REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 luglio 2009, n. 194

Regolamento recante modifiche e integrazioni al «Regolamento di esecuzione dell’art. 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di criteri e modalita’ per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia», emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0354/Pres. e modificato con decreto del Presidente della Regione 16 gennaio 2009, n. 015/Pres.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 9 del 27-2-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 22 luglio 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, denominata
«Normativa organica in materia di attivita’ commerciali e di
somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale
16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"» e le
successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 98, della citata legge regionale n. 29/2005, che
istituisce il fondo speciale di rotazione a favore delle imprese
commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia, le
cui dotazioni sono utilizzate per l’attivazione di finanziamenti a
condizioni agevolate a favore delle microimprese, piccole e medie
imprese operanti nei settori sopra ricordati;
Visto, in particolare, il comma 4 del menzionato art. 98 della
medesima legge regionale n. 29/2005, ai sensi del quale con apposito
regolamento regionale sono determinate le misure dell’intervento
ammissibile e dei tassi da applicare alle operazioni di finanziamento
e vengono definiti i criteri, la procedura e le modalita’
d’intervento;
Visto il proprio decreto 15 novembre 2006, n. 0354/Pres.,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 23 al Bollettino ufficiale
della Regione n. 48 del 29 novembre 2006, come modificato con proprio
decreto 16 gennaio 2009, n. 015/Pres., pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione n. 4 del 28 gennaio 2009, con il quale e’
stato emanato il «Regolamento di esecuzione dell’art. 98 della legge
regionale n. 29/2005 in materia di criteri e modalita’ per la
concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del
fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali,
turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia»;
Visto l’art. 14, comma 29, della legge regionale 4 giugno 2009,
n. 11 denominata «Misure urgenti i materia di sviluppo economico
regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie,
accelerazione di lavori pubblici» che modifica l’art. 98 della legge
regionale n. 29/2005 introducendo la previsione in base alla quale,
nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di
Stato, le dotazioni d fondo sopra specificato possono essere
utilizzate altresi’ per la concessione di finanziamenti a tasso
agevolato, di durata non superiore a dieci anni, per il
consolidamento di debiti a breve termine in debiti a medio e lungo
termine, finalizzati al rafforzamento delle strutture aziendali,
nonche’ per altre operazioni di rimodulazione dei rapporti in essere;
Atteso che, nel recepire il disposto di cui all’art. 14, comma
29, della legge regionale n. 11/2009, trovano applicazione per la
concessione dei finanziamenti in parola, in adesione a quanto
previsto dall’art. 14, comma 6, della predetta legge regionale n.
11/2009, le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione
europea del 17 dicembre 2008 (quadro di riferimento temporaneo
comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso
al finanziamento nell’attuale crisi finanziaria ed economica) e
successive modifiche, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea serie C 16 del 22 gennaio 2009, in conformita’ al regime di
aiuto nazionale disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 3 giugno 2009 e autorizzato dalla Commissione
europea;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009, n.
1437, con cui e’ stato approvato il «Regolamento recante modifiche e
integrazioni al "Regolamento di esecuzione dell’art. 98 della legge
regionale n. 29/2005 in materia di criteri e modalita’ per la
concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del
fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali,
turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia"», emanato con
decreto del presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0354/Pres.
e modificato con decreto del Presidente della Regione 16 gennaio
2009, n. 015/Pres.;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2009, n.
1528, con la quale, alla luce della necessita’ di apportare modifiche
al testo regolamentare di cui alla summenzionata deliberazione della
giunta regionale n. 1437/2009 a seguito degli approfondimenti tecnici
svolti nell’ambito del confronto con le associazioni di categoria e
gli enti interessati, sono state approvate le modifiche all’allegato
alla predetta delibera recante «Regolamento recante modifiche e
integrazioni al "Regolamento di esecuzione dell’art. 98 della legge
regionale n. 29/2005 in materia di criteri e modalita’ per la
concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del
fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali,
turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia" emanato con
decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0354/Pres.
e modificato con decreto del Presidente della Regione 16 gennaio
2009, n. 015/Pres.»;
Ritenuto opportuno, per motivi di chiarezza e trasparenza,
emanare un unico testo regolamentare, procedendo all’emanazione del
regolamento concernente «Regolamento recante modifiche e integrazioni
al "Regolamento di esecuzione dell’art. 98 della legge regionale n.
29/2005 in materia di criteri e modalita’ per la concessione di
finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del fondo speciale
di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di
servizio del Friuli-Venezia Giulia" emanato con decreto del
Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0354/Pres. e modificato
con decreto del Presidente della Regione 16 gennaio 2009, n.
015/Pres.» nel testo risultante dal coordinamento delle sopra citate
deliberazioni della Giunta regionale n. 1437/2009 e n. 1528/2009;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso»;
Visto l’art. 42 dello statuto della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17,
avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della
Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai
sensi dell’art. 12 dello statuto di autonomia»;
Su conforme deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009,
n. 1437, come modificata dalla deliberazione della giunta regionale 3
luglio 2009, n. 1528;

