MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 26 novembre 2012 Ri-registrazione del prodotto fitosanitario OPINION ECNA registrato al n. 15041, a base di propiconazolo, sulla base del fascicolo di All. III, di cui al decreto legislativo 194/95, denominato Opinion…

…250g/l EC, valutato alla luce dei principi uniformi.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL DIRETTORE GENERALE
per l’igiene e la sicurezza
degli alimenti e della nutrizione

Visto l’articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall’articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.
189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129,
sull’organizzazione del Ministero della salute;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato».
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d’immissione in
commercio di prodotti fitosanitari, nonche’ la circolare del 10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione
di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il
decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l’attuazione delle
direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla
classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n.
790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al
progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione,
all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l’articolo 80 concernente
"misure transitorie";
Visti i relativi regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011,
541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di
attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 2003 di recepimento
della direttiva 03/70/EC relativa all’iscrizione della sostanza
attiva propiconazolo nell’Allegato I del decreto legislativo 194/95;
Visto il decreto di autorizzazione all’immissione in commercio e
all’impiego del prodotto fitosanitario OPINION ECNA registrato al
n.15041;
Vista l’istanza presentata in data 10 Settembre 2012 dall’impresa
Makhteshim Agan con sede legale in Grassobbio (Bergamo), via Zanica
19, intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi
uniformi del prodotto fitosanitario OPINION ECNA registrato al
n.15041, prodotto copia del Protil EC reg. n. 10426, sulla base del
fascicolo Opinion 250 g/l EC conforme all’allegato 111 del citato
decreto legislativo l 94/1995;
Considerato che l’impresa titolare dell’autorizzazione del prodotto
fitosanitario di riferimento ha ottemperato a quanto previsto
dall’articolo 2, comma 4, del citato decreto 26 novembre 2003, nei
tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformita’ alle
condizioni definite per la sostanza attiva propiconazolo:
Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari
di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194
ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato
fascicolo denominato Opinion 250 g/l EC rilasciata dall’Universita’
degli studi di Milano, al fine di riregistrare alcuni prodotti
fitosanitari fino al 31 maggio 2014, alle nuove condizioni di
impiego;
Vista la nota dell’Ufficio in data 13 settembre 2011 con la quale
e’ stata richiesta all’Impresa Makhteshim Agan Italia la
documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati
dalla sopracitata Universita’ di Milano da presentarsi entro dodici
mesi dalla data della medesima;
Visti gli atti da cui’ risulta che l’impresa in questione ha
presentato, entro i termini stabiliti, la documentazione sopra
citata;
Viste la nota con la quale l’impresa Makhteshim Agan Italia,
titolare della registrazione del prodotto litosanitario Protil EC
registrato al n.10426, ha ottemperato a quanto richiesto
dall’Ufficio;
Ritenuto di ri-registrare fino al 31 maggio 2014, data di scadenza
dell’approvazione della sostanza attiva propiconazolo, il prodotto
fitosanitario OPINION ECNA registrato al n,15041, alle condizioni
definite dai principi uniformi di cui all’allegato VI del citato
decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194 sulla base del fascicolo
Opinion 250 g/l EC conforme all’All. III;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9
luglio 1999;

Decreta:

E’ ri-registrato fino al 31 maggio 2014, data di scadenza
dell’approvazione della sostanza attiva propiconazolo, il prodotto
fitosanitario OPINION ECNA registrato al n.15041, di titolarita’
dell’Impresa Makhteshim Agan Italia, con sede legale in Grassobbio
(Bergamo). via Zanica 19, alle condizioni indicate nell’etichetta
allegata al presente decreto;
E’ fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche
in conformita’ a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni
riguardanti la sostanza attiva componente.
E’ fatto salvo ogni eventuale successivo adeguamento delle
condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione
anche in base alla valutazione della documentazione aggiuntiva
presentata dall’impresa a sostegno del prodotto di riferimento.
La commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti, sono
consentiti secondo le seguenti modalita’:
8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la
commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la
vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;
12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per
l’impiego da parte degli utilizzatori finali.
E’, approvata quale parte integrante del presente decreto
l’etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
Il presente decreto sara’ notificato in via amministrativa
all’Imprese interessate e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 26 novembre 2012

Il direttore generale: Borrello

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 2013, n. 41 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati…

