Legge Regionale n. 10 del 28-04-2009 Regione Umbria. Istituzione del marchio per la tutela del Mobile in Stile prodotto in Umbria e riconoscimento delle aree di eccellenza produttiva.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 20
del 6 maggio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La presente legge tutela e promuove la produzione del mobile in stile
prodotto in Umbria, in quanto patrimonio della cultura, della tradizione
artigiana e del lavoro della Regione.

ARTICOLO 2

(Istituzione del marchio)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 è istituito il marchio “Mobile in
Stile prodotto in Umbria”.

2. La Giunta regionale entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente
legge presenta la richiesta di registrazione del marchio collettivo di cui al
comma 1, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della L.
12 dicembre 2002, n. 273).

ARTICOLO 3

(Aree di eccellenza del mobile in stile)

1. Sono individuate quali aree di eccellenza nella produzione del mobile in
stile prodotto in Umbria quelle conosciute come tali per la loro tradizione
indiscussa nel settore del mobile in stile e per la concentrazione di
produttori di mobile in stile. A tali aree viene riservata la possibilità di
evidenziare territorialmente con segnaletica ed altri supporti la forte
presenza di produttori del mobile in stile richiamandone anche la storia e la
qualità di produzione. Al marchio “Mobile in Stile prodotto in Umbria”,
concesso in uso ai sensi dell’articolo 4, potrà essere aggiunta la
dizione “Area di Eccellenza” seguita dal nome del Comune o del territorio
interessato.

2. Sono riconosciuti come aree di eccellenza i seguenti Comuni: Città di
Castello, San Giustino, Umbertide, Gubbio, Gualdo Tadino, Todi.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato di tutela di
cui all’articolo 6:

a) sono individuate, sulla base delle richieste pervenute e nel rispetto del
regolamento di cui all’articolo 10, aree di eccellenza ulteriori rispetto a
quelle elencate al comma 2;

b) sono definite le caratteristiche della segnaletica e degli altri supporti
di cui al comma 1.

ARTICOLO 4

(Uso del marchio)

1. La Giunta regionale concede l’uso del marchio “Mobile in Stile prodotto in
Umbria” ai soggetti ed imprese che producono nel territorio regionale mobili
in stile costruiti seguendo le lavorazioni d’arte tradizionali con impiego di
legno massello e con le caratteristiche disciplinate dal regolamento d’uso di
cui all’articolo 8.

ARTICOLO 5

(Elenco dei produttori concessionari dell’uso del marchio)

1. I soggetti concessionari del marchio di cui all’articolo 2 sono iscritti in
apposito elenco istituito presso la Giunta regionale.

ARTICOLO 6

(Comitato di tutela)

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato di tutela del
marchio “Mobile in Stile prodotto in Umbria”.

2. Il Comitato è composto da sette esperti designati:

a) due dai Comuni delle aree di eccellenza;

b) uno congiuntamente dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Perugia e Terni;

c) uno congiuntamente dalle Associazioni artigiane maggiormente
rappresentative a livello regionale;

d) uno in rappresentanza di Consorzi di Artigiani del Mobile della Regione
Umbria;

e) uno in rappresentanza dell’Università di Perugia;

f) uno dalla Regione Umbria.

3. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e
resta in carica cinque anni. La costituzione del Comitato può avvenire qualora
siano stati designati almeno due terzi dei componenti.

4. La Giunta regionale individua la sede del Comitato.

5. Ai componenti il Comitato è corrisposto unicamente, ove spetti, il rimborso
delle spese di viaggio nella misura prevista dalla normativa vigente per i
dipendenti della Regione.

ARTICOLO 7

(Compiti del Comitato di tutela)

1. Al Comitato competono i seguenti compiti:

a) predisporre il progetto di regolamento d’uso di cui all’articolo 8;

b) esprimere pareri sulle domande di concessione d’uso del marchio e sugli
atti di cui al comma 3 dell’articolo 3;

c) vigilare sull’osservanza del regolamento d’uso di cui all’articolo 8 e
proporre le sanzioni conseguenti alla violazione dello stesso;

d) esercitare gli altri compiti attuativi della presente legge, eventualmente
attribuiti dalla Giunta regionale.

2. I pareri di cui alla lettera b), del comma 1 sono vincolanti.

ARTICOLO 8

(Regolamento d’uso)

1. La Giunta regionale approva il regolamento d’uso previsto dall’articolo 11,
comma 2 del d.lgs. 30/2005 sulla base del progetto di regolamento predisposto
dal Comitato di tutela.

2. Il regolamento d’uso definisce tra l’altro:

a) le caratteristiche fondamentali del mobile in stile prodotto in Umbria, con
particolare riferimento agli stili e alle lavorazioni;

b) la previsione dell’obbligo, per i soggetti concessionari dell’uso del
marchio, di esporre e vendere, nei luoghi di produzione, esclusivamente i
mobili in stile tutelati e, comunque, di evitare nella esposizione e vendita
la promiscuità con prodotti privi del marchio.

ARTICOLO 9

(Sanzioni e revoca)

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel regolamento d’uso di cui
all’articolo 8 comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 10.000,00 o, nei
casi più gravi, come definiti dal regolamento stesso, la revoca della licenza
d’uso del marchio.