Decreta:

1. E’ emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il
«Regolamento recante modifiche e integrazioni al "Regolamento di
esecuzione dell’art. 98 della legge regionale n. 29/2005 in materia
di criteri e modalita’ per la concessione di finanziamenti agevolati
a valere sulle dotazioni del fondo speciale di rotazione a favore
delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del
Friuli-Venezia Giulia"», emanato con decreto del Presidente della
Regione 15 novembre 2006, n. 0354/Pres. e modificato con decreto del
Presidente della Regione 16 gennaio 2009, n. 015/Pres. nel testo
allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte
integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

(Omissis)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-27&task=dettaglio&numgu=9&redaz=009R0642&tmstp=1267690195456

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 2010 Disposizioni urgenti di protezione civile.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 54 del 6-3-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Repubblica di Haiti interessata dal sisma del 12 gennaio 2010 e le successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3842 del 19 gennaio 2010 e n. 3844 del 29 gennaio 2010, nonche’ la nota del commissario straordinario della Croce Rossa Italiana del 4 febbraio 2010 e del 16 febbraio 2010 del Ministero della difesa; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2009 recante la proroga dello stato d’emergenza socio-economico-sanitaria nel territorio della regione Calabria, fino al 31 dicembre 2010 e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635 del 21 dicembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009 con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle intense ed eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia ed alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2009 recante l’estensione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009 al territorio delle province di Lodi e Parma interessate dalle eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi nei giorni dal 26 al 30 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2005, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese per i «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008» nonche’ l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3809 del 21 settembre 2009, n. 3831 del 16 dicembre 2009 e n. 3835 del 29 dicembre 2009; Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2009 recante la proroga, fino al 30 giugno 2010, dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita’ nel territorio della citta’ di Napoli, l’art. 14 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3721 del 19 dicembre 2008, e la nota del 22 gennaio 2010 del Sindaco di Napoli; Visto l’art. 18 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3675 del 28 maggio 2008 e la nota del 20 gennaio 2010 del presidente della regione Lombardia; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3794 del 30 luglio 2009 recante: «Misure per il rilancio dell’immagine dell’Italia e del settore turistico in connessione con le celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unita’ d’Italia e con l’evento Expo 2015»; Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3484 del 22 dicembre 2005, n. 3521 del 2 maggio 2006, n. 3532 del 13 luglio 2006, n. 2425 del 18 marzo 1996, n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del 20 novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n. 3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo del 2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003, n. 3485 del 22 dicembre 2005 n. 3536 del 28 luglio 2006, n. 3619 del 5 ottobre 2007, n. 3638 del 31 dicembre 2007, n. 3654 del 2 febbraio 2008, n. 3721 del 19 dicembre 2008, e n. 3764 del 6 maggio 2009, nonche’ la note della presidenza della giunta regionale della Campania del 29 gennaio e 1° febbraio 2010 e gli esiti dell’incontro tenutosi presso il Dipartimento della protezione civile il giorno 2 febbraio 2010; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3839 del 12 gennaio 2010 nonche’ le note del Sindaco del comune di San Giuliano di Puglia del 27 ottobre e 4 novembre 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2008 concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione al Congresso eucaristico nazionale che si terra’ ad Ancona – Osimo, nel mese di settembre 2011 e l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673 del 30 aprile 2008 nonche’ la nota del 22 dicembre 2009 della regione Marche; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2009, recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della «Louis Vuitton World Series» nell’arcipelago dell’isola de «La Maddalena» e l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009; Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2009, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno e’ stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2009, le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell’11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, n. 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell’8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 dell’11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3564 del 9 febbraio 2007, n. 3738 del 5 febbraio 2009, n. 3746 del 12 marzo 2009, n. 3783 del 17 giugno 2009, n. 3792 del 24 luglio 2009, n. 3799 del 6 agosto 2009, n. 3816 del 10 ottobre 2009 e n. 3841 del 19 gennaio 2010, nonche’ le note del commissario delegato e della presidenza della giunta regionale della Campania rispettivamente del 14 gennaio e 5 febbraio 2010; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009 con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito dell’esplosione e dell’incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca, le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009 e n. 3834 del 22 dicembre 2009, nonche’ la nota della regione Toscana del 9 febbraio 2010; Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 novembre 2009 con il quale e’ stato prorogato, fino al 31 dicembre 2010, Io stato di emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche’ la nota del 10 febbraio 2010 del commissari delegato; Visto l’art. 13 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009 con cui e’ stato nominato il commissario delegato per la realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009 ; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1 1. Nell’ambito delle iniziative da porre in essere in favore della popolazione di Haiti colpita dagli eventi sismici del 12 gennaio 2010, il personale sanitario straniero puo’ erogare prestazioni sanitarie a favore della popolazione di Haiti nelle strutture collocate su navi militari italiane in deroga all’art. 100 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 2. Il soggetto attuatore di cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3844 del 29 gennaio 2010, e’ autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie affluite nella contabilita’ speciale di cui all’art. 1, comma 2, della sopra citata ordinanza, anche mediante l’emissione di ordinativi a favore delle stazioni appaltanti, per il rimborso delle spese da queste sostenute per l’approvvigionamento urgente e diretto dei materiali e dei servizi destinati alla missione di cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3844 del 29 gennaio 2010, anche attraverso pagamenti in contanti a valere sulle somme disponibili nei rispettivi fondi scorta di cui all’art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167. 3. Per le medesime finalita’ di cui al comma 1, la Croce Rossa Italiana e’ autorizzata a corrispondere al personale della medesima nonche’ a quello utilizzato a supporto del commissario straordinario della associazione stessa direttamente impegnato nel territorio della Repubblica di Haiti, con oneri a carico del proprio bilancio e fino al 30 giugno 2010, compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso nel limite di 250 ore mensili pro-capite.

