segretario generale, su designazione della giunta, e’ nominato dal Ministro dello sviluppo economico tra gli iscritti in un apposito elenco nazionale tenuto presso il Ministero. 4. All’elenco di cui al comma 3, possono essere iscritti, a domanda e previo superamento di un’apposita selezione nazionale per titoli: a) i dirigenti delle camere di commercio, delle unioni regionali delle camere di commercio, dell’Unioncamere, delle loro aziende speciali e di altre amministrazioni o enti pubblici che siano in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma 5; b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in materie giuridico-economiche, dotati della necessaria professionalita’ e in ogni caso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 5 con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali. 5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i requisiti di professionalita’ e stabiliti i criteri per l’espletamento della selezione di cui al comma 4 ed e’ istituita una commissione, composta da un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, che la presiede, da due esperti in rappresentanza rispettivamente dello stesso Ministero e delle regioni, di provata esperienza in discipline economiche e giuridiche, e da un rappresentante di Unioncamere. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita’ per l’iscrizione e la tenuta dell’elenco di cui al comma 3. 6. E’ fatto obbligo a ciascun segretario generale di partecipare alle attivita’ di formazione organizzate da Unioncamere secondo criteri e modalita’ stabiliti con il decreto di cui al comma 5. 7. Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 4, al momento della cessazione dalla carica di segretario generale, e’ consentito il rientro nei ruoli dell’amministrazione o degli enti di provenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza non possono procedere a conseguenti ampliamenti della dotazione organica qualora i dirigenti di cui alla lettera a) del comma 4 vengano nominati segretari generali. 8. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni.».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione della Repubblica
italiana, regola la delega al Governo dell’esercizio della
funzione legislativa e stabilisce che essa non puo’
avvenire se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
– L’art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
– Gli articoli 117 e 118 della Costituzione della
Repubblica italiana, cosi’ recitano:
«Art. 117. La potesta’ legislativa e’ esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche’ dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta’
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea
delle regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita’
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta’
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta’ legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita’ di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta’ regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta’ regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta’
metropolitane hanno potesta’ regolamentare in ordine alla
disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita’ degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita’ di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo’
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
«Art. 118. – Le funzioni amministrative sono attribuite
ai comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario,
siano conferite a province, citta’ metropolitane, regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta’,
differenziazione ed adeguatezza.
I comuni, le province e le citta’ metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell’art. 117, e disciplina inoltre forme
di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali.
Stato, regioni, citta’ metropolitane, province e comuni
favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita’ di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta’.».
– L’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che
reca: «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri» (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.),
cosi’ recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). – 1. I decreti
legislativi adottati dal governo ai sensi dell’art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l’indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e’
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita’ di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il governo puo’ esercitarla mediante piu’ atti
successivi per uno o piu’ degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le camere
sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l’esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e’
tenuto a richiedere il parere delle camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e’ espresso dalle commissioni
permanenti delle due camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
– L’art. 53 della legge 23 luglio, n. 99 che reca:
«Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione
delle imprese, nonche’ in materia di energia (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O.),
cosi’ recita:
«Art. 53 (Delega al governo per la riforma della
disciplina in materia di camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura). – 1. Il governo e’ delegato ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo, ai sensi
dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
per la riforma della disciplina in materia di camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino della disciplina in materia di vigilanza
sulle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, al fine di assicurare uniformita’ e coerenza
nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel rispetto del
riparto di competenze tra lo Stato e le regioni, e
revisione della disciplina relativa ai segretari generali
delle camere di commercio;
b) semplificazione e rafforzamento delle procedure di
