DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2009

Proroga dello stato d’emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita’ nell’asse autostradale Corridoio V dell’autostrada A4 nella tratta Quarto d’Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse – Gorizia.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 2 del 4-1-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11 luglio 2008, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di
emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita’
nell’asse autostradale Corridoio V dell’autostrada A4 nella tratta
Quarto d’Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse –
Gorizia;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e’ stata
adottata per fronteggiare situazioni che, per intensita’ ed
estensione, richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Vista la nota congiunta dei Presidenti della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia e della Regione Veneto in data 18 novembre
2009, con la quale si rappresenta l’esigenza di prorogare lo stato di
emergenza per consentire il superamento delle significative
criticita’ legate alla viabilita’ dell’intero nord est del Paese;
Considerato che sono tuttora in corso le attivita’, in deroga alla
normativa vigente, legate alle procedure espropriative per
l’acquisizione delle aree interessate dai lavori;
Considerato, altresi’, che le iniziative di carattere straordinario
ed urgente relative alla realizzazione delle opere e degli interventi
previsti dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3764 del 6 maggio 2009 sono ancora in fase di progettazione;
Considerata l’esigenza di prevedere la proroga dello stato di
emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi
occorrenti per il definitivo rientro nell’ordinario;
Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste,
e che ricorrono i presupposti previsti dall’art. 5, comma 1, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di
emergenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell’11 dicembre 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5, comma 1, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, per le motivazioni di cui in premessa, e’
prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza
determinatosi nel settore del traffico e della mobilita’ nell’asse
autostradale Corridoio V dell’autostrada A4 nella tratta Quarto
d’Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse – Gorizia.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Milano, 12 dicembre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-04&task=dettaglio&numgu=2&redaz=09A15423&tmstp=1262935721619

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2009 Proroga dello stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilita’ nella citta’ di Napoli.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 4 del 7-1-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
8 settembre 2006, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di
emergenza ambientale determinatosi nella citta’ di Napoli nel settore
del traffico e della mobilita’;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 febbraio 2009, recante la proroga del citato stato di emergenza
fino al 31 dicembre 2009;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e’ stata
adottata per fronteggiare situazioni che, per intensita’ ed
estensione, richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che, nell’ambito degli interventi posti in essere dal
Commissario delegato per fronteggiare la situazione emergenziale,
sono tuttora in corso le procedure autorizzatorie di parcheggi
pertinenziali su suolo pubblico e privato, con procedure derogatorie
della normativa ordinaria;

Vista la nota del 19 novembre 2009 con la quale il Sindaco di
Napoli – Commissario delegato ha chiesto di potersi avvalere,
limitatamente alle procedure autorizzatorie di cui alla precedente
premessa, di poteri derogatori della normativa ordinaria, fino alla
data del 30 giugno 2010;

Considerata l’esigenza di prevedere la proroga dello stato di
emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi
occorrenti per il definitivo rientro nell’ordinario;
Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persista,
e che ricorrano, nella fattispecie, i presupposti previsti dall’art.
5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga
dello stato di emergenza, con la limitazione degli ambiti derogatori
cosi’ come sopra evidenziati;
Acquisita l’intesa della regione Campania;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 22 dicembre 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5, comma 1, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in
premessa, e’ prorogato, fino al 30 giugno 2010, lo stato di emergenza
ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilita’
nella citta’ di Napoli, con la limitazione degli ambiti derogatori
alla normativa ordinaria nei sensi esposti nelle premesse.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Milano, 22 dicembre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-07&task=dettaglio&numgu=4&redaz=09A15726&tmstp=1262936538505

REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE 6 aprile 2009, n. 12 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 19, ad oggetto: «Norme integrative della disciplina in materia di trasporto pubblico locale»

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 1 del 2-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise
n. 8 del 16 aprile 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Modifiche ed integrazioni all’art. 13
della legge regionale 24 marzo 2000, n 19

