Determinazione dell’ammontare degli oneri e delle funzioni trasferite e dei proventi, ai fini dell’individuazione dell’aliquota di compartecipazione regionale al gettito delle tasse automobilistiche.
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 294 del 18-12-2009
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 13 recante «Norme
di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle
d’Aosta/Vallee d’Aoste in materia di motorizzazione civile e di tasse
automobilistiche»;
Visto, in particolare, l’art. 3 dello stesso decreto, che
stabilisce: «la quota di gettito della tassa automobilistica
attribuita alla regione e’ incrementata nella misura necessaria alla
copertura delle spese relative alle funzioni di cui all’art. 1, comma
1, nonche’ ai compiti di cui all’art. 105 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, al netto dei proventi di cui al comma 1. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
determinati, d’intesa con la regione, l’ammontare degli oneri delle
funzioni trasferite con il presente decreto e dei proventi di cui al
comma 1 e, conseguentemente, la nuova misura dell’aliquota di
compartecipazione regionale al gettito della predetta tassa
automobilistica»;
Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.
33500 del 3 aprile 2009 con la quale vengono quantificate in
€ 735.051,00 le spese di funzionamento dell’Ufficio periferico di
Aosta del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari
generali e la pianificazione generale dei trasporti, relative
all’anno 2007;
Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.
2389 del 10 marzo 2009 con la quale vengono quantificati in
€ 175.881,00 i proventi derivanti dalle operazioni svolte dallo
stesso Ufficio periferico di Aosta per l’anno 2007, attualizzati in
seguito all’entrata in vigore del nuovo piano tariffario;
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze n. 14096
del 9 ottobre 2008, dalla quale risulta che il gettito delle tasse
automobilistiche riscosso a beneficio della Regione autonoma Valle
d’Aosta nell’anno 2007 e’ pari ad € 27.240.168,61;
Visto l’art. 3, primo comma, lettera h) della legge 26 novembre
1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento finanziario della Regione
Valle d’Aosta), che determina in nove decimi la quota di
compartecipazione della Regione Valle d’Aosta alle tasse di
circolazione sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati nella
Regione;
Vista la nota n. 4908/SG del 23 ottobre 2009 con cui la Regione
formalizza l’intesa prevista dall’art. 3, comma 3, del decreto
legislativo 13/2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 giugno 2008 che, tra l’altro, conferisce al Ministro per i
rapporti con le regioni la delega all’esercizio delle funzioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti l’attuazione degli
statuti delle regioni e delle province ad autonomia speciale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2008;
Decreta:
Art. 1
1. L’ammontare degli oneri delle funzioni amministrative inerenti
alla motorizzazione civile trasferite alla Regione autonoma Valle
d’Aosta, al netto dei proventi derivanti dalle operazioni svolte
dall’Ufficio periferico della motorizzazione richiamato in premessa,
quantificato in € 559.170,00 per l’anno 2007, rapportato al totale
del gettito della tassa automobilistica relativa all’anno 2007
afferente all’ambito della Regione, quantificato in € 27.240.168,61,
determina un aumento della quota di compartecipazione regionale al
gettito della tassa automobilistica nella misura di 0,2 decimi. Di
conseguenza, subordinatamente all’effettivo trasferimento delle
predette funzioni amministrative e del relativo personale, a
decorrere dal 1° gennaio 2010, la quota di gettito della tassa
automobilistica attribuita alla Regione Valle d’Aosta, di cui
all’art. 3, primo comma, lettera h) della legge n. 690/1981 e’
incrementata a 9,2 decimi.
2. La Regione provvede a riversare nel capitolo di entrata relativo
al gettito della tassa automobilistica (capitolo 1218 – Capo VIII)
del bilancio dello Stato, entro il 31 marzo di ogni anno, la quota
spettante all’erario della tassa automobilistica riscossa alla data
del 15 marzo dell’anno in corso, nonche’ il saldo della quota
spettante all’erario della tassa automobilistica riscossa dalla
Regione nell’esercizio precedente, al netto dei rimborsi effettuati.
3. Gli oneri e i proventi derivanti dall’esercizio delle funzioni
in materia di motorizzazione sono contabilizzati in conto erario fino
all’effettiva assunzione delle medesime da parte della Regione, salvo
eventuali conguagli, a valere sulle spettanze relative agli anni
successivi, calcolati in riferimento ai mesi di esercizio delle
trasferende funzioni da parte dello Stato. La Regione provvede al
suddetto eventuale conguaglio riversando allo Stato la quota di
spettanza, ridotta od aumentata fino a concorrenza dell’importo da
conguagliare, entro il mese successivo all’acquisizione dei dati di
consuntivo relativi al gettito dell’imposta.
4. La Regione provvede a riscuotere direttamente le tasse
automobilistiche a decorrere dal 1° gennaio 2010.
Art. 2 1. La Regione Valle d’Aosta rimborsa annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – le spese sostenute per la fornitura degli stampati inerenti ai servizi all’utenza in materia di motorizzazione sulla base della quantificazione annuale predisposta dal medesimo Dipartimento. L’importo dovuto e’ versato dalla Regione sul capitolo di entrata 2163 – Capo XV. 2. All’atto di ciascun ordine di targhe di veicoli a motore e rimorchi, nonche’ di contrassegni per ciclomotori, la Regione effettua il relativo pagamento sul conto corrente postale n. 121012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Viterbo – targhe veicoli a motore. 3. La Regione, mensilmente, rimborsa sul capitolo di entrata 1205 – Capo VIII del bilancio dello Stato la somma corrispondente all’imposta di bollo di competenza statale, percepita per le operazioni svolte dalla motorizzazione civile, sulla base di apposita rendicontazione. 4. Per l’esercizio delle funzioni di motorizzazione trasferite, la Regione usufruisce gratuitamente delle procedure del Centro Elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, gia’ in uso presso tutti gli Uffici della motorizzazione sul territorio nazionale. 5. Dall’attuazione del presente provvedimento non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto e’ trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 novembre 2009 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per i rapporti con le regioni Fitto Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2009 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 177
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-18&task=dettaglio&numgu=294&redaz=09A14930&tmstp=1261214330076