DECRETO LEGISLATIVO 3 ottobre 2009, n. 153

Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nonche’ disposizioni in materia di indennita’ di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 257 del 4-11-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, nonche’ in materia di processo civile ed in particolare l’articolo 11, recante delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nonche’ disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti; Vista la legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, recante provvidenze a favore dei farmacisti rurali; Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di finanza pubblica, ed in particolare l’articolo 4; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2009; Preso atto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il prescritto parere; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2009; Sulla proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per i rapporti con le regioni; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale 1. In attuazione dell’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nonche’ disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, con il presente decreto legislativo si provvede alla definizione dei nuovi compiti e funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, di seguito denominate: «farmacie», e alle correlate modificazioni delle disposizioni recate dall’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 2. I nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia, concernono: a) la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attivita’ del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, a favore dei pazienti che risiedono o hanno il proprio domicilio nel territorio di competenza, attraverso: 1) la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici necessari; 2) la preparazione, nonche’ la dispensazione al domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative norme di buona preparazione e di buona pratica di distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla vigente normativa; 3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta; 4) la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, fermo restando che le prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di cui alla lettera d) e alle ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie, individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; b) la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire l’aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza; c) la erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalita’ di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano; d) la erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche l’inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici; e) l’effettuazione, presso le farmacie, nell’ambito dei servizi di secondo livello di cui alla lettera d), di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l’attivita’ di prescrizione e diagnosi, nonche’ il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti; f) la effettuazione di attivita’ attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonche’ ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate; tali modalita’ sono fissate, nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia protezione dei dati personali, e in base a modalita’, regole tecniche e misure di sicurezza, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 3. L’adesione delle farmacie pubbliche ai servizi di cui al primo periodo del comma 2 e’ subordinata all’osservanza di criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’interno, in base ai quali garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di patto di stabilita’ dirette agli enti locali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e senza incrementi di personale. 4. Il rapporto delle farmacie con il Servizio sanitario nazionale per lo svolgimento dei nuovi servizi di cui al comma 2 e’ disciplinato dalle medesime convenzioni di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ai correlati accordi di livello regionale. Gli accordi nazionali e gli accordi di livello regionale fissano altresi’ i requisiti richiesti alle farmacie per la partecipazione alle attivita’ di cui al comma 2. 5. Il Servizio sanitario nazionale promuove la collaborazione interprofessionale dei farmacisti delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, in riferimento alle attivita’ di cui al comma 2.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell’esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo’ avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
– L’art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
– Si riporta il testo dell’art. 11 della legge 18 giugno
2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita’, nonche’
in materia di processo civile»:
«Art. 11 (Delega al Governo in materia di nuovi servizi
erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario
nazionale, nonche’ disposizioni concernenti i Comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti). – 1. Ferme restando le
competenze regionali, il Governo e’ delegato ad adottare,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu’ decreti legislativi finalizzati
all’individuazione di nuovi servizi a forte valenza
socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, sulla base
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare, nel rispetto di quanto previsto dai
singoli piani regionali socio-sanitari, la partecipazione
delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare
integrata a favore dei pazienti residenti nel territorio
della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto
delle attivita’ del medico di medicina generale, anche con
l’obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei
medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine
di favorire l’aderenza dei malati alle terapie mediche;
b) collaborare ai programmi di educazione sanitaria
della popolazione realizzati a livello nazionale e
regionale, nel rispetto di quanto previsto dai singoli
piani regionali socio-sanitari;
c) realizzare, nel rispetto di quanto previsto dai
singoli piani regionali socio-sanitari, campagne di
prevenzione delle principali patologie a forte impatto
sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di prima
istanza nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa
l’attivita’ di prelievo di sangue o di plasma mediante
siringhe;
d) consentire, nel rispetto di quanto previsto dai
singoli piani regionali socio-sanitari, la prenotazione in
farmacia di visite ed esami specialistici presso le
strutture pubbliche e private convenzionate, anche
prevedendo la possibilita’ di pagamento delle relative
quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e
di ritiro del referto in farmacia;
e) prevedere forme di remunerazione delle attivita’ di
cui al presente comma da parte del Servizio sanitario
nazionale entro il limite dell’accertata diminuzione degli
oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario
nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo
svolgimento delle suddette attivita’ da parte delle
farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica;
f) rivedere i requisiti di ruralita’ di cui agli
articoli 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 221, al
fine di riservare la corresponsione dell’indennita’ annua
di residenza prevista dall’art. 115 del testo unico delle
leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, e successive modificazioni, in presenza di situazioni
di effettivo disagio in relazione alla localizzazione delle
farmacie e all’ampiezza del territorio servito.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati
su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, previo parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli
schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del
presente comma, ciascuno dei quali corredato di relazione
tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso
contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini
dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili di
carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni
dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto.
Decorso il termine di cui al periodo precedente, i decreti
legislativi possono essere comunque adottati.
3. Nel caso in cui ai comuni con popolazione fino a
5.000 abitanti siano richiesti da qualsiasi pubblica
amministrazione atti, documenti, provvedimenti, copia degli
stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che
siano o debbano essere gia’ nella disponibilita’ di altri
enti pubblici, gli uffici comunali di riferimento sono
tenuti unicamente ad indicare presso quali enti,
amministrazioni o uffici siano disponibili gli atti, i dati
o le informazioni loro richieste, senza che tale procedura
comporti alcuna penalizzazione.».
– La legge 8 marzo 1968, n. 221, reca: «Provvidenze a
favore dei farmacisti rurali».
– Si riporta il testo dell’art. 4 della legge 30
dicembre 1991, n. 412:
«Art. 4 (Assistenza sanitaria). – 1. Il Governo
determina, con effetto dal 1° gennaio 1992, i livelli di
assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di
uniformita’ sul territorio nazionale nonche’ gli standard
organizzativi e di attivita’ da utilizzare per il calcolo
del parametro capitario di finanziamento di ciascun livello
assistenziale per l’anno 1992. Il provvedimento e’
adottato, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera d), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ed emanato ai
termini dell’articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13,
sulla base dei seguenti limiti e principi:
a) i livelli di assistenza sanitaria sono definiti nel
rispetto delle disposizioni di legge, delle direttive
comunitarie e, limitatamente alle modalita’ di erogazione,
degli accordi di lavoro per il personale dipendente;
b) gli standard organizzativi e di attivita’ sono
determinati a fini di calcolo del parametro capitario di
finanziamento e non costituiscono vincolo organizzativo per
le regioni e le unita’ sanitarie locali;
c) il parametro capitario per ciascun livello di
assistenza e’ finanziato in rapporto alla popolazione
residente. La mobilita’ sanitaria interregionale e’
compensata in sede nazionale;
d) per favorire la manovra di rientro e’ istituito,
nell’ambito delle disponibilita’ del Fondo sanitario
nazionale, un fondo di riequilibrio da utilizzarsi per
sostenere le regioni con dotazione di servizi eccedenti gli
standard di riferimento;
e) in ogni caso e’ garantita la somministrazione
gratuita di farmaci salvavita ed il regime di esenzione
dalla partecipazione alla spesa sanitaria prevista dalle
leggi vigenti. La verifica dell’andamento della spesa ed il
rispetto dell’uniformita’ delle prestazioni e’ effettuata
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano. I risultati della verifica sono trasmessi al
Parlamento al 31 luglio ed al 31 dicembre, anche ai fini
dell’adozione di eventuali misure correttive.
2. Le regioni, con apposito provvedimento programmatorio
di carattere generale anche a stralcio del piano sanitario
regionale, possono dichiarare la decadenza delle
convenzioni in atto per la specialistica esterna e con le
case di cura e rideterminare il fabbisogno di attivita’
convenzionate necessarie per assicurare i livelli
obbligatori uniformi di assistenza, nel rispetto delle
indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 23
ottobre 1985, n. 595 . Le convenzioni possono essere
stipulate anche con istituzioni sanitarie private gestite
da persone fisiche e da societa’ che erogano prestazioni
poliambulatoriali, di laboratorio generale e specialistico
in materia di analisi chimico-cliniche, di diagnostica per
immagini, di medicina fisica e riabilitazione, di terapia
radiante ambulatoriale, di medicina nucleare in vivo e in
vitro. Dette istituzioni sanitarie sono sottoposte al
regime di autorizzazione e vigilanza sanitaria di cui
all’articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
devono avere un direttore sanitario o tecnico, che risponde
personalmente dell’organizzazione tecnica e funzionale dei
servizi e del possesso dei prescritti titoli professionali
da parte del personale che ivi opera.
3. Le regioni sono tenute ad attuare, a modifica di
quanto previsto dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, il
modello delle aree funzionali omogenee con presenza
obbligatoria di day hospital, conservando alle unita’
operative che vi confluiscono l’autonomia funzionale in
ordine alle patologie di competenza, nel quadro di una
efficace integrazione e collaborazione con altre strutture
affini e con uso in comune delle risorse umane e
strumentali.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1992, la quota di
partecipazione alla spesa farmaceutica del 40 per cento e’
elevata al 50 per cento con arrotondamento alle cinquecento
lire superiori; la quota fissa sulle singole prescrizioni
farmaceutiche e’ determinata in lire 3.000 e in lire 1.500
per le confezioni a base di antibiotici e per i prodotti in
fleboclisi e in confezione monodose. Tale quota e’ dovuta
da tutti i cittadini, esclusi i pensionati esenti dalla
partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito e
gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta
vitalizia, nonche’, ai sensi dell’articolo 5 della legge 3
aprile 1958, n. 474, i grandi invalidi per servizio. La
quota di partecipazione alla spesa per le prestazioni di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge
25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e per le prestazioni di
medicina fisica e di riabilitazione e’ determinata nella
misura del 50 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 1992,
per ciascuna ricetta relativa a prestazioni sanitarie,
esclusi i ricoveri, diverse da quelle farmaceutiche, e’
dovuta una quota fissa di lire 3.000 da corrispondere,
all’atto della prestazione, dagli assistiti non esentati
dalla partecipazione alla spesa sanitaria. E’ soppresso
l’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 5 della legge 29
dicembre 1990, n. 407, e il limite massimo di
partecipazione alla spesa per prestazioni specialistiche e
di diagnostica strumentale e di laboratorio e per
prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione e’
fissato in lire 70.000 per prescrizioni contemporanee di
ciascuna branca specialistica oltre al pagamento della
quota fissa per singola ricetta; la quota di partecipazione
alla spesa per le cure termali e’ determinata nella misura
del 50 per cento delle tariffe convenzionate con il limite
massimo di lire 70.000 per ciclo di cura; il limite massimo
di partecipazione alla spesa farmaceutica e’ fissato in
lire 50.000 per ricetta oltre al pagamento della quota
fissa per singola prescrizione. Le quote di spettanza sul
prezzo di vendita al pubblico delle specialita’ medicinali
in prontuario terapeutico sono fissate per i grossisti al
7,5 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto
dell’imposta sul valore aggiunto (IVA); per i farmacisti al
25,5 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto
dell’IVA. A decorrere dal 1° gennaio 1992 i prezzi delle
specialita’ medicinali collocate nelle classi di cui
all’articolo 19, comma 4, lettere a) e b), della legge 11
marzo 1988, n. 67, sono ridotti delle seguenti misure
percentuali: specialita’ medicinali con prezzo fino a lire
15.000: 1 per cento; specialita’ medicinali con prezzo da
lire 15.001 a lire 50.000: 2 per cento; specialita’
medicinali con prezzo superiore a lire 50.000: 4 per cento.
La riduzione non si applica ai prezzi delle specialita’
medicinali determinati con il metodo di cui al
