Legge Regionale n. 1 del 09-03-2009 Regione Puglia.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19
(Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignitĂ
e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) e al
regolamento regionale di attuazione 18 gennaio 2007, n. 4.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 40
del 13 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Modifica all’articolo 49 della legge regionale 10 luglio 2006, n.19)

1. Il comma 10 dell’articolo 49 della legge regionale 10 luglio 2006, n.19
(Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignitĂ  e il
benessere delle donne e degli uomini in Puglia ), è sostituito dal seguente:
“10. Per le strutture di cui all’articolo 42, comma 4, e all’articolo 43,
comma 5, l’assegnazione della quota di spesa di parte sanitaria,
successivamente all’autorizzazione al funzionamento di cui al presente
articolo, è subordinata alla ricognizione del fabbisogno di cui all’articolo 8
della legge regionale 9 agosto 2006, n.26 (Interventi in materia sanitaria),
così come integrato dall’articolo 3, comma 39, della legge regionale 31
dicembre 2007, n. 40”.

ARTICOLO 2

(Integrazione all’articolo 53 della l.r. 19/2006)

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 53 della l.r. 19/2006 è
aggiunta la seguente :
“e bis) registro dei servizi autorizzati come sportelli sociali, sportelli per
l’integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati, centri di ascolto
per le famiglie e servizi a sostegno della genitorialità.”.

ARTICOLO 3

(Modifica al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4, di attuazione della
l.r. 19/2006)

1. Il comma 2 dell’articolo 35 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n.
4, di attuazione della
l.r. 19/2006, così come modificato dall’articolo 11 del regolamento regionale
7 agosto 2008, n. 19, è sostituito dal seguente:
“2. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, nelle more della
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, l’autorizzazione
alla realizzazione e al funzionamento è rilasciata dagli ambiti territoriali
competenti, nel rispetto della programmazione sociale regionale.”.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 3 del 17-03-2009 Regione Sicilia. Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 12
del 20 marzo 2009
REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Disposizioni relative alle concessioni demaniali marittime per la
realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto

1. Il procedimento per il rilascio delle concessioni demaniali marittime di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, come
introdotto dall’articolo 75 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, non si
applica nel caso di istanze presentate dagli enti pubblici territoriali in
relazione agli interventi finanziati nell’ambito della programmazione
regionale ed alle modalitĂ  ivi previste di realizzazione delle opere.
2. Per le istanze degli enti di cui al comma 1 volte alla realizzazione delle
strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui all’articolo 2 del D.P.R.
n. 509/1997, come introdotto dall’articolo 75 della legge regionale 16 aprile
2003, n. 4, l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente comunica
l’assenso preventivo al rilascio della concessione delle aree e degli specchi
acquei interessati, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione
dell’istanza corredata da un progetto almeno preliminare redatto ai sensi
dell’articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto
dall’articolo 10 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive
modifiche ed integrazioni.
3. Prima di procedere all’indizione della Conferenza di servizi per
l’approvazione del progetto definitivo, ai sensi del successivo comma 4, il
sindaco del comune interessato ne dĂ  avviso ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
4. Il progetto definitivo, redatto ai sensi del citato articolo 16 della legge
n. 109/1994, come introdotto dall’articolo 10 della legge regionale n. 7/2002
e successive modifiche ed integrazioni, è approvato, sulla base delle
osservazioni avanzate ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale n.
71/1978, esclusivamente dalla Conferenza di servizi convocata previo avviso
pubblico dal sindaco, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. Alla
Conferenza di servizi partecipano i soggetti indicati all’articolo 5, comma 2,
del D.P.R. n. 509/1997, come introdotto dall’articolo 75, comma 5, della legge
regionale n. 4/2003.
5. Nel caso in cui gli enti di cui al comma 1 realizzino le opere attraverso
le procedure di cui agli articoli 19 e 37 bis della legge n. 109/1994, come
introdotti rispettivamente dagli articoli 15 e 27 bis della legge regionale n.
7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, l’Assessorato regionale del
territorio e dell’ambiente provvede alla sostituzione nel godimento della
concessione in favore del soggetto indicato dallo stesso ente. La durata della
concessione demaniale, rilasciata a seguito dell’approvazione del progetto
definitivo, è uguale a quella indicata nel piano economico finanziario
dell’opera pubblica.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutti i
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 2

Entrata in vigore

1. La presente legge sarĂ  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione.
Palermo, 17 marzo 2009.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Decreto del presidente della giunta regionale n. 11 del 24-03-2009 Regione Toscana.

