DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Lombriasco e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 29 del 5-2-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Lombriasco (Torino); Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 3 dicembre 2009, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge; Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’ allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Art. 1 Il consiglio comunale di Lombriasco (Torino) e’ sciolto.

Art. 2

Il dott. Roberto Dosio e’ nominato commissario straordinario per la
provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli
organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al
consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addi’ 22 gennaio 2010

NAPOLITANO

Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-05&task=dettaglio&numgu=29&redaz=10A01366&tmstp=1265704030470

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 2009 Nomina del prefetto Paolo Calvo a Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 31 del 8-2-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, ed in particolare, l’art. 4, comma 1, come sostituito dall’art. 1 del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, che prevede l’individuazione da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, degli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell’energia, nonche’, d’intesa con te regioni e le province autonome interessate, degli interventi relativi alla produzione dell’energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari; Visto inoltre l’art. 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 78 del 2009, che prevede che, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 siano nominati, con decreto del Presidente della Repubblica, uno o piu’ Commissari straordinari del Governo ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009, sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, con la quale dono stati individuati gli interventi urgenti in materia di nuovi elettrodotti da realizzare ai sensi del citato art. 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78; Visto l’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerato che per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 4 del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, e’ necessario definire gli ambiti di competenza e responsabilita’ propri dell’organo chiamato ad assolvere agli adempimenti necessari alla realizzazione degli interventi stessi, nonche’ assicurare all’organo straordinario medesimo il supporto per l’espletamento dei relativi compiti istituzionali, sulla base della cooperazione delle amministrazioni e degli altri soggetti interessati alla realizzazione degli interventi di cui al presente provvedimento, con conseguenti sinergie funzionali nelle procedure incardinate presso tale organo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009, sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, con la quale il prefetto Paolo Calvo e’ nominato Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi urgenti per i nuovi elettrodotti; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1 Nomina del Commissario straordinario 1. Il Prefetto Paolo Calvo e’ nominato Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi urgenti per i nuovi elettrodotti di cui all’ art. 2, come da deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009, adottata ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

Art. 2 Individuazione degli interventi 1. Ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009, adottata su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, le opere di seguito indicate sono individuate come interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell’energia per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere realizzati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n..102, e successive modificazioni: a) nuovo elettrodotto a 150 kV tra le stazioni elettriche di Galatina (Lecce) e di Casarano (Lecce); b) nuovo elettrodotto a 150 kV tra le stazioni elettriche di Castelnuovo di Conza (Avellino) e di Goleto Sant’Angelo (Avellino); c) nuovo elettrodotto tra due nuove stazioni elettriche ubicate a San Paolo Civitate (Foggia) e Torre Maggiore (Foggia).

Art. 3 Supporto al Commissario straordinario 1. Per l’esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario puo’ avvalersi: a) delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle facenti capo al Ministro per la semplificazione normativa, in particolare per le funzioni di indirizzo, impulso, controllo e vigilanza; b) delle strutture del Ministero dello sviluppo economico; c) delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riferimento al Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale; d) delle strutture del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; e) delle strutture delle altre amministrazioni pubbliche volta per volta competenti; f) delle strutture del concessionario del pubblico servizio di trasmissione dell’energia elettrica; g) delle strutture del soggetto titolare dell’iniziativa. 2. Il Commissario straordinario puo’ demandare il compimento di alcuni atti di sua competenza a componenti delle strutture sopra indicate, previa indicazione dei criteri, limiti e modalita’ di adozione degli atti in questione; puo’, altresi’, individuare, per lo svolgimento di specifiche attivita’, tecnici esterni, di comprovata esperienza e professionalita’, i cui compensi sono a carico dei soggetti indicati al comma 1 nell’ambito delle risorse esistenti. 3. Con riferimento agli atti, provvedimenti e attivita’ per i quali non siano decorsi i termini previsti dall’art. 4, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, il Commissario straordinario esercita esclusivamente attivita’ di vigilanza. 4. Al Commissario straordinario puo’ essere attribuito un compenso, determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, nell’ambito delle risorse esistenti, previa convenzione tra i soggetti di cui al comma 1 per la ripartizione degli oneri derivanti dal presente provvedimento.