nomina degli organi camerali al fine di consentire un
efficace funzionamento degli stessi;
c) previsione di una maggiore trasparenza nelle
procedure relative alla rilevazione del grado di
rappresentativita’ delle organizzazioni imprenditoriali,
sindacali e delle associazioni di consumatori, ai fini
della designazione dei componenti delle stesse nei consigli
camerali;
d) valorizzazione del ruolo delle camere di commercio
quali autonomie funzionali nello svolgimento dei propri
compiti di interesse generale per il sistema delle imprese
nell’ambito delle economie locali, nel contesto del sistema
regionale delle autonomie locali;
e) previsione di limitazioni per la costituzione di
nuove camere di commercio ai fini del raggiungimento di un
sufficiente equilibrio economico;
f) valorizzazione e rafforzamento del ruolo delle
camere di commercio a sostegno dell’autonomia delle
istituzioni scolastiche, in materia di alternanza
scuola-lavoro e di orientamento al lavoro e alle
professioni;
g) miglioramento degli assetti organizzativi in
coerenza con i compiti assegnati alle camere di commercio
sul territorio, nonche’ valorizzazione del ruolo
dell’Unioncamere con conseguente razionalizzazione e
semplificazione del sistema contrattuale;
h) previsione che all’attuazione del presente comma
si provveda nei limiti delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Al comma 1 dell’ art. 23-bis della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, dopo la lettera g) e’ aggiunta la seguente:
"g-bis) i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 12,
comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580".
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e’ emanato
previa acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni
parlamentari.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
– La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa» ed
e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n.
63, S.O.
– Gli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 che reca: «Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998,
n. 92, S.O.), cosi’ recitano:
«Art. 37 (Vigilanza sulle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura). – 1. Sono aboliti
gli atti di controllo sugli statuti delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, sui
bilanci e sulla determinazione delle piante organiche delle
stesse, sulla costituzione di aziende speciali, nonche’ gli
atti di controllo sulle unioni regionali, i centri estero e
le unioni interregionali delle camere stesse.
2. Ai fini di quanto previsto dall’art. 4 della legge
29 dicembre 1993, n. 580, il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, sentita la Conferenza
Stato-regioni, presenta ogni anno al Parlamento una
relazione generale sulle attivita’ delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle
loro unioni regionali, che riguardi in particolare i
programmi attuati e gli interventi realizzati. La relazione
e’ redatta sulla base delle relazioni trasmesse dalle
regioni sentite le unioni regionali delle predette camere.
3. Le regioni esercitano il controllo sugli organi
camerali, in particolare per i casi di mancato
funzionamento o costituzione, ivi compreso lo scioglimento
dei consigli camerali nei casi previsti dall’art. 5 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, salvo quanto previsto
all’art. 38, comma 1, lettera e), del presente decreto
legislativo. Nel collegio dei revisori delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e’
garantita la presenza di rappresentanti della regione, del
Ministero del tesoro e del Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato.».
«Art. 38 (Funzioni e compiti conservati allo Stato). –
1. Sono conservate allo Stato, in tema di ordinamento delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
le funzioni amministrative concernenti:
a) l’approvazione dello statuto, e relative
modifiche, dell’Unione italiana delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
b) la vigilanza sull’attivita’ dell’Unione italiana
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
c) l’emanazione, con regolamento adottato ai sensi
dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle
norme di attuazione dell’art. 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, relativo alla disciplina del registro delle
imprese istituito presso ogni camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
d) la determinazione delle voci e degli importi
massimi dei diritti di segreteria sull’attivita’
certificatoria svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi,
registri ed albi tenuti ai sensi delle disposizioni
vigenti;
e) lo scioglimento degli organi camerali per gravi
motivi di ordine pubblico;
f) la tenuta dell’elenco dei segretari generali,
l’iscrizione allo stesso e la nomina dei segretari generali
ai sensi dell’art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. Sono conservate allo Stato, che le esercita previa
intesa con la Conferenza Stato-regioni, le funzioni
concernenti:
a) l’istituzione delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura derivanti
dall’accorpamento delle circoscrizioni territoriali di due
o piu’ camere;
b) la fissazione dei criteri per la determinazione,
da parte del consiglio camerale, degli emolumenti da
corrispondere ai componenti degli organi camerali;
c) l’emanazione delle norme di attuazione dell’art.
12, commi 1 e 2, e dell’art. 14, comma 1, della legge 29
dicembre 1993, n. 580, relativi alla costituzione del
consiglio camerale e, rispettivamente, della giunta
camerale;
d) la disciplina della gestione patrimoniale e
finanziaria delle camere di commercio, ivi inclusi i
termini per l’approvazione del conto consuntivo e del
bilancio preventivo.
3. Su proposta del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, la Conferenza unificata
delibera sulle seguenti materie:
a) la determinazione dei diritti annuali e della
quota destinata al fondo perequativo delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) la definizione dei criteri generali per la
