LEGGE 12 novembre 2009, n. 162 Istituzione della «Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 265 del 13-11-2009

testo in vigore dal: 14-11-2009

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. La Repubblica riconosce il 12 novembre quale «Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace», considerata solennita’ civile ai sensi dell’articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell’orario di lavoro degli uffici pubblici ne’, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54. 2. Le amministrazioni pubbliche, in occasione della Giornata di cui al comma 1, possono organizzare cerimonie commemorative e celebrative e possono favorire, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, la promozione e l’organizzazione di studi, di convegni e di momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione su quanto accaduto e sul valore del sacrificio dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. 3. In occasione della celebrazione della Giornata di cui al comma 1, il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, premia i venti migliori lavori realizzati da studenti degli istituti superiori di secondo grado, ciascuno in rappresentanza di una regione italiana, e aventi ad oggetto i temi del sacrificio dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, della fratellanza e della cooperazione trai popoli. I lavori possono consistere in saggi, componimenti e rappresentazioni artistiche. 4. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 12 novembre 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Russa, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 139): Presentato dall’on. Filippo Ascierto il 29 aprile 2008. Assegnato alla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 22 maggio 2009 con parere delle commissioni III, IV e V. Esaminato dalla commissione il 22 e 23 luglio; 10, 16, 17, 18 e 23 settembre; 11 e 25 novembre; 3, 17 e 18 dicembre 2008; 8 gennaio e 8 luglio 2009. Esaminato in aula il 26 ottobre 2009 e approvato il 27 ottobre 2009 in un testo unificato con gli atti numeri 549 (Bertolini); 2850 (Fallica ed altri) e con il disegno di legge n. 2799 presentato dal Ministro della difesa (La Russa). Senato della Repubblica (atto n. 1840): Assegnato alla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede deliberante, il 29 ottobre 2009 con pareri delle commissioni 3ª, 4ª, 5ª e 7ª. Esaminato dalla commissione, in sede deliberante, il 4 novembre 2009. Assegnato nuovamente alla commissione, in sede referente, il 4 novembre 2009. Esaminato dalla commissione, in sede referente, il 5 novembre 2009. Relazione scritta annunciata il 9 novembre 2009 (atto n. 1840, 1201, 1782 e 1789-A) relatore sen. Vizzini. Esaminato in aula e approvato il 12 novembre 2009.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Il testo dell’art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260
(Disposizioni in materia di ricorrenze festive), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949, e’ il
seguente:
«Art. 3. Sono considerate solennita’ civili, agli
effetti dell’orario ridotto negli uffici pubblici e
dell’imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti
giorni:
l’11 febbraio: anniversario della stipulazione del
Trattato e del Concordato con la Santa Sede;
il 28 settembre: anniversario della insurrezione
popolare di Napoli».
Il testo degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977,
n. 54 (Disposizioni in materia di giorni festivi),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 7 marzo 1977,
e’ il seguente:
«Art. 2. Le solennita’ civili previste dalla legge 27
maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132,
non determinano riduzioni dell’orario di lavoro negli
uffici pubblici.
E’ fatto divieto di consentire negli uffici pubblici
riduzioni dell’orario di lavoro che non siano autorizzate
da norme di legge.
Art. 3. Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2,
che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni di
vacanza ne’ possono comportare riduzione di orario per le
scuole di ogni ordine e grado.».

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-11-13&task=dettaglio&numgu=265&redaz=009G0173&tmstp=1258452371736

Direttiva 09/132/CE del Consiglio,del 19/10/09,che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143,lettere b) e c),della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive dei beni.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

