DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2009 Proroga dello stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilita’ nella citta’ di Messina.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 4 del 7-1-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
8 settembre 2006, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di
emergenza ambientale determinatosi nella citta’ di Messina nel
settore del traffico e della mobilita’;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 dicembre 2008, recante la proroga del citato stato di emergenza
fino alla data del 31 dicembre 2009;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e’ stata
adottata per fronteggiare situazioni che, per intensita’ ed
estensione, richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Considerata la assoluta specificita’ del tessuto urbano della
citta’ di Messina la quale, per la sua posizione geografica,
costituisce il punto di convergenza del sistema regionale dei
trasporti ed assolve al ruolo di giuntura del sistema con la
piattaforma continentale;
Considerata la particolare conformazione della citta’ che si
estende in lunghezza secondo una unica direttrice di attraversamento
nella quale transita sia il 70% dell’interscambio siciliano che la
totalita’ dei mezzi pesanti e leggeri proveniente o diretta verso il
continente generando, nel perimetro urbano, frequenti ed elevate
situazioni di rischio, anche attese le gravi carenze infrastrutturali
esistenti in relazione all’elevata possibilita’ di situazioni di
rischio sismico;
Considerato che la congestione del traffico in ambito urbano incide
gravemente sulla sicurezza della collettivita’ locale, causando
problemi di ordine pubblico e di salute per la collettivita’ stessa;
Vista la nota del 3 novembre 2009 con la quale il Sindaco di
Messina – Commissario delegato ha trasmesso un aggiornato
cronoprogramma delle attivita’ in corso di esecuzione, ed ha chiesto
di prorogare lo stato di emergenza, per consentire la prosecuzione
delle iniziative programmate per fronteggiare l’emergenza in atto;
Considerato che sono tuttora in corso le attivita’, in deroga alla
normativa vigente, relative all’attuazione degli interventi previsti
dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre
2007, n. 3633, e successive modifiche ed integrazioni;
Considerata l’esigenza di prevedere la proroga dello stato di
emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi
occorrenti per il definitivo rientro nell’ordinario;
Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persista,
e che ricorrano, nella fattispecie, i presupposti previsti dall’art.
5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga
dello stato di emergenza;
Acquisita l’intesa della regione Siciliana;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 22 dicembre 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5, comma 1, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in
premessa, e’ prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di
emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della
mobilita’ nella citta’ di Messina.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Milano, 22 dicembre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-07&task=dettaglio&numgu=4&redaz=09A15727&tmstp=1262936538506

REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE 6 aprile 2009, n. 13 Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2008, n. 5, recante: «Disposizioni relative all’installazione di impianti serricoli e di tunnel serre».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 1 del 2-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise
n. 8 del 16 aprile 2009)

Il CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1
1. Al comma 3 dell’art. 4 della legge regionale 26 febbraio 2008,
n. 5 (Disposizioni relative all’installazione di impianti serricoli e
di tunnel serre), le parole «e della legge n. 319/1976, e successive
modificazioni ed integrazioni» sono sostituite dalle parole «nonche’
delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
concernenti la tutela delle acque dall’inquinamento».

Art. 2 1. L’art. 6 della legge regionale n. 5/2008 e’ sostituito dal seguente: «Art. 6. – 1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, la realizzazione degli impianti di cui alla presente legge e’ subordinata al rilascio del permesso di costruire. 2. Qualora gli impianti non comportino trasformazione per manente del suolo la loro realizzazione e’ consentita mediante denuncia di inizio attivita’ (DIA), fermo restando il rispetto dei vincoli imposti da leggi statali e regionali e delle prescrizioni degli strumenti urbanistici. 3. Si considerano non comportanti trasformazione permanente del suolo gli impianti realizzati con strutture leggere a carattere precario ancorate al terreno senza strutture fondali fisse, non pavimentate internamente, destinate alla coltivazione temporanea o stagionale. 4. Il permesso di costruire di cui al comma 1 e’ subordinato alla presentazione di un atto unilaterale d’obbligo con il quale l’interessato si impegna a non mutare la destinazione di uso agricolo dei manufatti».

Art. 3
1. L’art. 7 della legge regionale n. 5/2008 e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 7. – 1. Ai fini sanzionatori si applicano le disposizioni
di legge vigenti.».

Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Molise.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 6 apile 2009

IORIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-02&task=dettaglio&numgu=1&redaz=009R0432&tmstp=1263024272449

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2009 Disposizioni urgenti per lo svolgimento della «Louis Vuitton World Series» presso l’isola de «La Maddalena».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 8 del 12-1-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
2 ottobre 2009, recante la dichiarazione di grande evento per lo
svolgimento della «Louis Vuitton World Series» nell’arcipelago
dell’isola de «La Maddalena»;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento»
relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e
n. 3663 del 19 marzo 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche’ l’art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
Considerato che la manifestazione avra’ notevole risonanza a
livello nazionale ed internazionale con un rilevante incremento delle
presenze nel territorio d’interesse, con conseguente insorgenza di
problematiche di varia e complessa natura sul piano della mobilita’,
della ricettivita’ alberghiera, dell’accoglienza, dell’assistenza e
dell’ordine pubblico, della disciplina del traffico marittimo e
portuale e delle attivita’ connesse;
Ravvisata la necessita’ di disporre misure di carattere
straordinario ed urgente finalizzate a garantire la realizzazione, in
termini di somma urgenza, di tutti gli interventi e di tutte le opere
strutturali ed infrastrutturali indispensabili per assicurare il
regolare svolgimento di detta manifestazione, nell’ambito di
operativita’ delle disposizioni contenute nel comma 5 dell’art. 5-bis
del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista la Convenzione del 9 giugno 2009 tra il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la
MITA Resort S.r.l. che disciplina l’affidamento in concessione alla
predetta societa’ delle aree, degli immobili e delle strutture, anche
portuali, relative all’ex arsenale sito in «La Maddalena»;
Visti gli esiti delle riunioni tenutesi rispettivamente in data 23
ottobre 2009 presso l’isola de «La Maddalena» e in data 12 novembre
2009 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Sentito il Ministero per i beni e le attivita’ culturali;
Acquisita l’intesa della regione autonoma della Sardegna;

Dispone:

Art. 1

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e’ nominato Commissario
delegato per provvedere, ferme restando le disposizioni delle
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri citate in
premessa, alla realizzazione delle opere e degli interventi
funzionali allo svolgimento delle gare velistiche della «Louis
Vuitton World Series», che avranno luogo nell’isola de «La
Maddalena».
2. Il Commissario delegato provvede altresi’ alla realizzazione
delle seguenti iniziative sull’isola di Caprera, facente parte
dell’arcipelago de «La Maddalena»:
predisposizione di un Piano antincendio;
valorizzazione dei beni culturali presenti sull’isola con oneri a
carico del Ministero per i beni e le attivita’ culturali;
realizzazione degli interventi di riqualificazione ambientale da
eseguirsi sull’area «Punta Rossa» sentiti gli assessorati interessati
della regione autonoma della Sardegna.
3. Il Commissario delegato per le attivita’ di cui ai commi 1 e 2
si avvale di uno o piu’ soggetti attuatori, nonche’, in qualita’ di
soggetto attuatore, del Capo di Gabinetto del Presidente della
regione autonoma della Sardegna per assicurare la gestione dei
rapporti con gli enti locali e territoriali. Ai predetti soggetti
attuatori potra’ essere riconosciuto un compenso con apposito
provvedimento del Commissario delegato con oneri posti a carico
dell’art. 7.
4. Per il necessario supporto tecnico alle iniziative previste
dalla presente ordinanza e per i profili organizzativi della
competizione a livello sportivo, il Commissario delegato e’
autorizzato ad avvalersi del Team Ospitante, nonche’ di altri
soggetti attuatori cui affidare specifici settori d’intervento, sulla
base di direttive di volta in volta impartite dal Commissario
medesimo. Il Commissario delegato puo’ avvalersi per la realizzazione
degli interventi infrastrutturali dell’Unita’ tecnica di missione di
cui all’art. 14 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009, ovvero della Protezione civile
servizi S.p.A. costituita ai sensi del decreto-legge del 30 dicembre
2009, n. 195.
5. Per le medesime finalita’ di cui al comma 4 il Commissario
delegato si avvale della collaborazione degli uffici regionali, degli
enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche
dello Stato.

