REGIONE UMBRIA LEGGE REGIONALE 15 aprile 2009, n. 6 Istituzione del Centro per le pari opportunita’ e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 3 del 16-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria
n. 18 del 22 aprile 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Principi e finalita’

1. La Regione Umbria, in attuazione dell’art. 62 dello statuto,
istituisce il Centro per le pari opportunita’, di seguito denominato
Centro, quale organismo regionale di parita’, che concorre con il
Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente alla eliminazione
delle discriminazioni tra i sessi e alla promozione delle politiche
di genere.
2. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, opera per
garantire il superamento di ogni forma di discriminazione diretta o
indiretta ancora esistente nei confronti delle donne.
3. La Regione favorisce, altresi’, l’incremento della
partecipazione delle donne alla vita politica, economica, sociale,
culturale e civile, attraverso l’inserimento della dimensione di
genere nella normativa, nonche’ nell’azione politica e programmatica
regionale.

Art. 2 Azioni positive in tema di parita’ 1. In attuazione dell’art. 7 dello statuto, la Regione, con il concorso del Centro, adotta azioni positive finalizzate a realizzare la piena parita’ tra uomini e donne nella vita sociale, culturale, economica e politica. In particolare, facendo propri gli indirizzi enunciati nella Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunita’ e della parita’ di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego: a) favorisce l’equilibrio tra attivita’ professionale e vita privata e familiare per donne e uomini, attraverso politiche di conciliazione che incoraggino la condivisione delle responsabilita’ familiari; b) favorisce l’accesso delle donne ai posti di lavoro e l’incremento delle opportunita’ di istruzione, di avanzamento professionale e di carriera delle donne; c) promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione, trasferimento e scambio di buone pratiche, volte a favorire il cambiamento verso una societa’ con ruoli equilibrati e non discriminatori; d) favorisce l’inserimento femminile nella vita sociale, promuovendo una adeguata politica dei servizi sociali; e) promuove la presenza delle donne nei luoghi decisionali, sia in ambito pubblico che privato, nelle assemblee elettive e nei diversi livelli di governo, negli enti, negli organismi e in tutti gli incarichi la cui nomina o designazione e’ di competenza della Regione; i) adotta la Carta europea per l’uguaglianza e la parita’ tra uomini e donne nella vita locale e ne promuove l’adozione da parte di province e comuni; g) promuove iniziative volte a conseguire gli obiettivi posti a livello comunitario in tema di occupazione femminile, anche al fine di eliminare la disparita’ retributiva tra uomini e donne; h) sostiene l’integrazione delle pari opportunita’ a tutti i livelli di istruzione e formazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche regionali, l’Universita’ degli studi e l’Universita’ per stranieri di Perugia; i) sostiene l’imprenditorialita’ femminile, favorendo la creazione, lo sviluppo, la crescita dimensionale e la cooperazione delle imprese gestite da donne; l) mette in campo un programma di azioni volto a prevenire e combattere la violenza di genere; m) promuove iniziative che favoriscano l’integrazione delle donne migranti.

Art. 3 Bilancio di genere 1. La Regione promuove l’adozione del Bilancio di genere, allegato al bilancio di previsione, quale strumento di monitoraggio e di valutazione dell’impatto delle politiche regionali sulla componente femminile e orienta la propria attivita’ tenendo conto della diversa ricaduta su donne e uomini.

Art. 4

Il Centro per le pari opportunita’

1. Il Centro ha personalita’ giuridica di diritto pubblico e,
nelle materie di propria competenza, e’ dotato di autonomia
gestionale, amministrativa, organizzativa e finanziaria, ai sensi
dell’art. 14 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 (Struttura
organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e
della Giunta regionale).
2. Per l’espletamento delle proprie funzioni il Centro si avvale
dei mezzi e del personale messo a disposizione dalla Regione o
proveniente da altre amministrazioni pubbliche; puo’, altresi’,
ricorrere all’apporto di esperti e alla collaborazione di istituti
universitari e centri di ricerca pubblici o privati.
3. La gestione del Centro, caratterizzata dallo svolgimento di
attivita’ di erogazione di servizi a contenuto specialistico, e’
improntata a criteri di efficacia ed efficienza.
4. Il Centro per il proprio funzionamento adotta un regolamento
interno organizzativo e contabile.

Art. 5

Compiti del Centro

1. Per il perseguimento delle finalita’ della presente legge il
Centro:
a) promuove e svolge indagini e ricerche, anche in
collaborazione con l’Agenzia Umbria Ricerche e con la Commissione per
le pari opportunita’ tra uomo e donna di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, sulle
problematiche connesse alla differenza sessuale e ne cura la raccolta
e la diffusione anche attraverso incontri, seminari, convegni,
conferenze e pubblicazioni;
b) predispone progetti in materia di parita’ e pari
opportunita’ e fornisce indicazioni alla Regione ai fini della
redazione dei documenti di programmazione generale e settoriale;
c) vigila sull’applicazione delle leggi di parita’ esistenti e
presenta al Consiglio regionale e alla Giunta proposte per
l’adeguamento della legislazione regionale;
d) esprime pareri obbligatori sui progetti di legge regionale,
sugli strumenti di programmazione, nonche’ sugli atti di carattere
generale che hanno incidenza nelle materie attinenti le politiche di
genere, di competenza del Consiglio regionale e della Giunta, secondo
le modalita’ stabilite nei regolamenti interni dei suddetti organi;
e) svolge servizi di informazione e consulenza a favore delle
donne, nonche’ di orientamento verso prestazioni messe a disposizione
da altri enti e istituti;
f) svolge azioni di prevenzione e contrasto verso qualsiasi
forma di violenza contro le donne, anche mediante la gestione di
servizi dedicati alla tutela delle donne, in collegamento con la rete
dei servizi socio-sanitari. In tale ambito e’ inserito il Servizio
Telefono Donna;
g) promuove ogni altra iniziativa utile al perseguimento degli
obiettivi di cui all’art. 2.
2. Gli organi e le strutture del Centro pari opportunita’ hanno
il diritto di ottenere dagli uffici regionali e da quelli di enti,
istituti e societa’ a partecipazione regionale, le informazioni
necessarie all’esercizio delle proprie funzioni. Essi sono in ogni
caso tenuti alla riservatezza in ordine alle informazioni e ai dati
acquisiti.

