MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 22/09/09 Conferma dell’incarico al Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto, a svolgere le funzioni di cui all’articolo 14, comma 15, della legge 21/12/99 n. 526

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 230 del 3-10-2009

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – legge comunitaria 1999.
Visto l’art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in
particolare il comma 15 che individua le funzioni per l’esercizio
delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG
possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento,
l’incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 97 del 27 aprile 2000,
recanti disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentativita’ dei Consorzi di tutela delle denominazioni di
origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette
(IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi
sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine
protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP),
emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell’art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 9 del 12 gennaio 2001, con
il quale, in attuazione dell’art. 14, comma 16, della legge n.
526/1999, e’ stato adottato il regolamento concernente la
ripartizione dei costi derivanti dalle attivita’ dei Consorzi di
tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 293 del 15 dicembre
2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del
regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agricoli e alimentari»;
Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale –
serie generale – n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale,
conformemente alle previsioni dell’art. 14, comma 15, lettera d),
della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la
collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con
l’ispettorato centrale repressione frodi, ora ispettorato centrale
per il controllo della qualita’ dei prodotti agroalimentari – ICQ,
nell’attivita’ di vigilanza;
Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale – serie generale – n. 134 del 12 giugno 2001, recante
integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
– serie generale – n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai
citati decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
– serie generale – n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalita’ di
deroga all’art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;
Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
– serie generale – n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al
citato decreto del 4 maggio 2005;
Visto il Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita’ europea L.
163 del 2 luglio 1996, con il quale e’ stata registrata la
denominazione d’origine protetta «Bitto»;
Visto il Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita’ europea L.
163 del 2 luglio 1996, con il quale e’ stata registrata la
denominazione d’origine protetta «Valtellina Casera»;
Visto il decreto ministeriale 18 agosto 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n.
200 del 29 agosto 2006, con il quale e’ stato attribuito al Consorzio
per la tutela dei formaggi «Valtellina Casera» e «Bitto» il
riconoscimento e l’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art.
14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per le DOP
«Valtellina Casera» e «Bitto»;
Considerato che la condizione richiesta dall’art. 5 del decreto 12
aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentativita’
dei Consorzi di tutela e’ soddisfatta, in quanto il Ministero ha
verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti
appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi»
individuata all’art. 4, lettera a), del medesimo decreto, che
rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata
dall’Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento.
Tale verifica e’ stata eseguita sulla base delle dichiarazioni
presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate
dall’organismo di Controllo privato CSQA Certificazione S.r.l.,
autorizzato a svolgere le attivita’ di controllo sulla denominazione
di origine protetta «Valtellina Casera» e sulla denominazione di
origine protetta «Bitto»;
Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio
statuto approvato con il decreto 18 agosto 2006 sopra citato;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell’incarico
in capo al Consorzio per la tutela dei formaggi «Valtellina Casera» e
«Bitto» a svolgere le funzioni indicate all’art. 14, comma 15, della
citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. E’ confermato per un triennio, a decorrere dalla data di
emanazione del presente decreto, l’incarico gia’ concesso con il
decreto 18 agosto 2006, al Consorzio per la tutela dei formaggi
«Valtellina Casera» e «Bitto» con sede in Sondrio, via Bormio n. 26,
a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21
dicembre 1999, n. 526, per le DOP «Valtellina Casera» e «Bitto».
2. Il predetto incarico, che comporta l’obbligo delle prescrizioni
previste nel decreto 18 agosto 2006, puo’ essere sospeso con
provvedimento motivato e revocato ai sensi dell’art. 7, del decreto
12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti
di rappresentativita’ dei Consorzi di tutela delle denominazioni di
origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 settembre 2009
Il capo Dipartimento: Nezzo

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=230&redaz=09A11529&tmstp=1255162955611