Art. 2 1. All’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007, n. 3635, dopo il comma 5 e’ aggiunto il seguente: «5-bis. Nell’ambito dei soggetti attuatori di cui al comma 5 puo’ essere individuato, a decorrere dal 1° febbraio 2010, un soggetto attuatore con funzioni di vicario. L’incarico di soggetto attuatore-vicario costituisce incarico dirigenziale di livello generale ed e’ conferito con provvedimento del capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 3

1. All’art. 13, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2009, n. 3783, le parole: «fino
a 100 ore» sono sostituite dalle seguenti parole «fino a 300 ore» e
dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente comma: «1-bis. In relazione
alle esigenze di vigilanza correlate all’apertura al pubblico
dell’area dell’arsenale della Maddalena nei giorni 12 e 13 settembre
2009 e’ autorizzato l’impiego di personale appartenente alle Forze
armate su richiesta del capo del Dipartimento della protezione
civile. I relativi oneri sono posti a carico del Dipartimento della
protezione civile ed anticipati dal Ministero della difesa».

Art. 4 1. All’art. 8, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2009, n. 3835, le parole: «di cui all’ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «assegnate alle singole regioni ai sensi dell’ordinanza».

Art. 5 1. All’art. 14, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3721 del 19 dicembre 2008, le parole «entro e non oltre il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti «entro e non oltre il 30 giugno 2010».

Art. 6 1. Allo scopo di consentire la conclusione delle attivita’ previste dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni il commissario delegato e’ autorizzato ad utilizzare la contabilita’ speciale aperta ai sensi dell’art. 5, comma 1, dell’ordinanza di protezione civile n. 3555 del 5 dicembre 2006, fino al 30 giugno 2010.

Art. 7 1. Per le medesime finalita’ di cui all’art. 18, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3675 del 28 maggio 2008 e’ stanziata la somma di euro 1.199.832,73 in favore dei comuni di cui all’allegato 1) alla presente ordinanza. 2. Per la concessione dei finanziamenti i comuni interessati predispongono il piano di cui al comma 2 all’art. 18 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3675 del 28 maggio 2008.

Art. 8 1. L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3794 del 30 luglio 2009 e’ abrogata.