Art. 6

Programmazione

1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta, approva il
programma triennale di attivita’ del Centro, con l’indicazione del
fabbisogno finanziario.
2. Il Centro, entro il 1° settembre di ogni anno, presenta alla
Giunta regionale il piano annuale di attivita’, in attuazione del
programma triennale e il bilancio preventivo deliberati
dall’assemblea di cui all’art. 9, comma 1, lettera a).
3. Il conto consuntivo e’ trasmesso alla Giunta regionale entro
il 15 aprile dell’anno successivo all’esercizio cui e’ riferito,
unitamente ad una relazione sull’attivita’ svolta.
4. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale gli atti
di cui ai commi 2 e 3.

Art. 7

Rapporti del Centro con altri organismi

1. Il Centro si pone come punto di riferimento e di confronto di
soggetti pubblici, con particolare riguardo ai comuni ed alle
province e di soggetti privati, quali in particolare le
organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e le
associazioni ed i gruppi, organizzati e non, delle donne svolgendo
attivita’ di:
a) informazione e consulenza in materia di parita’;
b) promozione di iniziative culturali;
c) verifica, in collaborazione con la consigliera o il
consigliere di parita’ regionale, sull’applicazione delle leggi
relative alla parita’ tra uomo e donna, con particolare riferimento
alla parita’ in materia di lavoro, nonche’ sulle condizioni di
impiego delle donne.
2. Il Centro, nell’esercizio delle sue funzioni, sviluppa
rapporti di collaborazione con tutti gli enti ed organismi preposti
alla realizzazione della parita’ tra uomo e donna attivi a livello
regionale, interregionale, nazionale ed europeo.
3. Il Centro, di intesa con il Presidente della Giunta o suo
delegato, convoca, con cadenza almeno annuale, l’assemblea regionale
composta dalle associazioni e dai movimenti femminili iscritti
all’elenco di cui all’art. 8 e dai rappresentanti delle
organizzazioni imprenditoriali, dei lavoratori e delle forze
politiche, per illustrare e discutere l’attivita’ svolta dal centro.
4. Il Centro invia annualmente al Presidente del Consiglio
regionale, al Presidente della Giunta regionale e ai componenti
dell’assemblea regionale di cui al comma 3, una relazione
sull’attuazione delle politiche di genere e sullo stato di attuazione
degli obiettivi di parita’ e pari opportunita’ della presente legge,
da porre all’esame del Consiglio regionale.
5. Il centro puo’ chiedere di essere ascoltato in Consiglio
regionale su problemi di particolare rilevanza economica, sociale e
culturale.

Art. 8

Elenco regionale delle associazioni e dei movimenti femminili

1. E’ istituito presso il Centro l’elenco regionale delle
associazioni e dei movimenti femminili, di seguito denominato elenco,
anche per consentire la convocazione dell’assemblea regionale di cui
all’art. 7, comma 3.
2. La gestione dell’elenco e’ affidata al responsabile del
Centro, di cui all’art. 14 il quale provvede, tempestivamente, ad
effettuare gli eventuali aggiornamenti e le cancellazioni.
3. Possono essere iscritte nell’elenco di cui al comma 1,
presentando il proprio atto costitutivo, tutte le associazioni e i
movimenti femminili il cui statuto o atto costitutivo preveda
finalita’ tra quelle previste dalla presente legge.
4. L’elenco e’ pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale
della Regione Umbria.

Art. 9 Gli organi del Centro 1. Sono organi del Centro: a) l’assemblea; b) il presidente; c) il revisore dei conti.

Art. 10 Assemblea 1. L’assemblea e’ composta da venti componenti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a 13, fra coloro che hanno maturato riconosciute esperienze e competenze di carattere culturale, sociale, giuridico, economico, scientifico e politico sulla condizione femminile. 2. Nei novanta giorni precedenti il rinnovo dell’assemblea, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, raccoglie le proposte di candidatura dalle organizzazioni sindacali piu’ rappresentative a livello regionale, dalle categorie economiche, dai partiti e dalle associazioni e movimenti femminili iscritti nell’elenco di cui all’art. 8. 3. Le proposte di candidatura di cui al comma 2 sono comunicate entro trenta giorni dalla pubblicazione della richiesta. 4. I componenti dell’assemblea sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale che ne fissa anche la data e il luogo della prima convocazione. 5. Le consigliere e i consiglieri regionali e provinciali di parita’ effettivi, ai sensi dell’art. 15, comma 2 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), sono componenti a tutti gli effetti dell’assemblea. 6. L’assemblea dura in carica fino alla scadenza ordinaria o anticipata della legislatura regionale ed esercita le sue funzioni fino all’elezione della nuova assemblea, che comunque deve avvenire entro centoventi giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio regionale. 7. I componenti dell’assemblea sono rieleggibili una sola volta.

Art. 11 Sedute e compiti dell’assemblea 1. L’assemblea si riunisce in via ordinaria con cadenza almeno bimestrale e puo’ riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede. 2. La convocazione dell’assemblea puo’ essere richiesta da un numero di componenti uguale o superiore ad un terzo. 3. Per la validita’ delle sedute e’ necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. 4. L’assemblea approva il piano annuale di attivita’, il bilancio e il conto consuntivo e l’allegata relazione sull’attivita’ svolta e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati nel precedente piano annuale di attivita’.

Art. 12 Il presidente e l’ufficio di presidenza 1. L’assemblea, nella prima seduta convocata dal Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dal decreto di nomina di cui all’art. 10, comma 4, elegge al proprio interno l’ufficio di presidenza, costituto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. 2. Il presidente e’ eletto a maggioranza assoluta dei componenti. I due vicepresidenti e i due segretari sono eletti con voto limitato a uno. 3. L’ufficio di presidenza e’ rinnovato a meta’ legislatura ed i componenti possono essere riconfermati. 4. I vicepresidenti collaborano con il presidente e lo sostituiscono in caso di sua assenza o impedimento. 5. I1 presidente rappresenta il centro nei rapporti con l’amministrazione regionale e con l’esterno, convoca e presiede le sedute dell’assemblea e ne coordina i lavori. Il presidente puo’ attribuire alcuni compiti e funzioni ai componenti dell’assemblea. 6. L’ufficio di presidenza: a) cura che l’attivita’ del Centro sia diretta al raggiungimento dei fini istituzionali perseguiti dalla presente legge; b) garantisce il regolare espletamento delle funzioni del Centro; c) cura l’attuazione e l’operativita’ delle attivita’ e delle iniziative deliberate dall’assemblea; d) assicura i rapporti con gli organi della Regione e con enti e soggetti esterni; f) sovrintende alla gestione del bilancio approvato dall’assemblea; g) esercita ogni altra funzione prevista dal regolamento del Centro di cui all’art. 4, comma 4.

