Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009, che istituisce un comitato di esperti dell’Unione europea sulle malattie rare

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 315/18 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2.12.2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 152,
considerando quanto segue:
(1) Il libro bianco della Commissione «Un impegno comune per la salute: approccio strategico dell’UE per il periodo 2008-2013» ( 1 ), adottato dalla Commissione il 23 ottobre 2007, elabora la strategia dell’UE in materia di salute e identifica le malattie rare come settore prioritario
di intervento.
(2) Parallelamente il Parlamento europeo e il Consiglio
hanno adottato la decisione n. 1350/2007/CE, del
23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma
d’azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) ( 2 ).
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, e dell’allegato di tale
decisione le iniziative intese a generare e diffondere informazioni
e conoscenze sulla salute devono essere attuate
in stretta collaborazione con gli Stati membri mediante
l’elaborazione di meccanismi di consultazione e di
processi partecipativi.
(3) L’11 novembre 2008 la Commissione europea ha adottato
la comunicazione della Commissione al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni «Le malattie rare: una
sfida per l’Europa» ( 3 ) (di seguito «la comunicazione della
Commissione») e l’8 giugno 2009 il Consiglio ha adottato
una raccomandazione su un’azione nel settore delle
malattie rare ( 4 ) (di seguito «la raccomandazione del Consiglio
»).
(4) L’elaborazione e l’attuazione delle attività comunitarie in
materia di malattie rare richiedono una stretta collaborazione
con gli organismi specializzati negli Stati membri e
con le parti interessate.
(5) Occorre pertanto un quadro al fine di regolari consultazioni
con detti organismi, con i responsabili dei progetti
finanziati dalla Commissione europea nel campo della
ricerca e degli interventi di salute pubblica nonché con
le altre parti interessate del settore.
(6) La necessità di tale quadro è stata espressa nella comunicazione
COM(2008) 679 def. sulle malattie rare, dove,
al punto 7, si raccomanda che la Commissione venga
assistita da un comitato consultivo dell’Unione europea
sulle malattie rare.
(7) Tale comitato non agisce come comitato ai sensi della
decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze
di esecuzione conferite alla Commissione ( 5 ),
DECIDE:
Articolo 1
Presso la Commissione è istituito un comitato di esperti sulle
malattie rare, di seguito denominato «il comitato».
Articolo 2
1. Il comitato, che agisce nell’interesse generale, ha il compito
di assistere la Commissione nell’elaborazione e nell’attuazione
delle attività della Comunità nel campo delle malattie rare
e di favorire gli scambi di esperienze, politiche e prassi pertinenti
in materia tra gli Stati membri e tra le varie parti interessate.
2. I compiti del comitato non riguardano le questioni disciplinate
dal regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i
medicinali orfani ( 6 ), né le questioni che rientrano fra i compiti
del comitato per i medicinali orfani istituito dall’articolo 4 di
detto regolamento, né le questioni che rientrano fra i compiti
del comitato farmaceutico istituito dalla decisione 75/320/CEE
del Consiglio ( 7 ).
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1 il comitato:
a) assiste la Commissione nel monitoraggio, nella valutazione e
nella diffusione dei risultati delle misure adottate a livello
comunitario e nazionale nel campo delle malattie rare;
b) contribuisce all’attuazione degli interventi comunitari in materia,
in particolare procedendo all’esame dei risultati e proponendo
miglioramenti delle misure adottate;