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 25 settembre 2009 Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 1 luglio 2009 e scadenza 1 luglio 2012, settima e ottava tranche.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 232 del 6-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare,
l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’economia e delle
finanze e’ autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice che consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine,
indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri
per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo
sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita’;
Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008,
emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i
limiti e le modalita’ cui il Dipartimento del Tesoro dovra’ attenersi
nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo
prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore
generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione
seconda del Dipartimento medesimo;
Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale
il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresi’, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e’ stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e’ stato affidato
alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l’approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2009, ed in
particolare il comma 3 dell’art. 2, come sostituito dall’art. 2 della
legge 3 agosto 2009, n. 121, con cui si e’ stabilito il limite
massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a tutto il 23
settembre 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia’ effettuati, a 112.929 milioni di euro e tenuto conto dei
rimborsi ancora da effettuare;
Visti i propri decreti in data 22 giugno, 23 luglio e 26 agosto
2009, con i quali e’ stata disposta l’emissione delle prime sei
tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 1°
luglio 2009 e scadenza 1° luglio 2012;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l’emissione di una settima tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche’ del decreto
ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, e’
disposta l’emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 2,50%, con godimento 1° luglio 2009 e scadenza 1° luglio
2012, di cui al decreto del 22 giugno 2009, altresi’ citato nelle
premesse, recante l’emissione delle prime due tranche dei buoni
stessi. L’emissione della predetta tranche viene disposta per un
ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di
euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita’ di
emissione stabilite dal citato decreto 22 giugno 2009.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all’art. 1
del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno
29 settembre 2009, con l’osservanza delle modalita’ indicate negli
articoli 6 e 7 del citato decreto del 22 giugno 2009.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d’asta, con le modalita’ di
cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 22 giugno 2009.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al
precedente articolo, avra’ inizio il collocamento della ottava
tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento
dell’ammontare nominale massimo offerto nell’asta «ordinaria»
relativa alla tranche di cui all’art. 1 del presente decreto; tale
tranche supplementare sara’ riservata agli operatori «specialisti in
titoli di Stato», individuati ai sensi dell’art. 3 del regolamento
adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9
luglio 1999, che abbiano partecipato all’asta della settima tranche.
La tranche supplementare verra’ collocata al prezzo di
aggiudicazione determinato nell’asta relativa alla tranche di cui
all’art. 1 del presente decreto e verra’ assegnata con le modalita’
indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 22 giugno
2009, in quanto applicabili.
Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore
15,30 del giorno 30 settembre 2009.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
L’importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel
collocamento supplementare e’ pari al rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e’ risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui
all’art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente
assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare
al collocamento supplementare.
Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra’
redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare sara’ effettuato dagli operatori assegnatari il 1°
ottobre 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di
dietimi d’interesse lordi per novantadue giorni. A tal fine, la Banca
d’Italia provvedera’ ad inserire le relative partite nel servizio di
compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno
di regolamento.
Il versamento all’entrata del bilancio statale del netto ricavo
dell’emissione e relativi dietimi sara’ effettuato dalla Banca
d’Italia il medesimo giorno 1° ottobre 2009.
A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria
provinciale dello Stato rilascera’ separate quietanze di entrata al
bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100
(unita’ previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l’importo relativo
al netto ricavo dell’emissione ed al capitolo 3240 (unita’
previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi
d’interesse dovuti, al lordo.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente
decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto
ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2010 al
2012, nonche’ l’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno
finanziario 2012, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e
delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente,
ai capitoli 2214 (unita’ previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unita’
previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l’anno in
corso.
L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall’art. 5
del citato decreto del 22 giugno 2009, sara’ scritturato dalle
Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara’ carico al
capitolo 2247 (unita’ previsionale di base 26.1.5; codice gestionale
109), dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2009.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 settembre 2009
p. Il direttore generale: Cannata

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-06&task=dettaglio&numgu=232&redaz=09A11543&tmstp=1255168835569

