DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2013, n. 149 Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticita’ dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che la grave situazione economica del Paese impone con
urgenza l’adozione di misure che intervengano sulla spesa pubblica,
in linea con le aspettative dei cittadini di superamento del sistema
del finanziamento pubblico dei partiti ed in coerenza con la linea di
austerita’ e di rigore della politica di bilancio adottata in questi
ultimi anni;
Considerato che la volonta’ espressa dal corpo elettorale nelle
consultazioni referendarie in materia si e’ sempre mantenuta costante
nel senso del superamento di tale sistema e che, da ultimo, sono
emerse situazioni di disagio sociale che impongono un immediato
segnale di austerita’ del sistema politico;
Considerata altresi’ l’ineludibile esigenza di assicurare il
passaggio ad un sistema fondato sulle libere scelte dei contribuenti,
che attribuisca ai cittadini un ruolo centrale sul finanziamento dei
partiti, attesa la loro natura di associazioni costituite per
concorrere con metodo democratico a determinare le politiche
nazionali, ai sensi dell’articolo 49 della Costituzione;
Ritenuta pertanto la straordinaria necessita’ ed urgenza di
adottare misure atte a riformare il sistema di finanziamento dei
partiti in tempi rapidi e certi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 13 dicembre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Vicepresidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per le
riforme costituzionali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze;

E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Abolizione del finanziamento pubblico e finalita’

1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i
contributi pubblici erogati per l’attivita’ politica e a titolo di
cofinanziamento sono aboliti ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 14.
2. Il presente decreto disciplina le modalita’ per l’accesso a
forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di
contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini
in favore dei partiti politici che rispettano i requisiti di
trasparenza e democraticita’ da essa stabiliti.

Art. 2

Partiti

1. I partiti politici sono libere associazioni attraverso le quali
i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la
politica nazionale.
2. L’osservanza del metodo democratico, ai sensi dell’articolo 49
della Costituzione, e’ assicurata anche attraverso il rispetto delle
disposizioni del presente decreto.

Art. 3

Statuto

1. I partiti politici che intendono avvalersi dei benefici previsti
dal presente decreto sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto
nella forma dell’atto pubblico. Allo statuto e’ allegato, anche in
forma grafica, il simbolo, che con la denominazione costituisce
elemento essenziale di riconoscimento del partito politico.
2. Lo statuto, nell’osservanza dei principi fondamentali di
democrazia, di rispetto dei diritti dell’uomo e delle liberta’
fondamentali nonche’ dello Stato di diritto, indica:
a) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi
deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalita’ della loro
elezione e la durata dei relativi incarichi, nonche’ il soggetto
fornito della rappresentanza legale;
b) la cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali;
c) le procedure richieste per l’approvazione degli atti che
impegnano il partito;
d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di
garanzia; le modalita’ di partecipazione degli iscritti all’attivita’
del partito;
e) i criteri con i quali e’ assicurata la presenza delle
minoranze negli organi collegiali non esecutivi;
f) le modalita’ per promuovere e assicurare, attraverso azioni
positive, l’obiettivo della parita’ tra i sessi negli organismi
collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell’articolo 51
della Costituzione;
g) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura,
sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni
territoriali del partito;
h) i criteri con i quali sono assicurate le risorse alle
eventuali articolazioni territoriali;
i) le misure disciplinari che possono essere adottate nei
confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le
procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e
il rispetto del principio del contraddittorio;
l) le modalita’ di selezione delle candidature per le elezioni
dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, del
Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonche’ per
le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia
autonoma;
m) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la
denominazione del partito;
n) l’organo responsabile della gestione economico-finanziaria e
patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri;
o) l’organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio.
3. Lo statuto puo’ prevedere clausole di composizione
extragiudiziale delle controversie insorgenti nell’applicazione delle
norme statutarie, attraverso organismi probivirali definiti dallo
statuto medesimo, nonche’ procedure conciliative e arbitrali.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto e
dallo statuto, si applicano ai partiti politici le disposizioni del
codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 4

Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefici
previsti dal presente decreto

1. I partiti politici di cui all’articolo 3 sono tenuti a
trasmettere copia autentica del proprio statuto, sottoscritta dal
legale rappresentante, al Presidente del Senato della Repubblica e al
Presidente della Camera dei deputati, che la inoltrano alla
Commissione di cui all’articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio
2012, n. 96, la quale assume la denominazione di «Commissione di
garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei
rendiconti dei partiti politici», di seguito denominata
«Commissione».
2. La Commissione, verificata la conformita’ dello statuto alle
disposizioni di cui all’articolo 3, procede all’iscrizione del
partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici
riconosciuti ai sensi del presente decreto.
3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme, la Commissione,
previo contraddittorio, invita il partito politico ad apportarvi,
entro un termine dalla stessa fissato, le conseguenti modifiche.
4. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla
Commissione secondo la procedura di cui al presente articolo.
5. Lo statuto dei partiti politici e le relative modificazioni sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese, rispettivamente,
dalla data di iscrizione nel registro di cui al comma 2 ovvero dalla
data di approvazione delle modificazioni.
6. I partiti politici costituiti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono tenuti all’adempimento di cui al comma 1 entro
dodici mesi dalla medesima data.
7. L’iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono
condizioni necessarie per l’ammissione dei partiti politici ai
benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 11 e
12 del presente decreto. Nelle more della scadenza del termine di cui
al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore del
presente decreto possono comunque usufruire dei predetti benefici a
condizione che siano in possesso dei requisiti e ottemperino alle
disposizioni di cui agli articoli da 5 a 10 del presente decreto.
8. Il registro di cui al comma 2 e’ consultabile in un’apposita
sezione del portale internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel
registro sono evidenziate due separate sezioni, recanti l’indicazione
dei partiti politici che soddisfano i requisiti di cui,
rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1
dell’articolo 10.