Art. 13

Il revisore dei conti

1. Il revisore dei conti e’ eletto dal Consiglio regionale.
2. Al revisore dei conti compete:
a) controllare la regolarita’ amministrativa e contabile del
centro;
b) verificare la conformita’ del bilancio preventivo e del
conto consuntivo alle norme di legge;
d) presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione
sull’andamento amministrativo e contabile del Centro, da allegare al
conto consuntivo ai sensi dell’art. 6, comma 3;
d) di assistere alle sedute dell’assemblea.

Art. 14 Il responsabile del Centro 1. La Regione provvede alla nomina del responsabile del Centro ai sensi della normativa regionale vigente. 2. Spetta al responsabile l’assistenza agli organi del Centro e la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa, su indicazione dell’ufficio di presidenza. 3. Il responsabile propone al presidente il piano annuale di attivita’, il bilancio di previsione e il conto consuntivo, con allegata la relazione sull’attivita’ svolta e sui risultati conseguiti da presentare all’assemblea per l’approvazione ai sensi dell’art. 11, comma 4.

Art. 15

Indennita’

1. Ai componenti dell’assemblea spetta, per la partecipazione
alle sedute, un’indennita’ di presenza per un importo pari allo 0,50
per cento dell’indennita’ mensile di carica dei consiglieri
regionali.
2. Ai vicepresidenti e ai segretari spetta l’importo di cui al
comma 1 maggiorato del 30 per cento.
3. Al presidente spetta un’indennita’ mensile pari all’8 per
cento dell’indennita’ mensile di carica dei consiglieri regionali.
4. Ai componenti dell’assemblea che non risiedono nel capoluogo
di regione, per la partecipazione alle sedute e per quella ai gruppi
di lavoro, spetta il rimborso delle spese di viaggio, nelle forme
previste per i dipendenti regionali.
5. Per la partecipazione, in rappresentanza del Centro, ad
incontri, convegni, seminari, ai componenti dell’assemblea spetta il
rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti
regionali.

Art. 16

Norma transitoria

1. Il Consiglio regionale procede, entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, all’elezione
dell’assemblea secondo le modalita’ di cui all’art. 10.
2. Gli organi del Centro, in carica alla data di entrata in
vigore della presente legge, continuano il mandato fino
all’insediamento dei nuovi organi. A tal fine, in sede di prima
elezione dell’assemblea, l’Ufficio di presidenza del Consiglio
regionale raccoglie le proposte di candidatura dalle organizzazioni
sindacali piu’ rappresentative a livello regionale, dalle categorie
economiche, dai partiti e dalle associazioni e movimenti femminili
presenti ed operanti a livello regionale.

Art. 17

Norma di abrogazione

1. La legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 e la legge
regionale 27 dicembre 1989, n. 45 sono abrogate.

Art. 18

Norma finanziaria

1. Al finanziamento della presente legge per l’esercizio 2009 si
fa fronte con imputazione alla unita’ previsionale di base 13.1.009
denominata «Azioni per le pari opportunita’» (cap. 2539 N.I.)
utilizzando le risorse disponibili nella medesima unita’ previsionale
di base (cap. 2540) previste nel bilancio di previsione 2009 per il
finanziamento della legge regionale 18 novembre 1987, n. 51.
2. Per gli anni 2010 e successivi l’entita’ della spesa e’
determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi
dell’art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di
contabilita’.
3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di
contabilita’, e’ autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni
di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di
cassa.
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 15 aprile 2009

LORENZETTI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-16&task=dettaglio&numgu=3&redaz=009R0464&tmstp=1263890988507

REGIONE VENETO LEGGE REGIONALE 31 luglio 2009, n. 15 Norme in materia di gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 4 del 23-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 63
del 4 agosto 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge regionale:
Art. 1

Finalita’

1. La Regione del Veneto, al fine di prevenire situazioni di
contenzioso che possano coinvolgere gli operatori sanitari e
migliorare il rapporto di fiducia con il servizio sanitario
regionale, promuove l’utilizzo di modalita’ di composizione
stragiudiziale delle controversie insorte in occasione
dell’erogazione di prestazioni sanitarie.
2. Per il perseguimento delle finalita’ di cui al comma 1 la
Regione individua e disciplina le procedure funzionali alla
composizione stragiudiziale delle controversie, promuovendone
l’utilizzo da parte dei cittadini.
3. In un’ottica di qualita’ e di miglioramento continuo del
servizio sanitario regionale viene, altresi’, riconosciuta con la
presente legge l’importanza della formazione del personale sanitario,
volta al rafforzamento della cultura della gestione del rischio
clinico, nonche’ della prevenzione degli eventi dannosi anche al fine
di garantire la sicurezza dei pazienti e gli standard qualitativi
delle cure in ambito sanitario.