10.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 292/5

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 93 e 94,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 2 ),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 83/181/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che determina il campo di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni ( 3 ), ha subito diverse e sostanziali modificazioni ( 4 ). È opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla codificazione di detta direttiva.
(2) A norma dell’articolo 131 e dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( 5 ), gli Stati membri esentano, ferme restando le altre disposizioni comunitarie e alle condizioni
da essi stabilite per prevenire, in particolare, eventuali
elusioni, evasioni e abusi, le importazioni definitive
di beni che fruiscono di una franchigia doganale diversa
da quella prevista dalla tariffa doganale comune.
(3) A norma dell’articolo 145 della direttiva 2006/112/CE, la
Commissione è tenuta a sottoporre al Consiglio proposte
intese a stabilire norme fiscali comunitarie precisanti
l’ambito d’applicazione delle esenzioni previste agli articoli
143 e 144 di detta direttiva e le relative modalit
pratiche di applicazione.
(4) Pur ritenendo auspicabile la più stretta unità possibile tra
il regime doganale e quello applicabile in materia d’imposta
sul valore aggiunto, è tuttavia opportuno tener
conto, ai fini dell’applicazione di quest’ultimo regime,
delle differenti finalità e strutture dei dazi doganali, da
un lato, e dell’imposta sul valore aggiunto, dall’altro.
(5) È opportuno prevedere un regime dell’imposta sul valore
aggiunto differente per le importazioni nella misura necessaria
a soddisfare gli obiettivi dell’armonizzazione fiscale.
Le esenzioni all’importazione possono essere concesse
solo qualora esse non rischino di falsare le condizioni
di concorrenza sul mercato interno.
(6) Alcune franchigie applicate negli Stati membri sono state
istituite da convenzioni tra alcuni Stati membri e paesi
terzi le quali, in considerazione del loro oggetto, riguardano
soltanto lo Stato membro firmatario. Non è proficuo
determinare sul piano comunitario le condizioni di
concessione di siffatte franchigie. È sufficiente autorizzare
gli Stati membri interessati a mantenerle.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:292:0005:0030:IT:PDF

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea, in conformità del punto 26 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

19.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 304/5

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina
di bilancio e la sana gestione finanziaria ( 1 ), e in particolare
il punto 26,
visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio,
dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidariet
dell’Unione europea ( 2 ),
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) L’Unione europea ha istituito un Fondo di solidarietà (il
“Fondo”) per dimostrare la propria solidarietà alla popolazione
delle regioni colpite da catastrofi.
(2) L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 prevede
la mobilitazione del Fondo entro un massimale annuale
di 1 miliardo di EUR.
(3) Il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio definisce
le modalità per mobilitare gli stanziamenti del Fondo.
(4) L’Italia ha presentato una domanda di mobilitazione del
Fondo in relazione a una catastrofe causata da un terremoto,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio
2009, una somma di 493 771 159 EUR di stanziamenti
d’impegno e di pagamento è mobilitata nell’ambito del Fondo di
solidarietà dell’Unione europea.
Articolo 2
La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.
Fatto a Strasburgo, addì 21 ottobre 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
La presidente
C. MALMSTRÖM

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:304:0005:0005:IT:PDF

Regolamento (CE) n.1118/09 della Commissione, del 20/11/09,recante modifica del regolamento (CE) n.318/07 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

21.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 307/3

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari
per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono
introdotti nella Comunità e che modifica le direttive
89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ( 1 ), in particolare
l’articolo 10, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione ( 2 )
stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni
nella Comunità di determinati volatili diversi dal
pollame e le condizioni di quarantena applicabili a detti
volatili dopo l’importazione.
(2) In base all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2007
gli Stati membri devono comunicare alla Commissione e
agli altri Stati membri un elenco dei numeri di riconoscimento
degli impianti e delle stazioni di quarantena
riconosciuti ubicati sul proprio territorio. Nell’allegato V
di tale regolamento si trova un elenco di impianti e
stazioni di quarantena riconosciuti.
(3) L’Austria ha riesaminato i suoi impianti e stazioni di
quarantena riconosciuti ed ha presentato alla Commissione
un elenco aggiornato di tali impianti e stazioni.
Occorre pertanto modificare di conseguenza l’elenco di
impianti e stazioni di quarantena riconosciuti di cui all’allegato
V del regolamento (CE) n. 318/2007.
(4) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento
(CE) n. 318/2007.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato permanente per la catena alimentare
e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007 è cancellata la
seguente voce relativa all’Austria:
«AT
AUSTRIA
AT-3-HO-Q-1»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
21.11.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 307/3

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:307:0003:0003:IT:PDF