Art. 2

1. Il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla
pubblicazione della presente ordinanza il cronoprogramma delle opere
e degli interventi occorrenti all’organizzazione dell’evento.
2. Il Commissario delegato assicura il coinvolgimento delle
organizzazioni di volontariato per garantire il regolare svolgimento
delle manifestazioni di cui al comma 1 in condizioni di sicurezza.
3. Il Commissario delegato e’ autorizzato a conseguire
sponsorizzazioni volte ad acquisire risorse finanziarie o altre
utilita’ per la realizzazione degli interventi e delle opere e per il
conseguimento dei servizi necessari per la celebrazione dell’evento,
nonche’ per l’organizzazione di ogni altra iniziativa funzionale al
buon esito delle manifestazioni di cui alla presente ordinanza, in
deroga all’art. 43, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
4. Al fine di garantire il necessario supporto amministrativo e
tecnico alle attivita’ da porre in essere per consentire la
realizzazione del «grande evento» di cui alla presente ordinanza, il
Commissario delegato e’ autorizzato ad istituire un’apposita
struttura composta complessivamente da non piu’ di cinque unita’ di
personale appartenenti alla pubblica amministrazione.
5. Al personale della struttura di cui al comma 7 e’ corrisposta
una indennita’ mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo
trattamento di missione, quantificata forfettariamente in misura pari
a 70 ore di lavoro straordinario.
6. Agli oneri di cui al comma 5 si provvede a carico del Fondo
della protezione civile.
7. Al fine di garantire un’efficace programmazione degli interventi
e delle opere, nonche’ per curare gli aspetti organizzativi necessari
per il regolare svolgimento della manifestazione di cui in premessa,
e’ istituita con apposito decreto del Commissario delegato una
Commissione generale d’indirizzo per gli aspetti organizzativi,
composta da sei membri, di cui due designati dal Dipartimento della
protezione civile, due della regione autonoma della Sardegna, uno
dalla provincia di Olbia e Tempio Pausania, uno dal comune de «La
Maddalena» ed uno dal soggetto concessionario dell’area nella quale
verra’ ospitata la manifestazione velica.
8. Il Commissario delegato provvede altresi’ all’espletamento delle
iniziative volte a favorire la promozione dell’evento, anche presso
club nautici ed altre realta’ internazionali che si propongono di
sostenere le relative spese.
9. Per I’espletamento delle occorrenti attivita’ previste dalla
presente ordinanza, al Commissario delegato e’ attribuito un compenso
mensile lordo pari al 3,75% del trattamento economico complessivo in
godimento con oneri posti a carico dell’art. 7.

Art. 3

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente
ordinanza il Commissario delegato provvede all’approvazione dei
progetti, predisposti anche dai soggetti attuatori, per gli
interventi di rispettiva competenza; l’approvazione dei progetti
avviene tramite conferenza dei servizi, convocata dallo stesso
Commissario delegato.
2. La conferenza dei servizi di cui al comma 1 delibera a
maggioranza. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di
un’amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non
dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera
prescindendo dalla sua presenza e dall’adeguatezza dei poteri di
rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in
sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena
di inammissibilita’, le specifiche indicazioni progettuali necessarie
al fine dell’assenso. In caso di motivato dissenso espresso da
un’amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute dei cittadini, la determinazione e’ subordinata,
in deroga all’art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modifiche e integrazioni, all’assenso del Ministro
competente, che si esprime entro sette giorni dalla richiesta e,
qualora entro tale termine non siano resi, si intendono
inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si
dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di
servizi di cui al comma 1, in deroga all’art. 17, comma 24, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle
amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e,
qualora entro tale termine non siano resi, si intendono
inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

Art. 4

1. Ferme restando le procedure e le deroghe previste dalle
ordinanze di protezione civile indicate in premessa, per l’attuazione
della presente ordinanza, il Commissario delegato e’ autorizzato, ove
ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a
derogare, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento
giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma
2, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9,
10, 13, 14, 33, 37, 42, 63, 68, 69 comma 3, 70, 71, 72, 75, 76, 77,
80, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 119, 122, 123,
124, 25, 128, 130, 132, 141, 143,144,153, 241;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 8, 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater, 16, 17 e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-bis;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 100, 101,
178, 181, 182, 183, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197 e 198, 208,
211, 214, 216, da 239 a 253, 255 comma 1;
leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione
statale oggetto di deroga.