provvedimento del CIP n. 29 del 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 238 dell’11 ottobre 1990, ai prezzi
dei farmaci di cui alla parte A dell’allegato alla
direttiva 87/22/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, ed
inclusi nell’art. 10, comma 2, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ed a quelli di
biotecnologia da DNA ricombinante. Per le cessioni
effettuate dalle farmacie i nuovi prezzi si applicano al
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento del CIP. Nel
1992 non si da’ luogo all’ammissione nel prontuario di
nuove specialita’ che rappresentino modifiche di confezione
o di composizione o di forma o di dosaggio di specialita’
gia’ presenti nel prontuario e che comportino un aumento
del costo per ciclo terapeutico. Le ricette a carico del
Servizio sanitario nazionale per prescrizioni o prestazioni
con prezzo superiore a lire 100.000 sono sottoposte a
controllo, anche con riscontri presso gli assistiti,
adottando il codice fiscale come numero distintivo del
cittadino, incrociando i dati di esenzione con quelli
fiscali e previdenziali e inserendo gli esenti per reddito
nelle verifiche fiscali a cura dell’amministrazione
finanziaria, adottando metodiche che permettano
l’evidenziazione delle ricette per gli esenti,
formalizzando e pubblicizzando gli indicatori di consumo di
farmaci di esenzione per cittadino e di consumo dei farmaci
per giornata di degenza per le distinte unita’ operative
ospedaliere, riorganizzando le farmacie ospedaliere e
procedendo agli acquisti di farmaci solo attraverso normali
gare di appalto, adottando la numerazione progressiva sui
bollini autoadesivi delle specialita’ medicinali ed
effettuando dall’interno dell’Osservatorio dei prezzi e
delle tecnologie il controllo incrociato tra i dati delle
forniture farmaceutiche industriali per regione e i dati di
liquidazione alle farmacie, con le seguenti azioni
repressive, anche a cura dei carabinieri dei Nuclei
antisofisticazione e sanita’, in caso di accertate anomalie
di danno del Servizio sanitario nazionale, restando
attribuiti alla responsabilita’ regionale gli ulteriori
ritardi nella adozione generalizzata della lettura ottica
delle prescrizioni mediche e la conseguente mancata
attivazione delle Commissioni professionali di verifica
previste dal contratto di lavoro e dalle convenzioni; gli
amministratori straordinari sono responsabili della piena
attuazione delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 6,
della legge 29 dicembre 1990, n. 407, relative alle
sanzioni a carico dei cittadini e dei medici che fanno uso
abusivo delle esenzioni dalla partecipazione alla spesa
sanitaria. I comuni e le unita’ sanitarie locali sono
tenuti a rendere disponibili per la consultazione pubblica
gli elenchi dei soggetti esenti dalla partecipazione alla
spesa sanitaria per motivi di reddito.
5. In caso di spesa sanitaria superiore a quella
parametrica correlata ai livelli obbligatori uniformi di
cui al comma 1 non compensata da minori spese in altri
settori, le regioni decidono il ricorso alla propria e
autonoma capacita’ impositiva ovvero adottano, in
condizioni di uniformita’ all’interno della regione, le
altre misure previste dall’art. 29 della legge 28 febbraio
1986, n. 41.
6. In deroga alla normativa vigente, e nel rispetto dei
livelli uniformi di assistenza e dei rispettivi
finanziamenti, sono consentite sperimentazioni gestionali,
ivi comprese quelle riguardanti modalita’ di pagamento e di
remunerazione dei servizi, quelle riguardanti servizi e
prestazioni forniti da soggetti singoli, istituzioni ed
associazioni volontarie di mutua assistenza aventi
personalita’ giuridica, consorzi e societa’ di servizi.
7. Con il Servizio sanitario nazionale puo’ intercorrere
un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto e’ incompatibile
con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o
privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale
con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro
con il Servizio sanitario nazionale e’ altresi’
incompatibile con l’esercizio di altre attivita’ o con la
titolarita’ o con la compartecipazione delle quote di
imprese che possono configurare conflitto di interessi con
lo stesso. L’accertamento delle incompatibilita’ compete,
anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse,
all’amministratore straordinario della unita’ sanitaria
locale al quale compete altresi’ l’adozione dei conseguenti
provvedimenti. Le situazioni di incompatibilita’ devono
cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge. A decorrere dal 1° gennaio 1993, al
personale medico con rapporto di lavoro a tempo definito,
in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge, e’ garantito il passaggio, a domanda, anche in
soprannumero, al rapporto di lavoro a tempo pieno. In
corrispondenza dei predetti passaggi si procede alla
riduzione delle dotazioni organiche, sulla base del diverso
rapporto orario, con progressivo riassorbimento delle
posizioni soprannumerarie. L’esercizio dell’attivita’
libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio
sanitario nazionale e’ compatibile col rapporto unico
d’impiego, purche’ espletato fuori dell’orario di lavoro
all’interno delle strutture sanitarie o all’esterno delle
stesse, con esclusione di strutture private convenzionate
con il Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche al personale di cui
all’art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382. Per detto personale all’accertamento
delle incompatibilita’ provvedono le autorita’ accademiche
competenti. Resta valido quanto stabilito dagli articoli
78, 116 e 117, D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384. In sede di
definizione degli accordi convenzionali di cui all’art. 48,
L. 23 dicembre 1978, n. 833, e’ definito il campo di
applicazione del principio di unicita’ del rapporto di
lavoro a valere tra i diversi accordi convenzionali.
8. E’ abolito il controllo dei comitati regionali di
controllo sugli atti delle unita’ sanitarie locali e degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
nonche’ degli enti di cui all’art. 41, secondo comma, legge
23 dicembre 1978, n. 833 e degli enti ospedalieri di cui
all’art.1, comma 13, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
1991, n. 111. Limitatamente agli atti delle unita’
sanitarie locali e dei sopracitati enti ospedalieri
riguardanti il bilancio di previsione, le variazioni di
bilancio e il conto consuntivo, la determinazione della
consistenza qualitativa e quantitativa complessiva del
personale, la deliberazione di programmi di spese
pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l’attuazione
dei contratti e delle convenzioni, il controllo preventivo
e’ assicurato direttamente dalla regione, che e’ tenuta a
pronunciarsi, anche in forma di silenzio-assenso, entro
quaranta giorni dal ricevimento dell’atto. I provvedimenti
come sopra approvati diventano definitivi. Per gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico, il controllo di
cui agli articoli 16, 17 e 18 del D.P.R. 31 luglio 1980, n.
617, e’ esteso anche ai provvedimenti riguardanti i
programmi di spesa pluriennali e quelli per la disciplina e
l’attribuzione dei contratti e delle convenzioni. Il
termine di trenta giorni previsto dall’articolo 18, D.P.R.
31 luglio 1980, n. 617 , e’ modificato in quaranta giorni.
9. E’ istituita la struttura tecnica interregionale per
la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato
con il Servizio sanitario nazionale. Tale struttura, che
rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo
degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto
convenzionale, e’ costituita da rappresentanti regionali
nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano. Della
predetta delegazione fanno parte, limitatamente alle
materie di rispettiva competenza, i rappresentanti dei
Ministeri dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle
politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi
Ministri. Con accordo in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, e’ disciplinato il procedimento di
contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi
tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42,
46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. A tale fine e’ autorizzata la spesa annua nel limite
massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003.
10. Le tariffe relative alle prestazioni di cui all’art.
7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono rideterminate,
a decorrere dal 1° gennaio 1992, con riferimento alle
tariffe vigenti nell’anno 1981 incrementate della
variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo
per famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 1981
e 1991; la rideterminazione deve comunque comportare un
incremento delle tariffe non inferiore al 70 per cento di
quelle vigenti al 31 dicembre 1991. A partire
dall’esercizio finanziario 1992, le somme di cui
all’articolo 69, primo comma, lettere b), c) ed e), della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono trattenute dalle
unita’ sanitarie locali, dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, per essere totalmente
utilizzate ad integrazione del finanziamento di parte
corrente.
11. Per le regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e di Bolzano, le misure del 20 per
cento, del 10 per cento e del 5 per cento, di cui all’art.
19, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 38, sono sostituite, rispettivamente, dal 28 per
cento, dal 14 per cento e dal 7 per cento. Per il
finanziamento degli oneri a carico dei rispettivi bilanci
conseguenti alle riduzioni disposte dal predetto articolo
19, le regioni e le province autonome possono assumere
mutui con istituti di credito nel rispetto dei limiti
massimi previsti dai rispettivi statuti e dalle vigenti
disposizioni.
12. Quanto disposto dall’art. 2, comma 6, della legge 28
luglio 1989, n. 262, non si applica nei confronti delle
istituzioni ed enti, non aventi fini di lucro, che erogano
prestazioni di natura sanitaria direttamente o
convenzionalmente sovvenzionate dallo Stato, dalle regioni
o dalle unita’ sanitarie locali.
13. Le regioni a statuto ordinario per le esigenze di
manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle
attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete
sono autorizzate per l’anno 1992 ad assumere mutui
decennali, ad un tasso di interesse non superiore a quello
massimo stabilito in applicazione dell’art.13, comma 1, del
decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, per un
complessivo importo di lire 1.500 miliardi; per le stesse
finalita’, per l’anno 1992, gli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico nonche’ gli istituti
zoo-profilattici sperimentali sono autorizzati a contrarre
mutui per un importo complessivo di lire 100 miliardi. Il
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), su proposta del Ministro della sanita’, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
delibera gli importi mutuabili da ciascuna regione, da
ciascun istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
e da ciascun istituto zoo-profilattico sperimentale. Le
operazioni di mutuo sono effettuate con le aziende e gli
istituti di credito ordinario speciale individuati da
apposito decreto del Ministro del tesoro. Ai conseguenti
oneri di ammortamento valutati in lire 384 miliardi per
l’anno 1993 e in lire 288 miliardi per gli anni successivi
si provvede con quota parte del Fondo sanitario nazionale –
parte in conto capitale – allo scopo vincolata.
14. Per le finalita’ previste dal decreto legislativo 8
agosto 1991, n. 257, gli stanziamenti di cui all’art. 6,
comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono
integrati di lire 30 miliardi, per l’anno 1991, di lire 60
miliardi per l’anno 1992 e di lire 90 miliardi per gli anni
1993 e successivi. Ai conseguenti maggiori oneri si
provvede per il 1991 con quota parte delle risorse
accantonate sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente
da destinare nel medesimo anno agli interventi di piano e
per gli anni 1992 e successivi con quote del Fondo
sanitario nazionale da vincolare alle predette finalita’.
15. Gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione,
gli ospedali classificati, gli istituti zoo-profilattici
sperimentali e l’Istituto superiore di sanita’ possono
essere ammessi direttamente a beneficiare degli interventi
di cui all’art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, su una
apposita quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta
del Ministro della sanita’, previo conforme parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in
sede di definizione della disponibilita’ per i mutui.
16. Nell’ambito della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e’ costituita, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, una commissione
tecnica per la verifica, entro il 31 luglio 1992, degli
andamenti di spesa nelle distinte regioni in attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo.
L’attuazione delle disposizioni e’ condizione preliminare
per essere ammessi alla verifica. La predetta Conferenza
esamina in seduta plenaria le risultanze della verifica.
17. Per l’anno 1992, in attesa della approvazione del
piano sanitario nazionale, la quota del Fondo sanitario
nazionale destinata alla prevenzione e’ fissata in una
misura non inferiore al 6 per cento.
18. Dal 1° gennaio 1992 i cittadini che non abbiano
ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di
laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della
prestazione usufruita. E’ compito dell’amministratore
straordinario della unita’ sanitaria locale stabilire le
modalita’ piu’ idonee al recupero delle somme dovute.
– Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, reca:
«Riordino della disciplina in materia sanitaria».
– Si riporta il testo dell’art. 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e
la revisione delle discipline in materia di sanita’, di
pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale):
«Art. 1 (Sanita’). – 1. Ai fini della ottimale e
razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio
sanitario nazionale, del perseguimento della migliore
efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di
equita’ distributiva e del contenimento della spesa
sanitaria, con riferimento all’art. 32 della Costituzione,
assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure
e la gratuita’ del servizio nei limiti e secondo i criteri
previsti dalla normativa vigente in materia, il Governo
della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e’ delegato ad emanare, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu’ decreti legislativi con l’osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinare la disciplina dei ticket e dei prelievi
contributivi, di cui all’art. 31 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni,
sulla base del principio dell’uguaglianza di trattamento
dei cittadini, anche attraverso l’unificazione
dell’aliquota contributiva, da rendere proporzionale entro
un livello massimo di reddito;
b) rafforzare le misure contro le evasioni e le
elusioni contributive e contro i comportamenti abusivi
nella utilizzazione dei servizi, anche attraverso
l’introduzione di limiti e modalita’ personalizzate di
fruizione delle esenzioni;
c) completare il riordinamento del Servizio sanitario
nazionale, attribuendo alle regioni e alle province
autonome la competenza in materia di programmazione e
organizzazione dell’assistenza sanitaria e riservando allo
Stato, in questa materia, la programmazione sanitaria
nazionale, la determinazione di livelli uniformi di
assistenza sanitaria e delle relative quote capitarie di
finanziamento, secondo misure tese al riequilibrio