Art. 2

Commissione conciliativa regionale

1. E’ istituita la commissione conciliativa regionale, di seguito
denominata commissione, con il compito di comporre in via
stragiudiziale le controversie per danni da responsabilita’ civile
derivanti da prestazioni sanitarie erogate dalle aziende ULSS ed
ospedaliere nonche’ dalle strutture private provvisoriamente
accreditate, ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge regionale 16
agosto 2002, n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitarie, socio-sanitarie e sociali», di seguito denominate
strutture private provvisoriamente accreditate.
2. La commissione e’ competente in tutti i casi in cui un
paziente o i suoi aventi causa ritengano che vi sia stato un danno
causato da un errore nella diagnosi o nella terapia ovvero
dall’omessa o irregolare informazione, qualora obbligatoria per
legge.
3. La commissione e’ nominata dalla Giunta regionale per la
durata di tre anni, in deroga alla legge regionale 22 luglio 1997, n.
27 «Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di
competenza regionale e disciplina della durata degli organi» e
successive modificazioni. I componenti e i rispettivi supplenti non
possono essere nominati per piu’ di due volte consecutive.
4. La commissione e’ composta da:
a) un magistrato a riposo, con funzioni di presidente;
b) un medico legale iscritto nell’elenco dei consulenti tecnici
medico-legali, scelto tra una terna di nominativi proposta
dall’ordine regionale dei medici chirurghi e odontoiatri;
c) un avvocato con documentata esperienza in materia di
responsabilita’ medica e sanitaria, iscritto da almeno dieci anni
all’albo di uno degli ordini della circoscrizione della Corte di
appello di Venezia e scelto tra terne di nominativi proposte da
ciascun ordine.
5. La commissione, di volta in volta, richiede la consulenza di
uno o piu’ medici con competenza clinica nella specifica branca nel
cui ambito rientra la vicenda in discussione scegliendoli da un
apposito elenco di specialisti, proposto dall’ordine regionale dei
medici chirurghi e odontoiatri, e purche’ gli stessi non risultino
dipendenti delle aziende ULSS ed ospedaliere nonche’ delle strutture
private provvisoriamente accreditate, coinvolte nella controversia.
6. La Giunta regionale nomina per ogni componente, per il caso di
assenza o impedimento, con le medesime modalita’ di cui ai commi 3 e
4, lettere a), b) e c), un componente supplente.
7. I componenti della commissione di cui al comma 4, lettere b) e
c), non possono essere scelti tra i dipendenti delle aziende ULSS ed
ospedaliere nonche’ delle strutture private provvisoriamente
accreditate della Regione del Veneto.
8. I componenti della commissione hanno l’obbligo di astenersi,
anche su richiesta delle parti:
a) se hanno interesse nella controversia;
b) se loro stessi o il coniuge sono parenti fino al quarto
grado, o sono conviventi o commensali abituali di una delle parti;
c) se loro stessi o il coniuge hanno causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti;
d) se sono tutori, curatori, amministratori di sostegno,
procuratori, agenti o datori di lavoro di una delle parti; se,
inoltre, sono amministratori o gerenti di un ente, di un’associazione
anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa’ o
stabilimento che ha interesse nella controversia.
9. Se esistono gravi ragioni di convenienza, i componenti possono
richiedere al presidente della commissione l’autorizzazione ad
astenersi; quando l’astensione riguarda il presidente della
commissione, la stessa e’ chiesta alla giunta regionale.
10. Nelle ipotesi di astensione di cui ai commi 8 e 9, le
funzioni sono esercitate dai componenti supplenti; qualora anche
questi ultimi incorrano in una ipotesi di astensione la giunta
regionale nomina, per la specifica controversia, il componente di
commissione con le medesime modalita’ di cui ai commi 3 e 4, lettere
a), b) e c).
11. La commissione, in casi particolarmente complessi, puo’
acquisire la perizia di un consulente tecnico, iscritto negli elenchi
dei consulenti tecnici medico-legali presso i tribunali della Regione
del Veneto.
12. Le strutture della Giunta regionale, le aziende ULSS ed
ospedaliere, e le strutture private provvisoriamente accreditate sono
tenute ad assicurare la massima collaborazione alla commissione
fornendo informazioni e documentazioni nel termine di trenta giorni
dalla richiesta.
13. La commissione formula per iscritto una proposta di
conciliazione e la propone alle parti come contenuto di transazione
stragiudiziale.
14. La Giunta regionale, in relazione al numero di richieste di
procedure conciliative ed al fine di agevolare gli utenti e di
contenere i tempi di definizione delle conciliazioni, puo’ prevedere,
sentita la competente commissione consiliare, la costituzione di
sezioni istruttorie territoriali della commissione, definendone
composizione e modalita’ di funzionamento.

Art. 3

Attivita’ della commissione

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, sentita la competente commissione
consiliare, disciplina l’organizzazione della commissione, il
procedimento davanti alla stessa, i criteri e le modalita’ di
presentazione delle domande nonche’ l’indennita’ spettante ai
componenti, ai rispettivi supplenti e ai consulenti di cui all’art.
2, commi 5 e 11; con il medesimo provvedimento la giunta regionale
individua i mezzi, le risorse, la sede ed il personale da assegnare
alla commissione per l’espletamento delle sue funzioni.
2. Il procedimento davanti alla commissione si ispira ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) previsione della non obbligatorieta’ del procedimento
conciliativo;
b) previsione della volontarieta’ del procedimento davanti alla
commissione e consenso di tutte le parti necessarie di cui all’art.
4, comma 1;
c) gratuita’ del procedimento davanti alla commissione, salvo
quanto previsto dall’art. 4, comma 4;
d) previsione della non vincolativita’ della decisione della
commissione, lasciando quindi alle parti la facolta’ di adire
successivamente l’autorita’ giudiziaria;
e) garanzia dell’imparzialita’ nel procedimento;
f) adeguata rappresentativita’ delle parti e delle categorie
interessate;
g) celerita’ del procedimento, compatibilmente alla
complessita’ e delicatezza della controversia, che deve comunque
concludersi entro centottanta giorni dall’avvio;
h) definizione della conciliazione, in caso di accordo fra le
parti, con un atto negoziale di diritto privato ai sensi dell’art.
1965 del codice civile;
i) riservatezza del procedimento in ogni sua fase.
3. Il procedimento davanti alla commissione non e’ un
procedimento arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del
codice di procedura civile.

Art. 4 Parti 1. Sono parti necessarie nel procedimento davanti alla commissione: a) il paziente o, in caso di decesso, i suoi eredi che designano un comune procuratore; b) il personale del ruolo medico e sanitario coinvolto nel caso oggetto del procedimento; c) l’ente o la struttura sanitaria privata provvisoriamente accreditata di appartenenza degli operatori di cui alla lettera b). 2. Le compagnie assicurative delle aziende ULSS ed ospedaliere e delle strutture private provvisoriamente accreditate nonche’ quelle dei sanitari, possono intervenire come parti accessorie nel procedimento davanti alla commissione. 3. Le parti possono farsi rappresentare o assistere nel procedimento da una persona di fiducia, munita di apposita procura, nonche’ invitare a partecipare al procedimento rappresentanti di associazioni non aventi scopo di lucro operanti nell’ambito sanitario o socio-sanitario e della tutela del malato. 4. Ogni parte sopporta le eventuali spese sostenute per la propria difesa e consulenza tecnica.

Art. 5

Monitoraggio dell’attivita’ conciliativa

1. La commissione redige, entro il 30 giugno di ogni anno, il
rapporto dell’attivita’ svolta indicando in particolare:
a) il numero dei procedimenti conciliativi conclusisi con
l’accordo delle parti e la entita’ complessiva dei risarcimenti
pattuiti;
b) il numero dei procedimenti conciliativi ancora in corso e di
quelli archiviati;
c) le aziende ULSS ed ospedaliere nonche’ le strutture private
provvisoriamente accreditate coinvolte nei procedimenti conciliativi;
d) le tipologie di eventi in base ai quali e’ stata attivata la
procedura conciliativa;
e) le unita’ operative interessate dagli eventi di cui alla
lettera d).
2. Il rapporto annuale di cui al comma 1 e’ inviato alla giunta
regionale, alla competente commissione consiliare, all’agenzia
regionale socio sanitaria di cui alla legge regionale 29 novembre
2001, n. 32 «Agenzia regionale socio-sanitaria», alle aziende U LSS
ed ospedaliere, nonche’ alle strutture private provvisoriamente
accreditate. Le aziende ULSS ed ospedaliere e le strutture private
provvisoriamente accreditate interessate dai procedimenti
conciliativi, nel prenderne atto, propongono alla giunta regionale
eventuali azioni intraprese o da intraprendere, anche nel campo della
prevenzione degli eventi dannosi e della formazione del proprio
personale.
3. La giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento del
rapporto annuale, trasmette alla competente commissione consiliare
una puntuale relazione evidenziando, anche in conformita’ alla
programmazione sanitaria, le eventuali misure o azioni intraprese nei
confronti delle aziende ULSS ed ospedaliere e delle strutture private
provvisoriamente accreditate per contenere l’incidenza del rischio
clinico. Il rapporto e la relazione della giunta regionale sono
pubblicati, a cura della medesima, nel Bollettino ufficiale della
Regione del Veneto nel corso dell’anno di riferimento.