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 6 agosto 2009 Arresto definitivo delle unita’ da pesca autorizzate, con permesso speciale, ad effettuare la pesca del tonno rosso.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 233 del 7-10-2009

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 relativo
al Fondo europeo per la pesca, di seguito regolamento di base;
Visto il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26
marzo 2007, con il quale sono state definite le modalita’ di
applicazione del regolamento di base, relativo al Fondo europeo per
la pesca, di seguito regolamento applicativo;
Visto il Vademecum della Commissione europea del 26 marzo 2007;
Visto il Programma operativo nazionale, approvato dalla Commissione
europea con decisione C(2007) 6972 del 19 dicembre 2007;
Considerate le modifiche apportate al Programma Operativo
Nazionale;
Visto l’art. 3, punto IV dell’accordo multiregionale per
l’attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP nell’ambito del
Programma operativo 2007-2013 tra il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca
marittima e dell’acquacoltura e le Regioni dell’Obiettivo di
convergenza e dell’Obiettivo non di convergenza, approvato dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 settembre
2008, che attribuisce alle regioni e alle province autonome la
gestione della misura inerente le compensazioni socio economiche di
cui all’asse prioritario 1, art. 27 del regolamento (CE) n.
1198/2006;
Visto il decreto ministeriale del 19 novembre 2008 recante «Arresto
definitivo delle unita’ da pesca autorizzate alla pesca del tonno
rosso», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 296 del 19 dicembre 2008;
Vista la raccomandazione 08-05, adottata dalla Commissione
internazionale per la conservazione del tonno atlantico (ICCAT)
durante la sedicesima riunione straordinaria del novembre 2008, con
la quale e’ istituito un nuovo piano di ricostituzione del tonno
rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo;
Visto il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio del 6 aprile
2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno
rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il
regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n.
1559/2007 al fine di dare esecuzione alla suddetta raccomandazione;
Visto l’art. 21, lettera a), punto iii) che prevede il sostegno del
FEP per l’adeguamento della flotta da pesca comunitaria al fine di
una riduzione sostanziale delle possibilita’ di pesca nel quadro di
un accordo internazionale;
Visto il nuovo Piano di adeguamento dello sforzo di pesca del tonno
rosso adottato il 5 giugno 2009 in sostituzione del piano di
adeguamento di cui al decreto del 19 novembre 2008, al fine di
conformarsi a quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 302/2009 e
trasmesso alla Commissione europea;
Visto in particolare il punto 4 del suddetto Piano che dispone
l’erogazione di una compensazione economica per la perdita di
reddito, corrispondente ad un periodo di arresto temporaneo di 6
mesi, a favore delle imbarcazioni ammesse al premio per l’arresto
definitivo entro il 2009, secondo modalita’ attuative che tengono
conto dell’anno di demolizione e dell’eta’ dell’imbarcazione;
Visto il decreto 30 aprile 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana il 25 maggio 2009, n. 119 recante delega al
Sottosegretario di Stato on. Antonio Buonfiglio relativamente alla
pesca, all’acquacoltura ed alla tutela delle risorse marine viventi;
Sentito il parere espresso dalla Commissione consultiva centrale
per la pesca marittima e l’acquacoltura in data 17 luglio 2009;
Decreta:

Art. 1.

Riduzione della capacita’ di pesca

L’arresto definitivo delle unita’ da pesca autorizzate, con
permesso speciale, ad effettuare la pesca del tonno rosso con il
sistema a circuizione nonche’, per le sole unita’ di lunghezza
superiore ai 24 metri fuori tutto con il sistema a palangari, puo’
avvenire conformemente a quanto disposto dall’art. 23 del regolamento
di base.

Art. 2.

Attuazione della misura

1. Il premio di arresto definitivo e’ destinato ai proprietari di
pescherecci italiani individuati al precedente art. 1.
2. Per l’attuazione della misura si applicano le norme previste dal
regolamento di base, dal regolamento applicativo e dalle disposizioni
del piano di adeguamento del tonno rosso citato in premessa.

