Legge Regionale n. 8 del 06-04-2009 Regione Lazio. Norme per favorire l’utilizzazione dei brevetti e la promozione delle conoscenze in materia brevettuale

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 14
del 14 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione interviene con la presente legge per contribuire a
valorizzare l’innovazione e la creatività individuale, ed in particolare per:
a) diffondere la conoscenza dei prodotti dell’ingegno;
b) contribuire alle spese per la registrazione ed il mantenimento dei
brevetti nonché per la realizzazione e la sperimentazione dei relativi
prototipi e la loro commercializzazione;
c) favorire l’utilizzo dei brevetti da parte delle imprese, anche allo
scopo di favorire l’occupazione.

ARTICOLO 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, con il termine brevetto si fa
riferimento a tutte le tipologie di tutela previste dalla legislazione vigente
in materia, ovvero alle invenzioni, ai modelli di utilità, ai marchi o ai
disegni; con il termine inventori si fa riferimento ai soggetti, singoli o
associati, che risultano titolari di brevetto.

ARTICOLO 3

(Interventi regionali)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione:
a) concede contributi agli inventori con le modalità e nei limiti di cui
all’articolo 4;
b) organizza o promuove l’organizzazione di incontri tra esperti in
materia di diritto d’autore e proprietà industriale e studenti degli istituti
tecnici superiori e delle università per favorire lo sviluppo tra i giovani
della cultura dell’innovazione, diretta ad implementare la creativit
individuale ed a suggerire possibili sbocchi occupazionali;
c) promuove la diffusione di materiale informativo e sostiene la
realizzazione di prodotti editoriali specializzati in materia di invenzioni e
brevetti;
d) organizza eventi finalizzati a favorire l’incontro tra gli inventori e
gli imprenditori interessati alla realizzazione ed alla commercializzazione
dei brevetti;
e) istituisce uno sportello che informi i soggetti interessati a
brevettare un’invenzione dell’iter previsto dalla normativa vigente.

2. La Giunta regionale, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio,
sentita la commissione di cui all’articolo 6 e la commissione consiliare
competente in materia, adotta annualmente il programma degli interventi di cui
al comma 1, lettere a), b), c) e d).

ARTICOLO 4

(Contributi agli inventori)

1. Gli inventori possono presentare domanda di contributo alla struttura
regionale prevista dall’articolo 5, previa iscrizione in apposito elenco
informatizzato, istituito presso la medesima struttura, che ne cura
l’aggiornamento. Alla domanda di contributo è allegato il progetto, relativo
al brevetto, per il quale è richiesto il contributo, nonché una dettagliata
documentazione tecnica.

2. La documentazione di cui al comma 1 è trasmessa alla commissione
prevista all’articolo 6 per la valutazione ai fini della concessione del
contributo finanziario.

3. La Giunta regionale determina le modalità per la presentazione delle
domande di ammissione ai contributi, nonché quelle per la loro erogazione, per
la rendicontazione e per la verifica delle spese.

ARTICOLO 5

(Struttura regionale per l’utilizzo dei brevetti)

1. La Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2002,
n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e
disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive
modifiche, provvede all’istituzione, presso l’assessorato regionale competente
in materia di innovazione e ricerca, di una struttura regionale per l’utilizzo
dei brevetti.

2. Il regolamento di organizzazione della Giunta regionale, ai sensi
dell’articolo 30 della l.r. 6/2002 e successive modifiche, determina i
compiti, l’organizzazione e la dotazione organica della struttura regionale di
cui al comma 1.

ARTICOLO 6

(Commissione tecnica regionale brevetti)

1. Con decreto del Presidente della Regione è istituita, presso
l’assessorato competente in materia di innovazione e ricerca, la commissione
tecnica regionale brevetti, con il compito di valutare i progetti relativi
alla domanda di contributo di cui all’articolo 4, nonché le invenzioni più
innovative ed originali ai fini dell’attribuzione dei premi annuali di cui
all’articolo 7.