territoriale e strutturale, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano; ove tale intesa
non intervenga entro trenta giorni il Governo provvede
direttamente;
d) definire i principi organizzativi delle unita’
sanitarie locali come aziende infraregionali con
personalita’ giuridica, articolate secondo i principi della
legge 8 giugno 1990, n. 142, stabilendo comunque che esse
abbiano propri organi di gestione e prevedendo un direttore
generale e un collegio dei revisori i cui membri, ad
eccezione della rappresentanza del Ministero del tesoro,
devono essere scelti tra i revisori contabili iscritti
nell’apposito registro previsto dall’art. 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La definizione,
nell’ambito della programmazione regionale, delle linee di
indirizzo per l’impostazione programmatica delle attivita’,
l’esame del bilancio di previsione e del conto consuntivo
con la remissione alla regione delle relative osservazioni,
le verifiche generali sull’andamento delle attivita’ per
eventuali osservazioni utili nella predisposizione di linee
di indirizzo per le ulteriori programmazioni sono
attribuiti al sindaco o alla conferenza dei sindaci ovvero
dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento
territoriale. Il direttore generale, che deve essere in
possesso del diploma di laurea e di requisiti di comprovata
professionalita’ ed esperienza gestionale e organizzativa,
e’ nominato con scelta motivata dalla regione o dalla
provincia autonoma tra gli iscritti all’elenco nazionale da
istituire presso il Ministero della sanita’ ed e’ assunto
con contratto di diritto privato a termine; e’ coadiuvato
da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario
in possesso dei medesimi requisiti soggettivi, assunti
anch’essi con contratto di diritto privato a termine, ed e’
assistito per le attivita’ tecnico-sanitarie da un
consiglio dei sanitari, composto da medici, in maggioranza,
e da altri sanitari laureati, nonche’ da una rappresentanza
dei servizi infermieristici e dei tecnici sanitari; per la
provincia autonoma di Bolzano e’ istituito apposito elenco
provinciale tenuto dalla stessa nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di bilinguismo e riserva
proporzionale dei posti nel pubblico impiego; per la Valle
d’Aosta e’ istituito apposito elenco regionale tenuto dalla
regione stessa nel rispetto delle norme in materia di
bilinguismo;
e) ridurre il numero delle unita’ sanitarie locali,
attraverso un aumento della loro estensione territoriale,
tenendo conto delle specificita’ delle aree montane;
f) definire i principi relativi ai poteri di gestione
spettanti al direttore generale;
g) definire principi relativi ai livelli di assistenza
sanitaria uniformi e obbligatori, tenuto conto della
peculiarita’ della categoria di assistiti di cui all’art.
37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espressi per le
attivita’ rivolte agli individui in termini di prestazioni,
stabilendo comunque l’individuazione della soglia minima di
riferimento, da garantire a tutti i cittadini, e il
parametro capitario di finanziamento da assicurare alle
regioni e alle province autonome per l’organizzazione di
detta assistenza, in coerenza con le risorse stabilite
dalla legge finanziaria;
h) emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni
che vengono trasferite alle regioni e alle province
autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del
Ministero della sanita’ cui rimangono funzioni di indirizzo
e di coordinamento, nonche’ tutte le funzioni attribuite
dalle leggi dello Stato per la sanita’ pubblica. Le stesse
norme debbono prevedere altresi’ il riordino dell’Istituto
superiore di sanita’, dell’Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) nonche’
degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e
degli istituti zooprofilattici. Dette norme non devono
comportare oneri a carico dello Stato;
i) prevedere l’attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio
1993, alle regioni e alle province autonome dei contributi
per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale
localmente riscossi con riferimento al domicilio fiscale
del contribuente e la contestuale riduzione del Fondo
sanitario nazionale di parte corrente di cui all’art. 51
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni; imputare alle regioni e alle province
autonome gli effetti finanziari per gli eventuali livelli
di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, per le
dotazioni di presidi e di posti letto eccedenti gli
standard previsti e per gli eventuali disavanzi di gestione
da ripianare con totale esonero finanziario dello Stato; le
regioni e le province autonome potranno far fronte ai
predetti effetti finanziari con il proprio bilancio,
graduando l’esonero dai ticket, salvo restando l’esonero
totale dei farmaci salva-vita, variando in aumento entro il
limite del 6 per cento l’aliquota dei contributi al lordo
delle quote di contributo fiscalizzate per le prestazioni
del Servizio sanitario nazionale, ed entro il limite del 75
per cento l’aliquota dei tributi regionali vigenti;
stabilire le modalita’ ed i termini per la riscossione dei
prelievi contributivi;
l) introdurre norme volte, nell’arco di un triennio,
alla revisione e al superamento dell’attuale regime delle
convenzioni sulla base di criteri di integrazione con il
servizio pubblico, di incentivazione al contenimento dei
consumi sanitari, di valorizzazione del volontariato, di
acquisizione delle prestazioni, da soggetti singoli o
consortili, secondo principi di qualita’ ed economicita’,
che consentano forme di assistenza differenziata per
tipologie di prestazioni, al fine di assicurare ai
cittadini migliore assistenza e liberta’ di scelta;
m) prevedere che con decreto interministeriale, da
emanarsi d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, siano individuate quote di risorse
disponibili per le forme di assistenza differenziata di cui
alla lettera l);
n) stabilire i criteri per le individuazioni degli
ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione,
compresi i policlinici universitari, e degli ospedali che
in ogni regione saranno destinati a centro di riferimento
della rete dei servizi di emergenza, ai quali attribuire
personalita’ giuridica e autonomia di bilancio,
finanziaria, gestionale e tecnica e prevedere, anche per
gli altri presidi delle unita’ sanitarie locali, che la
relativa gestione sia informata al principio dell’autonomia
economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per
centri di costo, basato sulle prestazioni effettuate, con
appropriate forme di incentivazione per il potenziamento
dei servizi ospedalieri diurni e la deospedalizzazione dei
lungodegenti;
o) prevedere nuove modalita’ di rapporto tra Servizio
sanitario nazionale ed universita’ sulla base di principi
che, nel rispetto delle attribuzioni proprie
dell’universita’, regolino l’apporto all’attivita’
assistenziale delle facolta’ di medicina, secondo le
modalita’ stabilite dalla programmazione regionale in
analogia con quanto previsto, anche in termini di
finanziamento, per le strutture ospedaliere; nell’ambito di
tali modalita’ va peraltro regolamentato il rapporto tra
Servizio sanitario nazionale ed universita’ per la
formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario e
per le specializzazioni post-laurea;
p) prevedere il trasferimento alle aziende
infraregionali e agli ospedali dotati di personalita’
giuridica e di autonomia organizzativa del patrimonio
mobiliare e immobiliare gia’ di proprieta’ dei disciolti
enti ospedalieri e mutualistici che alla data di entrata in
vigore della presente legge fa parte del patrimonio dei
comuni;
q) prevedere che il rapporto di lavoro del personale
dipendente sia disciplinato in base alle disposizioni
dell’art. 2 della presente legge, individuando in
particolare i livelli dirigenziali secondo criteri di
efficienza, di non incremento delle dotazioni organiche di
ciascuna delle attuali posizioni funzionali e di rigorosa
selezione negli accessi ai nuovi livelli dirigenziali cui
si perverra’ soltanto per pubblico concorso, configurando
il livello dirigenziale apicale, per quanto riguarda il
personale medico e per le altre professionalita’ sanitarie,
quale incarico da conferire a dipendenti forniti di nuova,
specifica idoneita’ nazionale all’esercizio delle funzioni
di direzione e rinnovabile, definendo le modalita’ di
accesso, le attribuzioni e le responsabilita’ del personale
dirigenziale, ivi incluse quelle relative al personale
medico, riguardo agli interventi preventivi, clinici,
diagnostici e terapeutici, e la regolamentazione delle
attivita’ di tirocinio e formazione di tutto il personale;
r) definire i principi per garantire i diritti dei
cittadini nei confronti del servizio sanitario anche
attraverso gli organismi di volontariato e di tutela dei
diritti, favorendo la presenza e l’attivita’ degli stessi
all’interno delle strutture e prevedendo modalita’ di
partecipazione e di verifica nella programmazione
dell’assistenza sanitaria e nella organizzazione dei
servizi. Restano salve le competenze ed attribuzioni delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
s) definire i principi ed i criteri per la
riorganizzazione, da parte delle regioni e province
autonome, su base dipartimentale, dei presidi multizonali
di prevenzione, di cui all’art. 22 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, cui competono le funzioni di coordinamento
tecnico dei servizi delle unita’ sanitarie locali, nonche’
di consulenza e supporto in materia di prevenzione a
comuni, province o altre amministrazioni pubbliche ed al
Ministero dell’ambiente; prevedere che i servizi delle
unita’ sanitarie locali, cui competono le funzioni di cui
agli articoli 16, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, siano organizzati nel dipartimento di prevenzione,
articolato almeno nei servizi di prevenzione ambientale,
igiene degli alimenti, prevenzione e sicurezza degli
ambienti di lavoro, igiene e sanita’ pubblica, veterinaria
in riferimento alla sanita’ animale, all’igiene e
commercializzazione degli alimenti di origine animale e
all’igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche;
t) destinare una quota del Fondo sanitario nazionale ad
attivita’ di ricerca di biomedica finalizzata, alle
attivita’ di ricerca di istituti di rilievo nazionale,
riconosciuti come tali dalla normativa vigente in materia,
dell’Istituto superiore di sanita’ e dell’Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL), nonche’ ad iniziative centrali previste da leggi
nazionali riguardanti programmi speciali di interesse e
rilievo interregionale o nazionale da trasferire allo stato
di previsione del Ministero della sanita’;
u) allo scopo di garantire la puntuale attuazione delle
misure attribuite alla competenza delle regioni e delle
province autonome, prevedere che in caso di inadempienza da
parte delle medesime di adempimenti previsti dai decreti
legislativi di cui al presente articolo, il Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della sanita’, disponga,
previa diffida, il compimento degli atti relativi in
sostituzione delle predette amministrazioni regionali o
provinciali;
v) prevedere l’adozione, da parte delle regioni e delle
province autonome, entro il 1° gennaio 1993, del sistema di
lettura ottica delle prescrizioni mediche, attivando,
secondo le modalita’ previste dall’art. 4, comma 4, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, le apposite commissioni
professionali di verifica. Qualora il termine per
l’attivazione del sistema non fosse rispettato, il Ministro
della sanita’, sentito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, attiva i poteri
sostitutivi consentiti dalla legge; ove tale parere non sia
espresso entro trenta giorni il Ministro provvede
direttamente;
z) restano salve le competenze e le attribuzioni delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
2. Sono prorogate fino al 31 dicembre 1993 le norme
dell’art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
concernenti l’ammissione nel prontuario terapeutico
nazionale di nuove specialita’ che rappresentino modifiche
di confezione o di composizione o di forma o di dosaggio di
specialita’ gia’ presenti nel prontuario e che comportino
un aumento del costo del ciclo terapeutico.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei
decreti legislativi di cui al comma 1 al fine
dell’espressione del parere da parte delle Commissioni
permanenti competenti per la materia di cui al presente
articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni
dalla data di trasmissione.
4. Disposizioni correttive, nell’ambito dei decreti di
cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere
delle Commissioni di cui al comma 3, potranno essere
emanate, con uno o piu’ decreti legislativi, fino al 31
dicembre 1993.».
Note all’art. 1:
– Per l’art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69 si
veda nelle note alle premesse.
– Si riporta il testo dell’art. 8 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni:
«Art. 8 (Disciplina dei rapporti per l’erogazione delle
prestazioni assistenziali). – 1. Il rapporto tra il
Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale
e i pediatri di libera scelta e’ disciplinato da apposite
convenzioni di durata triennale conformi agli accordi
collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell’art. 4, comma
9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative in campo nazionale. La rappresentativita’
delle organizzazioni sindacali e’ basata sulla consistenza
associativa. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti
principi:
a) prevedere che la scelta del medico e’ liberamente
effettuata dall’assistito, nel rispetto di un limite
massimo di assistiti per medico, ha validita’ annuale ed e’
tacitamente rinnovata;
b) regolamentare la possibilita’ di revoca della
scelta da parte dell’assistito nel corso dell’anno nonche’
la ricusazione della scelta da parte del medico, qualora
ricorrano eccezionali e accertati motivi di
incompatibilita’;
c) disciplinare gli ambiti e le modalita’ di esercizio
della libera professione prevedendo che: il tempo
complessivamente dedicato alle attivita’ in libera
professione non rechi pregiudizio al corretto e puntuale
svolgimento degli obblighi del medico, nello studio medico
e al domicilio del paziente; le prestazioni offerte in
attivita’ libero-professionale siano definite nell’ambito
della convenzione, anche al fine di escludere la
coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui
alla lettera d); il medico sia tenuto a comunicare
all’azienda unita’ sanitaria locale l’avvio dell’attivita’
in libera professione, indicandone sede ed orario di
svolgimento, al fine di consentire gli opportuni controlli;
sia prevista una preferenza nell’accesso a tutte le
attivita’ incentivate previste dagli accordi integrativi in
favore dei medici che non esercitano attivita’
libero-professionale strutturata nei confronti dei propri
assistiti. Fino alla stipula della nuova convenzione sono
fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende
termali. In ogni caso, il non dovuto pagamento, anche
parziale, di prestazioni da parte dell’assistito o
l’esercizio di attivita’ libero-professionale al di fuori
delle modalita’ e dei limiti previsti dalla convenzione
comportano l’immediata cessazione del rapporto
convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;
d) ridefinire la struttura del compenso spettante al
medico, prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto
iscritto alla sua lista, corrisposta su base annuale in
rapporto alle funzioni definite in convenzione; una quota
variabile in considerazione del raggiungimento degli