Art. 9 1. Il dott. Mario Pasquale De Biase e’ nominato commissario delegato per il completamento, entro il 31 dicembre 2010, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative necessarie al definitivo superamento dei contesti di criticita’ in atto nei territori dei comuni di Ischia (Napoli), frazione Pilastri, Montaguto (Avellino) e Nocera Inferiore (Salerno), di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3521/2006, n. 3532/2006 e n. 3484/2005, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Il commissario delegato, con i medesimi poteri di cui al comma 1 provvede, altresi’, alla realizzazione degli interventi necessari al contrasto della situazione di grave criticita’ determinatasi nel comune di Casamicciola Terme (Napoli) a seguito dell’evento atmosferico di eccezionale intensita’ del 10 novembre 2009. 3. Per l’espletamento delle iniziative di cui ai commi 1 e 2 il commissario delegato si avvale, in qualita’ di soggetto attuatore, dell’Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS), nonche’ del personale della struttura commissariale di cui all’art. 15 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3591/2007, e successive modifiche ed integrazioni. 4. Il commissario delegato provvede a trasferire il personale a contratto in servizio presso la struttura commissariale di cui al comma 3 all’Agenzia ARCADIS, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali finalizzate all’inquadramento del medesimo personale presso l’Agenzia stessa. 5. Agli oneri necessari per la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo il commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui al FAS 2007/2013 di spettanza della medesima regione, nel limite massimo di euro 38.200.000,00, nonche’ sulle risorse residue disponibili sul Fondo regionale di protezione civile. 6. Il dott. Mario Pasquale De Biase e’ nominato commissario delegato per il compimento, entro e non oltre il 31 gennaio 2011, delle iniziative necessarie alla liquidazione della struttura commissariale di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3654/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 7. Il commissario delegato di cui al comma 6, provvede, in particolare, alla chiusura della gestione contabile e del contenzioso ancora pendente, con facolta’ altresi’ di concludere accordi transattivi, ed al completamento delle procedure di trasferimento agli enti ordinariamente competenti delle opere e delle attivita’ unitamente alla relativa documentazione amministrativa ed alle risorse finanziarie. 8. Per il compimento delle iniziative di cui al comma 7, il commissario delegato si avvale del personale ancora operante presso la struttura commissariale in liquidazione, procedendo al successivo trasferimento del medesimo alle amministrazioni ed agli enti di appartenenza. 9. Il commissario delegato e’ autorizzato ad operare sulla contabilita’ speciale istituita ai sensi dell’art. 3 della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3654/2008.

Art. 10 1. Ai soggetti beneficiari del contributo per la delocalizzazione delle unita’ immobiliari distrutte o gravemente danneggiate in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Molise nell’ottobre 2002, il sindaco del comune di San Giuliano di Puglia provvede a detrarre dal contributo spettante ai privati la quota parte corrispondente all’incremento patrimoniale eventualmente conseguito dai medesimi all’esito della ricostruzione degli immobili fuori sito. 2. Il sindaco del comune di San Giuliano di Puglia, decorsi dodici mesi dal rilascio del certificato di agibilita’ degli edifici ai sensi dell’art. 14 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3704/2008, provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, all’accatastamento dei fabbricati in sostituzione ed in danno dei soggetti privati e dei consorzi inadempienti.

Art. 11 1. Il personale assegnato alle strutture di protezione civile della regione Marche, in relazione agli adempimenti connessi alle situazioni emergenziali dichiarate con riferimento al territorio regionale ed alle esigenze relative alla organizzazione del «grande evento» in relazione al Congresso eucaristico nazionale che si terra’ ad Ancona – Osimo nel mese di settembre 2011, e’ autorizzato a svolgere, fino al 30 ottobre 2011, prestazioni lavorative, anche in regime di turnazioni diurne e, ove occorra anche notturne, in deroga alle disposizioni previste dagli articoli 4, 5, 7 e 8 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, nonche’ alla contrattazione collettiva nazionale. 2. Per le finalita’ di cui al comma 1 il direttore del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile della regione Marche provvede con appositi provvedimenti a disciplinare l’organizzazione del sopra citato personale, nonche’ a corrispondere una indennita’ che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico della regione Marche.

Art. 12 1. All’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 sono apportate le seguenti modifiche: all’art. 1, comma 4, sono soppresse le seguenti parole: «Il commissario delegato puo’ avvalersi per la realizzazione degli interventi infrastrutturali dell’Unita’ tecnica di missione di cui all’art. 14 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009, ovvero della Protezione civile servizi S.p.A. costituita ai sensi del decreto-legge del 30 dicembre 2009 n. 195»; all’art. 2, comma 4, le parole: «da non piu’ di cinque unita’ di personale appartenenti alla pubblica amministrazione» sono sostituite con le parole «da non piu’ di dodici unita’ di personale appartenenti alla pubblica amministrazione anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all’art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all’art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; all’art. 2, comma 5, le parole: «di cui al comma 7 e’ corrisposta una indennita’ mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, quantificata forfettariamente in misura pari a 70 ore di lavoro straordinario» sono sostituite con le parole «di cui al comma 4 si applicano le disposizioni di cui all’art. 22 del’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006 e successive modificazioni ed integrazioni»; all’art. 2, comma 7, le parole: «da sei membri» sono sostituite dalle parole «da sette membri» e le parole «due della regione autonoma della Sardegna» sono sostituite con le parole «due dalla regione autonoma della Sardegna»; all’art. 7, comma 3, dopo le parole: «ed intestata al commissario delegato» sono aggiunte le seguenti «o ad un soggetto attuatore». 2. All’art. 1, comma 16, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3795 del 2009 dopo le parole: «regione Abruzzo», sono aggiunte le seguenti: «ovvero per quelle connesse all’organizzazione del grande evento di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009». 3. Il commissario delegato di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, anche per il tramite di un soggetto attuatore, e’ autorizzato ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione della manifestazione, nonche’ al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e’ effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell’ 8 febbraio 2001, n. 194. 4. Per il perseguimento delle finalita’ di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, il commissario delegato e’ autorizzato a derogare all’art. 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13