Art. 6

Fondo regionale

1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, al
fine di ridurre i costi delle coperture assicurative contro i rischi
sanitari e con specifico riferimento alla risoluzione stragiudiziale
delle controversie sanitarie nei termini e con le modalita’ di cui
alla presente legge, la giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare, approva un progetto che vede coinvolti la
Regione, le aziende ULSS ed ospedaliere e le compagnie assicurative,
finalizzato alla creazione di un fondo regionale per risarcire i
danni da responsabilita’ civile compresi tra euro 1.500,00 ed euro
500.000,00, prevedendo, altresi’, per danni superiori o ad
esaurimento del fondo, la copertura mediante apposita polizza
assicurativa.

Art. 7

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 2, quantificati
in euro 120.000,00 per ogni esercizio del triennio 2009-2011, si
provvede con le risorse allocate nell’UPB U0023 «Spese generali di
funzionamento» del bilancio di previsione 2009 e pluriennale
2009-2011.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 3, quantificati
in euro 60.000,00 per ogni esercizio del triennio 2009-2011, si
provvede con le risorse allocate nell’UPB U0017 «Oneri per il
personale» del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 6, quantificati
in euro 500.000,00 per ogni esercizio del triennio 2009-2011, si
provvede con le risorse allocate nell’UPB U0140 «Obiettivi di piano
per la sanita’» del bilancio di previsione 2009 e pluriennale
2009-2011.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Veneto.
Venezia, 31 luglio 2009

GALAN

(Omissis)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-23&task=dettaglio&numgu=4&redaz=009R0625&tmstp=1264493453584

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2009, n. 210

Disposizioni relative all’organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno ed al personale dell’amministrazione civile dell’interno, per l’attuazione dell’articolo 1, comma 404 – 416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 22 del 28-1-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli 4 e 14; Visto l’articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98; Visto l’articolo 1, comma 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto l’articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256; Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; Sentite le organizzazioni sindacali; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 27 agosto 2009; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; Sulla proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dell’economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche all’assetto organizzativo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali 1. All’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali e’ articolato nelle seguenti direzioni: a) Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali; b) Direzione centrale dei servizi elettorali; c) Direzione centrale della finanza locale; d) Direzione centrale per i servizi demografici.»; b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali e’ diretto da un Capo Dipartimento e ad esso sono assegnati un Vice Capo Dipartimento per l’espletamento delle funzioni vicarie e un altro Vice Capo Dipartimento al quale e’ anche affidata la responsabilita’ della Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali. Il Capo del Dipartimento puo’ delegare ai Vice Capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.».