2. La commissione, presieduta dall’assessore competente in materia di
innovazione e ricerca o suo delegato, è composta da:
a) un rappresentante dell’Associazione nazionale degli inventori (ANDI);
b) un rappresentante delle associazioni locali degli inventori
maggiormente rappresentative in ambito regionale;
c) un rappresentante dell’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) a
seguito di apposita intesa con il Ministero competente in materia di sviluppo
economico;
d) un rappresentante dell’Unione italiana delle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura (UnionCamere);
e) un rappresentante designato dalle organizzazioni maggiormente
rappresentative nell’ambito del commercio, del turismo, dei servizi, delle
professioni e delle piccole e medie imprese;
f) un rappresentante designato dalle organizzazioni maggiormente
rappresentative nell’ambito dell’imprenditoria artigiana e delle piccole e
medie imprese.

3. Ai lavori della commissione possono di volta in volta essere chiamati
a partecipare esperti di comprovata esperienza e professionalità nei settori
relativi ai brevetti oggetto di esame nella specifica seduta.

4. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabiliti la durata, i
compiti e le modalità di funzionamento della commissione, nonché i criteri di
designazione e nomina dei componenti nel rispetto della normativa vigente.

5. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.

ARTICOLO 7

(Istituzione di premi)

1. La Regione istituisce premi annuali, finalizzati al riconoscimento da
parte della commissione di cui all’articolo 6 delle più innovative ed
originali invenzioni brevettate dai soggetti iscritti all’elenco di cui
all’articolo 4 che ottengano, nell’anno di riferimento, il contributo
richiesto.

2. Con la deliberazione di cui al comma 3 dell’articolo 4 sono altresì
stabiliti i criteri e le modalità per l’assegnazione del premio.

ARTICOLO 8

(Fondo regionale per la valorizzazione dei brevetti)

1. E’ istituito, nell’ambito del bilancio della Regione, il fondo
regionale per la valorizzazione dei brevetti.

2. Il fondo è alimentato da:
a) risorse regionali;
b) quota parte dei proventi derivanti dalla cessione a terzi, da parte
dei beneficiari, dei diritti di sfruttamento economico dei brevetti per il
periodo di validità degli stessi;
c) risorse provenienti da altri soggetti pubblici e privati.

3. Le quote di cui alla lettera b) sono stabilite in proporzione
all’ammontare del contributo percepito dal beneficiario che si impegna a
versare:
a) il 5 per cento dei proventi netti per un contributo inferiore al 30
per cento delle spese sostenute;
b) il 10 per cento dei proventi netti per un contributo ricompreso tra il
30 e il 60 per cento delle spese sostenute;
c) il 20 per cento dei proventi netti per un contributo superiore al 60
per cento ma inferiore all’80 per cento delle spese sostenute;
d) il 25 per cento dei proventi netti per un contributo superiore all’80
per cento delle spese sostenute.

4. La Giunta regionale delibera, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le modalità ed i criteri per la
gestione del fondo.

ARTICOLO 9

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede
mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB B21 di un apposito capitolo
denominato “Fondo regionale per la valorizzazione dei brevetti”, con uno
stanziamento pari a 100 mila euro per l’esercizio finanziario 2009, la cui
copertura è assicurata dal prelevamento di pari importo rispettivamente, in
termini di competenza, dal capitolo T27501, lettera o), dell’elenco n. 4
allegato al bilancio di previsione regionale relativo all’esercizio
finanziario 2009 e, in termini di cassa, dal capitolo T25502.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 1 del 29-01-2009 Regione Lombardia.

Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato
di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei
servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di
risorse idriche”

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 4
del 26 gennaio 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 1 del 30 gennaio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

ARTICOLO 1

(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 26/2003)

1. All’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse
idriche) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo del comma 1 le parole “esclusivamente a società di
capitali” sono sostituite dalle parole “esclusivamente a società patrimoniali
di capitali”;
b) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: “Le societ
patrimoniali e la società di cui all’articolo 49, comma 3, lettera a),
perseguono politiche di responsabilità sociale e redigono il bilancio
sociale.”;
c) il comma 1 bis è abrogato;
d) il terzo periodo del comma 2 è abrogato;
e) alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: “I proprietari,
i gestori e gli erogatori applicano la normativa comunitaria e nazionale in
materia di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.”;
f) al comma 6 le parole “a società di capitali scelte” sono sostituite
dalle parole “a imprenditori o a società in qualunque forma costituite
scelti.”.