Testo no Art. 5

Norme per la trasparenza e la semplificazione

1. I partiti politici assicurano la trasparenza e l’accesso alle
informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi
associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, anche mediante la
realizzazione di un sito internet che rispetti i principi di elevata
accessibilita’, anche da parte delle persone disabili, di completezza
di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilita’, di
semplicita’ di consultazione, di qualita’, di omogeneita’ e di
interoperabilita’.
2. Entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti internet dei
partiti politici e in un’apposita sezione del portale internet
ufficiale del Parlamento italiano sono pubblicati gli statuti dei
partiti medesimi, dopo il controllo di conformita’ di cui
all’articolo 4, comma 2, del presente decreto, nonche’, dopo il
controllo di regolarita’ e conformita’ di cui all’articolo 9, comma
4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, il rendiconto di esercizio,
anche in formato open data, corredato della relazione sulla gestione
e della nota integrativa, la relazione del revisore o della societa’
di revisione, ove prevista, nonche’ il verbale di approvazione del
rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito
politico. Nella suddetta sezione del portale internet ufficiale del
Parlamento italiano sono altresi’ pubblicati, ai sensi del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione
reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di Governo e dei
parlamentari nonche’ dei membri del Parlamento europeo spettanti
all’Italia.
3. Ai finanziamenti o ai contributi erogati in favore dei partiti
politici iscritti nel registro di cui all’articolo 4, che non
superino nell’anno l’importo di euro 100.000, effettuati con mezzi di
pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la
tracciabilita’ dell’operazione e l’esatta identita’ dell’autore, non
si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell’articolo 4
della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni. Nei
casi di cui al presente comma, i rappresentanti legali dei partiti
beneficiari delle erogazioni sono tenuti a trasmettere alla
Presidenza della Camera dei deputati l’elenco dei soggetti che hanno
erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell’anno, a
euro 5.000, e la relativa documentazione contabile. L’obbligo di cui
al periodo precedente deve essere adempiuto entro tre mesi dalla
percezione del finanziamento o del contributo. In caso di
inadempienza al predetto obbligo ovvero in caso di dichiarazioni
mendaci, si applica la disciplina sanzionatoria di cui al sesto comma
dell’articolo 4 della citata legge n. 659 del 1981. L’elenco dei
soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i
relativi importi sono pubblicati in maniera facilmente accessibile
nel sito internet della Camera dei deputati. Tutti i cittadini hanno
comunque diritto di accedere a tale documentazione secondo le
modalita’ stabilite dall’Ufficio di Presidenza della Camera dei
deputati. L’elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti
finanziamenti o contributi e i relativi importi e’ pubblicato, come
allegato al rendiconto di esercizio, nel sito internet del partito
politico. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono individuate le modalita’ per garantire la
tracciabilita’ delle operazioni e l’identificazione dei soggetti di
cui al primo periodo del presente comma.
4. Alle fondazioni e alle associazioni la composizione dei cui
organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni
di partiti o movimenti politici, nonche’ alle fondazioni e alle
associazioni che eroghino somme a titolo di liberalita’ o
contribuiscano al finanziamento di iniziative o servizi a titolo
gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro
articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali, in
misura superiore al 10 per cento dei propri proventi di esercizio
dell’anno precedente, si applicano le prescrizioni di cui al comma 1
del presente articolo, relative alla trasparenza e alla pubblicita’
degli statuti e dei bilanci.

Art. 6

Consolidamento dei bilanci dei partiti e movimenti politici

1. Al bilancio dei partiti e movimenti politici sono allegati i
bilanci delle loro sedi regionali, nonche’ quelli delle fondazioni e
associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata
in tutto o in parte da deliberazioni dei medesimi partiti o movimenti
politici.

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Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2014, n. 4 Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero, nonche’ altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari

…e contributivi

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare
disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti
all’estero e per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale,
nonche’ altre disposizioni urgenti in materia tributaria e
contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari
e contributivi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 24 gennaio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure urgenti per l’emersione e il rientro di capitali detenuti
all’estero, nonche’ per il potenziamento della lotta all’evasione
fiscale
1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive
modificazioni e integrazioni, dopo l’articolo 5-ter, sono inseriti i
seguenti articoli:
«5-quater. (Collaborazione volontaria). – 1. L’autore della
violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4,
comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013 puo’ avvalersi della
procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo
per l’emersione delle attivita’ finanziarie e patrimoniali costituite
o detenute fuori dal territorio dello Stato. A tal fine deve:
a) indicare spontaneamente all’amministrazione finanziaria,
mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli
investimenti e tutte le attivita’ di natura finanziaria costituiti o
detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona,
fornendo i relativi documenti e le informazioni per la ricostruzione
dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che derivano
dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, relativamente a
tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione
della richiesta, non sono scaduti i termini per l’accertamento o la
contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui
all’articolo 4, comma 1;
b) versare in unica soluzione le somme dovute, in base all’avviso
di accertamento ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, entro il termine per la proposizione del
ricorso, ovvero le somme dovute in base all’accertamento con adesione
entro venti giorni dalla redazione dell’atto, oltre alle somme dovute
in base all’atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione
delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di
cui all’articolo 4, comma 1, entro il termine per la proposizione del
ricorso, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, senza avvalersi della compensazione prevista
dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. La collaborazione volontaria non e’ ammessa se la richiesta e’
presentata dopo che l’autore della violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, abbia avuto formale
conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di
qualunque attivita’ di accertamento amministrativo o di procedimenti
penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attivita’
di cui al comma 1. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la
formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo e’ stata
acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da
soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla
collaborazione volontaria non puo’ essere presentata piu’ di una
volta, anche indirettamente o per interposta persona.
3. Entro 30 giorni dall’effettuazione dei versamenti indicati al
comma 1, lettera b), l’Agenzia delle entrate comunica all’autorita’
giudiziaria competente la conclusione della procedura di
collaborazione volontaria.
4. La procedura di collaborazione volontaria puo’ essere attivata
fino al 30 settembre 2015.
5-quinquies. (Effetti della procedura di collaborazione
volontaria). – 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione
volontaria ai sensi dell’articolo 5-quater:
a) e’ esclusa la punibilita’ per i delitti di cui agli articoli 4
e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
b) le pene previste per i delitti di cui agli articoli 2 e 3 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono diminuite fino alla
meta’.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano limitatamente
alle condotte relative agli imponibili riferibili alle attivita’
costituite o detenute all’estero.
3. Le sanzioni di cui all’articolo 5, comma 2, sono determinate, ai
sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, nella misura pari alla meta’ del minimo edittale se: a)
le attivita’ vengono trasferite in Italia o in Stati membri
dell’Unione europea e in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio
economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni
con l’Italia inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 220, del 19 settembre 1996; ovvero b) le
attivita’ trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi
detenute; ovvero c) l’autore delle violazioni di cui all’articolo
5-quater, comma 1, fermi restando gli adempimenti ivi previsti,
rilascia all’intermediario finanziario estero presso cui le attivita’
sono detenute un’autorizzazione a trasmettere alle autorita’
finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le
attivita’ oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale
autorizzazione, controfirmata dall’intermediario finanziario estero,
alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da
quelli di cui al primo periodo, la sanzione e’ determinata nella
misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.
4. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo periodo del
comma 3, qualora l’autore della violazione trasferisca,
successivamente alla presentazione della richiesta, le attivita’
oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario
localizzato fuori dall’Italia o dai Paesi di cui alla lettera a),
l’autore della violazione e’ obbligato, entro 30 giorni dalla data
del trasferimento delle attivita’, a rilasciare l’autorizzazione di
cui alla lettera c) all’intermediario presso cui le attivita’ sono
state trasferite e a trasmettere, entro 60 giorni dalla data del
trasferimento delle attivita’, tale autorizzazione alle autorita’
finanziarie italiane, pena l’applicazione di una sanzione pari alla
meta’ della sanzione comminata ai sensi del primo periodo del comma
3.
5. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per le violazioni
degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, e’
definito ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472. Il confronto previsto all’articolo 16, comma
3, del decreto legislativo n. 472 del 1997 e’ operato tra il terzo
della sanzione indicata nell’atto e il terzo della somma dei minimi
edittali previsti per le violazioni piu’ gravi o, se piu’ favorevole,
il terzo della somma delle sanzioni piu’ gravi determinate ai sensi
del comma 3.
6. Se il contribuente destinatario dell’atto di contestazione non
versa le somme dovute nei termini previsti dall’articolo 5-quater,
comma 1, lettera b), la procedura di collaborazione volontaria non si
perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5
del presente articolo. L’Agenzia delle entrate notifica, anche in
deroga ai termini di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, un nuovo atto di contestazione
con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell’anno
successivo a quello di notifica dell’avviso di accertamento o a
quello di redazione dell’atto di adesione o di notifica dell’atto di
contestazione.
5-sexies. (Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione
volontaria). – 1. Le modalita’ di presentazione dell’istanza di
collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti
tributari, nonche’ ogni altra modalita’ applicativa, sono
disciplinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate. L’Agenzia delle entrate e gli altri organi
dell’amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalita’
per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.
5-septies. (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non
rispondenti al vero). – 1. Chiunque, nell’ambito della procedura di
collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti
falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non
rispondenti al vero e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi
a sei anni.".
2. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli da
5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e
successive modificazioni e integrazioni, introdotti dal comma 1 del
presente articolo, affluiscono ad apposito capitolo d’entrata del
bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante
riassegnazione, al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto
capitale, anche prevedendo l’esclusione dai vincoli del patto di
stabilita’ interno, all’esclusione dai medesimi vincoli delle risorse
assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi
comunitari e di quelle derivanti dal riparto del fondo per lo
sviluppo e la coesione, agli investimenti pubblici e al Fondo per la
riduzione della pressione fiscale di cui all’articolo 1, comma 431,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri e le modalita’ di
ripartizione tra le finalita’ indicate al periodo precedente, nonche’
di attribuzione a ciascun ente beneficiario, delle somme affluite
all’entrata del bilancio dello Stato di cui al medesimo periodo.
3. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle
attivita’ necessarie all’applicazione della disciplina sull’emersione
e il rientro dei capitali detenuti all’estero di cui al comma 1 e
comunque al fine di potenziare l’azione di prevenzione e contrasto
all’evasione e all’elusione fiscale, assicurando l’incremento delle
entrate fiscali e il miglioramento della qualita’ dei servizi:
a) l’Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni gia’
autorizzate o consentite dalla normativa vigente, puo’ procedere, per
gli anni 2014, 2015 e 2016, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa
non superiore a 4,5 milioni di euro per l’anno 2014, a 24 milioni di
euro per l’anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l’anno 2016 e a 55
milioni di euro a decorrere dal 2017.
b) la disposizione di cui all’articolo 1, comma 346, lettera e),
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e puo’ essere
utilizzata anche per il passaggio del personale tra le sezioni del
ruolo del personale non dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce i criteri
per il passaggio da una sezione all’altra, in ragione del progressivo
completamento dei processi di riorganizzazione connessi
all’incorporazione di cui all’articolo 23-quater del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135. Ai dipendenti che transitano presso la sezione
"dogane" si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico previsto dal CCNL per il personale gia’ appartenente
all’Agenzia delle dogane. Ai dipendenti che transitano dalla sezione
"ASSI" alla sezione "monopoli" si applica esclusivamente il
trattamento giuridico ed economico previsto per il personale gia’
appartenente all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 2