Art. 3.

Requisiti di ammissibilita’ delle navi

1. L’unita’ da pesca deve essere iscritta nel Registro Comunitario,
essere dotata di licenza di pesca e permesso di pesca speciale per
effettuare la pesca del tonno rosso.

Art. 4.

Modalita’ di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione al premio di arresto definitivo,
redatta in carta semplice, dal proprietario dell’unita’, e’
presentata all’Ufficio marittimo di iscrizione dell’unita’, entro
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Copia della domanda, recante il timbro di ricezione dell’Ufficio
marittimo, e’ trasmessa, a cura degli interessati, a mezzo
raccomandata a.r. al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali –
Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, viale
dell’Arte n. 16 – 00144 Roma, di seguito Ministero.
Non saranno prese in considerazione le istanze che perverranno via
fax o consegnate direttamente al Ministero.
2. Nella domanda (allegato A) devono essere indicati:
a) per le persone fisiche: generalita’ complete del
proprietario/i: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice
fiscale, residenza, telefono e fax; per le persone giuridiche:
ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale o partita IVA,
telefono, fax e generalita’ complete del legale rappresentante;
b) elementi identificativi della nave: numero di matricola o
numero di iscrizione nel registro RR.NN.MM. e GG., ufficio di
iscrizione della nave, numero UE;
c) coordinate bancarie per l’accreditamento del premio: istituto
di credito, numero di conto corrente, codice ABI, codice CAB e codice
IBAN;
d) dichiarazione: «Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta
amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, al trattamento dei dati riservati riportati nella presente
domanda e nei documenti richiamati per il perseguimento delle
finalita’ per le quali vengono acquisiti».
3. Qualora l’importo del premio risulti superiore a €
154.937,00, alla domanda deve essere allegata copia della richiesta
antimafia, presentata alla Prefettura competente, ai sensi dell’art.
10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
4. La sottoscrizione della domanda non e’ soggetta ad
autenticazione ove sia apposta in presenza del funzionario addetto
ovvero sia presentata unitamente alla copia fotostatica di un
documento di identita’ del/i sottoscrittore/i in corso di validita’.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-08&task=dettaglio&numgu=234&redaz=09A11618&tmstp=1255247695130

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERAZIONE 8 maggio 2009 Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) – Potenziamento dell’asse ferroviario Monaco-Verona: galleria di base del Brennero.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 235 del 9-10-2009