c) contribuisce all’elaborazione di relazioni della Commissione
sull’attuazione della comunicazione della Commissione e
della raccomandazione del Consiglio;
d) emette pareri e raccomandazioni o invia relazioni alla Commissione,
sia su richiesta di quest’ultima, sia di propria iniziativa;
e) assiste la Commissione a livello di cooperazione internazionale
in materia di malattie rare;
f) assiste la Commissione nell’elaborazione di orientamenti, raccomandazioni
e di qualsiasi altra azione definita nella comunicazione
della Commissione e nella raccomandazione del
Consiglio;
g) presenta alla Commissione una relazione annuale sulle proprie
attività.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno d’intesa
con la Commissione.
Articolo 3
1. Il comitato è composto da 51 membri e da altrettanti
supplenti, ovvero:
a) un rappresentante per Stato membro proveniente dai ministeri
o dalle agenzie governative che si occupano di malattie
rare; questo rappresentante è designato dal governo di ciascuno
Stato membro;
b) quattro rappresentanti di organizzazioni dei pazienti;
c) quattro rappresentanti dell’industria farmaceutica;
d) nove rappresentanti di progetti comunitari sulle malattie
rare, in corso e/o conclusi, finanziati da programmi di azione
comunitaria in materia di salute ( 1 ), di cui tre membri della
rete europea pilota di riferimento sulle malattie rare;
e) sei rappresentanti di progetti sulle malattie rare, in corso e/o
conclusi, finanziati dai programmi quadro comunitari per la
ricerca e lo sviluppo tecnologico ( 2 );
f) un rappresentante del Centro europeo per la prevenzione e il
controllo delle malattie (ECDC), il cui mandato, stabilito
conformemente al regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il
quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il
controllo delle malattie ( 3 ), prevede attività relative a malattie
infettive rare emergenti.
Su richiesta dei governi degli Stati interessati, la Commissione
può decidere di ampliare la composizione del comitato includendo
per ciascuno degli Stati dell’EFTA che aderiscono all’accordo
sullo Spazio economico europeo un rappresentante membro
dei ministeri o delle agenzie governative che si occupano di
malattie rare e designato dal governo dello Stato in questione.
2. Alle riunioni del comitato possono partecipare rappresentanti
della Commissione, dell’Agenzia europea per i medicinali
(EMEA) nonché il presidente o il vicepresidente del comitato per
i medicinali orfani.
3. Possono essere ammessi in veste di osservatori i rappresentanti
di organizzazioni internazionali, professionali o associative,
attive nel campo delle malattie rare, che ne facciano
domanda, debitamente motivata, alla Commissione.
4. La Commissione nomina i membri del comitato di cui al
paragrafo 1, lettere da b) a e), a partire da un elenco di candidati
idonei compilato dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea e sul sito web della Commissione di un invito
a manifestare interesse. Tale invito a manifestare interesse deve
precisare le qualifiche e le condizioni richieste per far parte del
comitato. I membri del comitato si impegnano ad agire nell’interesse
generale.
5. I membri del comitato di cui alle lettere da b) a e) si
impegnano ad agire in modo indipendente. Nell’esercizio delle
loro funzioni di membri del comitato essi non ricevono alcuna
istruzione dall’organismo di appartenenza.
Articolo 4
Il mandato di membro del comitato ha una durata di tre anni
ed è rinnovabile. I membri del comitato rimangono in carica
fino alla sostituzione.
Il mandato di un membro cessa prima dello scadere dei tre anni
in caso di dimissioni, cessazione dell’attività presso l’organismo
che rappresenta, impossibilità permanente di partecipare alle
riunioni, impossibilità di contribuire efficacemente alle deliberazioni
del comitato, mancato rispetto delle condizioni di cui
all’articolo 287 del trattato che istituisce la Comunità europea,
o qualora cessi di presentare le qualifiche e di rispettare le
condizioni precisate nell’invito a manifestare interesse. Anche
la richiesta di sostituzione da parte dell’organismo che lo ha
designato può determinare la cessazione del mandato.
I membri il cui mandato cessi prima dello scadere dei tre anni
possono essere sostituiti per il periodo restante del mandato.

Articolo 5
1. Il comitato elegge un presidente e tre vicepresidenti, con
mandato di un anno, fra le diverse categorie di membri del
comitato, conformemente alla procedura di cui all’articolo 10.
I vicepresidenti sostituiscono il presidente in caso di sua assenza.
2. Il presidente, i vicepresidenti e un rappresentante della
Commissione costituiscono l’ufficio di presidenza del comitato,
che prepara i lavori del comitato.
3. La Commissione assolve i compiti di segretariato del comitato
e redige il verbale delle riunioni del comitato.
Articolo 6
L’ufficio di presidenza del comitato può invitare a partecipare ai
lavori del comitato, in qualità di esperto esterno, qualsiasi persona
avente particolare competenza su un argomento iscritto
all’ordine del giorno.
Gli esperti esterni partecipano ai lavori esclusivamente per l’argomento
specifico che ne ha motivato la presenza.
Articolo 7
1. Il comitato può istituire gruppi di lavoro temporanei. In
particolare, tali gruppi possono essere istituiti qualora siano
necessarie attività di carattere temporaneo o ad hoc, come l’elaborazione
di proposte su un determinato argomento scientifico
o la preparazione di risposte a questioni specifiche sollevate dal
comitato in relazione a particolari settori scientifici.
2. I gruppi di lavoro sono composti da esperti esterni selezionati
in funzione delle competenze specifiche.
3. Il comitato adotta il mandato di ciascun gruppo di lavoro,
indicandone gli obiettivi, la composizione, la frequenza delle
riunioni e la durata delle attività.
4. Per elaborare i suoi pareri, il comitato può chiedere a un
relatore, che può essere uno dei suoi membri o un esperto
esterno, di redigere relazioni conformemente al proprio regolamento
interno.
5. Il comitato può designare uno o più dei suoi membri a
partecipare come osservatori alle attività di altri gruppi di esperti
della Commissione.
Articolo 8
Le funzioni esercitate dai membri del comitato non formano
oggetto di retribuzione; le spese di viaggio e di soggiorno per le
riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro istituiti a norma
dell’articolo 7 sono a carico della Commissione in applicazione
delle vigenti norme amministrative.
Le misure prese in applicazione degli articoli 6 e 7, aventi
un’incidenza finanziaria sul bilancio delle Comunità europee,
sono soggette all’accordo preventivo della Commissione e
sono attuate a norma del regolamento finanziario applicabile
al bilancio generale delle Comunità europee.
Articolo 9
Il comitato si riunisce nella sede della Commissione su convocazione
di quest’ultima. Tiene come minimo tre riunioni
all’anno.
Articolo 10
1. Il quorum necessario per l’adozione da parte del comitato
di pareri, relazioni o raccomandazioni viene raggiunto quando
sono presenti i due terzi del totale dei membri del comitato.
2. Ove possibile, i pareri scientifici, le relazioni o le raccomandazioni
del comitato sono adottati per consenso. Se tale
consenso non può essere raggiunto, il parere è adottato a maggioranza
dei membri del comitato presenti.
3. Nel chiedere un parere o una raccomandazione del comitato,
la Commissione può fissare il termine entro il quale dovrÃ
essere espresso.
4. Le posizioni di ciascuna delle categorie rappresentate nel
comitato sono riportate nel verbale, che viene trasmesso alla
Commissione. Qualora il parere richiesto sia espresso all’unanimitÃ
dal comitato, questo redige conclusioni comuni che vengono
allegate al verbale.
5. I progetti di pareri e di raccomandazioni, previa approvazione
del presidente, possono essere trasmessi dal segretariato al
comitato per adozione mediante una procedura scritta da stabilirsi
nel regolamento interno del comitato. Tali procedure
scritte, tuttavia, devono essere limitate per quanto possibile a
misure urgenti che è necessario adottare nell’intervallo tra riunioni
programmate.
Articolo 11
Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 287 del trattato, i
membri del comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni
di cui sono venuti a conoscenza tramite i lavori del comitato,
dei sottogruppi o dei gruppi di lavoro qualora la Commissione
comunichi loro che un parere richiesto o una domanda
verte su una materia avente carattere riservato.