N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note al titolo:
– Si riporta l’art. 1, commi da 404 a 416, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge
finanziaria 2007.):
«404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare
l’organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento
dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30
aprile 2007, ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale generale e non generale, procedendo alla
riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di
quelli di livello dirigenziale non generale nonche’ alla
eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti,
garantendo comunque nell’ambito delle procedure
sull’autorizzazione alle assunzioni la possibilita’ della
immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
assunti ai sensi dell’art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento
degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
comuni anche mediante strumenti di innovazione
amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la
costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione
presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base
dei principi di efficienza ed economicita’ a seguito di
valutazione congiunta tra il Ministro competente, il
Ministro dell’interno, il Ministro dell’economia e delle
finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la
realizzazione dell’esercizio unitario delle funzioni
logistiche e strumentali, l’istituzione dei servizi comuni
e l’utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di
proprieta’ pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi,
consulenza e studio di elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo
da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di
supporto (gestione delle risorse umane, sistemi
informativi, servizi manutentivi e logistici, affari
generali, provveditorati e contabilita’) non ecceda
comunque il 15 per cento delle risorse umane
complessivamente utilizzate da ogni amministrazione,
mediante processi di riorganizzazione e di formazione e
riconversione del personale addetto alle predette funzioni
che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore
all’8 per cento all’anno fino al raggiungimento del limite
predetto;
g) all’avvio della ristrutturazione, da parte del
Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica,
consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
particolare all’unificazione dei servizi contabili degli
uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa
citta’ estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli
articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano
svolte dal responsabile dell’ufficio unificato per conto di
tutte le rappresentanze medesime.
405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la
completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro
diciotto mesi dalla data della loro emanazione.
406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al
comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni
regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi
regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.
407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, trasmettono al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’economia e delle
finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il
cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro
ricezione, corredati:
a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata,
ai fini di cui all’art. 9, comma 3, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio
1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio,
che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le
riduzioni di spesa previste nel triennio;
b) da un analitico piano operativo asseverato, ai
fini di cui all’art. 9, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con
indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle
azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.
408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma
404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle
assunzioni di cui alla normativa vigente, le
amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di
riallocazione del personale in servizio, idonei ad
assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di
supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata
al comma 404, lettera f). I predetti piani, da predisporre
entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze. Nelle more dell’approvazione dei piani non
possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione
di cui al presente comma si applica anche alle Forze
armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
409. Il Ministro dell’economia e delle finanze e il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione verificano semestralmente lo stato di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416
e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di
tale verifica.
410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto
nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di
regolamento di cui al comma 404 e’ fatto divieto, per gli
anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
411. I competenti organi di controllo delle
amministrazioni, nell’esercizio delle rispettive
attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio
sull’osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e
alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio,
verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404,
lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo
svolgimento delle funzioni di supporto.
412. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti
il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, il Ministro dell’economia e delle finanze
e il Ministro dell’interno, emana linee guida per
l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
416.
413. Le direttive generali per l’attivita’
amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai
Ministri, contengono piani e programmi specifici sui
processi di riorganizzazione e di riallocazione delle
risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al
comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408.
414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti
nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei
piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini
della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di
risultato e della responsabilita’ dirigenziale.
415. L’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
404 a 414 e’ coordinata anche al fine del conseguimento dei
risultati finanziari di cui al comma 416 dall”’Unita’ per
la riorganizzazione” composta dai Ministri per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
dell’economia e delle finanze e dell’interno, che opera
anche come centro di monitoraggio delle attivita’
conseguenti alla predetta attuazione. Nell’esercizio delle
relative funzioni l’Unita’ per la riorganizzazione si
avvale, nell’ambito delle attivita’ istituzionali, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle
strutture gia’ esistenti presso le competenti
amministrazioni.
416. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi
da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire risparmi di
spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l’anno 2007, 14
milioni di euro per l’anno 2008 e 20 milioni di euro per
l’anno 2009.».
– Si riporta l’art. 74 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita’, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria):
«Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). – 1.
Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni,
gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca,
nonche’ gli enti pubblici di cui all’art. 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30
novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi
esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita’ ed
economicita’, operando la riduzione degli uffici
dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le
amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell’esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici;
all’unificazione delle strutture che svolgono
funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche
esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni
con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero
degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli
di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica
dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma
restando la possibilita’ dell’immissione di nuovi
dirigenti, nei termini previsti dall’art. 1, comma 404,
lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto
in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale
riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite
negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche
del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle
degli enti di ricerca, apportando una riduzione non
inferiore al dieci per cento della spesa complessiva
relativa al numero dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell’attuazione delle misure di cui al comma
1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante
appositi accordi, forme di esercizio unitario delle
funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
personale, nonche’ l’utilizzo congiunto delle risorse umane
in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le
amministrazioni dello Stato rideterminano la rete
periferica su base regionale o interregionale, oppure, in
alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle
esistenti strutture periferiche nell’ambito delle
prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto
delle procedure previste dall’art. 1, comma 404, lettera
c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell’attuazione delle misure previste dal
comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere
computate altresi’ le riduzioni derivanti dai regolamenti
emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell’art.
1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni
caso per le amministrazioni che hanno gia’ adottato i
predetti regolamenti resta salva la possibilita’ di
provvedere alla copertura dei posti di funzione
dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
disposizioni, nonche’ nelle disposizioni di rango primario
successive alla data di entrata in vigore della citata
legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze di
compatibilita’ generali nonche’ degli assetti
istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con
l’adozione di provvedimenti specifici del Presidente del
Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto
dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.
5. Sino all’emanazione dei provvedimenti di cui al
comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti alla data del
30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure
concorsuali e di mobilita’ avviate alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della
disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva
proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici
periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli
enti previdenziali situati sul territorio della provincia
autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l’anno 2008 ad
assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito
di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all’art. 1,
comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a
quanto previsto dai commi 1 e 4 e’ fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto.
6-bis. Restano escluse dall’applicazione del presente
articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermi
restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente
articolo da conseguire da parte di ciascuna
amministrazione.».
– Si riporta il testo degli articoli 4 e 14 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 4 (Disposizioni sull’organizzazione). – 1.
L’organizzazione, la dotazione organica, l’individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l’individuazione dei
Dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi
dell’art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Si applica l’art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
e l’istituzione di un ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all’istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita’ tra i diversi Dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita’ richiesti per l’esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l’interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall’art. 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall’art. 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All’individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche’ la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalita’ di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell’organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun Ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
«Art. 14 (Attribuzioni). – 1. Al Ministero dell’interno
sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e
del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni
statali esercitate dagli enti locali, tutela dell’ordine e
della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di
protezione civile e prevenzione incendi, salve le
specifiche competenze in materia del Presidente del
Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili,
cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.
2. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i
compiti di spettanza statale nelle seguenti aree
funzionali:
a) garanzia della regolare costituzione degli organi
elettivi degli enti locali e del loro funzionamento,
finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato
civile e sull’anagrafe e attivita’ di collaborazione con
gli enti locali;
b) tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e
coordinamento delle Forze di polizia;
c) amministrazione generale e supporto dei compiti di
rappresentanza generale di governo sul territorio;
d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli
delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione
e asilo;
d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture
centrali e periferiche dell’amministrazione, con
particolare riguardo alle politiche del personale
dell’amministrazione civile e alla promozione e sviluppo
delle relative attivita’ formative nonche’ alla gestione
delle risorse strumentali e finanziarie del Ministero.
3. Il Ministero svolge attraverso il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso
assegnati dalla normativa vigente.
4. Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile
1981, n. 121.».
Note alle premesse:
– L’art. 87, quinto comma, della Costituzione della
Repubblica italiana conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«4-bis. L’organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d’intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l’amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita’ eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell’organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita’
dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
– Si riporta l’art. 2, comma 2, lettera e) del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
«Art. 2 (Finalita’ e funzioni). – 1. (Omissis).
2. Il Presidente si avvale della Presidenza, in
particolare, per l’esercizio, in forma organica e
integrata, delle seguenti funzioni:
a) – d) (omissis);
e) i rapporti del Governo con le confessioni religiose,
ai sensi degli articoli 7 e 8, ultimo comma, della
Costituzione;».
– Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche.».
– Il decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2001, n. 398, reca: «Regolamento recante
l’organizzazione degli uffici centrali di livello
dirigenziale generale del Ministero dell’interno.».
– Il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo
2002, n. 98, reca: «Regolamento di organizzazione degli
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
dell’interno.».
– Per il testo dell’art. 1, comma 404, e seguenti della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Legge finanziaria 2007), si veda nelle note al titolo.
– Per il testo dell’art. 74, comma 1, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, si veda nelle note al titolo.
– Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, reca:
«Disposizioni in materia di rapporto di impiego del
personale della carriera prefettizia, a norma dell’art. 10
della legge 28 luglio 1999, n. 266.».
– Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, reca: «Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni finanziarie
urgenti.».
– Il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2006, n. 256, reca: «Regolamento di riorganizzazione
dell’Istituto superiore di Polizia.».
– Il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, reca:
«Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime
per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.».
– Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca:
«Norme in materia di sistemi informativi automatizzati
delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 2, comma
1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.».
Note all’art. 1:
– Si riporta il testo dell’art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 (per
l’argomento si veda nelle note alle premesse), come
modificato dal presente decreto:
«Art. 3. (Dipartimento per gli affari interni e
territoriali). – 1. Il Dipartimento per gli affari interni
e territoriali svolge le funzioni e i compiti spettanti al
Ministero di seguito indicati:
a) amministrazione generale e supporto dei compiti di
rappresentanza generale e di governo sul territorio;
b) garanzia della regolare costituzione degli organi
elettivi e del loro funzionamento, finanza locale, servizi
elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull’anagrafe,
attivita’ di collaborazione con gli enti locali;
2. Il Dipartimento per gli affari interni e
territoriali e’ articolato nelle seguenti direzioni:
a) Direzione centrale per gli uffici territoriali del
Governo e per le autonomie locali;
b) Direzione centrale dei servizi elettorali;
c) Direzione centrale della finanza locale;
d) Direzione centrale per i servizi demografici.
3. Il Dipartimento per gli affari interni e
territoriali e’ diretto da un Capo Dipartimento e ad esso
sono assegnati un Vice Capo Dipartimento per l’espletamento
delle funzioni vicarie e un altro Vice Capo Dipartimento al
quale e’ anche affidata la responsabilita’ della Direzione
centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le
autonomie locali. Il Capo del Dipartimento puo’ delegare ai
Vice Capi, di volta in volta o in via generale, specifiche
attribuzioni.».

