DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 2009

Determinazione dell’ammontare degli oneri e delle funzioni trasferite e dei proventi, ai fini dell’individuazione dell’aliquota di compartecipazione regionale al gettito delle tasse automobilistiche.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 294 del 18-12-2009

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 13 recante «Norme
di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle
d’Aosta/Vallee d’Aoste in materia di motorizzazione civile e di tasse
automobilistiche»;
Visto, in particolare, l’art. 3 dello stesso decreto, che
stabilisce: «la quota di gettito della tassa automobilistica
attribuita alla regione e’ incrementata nella misura necessaria alla
copertura delle spese relative alle funzioni di cui all’art. 1, comma
1, nonche’ ai compiti di cui all’art. 105 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, al netto dei proventi di cui al comma 1. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
determinati, d’intesa con la regione, l’ammontare degli oneri delle
funzioni trasferite con il presente decreto e dei proventi di cui al
comma 1 e, conseguentemente, la nuova misura dell’aliquota di
compartecipazione regionale al gettito della predetta tassa
automobilistica»;
Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.
33500 del 3 aprile 2009 con la quale vengono quantificate in
€ 735.051,00 le spese di funzionamento dell’Ufficio periferico di
Aosta del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari
generali e la pianificazione generale dei trasporti, relative
all’anno 2007;
Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.
2389 del 10 marzo 2009 con la quale vengono quantificati in
€ 175.881,00 i proventi derivanti dalle operazioni svolte dallo
stesso Ufficio periferico di Aosta per l’anno 2007, attualizzati in
seguito all’entrata in vigore del nuovo piano tariffario;
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze n. 14096
del 9 ottobre 2008, dalla quale risulta che il gettito delle tasse
automobilistiche riscosso a beneficio della Regione autonoma Valle
d’Aosta nell’anno 2007 e’ pari ad € 27.240.168,61;
Visto l’art. 3, primo comma, lettera h) della legge 26 novembre
1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento finanziario della Regione
Valle d’Aosta), che determina in nove decimi la quota di
compartecipazione della Regione Valle d’Aosta alle tasse di
circolazione sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati nella
Regione;
Vista la nota n. 4908/SG del 23 ottobre 2009 con cui la Regione
formalizza l’intesa prevista dall’art. 3, comma 3, del decreto
legislativo 13/2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 giugno 2008 che, tra l’altro, conferisce al Ministro per i
rapporti con le regioni la delega all’esercizio delle funzioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti l’attuazione degli
statuti delle regioni e delle province ad autonomia speciale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2008;

Decreta:

Art. 1
1. L’ammontare degli oneri delle funzioni amministrative inerenti
alla motorizzazione civile trasferite alla Regione autonoma Valle
d’Aosta, al netto dei proventi derivanti dalle operazioni svolte
dall’Ufficio periferico della motorizzazione richiamato in premessa,
quantificato in € 559.170,00 per l’anno 2007, rapportato al totale
del gettito della tassa automobilistica relativa all’anno 2007
afferente all’ambito della Regione, quantificato in € 27.240.168,61,
determina un aumento della quota di compartecipazione regionale al
gettito della tassa automobilistica nella misura di 0,2 decimi. Di
conseguenza, subordinatamente all’effettivo trasferimento delle
predette funzioni amministrative e del relativo personale, a
decorrere dal 1° gennaio 2010, la quota di gettito della tassa
automobilistica attribuita alla Regione Valle d’Aosta, di cui
all’art. 3, primo comma, lettera h) della legge n. 690/1981 e’
incrementata a 9,2 decimi.
2. La Regione provvede a riversare nel capitolo di entrata relativo
al gettito della tassa automobilistica (capitolo 1218 – Capo VIII)
del bilancio dello Stato, entro il 31 marzo di ogni anno, la quota
spettante all’erario della tassa automobilistica riscossa alla data
del 15 marzo dell’anno in corso, nonche’ il saldo della quota
spettante all’erario della tassa automobilistica riscossa dalla
Regione nell’esercizio precedente, al netto dei rimborsi effettuati.
3. Gli oneri e i proventi derivanti dall’esercizio delle funzioni
in materia di motorizzazione sono contabilizzati in conto erario fino
all’effettiva assunzione delle medesime da parte della Regione, salvo
eventuali conguagli, a valere sulle spettanze relative agli anni
successivi, calcolati in riferimento ai mesi di esercizio delle
trasferende funzioni da parte dello Stato. La Regione provvede al
suddetto eventuale conguaglio riversando allo Stato la quota di
spettanza, ridotta od aumentata fino a concorrenza dell’importo da
conguagliare, entro il mese successivo all’acquisizione dei dati di
consuntivo relativi al gettito dell’imposta.
4. La Regione provvede a riscuotere direttamente le tasse
automobilistiche a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Art. 2 1. La Regione Valle d’Aosta rimborsa annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – le spese sostenute per la fornitura degli stampati inerenti ai servizi all’utenza in materia di motorizzazione sulla base della quantificazione annuale predisposta dal medesimo Dipartimento. L’importo dovuto e’ versato dalla Regione sul capitolo di entrata 2163 – Capo XV. 2. All’atto di ciascun ordine di targhe di veicoli a motore e rimorchi, nonche’ di contrassegni per ciclomotori, la Regione effettua il relativo pagamento sul conto corrente postale n. 121012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Viterbo – targhe veicoli a motore. 3. La Regione, mensilmente, rimborsa sul capitolo di entrata 1205 – Capo VIII del bilancio dello Stato la somma corrispondente all’imposta di bollo di competenza statale, percepita per le operazioni svolte dalla motorizzazione civile, sulla base di apposita rendicontazione. 4. Per l’esercizio delle funzioni di motorizzazione trasferite, la Regione usufruisce gratuitamente delle procedure del Centro Elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, gia’ in uso presso tutti gli Uffici della motorizzazione sul territorio nazionale. 5. Dall’attuazione del presente provvedimento non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto e’ trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 novembre 2009 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per i rapporti con le regioni Fitto Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2009 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 177