Art. 4 Funzioni di controllo e vigilanza da parte dei Ministri competenti 1. I Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa (di seguito indicati come «Ministri vigilanti») svolgono funzioni di controllo e di vigilanza sull’attivita’ del Commissario straordinario, anche con riferimento alle attivita’ di cui al presente articolo. 2. Il Commissario straordinario trasmette ai Ministri vigilanti un crono-programma delle attivita’ relative agli interventi oggetto del presente provvedimento e riferisce sullo stato di avanzamento degli stessi con cadenza almeno mensile, salvo specifiche richieste in relazione ai tempi e alle modalita’ di svolgimento dei suoi compiti. 3. Nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, i Ministri vigilanti esercitano poteri di indirizzo e di impulso nei confronti del Commissario straordinario, nonche’, ove necessario, poteri anche sostitutivi di coordinamento delle amministrazioni pubbliche coinvolte nei procedimenti di autorizzazione relativi agli interventi oggetto del presente provvedimento. 4. I Ministri vigilanti possono proporre la revoca del Commissario straordinario in caso di gravi inadempienze nello svolgimento dei suoi compiti, in particolare in relazione alle finalita’ di semplificazione e accelerazione di cui all’art. 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

Art. 5 Termine dell’attivita’ del Commissario straordinario 1. Il mandato del Commissario straordinario, in relazione agli interventi oggetto del presente provvedimento, ha durata sino al 30 giugno 2010. 2. Tale durata potra’ essere prorogata su istanza del Commissario straordinario per gravi motivi, preventivamente valutati dai Ministri vigilanti, e comunque per cause non imputabili al Commissario stesso. Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, comunicato al Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi’ 12 novembre 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Scajola, Ministro dello sviluppo economico Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Prestigiacomo, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita’ produttive, registro n. 4, foglio n. 238

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-08&task=dettaglio&numgu=31&redaz=10A01349&tmstp=1265707952321

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Campodarsego e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 32 del 9-2-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Campodarsego (Padova); Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati acquisiti al protocollo dell’ente, da undici consiglieri sui venti assegnati al comune, a seguito delle quali non puo’ essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi; Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’ allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Art. 1 Il consiglio comunale di Campodarsego (Padova) e’ sciolto.

Art. 2

La dott.ssa Emanuela Milan e’ nominata commissario straordinario
per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento
degli organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al
consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addi’ 22 gennaio 2010

NAPOLITANO

Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-09&task=dettaglio&numgu=32&redaz=10A01633&tmstp=1265964138381

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 novembre 2009 Autorizzazione ad assumere unita’ di personale per le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici, le agenzie e le autorita’ di bacino.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 37 del 15-2-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l’art. 1, comma 47, che disciplina la mobilita’ tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006); Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007); Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008); Visto l’art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, cosi’ come modificato dall’art. 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che, per l’anno 2008, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’art. 70 del d.lgs. n. 165 del 2001, possono procedere per il medesimo anno ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente; Visto l’art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, la quale prevede che le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono autorizzate secondo le modalita’ di cui all’art. 35, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e dei relativi oneri; Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; Viste le note delle amministrazioni interessate che, nel chiedere le relative assunzioni con specifica degli oneri da sostenere, danno analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno 2007 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili; Considerato che l’onere previsto per le assunzioni richieste non supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata; Ritenuto di accogliere l’urgenza assunzionale rappresentata; Visto il citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; Visto in particolare l’art. 74, commi 1, 5 e 6, del predetto decreto legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo; Visto il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed in particolare l’art. 41, comma 1, come modificato dall’art. 23, comma 3, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2007, di cui all’art. 1, commi 523 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e’ prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009; Visto l’art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell’individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta’ di personale, anche temporanea, nell’ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale; Tenuto conto che le assunzioni autorizzate sono comunque subordinate alla disponibilita’ di posti in dotazione organica, e che sino all’emanazione dei provvedimenti previsti dall’art. 74, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008, la dotazione organica e’ individuata in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008, fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita’ avviate alla data di entrata in vigore del predetto decreto legge; Visto il comma 6-bis del citato art. 74 del decreto legge n. 112 del 2008 che esclude dall’applicazione dell’art. 74 medesimo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, fermi restando gli obbiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione; Visto il decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l’art. 17, comma 7, che prevede che dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto le amministrazioni vigilanti su enti ed organismi pubblici statali, nonche’ strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa e gli enti interessati, sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuno ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 17, non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle gia’ autorizzate e quelle previste da disposizioni speciali, fatte salve le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle universita’, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le finalita’ di cui al comma 4 dell’art. 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresi’ fatte salve le assunzioni dell’Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»; Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 1. Fermo restando gli adempimenti previsti dall’art. 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche’ il divieto di assumere previsto dall’art. 17, comma 7, del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, le amministrazioni di cui alla tabella allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, portati a compimento gli adempimenti di cui alle citate disposizioni, accertata dagli organi competenti la realizzazione degli obiettivi di risparmio assegnati secondo le modalita’ indicate, possono procedere, ai sensi del combinato disposto dei commi 523 e 536, dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’assunzione a tempo indeterminato delle unita’ per ciascuna indicate e per un onere corrispondente all’importo accanto specificato. 2. Le predette Amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 gennaio 2011, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresi’ fornita da parte dell’amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto. 3. All’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell’ambito delle disponibilita’ dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri e dei rispettivi bilanci delle altre amministrazioni. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 novembre 2009 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Brunetta Il Ministro dell’economia e delle finanze: Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2010 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 186

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-15&task=dettaglio&numgu=37&redaz=10A01840&tmstp=1266392679067