In tal caso, assistono alle riunioni solo i membri del comitato e i rappresentanti della Commissione.
Articolo 12
Il comitato sostituisce l’attuale task force dell’Unione europea sulle malattie rare istituita sulla base della
decisione 2004/192/CE della Commissione, del 25 febbraio 2004, che adotta il programma di lavoro per il
2004 per l’attuazione del programma d’azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008),
compreso il programma di lavoro annuale in materia di sovvenzioni ( 1 ).
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:315:0018:0021:IT:PDF

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 2009 Scioglimento del consiglio comunale di Valenzano e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 285 del 7-12-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio
2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Valenzano
(Bari);
Viste le dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, a
seguito delle quali non puo’ essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Valenzano (Bari) e’ sciolto.

Art. 2

Il dottor Carlo Maria Latorre e’ nominato commissario straordinario
per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento
degli organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al
consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addi’ 20 novembre 2009

NAPOLITANO

Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-07&task=dettaglio&numgu=285&redaz=09A14589&tmstp=1260346141886

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 aprile 2009, n. 114

Regolamento recante modifiche al decreto del presidente della Regione n. 360/2007 «Regolamento concernente l’attuazione degli interventi a favore delle PMI industriali e loro consorzi per favorire il trasferimento delle conoscenze e dell’innovazione, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettere c) e d) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e della programmazione comunitaria (interventi a favore della brevettazione di prodotti propri e dell’acquisizione di brevetti, marchi e know-how)».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 47 del 5-12-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n.18 del 6 maggio 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (provvedimenti a
favore dell’industria regionale e per la realizzazione di
infrastrutture commerciali) e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto in particolare l’art. 22, comma 1, lettere c) e d) della
citata legge regionale n. 47/1978, come da ultimo sostituito
dall’art. 9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (disciplina
generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo
tecnologico), il quale prevede interventi a favore delle PMI
industriali e loro consorzi per favorire il trasferimento delle
conoscenze e dell’innovazione;
Visto il proprio decreto 12 novembre 2007, n. 0360/Pres.
«Regolamento concernente l’attuazione degli interventi a favore delle
PMI industriali e loro consorzi per favorire il trasferimento delle
conoscenze e dell’innovazione, ai sensi dell’art. 22, comma 1,
lettere c) e d) della legge regionale n. 3 giugno 1978, n. 47 e della
programmazione comunitaria (Interventi a favore della brevettazione
di prodotti propri e dell’acquisizione di brevetti, marchi e
know-how)», emanato in attuazione della citata legge regionale n.
47/1978 e successivamente modificato con proprio decreto 22 dicembre
2008, n. 0355/Pres.;
Visto in particolare l’art. 11 del suddetto regolamento, emanato
con proprio decreto n. 0360/ Pres./2007 e successive modificazioni ed
integrazioni, che, al comma 6, prevede l’archiviazione delle domande
che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate causa
l’insufficiente disponibilita’ finanziaria;
Ritenuto opportuno rivedere quanto disposto dal suddetto art. 11
del regolamento, emanato con proprio decreto n. 0360/Pres./2007, e
successive modificazioni ed integrazioni, stabilendo che le domande
che non abbiano trovato accoglimento per l’indisponibilita’ dei
necessari mezzi finanziari sono valide fino al termine dell’anno
successivo a quello di presentazione, al fine di garantire l’accesso
ad un maggior numero di imprese all’agevolazione di cui trattasi;
Ravvisata pertanto la necessita’ di modificare il regolamento
emanato con il citato proprio decreto n. 0360/Pres./2007 e successive
modificazioni ed integrazioni al fine di conformarlo alle suesposte
disposizioni;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso) e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 42 dello statuto di autonomia della Regione;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17
(determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia
Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’art. 12
dello statuto di autonomia) e successive modifiche e integrazioni;
Vista la deliberazione della giunta regionale 26 marzo 2009, n.
663;
Ritenuto pertanto di procedere all’emanazione del regolamento
suddetto;