Disposizioni in materia tributaria e contributiva

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 575 e 576 sono soppressi;
b) al comma 427 le parole «in misura non inferiore a 600 milioni
di euro per l’anno 2015 e a 1.310 milioni di euro negli anni 2016 e
2017», sono sostituite dalle seguenti: «in misura non inferiore a
488,4 milioni di euro per l’anno 2014, a 1.372,8 milioni di euro per
l’anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a
1.186,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018»;
c) al comma 428, primo periodo, le parole «256 milioni di euro
per l’anno 2015 e 622 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017» sono
sostituite dalle seguenti: «710 milioni di euro per l’anno 2014, a
1.028,8 milioni di euro per l’anno 2015, a 1.186,7 milioni di euro a
decorrere dal 2016». L’allegato 3 alla legge 27 dicembre 2013, n.
147, e’ sostituito dall’allegato 1 al presente decreto;
d) il comma 428, terzo periodo, e’ sostituito dal seguente:
«Restano altresi’ esclusi, rispettivamente, gli interventi sui quali
sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 577 e 578
nonche’, limitatamente alle somme accantonate per l’importo di 256
milioni di euro per l’anno 2015 e di 622 milioni di euro a decorrere
dal 2016, gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di
spesa ai sensi dei commi 438 e 439.»;
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), si
provvede mediante i risparmi di spesa previsti dal comma 1, lettera
c).
3. Al fine di consentire la rapida applicazione della riduzione dei
premi e dei contributi dovuti per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista
dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per
l’anno 2014, i termini di cui all’articolo 28, quarto comma, primo
periodo, e all’articolo 44, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni,
sono differiti al 16 maggio 2014. Per i premi speciali di cui
all’articolo 42 del medesimo decreto presidenziale, diversi dai premi
speciali unitari artigiani, i termini per il pagamento antecedenti al
16 maggio 2014 sono differiti a tale data.
4. Per gli effetti dell’articolo 21 della Tariffa annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, le
disposizioni dell’articolo 160 del Codice delle comunicazioni
elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
richiamate dal predetto articolo 21, si interpretano nel senso che
per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature
terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.

Art. 3

Disposizioni urgenti in materia di adempimenti tributari e
contributivi conseguenti all’evento alluvionale del 17 gennaio 2014
nei medesimi territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed
altre disposizioni urgenti in materia di protezione civile
1. Nelle more della procedura volta alla dichiarazione dello stato
di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, in considerazione del fatto che i territori dei Comuni di
Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia,
Medolla, San Felice sul Panaro sono stati colpiti dagli eventi
alluvionali del 17 gennaio 2014, nonche’ del fatto che i medesimi
territori sono stati colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, si
applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Nei confronti delle persone fisiche, nonche’ per i soggetti
diversi dalle persone fisiche, anche in qualita’ di sostituti
d’imposta, che alla data del 17 gennaio 2014 avevano la residenza
ovvero la sede operativa nei territori indicati al comma 1, per il
periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014, sono
sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari,
inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti
della riscossione, nonche’ dagli atti previsti dall’articolo 29 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra
il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014. Non si fa luogo al rimborso
di quanto gia’ versato. Non si applicano sanzioni e interessi per i
tributi, il cui termine di pagamento e’ scaduto alla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge, se versati entro il 31 luglio
2014. Nei confronti dei medesimi soggetti di cui al presente comma,
sono altresi’ sospesi fino al 31 luglio 2014:
a) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l’assicurazione obbligatoria;
b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la
riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all’articolo 29
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche’ i termini
di prescrizione e decadenza relativi all’attivita’ degli uffici
finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;
c) i termini relativi agli adempimenti verso le amministrazioni
pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, e
centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori
coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e
clienti non operanti nel territorio, nonche’ di societa’ di servizi e
di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti
dall’alluvione rappresentino almeno il 50 per cento del capitale
sociale.
3. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, non si
applicano alle ritenute dovute sul reddito di lavoro dipendente. Con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite
le modalita’ di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti
sospesi ai sensi del comma 2.
4. Per le frazioni della citta’ di Modena: San Matteo, Albereto, La
Rocca e Navicello, l’applicazione delle disposizioni del presente
articolo e’ subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari
l’inagibilita’ della casa di abitazione, dello studio professionale o
dell’azienda, verificata dall’autorita’ comunale. L’autorita’
comunale trasmette copia dell’atto di verificazione all’Agenzia delle
entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.
5. I rifiuti prodotti dall’evento alluvionale sono classificati
rifiuti urbani e ad essi e’ assegnato il codice CER 20.03.99. Il
Presidente della Regione Emilia-Romagna o un suo delegato definisce
le modalita’ di raccolta, trasporto, cernita, selezione, stoccaggio e
destinazione finale indicando espressamente le norme oggetto di
deroga e, fermo restando la tracciabilita’ di detti rifiuti, si
avvale dell’Agenzia Regionale di Prevenzione e l’Ambiente (ARPA) e
dei gestori del Servizio Pubblico Locale dei rifiuti urbani. Per i
rifiuti urbani che abbiano il carattere della pericolosita’ il
Presidente della Regione Emilia Romagna o un suo delegato dispone le
misure piu’ idonee ad assicurare la tutela della salute e
dell’ambiente e sono smaltiti presso impianti autorizzati.
6. All’articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Commissario delegato
di cui al presente comma opera con i poteri, anche derogatori,
definiti con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione
civile ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225
e successive modificazioni.".
7. Per garantire le attivita’ afferenti l’allertamento, il
monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema nazionale di
protezione civile nonche’ al fine di assicurare l’adempimento degli
impegni di cui al presente articolo e’ consentito, nelle more del
rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale
della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al 2015,
il riconoscimento, per il triennio 2013-2015, al personale non
dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia,
impiegato nell’ambito dei Presidi operativi del Dipartimento della
protezione civile nonche’ presso il Centro Funzionale Centrale, la
Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed
emergenze marittime (COEMM), ed il Coordinamento Aereo Unificato
(COAU) del Dipartimento medesimo, delle integrazioni al trattamento
economico accessorio previste dall’articolo 5, comma 1, dell’O.P.C.M.
n. 3967/2011, dall’articolo 17, comma 1, dell’O.P.C.M. n. 3721/2008,
dall’articolo 6, comma 3, dell’O.P.C.M. n. 3361/2004, dall’articolo
17, commi 1 e 2, dell’O.P.C.M. n. 3536/2003, e dall’articolo 2, comma
1, dell’O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa di 3 milioni di
euro per l’anno 2014 e di 1,5 milioni di euro per l’anno 2015 e fermo
restando il disposto di cui all’articolo 3, comma 63, della legge 24
dicembre 1993, n. 537.