..e paste alimentari.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare
l’articolo 50, il quale prevede che, con la procedura di cui
all’articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono
essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la
commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche
se disciplinati con legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio
2001, n. 187;
Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanita’ 27 febbraio 1996, n.
209;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l’articolo
48, il quale stabilisce, tra l’altro, che le disposizioni concernenti
la produzione e la commercializzazione degli sfarinati e delle paste
alimentari di cui alla legge n. 580 del 1967 non si applicano ai
prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati
membri dell’Unione europea o negli altri Paesi contraenti l’Accordo
sullo spazio economico europeo, introdotti e posti in vendita nel
territorio nazionale;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l’articolo
20-bis, il quale stabilisce, tra l’altro, che i regolamenti di
delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti
amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce
illecito amministrativo e possono, in tale caso, se riproducono i
predetti obblighi, contenere apposite disposizioni di rinvio per
applicare le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative
alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate;
Visto il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari;
Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi
a verificare la conformita’ alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali,
nonche’ considerate le disposizioni di cui alla direttiva 2009/39/CE,
al Regolamento (CE) n. 41/2009 ed al Regolamento (CE) n. 1925/2006;
Vista la notifica alla Commissione europea effettuata ai sensi
dell’articolo 8 della direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 giugno 1998;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 luglio 2012;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
nella seduta del 26 settembre 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 25 ottobre 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 gennaio 2013;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro della salute;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
9 febbraio 2001, n. 187, in materia di pasta.
1. Il comma 4 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, e’ sostituito dal seguente:
«4. Fatte salve le paste destinate alla commercializzazione verso
altri Paesi dell’Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti
l’accordo sullo spazio economico europeo, nonche’ destinate
all’esportazione, di cui dall’articolo 12, comma 1, per la
fabbricazione della pasta secca e’ vietato l’utilizzo di sfarinati di
grano tenero.».
2. Il comma 6 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, e’ sostituito dal seguente:
«6. Nella produzione delle paste, delle paste speciali e della
pasta all’uovo e’ ammesso il reimpiego, nell’ambito dello stesso
stabilimento di produzione, di prodotto o parti di esso provenienti
dal processo produttivo o di confezionamento. Con decreto del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, possono
essere fissate particolari modalita’ di applicazione.».

Art. 2

Sostituzione dell’articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di paste speciali.
1. L’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9
febbraio 2001, n. 187, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Paste speciali). – 1. E’ consentita la produzione di paste
speciali. Per paste speciali si intendono le paste di cui
all’articolo 6 contenenti ingredienti alimentari, diversi dagli
sfarinati di grano tenero, rispondenti alle norme igienico-sanitarie.
2. Le paste speciali devono essere poste in vendita con la
denominazione pasta di semola di grano duro o pasta di semolato di
grano duro o pasta di semola integrale di grano duro, completata
dalla menzione dell’ingrediente utilizzato e, nel caso di piu’
ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti.
3. Qualora nella preparazione dell’impasto siano utilizzate uova,
la pasta speciale deve rispondere ai requisiti previsti dall’articolo
8.
4. E’ altresi’ consentita la produzione di paste speciali mediante
miscelazione di semola di grano duro e/o semolato di grano duro e/o
semola integrale di grano duro nel rispetto delle denominazioni di
vendita previste dall’articolo 6, comma 3, e dal comma 2 del presente
articolo.
5. Nelle paste speciali secche, fresche o stabilizzate, i parametri
analitici previsti all’articolo 6, comma 3, sono applicati
esclusivamente alla materia prima di base impiegata; nella
valutazione di tali parametri si deve tener conto sia del contributo
apportato dalla materia prima impiegata, sia dell’effetto esercitato
sul parametro analitico finale dall’ingrediente aggiunto, ovvero
dagli ingredienti aggiunti; a tal fine, in fase di accertamento
analitico, occorrera’ verificare la ricetta all’origine, che dovra’
essere resa disponibile dall’operatore alimentare su richiesta
dell’organo di controllo.».

Art. 3

Modifiche all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
9 febbraio 2001, n. 187, in materia di pasta all’uovo.
1. Il comma 3 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, e’ sostituito dal seguente:
«3. Per l’accertamento del requisito di cui al comma 1, l’estratto
etereo ed il contenuto degli steroli non devono risultare inferiori,
rispettivamente, a 2,50 grammi e 0,130 grammi, riferiti a cento parti
di sostanza secca.».