ripartizione dei componenti i consigli camerali;
c) la determinazione delle modalita’ per l’elezione
diretta dei consigli camerali, ai sensi dell’art. 12, comma
5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.».
– La legge 29 dicembre 1993, n. 580 che reca:
«Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura» e’ pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, S.O.
– Il comma 4 dell’art. 3, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 che reca: «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie
locali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202), cosi’ recita:
«4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo’ provvedere senza l’osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all’esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e’ tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».
Note all’art. 1:
– La legge 29 dicembre 1993, n. 580 che reca:
«Riordinamento delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura», e’ pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, S.O.
– L’art. 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 che
reca: «Misure per favorire l’iniziativa privata e lo
sviluppo della concorrenza», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 dicembre 2002, n. 293, S.O), cosi’ recita:
«Art. 38 (Misure concernenti le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura). – 1. In caso di
ritardo nell’insediamento dei nuovi consigli delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine
di dare continuita’ alla attivita’ degli organi, la cui
composizione assicura la tutela degli interessi economici
rappresentati dalle imprese, i consigli continuano ad
esercitare le loro funzioni fino ad un massimo di sei mesi
a decorrere dalla loro scadenza.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il trattamento
economico del personale gia’ appartenente ai ruoli di cui
alla tabella C allegata alla legge 23 febbraio 1968, n.
125, e a quello di cui al regio decreto 25 gennaio 1937, n.
1203, in servizio presso il Ministero delle attivita’
produttive, pari a 2.580.000 euro annui, attualmente
sostenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, e’ posto a carico del bilancio di detto
Ministero e il relativo trattamento previdenziale e
assistenziale resta disciplinato dagli articoli 2, primo
comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557.
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2,
pari a 2.580.000 euro a decorrere dall’anno 2003, si
provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni
2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unita’
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle
attivita’ produttive.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il trattamento
economico del personale di cui al comma 2, in posizione di
comando presso altre amministrazioni, e’ posto a carico di
queste ultime e il relativo trattamento previdenziale e
assistenziale resta disciplinato dagli articoli 2, primo
comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557.
5. Con decorrenza 1° gennaio 2003, il personale di cui
al comma 2 e’ disciplinato dal contratto collettivo
nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto Ministeri,
fatto salvo, sotto forma di assegno personale non
riassorbibile, il maggiore trattamento economico in
godimento alla stessa data. All’onere derivante
dall’attuazione del presente comma, determinato in 44.415
euro a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante
utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando, per l’anno 2003,
l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e
delle finanze e, per l’anno 2004, l’accantonamento relativo
al Ministero delle attivita’ produttive.».
– Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che
reca: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
– Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 che
reca: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 2009, n. 254, S.O.
– L’art. 2188 del codice civile cosi’ recita:
«Art. 2188 (Registro delle imprese). – E’ istituito il
registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla
legge.
Il registro e’ tenuto dall’ufficio del registro delle
imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal
presidente del tribunale.
Il registro e’ pubblico.».
– L’art. 1-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203 che reca: «Misure di contrasto all’evasione fiscale e
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248 (Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2005,
n. 281, S.O.), cosi’ recita:
«Art. 1-bis (Norme per la semplificazione delle
procedure di iscrizione al registro delle imprese ed al
repertorio delle notizie economiche ed amministrative-REA).
– 1. Con uno o piu’ regolamenti emanati secondo quanto
disposto dal comma 2, sono stabilite le norme di
adeguamento del regolamento istitutivo del registro delle
imprese, di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, che dovranno prevedere in particolare:
a) la razionalizzazione delle forme di pubblicita’
per le imprese in coordinamento con le disposizioni di
riforma del diritto societario, di cui al decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, emanato in attuazione
della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
b) la semplificazione delle procedure di iscrizione,
modifica e cancellazione delle imprese, in coerenza con i
processi di riforma della regolazione e secondo criteri di
omogeneita’ di disciplina, unicita’ di responsabilita’,
snellimento di fasi ed eliminazione di adempimenti, anche
in linea con i principi di telematizzazione del registro
delle imprese, introdotti dall’art. 31 della legge 24
novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni,
prevedendo l’attivazione di collegamenti telematici con le
pubbliche amministrazioni e l’utilizzo del portale per i
servizi integrati per le imprese;
c) l’individuazione, nel rispetto delle disposizioni
