Raccomandazione della Commissione, del 29 ottobre 2009, sull’utilizzo della classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO-08)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

10.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 292/31

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211,
considerando quanto segue:
(1) L’Organizzazione internazionale del lavoro ha riveduto la versione precedente della Classificazione internazionale tipo delle professioni finora in uso (ISCO-88) allo scopo di disporre di una classificazione più efficace che possa essere utilizzata dai singoli paesi nel prossimo ciclo di censimenti demografici e dalle amministrazioni nazionali del lavoro, nonché nell’ambito di altre applicazioni orientate
al cliente. Al fine di garantire la comparabilità dei
dati sulle professioni degli Stati membri dell’UE con quelli
del resto del mondo è importante utilizzare la classificazione
riveduta (ISCO-08) nelle principali indagini del Sistema
statistico europeo per la raccolta di dati sulle professioni
prima del nuovo ciclo di censimenti demografici
previsto per il 2011.
(2) La classificazione ISCO-08 è più dettagliata della versione
europea di tale classificazione ISCO-88 (COM) per
quanto riguarda le professioni che registrano un’elevata
presenza femminile.
(3) I dati sulle professioni sono impiegati per calcolare gli
indicatori relativi alla segregazione di genere utilizzati per
il seguito della strategia europea per l’occupazione (orientamento
n. 18: Promuovere un approccio al lavoro basato
sul ciclo di vita, e orientamento n. 22: Assicurare
un’evoluzione del costo del lavoro e meccanismi di determinazione
dei salari favorevoli all’occupazione) ( 1 ). È
dunque necessario disporre di una classificazione tipo
che consenta la produzione di dati comparabili sulle
professioni.
(4) I dati sulle professioni sono stati utilizzati anche per
misurare gli sviluppi in materia di equilibrio di genere
nelle posizioni di responsabilità, in considerazione della
presenza dei due sessi nei ruoli dirigenziali della classificazione
ISCO-88 (COM).
(5) Nell’ambito della risoluzione del Consiglio del
15 novembre 2007 sulle nuove competenze per nuovi
lavori ( 2 ), le professioni diventeranno un elemento importante
ai fini della valutazione del fabbisogno e delle carenze
di competenze del mercato del lavoro europeo e
una metodologia armonizzata sulle professioni sarà di
fondamentale importanza.
(6) La classificazione ISCO-08 evidenzia maggiormente le
professioni collegate alle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione,
RACCOMANDA:
1. Gli Stati membri dovrebbero elaborare, produrre e diffondere
dati statistici ripartiti per professione secondo la classificazione
internazionale tipo delle professioni del 2008 (ISCO-
08) di cui all’allegato o secondo una classificazione nazionale
da essa derivata.
2. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare la classificazione
ISCO-2008 per l’indagine sulla struttura delle retribuzioni
del 2010.
3. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare la classificazione
ISCO-08 dal 2011 come anno di riferimento in tutti i settori
statistici che forniscono dati statistici ripartiti per professione.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2009.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:292:0031:0047:IT:PDF

Decisione del Comitato misto SEE n. 95/2009, del 25 settembre 2009, che modifica l’allegato VII (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell’accordo SEE

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 304/6 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.11.2009

IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) L’allegato VII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 127/2008 del 5 dicembre 2008 ( 1 ).
(2) Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 279/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ( 2 ),
DECIDE:
Articolo 1
Al punto 1 (Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato VII dell’accordo viene aggiunto il seguente trattino:
«— 32009 R 0279: Regolamento (CE) n. 279/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009 (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 11).»
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 279/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2009.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:304:0006:0007:IT:PDF

Regolamento (CE) n. 1119/2009 della Commissione, del 20 novembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1090/2009 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 novembre 2009

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 307/4 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 21.11.2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento
(CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione
nel settore dei cereali ( 2 ), in particolare l’articolo 2,
paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) I dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a
decorrere dal 16 novembre 2009 sono stati fissati dal
regolamento (CE) n. 1090/2009 della Commissione ( 3 ).
(2) Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media
dei dazi all’importazione calcolata e il dazio fissato, occorre
procedere ad un corrispondente adeguamento dei
dazi all’importazione fissati dal regolamento (CE) n.
1090/2009.
(3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE)
n. 1090/2009,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1090/2009 sono
sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 21 novembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e
dello sviluppo rurale

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:307:0004:0006:IT:PDF

REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 30 marzo 2009, n. 14 Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (Istituzione del Fondo di solidarieta’ per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 46 del 28-11-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana,
n. 11 del 6 aprile 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
Visto l’art. 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;
Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in
materia di qualita’ della normazione);
Vista la legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (Istituzione del
Fondo di solidarieta’ per le famiglie delle vittime di incidenti
mortali sul luogo di lavoro);
Considerato quanto segue:
1. Che l’art. 3, comma 1, della legge regionale n. 57/2008
annovera fra i beneficiari del contributo di solidarieta’ per le
famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro, in
subordine al coniuge o convivente ed ai figli, gli ascendenti
fiscalmente a carico, oppure, in mancanza anche di questi, i fratelli
e le sorelle minori di eta’ o fiscalmente a carico;
2. Che il contributo previsto dalla suddetta legge non risponde
a finalita’ di carattere risarcitorio ma esprime una manifestazione
di solidarieta’ da parte della comunita’ regionale verso le famiglie
colpite dall’evento luttuoso, offrendosi quale sostegno per le piu’
immediate necessita’ conseguenti a tale evento, ivi comprese quelle
di una adeguata assistenza legale;
3. Che, ad una rinnovata valutazione di queste disposizioni,
l’articolo sopra richiamato non appare pienamente coerente con le
predette finalita’, nella parte in cui pone specifiche limitazioni,
connesse a situazioni fiscali, per l’accesso al contributo da parte
degli ascendenti oppure dei fratelli e delle sorelle delle vittime di
incidenti mor tali sul luogo di lavoro;
4. Che l’art. 3 della legge regionale n. 57/2008 richiede
pertanto di essere modificato per la rimozione delle predette
limitazioni;
5. Che tale modifica non comporta la necessita’ di modificare
anche la norma finanziaria della legge regionale n. 57/2008, in
quanto incide sugli elementi a suo tempo considerati ai fini della
determinazione della previsione di spesa;

Si approva la presente legge:
Art. 1

Modifiche all’art. 3 della legge regioanale n. 57/2008

1. Al comma 1 dell’art. 3 della legge regionale 27 ottobre 2008,
n. 57 (Istituzione del Fondo di solidarieta’ per le famiglie delle
vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro), subito dopo le
parole: «gli ascendenti» le parole: «fiscalmente a carico» sono
soppresse.
2. Alla fine del comma 1 dell’art. 3 della legge regionale n.
57/2008 le parole: «minori di eta’ o fiscalmente a carico» sono
soppresse.

La presente legge e’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 30 marzo 2009

MARTINI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-28&task=dettaglio&numgu=46&redaz=009R0451&tmstp=1259566637267