Art. 4

Sostituzione dell’articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di divieti.
1. L’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9
febbraio 2001, n. 187, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Divieti). – 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 12,
comma 1, e dall’articolo 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e’
vietato vendere o detenere per vendere, anche negli stabilimenti di
produzione, pasta avente caratteristiche diverse da quelle stabilite
dal presente decreto del Presidente della Repubblica.».

Art. 5

Sostituzione dell’articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di disposizioni
transitorie e finali.
1. L’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9
febbraio 2001, n. 187, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Disposizioni transitorie e finali). – 1. Nel rispetto di
quanto disciplinato dal Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e’ consentita la
produzione di sfarinati e paste alimentari aventi requisiti diversi
da quelli prescritti dai capi I e II del presente decreto, quando e’
diretta alla successiva spedizione verso altri Paesi dell’Unione
europea o verso gli altri Paesi contraenti l’accordo sullo spazio
economico europeo nonche’ destinata all’esportazione. Il produttore
ottempera agli obblighi di comunicazione verso il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali secondo le modalita’ di
trasmissione stabilite con apposito decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico, della salute e dell’economia e delle
finanze da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto del Presidente della Repubblica.
2. Le materie prime e le sostanze diverse da quelle impiegabili
nella produzione di sfarinati e paste alimentari destinati al consumo
nazionale che, invece, si intendono utilizzare per la fabbricazione
di sfarinati e paste alimentari di cui al comma 1 ed i prodotti
finiti aventi requisiti diversi da quelli prescritti, possono essere
detenuti negli stessi locali dove sono detenuti i prodotti finiti, le
materie prime e le sostanze utilizzabili nella produzione di
sfarinati e paste alimentari destinati al consumo nazionale a
condizione che siano identificati nei magazzini con appositi cartelli
recanti la scritta a caratteri ben visibili: "MATERIE PRIME E/O
PRODOTTI FINITI NON DESTINATI AL MERCATO NAZIONALE" o con altre
modalita’ tali da rendere sempre possibile il diretto e immediato
controllo da parte degli organi di vigilanza.
3. Le singole materie prime di base con requisiti diversi da quelli
prescritti dalle norme del presente decreto, nonche’ le sostanze
delle quali non e’ autorizzato l’impiego per la produzione degli
sfarinati e delle paste alimentari ai sensi del presente decreto,
che, invece, si intendono utilizzare per la fabbricazione degli
sfarinati e delle paste alimentari di cui al comma 1 del presente
articolo ed i prodotti finiti vanno annotati in un apposito registro
di carico e scarico le cui caratteristiche e modalita’ di tenuta sono
stabilite con il decreto ministeriale di cui al comma 1.
4. Salvo quanto previsto dall’articolo 48 della legge 24 aprile
1998, n. 128, e dall’articolo 9 del decreto Presidente della
Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, e’ vietata l’importazione di
sfarinati e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli
prescritti dalle norme del presente decreto e dei provvedimenti
dell’autorita’ amministrativa previsti dal presente regolamento.
5. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute
nel decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali di cui al comma 1, per quanto concerne i registri di carico
e scarico, sono applicabili le disposizioni di cui al decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali 26 aprile 2002, e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
maggio 2002, n. 113, recante disposizioni applicative dell’articolo
12, commi 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9
febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla
produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari.».

Art. 6

Modifiche all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
9 febbraio 2001, n. 187, in materia di disposizioni di rinvio.
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, le parole: «agli
articoli 4, commi 1 e 3, 11, comma 2», sono sostituite dalle
seguenti: «all’articolo 11, comma 2».
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, le parole:
«comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 5 marzo 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Catania, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Passera, Ministro dello sviluppo
economico

Balduzzi, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti l’11 aprile 2013
Ufficio di controllo atti MISE – MIPAAF registro n. 3, foglio n. 311

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 22 febbraio 2013, n. 56 Regolamento recante disposizioni sul funzionamento e l’organizzazione dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povert