1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente
ordinanza il commissario delegato di cui all’art. 1 dell’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270/2003 e successive
modifiche ed integrazioni provvede al trasferimento, in regime
ordinario, della gestione unitaria del complesso depurativo Alto
Sarno alla regione Campania.
2. Il commissario delegato, avvalendosi del soggetto attuatore di
cui all’art. 1, comma 5, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3494/2006, provvede alla redazione del verbale di
consegna, previa redazione dello stato di consistenza, del complesso
depurativo Alto Sarno.
3. La regione Campania subentra in tutti i rapporti attivi e
passivi relativi al complesso depurativo di cui al comma 1, e
provvede, in termini di somma urgenza, all’espletamento di tutte le
iniziative necessarie all’individuazione di un nuovo gestore
dell’impianto.
4. Per le finalita’ di cui al presente articolo il commissario
delegato provvede ad istituire una struttura operativa paritetica
composta da rappresentanti della regione Campania e dal
commissariato.

Art. 14 1. Al fine di assicurare la dovuta perequazione delle iniziative di carattere straordinario disposte a tutela della popolazione colpita dall’incidente ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio, in provincia di Lucca, i contributi concessi in favore della popolazione le cui unita’ immobiliari siano state distrutte o danneggiate dagli eventi del 29 giugno 2009 nella Citta’ di Viareggio, nonche’ dei titolari di imprese i cui immobili siano stati distrutti, danneggiati o resi inagibili dagli stessi eventi o comunque non piu’ disponibili a causa di provvedimenti dell’autorita’ competente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) e comma 4, lettera b), dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, con esclusione di quelli riconosciuti a titolo di mancato guadagno, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

Art. 15 1. Per accelerare le iniziative finalizzate al superamento dell’emergenza socio-economico-ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, il commissario delegato di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede, anche in deroga agli articoli 23 e 33 del Piano di area della laguna di Venezia approvato con provvedimento del consiglio regionale n. 70 del 1995.

Art. 16 1. Per la prosecuzione ed il completamento dei lavori concernenti il Nuovo Palazzo del cinema e dei congressi di Venezia, di cui all’art. 13 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2009 n. 3746, il commissario delegato opera avvalendosi di un soggetto attuatore, dallo stesso nominato, che agisce sulla base delle direttive impartite dal commissario stesso. Per le medesime finalita’ l’unita’ tecnica di missione di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009 trasmette al commissario delegato, entro sette giorni dalla data della presente ordinanza, ogni documentazione concernente la predetta opera. A decorrere dalla medesima data cessano tutti gli incarichi professionali riguardanti la realizzazione dell’opera in questione. Le somme disponibili nell’ambito del quadro economico relativo alla predetta opera possono essere utilizzate dal commissario delegato per il conferimento di incarichi professionali o di collaborazione finalizzati alla piu’ proficua realizzazione dell’opera stessa, nonche’ per il compenso da attribuire al soggetto attuatore. 2. Per la realizzazione di ciascuno degli interventi di cui all’art. 11 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 luglio 2009, n. 3791, il commissario delegato opera avvalendosi di uno o piu’ soggetti attuatori che agiscono sulla base di direttive impartite dal medesimo commissario delegato. I compensi in favore dei predetti soggetti attuatori sono determinati dal commissario delegato con oneri a carico dei soggetti promotori degli interventi. 3. Le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009 trovano applicazione anche per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2. 4. Per i compensi oggetto del presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 4, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759/2009.

Art. 17 1. In relazione alle esigenze operative correlate alle emergenze in atto sul territorio nazionale e internazionale il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in deroga a quanto stabilito dall’art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, e nel limite del contingente di personale ivi previsto, e’ autorizzato ad utilizzare anche personale appartenente alla Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento medesimo per le attivita’ previste dal sopra citato art. 1, comma 8.