Art. 4

Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dagli articoli 1, comma 3, lettera a), 2,
comma 3, e 3, pari a 11,8 milioni di euro per l’anno 2014, a 25,5
milioni di euro per l’anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l’anno
2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dal 2017, di cui 4,3 milioni
di euro per l’anno 2014 in termini di maggiori interessi del debito
pubblico di cui agli articoli 2, comma 3, e 3, commi da 1 a 4, si
provvede:
a) quanto a 8,8 milioni di euro per l’anno 2014, a 24 milioni di
euro per l’anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l’anno 2016 e a 55
milioni di euro a decorrere dal 2017, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica
di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307;
b) quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2014 e 1,5 milioni di
euro per l’anno 2015 mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C della legge 27
dicembre 2013, n. 147.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
per l’attuazione del presente decreto.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 28 gennaio 2014

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Saccomanni, Ministro dell’economia
e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO-LEGGE 14 marzo 2014, n. 25 Misure urgenti per l’avvalimento dei soggetti terzi per l’esercizio dell’attivita’ di vigilanza della Banca d’Italia.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Rilevato che, in vista dell’assunzione in data 4 novembre 2014 dei
compiti di Vigilanza Unica sugli enti creditizi da parte della Banca
Centrale Europea (BCE), l’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento
(UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, consente alla
BCE di chiedere alle autorita’ nazionali competenti di fornire tutte
le informazioni utili per effettuare una valutazione approfondita,
compreso lo stato patrimoniale, degli enti creditizi dello Stato
membro partecipante;
Vista la nota concernente la valutazione approfondita del 23
ottobre 2013, con la quale la BCE ha reso note le modalita’ con le
quali intende condurre l’esercizio di valutazione in cooperazione con
le autorita’ competenti nazionali, indicando che i risultati
dell’esercizio di valutazione saranno resi noti nel mese di ottobre
2014;
Rilevato che, a tal fine, la BCE con la medesima nota ha richiesto
alle autorita’ competenti nazionali di avvalersi di soggetti del
settore privato per le attivita’ di verifica a livello nazionale;
Considerata la necessita’ di consentire alla Banca d’Italia di
avvalersi della collaborazione di soggetti terzi per l’attivita’ di
vigilanza bancaria di cui agli articoli 51, 54, 66 e 68 del Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con riferimento all’esercizio
di valutazione approfondita;
Considerato che per consentire ai soggetti terzi l’espletamento
delle attivita’ loro affidate, e’ necessario estendere a questi le
previsioni relative al segreto d’ufficio di cui all’articolo 7 del
citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Vista la nota concernente la valutazione approfondita del 3
febbraio 2014 con la quale la BCE, tra l’altro, ha indicato che
l’attivita’ di verifica della qualita’ degli attivi deve aver inizio
entro il mese di marzo;
Considerata la straordinaria necessita’ ed urgenza di modifica
della normativa in tema di vigilanza bancaria di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 al fine di consentire
l’esecuzione delle attivita’ di verifica nei termini indicati dalla
BCE;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 12 marzo 2014;
Sulla proposta del Presidente del consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Avvalimento di soggetti terzi per l’attivita’ di vigilanza bancaria
ai fini della valutazione approfondita prevista dall’articolo 33,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013

1. Ai fini della valutazione approfondita prevista dall’articolo
33, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del
15 ottobre 2013, la Banca d’Italia puo’ avvalersi anche della
consulenza di soggetti terzi di elevata professionalita’, selezionati
con procedure di evidenza pubblica o dalla Banca Centrale Europea,
per l’esercizio dell’attivita’ di vigilanza di cui agli articoli 51,
54, 66 e 68 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. Le notizie, le informazioni e i dati di cui i soggetti terzi
vengono a conoscenza o in possesso in ragione di tale attivita’ sono
coperti dal segreto d’ufficio secondo quanto disposto dall’articolo
7, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. I soggetti terzi hanno l’obbligo di riferire esclusivamente al
Governatore della Banca d’Italia le irregolarita’, anche se
integranti ipotesi di reato, di cui vengano a conoscenza
nell’esercizio delle attivita’ di vigilanza.
4. La Banca d’Italia e il Ministero dell’economia e delle finanze
concordano le modalita’ per la condivisione delle informazioni
relative alla valutazione approfondita di cui al comma 1, anche in
deroga all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.

Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 14 marzo 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Padoan, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 45 Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno
2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare
degli impianti nucleari;
Vista la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio
2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione
responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei
rifiuti radioattivi;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96 – Legge di delegazione europea,
ed in particolare l’articolo 1 e l’allegato B;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, recante ratifica ed
esecuzione del Trattato istitutivo della Comunita’ europea
dell’energia atomica;
Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente impiego
pacifico dell’energia nucleare e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1982, n. 704, recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali
nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980;
Vista la legge 16 dicembre 2005, n. 282, recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della
gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a
Vienna il 5 settembre 1997;
Vista la legge 2 agosto 2008, n. 130, recante ratifica ed
esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato
sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunita’ europea
e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni,
fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni,
concernente disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione
delle imprese, nonche’ in materia di energia, ed in particolare
l’articolo 29, relativo all’istituzione dell’Agenzia per la sicurezza
nucleare;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante
disposizioni urgenti per la crescita, l’equita’ e il consolidamento
dei conti pubblici, e in particolare l’articolo 21, comma 20-bis, che
ha disposto, in via transitoria, l’attribuzione all’Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) delle
funzioni e dei compiti facenti capo alla soppressa Agenzia per la
sicurezza nucleare;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante
l’attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e
2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti
nucleari e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante la
disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e
dei rifiuti radioattivi;
Visto il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante
l’attuazione della direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro
comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22
febbraio 2006, concernente linee guida per la pianificazione di
emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in
attuazione dell’articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
reso in data 16 gennaio 2014;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 febbraio 2014;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e
dell’interno;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione della normativa vigente in materia si
definisce «autorita’ di regolamentazione competente» il soggetto di
cui all’articolo 6 del presente decreto, designato a svolgere le
funzioni e i compiti di autorita’ nazionale in materia di sicurezza
nucleare e radioprotezione stabiliti nella legislazione vigente. 