Decreta:

1. E’ emanato, per le ragioni espresse in premessa, il
regolamento avente ad oggetto «Regolamento recante modifiche al
decreto del presidente della Regione 12 novembre 2007, n. 360
"Regolamento concernente l’attuazione degli interventi a favore delle
PMI industriali e loro consorzi per favorire il trasferimento delle
conoscenze e dell’innovazione, ai sensi dell’art. 22, comma 1,
lettere c) e d) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e della
programmazione comunitaria (interventi a favore della brevettazione
di prodotti propri e dell’acquisizione di brevetti, marchi e
know-how)"» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-05&task=dettaglio&numgu=47&redaz=009R0484&tmstp=1260347504104

DECRETO LEGISLATIVO 1 dicembre 2009, n. 178 Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 290 del 14-12-2009

testo in vigore dal: 29-12-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’ nonche’ in materia di processo civile, ed in particolare l’articolo 24 che delega il Governo ad adottare uno o piu’ decreti legislativi per il riordino, tra l’altro, della Scuola superiore della pubblica amministrazione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, recante: «Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 dicembre 2002, recante «Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2003; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009; Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 novembre 2009; Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto provvede al riordino della disciplina della Scuola superiore della pubblica amministrazione, di seguito denominata: «Scuola» sulla base di quanto disposto dall’articolo 24, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle promulgazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
– Si riporta il testo dell’articolo 76 della
Costituzione:
«Art. 76. L’esercizio della funzione legislativa non
puo’ essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
L’art. 87 della Costituzione conferisce tra l’altro,
al Presidente della Repubblica di promulgare le leggi ed
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
– Si riporta il testo dell’art. 24 della legge 18
giugno 2009, n. 69, recante «disposizioni per lo sviluppo
economico, la «semplificazione, la competitivita’ nonche’
in materia di processo civile», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140, supplemento ordinario:
«Art. 24 (Riorganizzazione del Centro nazionale per
l’informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di
formazione studi e della Scuola superiore della pubblica
amministrazione). – 1. Al fine di realizzare un sistema
unitario di interventi nel campo della formazione dei
pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro
pubblico, dell’aumento della sua produttivita’, del
miglioramento delle prestazioni delle pubbliche
amministrazioni e della qualita’ dei servizi erogati ai
cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e
dei costi dell’azione pubblica, nonche’ della
digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il
Governo e’ delegato ad adottare, secondo le modalita’ e i
principi e criteri direttivi di cui all’art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu’ decreti legislativi di riassetto
normativo finalizzati al riordino, alla trasformazione,
fusione o soppressione, anche sulla base di un confronto
con le regioni e gli enti locali interessati a
salvaguardare, ove possibile, la permanenza delle sedi gia’
presenti sul territorio al fine di garantire il
mantenimento degli attuali livelli occupazionali, del
Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi
(FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica
amministrazione (SSPA), secondo i seguenti principi e
criteri direttivi: a) ridefinizione delle missioni e delle
competenze e riordino degli organi, in base a principi di
efficienza, efficacia ed economicita’, anche al fine di
assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore
della formazione e della reingegnerizzazione dei processi
produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle
amministrazioni locali; b) trasformazione, fusione o
soppressione degli organismi di cui al presente comma in
coerenza con la ridefinizione delle competenze degli stessi
ai sensi della lettera a); c) raccordo con le altre
strutture, anche di natura privatistica, operanti nel
settore della formazione e dell’innovazione tecnologica; d)
riallocazione delle risorse umane e finanziarie in
relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione
delle competenze.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Alle attivita’ previste dal presente articolo si
provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali previste dalla legislazione vigente.
– La legge 23 agosto 1988, n. 440 recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri» e’ pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.
– Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni» e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205, supplemento
ordinario.
– Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287,
recante «Riordino della Scuola superiore della pubblica
amministrazione e riqualificazione del personale delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59» e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193, supplemento ordinario.
– Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e successive
modificazioni e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
– Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni» e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
31 ottobre 2009, n. 254, supplemento ordinario.
– Si riporta il testo dell’art. 19, comma 14, della
legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto
normativo per l’anno 2005).
«14. E’ istituita la «Commissione parlamentare per la
semplificazione», di seguito denominata «Commissione»
composta da venti senatori e venti deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto
della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su
designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
segretari che insieme con il presidente formano l’Ufficio
di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima
seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
per l’elezione dell’Ufficio di presidenza».
Per il testo dell’art. 24, della legge 18 giugno 2009,
n. 69 si veda nelle note alle premesse.