Art. 18 1. Nelle more della definizione delle procedure per il conferimento degli incarichi ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo n. 303/1999 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche’ per evitare soluzioni di continuita’ nelle attivita’ del Dipartimento della protezione civile, gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 9 presso il medesimo Dipartimento, ove non espressamente revocati, sono prorogati fino al 31 luglio 2010. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 febbraio 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-06&task=dettaglio&numgu=54&redaz=10A02717&tmstp=1268640445506

REGIONE MOLISE REGOLAMENTO REGIONALE 10 ottobre 2008, n. 5 Regolamento dei canoni di locazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 11 del 13-3-2010

(Pubblicato nel Bollettino uffiicale della Regione Molise
n. 24 del 16 ottobre 2008)

Premesso che:
il consiglio regionale ha approvato la deliberazione n. 271 del
30 settembre 2008:

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le presenti norme regolamentari, emanate in attuazione
dell’art. 20 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 17, si applicano
agli alloggi di edilizia residenziale pubblica indicati all’art. 1
della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modifiche e
integrazioni.

Art. 2 Determinazione del canone di locazione 1. Il canone di locazione degli alloggi e’ commisurato al reddito anno lordo del nucleo familiare e, solo per la Fascia «B», al valore dell’immobile.

Art. 3

Reddito

1. Ai fini del presente Regolamento, per reddito annuo lordo del
nucleo familiare deve intendersi qualsiasi reddito prodotto, di varia
natura, compreso quello esente e/o per il quale non vi e’ obbligo di
presentazione della denuncia dei redditi, con esclusione di quelli
percepiti dai componenti diversamente abili a causa della loro
inabilita’. In presenza di soli redditi esenti verranno applicati i
canoni della fascia A1.
2. Concorrono a formare il nucleo familiare tutti i componenti
risultanti dallo stato di famiglia del titolare del rapporto
locativo, compresi i coabitanti, tenuto comunque conto del concetto
del nucleo familiare di cui all’art. 24, comma 5, della legge
regionale 7 luglio 2006, n. 17.
3. I canoni devono essere calcolati tenendo conto della
situazione reddituale riferita all’anno precedente.

Art. 4 Valore dell’immobile 1. Il valore dell’immobile e’ costituito dal prodotto della superficie utile per il costo totale al mq gia’ moltiplicato per i coefficienti correttivi di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11.

Art. 5 Superficie 1. La superficie utile e’ data dalla somma dei seguenti elementi: a) l’intera superficie dell’unita’ immobiliare; b) il 50% della superficie delle autorimesse singole; c) il 20% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune; d) il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili; e) il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclusivo del conduttore; f) il 10% della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell’unita’ immobiliare.

Art. 6

Costo totale

1. Il costo totale al mq per gli immobili la cui costruzione e’
stata ultimata entro il 31 dicembre 1975 e’ fissato in euro 120,00.
2. Per gli immobili la cui costruzione e’ stata ultimata dopo il
31 dicembre 1975, il costo totale al mq e’ cosi’ determinato:
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1976………. euro
150,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1977………. euro
185,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1978………. euro
220,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1979………. euro
255,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1980………. euro
290,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1981………. euro
325,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1982………. euro
360,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1983………. euro
395,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1984………. euro
430,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1985………. euro
465,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1986………. euro
500,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1987………. euro
535,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1988………. euro
570,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1989………. euro
605,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1990………. euro
640,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1991………. euro
675,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1992………. euro
710,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1993………. euro
745,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1994………. euro
780,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1995………. euro
815,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1996………. euro
850,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1997………. euro
885,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1998………. euro
920,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1999………. euro
955,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 2000………. euro
990,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 2001……. euro
1.025,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 2002……. euro
1.060,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 2003……. euro
1.095,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 2004……. euro
1.130,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 2005……. euro
1.165,00;
per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 2006……. euro
1.200,00.
3. Per gli immobili ultimati dopo il 31 dicembre 2006, il costo
totale al mq verra’ determinato, in carenza di specifico
provvedimento regionale, sulla base di quello relativo ad un
fabbricato residenziale ultimato entro l’anno 2006 aggiornato
annualmente sulla base della variazione percentuale fatta registrare
dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un
fabbricato residenziale cosi’ come previsto dall’art. 9 del decreto
ministeriale 5 agosto1994.
4. La data di ultimazione dei lavori e’ quella del certificato di
abitabilita’/agibilita’ o, in mancanza, quella del certificato di
ultimazione dei lavori oppure quella comunque accertata.

Art. 7 Coefficienti correttivi 1. I coefficienti correttivi sono stabiliti in funzione della tipologia, della classe demografica, dell’ubicazione e della vetusta’.

Art. 8

Tipologia

1. In relazione alla tipologia si fa riferimento alla categoria
catastale con i coefficienti stabiliti dalla seguente tabella:
a) 1 ,25 per le abitazioni di tipo civile (A/2);
b) 1,05 per le abitazioni di tipo economico A/3);
c) 1,00 per le abitazioni di tipo popolare (A/4) e rurale
(A/6);
d) 0,80 per le abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (A/11);
e) 0,50 per le abitazioni di tipo ultrapopolare (A/5).

