DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 2010 Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Rosarno.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 39 del 17-2-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 15 dicembre 2008, registrato alla
Corte dei conti il 19 dicembre 2008, con il quale, ai sensi dell’art.
143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’ stato disposto
lo scioglimento del consiglio comunale di Rosarno (Reggio Calabria)
per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione
straordinaria per la provvisoria gestione dell’ente;
Constatato che non risulta esaurita l’azione di recupero e
risanamento complessivo dell’istituzione locale e della realta’
sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;
Ritenuto che le esigenze della collettivita’ locale e la tutela
degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello
Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di
legalita’ e restituisca efficienza e trasparenza all’azione
amministrativa dell’ente;
Visto l’art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 gennaio 2010;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Rosarno
(Reggio Calabria), fissata in diciotto mesi, e’ prorogata per il
periodo di sei mesi.
Dato a Roma, addi’ 29 gennaio 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Maroni, Ministro dell’interno

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2010
Ministeri istituzionali – Interno, registro n. 1, foglio n. 288

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-17&task=dettaglio&numgu=39&redaz=10A01871&tmstp=1266825718093

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 2010 Proroga dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il territorio della regione Calabria nel mese di gennaio 2009.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 46 del 25-2-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
30 gennaio 2009, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di
emergenza, fino al 31 gennaio 2010, in relazione agli eccezionali
eventi avversi che hanno colpito il territorio della regione Calabria
nel mese di gennaio 2009;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e’ stata
adottata per fronteggiare situazioni che per intensita’ ed estensione
richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Considerato che sono ancora in corso le iniziative di carattere
urgente necessarie alla rimozione delle situazioni di pericolo ed al
ritorno alle normali condizioni di vita;
Vista la nota del 16 dicembre 2009 del Commissario delegato –
Presidente della regione Calabria con la quale e’ stata rappresentata
l’esigenza di una proroga dello stato di emergenza al fine di
permettere la realizzazione degli interventi necessari al definitivo
superamento del contesto emergenziale;
Considerata, quindi, l’esigenza di prevedere una proroga dello
stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi
finalizzati al definitivo rientro nell’ordinario;
Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste, e che
ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall’art. 5, comma 1, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di
emergenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 febbraio 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in
premessa, e’ prorogato, fino al 31 gennaio 2011, lo stato di
emergenza in relazione agli eccezionali eventi avversi che hanno
colpito il territorio della regione Calabria nel mese di gennaio
2009.
Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 19 febbraio 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-25&task=dettaglio&numgu=46&redaz=10A02401&tmstp=1267606092354

REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 25 giugno 2009, n. 32 Interventi per combattere la poverta’ ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 8 del 20-2-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 1° luglio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Preambolo Visto l’art. 117, quarto comma, della Costituzione; Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti e di cittadinanza sociale); Considerato quanto segue: 1. E’ necessario promuovere e sostenere politiche finalizzate ad attenuare le condizioni di disagio delle persone e delle famiglie attraverso la raccolta e la distribuzione di generi alimentari. 2. Occorre promuovere rapporti e accordi tra le aziende del settore alimentare, aziende della grande distribuzione alimentare ed aziende attive nel settore della ristorazione collettiva con le associazioni di volontariato al fine di assicurare la cessione di beni non piu’ commercializzabili ma sempre commestibili. 3. E’ importante valorizzare il ruolo delle associazioni di volontariato in grado di assicurare una mobilitazione significativa di volontari e sollecitare iniziative volte al reperimento delle risorse. Si approva la presente legge: Art. 1 Finalita’ 1. La Regione Toscana, nell’ambito delle politiche di solidarieta’ sociale, riconosce, valorizza e promuove l’attivita’ svolta per il recupero delle eccedenze alimentari e per la loro redistribuzione a coloro che assistono persone in stato di grave disagio sociale e di indigenza.

Art. 2

Beneficiari

1. La Regione assume le finalita’ di cui alla presente legge nei
propri strumenti di programmazione economica e sociale avvalendosi,
per il perseguimento delle stesse, dei soggetti del terzo settore di
cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (sistema integrato
di interventi e servizi per la tutela dei diritti e di cittadinanza
sociale), che esercitano in modo prevalente l’attivita’ di cui
all’art. 1. Tali soggetti devono rispondere ai seguenti requisiti:
a) operare in Toscana;
b) documentare l’attivita’, esercitata da almeno cinque anni in
modo continuativo;
c) operare in almeno cinque province del territorio regionale;
d) operare con una progettualita’ di rete a livello territoriale.