obiettivi previsti dai programmi di attivita’ e del
rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di
cui alla lettera f); una quota variabile in considerazione
dei compensi per le prestazioni e le attivita’ previste
negli accordi nazionali e regionali, in quanto funzionali
allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f);
e) garantire l’attivita’ assistenziale per l’intero
arco della giornata e per tutti i giorni della settimana
attraverso il coordinamento operativo e l’integrazione
professionale, nel rispetto degli obblighi individuali
derivanti dalle specifiche convenzioni, fra l’attivita’ dei
medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta,
della guardia medica e della medicina dei servizi,
attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo
professionale e la organizzazione distrettuale del
servizio;
f) prevedere le modalita’ attraverso le quali le
unita’ sanitarie locali, sulla base della programmazione
regionale e nell’ambito degli indirizzi nazionali,
individuano gli obiettivi, concordano i programmi di
attivita’ e definiscono i conseguenti livelli di spesa
programmati dei medici singoli o associati, in coerenza con
gli obiettivi e i programmi di attivita’ del distretto;
g) disciplinare le modalita’ di partecipazione dei
medici alla definizione degli obiettivi e dei programmi di
attivita’ del distretto e alla verifica del loro
raggiungimento;
h) disciplinare l’accesso alle funzioni di medico di
medicina generale del servizio sanitario nazionale secondo
parametri definiti nell’ambito degli accordi regionali, in
modo che l’accesso medesimo sia consentito ai medici
forniti dell’attestato o del diploma di cui all’art. 21 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 o titolo
equipollente prevedendo altresi’ che la graduatoria annuale
evidenzi i medici forniti dell’attestato o del diploma, al
fine di riservare loro una percentuale prevalente di posti
in sede di copertura delle zone carenti ferma restando
l’attribuzione agli stessi di un adeguato punteggio, che
tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il
conseguimento dell’attestato;
i) regolare la partecipazione di tali medici a
societa’, anche cooperative, anche al fine di prevenire
l’emergere di conflitti di interesse con le funzioni
attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in
atto;
l) prevedere la possibilita’ di stabilire specifici
accordi con i medici gia’ titolari di convenzione operanti
in forma associata, secondo modalita’ e in funzione di
specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale;
m) prevedere le modalita’ con cui la convenzione possa
essere sospesa, qualora nell’ambito della integrazione dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
nella organizzazione distrettuale, le unita’ sanitarie
locali attribuiscano a tali medici l’incarico di direttore
di distretto o altri incarichi temporanei ritenuti
inconciliabili con il mantenimento della convenzione.
1-bis. Le aziende unita’ sanitarie locali e le aziende
ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1,
utilizzano, a esaurimento, nell’ambito del numero delle ore
di incarico svolte alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici
addetti alla stessa data alle attivita’ di guardia medica e
di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni
stipulate ai sensi dell’art. 48 della legge 23 dicembre
1978, n. 833. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni
possono individuare aree di attivita’ della emergenza
territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del
miglioramento dei servizi, richiedono l’instaurarsi di un
rapporto d’impiego. A questi fini, i medici in servizio
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229, addetti a tali attivita’, i quali al
31 dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico a
tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque al
compimento del quinto anno di incarico a tempo
indeterminato, sono inquadrati a domanda nel ruolo
sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche
definite e approvate nel rispetto dei principi di cui
all’art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni e previo giudizio di idoneita’
secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1997, n. 502. Nelle more
del passaggio alla dipendenza, le regioni possono prevedere
adeguate forme di integrazione dei medici convenzionati
addetti alla emergenza sanitaria territoriale con
l’attivita’ dei servizi del sistema di emergenza-urgenza
secondo criteri di flessibilita’ operativa, incluse forme
di mobilita’ interaziendale.
2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private e’
disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi
agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma
dell’art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono
tener conto dei seguenti principi:
a) le farmacie pubbliche e private erogano l’assistenza
farmaceutica per conto delle unita’ sanitarie locali del
territorio regionale dispensando, su presentazione della
ricetta del medico, specialita’ medicinali, preparati
galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e
altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio sanitario
nazionale nei limiti previsti dai livelli di assistenza;
b) per il servizio di cui alla lettera a) l’unita’
sanitaria locale corrisponde alla farmacia il prezzo del
prodotto erogato, al netto della eventuale quota di
partecipazione alla spesa dovuta dall’assistito. Ai fini
della liquidazione la farmacia e’ tenuta alla presentazione
della ricetta corredata del bollino o di altra
documentazione comprovante l’avvenuta consegna
all’assistito. Per il pagamento del dovuto oltre il termine
fissato dagli accordi regionali di cui alla successiva
lettera c) non possono essere riconosciuti interessi
superiore a quelli legali;
c) demandare ad accordi di livello regionale la
disciplina delle modalita’ di presentazione delle ricette e
i tempi dei pagamenti dei corrispettivi nonche’
l’individuazione di modalita’ differenziate di erogazione
delle prestazioni finalizzate al miglioramento
dell’assistenza definendo le relative condizioni economiche
anche in deroga a quanto previsto alla precedente lettera
b), e le modalita’ di collaborazione delle farmacie in
programmi particolari nell’ambito delle attivita’ di
emergenza, di farmacovigilanza, di informazione e di
educazione sanitaria.
2-bis. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato
ai sensi dell’art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
individuati i criteri per la valutazione:
a) del servizio prestato in regime convenzionale dagli
specialisti ambulatoriali medici e delle altre
professionalita’ sanitarie, al fine dell’attribuzione del
trattamento giuridico ed economico ai soggetti inquadrati
in ruolo ai sensi dell’art. 34 della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
b) per lo stesso fine, del servizio prestato in regime
convenzionale dai medici della guardia medica, della
emergenza territoriale e della medicina dei servizi nel
caso le regioni abbiano proceduto o procedano ad instaurare
il rapporto di impiego ai sensi del comma 1-bis del
presente articolo sia nel testo modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sia nel testo
introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
a tali medici e’ data facolta’ di optare per il
mantenimento della posizione assicurativa gia’ costituita
presso l’Ente nazionale previdenza ed assistenza medici
(ENPAM); tale opzione deve essere esercitata al momento
dell’inquadramento in ruolo. Il servizio di cui al presente
comma e’ valutato con riferimento all’orario settimanale
svolto rapportato a quello dei medici e delle altre
professionalita’ sanitarie dipendenti dalla azienda
sanitaria.
2-ter. Con decreto del Ministro della sanita’ e’
istituita, senza oneri a carico dello Stato, una
commissione composta da rappresentanti dei Ministeri della
sanita’, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e del lavoro e della previdenza sociale e da
rappresentanti regionali designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di
individuare modalita’ idonee ad assicurare che l’estensione
al personale a rapporto convenzionale, di cui all’art. 8
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
dei limiti di eta’ previsti dal comma 1 dell’art. 15-nonies
dello stesso decreto avvenga senza oneri per il personale
medesimo. L’efficacia della disposizione di cui
all’art.1-nonies, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 199, n. 502, come introdotto dall’art.13 del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e’ sospesa fino
alla attuazione dei provvedimenti collegati alle
determinazioni della Commissione di cui al presente comma.
3. Gli Ordini ed i Collegi professionali sono tenuti a
valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti
degli iscritti agli Albi ed ai Collegi professionali che si
siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali. I
ricorsi avverso le sanzioni comminate dagli Ordini o dai
Collegi sono decisi dalla Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie.
4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia
di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie
private, a norma dell’art. 43 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, con atto di indirizzo e coordinamento, emanato
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, sentito il
Consiglio superiore di sanita’, sono definiti i requisiti
strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti
per l’esercizio delle attivita’ sanitarie da parte delle
strutture pubbliche e private e la periodicita’ dei
controlli sulla permanenza dei requisiti stessi. L’atto di
indirizzo e coordinamento e’ emanato entro il 31 dicembre
1993 nel rispetto dei seguenti criteri e principi
direttivi:
a) garantire il perseguimento degli obiettivi
fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti
dal Piano sanitario nazionale;
b) garantire il perseguimento degli obiettivi che
ciascuna delle fondamentali funzioni assistenziali del
Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto
disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24
dicembre 1992, concernente la «Definizione dei livelli
uniformi di assistenza sanitaria» ovvero dal Piano
sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma
4, lettera b);
c) assicurare l’adeguamento delle strutture e delle
attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;
d) assicurare l’applicazione delle disposizioni
comunitarie in materia;
e) garantire l’osservanza delle norme nazionali in
materia di: protezione antisismica, protezione antincendio,
protezione acustica, sicurezza elettrica, continuita’
elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi
di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti,
eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento
dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di
distribuzione dei gas, materiali esplodenti, anche al fine
di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli
utenti del servizio;
f) prevedere l’articolazione delle strutture sanitarie
in classi differenziate in relazione alla tipologia delle
prestazioni erogabili;
g) prevedere l’obbligo di controllo della qualita’
delle prestazioni erogate;
h) definire i termini per l’adeguamento delle strutture
e dei presidi gia’ autorizzati e per l’aggiornamento dei
requisiti minimi, al fine di garantire un adeguato livello
di qualita’ delle prestazioni compatibilmente con le
risorse a disposizione.
5. (Abrogato).
6. (Abrogato).
7. (Abrogato).
8. Le unita’ sanitarie locali, in deroga a quanto
previsto dai precedenti commi 5 e 7, utilizzano il
personale sanitario in servizio alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai
sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28
settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo
1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per
il suddetto personale valgono le convenzioni stipulate ai
sensi dell’art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
dell’art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Entro il triennio indicato al comma 7 le regioni possono
inoltre individuare aree di attivita’ specialistica che, ai
fini del miglioramento del servizio richiedano
l’instaurarsi di un rapporto d’impiego. A questi fini i
medici specialistici ambulatoriali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, che
alla data del 31 dicembre 1992 svolgevano esclusivamente
attivita’ ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico
orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla
medesima data non avevano altro tipo di rapporto
convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con
altre istituzioni pubbliche o private, sono inquadrati, a
domanda, previo giudizio di idoneita’, nel primo livello
dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con
regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, ai sensi dell’art. 17, legge 23 agosto 1988, n.
400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro della sanita’ di concerto con i Ministri del
tesoro e della funzione pubblica sono determinati i tempi,
le procedure e le modalita’ per lo svolgimento dei giudizi
di idoneita’. In sede di revisione dei rapporti
convenzionali in atto, l’accordo collettivo nazionale
disciplina l’adeguamento dei rapporti medesimi alle
esigenze di flessibilita’ operativa, incluse la
riorganizzazione degli orari e le forme di mobilita’
interaziendale, nonche’ i criteri di integrazione dello
specialista ambulatoriale nella assistenza distrettuale.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 34 della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
8-bis. I medici che frequentano il secondo anno del
corso biennale di formazione specifica in medicina generale
possono presentare, nei termini stabiliti, domanda per
l’inclusione nella graduatoria regionale dei medici
aspiranti alla assegnazione degli incarichi di medicina
generale, autocertificando la frequenza al corso, qualora
il corso non sia concluso e il relativo attestato non sia
stato rilasciato entro il 31 dicembre dell’anno stesso, a
causa del ritardo degli adempimenti regionali. L’attestato
di superamento del corso biennale e’ prodotto
dall’interessato, durante il periodo di validita’ della
graduatoria regionale, unitamente alla domanda di
assegnazione delle zone carenti. Il mancato conseguimento
dell’attestato comporta la cancellazione dalla graduatoria
regionale.
9. (Abrogato).»
– Il decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 196 reca:
«Codice in materia protezione dei dati personali».
– Si riporta il testo del comma 9 dell’art. 4 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«9. E’ istituita la struttura tecnica interregionale per
la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato
con il Servizio sanitario nazionale. Tale struttura, che
rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo
degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto
convenzionale, e’ costituita da rappresentanti regionali
nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano. Della
predetta delegazione fanno parte, limitatamente alle
materie di rispettiva competenza, i rappresentanti dei
Ministeri dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle
politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi
Ministri. Con accordo in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, e’ disciplinato il procedimento di
contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi
tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42,
46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. A tale fine e’ autorizzata la spesa annua nel limite
massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003».

Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni 1. All’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo la lettera m) e’ aggiunta, in fine, la seguente: «m-bis) promuovere la collaborazione interprofessionale dei medici di medicina generale dei pediatri di libera scelta con i farmacisti delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, in riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione.»; b) al comma 2: 1) alla lettera a) dopo le parole: «Servizio sanitario nazionale» sono inserite le seguenti: «e svolgendo, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia, da esprimere secondo le modalita’ stabilite dalle singole Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, le ulteriori funzioni di cui alla lettera b-bis), fermo restando che l’adesione delle farmacie pubbliche e’ subordinata all’osservanza dei criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’interno, in base ai quali garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di patto di stabilita’ dirette agli enti locali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e senza incrementi di personale»; 2) alla lettera b) le parole: «il servizio» sono sostituite dalle seguenti: «la dispensazione dei prodotti»; 3) dopo la lettera b) e’ aggiunta la seguente: «b-bis) provvedere a disciplinare: 1) la partecipazione delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, di seguito denominate farmacie, al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attivita’ del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. L’azienda unita’ sanitaria locale individua la farmacia competente all’erogazione del sevizio per i pazienti che risiedono o hanno il proprio domicilio nel territorio in cui sussiste condizione di promiscuita’ tra piu’ sedi farmaceutiche, sulla base del criterio della farmacia piu’ vicina, per la via pedonale, all’abitazione del paziente; nel caso in cui una farmacia decida di non partecipare all’erogazione del servizio di assistenza domiciliare integrata, per i pazienti residenti o domiciliati nella relativa sede, l’azienda unita’ sanitaria locale individua la farmacia competente sulla base del criterio di cui al precedente periodo. La partecipazione al servizio puo’ prevedere: 1.1) la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici necessari; 1.2) la preparazione, nonche’ la dispensazione al domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative norme di buona preparazione e di buona pratica di distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla vigente normativa; 1.3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta; 1.4) la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, fermo restando che le prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di cui al numero 4) e alle ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie, individuate con decreto del Ministro dei lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 2) la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio; a favorire l’aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza. Tale collaborazione avviene previa partecipazione dei farmacisti che vi operano ad appositi programmi di formazione; 3) la definizione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalita’ di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano; 4) la definizione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico. Gli accordi regionali definiscono le condizioni e le modalita’ di partecipazione delle farmacie ai predetti servizi di secondo livello; la partecipazione alle campagne di prevenzione puo’ prevedere l’inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici; 5) l’effettuazione, presso le farmacie, nell’ambito dei servizi di secondo livello di cui al numero 4, di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l’attivita’ di prescrizione e diagnosi, nonche’ il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti; 6) le modalita’ con cui nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonche’ ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate; le modalita’ per il ritiro dei referti sono fissate, nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia protezione dei dati personali e in base a modalita’, regole tecniche e misure di sicurezza, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 7) i requisiti richiesti alle farmacie per la partecipazione alle attivita’ di cui alla presente lettera; 8) la promozione della collaborazione interprofessionale dei farmacisti delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, in riferimento alle attivita’ di cui alla presente lettera; »; 4) alla lettera c) le parole da: «, e le modalita’ di collaborazione» fino a: «di informazione e di educazione sanitaria» sono soppresse; 5) dopo la lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti: «c-bis) l’accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione, fissando il relativo tetto di spesa, a livello nazionale, entro il limite dell’accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attivita’ da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; all’accertamento della predetta diminuzione degli oneri provvedono congiuntamente, sulla base di certificazioni prodotte dalle singole regioni, il Comitato e il Tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell’Intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; c-ter) fermi restando i limiti di spesa fissati dall’accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo alla singola regione di importo non superiore a quello accertato dai citati Comitato e Tavolo ai sensi della lettera c-bis), gli accordi di livello regionale disciplinano le modalita’ e i tempi dei pagamenti per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui alla lettera c-bis); gli accordi regionali definiscono, altresi’, le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime in base alle quali individuare le farmacie con le quali stipulare accordi contrattuali finalizzati alla fornitura dei servizi di secondo livello, entro il medesimo limite di spesa; eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste.».