Art. 9

Classe demografica

1. In relazione alla classe demografica si applicano i seguenti
coefficienti:
a) 1,00 per gli immobili siti in comuni con popolazione
superiore a 50.000 abitanti;
b) 0,95 per gli immobili siti in Comuni con popolazione
superiore a 20.000 abitanti;
c) 0,90 per gli immobili siti in Comuni con popolazione
superiore a 10.000 abitanti;
d) 0,85 per gli immobili siti in Comuni con popolazione
superiore a 3.000 abitanti;
e) 0,80 per gli immobili siti in Comuni con popolazione
superiore a 3.000 abitanti.
2. Il numero degli abitanti di un Comune e’ stabilito sulla base
degli ultimi dati della popolazione residente pubblicati dall’ISTAT.

Art. 10 Ubicazione 1. In relazione all’ubicazione, nei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti il territorio e’ ripartito in quattro zone alle quali si applicano i coefficienti della tabella seguente: a) 1,00 per la zona A degli strumenti urbanistici; b) 1,10 per la zona B degli strumenti urbanistici; c) 1,15 per la zona C degli strumenti urbanistici; d) 1,20 per le altre zone edificatorie destinate alla residenza dagli strumenti urbanistici. 2. Nei Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti si applicano i seguenti coefficienti: a) 0,90 per il centro storico; b) 1,00 per il centro edificato. 3. Nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti si applica il coefficiente 1,30 per il centro storico.

Art. 11 Vetusta’ 1. In relazione alla vetusta’ si applica un coefficiente per ogni anno decorrente dal sesto successivo a quello di fine lavori dell’immobile e stabilito nel modo seguente: a) 1% per i successivi quindici anni; b) 0,50% per gli ulteriori anni successivi. 2. Se si e’ proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro dell’unita’ immobiliare, l’anno di costruzione e’ quello della ultimazione di tali lavori comunque accertato.

Art. 12 Canone di locazione A – Fascia protetta socialmente. 1. Sono inseriti in tale fascia i nuclei familiari percettori di reddito annuo lordo fino all’importo di due pensioni minime INPS. Si applica un canone commisurato al solo reddito del nucleo familiare, cosi’ come descritto dalla Tabella «A» che segue. La rendita catastale fino ad euro 180, 00 annui non viene considerata ai fini dei massimali di reddito e non costituisce motivo di esclusione della Fascia A. Il canone dovra’, comunque, essere non superiore a quello minimo della Fascia B con le riduzioni conseguenti alla composizione del nucleo familiare dell’assegnatario. Tabella A Parte di provvedimento in formato grafico B – Fascia amministrata 2. Sono inseriti in tale fascia i nuclei familiari percettori di reddito annuo lordo non rientrante tra quelli previsti per la Fascia A e non superiore ai limiti di reddito per la decadenza, cosi’ come prevista dall’art. 3, comma 1, della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modifiche. Si applica un canone commisurato al reddito per la permanenza definito dall’art. 23, comma 1, della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modifiche e sulla base del valore dell’immobile, cosi’ come descritto dalla Tabella «B» che segue. Il canone dovra’, comunque, essere superiore a quello massimo della Fascia A, calcolato con le riduzioni conseguenti alla composizione del nucleo familiare dell’assegnatario. Tabella B Parte di provvedimento in formato grafico C – Fascia di decadenza. 3. Sono inseriti in tale fascia i nuclei familiari percettori di reddito imponibile superiore al limte di decandenza. Si applica un canone maggiorato rispetto a quello di cui alla Fascia B, cosi’ come descritto dalla Tabella «C» che segue. Tabella C Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 13 Revisione e aggiornamento 1. Le fasce di reddito e i canoni di locazione di cui all’art. 12 potranno essere revisionati ed aggiornati, ogni due anni, dalla Giunta regionale, anche su proposta motivata degli Enti gestori degli immobili. 2. In ogni caso, le fasce di reddito e i canoni di locazione sono aggiornati annualmente dagli Enti gestori sulla base della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Art. 14

Occupanti senza titolo

1. Agli occupanti senza titolo si applica, fino al rilascio
dell’immobile, una indennita’ mensile pari a:
a) euro 50,00 per gli immobili con superficie utile fino a 45
mq.;
b) euro 75,00 per gli immobili con superficie utile da 46 mq a
55 mq;
c) euro 100,00 per gli immobili con superficie utile da 56 mq a
70 mq;
d) euro 125,00 per gli immobili con superficie utile da 71 mq a
85 mq;
e) euro 150,00 per gli immobili con superficie utile da 86 mq a
95 mq;
f) euro 175, 00 per gli immobili con superficie utile superiore
a 95 mq.
2. La superficie utile e’ calcolata ai sensi del precedente art.
5.
3. Le indennita’ mensili di cui al comma i sono aggiornate
annualmente dagli Enti gestori, previa comunicazione alla Struttura
regionale competente, sulla base della variazione assoluta
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai
e degli impiegati.