Art. 5

1. Al fine di realizzare le opere infrastrutturali a mare
necessarie al «grande evento» nelle aree dell’ex Arsenale militare di
La Maddalena ricomprese nel sito d’interesse nazionale e di
riqualificare definitivamente le aree di grande interesse ed il
patrimonio artistico e paesaggistico il Commissario delegato e’
autorizzato a procedere, nelle more dell’ultimazione degli eventuali
interventi di bonifica, utilizzando, in quanto compatibili, le
procedure e le deroghe previste dall’art. 12 dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3716 del 19 novembre 2008.
Riguardo alle aree predette il Commissario delegato approva, d’intesa
con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, i progetti di dragaggio, di bonifica, di deposito temporaneo
dei sedimenti e di trattamento degli stessi, in deroga all’art. 1,
comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il provvedimento di
approvazione dei progetti sopra indicati costituisce altresi’
autorizzazione al trasporto dei materiali, alla gestione degli stessi
nonche’ allo sversamento in idonea cassa di colmata all’uopo
selezionata. Ai fini della classificazione dei materiali di dragaggio
possono essere utilizzati i risultati ottenuti a seguito del
campionamento del fondo scavo gia’ eseguito nelle predette aree.
2. I materiali di dragaggio di cui al comma 1 destinati ad essere
refluiti all’interno di strutture di contenimento nell’ambito di
porti nazionali diversi da quello di provenienza devono essere
accompagnati da un documento contenente le indicazioni di cui
all’art. 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modifiche ed integrazioni. Le Autorita’ marittime
competenti presso i porti di provenienza e destinazione dei materiali
concordano un sistema di controllo idoneo a garantire una costante
vigilanza durante il trasporto degli stessi.

Art. 6

1. Al fine di consentire l’ottimale svolgimento del «grande evento»
nell’isola di La Maddalena, la regione autonoma della Sardegna e, per
essa, l’Azienda regionale per l’edilizia abitativa sono autorizzate a
procedere all’assegnazione prioritaria di alloggi agli attuali
residenti nei fabbricati distinti in catasto al foglio n. 15,
particelle n. D238 e D239, nel territorio del comune di La Maddalena,
in deroga alle disposizioni contenute nell’art. 1 della legge 24
dicembre 1993, n. 560, e nella legge regionale 6 aprile 1989, n. 13,
e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7 1. Per consentire l’organizzazione, la realizzazione degli interventi funzionali all’evento e delle connesse attivita’ finalizzate allo svolgimento delle manifestazioni di cui alla presente ordinanza, oltre ad una contribuzione del soggetto concessionario dell’area nella quale verra’ ospitata la manifestazione velica, e’ stanziata la somma di euro 4.000.000,00. 2. Agli oneri derivanti dal commi 1 si provvede: quanto a euro 3.750.000,00 a carico del Fondo della protezione civile che sara’ appositamente integrato dal Ministero dell’economia e delle finanze; quanto a euro a euro 250.000,00 a carico del bilancio della regione autonoma della Sardegna. 3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite direttamente sulla contabilita’ speciale all’uopo istituita ed intestata al Commissario delegato. 4. Per le finalita’ di cui al comma 1, il Commissario delegato e’ autorizzato ad assegnare al Comitato organizzatore (WSTA) la somma di euro 2.300.000,00 a valere sulle somme disponibili sulla contabilita’ speciale di cui al comma 3. 5. A conclusione delle iniziative di cui alla presente ordinanza il Comitato organizzatore provvede a trasmettere una dettagliata relazione in ordine all’utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del comma 1. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 30 dicembre 2009 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-12&task=dettaglio&numgu=8&redaz=10A00107&tmstp=1263374593446