Regolamento di attuazione delle legge regionale 27 luglio 2004, n.
38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e
dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 9
del 30 marzo 2009
(Il numero del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE è: 11R)
La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

visto l’articolo 42 dello Statuto;

vista la legge regionale 27 luglio 2004 n. 38 (Norme per la
disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione
delle acque minerali, di sorgente e termali) e in particolare
l’articolo 49;

visto il parere del Comitato tecnico di programmazione espresso
nella seduta del 16/10/2008;

visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 29
della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della
dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla
legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione
regionale in materia di organizzazione e personale”);

vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 29
dicembre 2008, n. 1172;

visto il parere della III commissione (AttivitĂ  produttive) e della
IV commissione (SanitĂ ), espresso nella seduta congiunta del 21
gennaio 2009;

visti gli ulteriori pareri delle competenti strutture di cui
all’articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44
(Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della
regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n.
26 “Riordino della legislazione regionale in materia di
organizzazione e personale”);

visto il parere del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella
seduta del 20 marzo 2009;

vista la deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2009, n. 204;

Considerato quanto segue

1. A fronte del trasferimento ai comuni delle funzioni
amministrative in materia di ricerca e coltivazione delle acque
delle acque minerali, di sorgente e termali, e della permanenza nel
patrimonio indisponibile della Regione dei relativi giacimenti
minerari, si rende necessario un costante monitoraggio per
verificare la sostenibilitĂ  dello sfruttamento dei giacimenti
acquiferi;

2. tutti i dati risultanti dal monitoraggio confluiscono nella
banca dati informatica. La Regione inserisce nel sistema informativo
geografico regionale gli elenchi dei permessi di ricerca e delle
concessioni in essere;

3. ai fini della tutela del bene acqua minerale naturale,
termale e di sorgente, e della salvaguardia del territorio, vengono
posti dei limiti all’area del permesso di ricerca e un dettagliato
sistema di chiusura dei pozzi;

4. le etichette delle acque minerali naturali e di sorgente
devono contenere una serie di parametri chimici e chimico- fisici
puntualmente elencati;

5. le opere di captazione e i materiali destinati al contatto
con l’acqua devono possedere caratteristiche tecniche ed igienico-
sanitarie tali da costituire un’efficace protezione contro ogni
pericolo di inquinamento;

6. il controllo ufficiale sulle attivitĂ  di utilizzazione delle
acque minerali naturali e di sorgente si svolge tramite procedure di
analisi dei campioni che necessitano di essere dettagliatamente
disciplinate sotto il profilo tecnico-scientifico;

7. di accogliere il parere congiunto della III commissione
(AttivitĂ  produttive) e della IV commissione (SanitĂ ) e di adeguare
conseguentemente il testo;

8. il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali;

si approva il presente regolamento

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Legge Regionale n. 11 del 13-05-2009 Regione Umbria. Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 23
del 20 maggio 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 1
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Oggetto e finalitĂ )

l. La Regione con la presente legge, nel rispetto del Titolo V della
Costituzione, dello Statuto regionale, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 (Norme in materia ambientale) e in armonia con i principi e le norme
comunitarie, disciplina la gestione integrata dei rifiuti, nonché la messa in
sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, al fine
di assicurare la salvaguardia e la tutela della salute pubblica, dei valori
naturali, ambientali e paesaggistici.

2. La gestione dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 178 del d.lgs. 152/2006, è
effettuata conformemente ai principi di precauzione, prevenzione,
proporzionalitĂ , responsabilizza-zione e cooperazione di tutti i soggetti
coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo
di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento
nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio “chi inquina
paga”. A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di
efficacia, efficienza, economicitĂ  e trasparenza. I rifiuti devono essere
recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo, senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente.

3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le
disposizioni contenute nel d.lgs. 152/2006 e nella normativa statale e
comunitaria vigente.

ARTICOLO 2

(Ciclo integrato dei rifiuti)

l. La Regione e gli enti locali nell’ambito delle rispettive competenze ed in
particolare nell’esercizio delle funzioni di programmazione e di
autorizzazione, adottano le misure necessarie e favoriscono idonee iniziative
per realizzare il ciclo integrato dei rifiuti secondo quanto stabilito dalla
presente legge.

2. Il ciclo integrato dei rifiuti comprende, in ordine di prioritĂ :

a) la riduzione alla fonte della quantitĂ  e della pericolositĂ  dei rifiuti
prodotti, in particolare mediante:

1) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettono un maggiore risparmio di
risorse naturali;

2) la messa a punto tecnica e l’immissione sul mercato di prodotti concepiti
in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro
fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantitĂ
o la nocivitĂ  dei rifiuti e i rischi di inquinamento;

3) lo sviluppo di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati;

b) la raccolta differenziata attraverso sistemi tesi a incrementare i flussi
di materiali da destinare a riciclo, reimpiego, riutilizzo;

c) il recupero energetico per le componenti non altrimenti recuperabili come
materia;

d) il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti in impianti appropriati
prossimi al luogo di produzione che utilizzano metodi e tecnologie idonei a
garantire il massimo di tutela della salute e dell’ambiente, al fine di
ridurre la movimentazione dei rifiuti destinati allo smaltimento e favorire i
controlli.

3. Lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi avviene all’interno del
territorio regionale.

4. Lo smaltimento delle restanti tipologie di rifiuti avviene tenendo conto
del criterio di adeguatezza degli impianti e di prossimitĂ  rispetto al luogo
di produzione.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/jsp/index.jsp