ARTICOLO 2

(Modifiche all’articolo 42 della l.r. 26/2003)

1. Il comma 1 dell’articolo 42 della l.r. 26/2003 è abrogato.

ARTICOLO 3

(Modifiche all’articolo 43 della l.r. 26/2003)

1. All’articolo 43 della l.r. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il punto 1) della lettera a) del comma 1 è abrogato;
b) al punto 4) della lettera a) del comma 1 le parole “ai sensi
dell’articolo 40 del d.lgs. 152/1999” sono sostituite dalle parole “ai sensi
dell’articolo 114 del d.lgs. 152/2006”.

ARTICOLO 4

(Modifiche all’articolo 44 della l.r. 26/2003)

1. All’articolo 44 della l.r. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera h bis) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
“h bis) il rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione, esercizio
e vigilanza delle dighe, degli sbarramenti di ritenuta al servizio di grandi
derivazioni d’acqua pubblica e degli sbarramenti di ritenuta adibiti alla
laminazione delle piene, nonché l’approvazione dei relativi progetti di
gestione, ai sensi dell’articolo 114 del d.lgs. 152/2006, fatte salve le
competenze statali in materia di dighe;”;

b) dopo la lettera h bis) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:
“h ter) la verifica del piano d’ambito e dei suoi aggiornamenti, approvati
dall’Autorità d’ambito ai sensi dell’articolo 48, comma 2, lettera b), ferme
restando le funzioni dell’Autorità di cui all’articolo 149, comma 6, del
d.lgs. 152/2006;
h quater) il monitoraggio, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma
5 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 18 (Conferimento di funzioni agli
enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale.
Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, “Disciplina dei
servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione
dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”),
delle prestazioni e dei livelli di qualità del servizio erogato stabiliti nel
contratto di servizio e negli standard qualitativi fissati dalla Regione.”;

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1 bis. In caso di sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia
dell’Unione Europea per violazioni degli obblighi derivanti dalla normativa
comunitaria imputabili agli enti locali e alle loro forme associative in
ordine alle materie disciplinate dal presente Titolo, la Regione ha diritto di
rivalersi degli oneri finanziari eventualmente sopportati nell’ambito dei
procedimenti di cui all’articolo 16-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11
(Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo
dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari)
per effetto dell’esercizio dell’azione di rivalsa da parte dello Stato.”.

ARTICOLO 5

(Modifiche all’art. 48 della l.r. 26/2003)

1. L’articolo 48 della l.r. 26/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 48
(Autorità d’ambito)

1. In ragione del rilevante interesse pubblico all’organizzazione e attuazione
del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale
collaborazione, le province e i comuni, per l’ambito della città di Milano il
solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un’Autorità d’ambito, di seguito
Autorità, nella forma di cui all’articolo 31 del d.lgs. 267/2000 e, per il
Comune di Milano, nelle forme di cui all’articolo 114 del d.lgs. 267/2000.

2. Spetta all’Autorità:
a) l’individuazione e l’attuazione delle politiche e delle strategie
volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il
conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative
europee e statali;
b) l’approvazione e l’aggiornamento del piano d’ambito di cui
all’articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari;
c) la definizione, in conformità allo schema tipo regionale, della
convenzione tra enti locali ricompresi nello stesso ATO per l’organizzazione
del servizio idrico integrato;
d) la definizione, in conformità allo schema tipo regionale, dei
contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l’Autorità e i
soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato;
e) la determinazione, in conformità alle indicazioni regionali, del
sistema tariffario del servizio idrico integrato e la definizione delle
modalità di riparto tra i soggetti interessati;
f) la vigilanza sulle attività poste in essere dai soggetti cui compete
la gestione e l’erogazione del servizio idrico, nonché il controllo del
rispetto del contratto di servizio, anche nell’interesse dell’utente;
g) la definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli
ambiti territoriali limitrofi anche di altre regioni;
h) l’individuazione degli agglomerati di cui all’articolo 74, comma 1,
lettera n), del d.lgs. 152/2006;
i) il rilascio dopo l’affidamento dell’erogazione del servizio,
dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque
di prima pioggia nella rete fognaria ai sensi dell’articolo 124, comma 7, del
d.lgs. 152/2006 acquisito il parere dei soggetti cui compete l’erogazione del
servizio idrico integrato e la costituzione, la tenuta e l’aggiornamento,
anche in forma associata, di una banca dati relativa alle autorizzazioni
rilasciate per gli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima
pioggia nella rete fognaria;
j) la dichiarazione di pubblica utilità e l’emanazione di tutti gli atti
del procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere
infrastrutturali relative al servizio idrico integrato, secondo le procedure
di cui al d.p.r. 327/2001, qualora entro sei mesi dalla richiesta da parte del
gestore non siano state avviate tali procedure dall’autorità competente, o la
stessa non abbia fornito motivato diniego.