del codice civile ed in attuazione dei principi della
legislazione in materia di imprese, degli elementi
informativi su soggetti, atti e fatti che devono essere
riportati nel repertorio delle notizie economiche e
amministrative (REA), prevedendo altresi’ interventi di
iscrizione e cancellazione d’ufficio ed evitando
duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese;
d) la disciplina di sanzioni amministrative, comprese
tra un ammontare minimo di euro 50 ed un ammontare massimo
di euro 500, per il ritardo o l’omissione della
presentazione delle domande d’iscrizione al REA, secondo
criteri di tassativita’, trasparenza e proporzionalita’;
e) il rilascio, anche per corrispondenza e per via
telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati
e visure, attestanti l’iscrizione nel registro delle
imprese e nel REA, ovvero il deposito di atti a tal fine
richiesti, o che attestino la mancanza di iscrizione,
nonche’ di copia integrale o parziale di ogni atto per il
quale siano previsti l’iscrizione o il deposito nel
registro delle imprese e nel REA, in conformita’ alle norme
vigenti;
f) la disciplina semplificata delle misure da
adottare in caso di smarrimento, distruzione o
malfunzionamento del dispositivo di firma digitale o
comunque di impedimento da parte del soggetto obbligato,
anche per motivi dipendenti da disfunzioni del sistema, in
modo da garantire la continuita’ di gestione amministrativa
delle attivita’ di pubblicita’ presso il registro delle
imprese;
g) l’espressa abrogazione delle disposizioni
regolamentari nonche’ delle disposizioni legislative di
natura procedimentale in materia di registro delle imprese
incompatibili con la nuova normativa, con particolare
riferimento ai regolamenti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed al decreto del
Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;
h) l’integrazione della modulistica in uso per il
registro delle imprese, per l’attivazione automatica
dell’iscrizione agli enti previdenziali, ai sensi dell’art.
44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati ai
sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle attivita’ produttive, di concerto con i
Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze e
per la funzione pubblica, previa acquisizione del parere
della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei pareri del
Consiglio di Stato nonche’ delle competenti Commissioni
parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del
Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla
richiesta; quello delle Commissioni parlamentari e’ reso,
successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla
richiesta. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di
parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono
essere comunque emanati.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
– L’art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 che reca «Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
settembre 2000, n. 227, S.O.), cosi’ recita:
«Art. 58 (Cause ostative alla candidatura). – 1. Non
possono essere candidati alle elezioni provinciali,
comunali e circoscrizionali e non possono comunque
ricoprire le cariche di presidente della provincia,
sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale,
presidente e componente del consiglio circoscrizionale,
presidente e componente del consiglio di amministrazione
dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle
giunte delle unioni di comuni, consigliere di
amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle
istituzioni di cui all’art. 114, presidente e componente
degli organi delle comunita’ montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
il delitto previsto dall’art. 416-bis del codice penale o
per il delitto di associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
all’art. 74 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per
un delitto di cui all’art. 73 del citato testo unico,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze,
o per un delitto concernente la fabbricazione,
l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione,
nonche’, nei casi in cui sia inflitta la pena della
reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto
e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o
per il delitto di favoreggiamento personale o reale
commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma
(peculato), 316 (peculato mediante profitto dell’errore
altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317
(concussione), 318 (corruzione per un atto d’ufficio), 319
(corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio),
319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di
persona incaricata di un pubblico servizio) del codice
penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva alla pena della reclusione complessivamente
superiore a sei mesi per uno o piu’ delitti commessi con
abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad
una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da
quelli indicati nella lettera b);
d) coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva ad una pena non inferiore a due anni di
reclusione per delitto non colposo;
e) coloro nei cui confronti il tribunale ha
applicato, con provvedimento definitivo, una misura di
prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una
delle associazioni di cui all’art. 1 della legge 31 maggio
1965, n. 575, come sostituito dall’art. 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente
articolo e dall’art. 59 la sentenza prevista dall’art. 444
del codice di procedura penale e’ equiparata a condanna.
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a
qualsiasi altro incarico con riferimento al quale
l’elezione o la nomina e’ di competenza:
a) del consiglio provinciale, comunale o
circoscrizionale;
b) la giunta provinciale o del presidente, della
giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o
comunali.
4. L’eventuale elezione o nomina di coloro che si
trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e’ nulla.
L’organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida
dell’elezione e’ tenuto a revocare il relativo
provvedimento non appena venuto a conoscenza dell’esistenza
delle condizioni stesse.
5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si
applicano nei confronti di chi e’ stato condannato con
sentenza passata in giudicato o di chi e’ stato sottoposto
a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se e’
concessa la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del
codice penale o dell’art. 15 della legge 3 agosto 1988, n.
327.».
– Il comma 4 dell’art. 2 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286, cosi’ recita:
«4. I membri dei collegi di revisione degli enti
pubblici sono in proporzione almeno maggioritaria nominati
tra gli iscritti all’albo dei revisori contabili. Le
amministrazioni pubbliche, ove occorra, ricorrono a
soggetti esterni specializzati nella certificazione dei
bilanci.».
– L’art. 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 che
reca: «Disciplina della proroga degli organi
amministrativi» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
maggio 1994, n. 114) convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 1994, n. 444 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 16 luglio 1994, n. 165), cosi’ recita:
«Art. 3 (Proroga degli organi – Regime degli atti). –
1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine
di cui all’art. 2 sono prorogati per non piu’ di
quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza
del termine medesimo.
2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi
scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di
ordinaria amministrazione, nonche’ gli atti urgenti e
indifferibili con indicazione specifica dei motivi di
urgenza e indifferibilita’.
3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel
comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.».
– Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che
reca: «Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a
norma dell’art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio
1998, n. 5, S.O.
– L’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 che reca «Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
S.O.), cosi’ recita:
«Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali). (Art. 16 del decreto legislativo n. 29 del 1993,
come sostituito prima dall’art. 9 del decreto legislativo
n. 546 del 1993 e poi dall’art. 11 del decreto legislativo
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 4 del
decreto legislativo n. 387 del 1998). – 1. I dirigenti di
uffici dirigenziali generali, comunque denominati,
nell’ambito di quanto stabilito dall’art. 4 esercitano, fra
gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro
nelle materie di sua competenza;
a-bis) propongono le risorse e i profili
professionali necessari allo svolgimento dei compiti
dell’ufficio cui sono preposti anche al fine
dell’elaborazione del documento di programmazione triennale
del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4;
b) curano l’attuazione dei piani, programmi e
direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai
dirigenti gli incarichi e la responsabilita’ di specifici
progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i
dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti
risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all’organizzazione
degli uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi
ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione
delle entrate rientranti nella competenza dei propri
uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano l’attivita’ dei
dirigenti e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di
inerzia, e propongono l’adozione, nei confronti dei
dirigenti, delle misure previste dall’art. 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il
potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto
disposto dall’art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979,
n. 103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi
consultivi dell’amministrazione e rispondono ai rilievi
degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attivita’ di organizzazione e gestione
del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di
lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e
i provvedimenti amministrativi non definitivi dei
dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell’Unione
europea e degli organismi internazionali nelle materie di
competenza secondo le specifiche direttive dell’organo di
direzione politica, sempreche’ tali rapporti non siano
espressamente affidati ad apposito ufficio o organo;
l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a
prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a
controllarne il rispetto da parte dei dipendenti
dell’ufficio cui sono preposti.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali
riferiscono al Ministro sull’attivita’ da essi svolta
correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo
richieda o lo ritenga opportuno.
3. L’esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma
1 puo’ essere conferito anche a dirigenti preposti a
strutture organizzative comuni a piu’ amministrazioni
pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti
preposti al vertice dell’amministrazione e dai dirigenti di
uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo
non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al
cui vertice e’ preposto un segretario generale, capo
dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con
funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.».
– La legge 25 luglio 1971, n. 557, che reca: «Norme
integrative della legge 23 febbraio 1968, n. 125,
concernente il personale statale delle camere di commercio,
industria e agricoltura e degli uffici provinciali
dell’industria, del commercio e dell’artigianato», e’
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1971, n. 200.