Art. 2

Modifiche alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860

1. All’articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, al quarto
comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, limitatamente
alle modifiche relative ai depositi temporanei di rifiuti radioattivi
all’interno del perimetro degli impianti, sentito il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero
della salute». 

Art. 3

Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

1. Il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e’
sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di
radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza
nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di
gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi
derivanti da attivita’ civili.».
2. Al comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole: «o disattivazione di un
impianto nucleare,» sono inserite le seguenti: «nonche’ di un
impianto di gestione di combustibile esaurito o di rifiuti
radioattivi,»;
b) alla lettera c), dopo le parole: «di un impianto nucleare»,
sono inserite le seguenti: «o di un’attivita’ o di un impianto
connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti
radioattivi,».
3. Dopo la lettera c) del comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) impianto di smaltimento: qualsiasi impianto o struttura
il cui scopo principale e’ lo smaltimento dei rifiuti radioattivi;
c-ter) gestione dei rifiuti radioattivi: tutte le attivita’
attinenti a raccolta, cernita, manipolazione, pretrattamento,
trattamento, condizionamento, stoccaggio o smaltimento dei rifiuti
radioattivi, escluso il trasporto al di fuori del sito;
c-quater) impianto di gestione dei rifiuti radioattivi: qualsiasi
impianto o struttura il cui scopo principale sia la gestione dei
rifiuti radioattivi;
c-quinquies) combustibile esaurito: combustibile nucleare
irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo
di un reattore; il combustibile esaurito puo’ essere considerato una
risorsa utilizzabile da ritrattare o puo’ essere destinato allo
smaltimento se considerato rifiuto radioattivo;
c-sexies) gestione del combustibile esaurito: tutte le attivita’
concernenti la manipolazione, lo stoccaggio, il ritrattamento o lo
smaltimento del combustibile esaurito, escluso il trasporto al di
fuori del sito;
c-septies) impianto di gestione del combustibile esaurito:
qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale sia la
gestione del combustibile esaurito;
c-octies) ritrattamento: un processo o un’operazione intesi ad
estrarre materie fissili e fertili dal combustibile esaurito ai fini
di un ulteriore uso;
c-nonies) stoccaggio: il collocamento di combustibile esaurito o
di rifiuti radioattivi in un impianto con l’intenzione di recuperarli
successivamente.».
4. Al comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera i) e’ sostituita dalla seguente: «i) rifiuti
radioattivi: qualsiasi materia radioattiva in forma gassosa, liquida
o solida, ancorche’ contenuta in apparecchiature o dispositivi in
genere, per la quale nessun riciclo o utilizzo ulteriore e’ previsto
o preso in considerazione dall’autorita’ di regolamentazione
competente o da una persona giuridica o fisica la cui decisione sia
accettata dall’autorita’ di regolamentazione competente e che sia
regolamentata come rifiuto radioattivo dall’autorita’ di
regolamentazione competente;»;
b) la lettera n) e’ sostituita dalla seguente: «n) smaltimento:
la collocazione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito,
secondo modalita’ idonee, in un impianto autorizzato senza intenzione
di recuperarli successivamente;».
5. Al comma 2 dell’articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, le parole: «presidente dell’ANPA stessa», sono
sostituite dalle seguenti: «direttore dell’autorita’ di
regolamentazione competente».
6. Dopo l’articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, e’ inserito il seguente:
«Art. 32-bis (Specifiche disposizioni sulle spedizioni di
combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi ai fini dello
smaltimento). – 1. I soggetti che esercitano pratiche comportanti la
produzione di rifiuti radioattivi sono tenuti allo smaltimento dei
rifiuti stessi in impianti autorizzati situati sul territorio
nazionale. I rifiuti radioattivi possono essere spediti al di fuori
del territorio nazionale a condizione che, all’epoca della
spedizione, tra lo Stato italiano e lo Stato di destinazione sia
vigente un accordo, per utilizzare un impianto di smaltimento situato
in quest’ultimo Stato, che tenga conto dei criteri stabiliti dalla
Commissione conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, della
direttiva 2006/117/Euratom.
2. Prima di una spedizione ad un paese terzo, il Ministero dello
sviluppo economico sentita l’autorita’ di regolamentazione
competente, informa la Commissione circa il contenuto dell’accordo di
cui al comma 1 precedente e si accerta che:
a) il Paese di destinazione abbia concluso un accordo con la
Comunita’ in materia di gestione del combustibile esaurito e dei
rifiuti radioattivi o e’ parte della convenzione congiunta sulla
sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti
radioattivi ("convenzione congiunta");
b) il Paese di destinazione disponga di programmi per la gestione
e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi con obiettivi indicativi di
un elevato livello di sicurezza, equivalenti a quelli stabiliti dalla
direttiva 2011/70/Euratom;
c) ai fini della spedizione di rifiuti radioattivi, l’impianto di
smaltimento nel paese di destinazione sia autorizzato, sia gia’ in
esercizio prima della spedizione e sia gestito conformemente ai
requisiti previsti nei programmi di gestione e smaltimento dei
rifiuti radioattivi del paese di destinazione stesso.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
a) al rimpatrio di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o
fabbricante;
b) alla spedizione del combustibile esaurito di reattori di
ricerca ad un Paese in cui i combustibili di reattori di ricerca sono
forniti o fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali
applicabili.».
7. L’articolo 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 33 (Nulla osta per installazioni di deposito temporaneo o di
impianti di gestione di rifiuti radioattivi ai fini dello smaltimento
nell’ambiente). – 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in
materia di dichiarazione di compatibilita’ ambientale, e fuori dai
casi previsti dal Capo VII del presente decreto, la costruzione, o
comunque la costituzione, e l’esercizio delle installazioni per il
deposito temporaneo o di impianti di gestione, anche ai fini del loro
smaltimento nell’ambiente, di rifiuti radioattivi provenienti da
altre installazioni, anche proprie, sono soggette a nulla osta
preventivo del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i
Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute,
sentite la regione o la provincia autonoma interessata e l’autorita’
di regolamentazione competente.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, della salute, dell’interno, del lavoro e delle politiche
sociali, su proposta dell’autorita’ di regolamentazione competente,
sono stabiliti i livelli di radioattivita’ o di concentrazione ed i
tipi di rifiuti per cui si applicano le disposizioni del presente
articolo, nonche’ le disposizioni procedurali per il rilascio del
nulla osta, in relazione alle diverse tipologie di installazione. Nel
decreto puo’ essere prevista, in relazione a tali tipologie, la
possibilita’ di articolare in fasi distinte, compresa quella di
disattivazione, il rilascio del nulla osta, nonche’ di stabilire
particolari prescrizioni per ogni fase, ivi incluse le prove e
l’esercizio.».
8. Il decreto di cui al comma 2 dell’articolo 33 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e’ emanato entro 180 giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto.
9. Al Capo VII-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del Capo VII-bis e’ sostituita dalla seguente:
«Sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del
combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi»;
b) al comma 1 dell’articolo 58-bis, dopo la parola: «nucleari»,
sono inserite le seguenti: «e degli impianti di gestione del
combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi» e al comma 2,
lettera a), dell’articolo 58-bis, dopo la parola: «nucleare», sono
inserite le seguenti: «o dell’attivita’ di gestione dei rifiuti
radioattivi e del combustibile esaurito»;
c) al comma 1 dell’articolo 58-ter, al primo e al secondo periodo
dopo la parola: «nucleare», sono inserite le seguenti: «e di gestione
del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi»;
d) al comma 1 dell’articolo 58-quater, dopo le parole: «sulla
sicurezza nucleare», sono inserite le seguenti: «e sulla gestione del
combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi,»;
e) dopo il comma 3 dell’articolo 58-quinquies sono aggiunti, in
fine, i seguenti:
«3-bis. Entro il 23 agosto 2015 e, successivamente, ogni tre anni,
sulla base dei dati forniti dall’Autorita’ di regolamentazione
competente, almeno sessanta giorni prima del termine utile, il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministero per lo sviluppo economico trasmettono alla Commissione
europea una relazione sull’attuazione della direttiva
2011/70/Euratom, tenendo conto dei cicli di riesame previsti dalla
Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del
combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi ratificata con legge
16 dicembre 2005, n. 282.
3-ter. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e il Ministero dello sviluppo economico, sentita l’autorita’
di regolamentazione competente, organizzano ogni dieci anni
valutazioni del quadro nazionale, dell’attivita’ dell’autorita’ di
regolamentazione competente, del Programma nazionale di cui
all’articolo 11 della direttiva 2011/70/Euratom e della sua
attuazione e richiedono su tali temi una verifica inter pares
internazionale, al fine di garantire che siano raggiunti elevati
standard di sicurezza nella gestione sicura del combustibile esaurito
e dei rifiuti radioattivi. I risultati delle verifiche inter pares
sono trasmessi alla Commissione europea e agli altri Stati membri e
devono essere resi accessibili al pubblico qualora non confliggano
con le informazioni proprietarie e di sicurezza.».