ARTICOLO 10

(Procedure)

1. La Giunta regionale entro un anno dall’entrata in vigore della presente
legge:

a) delibera le modalità di presentazione delle domande di concessione dell’uso
del marchio;

b) adotta norme regolamentari per l’individuazione dei criteri e la disciplina
delle modalità di riconoscimento delle aree di eccellenza di cui all’articolo
3, comma 3, lettera a).

ARTICOLO 11

(Norma transitoria)

1. Entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta
regionale verifica su tutto il territorio regionale la presenza delle
caratteristiche e condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, ai fini
dell’individuazione di aree di eccellenza non ricomprese nei Comuni di cui al
comma 2 del medesimo articolo.

ARTICOLO 12

(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 2, comma 2 è
autorizzata per l’anno 2009 la spesa di euro 20.000,00 da iscrivere nella
unità previsionale di base 08.1.010 denominata “Iniziative per la promozione e
sostegno dell’artigianato” (cap. 5552 n.i.).

2. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di
pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base
16.1.001 del bilancio di previsione 2009 denominata “Fondi speciali per spese
correnti” in corrispondenza del punto 2, lettera A), della tabella A) della
legge regionale 5 marzo 2009, n. 3.

3. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 9
sono introitati nella unità previsionale di base 1.01.002 del bilancio di
previsione 2009, parte entrata, denominata “Proventi per trasgressioni” (cap.
500).

4. Al finanziamento degli oneri di cui all’articolo 6, comma 5 si fa fronte
con lo stanziamento esistente nella unità previsionale di base 02.1.005 del
bilancio di previsione 2009 denominata “Amministrazione del personale” (cap.
560).

5. Per gli anni 2010 e successivi l’entità della spesa è determinata
annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27,
comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

6. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità,
è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti
commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Decreto 27 luglio 2009 Ministero dell’Economia e delle Finanze. AGRICOLTURA

Decreto 27 luglio 2009

Ministero dell’Economia e delle Finanze. Cofinanziamento nazionale degli aiuti a favore del settore della frutta a guscio, di cui agli articoli 82, 83, 84, 85 e 86 del regolamento CE n. 73/2009, per l’anno 2009. (Decreto n. 32/2009).

(GU n. 217 del 18-9-2009)

L’ISPETTORE GENERALE CAPO
per i rapporti finanziari con l’Unione europea

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico per il sostegno del settore della frutta a guscio di cui al regolamento CE del Consiglio n. 73/2009 richiamato in premessa, per l’anno 2009, risulta di euro 9.660.000,00 ed e’ posto a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.
2. La predetta quota di euro 9.660.000,00 viene messa a disposizione degli Organismi pagatori riconosciuti previa indicazione mensile dell’AGEA Coordinamento.
3. Il Fondo di rotazione eroga la quota stabilita dal presente decreto contestualmente al versamento della corrispondente quota comunitaria sulla base delle indicazioni della stessa AGEA Coordinamento.
4. La somma di euro 8.273.461,70 proveniente dall’assegnazione per l’annualita’ 2007, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del decreto n. 17 del 31 luglio 2007, in quanto inutilizzata, viene disimpegnata dal Fondo medesimo.
5. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione europea, in sede di liquidazione dei conti FEOGA, comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L’eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per l’anno 2009, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie verra’ restituita al Fondo medesimo o costituira’ acconto per le successive annualita’.
6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche per il tramite dell’A.G.E.A., in qualita’ organismo coordinatore, trasmette per ciascun anno al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E, gli importi della quota comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla Commissione europea, al fine di consentire le necessarie operazioni di cui al precedente punto 5.
7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l’AGEA e gli organismi pagatori adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali assegnati ed effettuano i controlli di competenza.
8. I dati relativi all’attuazione del programma sono trasmessi, a cura del richiamato Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, anche per il tramite dell’A.G.E.A., in qualita’ di organismo coordinatore, al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalita’ vigenti.
9. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.DECRETO 11 settembre 2009 Rinnovo della abilitazione alla esecuzione delle verifiche decennali sui serbatoi interrati per il GPL per la societa’ DNV-Modulo Uno S.c. a r.l., in Agrate Brianza.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 228 del 1-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
del Ministero dello sviluppo economico

IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione sanitaria
del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali

IL DIRETTORE GENERALE
della tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali

Visto il regolamento adottato con decreto 1° dicembre 2004, n. 329,
pubblicato sul supplemento n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del
28 gennaio 2005, ed in particolare l’art. 5;
Visto il decreto 17 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005;
Visto il decreto del Ministro delle attivita’ produttive, del
Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali del 23 settembre 2004 recante «Norme per la verifica
decennale dei serbatoi di GPL di capacita’ non superiore ai 13 m3
secondo la norma UNI EN 12818;
Visto il precedente decreto interministeriale 19 aprile 2007
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2007;
Vista la domanda di rinnovo acquisita in atti in data 19 novembre
2009 presentata dalla Societa’ DNV-Modulo Uno S.c. a r.l. con sede
legale in Agrate Brianza (Milano), viale Colleoni, n. 9 Centro
Direzionale Colleoni;
Vista la nota dell’Organismo Societa’ DNV-Modulo Uno S.c. a r.l.
con sede legale in Agrate Brianza (Milano), viale Colleoni, n. 9
Centro Direzionale Colleoni, acquisita in atti di questo Ministero in
data 22 luglio 2009,
prot. n. 66518, con la quale e’ stata integrata e completata la
documentazione gia’ prodotta;
Considerata la permanenza dei requisiti minimi indicati in All. II
al decreto ministeriale 17 gennaio 2005;
Ritenuto pertanto che la Societa’ DNV-Modulo Uno S.c. a r.l.
dispone di una struttura operativa e di personale dedicato
all’attivita’ di verifica di cui ai punti 9 e 10 del citato All. II,
conformi a quanto richiesto dal decreto ministeriale 17 gennaio 2005;
Considerato l’esito dell’esame istruttorio esperito congiuntamente
con la Direzione generale prevenzione sanitaria e la Direzione
generale della tutela e delle condizioni di lavoro del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nella riunione
tenutasi presso il Ministero dello sviluppo economico in data 30
luglio 2009, le cui risultanze sono indicate nel verbale del 30
luglio 2009;
Tenuto conto del favorevole avviso dell’Istituto superiore per la
prevenzione e sicurezza del lavoro espresso nella riunione tenutasi
presso il Ministero dello sviluppo economico in data 30 luglio 2009;
Decretano:

Art. 1.

1. L’abilitazione gia’ concessa alla Societa’ DNV-Modulo Uno S.c.a
r.l. con decreto interministeriale 19 aprile 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2007, e’ rinnovata per
ulteriori 2 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. Durante il periodo di validita’ di cui al precedente comma
l’abilitazione puo’ essere revocata, secondo le procedure di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, modificata ed integrata dalla legge 11
febbraio 2005, n. 15, a seguito di motivati rilievi formulati
dall’ISPESL ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale 17 gennaio
2005, ritenuti da questa Amministrazione determinanti ai fini della
sicurezza degli operatori addetti alla verifica e degli utilizzatori.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 settembre 2009

Il direttore generale per il mercato, la concorrenza
il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
del Ministero dello sviluppo economico
Vecchio

Il direttore generale della prevenzione sanitaria
del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Oleari

Il direttore generale
della tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Mastropietro

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-01&task=sommario&numgu=228&tmstp=1254986935128

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 10 settembre 2009 Riconoscimento, alla sig.ra Becarova’ Emilia, di titolo di studio estero, abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 229 del 2-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee ed in particolare l’art. 1, commi 1, 3 e 4 e
l’allegato B;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali cosi’ come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del
Consiglio del 20 novembre 2006;
Visto, in particolare, l’art. 32 del succitato decreto legislativo
che stabilisce i diritti acquisiti;
Vista l’istanza, corredata della relativa documentazione, con la
quale la sig.ra Becarova’ Emilia, cittadina slovacca, chiede il
riconoscimento del titolo professionale di «Zenska’ sestra»
conseguito in Repubblica slovacca presso la scuola superiore
sanitaria di Trnava nell’anno 1986 al fine dell’esercizio, in Italia,
dell’attivita’ professionale di infermiere;
Vista l’attestazione dell’autorita’ competente slovacca – Ministero
della salute della Repubblica slovacca – prot. n. 07497-2/2008-0ZdV
del 31 gennaio 2008 e relativa traduzione nel quale si attesta che
«Il predetto titolo ha validita’ equivalente a quella dei documenti
delle qualifiche formali di cui all’allegato V, punto 5.2.3 della
direttiva»;
Vista l’attestazione dell’autorita’ competente slovacca – Ministero
della salute della Repubblica slovacca – prot. n. 07497-3/2008-0ZdV
del 31 gennaio 2008 e relativa traduzione nella quale si certifica
l’effettivo esercizio da parte della sig.ra Becarova’ Emilia
dell’attivita’ di infermiera sul territorio della Repubblica
slovacca, come responsabile di cura generale, per almeno tre anni
consecutivi negli ultimi cinque anni precedenti il rilascio del
certificato;
Accertata la completezza e la regolarita’ della documentazione
prodotta dalla richiedente;
Rilevata la corrispondenza dell’attivita’ che detto titolo consente
in Repubblica slovacca con quella esercitata in Italia
dall’infermiere;
Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il
riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento
delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV
del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Zenska’ sestra» conseguito in Repubblica slovacca presso
la scuola superiore sanitaria di Trnava nell’anno 1986 dalla sig.ra
Becarova’ Emilia nata il 21 febbraio 1966 a Trencianske Teplice
(Repubblica slovacca) e’ riconosciuto quale titolo abilitante per
l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Becarova’ Emilia e’ autorizzata ad esercitare in Italia
la professione di infermiere previa iscrizione al collegio
professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare
il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche
necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo
Ministero dell’avvenuta iscrizione.
Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2009

Il direttore generale: Leonardi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-02&task=dettaglio&numgu=229&redaz=09A11496&tmstp=1255161683161