Art. 2

Disposizioni di coordinamento

1. In sede di prima applicazione i decreti previsti dagli articoli
10, comma 3, 12, comma 4, e 20, comma 5, della legge 29 dicembre
1993, n. 580, come modificata dal presente decreto legislativo, sono
adottati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.

Art. 3 Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno successivo all’emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 10, comma 3, e 12, comma 4, della predetta legge. Alla successiva scadenza degli organi gli enti di cui al comma 3 avviano le procedure per la costituzione degli stessi a norma degli articoli 7, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificati dal presente decreto legislativo. 2. Entro il termine di cui al comma 1, primo periodo, gli enti di cui al comma 3 adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993 n. 580, come modificate e integrate dal presente decreto legislativo. 3. Gli organi degli enti del sistema camerale italiano gia’ insediati alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica fino alla loro naturale scadenza. 4. Le incompatibilita’, i vincoli, le limitazioni ed i requisiti previsti dal presente decreto legislativo per i componenti degli organi degli enti del sistema camerale, decorrono dal primo rinnovo degli organi successivo al termine di cui al comma 1, primo periodo. 5. Le procedure di rinnovo dei consigli camerali in corso alla data di scadenza del termine di cui al comma 1, primo periodo, vengono completate secondo la disciplina vigente al momento del loro avvio. Le gestioni commissariali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino all’esaurimento del relativo mandato. 6. Ai segretari generali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo continua a d applicarsi la disposizione transitoria di cui al comma 5, terzo periodo, dell’articolo 20 della legge n. 580 del 1993, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del presente decreto. 7. Le disposizioni dell’articolo 20 della legge n. 580 del 1993, come modificato dall’articolo 1, comma 20, del presente decreto, si applicano decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo 20.