Art. 2 Natura e finalita’ 1. La Scuola, posta nell’ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e’ un’istituzione di alta formazione e ricerca che ha lo scopo di sostenere e promuovere il processo di innovazione e riforma della pubblica amministrazione con l’obiettivo generale di fare della pubblica amministrazione un fattore di competitivita’ del sistema economico e produttivo italiano. 2. La missione della Scuola e’ quella di svolgere attivita’ di formazione post-laurea di eccellenza per i dipendenti pubblici, con il supporto di attivita’ di analisi e di ricerca, al fine di: a) promuovere e diffondere la cultura dell’efficacia e dell’efficienza nella pubblica amministrazione anche mediante la diffusione delle metodologie del controllo di gestione e della contabilita’ economica; b) promuovere e diffondere l’innovazione tecnologica e di processo nei servizi erogati dalla pubblica amministrazione centrale; c) promuovere e diffondere le metodologie ed i processi di valutazione dei risultati nella pubblica amministrazione; d) promuovere e sostenere l’internazionalizzazione della pubblica amministrazione nella sua capacita’ di interagire con le amministrazioni di altri Paesi, con le organizzazioni internazionali e sovranazionali e di governare, nei rispettivi ambiti, la partecipazione ai processi di globalizzazione; e) promuovere, coordinare e sostenere l’adozione di criteri di eccellenza in tutto il sistema della formazione diretto alla pubblica amministrazione, anche mediante un raccordo organico con le altre strutture pubbliche e private di alta formazione, italiane e straniere, secondo criteri di ricerca della qualita’, dell’efficacia e dell’economicita’ del sistema complessivo; f) promuovere e sostenere l’adozione di metodologie avanzate di insegnamento a distanza in base a criteri di efficienza, efficacia ed economicita’; 3. La Scuola e’ dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economico-finanziarie. La Scuola e’ iscritta nell’apposito schedario dell’anagrafe delle ricerche, istituito ai sensi del terzo comma dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

– Si riporta il testo del terzo comma dell’art. 63 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa
fascia di formazione nonche’ sperimentazione organizzativa
e didattica).
«Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e
sovrapposizione di strutture e di finanziamenti e’
istituita l’Anagrafe nazionale delle ricerche.».

Art. 3 Compiti 1. Per adempiere alla missione di cui all’articolo 2 la Scuola articola le proprie attivita’ nell’ambito delle seguenti competenze principali: a) attivita’ di formazione, selezione e reclutamento dei dirigenti e funzionari dello Stato in base alla legislazione vigente; b) organizzazione della formazione dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche all’estero ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera g), della legge 4 marzo 2009, n. 15; c) attivita’ di formazione e aggiornamento legata ai processi di riforma ed innovazione diretta ai dipendenti delle amministrazioni centrali; d) attivita’ di formazione ed aggiornamento, in base a convenzioni e con tutti gli oneri a carico dei committenti, di dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, di soggetti gestori di servizi pubblici e di istituzioni ed imprese private, al fine di migliorare l’interazione e l’efficienza dei rapporti di collaborazione e scambio tra la pubblica amministrazione statale e le altre amministrazioni pubbliche, nonche’ con il settore privato; e) attivita’ di formazione, su richiesta, diretta a funzionari di altri paesi in un quadro di cooperazione internazionale; f) attivita’ di ricerca, analisi e documentazione finalizzata al perseguimento dell’eccellenza nell’attivita’ di formazione legata ai processi di riforma ed innovazione della pubblica amministrazione che coinvolga la dirigenza e su altri temi funzionali, in relazione ai suoi effetti sull’economia e la societa’, anche in collaborazione con universita’ e istituti di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri, amministrazioni pubbliche e istituzioni e societa’ private; g) attivita’ di ricerca, analisi e consulenza sulla metodologia e sui criteri di valutazione della formazione offerta alla pubblica amministrazione da istituzioni pubbliche e private; h) attivita’ di pubblicazione e diffusione di materiali didattici e di ricerca attraverso strumenti editoriali sia interni che esterni, con preferenza dell’uso dell’e-editing; i) attivita’ di valutazione, validazione e monitoraggio, su richiesta delle amministrazioni statali e sulla base di apposite indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione a tale fine delegato, della qualita’ delle offerte formative presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai requisiti richiesti e attivita’ di monitoraggio; l) cura dei rapporti con gli organismi e le strutture di formazione similari di altri Paesi e la definizione con essi di accordi, di convenzioni e di ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze nell’ambito di tutte le attivita’ di competenza della Scuola; m) sostegno, anche finanziario, ad iniziative di collaborazione e di scambio di funzionari, anche ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; n) ogni altra competenza attribuita dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione in funzione del perseguimento delle finalita’ di cui all’articolo 2. 2. La Scuola puo’ promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi, nonche’ stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati. 3. La Scuola rilascia titoli post laurea di alta professionalita’.