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

e

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto, in particolare, l’articolo 14, del predetto decreto-legge;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e, in particolare, l’articolo 35;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive
modificazioni;
Visto l’articolo 1, comma 827, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute 3 agosto 2007, recante
«Costituzione dell’Istituto nazionale per la promozione della salute
delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della
poverta’»;
Visto l’articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122;
Visto l’articolo 17, comma 7, del decreto-legge del 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111;
Vista la deliberazione n. 106 del 22 luglio 2011 del Commissario
straordinario del predetto Istituto, con la quale e’ stato approvato
il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto
medesimo in regime di sperimentazione gestionale;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si e’
espressa nella seduta del 24 gennaio 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 febbraio 2013;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, effettuata con nota dell’Ufficio
legislativo in data 20 febbraio 2013, prot. n. 1014-P e la nota del
22 febbraio prot. DAGL 4-3-17.3/8/2013, con la quale il Dipartimento
per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio
dei Ministri ha comunicato il proprio nulla osta;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 14,
comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l’organizzazione
e le modalita’ di funzionamento dell’Istituto nazionale per la
promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto
delle malattie della poverta’ (INMP), ente con personalita’ giuridica
di diritto pubblico, di seguito denominato «Istituto», con sede
legale in Roma, gia’ costituito, ai sensi dell’articolo 1, comma 827,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
quale sperimentazione gestionale ai sensi dell’articolo 9-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, con decreto del Ministro della salute 3 agosto 2007.

Art. 2

Articolazione delle funzioni

1. L’Istituto promuove l’attivita’ di assistenza, ricerca e
formazione per la salute delle popolazioni migranti e per il
contrasto delle malattie della poverta’. E’ centro di riferimento
della rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo
socio sanitario legate alle popolazioni migranti e alla poverta’
nonche’ centro per la mediazione transculturale in campo sanitario e
fonda la propria attivita’ su una metodologia d’intervento
transdisciplinare, integrando tra di loro le figure professionali
sanitarie e socio-assistenziali con quelle della mediazione
transculturale e dell’antropologia medica.
2. L’Istituto, in conformita’ con la programmazione nazionale e
regionale, organizza l’attivita’ di assistenza di cui al comma 1,
attraverso le seguenti modalita’:
a) assume iniziative volte al contrasto delle malattie derivanti
dal disagio sociale e della poverta’, ivi comprese, in accordo con le
regioni interessate, attivita’ di prevenzione e di cura di tipo
interdisciplinare. A tal fine, l’Istituto puo’ avvalersi di personale
qualificato proveniente da altri Stati europei ed extraeuropei,
previa sottoscrizione di apposite convenzioni con i soggetti pubblici
o privati coinvolti che disciplinino le modalita’ di utilizzo di tale
personale nonche’ la distribuzione degli oneri connessi
all’espletamento delle attivita’, nel rispetto del limite delle
disponibilita’ finanziarie dell’ente;
b) garantisce uno stretto rapporto tra l’assistenza e la ricerca
clinica, sperimentale e gestionale, favorendo il trasferimento rapido
dei risultati ottenuti dalla ricerca di laboratorio e clinica
all’assistenza;
c) provvede alla raccolta di dati epidemiologici e statistici, alla
loro elaborazione e diffusione, anche al fine di verificare
l’efficacia degli interventi diagnostici e terapeutici effettuati,
coinvolgendo centri regionali di riferimento;
d) adotta, promuove e realizza idonee iniziative di prevenzione
primaria e secondaria;
e) conduce, anche in collaborazione con i Ministeri e le altre
amministrazioni pubbliche, progetti di prevenzione, di formazione
sanitaria e di sviluppo di capacita’ gestionali nei Paesi in via di
sviluppo. A tal fine, il personale in servizio alle dipendenze
dell’Istituto puo’ operare temporaneamente all’estero, per lo
svolgimento di tali attivita’. Il predetto personale conserva il
trattamento economico in godimento ed e’ soggetto alla normativa
vigente in tema di rimborso spese per le missioni all’estero;
f) promuove la partecipazione dei soggetti pubblici e privati delle
regioni allo svolgimento delle predette attivita’.
3. L’Istituto, in conformita’ con la programmazione nazionale e
delle regioni interessate, organizza l’attivita’ di formazione di cui
al comma 1, attraverso le seguenti modalita’:
a) si uniforma, ai fini dell’accreditamento, ai criteri di cui
all’accordo sancito il 5 novembre 2009, ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approvati
dalla Commissione nazionale per la formazione continua in medicina,
attraverso il rafforzamento del proprio ruolo di provider nazionale
per l’Educazione continua in medicina (ECM);
b) promuove l’adozione, a livello nazionale, del curriculum
educativo-formativo del mediatore transculturale in ambito sanitario,
attraverso la previsione di specifici percorsi formativi
specializzanti con il coinvolgimento delle regioni;
c) elabora e attua, direttamente o in collaborazione con altri
enti, programmi di educazione e formazione professionale, con
riferimento agli ambiti istituzionali delle attivita’ di ricerca e
assistenza e per il miglioramento e lo sviluppo delle stesse, in
armonia con le programmazioni regionali e con i programmi di
educazione continua in medicina;
d) svolge attivita’ di addestramento e formazione permanente,
nonche’ di formazione specialistica, in convenzione con le
universita’, gli enti di ricerca e altre istituzioni nazionali e
internazionali.
4. L’Istituto, in conformita’ con la programmazione nazionale e
delle regioni interessate, organizza l’attivita’ di ricerca di cui al
comma 1, attraverso le seguenti modalita’:
a) partecipa alle attivita’ di ricerca del Ministero della salute
nei settori della biomedicina e della sanita’ pubblica, nonche’ al
programma del centro nazionale per la prevenzione e il controllo
delle malattie (Ccm) per le tematiche di proprio interesse;
b) stabilisce opportune forme di collaborazione scientifica nel
settore di competenza con enti, istituzioni, laboratori di ricerca
italiani e stranieri, nonche’ con altri organismi internazionali, al
fine di realizzare programmi coordinati;
c) promuove e condivide progetti di ricerca e protocolli di
assistenza, in particolare con le regioni interessate alle
problematiche legate ai flussi migratori;
d) assicura la diffusione, in ambito nazionale e internazionale,
delle conoscenze scientifiche acquisite attraverso le ricerche
condotte e l’attivita’ clinica svolta;
e) tutela la proprieta’ intellettuale dei risultati dell’attivita’
di ricerca e la valorizzazione economica degli stessi, favorendone il
trasferimento in ambito industriale salvaguardando la finalita’
pubblica della ricerca;
f) sperimenta e monitora forme innovative di gestione e
organizzazione nel campo sanitario e della ricerca biomedica.
5. L’Istituto, per le attivita’ della rete nazionale per le
problematiche di assistenza in campo socio-sanitari, coinvolge, sulla
base di specifici accordi tra il Ministro della salute e le regioni e
le province autonome, gli attori territoriali che operano per la
promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto
delle malattie della poverta’.