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete
transeuropea dei trasporti (TEN – T) e vista la decisione n.
884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
suddetta decisione n. 1692/96/CE;
Visto il «Nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica» sul
quale questo Comitato si e’ definitivamente pronunziato con delibera
1° febbraio 2001, n. 1 (Gazzetta Ufficiale n. 64/2001) e che e’ stato
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»),
che, all’art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e
private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse
nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del
Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma
formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti
nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in
sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro
il 31 dicembre 2001;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all’art. 13, ha, tra
l’altro, recato modifiche al menzionato art. 1 della legge n.
443/2001;
Visto l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante
«Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»,
secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto
d’investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di
progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo
Comitato;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i. e visti
in particolare:
la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a
infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;
l’art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002,
n. 190, concernente l’«Attuazione della legge n. 443/2001 per la
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto
legislativo 17 agosto 2005, n. 189;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n.
51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato
art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato «1° Programma delle
opere strategiche», che nell’allegato 1 include, nell’ambito del
«Sistema valichi», il «Valico del Brennero», per il quale indica un
costo di 2.582,284 Meuro, e nell’allegato 2, tra le opere che
interessano la provincia autonoma di Bolzano, alla voce «Corridoi
ferroviari» include la «Tratta corridoio ferroviario Brennero e
valico»;
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n.
248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l’altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita’ di supporto
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e’ chiamato a
svolgere ai fini della vigilanza sull’esecuzione degli interventi
inclusi nel «1° Programma delle infrastrutture strategiche»;
Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 89, (Gazzetta Ufficiale n.
167/2005) con la quale questo Comitato ha approvato il progetto
preliminare del «Potenziamento asse ferroviario Monaco – Verona:
galleria di base del Brennero» ed ha contestualmente assegnato al
soggetto aggiudicatore GEIE Brenner Basic Tunnel (GEIE BBT) un
finanziamento, in termini di volume di investimento, di 45 milioni di
euro per le attivita’ di fase II di cui all’accordo internazionale
del 30 aprile 2004, relative in particolare alla progettazione
definitiva, alla connessa attivita’ di studi e indagini, al modello
di finanziamento e di concessione e alle altre attivita’ di supporto
alla trasformazione giuridica del GEIE BBT in societa’;
Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (Gazzetta Ufficiale n.
199/2006), con la quale questo Comitato ha operato la rivisitazione
del «1° Programma delle infrastrutture strategiche»;
Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 10, in corso di pubblicazione,
con la quale questo Comitato ha preso atto dei contenuti della
«Ricognizione sullo stato di attuazione del Programma delle
infrastrutture strategiche», al fine di operare una rivisitazione
della delibera n. 130/2006 e una quantificazione dei costi e delle
coperture delle opere gia’ approvate dal Comitato medesimo ed ha
altresi’ preso atto della «Proposta di Piano infrastrutture
strategiche 2009», che riporta il quadro degli interventi del
Programma delle infrastrutture strategiche da attivare a partire
dall’anno 2009;
Considerato in particolare che nell’allegato 2 della citata
delibera n. 10/2009, con riferimento all’«Asse ferroviario Monaco –
Verona: galleria di base del Brennero» sono indicati un costo di
3.575 milioni di euro e disponibilita’ pari a 711,825 milioni di
euro;
Considerato che la «Proposta di Piano infrastrutture strategiche
2009» di cui alla citata delibera n. 10/2009 non include, tra gli
interventi ferroviari da avviare nel 2009, la «Galleria di base del
Brennero»;
Considerato che il «Nuovo valico del Brennero» fa parte del
corridoio 1 Berlino – Palermo del TEN – T ed e’ incluso nell’elenco
di progetti prioritari per i quali dovra’ essere dato avvio ai lavori
prima del 2010;
Considerato che nell’allegato infrastrutture al DPEF 2009-2013 il
«Nuovo valico del Brennero (galleria di base)» e’ riportato nella
tabella 3.1 – opere istruite dalla Struttura tecnica di missione e
sottoposte al CIPE nel periodo 2002-2008;
Considerato che l’opera e’ altresi’ inclusa nel Contratto di
programma – aggiornamento 2008 tra RFI S.p.a. e il Ministero delle
infrastrutture, con due sottoprogetti collocati – rispettivamente –
con il codice 0293 nella tabella A04 opere in corso – sviluppo
infrastrutturale rete alta capacita’, con la denominazione «Nuovo
valico del Brennero (progettazione definitiva e cunicoli
esplorativi)» con un costo di 286 milioni di euro interamente
disponibili, e con il medesimo codice 0293 nella tabella B04 – opere
prioritarie da avviare, con la denominazione «Nuovo valico del
Brennero (realizzazione)» con un costo di 2.714 milioni di euro
interamente da reperire per l’anno 2009 a valere sui fondi della
«legge obiettivo», per un costo complessivo dell’opera di 3.000
milioni di euro;
Considerato che l’intervento di cui sopra e’ ricompreso nella
Intesa generale quadro tra Governo e Provincia autonoma di Bolzano,
sottoscritta il 13 febbraio 2004;
Considerato che l’art. 1 della citata legge n. 443/2001, come
modificato dall’art. 13 della legge n. 166/2002, e l’art. 163 del
decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilita’
dell’istruttoria e la funzione di supporto alle attivita’ di questo
Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo’
in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»;
Vista la nota 7 aprile 2009, n. 14571, con la quale il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ha – tra l’altro – chiesto la
iscrizione all’ordine del giorno della prima seduta utile del
Comitato dell’argomento «Nota informativa galleria del Brennero» ed
ha contestualmente trasmesso allo scopo la suddetta nota informativa;
Udita la relazione dei Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
Prende atto