3. Per l’adozione delle decisioni conseguenti alle funzioni fondamentali di
indirizzo e programmazione generale, indicate al comma 2, lettere a), b), c)
ed e), è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell’Autorità in
prima convocazione. In seconda convocazione, valida con la presenza di almeno
un terzo dei componenti, le decisioni sono adottate con il voto favorevole dei
due terzi dei presenti.

4. L’Autorità trasmette alla Regione il piano d’ambito e i relativi
aggiornamenti entro dieci giorni dalla delibera di approvazione. La Giunta
regionale verifica il piano in base ai criteri di cui all’articolo 149, comma
6, del d.lgs. 152/2006 e detta, ove necessario, prescrizioni vincolanti.”.

ARTICOLO 6

(Modifiche all’art. 49 della l.r. 26/2003)

1. All’articolo 49 della l.r. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. L’Autorità organizza il servizio idrico integrato a livello di ambito
separando l’attività di gestione delle reti dall’attività di erogazione dei
servizi. In sede di approvazione del piano d’ambito, o con successiva
modifica, l’Autorità può deliberare la non separazione fra gestione ed
erogazione ai sensi dell’articolo 2, comma 6, in ragione di condizioni di
maggior favore che tale scelta comporta a beneficio dell’utenza servita.
Qualora il piano preveda la non separazione fra gestione delle reti ed
erogazione del servizio, allo stesso o alla sua modifica deve essere allegata
una relazione che espliciti le condizioni di maggior favore. L’affidamento
congiunto di gestione ed erogazione è disposto dall’Autorità d’ambito ad un
unico soggetto ai sensi del comma 3 e nel rispetto delle modalità di cui al
comma 4-bis, per un periodo che non può superare i dieci anni. A carico di
tale unico soggetto sono posti gli obblighi assegnati al gestore e
all’erogatore in base alla presente legge e nel rispetto dell’articolo 2,
comma 6-bis.”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. L’erogazione del servizio, così come definita dall’articolo 2, comma 5, è
affidata, secondo la normativa comunitaria, a un unico soggetto per ambito con
le modalità di cui all’articolo 23-bis, comma 2, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 per un periodo non superiore a dieci anni. Nell’ipotesi di
cui all’articolo 47, comma 2, le Autorità possono procedere ad affidamenti
congiunti per gli interambiti. L’Autorità, con deliberazione adottata con il
voto favorevole dei due terzi dei componenti, può affidare direttamente
l’erogazione del servizio alla unica società patrimoniale d’ambito se presenta
le caratteristiche della società di cui al comma 3, lettera a).”;

c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:
“4 bis. Il ricorso alle modalità di affidamento diretto della gestione, della
erogazione o congiuntamente di entrambe, ai sensi del comma 3, lettera a), è
ammesso solo nel rispetto dell’articolo 23-bis, comma 3, l. 133/2008.
L’Autorità d’ambito, fermi restando gli obblighi previsti dall’articolo 23-
bis, comma 4, l. 133/2008, in caso di ricorso all’affidamento diretto è tenuta
a dare adeguata pubblicità alla scelta e alla motivazione della decisione,
secondo forme e modi stabiliti dalla Giunta regionale e a trasmettere una
relazione al Garante dei servizi di cui all’articolo 3, motivando la scelta
del ricorso all’affidamento diretto e alle relative modalità operative per
l’espressione di un parere sui profili di competenza.