– Si riporta il testo del comma 2, lettera g),
dell’art. 6, legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo
finalizzata all’ottimizzazione della produttivita’ del
lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni nonche’ disposizioni integrative
delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti):
«2. Nell’esercizio della delega nella materia di cui al
presente articolo il Governo si attiene ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) affermare la piena autonomia e responsabilita’ del
dirigente, in qualita’ di soggetto che esercita i poteri
del datore di lavoro pubblico, nella gestione delle risorse
umane, attraverso il riconoscimento in capo allo stesso
della competenza con particolare riferimento ai seguenti
ambiti:
1) individuazione dei profili professionali
necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali
dell’ufficio al quale e’ preposto;
2) valutazione del personale e conseguente
riconoscimento degli incentivi alla produttivita’;
3) utilizzo dell’istituto della mobilita’
individuale di cui all’art. 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo
criteri oggettivi finalizzati ad assicurare la trasparenza
delle scelte operate;
b) prevedere una specifica ipotesi di responsabilita’
del dirigente, in relazione agli effettivi poteri
datoriali, nel caso di omessa vigilanza sulla effettiva
produttivita’ delle risorse umane assegnate e
sull’efficienza della relativa struttura nonche’, all’esito
dell’accertamento della predetta responsabilita’, il
divieto di corrispondergli il trattamento economico
accessorio;
c) prevedere la decadenza dal diritto al trattamento
economico accessorio nei confronti del dirigente il quale,
senza giustificato motivo, non abbia avviato il
procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti, nei
casi in cui sarebbe stato dovuto;
d) limitare la responsabilita’ civile dei dirigenti
alle ipotesi di dolo e di colpa grave, in relazione alla
decisione di avviare il procedimento disciplinare nei
confronti dei dipendenti della pubblica amministrazione di
appartenenza;
e) prevedere sanzioni adeguate per le condotte dei
dirigenti i quali, pur consapevoli di atti posti in essere
dai dipendenti rilevanti ai fini della responsabilita’
disciplinare, omettano di avviare il procedimento
disciplinare entro i termini di decadenza previsti, ovvero
in ordine a tali atti rendano valutazioni irragionevoli o
manifestamente infondate;
f) prevedere che l’accesso alla prima fascia
dirigenziale avvenga mediante il ricorso a procedure
selettive pubbliche concorsuali per una percentuale dei
posti, adottando le necessarie misure volte a mettere a
regime il nuovo sistema di accesso in raccordo con il
regime vigente;
g) prevedere, inoltre, che il conferimento
dell’incarico dirigenziale generale ai vincitori delle
procedure selettive di cui alla lettera f) sia subordinato
al compimento di un periodo di formazione, non inferiore a
sei mesi, presso uffici amministrativi di uno Stato
dell’Unione europea o di un organismo comunitario o
internazionale, secondo modalita’ determinate, nell’ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio, da ciascuna
amministrazione d’intesa con la Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e con
la Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenuto
anche conto delle disposizioni previste nell’art. 32 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilendo che,
mediante intesa fra gli stessi soggetti istituzionali, sia
concordato un apposito programma per assicurare un’adeguata
offerta formativa ai fini dell’immediata applicazione della
disciplina nel primo biennio successivo alla sua entrata in
vigore; h) ridefinire i criteri di conferimento, mutamento
o revoca degli incarichi dirigenziali, adeguando la
relativa disciplina ai principi di trasparenza e
pubblicita’ ed ai principi desumibili anche dalla
giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni
superiori, escludendo la conferma dell’incarico
dirigenziale ricoperto in caso di mancato raggiungimento
dei risultati valutati sulla base dei criteri e degli
obiettivi indicati al momento del conferimento
dell’incarico, secondo i sistemi di valutazione adottati
dall’amministrazione, e ridefinire, altresi’, la disciplina
relativa al conferimento degli incarichi ai soggetti
estranei alla pubblica amministrazione e ai dirigenti non
appartenenti ai ruoli, prevedendo comunque la riduzione,
rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, delle
quote percentuali di dotazione organica entro cui e’
possibile il conferimento degli incarichi medesimi;
i) ridefinire e ampliare, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, le competenze e la struttura
del Comitato dei garanti di cui all’art. 22 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare
riferimento alla verifica sul rispetto dei criteri di
conferimento o di mancata conferma degli incarichi, nonche’
sull’effettiva adozione ed utilizzo dei sistemi di
valutazione al fine del conferimento o della mancata
conferma degli incarichi;
l) valorizzare le eccellenze nel raggiungimento degli
obiettivi fissati mediante erogazione mirata del
trattamento economico accessorio ad un numero limitato di
dirigenti nell’ambito delle singole strutture cui puo’
essere attribuita la misura massima del trattamento
medesimo in base ai risultati ottenuti nel procedimento di
valutazione di cui all’art. 4;
m) rivedere la disciplina delle incompatibilita’ per
i dirigenti pubblici e rafforzarne l’autonomia rispetto
alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e
all’autorita’ politica;
n) semplificare la disciplina della mobilita’
nazionale e internazionale dei dirigenti delle pubbliche
amministrazioni, al fine di renderne piu’ ampia
l’applicazione e di valorizzare il relativo periodo
lavorativo ai fini del conferimento degli incarichi;
o) promuovere la mobilita’ professionale e
intercompartimentale dei dirigenti, con particolare
riferimento al personale dirigenziale appartenente a ruoli
che presentano situazioni di esubero;
p) prevedere che, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, la componente della retribuzione legata
al risultato sia fissata, nel medio periodo, per i
dirigenti in una misura non inferiore al 30 per cento della
retribuzione complessiva, fatta eccezione per la dirigenza
del Servizio sanitario nazionale;
q) stabilire il divieto di corrispondere l’indennita’
di risultato ai dirigenti qualora le amministrazioni di
appartenenza, decorso il periodo transitorio fissato dai
decreti legislativi di cui al presente articolo, non
abbiano predisposto sistemi di valutazione dei risultati
coerenti con i principi contenuti nella presente legge.».
– Si riporta il testo dell’art. 32 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 32 (Scambio di funzionari appartenenti a Paesi
diversi e temporaneo servizio all’estero). – 1. Anche al
fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze
amministrative, i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, a seguito di appositi accordi di reciprocita’
stipulati tra le amministrazioni interessate, d’intesa con
il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento della
funzione pubblica, possono essere destinati a prestare
temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche
degli Stati membri dell’Unione europea, degli Stati
candidati all’adesione e di altri Stati con cui l’Italia
intrattiene rapporti di collaborazione, nonche’ presso gli
organismi dell’Unione europea e le organizzazioni ed enti
internazionali cui l’Italia aderisce.
2. Il trattamento economico potra’ essere a carico
delle amministrazioni di provenienza, di quelle di
destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere
rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano
dall’Unione europea o da una organizzazione o ente
internazionale.
3. Il personale che presta temporaneo servizio
all’estero resta a tutti gli effetti dipendente
dell’amministrazione di appartenenza. L’esperienza maturata
all’estero e’ valutata ai fini dello sviluppo professionale
degli interessati.».