Art. 2 Modifiche all’assetto organizzativo del Dipartimento per le liberta’ civili e l’immigrazione 1. All’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera c) e’ sostituita dalla seguente: «c) la cittadinanza, le minoranze e le zone di confine;»; b) al comma 1, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: «d) le confessioni religiose, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e l’Amministrazione del patrimonio del Fondo edifici di culto.»; c) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. Nell’ambito del Dipartimento opera, altresi’, la Commissione nazionale per il diritto di asilo di cui al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.».

Note all’art. 2:
– Si riporta il testo dell’art. 5 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398
come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Dipartimento per le liberta’ civili e
l’immigrazione). – 1. Il Dipartimento per le liberta’
civili e l’immigrazione svolge funzioni e compiti spettanti
al Ministero nella tutela dei diritti civili, ivi compresi
quelli concernenti:
a) l’immigrazione;
b) l’asilo;
c) la cittadinanza, le minoranze e le zone di
confine;
d) le confessioni religiose, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 2, comma 2, lettera e), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e l’amministrazione del
patrimonio del Fondo edifici di culto.
2. Il Dipartimento per le liberta’ civili e
l’immigrazione e’ articolato nelle seguenti direzioni:
a) Direzione centrale per le politiche
dell’immigrazione e dell’asilo;
b) Direzione centrale dei servizi civili per
l’immigrazione e l’asilo;
c) Direzione centrale per i diritti civili, la
cittadinanza e le minoranze;
d) Direzione centrale degli affari dei culti;
e) Direzione centrale per l’amministrazione del Fondo
edifici di culto;
f) Direzione centrale per gli affari generali e per
la gestione delle risorse finanziarie e strumentali.
3. Il Dipartimento per le liberta’ civili e
l’immigrazione e’ diretto da un Capo Dipartimento e ad esso
sono assegnati un Vice Capo Dipartimento per l’espletamento
delle funzioni vicarie e un altro Vice Capo Dipartimento al
quale e’ anche affidata la responsabilita’ della Direzione
centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo.
Il Capo del Dipartimento puo’ delegare ai Vice Capi, di
volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.
4. Nell’ambito del Dipartimento operano l’Ufficio per
le attivita’ del Commissario per il coordinamento delle
iniziative antiracket ed antiusura e l’Ufficio per le
attivita’ del Commissario per il coordinamento delle
iniziative di solidarieta’ per le vittime dei reati di tipo
mafioso, posti alle dirette dipendenze dei rispettivi
commissari. Qualora l’incarico di Commissario sia conferito
ad un prefetto, si provvede con l’aliquota di cui all’art.
3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
1991, n. 410.
5. Nell’ambito del Dipartimento opera, altresi’, la
Commissione nazionale per il diritto di asilo di cui al
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.».

Art. 3 Modifiche all’assetto organizzativo del Dipartimento per le politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie 1. L’articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente: «Art. 6-bis (Dipartimento per le politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie). – 1. Il Dipartimento per le politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati: a) politiche del personale e gestione delle risorse umane dell’amministrazione civile; b) organizzazione delle strutture centrali e periferiche dell’amministrazione civile; c) sviluppo delle attivita’ formative per il personale dell’amministrazione civile; d) documentazione generale e statistica a sostegno dell’attivita’ di amministrazione generale del Ministero e delle prefetture – Uffici territoriali del Governo; e) coordinamento dei sistemi informativi automatizzati, promozione e impiego delle tecnologie informatiche; f) gestione delle risorse finanziarie e strumentali anche per le esigenze generali del Ministero. 2. Il Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie e’ articolato come segue: a) Direzione centrale per le risorse umane; b) Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali. 3. Dal Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie dipende la Scuola superiore dell’Amministrazione dell’interno quale istituto di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale dell’amministrazione civile dell’interno. La Scuola assicura anche la funzione di documentazione generale e di statistica a sostegno dell’attivita’ di amministrazione generale del Ministero e delle prefetture – Uffici territoriali del Governo. Alla Scuola sono altresi’ attribuiti compiti di analisi e ricerca su tematiche socio-economiche emergenti sul territorio. 4. Al Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie fa capo, anche per le esigenze organizzative, logistiche e del personale, l’Ispettorato generale di amministrazione. L’Ispettorato generale di amministrazione, fermo restando quanto previsto in materia di svolgimento di compiti ispettivi da parte del Dipartimento della funzione pubblica, svolge funzioni e compiti in materia di controlli, ispezioni e inchieste amministrative su incarico del Ministro dell’interno, su disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, di altri Ministri o su richiesta dei Capi Dipartimento dell’Amministrazione dell’interno, nonche’ le funzioni in materia di servizi archivistici di competenza del Ministero dell’interno. All’Ispettorato e’ preposto un prefetto coadiuvato da un numero di ispettori generali non superiore a venticinque, di cui almeno tre prefetti, ivi compreso un prefetto a disposizione del Capo dell’Ispettorato per le esigenze ispettive dei servizi elettorali. 5. Il Dipartimento per le politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie e’ diretto da un Capo Dipartimento e ad esso sono assegnati un Vice Capo Dipartimento per l’espletamento delle funzioni vicarie e un altro Vice Capo Dipartimento al quale e’ anche affidata la responsabilita’ della Direzione centrale per le risorse umane. Al Direttore centrale per le risorse strumentali e finanziarie sono attribuite le funzioni di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Il Capo del Dipartimento puo’ delegare ai Vice capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.».