4 ter. La Giunta regionale:
a) disciplina la pubblicità della scelta di cui al comma 4bis,
stabilendone almeno la pubblicazione sull’albo pretorio e sul sito informatico
dell’Autorità d’ambito, nonché la pubblicizzazione con ulteriori strumenti
informativi, inclusa quella su quotidiani nazionali e regionali;
b) precisa i contenuti della relazione di cui al comma 4bis, nonché le
modalità per la richiesta e l’espressione del parere del Garante da rendere
entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione dell’Autorità.

4 quater. Il mancato rispetto degli impegni sottoscritti dall’erogatore o dal
soggetto titolare dell’affidamento congiunto di gestione ed erogazione,
contenuti nel contratto di servizio, per tre anni consecutivi o per il termine
inferiore indicato nel contratto di servizio, comporta per l’Autorit
l’obbligo di risolvere il contratto. In caso di accertata inattivit
dell’Autorità la Regione interviene ai sensi dell’articolo 13 bis.”.

ARTICOLO 7

(Modifiche all’art. 50 della l.r. 26/2003)

1. All’articolo 50 della l.r. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 le parole “da società” sono sostituite con
le parole “dalla società”;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
“3bis. Al fine di finanziare progetti di cooperazione internazionale che
garantiscano l’accesso all’acqua nei paesi in via di sviluppo, la Regione,
d’intesa con le Autorità, individua un importo al metro cubo di acqua venduta
da destinare a tale scopo. I progetti sono finanziati secondo le modalit
previste dalla legge regionale 5 giugno 1989, n. 20 (La Lombardia per la pace
e la cooperazione allo sviluppo) e i fondi sono attribuiti sui relativi
capitoli in bilancio con il vincolo di destinazione a progetti coerenti con il
presente comma. Ai fini del presente comma, il Comitato tecnico-scientifico di
cui all’articolo 5 della l.r. 20/1989 è integrato da esperti del settore
idrico.”.

ARTICOLO 8

(Modifiche all’art. 51 della l.r. 26/2003)

1. L’articolo 51 della l.r. 26/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 51
(Tariffa)

1. L’Autorità determina il sistema tariffario d’ambito in conformità alle
prescrizioni regionali che tengono conto anche dell’esigenza di graduare nel
tempo le eventuali variazioni tariffarie e articolare la tariffa per zone
territoriali e soggetti svantaggiati.

2. La tariffa è riscossa dal soggetto erogatore del servizio e ripartita con
il soggetto cui compete la gestione del servizio idrico, secondo le
indicazioni dell’Autorità.

3. La Regione, d’intesa con le Autorità e con la conferenza regionale delle
autonomie di cui all’articolo 1, comma 16, della l.r. 1/2000, individua un
importo al metro cubo di acqua venduta da destinare a interventi di difesa e
tutela dell’assetto idrogeologico, delle acque e degli ambienti connessi. Con
la stessa procedura sono definite le priorità e le modalità di realizzazione
di tali interventi.”.

ARTICOLO 9

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le società patrimoniali di cui all’articolo 2, comma 1, della l.r.
26/2003 e la società di cui all’articolo 49, comma 3, lettera a), della l.r.
26/2003 redigono il primo bilancio sociale con decorrenza 1° gennaio 2010,
pena la risoluzione del contratto stipulato con l’Autorità d’ambito per la
realizzazione degli investimenti contenuti nel piano d’ambito.

2. Ai fini dell’effettuazione della verifica di cui all’articolo 44,
comma 1, lettera h ter), della l.r. 26/2003, le Autorità d’ambito inviano alla
Regione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il piano d’ambito di cui all’articolo 149 del d.lgs. 152/2006 che hanno
approvato e/o aggiornato prima dell’entrata in vigore della presente legge. La
Regione, entro novanta giorni dalla ricezione, notifica all’Autorità eventuali
rilievi e osservazioni dettando, ove necessario, prescrizioni vincolanti.

3. Gli obblighi stabiliti dall’articolo 49, comma 4-bis, della l.r. 26/2003 si
applicano, nei confronti dell’Autorità d’ambito, a partire dal quindicesimo
giorno successivo all’adozione della delibera della Giunta regionale, di cui
al comma 4-ter del medesimo articolo.

4. L’articolo 5, comma 7, della l.r. 18/2006 va interpretato nel senso
che, sino all’affidamento dell’erogazione del servizio da parte delle Autorit
d’ambito, l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle
acque di prima pioggia nella rete fognaria è rilasciata dai comuni.

5. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 9, della l.r. 18/2006 si
applicano a condizione che il relativo contratto di servizio sia stipulato con
la società individuata mediante gara o con la società mista il cui socio
privato sia stato individuato mediante gara entro trenta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge.

6. E’ fatto salvo quanto previsto dall’articolo 23-bis, comma 12, del d.l.
112/2008, convertito dalla l. 133/2008.

ARTICOLO 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 5 del 17-03-2009 Regione Marche. “Partecipazione della Regione alla Rete europea degli enti locali e regionalI per l’attuazione della Convenzione europea del paesaggio (RECEP)”.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 30
del 26 marzo 2009
IL CONSIGLIO – ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE :

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione è autorizzata a partecipare alla “Rete europea degli enti locali
e regionali per l’attuazione della Convenzione europea del paesaggio”, d’ora
in avanti denominata RECEP.
2. La RECEP è un’organizzazione liberamente costituita da enti locali e
regionali europei, sotto l’egida del Congresso dei poteri locali e regionali
del Consiglio d’Europa, allo scopo di favorire la conoscenza e l’applicazione
della Convenzione europea del paesaggio a livello locale e regionale, in
applicazione del principio di sussidiarietà.
3. La RECEP è disciplinata dagli articoli dal 21 al 79 del Codice civile
alsaziano e mosellano, nonché dal proprio Statuto. Essa è iscritta nel
Registro delle associazioni del Tribunal d’instance di Strasburgo – Francia.

ARTICOLO 2

(Partecipazione della Regione)

1. La partecipazione della Regione alla RECEP è subordinata alle seguenti
condizioni:
a) che l’associazione non persegua scopo di lucro;
b) che lo Statuto dell’associazione sia informato ai principi democratici
dello Statuto della Regione.
2. Il Presidente della Regione o un suo delegato è autorizzato a compiere
tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla RECEP.
3. I diritti inerenti la qualità di membro della RECEP sono esercitati dal
Presidente della Regione o da un suo delegato.
4. Ogni modifica dello Statuto della RECEP è previamente comunicata
all’Assemblea legislativa, al fine della verifica delle condizioni in ordine
alla continuazione del vincolo partecipativo.

ARTICOLO 3

(Rappresentanti regionali negli organi dell’Associazione)

1. La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi
della RECEP, in conformità allo Statuto della medesima, dandone tempestiva
comunicazione all’Assemblea legislativa.

ARTICOLO 4

(Partecipazione finanziaria)

1. La Regione aderisce con il versamento di una quota di iscrizione annuale,
il cui importo viene determinato ai sensi dello Statuto della RECEP,
nell’ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di
bilancio regionale.
2. La Regione può partecipare alla realizzazione di programmi specifici su
temi e obiettivi attinenti alla RECEP, nell’ambito delle disponibilit
annualmente autorizzate dalla legge di bilancio e secondo le modalit
stabilite dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni
assembleari.

ARTICOLO 5

(Norma finanziaria)

1. Per far fronte all’onere derivante dall’adesione della Regione alla RECEP,
per l’anno 2009 è autorizzata la spesa di euro 5.000,00; per gli anni
successivi, l’entità della spesa relativa alla quota annuale e agli eventuali
contributi di cui al comma 2 dell’articolo 4 è stabilita con le rispettive
leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Per l’anno 2009, alla copertura della spesa di euro 5.000,00 di cui al
comma 1 si provvede mediante equivalente riduzione dell’UPB 2.08.15.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate al comma 1
sono iscritte per l’anno 2009 nell’UPB 1.02.02 a carico del capitolo che la
Giunta regionale istituisce ai fini della gestione del POA del detto anno; per
gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 9 del 03-03-2009 Regione Molise. Incentivi a favore dei piccoli Comuni molisani atti a contrastarne lo spopolamento ed a favorirne la ripopolazione.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE
N. 5
del 16 marzo 2009
Il Consiglio Regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione, nel rispetto della Costituzione ed in attuazione del principio
di sussidiarietà e reciprocità, persegue lo sviluppo sociale, civile ed
economico dei territori dei piccoli Comuni, attraverso la promozione ed il
sostegno delle attività economiche, sociali, ambientali, culturali in essi
esercitate e la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, rurale,
storico-culturale custodito in tali comuni, favorendo altresì l’adozione di
misure in favore dei cittadini residenti e delle attività economiche, con
particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali.
2. Ai fini della presente legge per i piccoli Comuni si intendono quelli con
popolazione fino a mille abitanti sulla base dell’ultima rilevazione
demografica.
3. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei
servizi, delle funzioni e delle strutture la Regione ne promuove ed incentiva
la gestione associata.
4. La Regione incentiva l’utilizzo delle moderne tecnologie dell’informatica
nel processo di ammodernamento di piccoli Comuni nella gestione associata dei
servizi e delle funzioni comunali.