Art. 15 Assegnatari inadempienti 1. Agli assegnatari che non producono la documentazione relativa al reddito si applica, fino all’accertamento della situazione reddituale, un canone mensile pari a: a) euro 150,00 per gli immobili con superficie utile fino a 45 mq.; b) euro 200,00 per gli immobili con superficie utile da 46 mq a 55 mq.; c) euro 250,00 per gli immobili con superficie utile da 56 mq a 70 mq.; d) euro 300,00 per gli immobili con superficie utile da 71 mq a 85 mq; e) euro 350,00 per gli immobili con superficie utile da 86 mq a 95 mq; f) euro 400, 00 per gli immobili con superficie utile superiore a 95 mq. 2. La superficie utile e’ calcolata ai sensi del precedente art. 5. 3. I canoni mensili di locazione di cui al comma 1 sono aggiornati annualmente dagli Enti gestori, previa comunicazione alla Struttura regionale competente, sulla base della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Art. 16 Canone convenzionale 1. Il Comune che non provveda ad assegnare gli alloggi a seguito di graduatoria come per legge o non proceda ad approvare il bando per l’assegnazione degli alloggi non occupati e’ tenuto, ai sensi dell’art. 20 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 17, a versare alla regione Molise il 20% su un canone convenzionale mensile di euro 400,00 da aggiornare annualmente sulla base della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Art. 17

Applicazione

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quarantacinquesimo
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Molise.
Il presente regolamento sara’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Molise.
Campobasso, 10 ottobre 2008

Il presidente: JORIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-03-13&task=dettaglio&numgu=11&redaz=009R0048&tmstp=1268645644544

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2009 Deroga al limite del 20 per cento di cui al comma 8, dell’articolo 77-quater del decreto-legge n. 112/2008, per l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 66 del 20-3-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, riguardante l’istituzione del regime di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, concernente l’individuazione delle unita’ previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato; Visto in particolare, l’art. 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997 che disciplina il regime di tesoreria unica mista; Visto l’art. 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha esteso l’applicazione del regime di tesoreria unica mista di cui al decreto legislativo n. 279 del 1997, anche alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, comprese le Aziende ospedaliero-universitarie di cui all’art. 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e i Policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali; Visto in particolare, il comma 8, dell’art. 77-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008 che ha previsto l’apertura di nuove contabilita’ speciali infruttifere intestate alle strutture sanitarie e il trasferimento sulle predette contabilita’ speciali delle somme giacenti, alla data del 31 dicembre 2008, sulle preesistenti contabilita’ speciali per spese correnti e per spese capitale, prevedendone il prelievo in quote annuali costanti del venti per cento; Considerato che il comma 8, dell’art. 77-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede che, su richiesta delle Regioni competenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al prelievo annuale del venti per cento a valere sulle nuove contabilita’ speciali; Considerato che la provincia autonoma di Bolzano con nota n. 1403/405744 del 16 luglio 2009 ha chiesto la deroga al limite del prelievo annuale del venti per cento, per l’importo di euro 21.250.882,00, pari al cento per cento della somma al 31 dicembre 2008, relativamente all’Azienda sanitaria Alto Adige; Vista la nota n. 1403/551080 del 1° ottobre 2009, di integrazione della nota n. 1403/405744 dei 16 luglio 2009; Tenuto conto che dalla documentazione allegata alla nota della provincia autonoma di Bolzano n. 1403/551080 del 1° ottobre 2009, riferita all’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, emerge una situazione finanziaria critica e tale da giustificare la concessione della deroga; Ritenuta l’opportunita’ di evitare che la mancata concessione della deroga possa comportare un danno alla struttura sanitaria della provincia autonoma di Bolzano correlato agli interessi passivi per il ricorso alle anticipazioni di cassa concesse dall’Istituto tesoriere; Vista la nota in data 3 novembre 2009 del Ministro dell’economia e delle finanze, con la quale si propone di assentire alla richiesta di deroga al predetto limite per l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige; Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e’ stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 1. Per i motivi di cui alle premesse, l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige e’ autorizzata ad utilizzare nel corso del 2009 l’intero importo delle giacenze esistenti al 31dicembre 2008, in deroga al limite del venti per cento stabilito dal comma 8, dell’art. 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 2. Le somme relative a pignoramenti e a sequestri non sono comunque soggette a vincoli di indisponibilita’ e restano a disposizione di giustizia. Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 dicembre 2009 p. Il Presidente: Letta

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-20&task=dettaglio&numgu=66&redaz=10A03378&tmstp=1269508793329