delle risultanze dell’istruttoria svolta dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
sotto l’aspetto finanziario:
che il programma di realizzazione della galleria di base del
Brennero e’ articolato sulla coerente partecipazione di Italia,
Austria e Unione europea al finanziamento dell’opera;
che il costo complessivo dell’intera opera e’ di 7.150 milioni di
euro;
che il costo della tratta italiana ammonta ora, a seguito della
valutazione di adeguamenti monetari relativi al periodo 2008-2020, a
3.575 milioni di euro;
che risultano disponibilita’ pari a 712,3 milioni di euro;
che, ai fini della conservazione dei contributi comunitari del
Programma TEN – T gia’ assegnati all’opera e della acquisizione di
ulteriori risorse del bilancio europeo, risulta necessario rispettare
i tempi previsti dal cronoprogramma per il completamento della fase
progettuale e l’avvio di quella realizzativa;
che, con riferimento al fabbisogno residuo di 2.862,7 milioni di
euro, sono in corso approfondimenti sulla possibilita’ di ricorrere a
modalita’ di copertura finanziaria sulla base dei tiraggi per
ciascuno degli anni di costruzione dell’opera e verifiche con la Bei;
sotto l’aspetto attuativo:
che sono in corso di realizzazione le opere propedeutiche nelle
aree ove sono stati predisposti i relativi cantieri;
che sul lato italiano e’ in corso di realizzazione il cunicolo
esplorativo, il cui avanzamento ha raggiunto il 35% rispetto ad una
lunghezza totale di 10,4 km;
che sul lato austriaco e’ stato predisposto il progetto, che
verra’ appaltato nei prossimi tre mesi;
che il progetto definitivo e’ stato presentato al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in data 31 marzo 2008 e la Conferenza
di servizi si e’ conclusa con esito positivo il 31 luglio 2008;
che sono previsti i seguenti adempimenti:
predisposizione dell’allegato infrastrutture al documento di
programmazione economico-finanziaria, con indicazione formale del
fabbisogno finanziario aggiornato della parte italiana e con
elaborazione di un «primo modello finanziario» cui seguira’ un piano
finanziario «predisposto secondo le indicazioni della Disposizione
Eurostat novembre 2004»;
entro il 30 maggio 2009: trasmissione a questo Comitato del
progetto definitivo dell’opera con l’indicazione dei criteri di
copertura finanziaria dell’opera;
entro il 10 giugno 2009: sottoposizione del citato allegato
infrastrutture alla Conferenza Stato-Regioni e al CIPE;
entro luglio 2009: approvazione del documento di programmazione
economico-finanziaria, nel quale sara’ indicata la quota italiana di
finanziamento dell’opera, destinata a garantire l’impegno italiano
nella realizzazione dell’opera;
entro il 30 settembre 2009: individuazione, nel disegno di legge
finanziaria, delle modalita’ di copertura del suddetto finanziamento,
sia in termini di competenza che di cassa;
che successivamente alla conclusione dei suddetti adempimenti
dovra’ essere sottoscritto un nuovo atto convenzionale tra Italia e
Austria;
che l’entrata in esercizio e’ prevista tra il 2020 e il 2022 e
non, come indicato nella delibera n. 89/2004, nel 2016;
Raccomanda

il rispetto dei tempi previsti in sede comunitaria per il
completamento della fase progettuale e l’avvio della fase
realizzativa dell’opera, prima del 2010.
Roma, 8 maggio 2009
Il vice Presidente
Tremonti

Il segretario del CIPE
Micciche’
Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 55.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-09&task=dettaglio&numgu=235&redaz=09A11778&tmstp=1255248807044