ARTICOLO 2

(Linee generali di intervento)

1. Ai fini della presente legge, la Regione attribuisce ai piccoli comuni
risorse finanziarie tenuto conto della realtà sociale, delle situazioni di
marginalità socio-economica e infrastrutturale e della qualità della gestione
associata dei servizi e delle funzioni comunali.
2. Le situazioni di marginalità socio-economica e infrastrutturale sono
individuate annualmente e verificate sulla base di indicatori economici,
sociali, territoriali, ambientali e demografici, stabiliti dalla Giunta
regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sentita la
Conferenza permanente delle Autonomie locali.
3. Nella individuazione degli indicatori di cui ai commi 1 e 2, la Giunta
regionale può avvalersi di studi ed elaborazioni, anche già esistenti,
effettuati da università o da enti pubblici o privati di ricerca.
4. Nell’ambito dei fattori di disagio indicati sulla base degli studi ed
elaborazioni effettuate ai sensi del comma precedente, la Giunta regionale
determina annualmente una graduatoria generale del disagio, d’intesa con la
Commissione consiliare competente, sentita la Conferenza permanente delle
Autonomie locali, attribuendo un contributo annuale ai Comuni che versano in
situazioni di maggiore disagio. Il contributo annuale per ciascun Comune è
determinato dalla Giunta regionale in relazione al numero dei Comuni inseriti
nella graduatoria ed alle risorse disponibili nel bilancio regionale dell’anno
finanziario di riferimento.
5. Se il comune realizza le attività e gli interventi in forma associata, può
beneficiare del contributo a copertura delle spese che la gestione associata
comporta.
6. Non è concesso il contributo per le spese che risultano già interamente
coperte da altri finanziamenti pubblici o dalla partecipazione di soggetti
privati.
7. Termini e modalità per l’attuazione delle disposizioni del presente
articolo sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, sentita
la Commissione consiliare competente.

ARTICOLO 3

(Interventi per l’erogazione di servizi utili alla collettività)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento ed abbandono del
territorio, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi con i
soggetti che mediante una presenza diffusa sul territorio erogano servizi
utili alla collettività nei piccoli comuni.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati a garantire l’erogazione di
servizi utili alla collettività presso i piccoli comuni anche attraverso
centri polifunzionali.
3. Nei centri polifunzionali, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) è possibile lo
svolgimento congiunto in un solo esercizio dell’attività commerciale, ivi
compresa la somministrazione di alimenti e bevande, e di altri servizi di
particolare interesse per la collettività, anche in convenzione con soggetti
pubblici o privati.
4. La Giunta regionale, previo accordo con gli uffici scolastici regionali,
incentiva il mantenimento in attività degli istituti scolastici nei piccoli
comuni e, su richiesta degli istituti scolastici, favorisce la cessione a
titolo gratuito di attrezzature e strumenti informatici di proprietà regionale
dismessi.
5. La Giunta regionale, al fine di favorire il mantenimento di una efficiente
rete di assistenza farmaceutica territoriale nei Comuni di cui all’articolo 1
della presente legge, può erogare forme aggiuntive di sostegno all’indennit
di residenza così come disciplinata da leggi statali e regionali. Con apposito
regolamento, da approvarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, sono definite le tipologie di intervento con riferimento anche
al volume di fatturato.

ARTICOLO 4

(Semplificazione delle rendicontazioni)

1. Per la rendicontazione dei contributi di importo non superiore ad euro 20
mila, erogati a qualunque titolo dalla Regione ai comuni con popolazione pari
o inferiore a mille abitanti, è sufficiente la presentazione, da parte
dell’amministrazione comunale, di una certificazione attestante l’ammontare
totale delle spese sostenute e la loro coerenza con le finalità del
finanziamento concesso.