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2010

Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare lo stato di criticita’ conseguente agli eventi sismici del mese di ottobre 2002 verificatisi nel territorio delle province di Campobasso e di Foggia.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 14 del 19-1-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante: «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamita’ naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonche’ ulteriori disposizioni in materia di protezione civile»; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, n. 3253, recante: «Primi interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio delle provincie di Campobasso e Foggia ed altre misure di protezione civile», e successive modificazioni ed integrazioni; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279 del 10 aprile 2003 recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso», e successive modificazioni ed integrazioni; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3289 del 28 maggio 2003 recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Foggia» e successive modificazioni ed integrazioni; Visti l’art. 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3347 del 2 aprile 2004, l’art. 3 dell’ordinanza n. 3379 del 5 novembre 2009 cosi’ come modificato dall’art. 9 dell’ordinanza n. 3388 del 23 dicembre 2004, l’art. 9 dell’ordinanza n. 3469 del 13 ottobre 2005 cosi’ come modificato dall’art. 20 dell’ordinanza n. 3485 del 22 dicembre 2005; Vista la nota del 23 dicembre 2009 del Commissario delegato – Presidente della regione Molise; Considerato che in relazione al contesto di criticita’ conseguente agli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle regioni Molise e Puglia sono cessate le condizioni richieste dall’ordinamento giuridico vigente per un’ulteriore proroga dello stato di emergenza; Considerato, tuttavia, che permane una diffusa situazione di criticita’, sicche’ occorre adottare ogni iniziativa utile per assicurare, nella continuita’ amministrativa, il monitoraggio sull’attuazione delle attivita’ poste in essere in regime straordinario ed il completamento degli interventi finalizzati al definitivo ritorno alla normalita’, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita’; Considerata, altresi’, l’esigenza di garantire il corretto trasferimento alle amministrazioni ed agli enti territorialmente competenti dei beni, delle attrezzature ed eventualmente delle unita’ di personale utilizzate per l’attuazione delle finalita’ connesse al superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un’ordinanza di protezione civile non derogatoria ex art. 5, comma 3, della citata legge n. 225/1992, con cui consentire ai Commissari delegati la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita’ in atto nei sopra citati territori; Vista la nota del Sindaco del comune di San Giuliano di Puglia del 30 dicembre 2009; Acquisita l’intesa delle regioni Molise e Puglia; Dispone: Art. 1 1. I Presidenti delle regioni Molise e Puglia sono confermati Commissari delegati e provvedono, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, alla prosecuzione e al completamento, entro il 31 dicembre 2010, di tutte le iniziative gia’ programmate per il definitivo superamento del contesto di criticita’ di cui in premessa. 2. All’esito delle attivita’ di cui al comma 1, i Commissari delegati provvedono, altresi’, al trasferimento alle Amministrazioni ed agli Enti ordinariamente competenti dei beni, delle attrezzature ed eventualmente delle unita’ di personale utilizzate per l’attuazione delle finalita’ connesse al superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale. 3. I Commissari delegati, le amministrazioni provinciali ed i comuni impegnati nelle attivita’ di cui alla presente ordinanza sono altresi’ autorizzati ad avvalersi, ricorrendone le condizioni di necessita’ e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, delle unita’ di personale gia’ operanti ai sensi delle ordinanze di protezione civile richiamate in premessa, fermo restando quanto previsto dall’art. 9, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738/2009. 4. I Commissari delegati ed i Sindaci, negli ambiti di rispettiva competenza, sono autorizzati a continuare ad erogare il contributo di cui all’art. 2, comma 1, dell’ordinanza di protezione civile n. 3253/2002 in favore delle famiglie che alla data di cessazione dello stato d’emergenza continuano a sostenere oneri per l’autonoma sistemazione. 5. Per consentire, entro il 31 dicembre 2010, la prosecuzione ed il completamento delle attivita’ gia’ programmate, il Soggetto attuatore di cui all’art. 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279/2003, cosi’ come modificato dall’art. 3 dell’ordinanza n. 3375/2004, e’ autorizzato ad avvalersi del personale di cui all’art. 2 dell’ordinanza n. 3379/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, e ad utilizzare la contabilita’ speciale aperta ai sensi del comma 3 del sopracitato art. 2. 6. Il Commissario delegato e’ autorizzato a rimborsare al comune di San Giuliano di Puglia le spese sostenute dal medesimo comune in attuazione di quanto previsto dall’art. 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3365/2004 e dell’art. 9 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3469/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

1. Per l’attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza
i Commissari delegati, ove ne ricorrano i presupposti, provvedono
utilizzando le procedure d’urgenza e d’imperiosa urgenza previste
dall’ordinamento vigente.

Art. 3

1. I Commissari delegati, per l’espletamento delle iniziative di
cui alla presente ordinanza, provvedono utilizzando le risorse
destinate al superamento del contesto di criticita’ in rassegna,
nonche’ eventuali ulteriori risorse derivanti da finanziamenti
comunitari, nazionali e regionali.
2. I Commissari delegati continuano ad utilizzare le contabilita’
speciali gia’ aperte ai sensi delle ordinanze di protezione civile
citate in premessa.

Art. 4 1. I Commissari delegati trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva sull’attivita’ svolta corredata della rendicontazione delle spese sostenute. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 gennaio 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-19&task=dettaglio&numgu=14&redaz=10A00495&tmstp=1264151888382