Note all’art. 3:
– Per l’argomento del decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, si veda nelle note
alle premesse.
– Si riporta l’art. 10 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39 (per l’argomento si veda nelle note
alle premesse):
«Art. 10. – 1. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ogni
amministrazione, nell’ambito delle proprie dotazioni
organiche, individua, sulla base di specifiche competenze
ed esperienze professionali, un dirigente generale o
equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un
dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale
responsabile per i sistemi informativi automatizzati.
2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i
rapporti dell’amministrazione di appartenenza con
l’Autorita’ e assume la responsabilita’ per i risultati
conseguiti nella medesima amministrazione con l’impiego
delle tecnologie informatiche, verificati ai sensi
dell’art. 7, comma 1, lettera d). Ai fini della verifica
dei risultati, i compiti del nucleo di valutazione di cui
all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, sono attribuiti all’Autorita’.
3. In relazione all’amministrazione di appartenenza, il
dirigente responsabile per i sistemi informativi
automatizzati, oltre a contribuire alla definizione della
bozza del piano triennale, trasmette all’Autorita’ entro il
mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo stato
dell’automazione a consuntivo dell’anno precedente, con
l’indicazione delle tecnologie impiegate, delle spese
sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefici
conseguiti.».

Art. 4 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256 1. In relazione alla esigenza di dare attuazione alle misure di riorganizzazione previste dal presente regolamento, nella tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in corrispondenza della qualifica di prefetto, e’ soppressa la funzione di «Direttore dell’Istituto superiore di Polizia» e , conseguentemente, sono soppresse all’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, le parole: «dalla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e».

Note all’art. 4:
– Per il testo vigente della tabella B allegata al
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (per l’argomento
si veda nelle note in premessa), si veda nelle note
all’art. 5.
– Si riporta il testo dell’art. 5, comma 1, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n.
256, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Direttore della Scuola). – 1. Alla Scuola e’
preposto un direttore, scelto tra i funzionari indicati,
per la specifica funzione, dalla tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335.».

Art. 5 Personale dirigente 1. In attuazione dell’articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi dodici posti di funzione di prefetto individuati nell’allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento, nonche’ sette posti di funzione di vice prefetto e sessanta posti di funzione di viceprefetto aggiunto. 2. Corrispondentemente, le dotazioni organiche delle qualifiche di prefetto, di viceprefetto e di viceprefetto aggiunto, previste nella tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, come modificata dal decreto del Ministro dell’interno 4 ottobre 2002, n. 243, sono ridotte rispettivamente di dodici, sette e sessanta unita’. 3. In attuazione dell’articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi tredici uffici di dirigente di seconda fascia dell’Area I dell’Amministrazione civile dell’interno. 4. Corrispondentemente, le dotazioni organiche dei dirigenti dell’Area I dell’Amministrazione civile dell’interno, sono determinate come previsto nell’allegata tabella B, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Note all’art. 5: – Per il testo dell’art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si veda nelle note al titolo. – Per il testo dell’art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si veda nelle note al titolo. – Si riporta la tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (per l’argomento si veda nella nota in premessa), come modificata dal presente decreto: «Tabella B Qualifiche della carriera prefettizia e funzioni conferibili Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 6 Personale dell’Amministrazione civile dell’interno destinatario del CCNL comparto Ministeri 1. In coerenza con il nuovo assetto organizzativo e in applicazione dell’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche del personale non dirigente dell’Amministrazione civile dell’interno sono determinate come previsto nell’allegata tabella C, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. I contingenti di personale appartenenti alle aree prima, seconda e terza, determinati ai sensi del comma 1 sono ripartiti nei profili professionali e nelle fasce retributive con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica Amministrazione e l’innovazione.

Note all’art. 6:
– Per il testo dell’art. 74 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, si veda nelle note al titolo.

Art. 7 Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale 1. All’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale riservati al personale dell’Amministrazione civile dell’interno nell’ambito degli uffici centrali e periferici, alla definizione dei relativi compiti, nonche’ alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, anche di diretta collaborazione del Ministro nell’ambito del contingente assegnato, si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento con decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall’articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e dell’articolo 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

Note all’art. 7:
– Per il testo vigente dell’art. 4, comma 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle
note alle premesse.
– Per l’argomento del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14, si veda nelle note alle premesse.
– Si riporta il testo vigente dell’art. 10 del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per l’argomento si veda
nelle note alle premesse:
«Art. 10 (Individuazione dei posti di funzione). – 1.
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11,
comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
materia di organizzazione dei Ministeri e di accorpamento,
nell’ufficio territoriale del Governo, delle strutture
periferiche dello Stato, i posti di funzione da conferire
ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell’ambito
degli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione
dell’interno, sono individuati con decreto del Ministro
dell’interno. Negli uffici individuati ai sensi del
presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in
caso di assenza o di impedimento e’ assicurata da altro
funzionario della carriera prefettizia.
2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze
organizzative e funzionali, e comunque con cadenza
biennale, si provvede, con le modalita’ di cui al comma 1,
alla periodica rideterminazione dei posti di funzione di
cui allo stesso comma nell’ambito degli uffici centrali e
periferici dell’Amministrazione dell’interno.».

Art. 8

Invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 24 novembre 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Maroni, Ministro dell’interno

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 117

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-28&task=dettaglio&numgu=22&redaz=010G0012&tmstp=1265007765037

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2009 Ripartizione delle risorse finanziarie previste dall’articolo 1, comma 1012, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore delle regioni Marche ed Umbria.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 24 del 30-1-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n.
6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61,
concernente misure urgenti in favore delle zone terremotate delle
regioni Marche ed Umbria;
Visto l’art. 1, comma 1012, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che prevede, per la prosecuzione degli interventi nei territori delle
regioni Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre
1997, l’integrazione delle risorse di cui al decreto-legge 30 gennaio
1998, n. 6, mediante l’erogazione di un contributo annuo di 52
milioni di euro per l’anno 2007 e di 55 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009, da erogare alle medesime regioni secondo la
ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Considerato che occorre procedere all’ulteriore ripartizione delle
risorse finanziarie tra le regioni Marche ed Umbria d’intesa con il
Dipartimento della protezione civile al fine di assicurare la
prosecuzione degli interventi per la ricostruzione conseguente la
crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;
Viste le note rispettivamente del 3 febbraio 2009 del Presidente
della regione Marche e del 12 febbraio del Presidente della regione
Umbria che hanno confermato, per l’anno 2009, le percentuali di
ripartizione delle disponibilita’ finanziarie gia’ determinate sulla
base delle precedenti intese assunte tra le predette regioni;
Ritenuto di accogliere la proposta delle regioni Marche ed Umbria;

Decreta:

Le risorse finanziarie previste dall’art. 1, comma 1012, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, vengono ripartite per l’anno 2009 in:
65% regione Umbria e 35% regione Marche.
Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 5 marzo 2009

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-30&task=dettaglio&numgu=24&redaz=10A00843&tmstp=1265009290445