ARTICOLO 5

(Incentivi per l’insediamento nei piccoli comuni)

1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri
abitati, la Giunta regionale dispone incentivi finanziari e premi di
insediamento, con riferimento alle spese di trasferimento ed al recupero del
patrimonio edilizio esistente, a favore di coloro che trasferiscono la loro
residenza o la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica
da un comune della regione con popolazione superiore a diecimila abitanti o da
comuni di altre regioni ad un comune in situazioni di marginalità di cui
all’articolo 2, comma 1, con popolazione inferiore a mille abitanti,
impegnandosi a non modificarla per un quinquennio, pena la revoca del
beneficio.
2. I premi di insediamento di cui al comma 1 sono stabiliti in euro 2 mila
annui, da erogarsi per un massimo di cinque annualità consecutive, previa
verifica del mantenimento della residenza o della sede di effettivo
svolgimento dell’attività economica. Il diritto al premio di insediamento si
consegue per i trasferimenti effettuati dopo l’entrata in vigore della
presente legge.
3. La Giunta regionale definisce con proprio atto, sentita la competente
Commissione consiliare, i criteri e le modalità di assegnazione dei benefici
di cui al comma 1.

ARTICOLO 6

(Agevolazioni tributarie ed economiche)

1. La Regione favorisce, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa
nazionale, la salvaguardia delle attività commerciali e artigianali nei
piccoli comuni di cui all’articolo 1, in condizioni di marginalità socio-
economica, attraverso agevolazioni tributarie e interventi volti al sostegno
di tali attività, proposti dagli operatori di concerto con i comuni
interessati.
2. La Giunta regionale definisce con proprio atto, sentita la competente
Commissione consiliare, i criteri per l’assegnazione degli incentivi di cui al
comma 1.

ARTICOLO 7

(Attività e servizi)

1. Per garantire le finalità di sviluppo sostenibile ed un equilibrato governo
del territorio, la Regione assicura, nei piccoli comuni, l’efficienza, la
qualità dei servizi essenziali ed iniziative di sostegno allo sviluppo della
vita civile e sociale della comunità locale, con particolare riferimento ai
centri di aggregazione sociale che dimostrano di avere una forte valenza
attuale quali espressione di cittadini associati per la gestione senza scopo
di lucro di attività sociali e del tempo libero rivolte in particolare ai
giovani, agli anziani ed alle categorie più deboli e svantaggiate.
2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione, per tali luoghi di cittadinanza
attiva dei piccoli comuni, espressione di momenti significativi di
aggregazione e di esercizio di diverse attività economiche e sociali,
incentiva la realizzazione, in un unico edificio o in edifici viciniori, di
centri multifunzionali in cui concentrare la pluralità di servizi quali i
servizi ambientali, energetici, scolastici, postali, artigianali, turistici,
di comunicazione, commerciali, di pubblica sicurezza, di volontariato ed
associazionismo culturale e ricreativo.
3. A tale scopo la Regione sostiene il recupero di edifici non utilizzati o
sottoutilizzati, mediante l’erogazione ai comuni di un contributo una tantum
quale concorso alle spese di allestimento di detti centri multifunzionali per
un massimo di euro 100 mila per ogni comune.

ARTICOLO 8

(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e tipici)

1. La Regione favorisce la promozione dei territori, della cultura e delle
tradizioni popolari e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari
tipici dei piccoli comuni, attraverso la implementazione dei percorsi
enogastronomici del Molise.
2. La Regione concorre al potenziamento del sistema dei percorsi
enogastronomici del Molise inerenti ai piccoli comuni finalizzato alla
valorizzazione delle vocazioni produttive del territorio ed alla tutela delle
produzioni di qualità e delle tradizioni culturali ed alimentari locali.
3. I piccoli comuni, nel rispetto della normativa vigente in materia di
denominazione dei prodotti tipici, possono indicare nella cartellonistica
ufficiale i rispettivi prodotti agro-alimentari tradizionali, preceduti dalla
dicitura, posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori
rispetto a quest’ultimo,