Art. 3

Programmazione delle attivita’

1. L’Istituto svolge la sua attivita’ sulla base di progetti
annuali o pluriennali predisposti dal direttore, in coerenza con gli
indirizzi strategici e sentito il consiglio di indirizzo di cui
all’articolo 8. I progetti sono approvati, ai sensi dell’articolo 14
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro della salute
di concerto con il Ministro dell’economia e finanze.
2. I volumi e le tipologie dell’attivita’ socio-assistenziale,
erogati a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui
all’articolo 14, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.
158, sono definiti mediante singoli accordi con le regioni
interessate.
3. Per la realizzazione di specifici progetti, anche di ricerca,
l’Istituto puo’ stipulare inoltre accordi e convenzioni con strutture
pubbliche e private e con universita’, anche straniere, costituire e
partecipare a consorzi, con soggetti di cui sia accertata la
qualificazione e l’idoneita’. Eventuali perdite derivanti dalla
partecipazione a consorzi o altre societa’ partecipate possono essere
poste a carico della gestione dell’Istituto limitatamente e non oltre
la quota di partecipazione versata. Nell’ambito dei progetti di
ricerca, l’Istituto puo’ sperimentare, senza oneri aggiuntivi, nuove
modalita’ di aggregazione e di collaborazione caratterizzate da
flessibilita’ e temporaneita’, con ricercatori di altri enti e
strutture, ovvero autorizzare l’impiego del proprio personale
assegnato a compiti di ricerca presso gli enti e i soggetti di cui al
comma 3, nel rispetto della normativa vigente.
4. L’Istituto, per il migliore esercizio delle proprie attribuzioni
puo’, nel rispetto della normativa vigente in materia di enti ed
organismi pubblici, altresi’:
a) stipulare atti e contratti, ivi comprese l’assunzione di
finanziamenti, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato
d’uso per l’acquisizione di beni strumentali finalizzati
all’attivita’ istituzionale;
b) amministrare, gestire e valorizzare, anche all’estero, i beni di
cui sia locatario, comodatario o comunque di cui abbia il possesso e
la legittima detenzione;
c) acquisire, da parte di soggetti pubblici e privati, risorse
finanziarie e beni da destinare allo svolgimento delle attivita’
istituzionali;
d) svolgere, in proprio o con altri soggetti pubblici e privati, in
forma societaria o con altre forme di collaborazione, attivita’
strumentali, anche produttive, nel rispetto delle disposizioni di
legge vigenti e del proprio codice etico;
e) utilizzare, nell’ambito di iniziative finanziate da progetti di
ricerca nazionale o internazionale, personale comandato da Ministeri
o dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonche’ professionalita’ esterne attraverso contratti
di collaborazione, nel rispetto della disciplina prevista
dall’articolo 7, comma 6 e seguenti, e dell’articolo 36 del predetto
decreto legislativo, avvalendosi di figure dotate di particolari
professionalita’ e di alta qualificazione.