Note all’art. 2:
– Si riporta il testo dell’art. 8 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 8 (Disciplina dei rapporti per l’erogazione delle
prestazioni assistenziali). – 1. Il rapporto tra il
Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale
e i pediatri di libera scelta e’ disciplinato da apposite
convenzioni di durata triennale conformi agli accordi
collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell’articolo 4,
comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative in campo nazionale. La rappresentativita’
delle organizzazioni sindacali e’ basata sulla consistenza
associativa. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti
principi:
a) prevedere che la scelta del medico e’ liberamente
effettuata dall’assistito, nel rispetto di un limite
massimo di assistiti per medico, ha validita’ annuale ed e’
tacitamente rinnovata;
b) regolamentare la possibilita’ di revoca della
scelta da parte dell’assistito nel corso dell’anno nonche’
la ricusazione della scelta da parte del medico, qualora
ricorrano eccezionali e accertati motivi di
incompatibilita’;
c) disciplinare gli ambiti e le modalita’ di esercizio
della libera professione prevedendo che: il tempo
complessivamente dedicato alle attivita’ in libera
professione non rechi pregiudizio al corretto e puntuale
svolgimento degli obblighi del medico, nello studio medico
e al domicilio del paziente; le prestazioni offerte in
attivita’ libero-professionale siano definite nell’ambito
della convenzione, anche al fine di escludere la
coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui
alla lettera d); il medico sia tenuto a comunicare
all’azienda unita’ sanitaria locale l’avvio dell’attivita’
in libera professione, indicandone sede ed orario di
svolgimento, al fine di consentire gli opportuni controlli;
sia prevista una preferenza nell’accesso a tutte le
attivita’ incentivate previste dagli accordi integrativi in
favore dei medici che non esercitano attivita’
libero-professionale strutturata nei confronti dei propri
assistiti. Fino alla stipula della nuova convenzione sono
fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende
termali. In ogni caso, il non dovuto pagamento, anche
parziale, di prestazioni da parte dell’assistito o
l’esercizio di attivita’ libero-professionale al di fuori
delle modalita’ e dei limiti previsti dalla convenzione
comportano l’immediata cessazione del rapporto
convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;
d) ridefinire la struttura del compenso spettante al
medico, prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto
iscritto alla sua lista, corrisposta su base annuale in
rapporto alle funzioni definite in convenzione; una quota
variabile in considerazione del raggiungimento degli
obiettivi previsti dai programmi di attivita’ e del
rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di
cui alla lettera f); una quota variabile in considerazione
dei compensi per le prestazioni e le attivita’ previste
negli accordi nazionali e regionali, in quanto funzionali
allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f);
e) garantire l’attivita’ assistenziale per l’intero
arco della giornata e per tutti i giorni della settimana
attraverso il coordinamento operativo e l’integrazione
professionale, nel rispetto degli obblighi individuali
derivanti dalle specifiche convenzioni, fra l’attivita’ dei
medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta,
della guardia medica e della medicina dei servizi,
attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo
professionale e la organizzazione distrettuale del
servizio;
f) prevedere le modalita’ attraverso le quali le
unita’ sanitarie locali, sulla base della programmazione
regionale e nell’ambito degli indirizzi nazionali,
individuano gli obiettivi, concordano i programmi di
attivita’ e definiscono i conseguenti livelli di spesa
programmati dei medici singoli o associati, in coerenza con
gli obiettivi e i programmi di attivita’ del distretto;
g) disciplinare le modalita’ di partecipazione dei
medici alla definizione degli obiettivi e dei programmi di
attivita’ del distretto e alla verifica del loro
raggiungimento;
h) disciplinare l’accesso alle funzioni di medico di
medicina generale del servizio sanitario nazionale secondo
parametri definiti nell’ambito degli accordi regionali, in
modo che l’accesso medesimo sia consentito ai medici
forniti dell’attestato o del diploma di cui all’art. 21 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 o titolo
equipollente prevedendo altresi’ che la graduatoria annuale
evidenzi i medici forniti dell’attestato o del diploma, al
fine di riservare loro una percentuale prevalente di posti
in sede di copertura delle zone carenti ferma restando
l’attribuzione agli stessi di un adeguato punteggio, che
tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il
conseguimento dell’attestato;
i) regolare la partecipazione di tali medici a
societa’, anche cooperative, anche al fine di prevenire
l’emergere di conflitti di interesse con le funzioni
attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in
atto;
l) prevedere la possibilita’ di stabilire specifici
accordi con i medici gia’ titolari di convenzione operanti
in forma associata, secondo modalita’ e in funzione di
specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale;
m) prevedere le modalita’ con cui la convenzione possa
essere sospesa, qualora nell’ambito della integrazione dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
nella organizzazione distrettuale, le unita’ sanitarie
locali attribuiscano a tali medici l’incarico di direttore
di distretto o altri incarichi temporanei ritenuti
inconciliabili con il mantenimento della convenzione.
m-bis) promuovere la collaborazione interprofessionale
dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta con i farmacisti delle farmacie pubbliche e private
operanti in convenzione con il Servizio sanitario
nazionale, in riferimento alle disposizioni di cui
all’art.11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo
decreto legislativo di attuazione.
1-bis. Le aziende unita’ sanitarie locali e le aziende
ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1,
utilizzano, a esaurimento, nell’ambito del numero delle ore
di incarico svolte alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici
addetti alla stessa data alle attivita’ di guardia medica e
di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni
stipulate ai sensi dell’art. 48 della legge 23 dicembre
1978, n. 833. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni
possono individuare aree di attivita’ della emergenza
territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del
miglioramento dei servizi, richiedono l’instaurarsi di un
rapporto d’impiego. A questi fini, i medici in servizio
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229, addetti a tali attivita’, i quali al
31 dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico a
tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque al
compimento del quinto anno di incarico a tempo
indeterminato, sono inquadrati a domanda nel ruolo
sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche
definite e approvate nel rispetto dei principi di cui
all’art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni e previo giudizio di idoneita’
secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1997, n. 502. Nelle more
del passaggio alla dipendenza, le regioni possono prevedere
adeguate forme di integrazione dei medici convenzionati
addetti alla emergenza sanitaria territoriale con
l’attivita’ dei servizi del sistema di emergenza-urgenza
secondo criteri di flessibilita’ operativa, incluse forme
di mobilita’ interaziendale.
2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private e’
disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi
agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma
dell’art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono
tener conto dei seguenti principi:
a) le farmacie pubbliche e private erogano l’assistenza
farmaceutica per conto delle unita’ sanitarie locali del
territorio regionale dispensando, su presentazione della
ricetta del medico, specialita’ medicinali, preparati
galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e
altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio sanitario
nazionale e svolgendo, nel rispetto di quanto previsto dai
Piani socio sanitari regionali e previa adesione del
titolare della farmacia, da esprimere secondo le modalita’
stabilite dalle singole Regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano, le ulteriori funzioni di cui alla
lettera b-bis), fermo restando che l’adesione delle
farmacie pubbliche e’ subordinata all’osservanza dei
criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro
dell’interno, in base ai quali garantire il rispetto delle
norme vigenti in materia di patto di stabilita’ dirette
agli enti locali, senza maggiori oneri per la finanza
pubblica e senza incrementi di personale nei limiti
previsti dai livelli di assistenza;
b
) per la dispensazione dei prodotti di cui alla lettera a)
l’unita’ sanitaria locale corrisponde alla farmacia il
prezzo del prodotto erogato, al netto della eventuale quota
di partecipazione alla spesa dovuta dall’assistito. Ai fini
della liquidazione la farmacia e’ tenuta alla presentazione
della ricetta corredata del bollino o di altra
documentazione comprovante l’avvenuta consegna
all’assistito. Per il pagamento del dovuto oltre il termine
fissato dagli accordi regionali di cui alla successiva
lettera c) non possono essere riconosciuti interessi
superiore a quelli legali;
b-bis) provvedere a disciplinare:
1) la partecipazione delle farmacie pubbliche e
private operanti in convenzione con il Servizio sanitario
nazionale, di seguito denominate farmacie, al servizio di
assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti
residenti o domiciliati nel territorio della sede di
pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attivita’
del medico di medicina generale o del pediatra di libera
scelta. L’azienda unita’ sanitaria locale individua la
farmacia competente all’erogazione del servizio per i
pazienti che risiedono o hanno il proprio domicilio nel
territorio in cui sussiste condizione di promiscuita’ tra
piu’ sedi farmaceutiche, sulla base del criterio della
farmacia piu’ vicina, per la via pedonale, all’abitazione
del paziente; nel caso in cui una farmacia decida di non
partecipare all’erogazione del servizio di assistenza
domiciliare integrata, per i pazienti residenti o
domiciliati nella relativa sede, l’azienda unita’ sanitaria
locale individua la farmacia competente sulla base del
criterio di cui al precedente periodo. La partecipazione al
servizio puo’ prevedere:
1.1) la dispensazione e la consegna domiciliare di
farmaci e dispositivi medici necessari;
1.2) la preparazione, nonche’ la dispensazione al
domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei
medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative
norme di buona preparazione e di buona pratica di
distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle
prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla vigente
normativa;
1.3) la dispensazione per conto delle strutture
sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta;
1.4) la messa a disposizione di operatori
socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la
effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni
professionali richieste dal medico di famiglia o dal
pediatra di libera scelta, fermo restando che le
prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono
essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di
cui al numero 4) e alle ulteriori prestazioni, necessarie
allo svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie,
individuate con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
2) la collaborazione delle farmacie alle iniziative
finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali
prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire
l’aderenza dei malati alle terapie mediche, anche
attraverso la partecipazione a specifici programmi di
farmacovigilanza. Tale collaborazione avviene previa
partecipazione dei farmacisti che vi operano ad appositi
programmi di formazione;
3) la definizione di servizi di primo livello,
attraverso i quali le farmacie partecipano alla
realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di
campagne di prevenzione delle principali patologie a forte
impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai
gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e
regionale, ricorrendo a modalita’ di informazione adeguate
al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione
dei farmacisti che vi operano;
4) la definizione di servizi di secondo livello
rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee
guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le
specifiche patologie, su prescrizione dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche
avvalendosi di personale infermieristico. Gli accordi
regionali definiscono le condizioni e le modalita’ di
partecipazione delle farmacie ai predetti servizi di
secondo livello; la partecipazione alle campagne di
prevenzione puo’ prevedere l’inserimento delle farmacie tra
i punti forniti di defibrillatori semiautomatici;
5) l’effettuazione, presso le farmacie, nell’ambito
dei servizi di secondo livello di cui al numero 4, di
prestazioni analitiche di prima istanza rientranti
nell’ambito dell’autocontrollo , nei limiti e alle
condizioni stabiliti con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni
caso esclusa l’attivita’ di prescrizione e diagnosi,
nonche’ il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe
o dispositivi equivalenti;
6) le modalita’ con cui nelle farmacie gli assistiti
possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e
private accreditate, e provvedere al pagamento delle
relative quote di partecipazione alla spesa a carico del
cittadino, nonche’ ritirare i referti relativi a
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e
private accreditate; le modalita’ per il ritiro dei referti
sono fissate, nel rispetto delle previsioni contenute nel
decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia protezione dei dati personali e in base a
modalita’, regole tecniche e misure di sicurezza, con
decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
7) i requisiti richiesti alle farmacie per la
partecipazione alle attivita’ di cui alla presente lettera;
8) la promozione della collaborazione
interprofessionale dei farmacisti delle farmacie pubbliche
e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario
nazionale con i medici di medicina generale e i pediatri di
libera scelta, in riferimento alle attivita’ di cui alla
presente lettera;
c) demandare ad accordi di livello regionale la
disciplina delle modalita’ di presentazione delle ricette e
i tempi dei pagamenti dei corrispettivi nonche’
l’individuazione di modalita’ differenziate di erogazione
delle prestazioni finalizzate al miglioramento
dell’assistenza definendo le relative condizioni economiche
anche in deroga a quanto previsto alla precedente lettera
b);
c-bis) l’accordo collettivo nazionale definisce i
principi e i criteri per la remunerazione, da parte del
Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle
funzioni assistenziali di cui all’art. 11 della legge 18
giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di
attuazione, fissando il relativo tetto di spesa, a livello
nazionale, entro il limite dell’accertata diminuzione degli
oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario
nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo
svolgimento delle suddette attivita’ da parte delle
farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica; all’accertamento della predetta
diminuzione degli oneri provvedono congiuntamente, sulla
base di certificazioni prodotte dalle singole regioni,
ilComitato e il Tavolo di cui agli articoli 9 e 12
dell’Intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c-ter )fermi restando i limiti di spesa fissati
dall’accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo
alla singola regione di importo non superiore a quello
accertato dai citati Comitato e Tavolo ai sensi della
lettera c-bis), gli accordi di livello regionale
disciplinano le modalita’ e i tempi dei pagamenti per la
remunerazione delle prestazioni e delle funzioni
assistenziali di cui alla lettera c-bis); gli accordi
regionali definiscono, altresi’, le caratteristiche
strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche
minime in base alle quali individuare le farmacie con le
quali stipulare accordi contrattuali finalizzati alla
fornitura dei servizi di secondo livello, entro il medesimo
limite di spesa; eventuali prestazioni e funzioni
assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati
dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le
ha richieste.
2-bis. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato
ai sensi dell’art. 8 della legge 15marzo 1997, n. 59, sono
individuati i criteri per la valutazione:
a) del servizio prestato in regime convenzionale dagli
specialisti ambulatoriali medici e delle altre
professionalita’ sanitarie, al fine dell’attribuzione del
trattamento giuridico ed economico ai soggetti inquadrati
in ruolo ai sensi dell’articolo 34 della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
b) per lo stesso fine, del servizio prestato in regime
convenzionale dai medici della guardia medica, della
emergenza territoriale e della medicina dei servizi nel
caso le regioni abbiano proceduto o procedano ad instaurare
il rapporto di impiego ai sensi del comma 1-bis del
presente articolo sia nel testo modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sia nel testo
introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
a tali medici e’ data facolta’ di optare per il
mantenimento della posizione assicurativa gia’ costituita
presso l’Ente nazionale previdenza ed assistenza medici
(ENPAM); tale opzione deve essere esercitata al momento
dell’inquadramento in ruolo. Il servizio di cui al presente
comma e’ valutato con riferimento all’orario settimanale
svolto rapportato a quello dei medici e delle altre
professionalita’ sanitarie dipendenti dalla azienda
sanitaria.
2-ter. Con decreto del Ministro della sanita’ e’
istituita, senza oneri a carico dello Stato, una
commissione composta da rappresentanti dei Ministeri della
sanita’, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e del lavoro e della previdenza sociale e da
rappresentanti regionali designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di
individuare modalita’ idonee ad assicurare che l’estensione
al personale a rapporto convenzionale, di cui all’art. 8
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
dei limiti di eta’ previsti dal comma 1 dell’art. 15-nonies
dello stesso decreto avvenga senza oneri per il personale
medesimo. L’efficacia della disposizione di cui
all’art.15-nonies, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall’art. 13 del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e’ sospesa fino
alla attuazione dei provvedimenti collegati alle
determinazioni della Commissione di cui al presente comma.
3. Gli Ordini ed i Collegi professionali sono tenuti a
valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti
degli iscritti agli Albi ed ai Collegi professionali che si
siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali. I
ricorsi avverso le sanzioni comminate dagli Ordini o dai
Collegi sono decisi dalla Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie.
4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia
di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie
private, a norma dell’art. 43 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, con atto di indirizzo e coordinamento, emanato
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, sentito il
Consiglio superiore di sanita’, sono definiti i requisiti
strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti
per l’esercizio delle attivita’ sanitarie da parte delle
strutture pubbliche e private e la periodicita’ dei
controlli sulla permanenza dei requisiti stessi. L’atto di
indirizzo e coordinamento e’ emanato entro il 31 dicembre
1993 nel rispetto dei seguenti criteri e principi
direttivi:
a) garantire il perseguimento degli obiettivi
fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti
dal Piano sanitario nazionale;
b) garantire il perseguimento degli obiettivi che
ciascuna delle fondamentali funzioni assistenziali del
Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto
disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24
dicembre 1992, concernente la «Definizione dei livelli
uniformi di assistenza sanitaria» ovvero dal Piano
sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma
4, lettera b);
c) assicurare l’adeguamento delle strutture e delle
attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;
d) assicurare l’applicazione delle disposizioni
comunitarie in materia;
e) garantire l’osservanza delle norme nazionali in
materia di: protezione antisismica, protezione antincendio,
protezione acustica, sicurezza elettrica, continuita’
elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi
di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti,
eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento
dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di
distribuzione dei gas, materiali esplodenti, anche al fine
di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli
utenti del servizio;
f) prevedere l’articolazione delle strutture sanitarie
in classi differenziate in relazione alla tipologia delle
prestazioni erogabili;
g) prevedere l’obbligo di controllo della qualita’
delle prestazioni erogate;
h) definire i termini per l’adeguamento delle strutture
e dei presidi gia’ autorizzati e per l’aggiornamento dei
requisiti minimi, al fine di garantire un adeguato livello
di qualita’ delle prestazioni compatibilmente con le
risorse a disposizione.
5. (Abrogato).
6. (Abrogato).
7. (Abrogato).
8. Le unita’ sanitarie locali, in deroga a quanto
previsto dai precedenti commi 5 e 7, utilizzano il
personale sanitario in servizio alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai
sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28
settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo
1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per
il suddetto personale valgono le convenzioni stipulate ai
sensi dell’art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
dell’art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Entro il triennio indicato al comma 7 le regioni possono
inoltre individuare aree di attivita’ specialistica che, ai
fini del miglioramento del servizio richiedano
l’instaurarsi di un rapporto d’impiego. A questi fini i
medici specialistici ambulatoriali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, che
alla data del 31 dicembre 1992 svolgevano esclusivamente
attivita’ ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico
orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla
medesima data non avevano altro tipo di rapporto
convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con
altre istituzioni pubbliche o private, sono inquadrati, a
domanda, previo giudizio di idoneita’, nel primo livello
dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con
regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, ai sensi dell’art. 17, legge 23 agosto 1988, n.
400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro della sanita’ di concerto con i Ministri del
tesoro e della funzione pubblica sono determinati i tempi,
le procedure e le modalita’ per lo svolgimento dei giudizi
di idoneita’. In sede di revisione dei rapporti
convenzionali in atto, l’accordo collettivo nazionale
disciplina l’adeguamento dei rapporti medesimi alle
esigenze di flessibilita’ operativa, incluse la
riorganizzazione degli orari e le forme di mobilita’
interaziendale, nonche’ i criteri di integrazione dello
specialista ambulatoriale nella assistenza distrettuale.
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 34 della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
8-bis. I medici che frequentano il secondo anno del
corso biennale di formazione specifica in medicina generale
possono presentare, nei termini stabiliti, domanda per
l’inclusione nella graduatoria regionale dei medici
aspiranti alla assegnazione degli incarichi di medicina
generale, autocertificando la frequenza al corso, qualora
il corso non sia concluso e il relativo attestato non sia
stato rilasciato entro il 31 dicembre dell’anno stesso, a
causa del ritardo degli adempimenti regionali. L’attestato
di superamento del corso biennale e’ prodotto
dall’interessato, durante il periodo di validita’ della
graduatoria regionale, unitamente alla domanda di
assegnazione delle zone carenti. Il mancato conseguimento
dell’attestato comporta la cancellazione dalla graduatoria
regionale.»