1. All’art. 13 della legge regionale n. 24 marzo 2000, n. 19
(Norme integrative della disciplina in materia di trasporto pubblico
locale) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) al comma 1, sono aggiunti i seguenti periodi: «I Comuni,
prima di avviare le proceditre di gara, sono tenuti a sottoscrivere
con la Regione un’intesa finalizzata ad individuare le risorse a
carico del bilancio regionale assegnate allo svolgimento del servizio
di trasporto pubblico urbano per l’intero periodo previsto dal bando
di gara. Le attuali reti di servizi nrbani anche se giu’ approvate,
vanno razionalizzate commiserate allo stanziamento del bilancio
regionale e nuovamente approvate dalla Regione. Sono abrogate le
norme regionali in contrasto.»;
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. L’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale
extraurbano ha luogo mediante l’esperimento di una gara a procedura
ristretta e l’aggiudicazione e’ effettuata secondo il criterio
dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, ai sensi del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e
integrazioni. La rete regionale dei servizi minimi di trasporto
pubblico locale extraurbano e’ messa a gara in un unico lotto. Per il
servizio urbano viene messa a gara dal Comune competente per
territorio la rete urbana di traffico approvata dalla Regione. I
soggetti che possono partecipare alla gara sono quelli previsti dal
decreto legislativo n. 163/2006, e successive modificazioni e
integrazioni. I requisiti di partecipazione alla gara sono quelli
previsti dal decreto legislativo n. 163/2006, e successive
modificazioni e integrazioni.»;
c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Ai fini della partecipazione alla gara del trasporto
pubblico locale extraurbano gli offerenti devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) idonea capacita’ tecnica e professionale, prevista dalle
vigenti leggi in materia;
b) dimostrazione di avere svolto, in forma singola o
associata, negli ultimi tre anni attivita’ di trasporto pubblico
locale, per una percorrenza annua non inferiore al 10 per cento
dell’ammontare dei chilometri della rete dei servizi minimi posti a
gara;
c) capacita’ economica e finanziaria. La capacita’
economica e finanziaria delle imprese concorrenti deve essere
dimostrata, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, mediante
uno dei seguenti documenti:
1) bilancio dell’impresa, in forma singola o associata, dal
quale risulti un valore della produzione in ciascuno degli ultimi tre
esercizi, chiusi alla data di pubblicazione del bando, per attivita’
di trasporto pubblico locale non inferiore a quattro milioni di euro;
2) idonee referenze, rilasciate da almeno due istituti
bancari, atte a dimostrare la capacita’ finanziaria dell’impresa.»;
d) in fine, sono aggiunti i seguenti commi:
«3-bis. Il soggetto aggiudicatario della gara e’ tenuto ad
eseguire in proprio il servizio. Il contratto di servizio non puo’
essere ceduto, a pena di nullita’, salvo quanto disposto dalla
vigente normativa. E’ ammesso il subappalto per una quota non
superiore al 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di
servizio, previa autorizzazione dell’ente affidante. Nel bando di
gara devono essere specificate le parti della Rete di Servizi Minimi
di trasporto pubblico locale che possono essere oggetto di
subappalto. L’impresa subaffidataria deve possedere i requisiti per
l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada
ed e’ tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia di
trasporto pubblico;
3-ter. In caso di subentro di azienda a qualunque titolo,
anche a seguito dell’espletamento di procedure di affidamento
concorsuale dei servizi di trasporto pubblico locale, il
trasferimento all’impresa subentrante del personale a quel momento
occupato in quella cessante e’ disciplinato dall’art. 26
dell’allegato A) al regio decreto 8gennaio 1931, n. 148. L’impresa
subentrante garantira’, al momento del subentro, l’applicazione dei
contratti in essere nell’azienda cedente, salvo adeguarli o
migliorarli. Le parti a livello aziendale negozieranno le modalita’
di armonizzazione in caso di trattamenti differenziati.».

Art. 2

Abrogazione di comma all’art. 14
della legge regionale n. 19/2000

1. Il comma 2 dell’art. 14 della legge regionale 24 marzo 2000,
n. 19, e’ abrogato.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Molise.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.
Campobasso, 6 aprile 2009

IORIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-02&task=dettaglio&numgu=1&redaz=009R0431&tmstp=1263024272449

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 2009 Nomina del Segretario generale del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 8 del 12-1-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’art. 22 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro; Visto il proprio decreto in data 25 maggio 2004, con il quale il dott. Salvatore Cervone e’ stato nominato, per la durata di cinque anni e con decorrenza 1º giugno 2004, Segretario generale del predetto Consiglio; Considerato che il dott. Salvatore Cervone e’ cessato dall’incarico e che, pertanto, occorre provvedere alla nomina del nuovo Segretario generale del CNEL; Sentito il Presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 28 ottobre 2009; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Articolo unico 1. Il dott. Enrico Comes e’ nominato Segretario generale del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, a decorrere dalla data del presente decreto. Il presente decreto sara’ trasmesso ai componenti organi di controllo. Dato a Roma, addi’ 9 novembre 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2009 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 99

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-12&task=dettaglio&numgu=8&redaz=10A00118&tmstp=1263374593446