Note all’art. 3:
– Si riporta il testo dell’art. 20 della legge 29
dicembre 1993, n. 580 che reca: «Riordinamento delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura», nel
testo vigente prima dell’entrata in vigore del presente
decreto:
«Art. 20 (Segretario generale). – 1. Al segretario
generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle
norme vigenti, competono le funzioni di vertice
dell’amministrazione delle camere di commercio, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 27, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il segretario generale
sovraintende altresi’ al personale delle camere di
commercio.
2. Il segretario generale, su designazione della
giunta, e’ nominato dal Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato tra gli iscritti in un
apposito elenco.
3. Nell’elenco di cui al comma 2 possono essere
iscritti, a domanda:
a) i dirigenti delle camere di commercio, delle
Unioni regionali delle camere di commercio,
dell’Unioncamere e di altre amministrazioni o enti pubblici
che siano in possesso dei requisiti professionali
individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente
articolo;
b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in
materie giuridico-economiche, dotati della necessaria
professionalita’ e in ogni caso dei requisiti previsti dal
decreto di cui al comma 4 del presente articolo,
provenienti da imprese pubbliche o private con esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche
dirigenziali.
4. Con decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, emanato entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, in
conformita’ ai principi di cui all’art. 19, comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono definiti
criteri e modalita’ per l’iscrizione nell’elenco di cui al
comma 2 del presente articolo e per la tenuta dell’elenco
medesimo.
5. Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3, al
momento della cessazione dalla carica di segretario
generale, e’ consentito il rientro nei ruoli
dell’amministrazione o degli enti di provenienza, anche in
soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza
non possono procedere all’ampliamento della pianta organica
qualora i dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3
vengano nominati segretari generali. Nulla e’ innovato in
ordine alla posizione giuridica e funzionale attribuita ai
segretari generali in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge.».

Art. 4 Disposizioni finali 1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 2. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano i principi desumibili dal presente legislativo costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e si applicano compatibilmente con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 15 febbraio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Scajola, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-25&task=dettaglio&numgu=46&redaz=010G0039&tmstp=1267606092354

REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 23 giugno 2009, n. 31 Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (disciplina del trasporto di salme e di cadaveri).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 8 del 20-2-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 1° luglio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Preambolo Visto l’art. 117, terzo comma, della Costituzione italiana; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (disciplina del servizio sanitario regionale); Vista la legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (disciplina del trasporto di salme e di cadaveri); Considerato quanto segue: 1. L’esigenza di dare una risposta adeguata a quei cittadini toscani che desiderano esporre i propri cari defunti nel comune di appartenenza, anche quando il decesso sia avvenuto in comune diverso. 2. La necessita’ di una maggiore chiarezza sulla materia del trasporto dei cadaveri in quanto, nonostante l’approvazione della legge regionale n. 18/2007, molti comuni continuano a ritenere immediatamente applicabile l’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 che prescrive modalita’ (come l’uso della doppia cassa) anche per il trasporto di cadaveri da comune a comune che di fatto impediscono l’esposizione del defunto e rendono impossibile lo svolgimento delle onoranze funebri in comuni diversi da quelli in cui e’ avvenuto il decesso. 3. L’opportunita’ di introdurre tre fattispecie di illecito amministrativo, punite con tre diverse sanzioni pecuniarie, la prima relativa al trasporto di cadavere in assenza della prescritta autorizzazione comunale, la seconda relativa al trasporto di cadavere senza il rispetto delle modalita’ previste dall’art. 3, comma 3, e la terza relativa alle mancate verifiche previste dall’art. 3, comma 6, da parte degli addetti al trasporto. 4. Ritenuto opportuno intervenire in materia di requisiti dei loculi al fine di prevedere esplicitamente la possibilita’ di realizzare loculi areati attraverso un regolamento di attuazione. Si approva la presente legge: Art. 1 Inserimento del capo I nella legge regionale n. 18/2007 1. All’inizio della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (disciplina del trasporto di salme e cadaveri) e’ inserito il capo: «Capo I – Trasporto di salme e di cadaveri».

Art. 2

Modifiche all’art. 1 della legge regionale n. 18/2007

1. Alla fine del comma 2 dell’art. 1 della legge regionale n.
18/2007, sono aggiunte le parole: «da parte del medico necroscopo».
2. Alla fine del comma 3 dell’art. 1 della legge regionale n.
18/2007, sono aggiunte le parole: «da parte del medico necroscopo»

Art. 3 Modifiche all’art. 2 della legge regionale n. 18/2007 1. Il comma 1 dell’art. 2 della legge regionale n. 18/2007 e’ sostituito dal seguente: «l. Qualora il decesso avvenga in abitazioni che siano inadatte per l’osservazione, e comunque in caso di espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma puo’ essere trasportata per l’osservazione presso l’obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato.». 2. Al comma 2 dell’art. 2 della legge regionale n. 18/2007, le parole: «e che e’ escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato», sono soppresse.