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-11-04&task=dettaglio&numgu=257&redaz=009G0162&tmstp=1257584864844

Regolamento (CE) n. 1061/2009 del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativo all’instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

7.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 291/1

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,
viste le regolamentazioni relative alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli e le regolamentazioni adottate ai sensi dell’articolo 308 del trattato applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli, e in particolare le disposizioni
di tali regolamentazioni che permettono di derogare al
principio generale della sostituzione di ogni restrizione quantitativa
o misura di effetto equivalente con le sole misure previste
da tali regolamentazioni,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del
20 dicembre 1969, relativo all’instaurazione di un regime
comune applicabile alle esportazioni ( 1 ), è stato modificato
in modo sostanziale e a più riprese ( 2 ). A fini di
razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione
di tale regolamento.
(2) La politica commerciale comune dovrebbe essere basata
su principi uniformi, tra l’altro per quanto riguarda
l’esportazione.
(3) È quindi opportuno instaurare un regime comune applicabile
alle esportazioni della Comunità.
(4) In tutti gli Stati membri le esportazioni sono quasi totalmente
liberalizzate. In tali condizioni è possibile prendere
in considerazione, sul piano comunitario, il principio
secondo cui le esportazioni destinate ai paesi terzi non
sono soggette ad alcuna restrizione quantitativa, fatte
salve le deroghe previste dal presente regolamento e le
misure che gli Stati membri possono adottare conformemente
al trattato.
(5) La Commissione dovrebbe essere informata quando, a
seguito di un’eccezionale evoluzione del mercato, uno
Stato membro ritenga che possano essere necessarie misure
di salvaguardia.
(6) È essenziale, a livello comunitario e in seno a un comitato
consultivo, segnatamente sulla base delle suddette
informazioni, procedere all’esame delle condizioni delle
esportazioni, della loro evoluzione e dei vari elementi
della situazione economica e commerciale nonché, ove
occorra, delle misure da adottare.
(7) Può essere necessario esercitare un controllo di talune
esportazioni o istituire, a titolo di precauzione, misure
conservative, intese a far fronte a pratiche imprevedibili.
Le esigenze di rapidità ed efficacia giustificano che la
Commissione sia autorizzata a decidere in merito a queste
ultime misure, senza pregiudicare l’ulteriore atteggiamento
del Consiglio, cui spetta di decidere la politica
conforme agli interessi della Comunità.
(8) Le misure di salvaguardia rese necessarie dagli interessi
della Comunità dovrebbero essere adottate nel rispetto
degli obblighi internazionali esistenti.
(9) È opportuno che gli Stati membri possano, a determinate
condizioni e a titolo conservativo, adottare misure di
salvaguardia.
(10) È auspicabile che, durante il periodo di applicazione delle
misure di salvaguardia, possano aver luogo consultazioni,
al fine di esaminare gli effetti di tali misure e verificare se
sussistono le condizioni della loro applicazione.
7.11.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 291/1
( 1 ) GU L 324 del 27.12.1969, pag. 25.
( 2 ) Cfr. allegato II.
(11) Sembra necessario consentire agli Stati membri che sono
vincolati da impegni internazionali che stabiliscano, in
caso di difficoltà di approvvigionamento reali o potenziali,
un meccanismo di ripartizione di prodotti petroliferi
tra le parti contraenti, di adempiere agli obblighi
suddetti nei confronti dei paesi terzi, fatte salve le disposizioni
comunitarie prese al medesimo scopo. Tale autorizzazione
dovrebbe essere applicata, fino all’adozione, da
parte del Consiglio, di misure appropriate consecutive
agli impegni assunti dalla Comunità o da tutti gli Stati
membri.
(12) Il presente regolamento dovrebbe contemplare tutti i prodotti,
sia industriali che agricoli. Esso dovrebbe essere
applicato in modo complementare con le regolamentazioni
relative alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli
nonché con le regolamentazioni specifiche adottate a
sensi dell’articolo 308 del trattato, applicabili alle merci
risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli. Conviene
tuttavia evitare che le disposizioni del presente
regolamento costituiscano un doppione di quelle delle
suddette regolamentazioni ed in particolare delle clausole
di salvaguardia in essi previste,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
PRINCIPIO FONDAMENTALE
Articolo 1
Le esportazioni della Comunità europea verso i paesi terzi sono
libere, vale a dire non soggette a restrizioni quantitative, ad
eccezione di quelle applicate conformemente alle disposizioni
del presente regolamento.
CAPO II
PROCEDURA COMUNITARIA DI INFORMAZIONE E DI
CONSULTAZIONE
Articolo 2
Quando uno Stato membro, a seguito di un’eccezionale evoluzione
del mercato, ritiene che potrebbero essere necessarie misure
di salvaguardia ai sensi del capo III, ne dà comunicazione
alla Commissione, che provvede ad informare gli altri Stati
membri.
Articolo 3
1. Le consultazioni possono essere avviate in ogni momento,
sia su richiesta di uno Stato membro sia per iniziativa della
Commissione.
2. Le consultazioni devono aver luogo entro il quarto giorno
lavorativo successivo al ricevimento, da parte della Commissione,
della comunicazione di cui all’articolo 2 e comunque
prima di instaurare qualsiasi misura a norma degli articoli 5,
6 e 7.
Articolo 4
1. Le consultazioni si effettuano in seno a un comitato consultivo,
in prosieguo denominato «il comitato», composto di
rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante
della Commissione.
2. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente;
questi comunica tempestivamente agli Stati membri ogni utile
elemento di informazione.
3. Le consultazioni vertono in particolare:
a) sulle condizioni delle esportazioni e sulla loro evoluzione,
nonché su vari elementi della situazione economica e commerciale
per il prodotto in causa;
b) se del caso, sulle misure che sarebbe opportuno adottare.
Articolo 5
La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle dati
statistici sull’evoluzione del mercato di un determinato prodotto,
al fine di determinarne la situazione economica e commerciale
e di controllarne a tal fine le esportazioni, conformemente
alle legislazioni nazionali e secondo modalità da essa
indicate. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie
per dar seguito alle domande della Commissione e le comunicano
i dati richiesti. La Commissione ne informa gli altri Stati
membri.
CAPO III
MISURE DI SALVAGUARDIA
Articolo 6
1. Al fine di prevenire una situazione critica dovuta a una
penuria di prodotti essenziali o al fine di porvi rimedio e
quando gli interessi della Comunità richiedono un azione immediata,
la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di
propria iniziativa e tenendo conto della natura dei prodotti e
delle altre particolarità delle transazioni in causa, può subordinare
l’esportazione di un prodotto alla presentazione di un’autorizzazione
di esportazione da concedere secondo le modalità e
nei limiti che essa definisce in attesa dell’ulteriore decisione del
Consiglio in base all’articolo 7.
2. Le misure adottate vengono comunicate al Consiglio e agli
Stati membri; esse sono di immediata applicazione.
L 291/2 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.11.2009
3. Le misure possono essere limitate a talune destinazioni e
alle esportazioni di talune regioni della Comunità. Esse non
riguardano i prodotti già avviati verso la frontiera della Comunità.
4. Quando l’azione della Commissione è stata chiesta da uno
Stato membro, la Commissione adotta una decisione entro un
termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dal
ricevimento della domanda. Se la Commissione non dà seguito
a tale domanda, essa comunica senza indugio questa decisione
al Consiglio, che può adottare, a maggioranza qualificata, una
decisione diversa.
5. Ciascuno Stato membro può deferire al Consiglio le misure
adottate entro un termine di dodici giorni lavorativi successivi
alla loro comunicazione agli Stati membri. Il Consiglio,
che delibera a maggioranza qualificata, può adottare una decisione
diversa.
6. In caso di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1,
la Commissione propone al Consiglio, entro i dodici giorni
lavorativi a decorrere dall’entrata in vigore della misura da
essa adottata, le misure appropriate a norma dell’articolo 7. Se
il Consiglio non si pronuncia su tale proposta entro sei settimane
dall’entrata in vigore della misura adottata dalla Commissione,
la misura stessa è abrogata.
Articolo 7
1. Quando lo esigano gli interessi della Comunità, il Consiglio,
che delibera su proposta della Commissione a maggioranza
qualificata, può adottare le misure appropriate:
a) per prevenire una situazione critica dovuta a una penuria di
prodotti essenziali e per porvi rimedio;
b) per permettere l’esecuzione degli impegni internazionali contratti
dalla Comunità o da tutti i suoi Stati membri, segnatamente
in materia di commercio di prodotti di base.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere limitate a
determinate destinazioni e alle esportazioni da determinate regioni
della Comunità. Esse non interessano i prodotti avviati
verso la frontiera della Comunità.
3. Quando sono instaurate restrizioni quantitative all’esportazione,
si tiene conto in particolare:
a) da un lato, del volume dei contratti stipulati a condizioni
normali prima dell’entrata in vigore di una misura di salvaguardia
a norma del presente capo, e che lo Stato membro
interessato ha notificato alla Commissione conformemente
alle sue disposizioni interne;
b) dall’altro, del fatto che la realizzazione dello scopo perseguito
con l’instaurazione delle restrizioni quantitative non
deve essere compromessa.
Articolo 8
1. Durante il periodo di applicazione delle misure di cui agli
articoli 6 e 7 si procede in seno al comitato, su richiesta di uno
Stato membro o su iniziativa della Commissione, a consultazioni
allo scopo di:
a) esaminare gli effetti delle misure precitate;
b) verificare se sussistono le condizioni per l’applicazione delle
misure in parola.
2. Quando la Commissione ritiene necessaria l’abrogazione o
la modifica delle misure di cui agli articoli 6 e 7:
a) sempreché il Consiglio non abbia deliberato sulle misure
della Commissione, questa le modifica o le abroga senza
indugio e ne riferisce immediatamente al Consiglio;
b) negli altri casi essa propone al Consiglio l’abrogazione o la
modifica delle misure da esso adottate. Il Consiglio delibera a
maggioranza qualificata.
CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 9
Per i prodotti di cui all’allegato I fino all’adozione, da parte del
Consiglio, delle misure idonee derivanti dagli impegni internazionali
assunti dalla Comunità o da tutti gli Stati membri, questi
sono autorizzati ad applicare, fatte salve le regole adottate in
materia dalla Comunità, i meccanismi di crisi relativi ad un
obbligo di ripartizione nei confronti dei paesi terzi, conformemente
agli impegni internazionali da essi assunti anteriormente
all’entrata in vigore del presente regolamento.
Gli Stati membri informano la Commissione delle misure che
intendono adottare. Le misure adottate sono comunicate dalla
Commissione al Consiglio e agli altri Stati membri.
7.11.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 291/3
Articolo 10
Fatte salve altre disposizioni comunitarie, il presente regolamento
non osta all’adozione o all’applicazione, da parte degli
Stati membri, di restrizioni quantitative all’esportazione giustificate
da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica
sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e
degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del
patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela
della proprietà industriale e commerciale.
Articolo 11
Il presente regolamento non osta all’applicazione delle regolamentazioni
relative alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli
nonché di regolamentazioni specifiche adottate ai sensi
dell’articolo 308 del trattato applicabili alle merci risultanti dalla
trasformazione di prodotti agricoli; esso si applica in modo
complementare.
Tuttavia, le disposizioni dell’articolo 6 non sono applicabili a
quei prodotti soggetti a tali regolamentazioni, per i quali il
regime comunitario degli scambi con i paesi terzi prevede la
possibilità di applicare restrizioni quantitative all’esportazione.
Le disposizioni dell’articolo 5 non sono applicabili a quei prodotti
soggetti a tali regolamentazioni per i quali il regime comunitario
degli scambi con i paesi terzi prevede l’esibizione di
un certificato o di un altro titolo di esportazione.
Articolo 12
Il regolamento (CEE) n. 2603/69, come modificato dagli atti di
cui all’allegato II, è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente
regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza
contenuta nell’allegato III.
Articolo 13
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
E. ERLANDSSON

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:291:0001:0007:IT:PDF

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 marzo 2009, n. 79

Modifiche al Regolamento di esecuzione dell’art. 6 della legge regionale n. 6/2003, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 maggio 2005, n. 0149/ Pres. e successive modifiche ed integrazioni.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 43 del 7-11-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 1° aprile 2009)
IL PRESIDENTE

Premesso che l’art. 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6,
«Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia
residenziale pubblica», individua gli interventi a sostegno alle
locazioni;
Visto il proprio decreto 27 maggio 2005, n. 0l49/Pres. con il
quale e’ stato approvato il «Regolamento di esecuzione dell’art. 6
della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente gli interventi
a sostegno delle locazioni»;
Visto il proprio decreto 18 dicembre 2006, n, 0393/Pres., con il
quale sono state approvate le modifiche al Regolamento sopra citato;
Atteso che l’art. 11, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, («Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione Tributaria») convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n, 133, il quale introduce,
per gli immigrati, quali requisiti minimi per beneficiare dei
contributi di cui all’art. 11, comma 4, della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
adibiti ad uso abitativo), il possesso del certificato storico di
residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da
almeno cinque anni nella medesima Regione;
Rilevato che, per effetto delle disposizioni introdotte di cui
sopra, si rende opportuno armonizzare il testo regolamentare alla
normativa nazionale;
Ritenuto altresi’ di apportare ulteriori modifiche formali e
sostanziali al regolamento di cui trattasi finalizzate alla soluzione
di aspetti problematici emersi in fase di applicazione, nonche’ volte
a rendere piu’ agevole l’interpretazione del dato testuale;
Visto l’art. 12 della sopra citata legge regionale n. 6/2003, il
quale stabilisce che i regolamenti sono approvati previo parere
vincolante della Commissione consiliare competente;
Vista la deliberazione 30 dicembre 2008, n. 2939, con la quale la
Giunta regionale ha approvato in via preliminare il regolamento
recante «Modifiche al Regolamento di esecuzione dell’art. 6 della
legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente gli interventi a
sostegno delle locazioni, emanato con decreto del Presidente della
Regione 27 maggio 2005, n. 0149/Pres., e successive modifiche ed
integrazioni» e ne ha disposto la contestuale trasmissione alla
Commissione consiliare competente;
Preso atto che, ai sensi del citato art. 12 della legge regionale
n. 6/2003, la IV Commissione consiliare permanente, nella seduta n.
24 del 27 gennaio 2009, ha espresso all’unanimita’, parere favorevole
riguardo al testo approvato in via preliminare dalla Giunta regionale
con deliberazione n. 2939/2008;
Ritenuto opportuno in sede di prima applicazione di fissare per
l’anno 2009 il termine perentorio del 31 luglio per la presentazione
delle domande di contributo da parte dei Comuni al fine della
ripartizione dei fondi disponibili per l’anno in corso in
considerazione dell’approsimarsi della scadenza di cui all’art. 6,
comma 3, del proprio decreto n. 0149/Pres./2005;
Atteso che in data 13 marzo 2009 e’ stata comunicata, per
opportuna conoscenza, alla IV Commissione consiliare permanente la
proposta di deliberazione relativa alle modifiche al Regolamento di
esecuzione dell’art. 6 della legge regionale n. 6/2003;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2009, n.
638 con la quale ha approvato in via definitiva il regolamento
recante «Modifiche al Regolamento di esecuzione dell’art. 6 della
legge regionale n. 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle
locazioni, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 maggio
2005, n. 0149/Pres. e successive modifiche ed integrazioni»;
Ritenuto pertanto di adottare le modifiche al sopra citato
regolamento concernente gli interventi’ a sostegno delle locazioni;
Visto l’art. 42 dello Statuto di autonomia;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2009, n.
638;
Decreta:
1. E’ emanato il regolamento recante «Modifiche al Regolamento di
esecuzione dell’art. 6 della legge regionale n. 6/2003 concernente
gli interventi a sostegno delle locazioni, emanato con decreto del
Presidente della Regione 27 maggio 2005, n. 0149/Pres. e successive
modifiche ed integrazioni» nel testo allegato che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verra’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-07&task=dettaglio&numgu=43&redaz=009R0472&tmstp=1258100416681