Art. 3 Interventi 1. La Regione, in attuazione delle finalita’ di cui all’art. 1, individua gli obiettivi e le modalita’ di intervento e di sostegno operativo e finanziario mediante la predisposizione di un programma di interventi a valenza triennale, approvato dalla giunta regionale. 2. Il programma persegue i seguenti obiettivi: a) l’attenuazione delle condizioni di disagio delle persone e delle famiglie, attraverso la raccolta e la distribuzione di generi alimentari ai soggetti che operano nel settore assistenziale; b) la promozione e il sostegno di specifici progetti formativi inerenti la diffusione di una corretta cultura della nutrizione da attuarsi anche mediante apposite azioni di informazione rivolte verso la collettivita’; c) la costituzione di modelli di partnership consistenti nella definizione di accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare, della grande distribuzione alimentare e della ristorazione collettiva con i soggetti di cui all’art. 2 favorendo la cessione di beni non commerciabili ma ancora commestibili; d) la predisposizione di progetti di informatizzazione e di formazione professionale a sostegno delle attivita’ di recupero e di redistribuzione delle eccedenze alimentari. 3. I rapporti tra la Regione e i soggetti individuati dal programma di cui al comma 2, sono regolati da un’apposita convenzione approvata dalla giunta regionale. 4. La convenzione prevede le modalita’ e i tempi di realizzazione degli interventi e dei servizi prestati nonche’ le modalita’ per la verifica dello svolgimento degli stessi e per l’erogazione di risorse economiche da parte della Regione Toscana.

Art. 4 Norma finanziaria 1. Per il programma pluriennale di cui all’art. 3 e’ autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per il 2009 a valere sull’unita’ previsionale di base (UPB) 234 «Programmi ed azioni per il sostegno dell’inclusione sociale – Spese correnti». 2. Per gli anni 2010 e 2011 i fondi saranno reperiti con legge di bilancio. La presente legge e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 25 giugno 2009 MARTINI La presente legge e’ stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 giugno 2009. La presente legge e’ stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 giugno 2009.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-20&task=dettaglio&numgu=8&redaz=009R0602&tmstp=1267607561426

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 luglio 2009, n. 200 Regolamento recante le modalita’ ed i termini di esecuzione delle revisioni delle banche di credito cooperativo.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 9 del 27-2-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 29 luglio 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 3 dicembre 2007 (disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), con particolare riferimento all’art. 20, il quale: 1) al comma 1, prevede che, fatte salve le competenze della Banca d’Italia e tenuto conto degli ambiti di pertinenza delle diverse autorita’ vigilanti, le banche di credito cooperativo sono assoggettate alla disciplina dei controlli sugli enti cooperativi, secondo le modalita’ e nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale, senza oneri per l’amministrazione regionale; 2) al comma 2, stabilisce che per le banche di credito cooperativo che aderiscono ad un organismo specializzato, riconosciuto dall’amministrazione regionale d’intesa con la Banca d’Italia sulla base di requisiti di idoneita’ e rappresentativita’, la revisione cooperativa e’ disposta dall’organismo stesso sulla base di una convenzione; 3) al comma 3, dispone che per le banche di credito cooperativo che non aderiscono a un organismo specializzato, ma aderiscono a una associazione nazionale, la revisione e’ svolta dall’associazione nazionale stessa, anche attraverso le sue articolazioni territoriali; 4) al comma 4, prevede che per le banche di credito cooperativo non aderenti a un organismo specializzato e non aderenti a un’associazione nazionale, la revisione e’ effettuata dalla struttura direzionale regionale competente in materia di vigilanza sulla cooperazione; 5) al comma 5, dispone che con regolamento regionale vengano determinati, d’intesa con la Banca d’Italia, le modalita’ e i termini di esecuzione delle revisioni delle banche di credito cooperativo; Vista la nota protocollo n. 5470/Prod/Coop di data 5 marzo 2009, con la quale la direzione centrale attivita’ produttive ha trasmesso alla Banca d’Italia: a) lo schema dei provvedimenti relativi alla vigilanza cooperativa riguardante le banche di credito cooperativo regionali, ai fini della formale espressione dell’intesa ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 5, della legge regionale n. 27/2007; b) lo schema di decreto del direttore centrale delle attivita’ produttive di approvazione del modello di verbale di revisione delle banche di credito cooperativo, ai fini dell’espressione del parere; Acquisita la prescritta intesa sulla bozza di regolamento recante le modalita’ e i termini di esecuzione delle revisioni delle banche di credito cooperativo, conformemente al disposto dell’art. 20, comma 5, della legge regionale n. 27/2007, che Banca d’Italia ha formalmente espresso con nota n. 517355 del 22 maggio 2009; Ritenuto di procedere all’emanazione dell’allegato «Regolamento recante le modalita’ ed i termini di esecuzione delle revisioni delle banche di credito cooperativo, in attuazione dell’art. 20, comma 5, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27»; Visto l’art. 42 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all’art. 14, comma 1, lettera r); Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 1592; Decreta: 1. E’ emanato il «Regolamento recante le modalita’ ed i termini di esecuzione delle revisioni delle banche di credito cooperativo, in attuazione dell’art. 20, comma 5, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. II presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO (Omissis)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-27&task=dettaglio&numgu=9&redaz=009R0623&tmstp=1267690195457