Art. 4 Sostituzione dell’art. 3 della legge regionale n. 18/2007 1. L’art. 3 della legge regionale n. 18/2007 e’ sostituito dal seguente: «Art. 3 (Trasporto di cadavere). – 1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso all’obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per la veglia funebre, al cimitero, al crematorio o dall’uno all’altro di questi luoghi. 2. Il trasporto di cadavere fino alla struttura per la veglia funebre viene autorizzato con provvedimento del comune ove e’ avvenuto il decesso, previa comunicazione al comune di destinazione. Il comune di destinazione provvede al rilascio del provvedimento di trasporto per il cimitero. 3. Il trasporto di cadavere ai fini della veglia funebre da un comune ad un altro all’interno della Regione Toscana puo’ avvenire impiegando la sola cassa di legno, o casse di materiali diversi da quelli previsti dall’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, purche’ autorizzati dal Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, ed assolvendo l’obbligo della doppia cassa di cui all’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 mediante l’utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre all’interno della cassa di legno, che garantisca l’impermeabilita’ del fondo del feretro per un periodo sufficiente all’assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto o dai suoi familiari. 4. Per il trasporto da comune a comune nell’ambito del territorio regionale, non e’ necessaria l’iniezione conservativa di cui all’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990. 5. I1 medico necroscopo certifica che il trasporto del cadavere, ai fini della veglia funebre, puo’ avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica. 6. A conclusione della veglia funebre, l’addetto al trasporto, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica: a) la corrispondenza dell’identita’ del defunto con le generalita’ contenute nel titolo che autorizza il trasporto; b) l’uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della sua destinazione; c) le modalita’ di confezionamento del feretro e della sua chiusura. 7. Dopo aver attestato l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 6, l’addetto al trasporto procede a sigillare il feretro.».

Art. 5

Inserimento dell’art. 4-bis nella legge regionale n. 18/2007

1. Dopo l’art. 4 della legge regionale n. 18/2007 e’ inserito il
seguente:
«Art. 4-bis (Sanzioni amministrative). – 1. La vigilanza
sull’applicazione della presente legge, l’accertamento delle
violazioni e l’irrogazione delle sanzioni competono al comune che si
avvale delle competenti strutture delle aziende unita’ sanitarie
locali per gli aspetti igienico-sanitari.
2. Chiunque provveda al trasporto di cadavere in mancanza
dell’autorizzazione prevista all’art. 3, comma 2 e’ soggetto alla
sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
3. Chiunque provveda al trasporto di cadavere non rispettando le
modalita’ di cui all’art. 3, comma 3, e’ soggetto alla sanzione
amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.
4. L’addetto al trasporto che non effettua le verifiche di cui
all’art. 3, comma 6, e’ soggetto alla sanzione amministrativa da euro
1.000,00 a euro 6.000,00.».
La presente legge e’ stata approvata dal consiglio regionale nella
seduta del 16 giugno 2009.

Art. 6 Inserimento del capo II nella legge regionale n. 18/2007 1. Dopo l’art. 4-bis della legge regionale n. 18/2007 e’ inserito il capo: «Capo II – Disposizioni in materia di requisiti dei loculi».

Art. 7 Inserimento dell’art. 4-ter nella legge regionale n. 18/2007 1. Dopo l’art. 4-bis della legge regionale n. 18/2007 e’ inserito il seguente: «Art. 4-ter (Requisiti dei loculi areati). – 1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale emana un regolamento di attuazione al fine di definire i requisiti dei loculi areati.». La presente legge e’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 23 giugno 2009 MARTINI La presente legge e’ stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 giugno 2009. La presente legge e’ stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 giugno 2009.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-20&task=dettaglio&numgu=8&redaz=009R0601&tmstp=1267607561426