Art. 4

Organi

1. Sono organi della Scuola:
a) il Comitato di programmazione;
b) il Comitato di gestione;
c) il Presidente.

Art. 5

Il Comitato di programmazione

1. Il Comitato di programmazione e’ presieduto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione, a tale fine delegato, ovvero da un loro
rappresentante, ed e’ composto dal Presidente della Scuola; dal
Presidente del Consiglio di Stato o da un suo rappresentante; dal
Presidente della Corte dei conti o da un suo rappresentante;
dall’Avvocato generale dello Stato o da un suo rappresentante; dal
Presidente della Conferenza dei Rettori delle universita’ italiane o
da un suo rappresentante, e da due studiosi di chiara fama o
rappresentanti di scuole nazionali ed internazionali, nominati dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, a tal fine delegato.
2. Il Comitato di programmazione svolge i seguenti compiti:
a) approva il piano strategico triennale della Scuola;
b) valuta la qualita’ ed i risultati dell’attivita’ formativa e di
ricerca;
c) fornisce indirizzi sull’attivita’ scientifica della Scuola.
3. Per la validita’ delle riunioni e’ sufficiente la presenza della
maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a
maggioranza dei presenti. In caso di parita’ prevale il voto del
Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in
servizio presso la Scuola, incaricato dal Presidente.
4. Il Comitato di programmazione dura in carica quattro anni; e’
convocato dal Presidente e si riunisce almeno una volta l’anno. La
nomina a membro del Comitato di programmazione e la partecipazione
alle riunioni non da’ titolo ad emolumenti o compensi di qualsiasi
tipo.

Art. 6 Il Comitato di gestione 1. Il Comitato di gestione e’ composto dal Presidente, che lo presiede, dal Capo del Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica, dal Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica, da due rappresentanti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, a tale fine delegato, e da un rappresentante nominato dal Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. Il Dirigente amministrativo partecipa senza diritto di voto. La nomina a membro del comitato di gestione e la partecipazione alle riunioni non da’ titolo ad emolumenti o compensi di qualsiasi tipo. 2. Il Comitato di gestione approva il programma annuale della Scuola, il bilancio di previsione e consuntivo proposto dal Presidente e le variazioni di bilancio; adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto legislativo e dal regolamento di cui all’articolo 15; viene sentito dal Presidente in merito alla definizione dell’organizzazione interna della Scuola. 3. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni.

Art. 7

Il Presidente

1. Il Presidente e’ nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, ed e’ scelto tra i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato,
professori universitari o soggetti equiparati, consiglieri
parlamentari, alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata
qualificazione e tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per
almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione o
ricerca, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente,
istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.
2. Il Presidente dura in carica quattro anni e puo’ essere
confermato solo una volta. Se dipendente statale o docente
universitario, per l’intera durata dell’incarico, e’ collocato nella
posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i
rispettivi ordinamenti.
3. Il Presidente e’ vertice dell’istituzione, ne ha la
rappresentanza legale e presiede il Comitato di gestione. E’
responsabile dell’attivita’ didattica e scientifica della Scuola,
nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi, secondo
le norme in vigore, nomina i dirigenti ed i docenti della Scuola,
propone il regolamento contabile e finanziario al Comitato di
gestione, che lo adotta; inoltre, propone al Comitato di gestione il
bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Dirigente
amministrativo, nonche’ le variazioni di bilancio; esercita tutte le
altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo e dal
regolamento, redige il programma triennale ed il programma annuale
della Scuola.
4. Il Presidente si avvale di un Comitato scientifico consultivo,
da lui presieduto, composto da rappresentanti di altre Scuole
nazionali ed internazionali, pubbliche e private; da studiosi di
chiara fama; da alti dirigenti delle amministrazioni pubbliche e
disciplinato con delibera del Comitato di gestione. Il Comitato
scientifico consultivo e’ nominato con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, su proposta del Presidente
della Scuola. Il Comitato scientifico consultivo svolge funzioni
consultive nelle materie che il Presidente intende sottoporre alla
sua attenzione e favorisce il raccordo tra le attivita’ formative
della Scuola e di altri istituti di alta formazione nazionali ed
internazionali. La partecipazione alle riunioni non da’ titolo ad
emolumenti, compensi ovvero rimborsi di qualsiasi tipo.