Art. 4

Organizzazione e personale

1. Il numero, la tipologia delle unita’ operative complesse e
semplici e la pianta organica dell’Istituto sono definite
nell’allegata tabella A, che prevede anche il direttore sanitario e
il direttore amministrativo, ai quali si applicano le disposizioni di
cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
2. Considerata la natura di Centro nazionale per la mediazione
transculturale in campo sanitario dell’Istituto, di cui all’articolo
14, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, l’Istituto
medesimo puo’ avvalersi, nei limiti delle disponibilita’ di bilancio,
di un contingente aggiuntivo di esperti nel numero massimo di trenta
unita’ con contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai
sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. Il rapporto di lavoro del personale dell’Istituto, il relativo
trattamento giuridico ed economico, nonche’ il reclutamento dello
stesso sono disciplinati, al fine di assicurare la continuita’ con la
sperimentazione gestionale dell’Istituto, dalle disposizioni di cui
al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni e dai vigenti Contratti collettivi nazionali
di lavoro della dirigenza medica e veterinaria, della dirigenza
sanitaria, professionale tecnica e amministrativa e del comparto
della sanita’, nelle more della sottoscrizione del Contratto
collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di
contrattazione successivo a quello relativo al quadriennio 2006-2009.
4. All’antropologo e al traduttore si applica il profilo del
collaboratore tecnico-professionale, inserito nella categoria D,
mentre al mediatore transculturale si applica il profilo del
coadiutore amministrativo esperto, inserito nella categoria B,
livello economico Bs, di cui all’allegato 1 al vigente Contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto sanita’, nelle more della
istituzione dei profili dell’antropologo, del traduttore e del
mediatore transculturale nel Contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto di riferimento individuato dal Contratto collettivo
nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione
successivo a quello relativo al quadriennio 2006-2009.

Art. 5

Finanziamento e contabilita’

1. L’Istituto uniforma la propria attivita’ a criteri di efficacia,
efficienza ed economicita’, nel rispetto del vincolo dell’equilibrio
economico del bilancio conseguito attraverso l’equilibrio tra costi e
ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie per
specifiche attivita’ istituzionali, e a tal fine il bilancio e’
deliberato in pareggio. L’Istituto organizza la propria struttura
mediante centri di costo in grado di programmare e rendicontare la
gestione economica amministrativa e le risorse umane e strumentali.
Al fine di assicurare la continuita’ con la sperimentazione
gestionale dell’Istituto, l’Istituto medesimo adotta la contabilita’
economico-patrimoniale nonche’ il piano regionale dei conti della
regione Lazio, compatibilmente con quanto disposto in materia dal
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
2. L’Istituto trae i mezzi per il proprio funzionamento:
a) dai finanziamenti di cui all’articolo 14, comma 5, del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
b) dai contributi attribuiti all’Istituto dallo Stato e da altri
enti pubblici, anche territoriali;
c) dai lasciti, donazioni, eredita’ ed erogazioni liberali di
qualsiasi genere;
d) dai proventi derivanti dall’esercizio delle attivita’
istituzionali o dei soggetti controllati o collegati;
e) dai frutti e dalle rendite generati dai beni non direttamente
utilizzati per l’assolvimento delle finalita’ istituzionali;
f) dai proventi derivanti dall’esercizio delle attivita’
specialistiche rese in regime di libera professione intramuraria.
3. La gestione finanziaria dell’Istituto si svolge in base al
bilancio di previsione deliberato entro il 31 ottobre dell’anno
precedente a quello a cui il bilancio stesso si riferisce, e viene
trasmesso dal direttore, corredato dalla relazione sull’attivita’, al
consiglio di indirizzo e al collegio sindacale.
4. L’esercizio finanziario ha inizio in data 1° gennaio e termina
il 31 dicembre di ciascun anno.
5. Il bilancio d’esercizio e’ composto dallo stato patrimoniale,
dal conto economico e dalla nota integrativa e, congiuntamente alla
relazione sulla gestione del direttore e relativi allegati, viene
deliberato entro il 31 marzo di ciascun anno e, quindi, trasmesso,
nei cinque giorni successivi, al collegio sindacale per gli
adempimenti di competenza.
6. L’Istituto procede alla deliberazione del bilancio d’esercizio
entro il 30 aprile dell’anno in corso e, qualora particolari e
straordinarie esigenze lo richiedano, l’approvazione dello stesso
puo’ avvenire entro il 30 giugno.
7. I bilanci preventivo e consuntivo nonche’ le eventuali
variazioni sono sottoposti alla verifica del collegio sindacale e
trasmessi, per l’approvazione, al Ministero della salute e al
Ministero dell’economia e finanze, conformemente alle modalita’ e ai
termini previsti dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, e successive modificazioni,
nonche’ ai termini di deliberazione ivi previsti.