Art. 4

Modifiche al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, dopo la lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«f-bis) chiusura: il completamento di tutte le operazioni ad un
dato momento dopo la collocazione di combustibile esaurito o di
rifiuti radioattivi in un impianto di smaltimento, compresi gli
interventi tecnici finali o ogni altro lavoro necessario per rendere
l’impianto sicuro a lungo termine;
f-ter) periodo di controllo istituzionale: periodo di tempo in
cui, dopo la chiusura di un impianto di smaltimento, continuano ad
essere esercitati dei controlli da parte delle Autorita’ competenti.
Tale periodo e’ funzione del carico radiologico, espresso sia in
termini di concentrazione di attivita’ che di tempi di dimezzamento
dei radionuclidi principali presenti nel deposito. Per gli impianti
di smaltimento superficiali di rifiuti radioattivi di bassa e media
attivita’, tale periodo varia generalmente da 50 anni ad alcune
centinaia di anni.».
2. Dopo il comma 3-bis dell’articolo 25 del decreto legislativo 15
febbraio 2010, n. 31, e’ aggiunto, in fine, il seguente:
«3-ter. L’esercente del Parco Tecnologico, che puo’ avvalersi
dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) e di altri enti di ricerca,
presenta al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini
dell’approvazione, un programma per attivita’ di ricerca e sviluppo
nel campo della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti
radioattivi, in linea con le esigenze del Programma nazionale di cui
all’articolo 11 della direttiva 2011/70/Euratom. Il Ministero dello
sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare verificano i risultati conseguiti nonche’ la
corrispondenza degli stessi agli obiettivi prefissati nel Programma
nazionale.».
3. Al comma 1 dell’articolo 26 del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, dopo la lettera e) e’ inserita la seguente : «e-bis)
Sulla base degli obiettivi e dei criteri di sicurezza fissati
dall’autorita’ di regolamentazione competente, Sogin S.p.A. definisce
le caratteristiche tecniche dei manufatti dei rifiuti radioattivi ai
fini dell’accettazione al Deposito nazionale.».
4. Dopo il comma 1 dell’articolo 27 del decreto legislativo 15
febbraio 2010, n. 31, e’ inserito il seguente: «1-bis. Prima della
pubblicazione di cui al comma 3 del presente articolo, Sogin S.p.A.
trasmette la proposta di Carta nazionale di cui al comma 1, corredata
dalla documentazione tecnica utilizzata e dalla descrizione delle
procedure seguite per l’elaborazione della medesima Carta,
all’autorita’ di regolamentazione competente che provvede alla
validazione dei risultati cartografici e alla verifica della coerenza
degli stessi con i criteri di cui al comma 1. L’autorita’ di
regolamentazione competente trasmette, entro 60 giorni, una relazione
in merito al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e al Ministero dello sviluppo economico che entro 30 giorni
comunicano il proprio nulla osta a Sogin S.p.A., affinche’, recepiti
gli eventuali rilievi contenuti nel nulla osta, provveda agli
adempimenti previsti al medesimo comma 3.».
5. Al comma 10 dell’articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, le parole: «270 giorni», sono sostituite dalle seguenti:
«15 mesi».
6. Dopo l’articolo 28 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.
31, e’ inserito il seguente:
«Art. 28-bis (Autorizzazione per la chiusura dell’impianto di
smaltimento di rifiuti radioattivi). – 1. L’esecuzione delle
operazioni connesse alla chiusura dell’impianto di smaltimento di
rifiuti radioattivi di cui al Deposito nazionale e’ soggetta ad
autorizzazione preventiva da parte del Ministero dello sviluppo
economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentiti i Ministeri dell’interno, del
lavoro e delle politiche sociali e della salute, la regione o
provincia autonoma interessata e l’autorita’ di regolamentazione
competente, su istanza del titolare della licenza. Detta
autorizzazione e’ rilasciata, ove necessario, per singole fasi
intermedie rispetto allo stato di chiusura e post chiusura.
2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali e della
salute, sentite la regione o provincia autonoma interessata e
l’autorita’ di regolamentazione competente, e’ stabilita la procedura
per il rilascio dell’autorizzazione alla chiusura di cui al comma 1.
3. Al termine delle operazioni di chiusura di cui al comma 1, il
titolare dell’autorizzazione trasmette all’autorita’ di
regolamentazione competente uno o piu’ rapporti atti a documentare le
operazioni eseguite e lo stato dell’impianto e del sito.
4. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentite le amministrazioni interessate e l’autorita’ di
regolamentazione competente, emette, con proprio decreto, le
eventuali prescrizioni connesse con il periodo di controllo
istituzionale.». 

Art. 5

Classificazione dei rifiuti radioattivi

1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e il Ministro dello sviluppo economico, su proposta
dell’autorita’ di regolamentazione competente, adottano con decreto
interministeriale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto, la classificazione dei rifiuti radioattivi, anche
in relazione agli standard internazionali, tenendo conto delle loro
proprieta’ e delle specifiche tipologie. 