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-18&task=dettaglio&numgu=294&redaz=09A14930&tmstp=1261214330076

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2009 Nomina e sostituzione dei componenti della commissione straordinaria per la gestione del comune di Pago del Vallo di Lauro.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 299 del 24-12-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 13 marzo 2009, registrato alla
Corte dei conti in data 17 marzo 2009, con il quale, ai sensi
dell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’
stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Pago del
Vallo di Lauro (Avellino) per la durata di diciotto mesi e la nomina
di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione
dell’ente, composta dal viceprefetto dottoressa Caterina Valente, dal
viceprefetto aggiunto dott. Vincenzo Troisi e dal direttore
amministrativo contabile dottor Franco Evangelista;
Considerato che, a seguito del decesso in data 16 ottobre 2009 del
dott. Franco Evangelista e delle dimissioni dall’incarico di
commissario straordinario della dottoressa Caterina Valente, si rende
necessario provvedere alla nomina di due nuovi componenti in seno
alla commissione straordinaria del comune di Pago del Vallo di Lauro;
Vista la proposta del Ministro dell’interno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 novembre 2009;

Decreta:

La dott.ssa Rosanna Sergio, viceprefetto, ed il dott. Nicola
Auricchio, direttore amministrativo contabile, sono nominati
componenti della commissione straordinaria per la gestione del comune
di Pago del Vallo di Lauro (Avellino), in sostituzione del dott.
Franco Evangelista e della dottoressa Caterina Valente.

Dato a Roma, addi’ 4 dicembre 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Maroni, Ministro dell’interno

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2009
Ministeri istituzionali – Interno, registro n. 10, foglio n. 339

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-24&task=dettaglio&numgu=299&redaz=09A15260&tmstp=1261989250628

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 26 novembre 2009 Variazione di denominazione di varieta’ di girasole iscritte al registro delle varieta’ di specie agrarie.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 300 del 28-12-2009

IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale, delle infrastrutture
e dei servizi

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina
l’attivita’ sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l’istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei registri di varieta’ aventi lo scopo di permettere
l’identificazione delle varieta’ stesse;
Visto l’art. 17/bis, terzo comma, del regolamento di esecuzione
della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che
disciplina l’uso di denominazioni di varieta’ gia’ iscritte al
registro nazionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta’ di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visto il decreto ministeriale n. 10917 del sono state iscritte nel
relativo registro, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 1096/71, le
varieta’ di girasole «RA1000601», «RA1002484» 2 «RA1002535»;
Vista la nota n. 25143 del 30 ottobre 2009, con la quale il
rappresentante legale della societa’ Ragt 2N, responsabile della
conservazione in purezza delle varieta’ stesse, ha chiesto la
modifica delle denominazioni da «RA1000601» a «Sallto», da
«RA1002484» a «Dollina» e da «RA1002535» a «Sikllos CL»;
Considerato che il controllo effettuato sulle nuove denominazioni
proposte ha dato esito positivo;
Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all’accoglimento delle
proposte sopra menzionate;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell’organizzazione di Governo a norma dell’art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, relativo alle «norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in
particolare l’art. 4, commi 1 e 2 e l’art. 16, comma 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio
2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Articolo unico

Le denominazioni delle varieta’ di girasole, iscritte con decreto
ministeriale n. 10917 del 6 maggio 2009, pubblicato nelle Gazzette
Ufficiali della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2009, sono
modificate come indicato nella tabella sotto riportata.

Parte di provvedimento in formato grafico

Il presente decreto entrera’ in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 26 novembre 2009

Il direttore generale: Blasi

Avvertenza:
Il presente atto non e’ soggetto al visto di controllo preventivo
di legittimita’ da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14
gennaio 1994, n. 20, ne’ alla registrazione da parte dell’Ufficio
centrale del bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze,
art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-28&task=dettaglio&numgu=300&redaz=09A15043&tmstp=1262160661736

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2009 Proroga dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni 12 e 13 luglio 2008 nel territorio della provincia di Sondrio.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 2 del 4-1-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18 luglio 2008, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di
emergenza, fino al 31 dicembre 2009, in relazione agli eccezionali
eventi atmosferici verificatisi nei giorni 12 e 13 luglio 2008 nel
territorio della provincia di Sondrio;
Considerato, che la dichiarazione dello stato di emergenza e’ stata
adottata per fronteggiare situazioni che per intensita’ ed estensione
richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Vista la nota del 28 settembre 2009 del Commissario delegato per
l’emergenza meteorologica in Valtellina, con la quale e’ stata
rappresentata l’esigenza di una proroga dello stato di emergenza al
fine di permettere la realizzazione degli interventi del primo
stralcio necessari al definitivo superamento del contesto
emergenziale;
Considerato, che sono ancora in corso le iniziative di carattere
urgente necessarie alla rimozione delle situazioni di pericolo ed al
ritorno alle normali condizioni di vita;
Considerata, quindi, l’esigenza di prevedere una proroga dello
stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi
finalizzati al definitivo rientro nell’ordinario;
Ritenuto, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che
ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall’art. 5, comma 1, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di
emergenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell’11 dicembre 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in
premessa, e’ prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di
emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici
verificatisi nei giorni 12 e 13 luglio 2008 nel territorio della
provincia di Sondrio.
Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Milano, 12 dicembre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-04&task=dettaglio&numgu=2&redaz=09A15424&tmstp=1262935721619