Art. 6

Patrimonio

1. I beni dell’Istituto sono descritti in separati inventari, in
conformita’ alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Le aliquote di ammortamento di riferimento sono quelle previste
dalla tabella di cui all’allegato 3 del decreto legislativo del 23
giugno 2011, n. 118. Gli inventari dei beni immobili sono chiusi al
termine di ogni esercizio finanziario e devono evidenziare:
a) la denominazione, l’ubicazione, l’uso a cui sono destinati e
l’ufficio a cui sono affidati;
b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri
immobiliari, i dati catastali nonche’ la rendita imponibile;
c) le servitu’, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;
d) il costo d’acquisto o di costruzione e le eventuali successive
variazioni anche per manutenzione straordinaria.
3. I beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile sono
gestiti nell’ottica della migliore salvaguardia del loro valore e
redditivita’ e possono essere oggetto di alienazione a titolo oneroso
nel rispetto della normativa vigente. Almeno ogni cinque anni si
provvede alla ricognizione dei beni mobili ed immobili.
4. Nella fase di prima applicazione del presente regolamento,
l’Istituto continua a svolgere la propria attivita’ nei locali gia’
messi a disposizione dagli Istituti fisioterapici ospitalieri (IFO),
secondo le modalita’ convenzionali in essere.

Art. 7

Organi

1. Sono organi dell’Istituto, ai sensi dell’articolo 14, comma 4
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189:
a) il consiglio di indirizzo;
b) il direttore;
c) il collegio sindacale.

Art. 8

Consiglio di indirizzo

1. Il consiglio di indirizzo e’ composto, ai sensi dell’articolo
14, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, da cinque
membri, di cui due nominati dal Ministro della salute e tre dai
presidenti delle regioni che partecipano alla rete nazionale per le
problematiche di assistenza in campo socio sanitario legate alle
popolazioni migranti e alla poverta’ ed ha compiti di indirizzo
strategico.
2. Il componente con funzione di presidente e’ nominato, tra i
cinque componenti, dal Ministro della salute.
3. Il consiglio:
a) definisce gli indirizzi strategici dell’Istituto, esprime parere
sui progetti annuali e pluriennali di attivita’, predisposti dal
direttore dell’Istituto ai sensi dell’articolo 3, comma 1, e ne
verifica l’attuazione;
b) esprime parere preventivo sul bilancio di previsione e su quello
consuntivo, sugli atti di alienazione del patrimonio e sui
provvedimenti in materia di costituzione o partecipazione a societa’,
consorzi, altri enti e associazioni e, qualora richiesto dal
direttore, sulle materie dallo stesso proposte. Il parere e’ espresso
entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso tale termine il
parere si intende espresso in senso positivo;
c) delibera in ordine al regolamento di amministrazione e
contabilita’, e agli altri regolamenti dell’Istituto, che vengono
trasmessi per l’approvazione al Ministero della salute e al Ministero
dell’economia e finanze e al Dipartimento della funzione pubblica.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il presidente e’
sostituito da un componente del consiglio da lui espressamente
delegato o, in assenza di delega, da quello piu’ anziano di eta’.
5. Il consiglio di indirizzo si riunisce con cadenza, di regola,
bimestrale, nonche’ ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunita’ o a
istanza di almeno due dei suoi componenti. Le riunioni del consiglio
sono, di norma, tenute presso la sede dell’Istituto e possono
svolgersi anche in modalita’ telematica, con uso della
videoconferenza.
6. Il consiglio, che stabilisce alla prima riunione le modalita’
del proprio funzionamento si riunisce validamente con la presenza
della maggioranza assoluta dei componenti e delibera a maggioranza
dei presenti. In caso di parita’, prevale il voto del presidente.
7. Alle riunioni del consiglio possono partecipare, senza diritto
di voto, il direttore e i componenti del collegio sindacale. Possono,
altresi’, partecipare, senza diritto di voto, i soggetti di volta in
volta invitati dal consiglio stesso cui spetta il solo rimborso delle
spese di viaggio e di soggiorno. Ai componenti non spetta alcun
compenso, gettone o indennita’ salvo, ove dovuto, l’esclusivo
rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, in conformita’ alle
disposizioni vigenti per la dirigenza della pubblica amministrazione.