Tes Art. 6

Autorita’ di regolamentazione competente

1. L’autorita’ di regolamentazione competente in materia di
sicurezza nucleare e di radioprotezione e’ l’Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).
2. L’ISIN svolge le funzioni e i compiti di autorita’ nazionale per
la regolamentazione tecnica espletando le istruttorie connesse ai
processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo e la
vigilanza delle installazioni nucleari non piu’ in esercizio e in
disattivazioni,
dei reattori di ricerca, degli impianti e delle attivita’ connesse
alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare
esaurito, delle materie nucleari, della protezione fisica passiva
delle materie e delle installazioni nucleari, delle attivita’
d’impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di trasporto
delle materie radioattive emanando altresi’ le certificazioni
previste dalla normativa vigente in tema di trasporto di materie
radioattive stesse. Emana guide tecniche e fornisce supporto ai
ministeri competenti nell’elaborazione di atti di rango legislativo
nelle materie di competenza. Fornisce supporto tecnico alle autorita’
di protezione civile nel campo della pianificazione e della risposta
alle emergenze radiologiche e nucleari, svolge le attivita’ di
controllo della radioattivita’ ambientale previste dalla normativa
vigente ed assicura gli adempimenti dello Stato italiano agli
obblighi derivanti dagli accordi internazionali sulle salvaguardie.
L’ISIN assicura la rappresentanza dello Stato italiano nell’ambito
delle attivita’ svolte dalle organizzazioni internazionali e
dall’Unione europea nelle materie di competenza e la partecipazione
ai processi internazionali e comunitari di valutazione della
sicurezza nucleare degli impianti nucleari e delle attivita’ di
gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in
altri paesi.
3. Sono organi dell’ISIN il direttore e la Consulta che durano in
carica sette anni, non rinnovabili.
4. Il direttore dell’ISIN e’ nominato entro 90 giorni dall’entrata
in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da
adottarsi su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni
parlamentari competenti. In nessun caso la nomina potra’ essere
effettuata in caso di mancanza del predetto parere espresso, a
maggioranza assoluta dei componenti, dalle predette Commissioni,
entro trenta giorni dalla richiesta. Il Direttore:
a) ha la rappresentanza legale dell’ISIN;
b) svolge le funzioni di direzione, coordinamento e controllo
della struttura;
c) definisce le linee strategiche e gli obiettivi operativi
dell’ISIN;
d) definisce le procedure organizzative interne e le tempistiche
di riferimento per l’elaborazione degli atti e dei pareri di
spettanza dell’ISIN;
e) emana le tariffe da applicare agli operatori ai sensi del
comma 18 del presente articolo per lo svolgimento dei servizi
dell’ISIN;
f) emana i pareri vincolanti richiesti alla struttura nell’ambito
di istruttorie autorizzative condotte dalle amministrazioni pubbliche
e gli atti di approvazione su istanza degli operatori;
g) svolge il ruolo di rappresentanza per le materie di competenza
nei consessi comunitari e internazionali;
h) trasmette al Governo e al Parlamento una relazione annuale
sulle attivita’ svolte dall’ISIN e sullo stato della sicurezza
nucleare nel territorio nazionale.
5. Il Direttore e’ scelto tra persone di indiscussa moralita’ e
indipendenza, di comprovata e documentata esperienza e
professionalita’ ed elevata qualificazione e competenza nei settori
della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela
dell’ambiente e sulla valutazione di progetti complessi e di difesa
contro gli eventi estremi naturali o incidentali. Per almeno dodici
mesi dalla cessazione dell’incarico, il Direttore non puo’
intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di
collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti
nel settore di competenza, ne’ con le relative associazioni. La
violazione di tale divieto e’ punita, salvo che il fatto costituisca
reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una
annualita’ dell’importo del corrispettivo percepito. All’imprenditore
e all’associazione che abbiano violato tale divieto si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del
fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore
ad euro 10 milioni, e, nei casi piu’ gravi o quando il comportamento
illecito sia stato reiterato, la revoca dell’atto autorizzativo
inerente all’attivita’ illecitamente condotta ai sensi del presente
comma. I limiti massimo e minimo di tale sanzione sono rivalutati
secondo il tasso di variazione annuo dell’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT.
6. La Consulta e’ costituita da 3 esperti, di cui uno con funzioni
di coordinamento organizzativo interno alla medesima, scelti tra
persone di indiscussa moralita’ e indipendenza, di comprovata e
documentata esperienza e professionalita’ ed elevata qualificazione e
competenza nei settori della sicurezza nucleare, della
radioprotezione, della tutela dell’ambiente e sulla valutazione di
progetti complessi e di difesa contro gli eventi estremi naturali o
incidentali. I componenti della Consulta sono nominati entro 90
giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni
parlamentari competenti. In nessun caso le nomine potranno essere
effettuate in caso di mancanza del predetto parere espresso, a
maggioranza assoluta dei componenti, dalle predette Commissioni,
entro trenta giorni dalla richiesta. La Consulta esprime parere
obbligatorio:
a) sui piani di attivita’, sugli atti programmatici e sugli
obiettivi operativi nonche’ sulle tariffe da applicare agli
operatori;
b) in merito alle procedure operative e ai regolamenti interni
dell’ISIN;
c) sulle proposte di guide tecniche predisposte dall’ISIN.
7. Il trattamento economico del direttore e dei componenti della
Consulta e’ determinato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma sono
coperti con le risorse disponibili ai sensi dei commi 15 e 17 del
presente articolo.
8. L’ISIN e’ dotato di risorse di personale di provata competenza
tecnica nelle specifiche aree di pertinenza dell’Ispettorato, nel
limite massimo di 60 unita’. Le risorse sono costituite dall’organico
del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale
dell’ISPRA, da altro personale ISPRA e da risorse provenienti da
altre pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Il personale non
proveniente da ISPRA e’ collocato all’ISIN in posizione di comando e
conservera’ il trattamento giuridico ed economico in godimento presso
l’amministrazione o l’ente di appartenenza. Al personale posto in
posizione di comando si applica quanto previsto all’articolo 70,
comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9. Non puo’ essere nominato direttore, ne’ componente della
Consulta ne’ puo’ far parte dell’ISIN colui che esercita,
direttamente o indirettamente, attivita’ professionale o di
consulenza, e’ amministratore o dipendente di soggetti privati
operanti nel settore, ricopre incarichi elettivi o di rappresentanza
nei partiti politici, ha interessi diretti o indiretti nelle imprese
operanti nel settore, o ricadenti nei casi di incompatibilita’ e
inconferibilita’ degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni
e presso gli enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni.
10. Il direttore e i componenti della Consulta decadono
dall’incarico al venir meno dei requisiti di cui al comma 9,
accertato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri
favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. Per il
personale dell’ISIN, il venir meno dei suddetti requisiti costituisce
causa di decadenza dall’incarico.
11. L’ISIN ha autonomia regolamentare, gestionale e amministrativa
ed e’ responsabile della sicurezza nucleare e della radioprotezione
sul territorio nazionale.
12. Entro 60 giorni dalla data di nomina del direttore dell’ISIN,
l’ISPRA effettua una riorganizzazione interna dei propri uffici che
assicuri alla struttura di cui al comma 1, con modalita’
regolamentate da apposita convenzione non onerosa, condizioni di
operativita’ in base ai seguenti principi e requisiti:
a) autonomia gestionale ed organizzativa ai fini dello
svolgimento delle attivita’ ad essa demandate;
b) adozione del regime di separazione funzionale e
amministrativa;
c) dotazione di servizi e di strutture adeguate;
d) fornitura di supporto per la gestione amministrativa del
personale e delle procedure per l’acquisizione di beni e servizi con
modalita’ separate rispetto all’ISPRA.
13. Per lo svolgimento dei propri compiti, l’ISIN puo’ avvalersi,
previa la stipula di apposite convenzioni, dell’ISPRA e delle Agenzie
provinciali e regionali per la protezione dell’ambiente a fini di
supporto tecnico scientifico e di organizzazioni che soddisfino i
principi di trasparenza e indipendenza da soggetti coinvolti nella
promozione o nella gestione di attivita’ in campo nucleare.
14. Entro 90 giorni dalla data di nomina di cui al comma 4 del
presente articolo, il direttore dell’ISIN trasmette al Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro
dello sviluppo economico, affinche’ possano formulare entro 30 giorni
le proprie osservazioni, il regolamento che definisce
l’organizzazione e il funzionamento interni dell’Ispettorato.
15. I mezzi finanziari dell’ISIN sono costituiti, per l’avvio della
sua ordinaria attivita’, dalle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, gia’ destinate all’avvio delle attivita’ di cui
all’articolo 29, comma 17, della legge 23 luglio 2009, n. 99, ai
sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 15 febbraio 2011, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2011, dalle risorse
finanziarie attualmente assegnate al Dipartimento nucleare, rischio
tecnologico e industriale dell’ISPRA, e dalle risorse derivanti dai
diritti che l’ISIN stesso e’ autorizzato ad applicare e introitare di
cui al comma 17 del presente articolo. Le risorse finanziarie gia’
disponibili a legislazione vigente, di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera c), del citato decreto ministeriale 15 febbraio 2011, sono
quelle successivamente riassegnate dal Ministero dello sviluppo
economico all’ISPRA nella misura di 1.205.000,00 euro.
16. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell’ISIN
costituiscono conti separati allegati ai corrispondenti documenti
contabili dell’ISPRA. Il Collegio dei revisori dei conti dell’ISPRA,
svolge sull’ISIN i compiti previsti dall’articolo 20 del decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
17. Per l’esercizio delle attivita’ connesse ai compiti ed alle
funzioni dell’ISIN, gli esercenti interessati sono tenuti al
versamento di un corrispettivo da determinare, sulla base dei costi
effettivamente sostenuti per l’effettuazione dei servizi. L’ISIN
stabilisce il sistema da applicare alla determinazione dei diritti
ispirandosi a principi di trasparenza, efficienza ed efficacia e
dandone pubblicazione sul proprio sito web. Le determinazioni del
direttore con le quali sono fissati gli importi, i termini e le
modalita’ di versamento dei diritti sono approvate con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
18. L’ISIN assicura, attraverso idonei strumenti di formazione e
aggiornamento, il mantenimento e lo sviluppo delle competenze in
materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione del proprio
personale attribuendo altresi’ a quest’ultimo la possibilita’ di
seguire, ove necessario, specifici programmi di formazione, per
contemplare le esigenze del Programma nazionale di cui all’articolo 7
per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
19. Per l’esercizio delle proprie funzioni ispettive, l’ISIN si
avvale di propri ispettori che operano ai sensi dell’articolo 10,
commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
20. Alla istituzione dell’ISIN si provvede nell’ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione
vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7