Art. 8 Il Dirigente amministrativo 1. Il Dirigente amministrativo e’ responsabile della gestione amministrativo-contabile della scuola, coordina gli uffici amministrativi, formula proposte al Presidente per la parte di competenza, sovrintende allo svolgimento delle attivita’ di supporto alla funzione didattica e scientifica. 2. Il Dirigente amministrativo e’ nominato, sentito il Presidente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, a tale fine delegato, secondo le modalita’ previste dall’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dirigente amministrativo dura in carica quattro anni e puo’ essere confermato. 3. Il Dirigente amministrativo: a) e’ titolare del centro di responsabilita’ amministrativa; predispone il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio, nonche’ il rendiconto consuntivo annuale ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo, dalle delibere di cui all’ articolo 15, comma 1, ed in particolare attua i provvedimenti disposti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 5; b) effettua la ricognizione dei fabbisogni e la sua programmazione in attuazione dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; c) individua le risorse finanziarie da assegnare agli uffici secondo quanto previsto dal documento di programmazione; d) approva l’indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria.

– Si riporta il testo dell’art. 19, comma 4, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all’articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita’ professionali richieste dal comma 6.».
– Si riporta il testo dell’art. 6, del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 6 (Monitoraggio della performance). – 1. Gli
organi di indirizzo politico-amministrativo, con il
supporto dei dirigenti, verificano l’andamento delle
performance rispetto agli obiettivi di cui all’art. 5
durante il periodo di riferimento e propongono, ove
necessario, interventi correttivi in corso di esercizio.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli organi di indirizzo
politico-amministrativo si avvalgono delle risultanze dei
sistemi di controllo di gestione presenti
nell’amministrazione.».

Art. 9 Responsabili di settore 1. La Scuola e’ strutturata in settori di attivita’ per un numero massimo di quattro. 2. I responsabili di ciascun settore di attivita’ sono tenuti ad attuare le specifiche direttive del Presidente. Essi sono scelti tra professori universitari o soggetti equiparati. 3. Ai responsabili di settore sono attribuiti specifici ambiti di attivita’ organizzative e scientifico-didattiche per il perseguimento degli obiettivi istituzionali della Scuola. Essi esercitano funzioni di coordinamento tecnico-operativo del settore loro affidato. Per gli aspetti di natura amministrativa e finanziaria si raccordano funzionalmente con il Dirigente amministrativo. 4. La durata degli incarichi dei responsabili di settore e’ stabilita dal Presidente, per un periodo non superiore a due anni rinnovabili. 5. I responsabili di settore sono posti obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo, aspettativa o comando secondo i rispettivi ordinamenti ed anche in deroga ai limiti temporali da essi previsti.

Art. 10

I docenti della scuola

1. I docenti a tempo pieno della Scuola sono nominati dal
Presidente, sentito il Comitato di gestione, in numero non superiore
a trenta, con propria delibera, secondo la procedura di cui
all’articolo 15, per un periodo non superiore a due anni rinnovabile.
Essi sono scelti tra professori universitari, dirigenti di
amministrazioni pubbliche e private, magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri
parlamentari e tra altri soggetti, anche stranieri, in possesso di
elevata e comprovata qualificazione professionale, secondo criteri
oggettivi di individuazione stabiliti nelle delibere di cui
all’articolo 15. Per l’espletamento dei suddetti incarichi i docenti
sono collocati in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa
dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.
2. I docenti a tempo pieno della Scuola, in posizione di comando,
aspettativa o fuori ruolo, per il tempo dell’incarico conservano il
trattamento economico in godimento.
3. La Scuola si avvale, inoltre, di docenti incaricati, anche
temporaneamente, di attivita’ di insegnamento e puo’ conferire a
persone di comprovata professionalita’ incarichi finalizzati allo
svolgimento di ricerche e studi.
4. I docenti incaricati di cui al comma 3 sono scelti tra dirigenti
di amministrazioni pubbliche, professori o docenti universitari,
nonche’ tra esperti di comprovata professionalita’ anche stranieri.
5. Gli incarichi temporanei di cui ai commi 3 e 4 sono conferiti
dal Presidente, sentiti il Dirigente amministrativo e i responsabili
di settore, con le modalita’ stabilite nelle delibere di nomina.

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