Art. 9

Direttore

1. Il direttore e’ nominato con decreto del Ministro della salute
tra persone munite di laurea magistrale o equivalente e con provata
esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, in enti, aziende e
strutture sanitarie pubbliche e private e settennale negli altri
settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilita’ delle
risorse umane, tecniche o finanziarie. Al rapporto di lavoro e al
trattamento economico del direttore si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, per quanto compatibili.
2. Il direttore ha la rappresentanza legale dell’Istituto, ne
sovrintende l’andamento e ne esercita tutti i poteri di gestione. Il
direttore adotta, altresi’, su delibera del consiglio di indirizzo,
ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera c), il regolamento di
amministrazione e contabilita’ e gli altri regolamenti dell’Istituto,
che vengono trasmessi per l’approvazione al Ministro della salute e
al Ministro dell’economia e finanze.
3. Il direttore e’ responsabile del raggiungimento degli obiettivi
dell’Istituto e assume le determinazioni e le deliberazioni in ordine
alla realizzazione dei programmi e progetti adottati. E’, altresi’,
responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa
dell’Istituto e dispone il conferimento degli incarichi di
responsabilita’ dirigenziale, compatibilmente con l’organizzazione
interna e la dotazione organica.
4. Il direttore si avvale della collaborazione del direttore
sanitario e del direttore amministrativo, al cui rapporto di lavoro e
al trattamento economico si applicano le disposizioni di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.

Art. 10

Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale e’ composto, ai sensi dell’articolo 14,
comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, da tre membri:
due nominati dal Ministro della salute, di cui uno designato dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome, nonche’ uno dal
Ministro dell’economia e delle finanze. I membri del collegio
sindacale, ad eccezione di quello designato dal Ministro
dell’economia e delle finanze, devono essere iscritti nel registro di
cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. Il collegio sindacale, ai sensi dell’articolo 2400 del codice
civile, ha la durata di tre esercizi finanziari ed elegge, nel corso
della prima seduta, il presidente tra i propri componenti.
3. Il collegio sindacale esercita le attribuzioni di cui
all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e
successive modificazioni.
4. I componenti del collegio, per le finalita’ connesse
all’esercizio dei poteri-doveri di controllo che incombono su detto
organo, possono partecipare alle riunioni del consiglio di indirizzo
senza diritto di voto.
5. Ai componenti del collegio spetta il trattamento economico
previsto dall’articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
6. All’insediamento del collegio provvede il Direttore, che fissa
la prima seduta del collegio medesimo.

Art. 11

Disposizioni transitorie

1. L’Istituto utilizza l’attuale subcodice identificativo afferente
agli Istituti fisioterapici ospitalieri (IFO) attribuito all’Istituto
medesimo, fino all’attivazione, da parte della regione Lazio, del
codice identificativo dell’Istituto come struttura erogante
prestazioni di medicina specialistica ambulatoriale.
2. L’Istituto subentra nella titolarita’ dei rapporti di lavoro a
tempo determinato e degli incarichi di collaborazione comunque
denominati, in essere alla data di entrata in vigore del presente
regolamento con la sperimentazione gestionale di cui all’articolo 1,
fino alla loro naturale scadenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 22 febbraio 2013

Il Ministro della salute
Balduzzi

Il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione
Patroni Griffi

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Grilli

Visto, Il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, registro n. 6, foglio n. 244

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

LEGGE 27 giugno 2013, n. 77 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare la
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,
fatta a Istanbul l’11 maggio 2011 e sottoscritta dall’Italia il 27
settembre 2012, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data alla Convenzione a decorrere
dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto
disposto dall’articolo 75 della Convenzione stessa.

Art. 3

Clausola di neutralita’ finanziaria

1. Le misure amministrative necessarie all’attuazione e
all’esecuzione della Convenzione sono assicurate con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 27 giugno 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.