Programma nazionale

1. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sentiti il Ministro della salute, la Conferenza unificata
e l’autorita’ di regolamentazione competente, e’ definito il
programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei
rifiuti radioattivi («Programma nazionale»), comprendente tutti i
tipi di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi soggetti alla
giurisdizione nazionale e tutte le fasi della gestione del
combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dalla generazione
allo smaltimento. I contenuti del Programma nazionale sono stabiliti
nell’articolo 8 del presente decreto.
2. Il Programma nazionale e’ sottoposto alla valutazione per
l’eventuale aggiornamento dello stesso da parte del Ministero dello
sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentita l’autorita’ di regolamentazione
competente, ogni 3 anni, tenendo conto dei progressi scientifici e
tecnici, nonche’ delle raccomandazioni, buone prassi e insegnamenti
tratti dalle verifiche inter pares internazionali. A seguito di tale
valutazione, ove ne ricorrano le condizioni, il Programma nazionale
e’ aggiornato con nuovo decreto secondo la procedura di cui al comma
1.
3. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita
l’autorita’ di regolamentazione competente, trasmettono alla
Commissione europea il Programma nazionale entro 30 giorni dalla sua
approvazione e comunque entro il termine del 23 agosto 2015 e
informano la Commissione stessa di ogni successiva modifica.
4. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e il Ministero dello sviluppo economico assicurano le necessarie
occasioni di effettiva partecipazione da parte del pubblico ai
processi decisionali concernenti la gestione del combustibile
nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi mediante la pubblicazione
sui propri siti web istituzionali dello schema del Programma
nazionale. Assicurano, inoltre, che il pubblico possa esprimere le
proprie osservazioni al riguardo e che delle stesse si tenga
debitamente conto nella redazione del testo finale del Programma
nazionale. 

Art. 8

Contenuto del programma nazionale

1. Il Programma nazionale comprende tutti gli elementi seguenti:
a) gli obiettivi generali della politica nazionale riguardante la
gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
b) le tappe piu’ significative e chiari limiti temporali per
l’attuazione di tali tappe alla luce degli obiettivi primari del
programma nazionale;
c) un inventario di tutto il combustibile esaurito e dei rifiuti
radioattivi e stime delle quantita’ future, comprese quelle
provenienti da impianti disattivati, in cui si indichi chiaramente
l’ubicazione e la quantita’ dei rifiuti radioattivi e del
combustibile esaurito, conformemente alla classificazione dei rifiuti
radioattivi;
d) i progetti o piani e soluzioni tecniche per la gestione del
combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione
fino allo smaltimento, ivi incluso il Deposito nazionale;
e) i progetti e/o piani per la fase post-chiusura della vita di
un impianto di smaltimento, compreso il periodo in cui sono mantenuti
opportuni controlli e i mezzi da impiegare per conservare la
conoscenza riguardo all’impianto nel lungo periodo;
f) le attivita’ di ricerca, sviluppo e dimostrazione necessarie
al fine di mettere in atto soluzioni per la gestione del combustibile
esaurito e dei rifiuti radioattivi;
g) la responsabilita’ per l’attuazione del programma nazionale e
gli indicatori chiave di prestazione per monitorare i progressi
compiuti per l’attuazione;
h) una valutazione dei costi del programma nazionale e delle
premesse e ipotesi alla base di tale valutazione, che devono
includere un profilo temporale;
i) il regime o i regimi di finanziamento in vigore;
l) la politica o procedura in materia di trasparenza di cui
all’articolo 58-quater del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
m) eventuali accordi conclusi con uno Stato membro o un Paese
terzo sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti
radioattivi, compreso l’uso di impianti di smaltimento.

Art. 9

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 14
dell’articolo 6 del presente decreto, le funzioni dell’Autorita’ di
regolamentazione competente continuano ad essere svolte dal
Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’ISPRA.
Il personale del predetto Dipartimento e’ trasferito all’ISIN a far
data dall’approvazione del regolamento.
2. Ogni riferimento al Comitato nazionale per l’energia nucleare
(CNEN), all’ENEA – DISP, all’ANPA, all’APAT, all’ISPRA e all’Agenzia
per la sicurezza nucleare contenuti nella legge 31 dicembre 1962, n.
1860, nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970,
n. 1450, nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e nei
relativi decreti applicativi, nella legge 23 luglio 2009, n. 99, e
nel decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, e in tutte le altre
disposizioni normative di settore attualmente vigenti, e’ da
intendersi rivolto all’ISIN che ne assume le funzioni e i compiti.

Art. 10

Abrogazioni

1. Sono abrogati:
a) l’articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
b) l’articolo 21, comma 20-bis, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214;
c) l’articolo 3 e l’articolo 34-bis, comma 2, del decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31;
d) l’articolo 2 del decreto legislativo19 ottobre 2011, n. 185;
e) l’articolo 1, commi 99, 101 e 106, della legge 23 agosto 2004,
n. 239.
f) gli articoli 1, 2 e 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 368.
2. All’allegato A del comma 20 dell’articolo del 21 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il riferimento all’Agenzia per
la sicurezza nucleare e’ soppresso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 4 marzo 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Guidi, Ministro dello sviluppo
economico

Galletti, Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Mogherini, Ministro degli affari
esteri

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell’economia e
delle finanze

Alfano, Ministro dell’interno

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.