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 2 ottobre 2009, n. 163

Regolamento di esecuzione dell’articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che riconosce un indennizzo ai soggetti affetti da sindrome da Talidomide, determinata dalla somministrazione dell’omonimo farmaco.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 265 del 13-11-2009

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l’articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», il quale stabilisce che l’indennizzo di cui all’articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, e’ riconosciuto «ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell’omonimo farmaco, nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della macromelia»; Visto l’articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14 , recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, che prevede, al comma 1-bis, che «l’indennizzo di cui all’articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si intende riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965» e, al comma 1-ter, che «con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono individuate le modalita’ di corresponsione dell’indennizzo di cui al comma 1-bis»; Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di universita’, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonche’ in tema di rinegoziazione di mutui, convertito con modificazioni con legge 3 febbraio 2006, n. 27, e in particolare l’articolo 3 che prevede misure di assistenza ai soggetti affetti da sindrome da talidomide; Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati»; Vista la legge 29 ottobre 2005, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie»; Visto l’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008 n. 121, che dispone che le funzioni del Ministero della salute, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Visto in particolare l’articolo 1, comma 20, del decreto-legge n. 85/2008, di cui al punto precedente, a norma del quale, fino alla data di entrata in vigore dei decreti di riorganizzazione, per i Ministeri interessati dagli accorpamenti, restano in vigore transitoriamente i provvedimenti organizzativi vigenti; Tenuto conto del parere interlocutorio n. 1942/2009 reso dal Consiglio di Stato nell’adunanza dell’8 giugno 2009; Visto il parere n. 5529/09 del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza dell’11 settembre 2009; Vista la nota n. 3100 del 23 settembre 2009, con la quale, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento e’ stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per il riconoscimento e la corresponsione dell’indennizzo previsto dall’articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell’omonimo farmaco, nelle forme dell’amelia, emimelia, focomelia e micromelia e nati negli anni dal 1959 al 1965. 2. L’indennizzo di cui al comma 1, di seguito denominato indennizzo per i talidomidici, consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma corrispondente ad un importo base di riferimento, determinato in analogia a quanto previsto per i soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria, ai sensi dell’articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per le categorie dalla prima alla quarta, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le categorie settima e ottava della tabella A, annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. 3. L’indennizzo di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 4. L’importo dell’indennizzo per i talidomidici, stabilito ai sensi del presente articolo, e’ corrisposto dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, mensilmente e posticipatamente, con le medesime modalita’ adottate per la liquidazione dei benefici di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, ed e’ interamente rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT. 5. L’indennizzo per i talidomidici e’ corrisposto per la meta’ al soggetto danneggiato e per l’altra meta’ ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa. Se il danneggiato e’ incapace di intendere e di volere l’indennizzo e’ corrisposto per intero ai congiunti conviventi di cui al precedente periodo. 6. In caso di assenza di congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa, l’indennizzo per i soggetti talidomidici e interamente corrisposto al danneggiato. 7. In caso di morte dei congiunti di cui al comma 4, l’indennizzo e’ erogato al danneggiato o, se questi e’ incapace di intendere e di volere, ai familiari conviventi che prestano assistenza in maniera prevalente e continuativa, per tutto il periodo di esistenza in vita del danneggiato.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– Si riporta il testo dell’art. 17, commi 3 e 4 della
legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
– Si riporta il testo dell’art. 2, comma 363, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008) pubblicata nel supplemento
ordinaria alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2007, n.
300:
«363. L’indennizzo di cui all’art. 1 della legge 29
ottobre 2005, n. 229, e’ riconosciuto, altresi’, ai
soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata
dalla somministrazione dell’omonimo farmaco, nelle forme
dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della
macromelia».
– Si riporta il testo dell’art. 1 della legge 29
ottobre 2005, n. 229 (Disposizioni in materia di indennizzo
a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie) e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2005, n.
258:
«Art. 1. – Ai soggetti di cui all’art. 1, comma 1,
della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e’ riconosciuto, in
relazione alla categoria gia’ loro assegnata dalla
competente commissione medico-ospedaliera, di cui all’art.
165 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, un ulteriore
indennizzo. Tale ulteriore indennizzo consiste in un
assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la
somma percepita dal danneggiato ai sensi dell’art. 2 della
legge 25 febbraio 1992, n. 210, per le categorie dalla
prima alla quarta della tabella A annessa al testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, e successive modificazioni, a cinque volte
per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le
categorie settima e ottava. Esso e’ corrisposto per la
meta’ al soggetto danneggiato e per l’altra meta’ ai
congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato
assistenza in maniera prevalente e continuativa. Se il
danneggiato e’ minore di eta’ o incapace di intendere e di
volere l’indennizzo e’ corrisposto per intero ai congiunti
conviventi di cui al precedente periodo. Rimane fermo il
diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non
patrimoniale derivante da fatto illecito.
2. In caso di morte dei congiunti di cui al comma 1,
l’indennizzo e’ erogato al danneggiato e, se minore o
incapace di intendere e di volere, ai familiari conviventi
che prestano assistenza in maniera prevalente e
continuativa, per tutto il periodo di esistenza in vita del
danneggiato.
3. Qualora a causa della vaccinazione obbligatoria sia
derivato il decesso in data successiva a quella di entrata
in vigore della presente legge, l’avente diritto puo’
optare tra l’ulteriore indennizzo di cui al comma 1 e un
assegno una tantum pari a 150.000 euro, da corrispondere in
cinque rate annuali di 30.000 euro ciascuna. Ai fini della
presente legge sono considerati aventi diritto nell’ordine
i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i
genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni
inabili al lavoro.
4. L’intero importo dell’indennizzo, stabilito ai sensi
del presente articolo, e’ rivalutato annualmente in base
alla variazione degli indici ISTAT.».
– Si riporta il testo dell’art. 3 del decreto-legge 5
dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, nella
legge 3 febbraio 2006, n. 27 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250
recante misure urgenti in materia di universita’, beni
culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi
patologie, nonche’ in tema di rinegoziazione di mutui,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio
2006):
«Art. 3 (Assistenza dei soggetti affetti da sindrome
Talidomide). – 1. Al fine di assicurare la indispensabile
assistenza ai soggetti affetti da sindrome da talidomide,
determinata dalla somministrazione dell’omonimo farmaco,
nelle forme dell’amelia, emimelia, focomelia e macromelia,
tale sindrome e’ inserita tra le patologie che danno
diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa per
le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 5, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, il
Ministro della salute provvede, con proprio decreto, entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ad inserire la sindrome
da talidomide tra le malattie croniche e invalidanti che
danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla
spesa, individuate dal regolamento di cui al decreto del
Ministro della sanita’ 28 maggio 1999, n. 329, e successive
modificazioni.
3. Al primo periodo del comma 2 dell’art. 97 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 7
dell’art. 42 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, dopo le parole: «gravi menomazioni fisiche
permanenti,» sono inserite le seguenti: «inclusi i soggetti
affetti da sindrome da talidomide.».
– La legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a
favore dei’ soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie,trasfusioni e somministrazione di emoderivati)
e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1992, n. 55.
– La legge 29 ottobre 2005, n. 229 (Disposizioni in
materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie) e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5
novembre 2005, n. 258.
– Si riporta il testo dell’art. 1, comma 6, del
decreto-legge 16 marzo 2008, n. 85, convertito con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per
l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15
luglio 2008:
«6. Le funzioni del Ministero della salute, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale,
sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali.».
– Si riporta il testo dell’art. 1, comma 20, del
decreto legge 16 marzo 2008, n. 85, convertito con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121
(Conversione in legge,con modificazioni, del decreto-legge
16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per
l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15
luglio 2008:
«20. Con riferimento ai Ministeri per i quali sono
previsti accorpamenti, in via provvisoria e, comunque, per
un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, nelle more dell’approvazione del regolamento di
organizzazione dei relativi uffici funzionali, strumentali
e di diretta collaborazione con le autorita’ di Governo, la
struttura di tali uffici e’ definita, nel rispetto delle
leggi vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, sentito il
Ministro dell’economia e delle finanze. Fino alla data di
entrata in vigore di tale decreto si applicano
transitoriamente i provvedimenti organizzativi vigenti,
purche’ resti ferma l’unicita’ degli uffici di diretta
collaborazione di vertice. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, su proposta dei Ministri
competenti, sono apportate le variazioni di bilancio
occorrenti per l’adeguamento del bilancio di previsione
dello Stato alla nuova struttura del Governo».

Art. 2 1. I soggetti, che intendono ottenere l’indennizzo di cui all’articolo 1, comma 1, presentano le relative domande al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema, da ora denominata «Direzione generale», entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 2. La domanda, in carta semplice, deve contenere i seguenti dati: a) dati anagrafici del danneggiato e dell’eventuale rappresentante nel caso di incapace; b) indicazioni del danno per il quale si chiede l’indennizzo; c) elenco della documentazione allegata; d) indirizzo al quale inviare ogni comunicazione; e) firma del richiedente o del rappresentante; f) data di presentazione. 3. L’istanza deve essere corredata della seguente documentazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive indicate nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: a) certificato di nascita del danneggiato; b) certificato di residenza; c) codice fiscale; d) nomina del rappresentante nel caso di danneggiato incapace. 4. La documentazione sanitaria, da allegare alla domanda di cui al comma 2, concernente l’entita’ delle lesioni o dell’infermita’ da cui e’ derivata la menomazione permanente del soggetto, nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della micromelia, sara’ indicata nelle linee guida da emanare con apposita circolare del Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero. 5. La Direzione generale provvede all’istruttoria delle domande di cui al comma 1 e all’acquisizione dei giudizi di cui ai commi 6 e 7. 6. Il giudizio sanitario sul nesso causale tra la somministrazione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l’infermita’ da cui e’ derivata la menomazione permanente del soggetto, nella forme dell’amelia, dell’emimelia, delle focomelia e della micromelia, e’ espresso, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione, dalla Commissione medico-ospedaliera, di cui all’articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Il giudizio tiene conto della documentazione prodotta nonche’ dei criteri di cui all’articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 14. 7. La commissione medico-ospedaliera, nel formulare il giudizio diagnostico sulle infermita’ o sulle lesioni riscontrate nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della micromelia, ai sensi del precedente comma, esprime, altresi’, il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermita’, secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e trasmette il verbale relativo alle proprie valutazioni alla Direzione generale. 8. La Direzione generale notifica all’interessato le valutazioni espresse nel verbale di cui al comma 7 e provvede all’istruttoria per la liquidazione dell’indennizzo.

– La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008) e’ pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28
dicembre 2007, n. 300.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia
di documentazione amministrativa. (Testo A) e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42,
supplemento ordinario n. 30.
– Si riporta il testo dell’art. 165 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato)
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 120 del 9 maggio 1974):
«Art. 165 (Commissioni mediche ospedaliere). – Il
giudizio sanitario sulle cause e sull’entita’ delle
menomazioni dell’integrita’ fisica del dipendente ovvero
sulle cause della sua morte e’ espresso dalle commissioni
mediche ospedaliere istituite:
a) presso gli ospedali militari principali o
secondari dei comandi militari territoriali di regione;
b) presso gli ospedali militari marittimi e le
infermerie autonome militari marittime;
c) presso gli istituti medico legali dell’Aeronautica
militare.».
– Per il testo dell’art. 31 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella
legge 27 febbraio 2009, n. 14, si veda nelle note alle
premesse.
– Il decreto del presidente della Repubblica 30
dicembre 1981, n. 834 (definitivo riordinamento delle
pensioni, in attuazione della delega prevista dall’art. 1
della legge 23 settembre 1981, n. 533) e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 016 supplemento ordinario del 18
gennaio 1982.

Art. 3 1. Nel caso di aggravamento delle infermita’ o delle lesioni, l’interessato puo’ presentare domanda di revisione al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro 6 mesi dalla data di conoscenza dell’evento. 2. Per il giudizio sull’aggravamento si osserva la procedura di cui all’articolo 2.

Art. 4
1. All’onere derivante dall’applicazione del presente regolamento
si provvede a carico del capitolo 2409 «Somme dovute a titolo di
indennizzo e risarcimento ai soggetti danneggiati, ecc..» dello stato
di previsione del Ministero del lavoro della salute e delle politiche
sociali per l’anno 2009 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi.
2. Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 2 ottobre 2009

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Sacconi
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 224

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-11-13&task=dettaglio&numgu=265&redaz=009G0171&tmstp=1258452371736