DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11/3/2010 Approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento dell’insegnamento della religione cattolica per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 105 del 7-5-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed
esecuzione dell’Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma
il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato
lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la
Santa Sede;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985,
n. 751, relativo all’esecuzione dell’intesa tra l’autorita’
scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per
l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, e le
successive modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l’art. 2,
comma 3, lettera i);
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 31
luglio 2007, recante le indicazioni per il curricolo per la scuola
dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre
2007;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
89, recante la «Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione
ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133.»;
Vista l’intesa del 1° agosto 2009 tra il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca e il Presidente della Conferenza
episcopale italiana, relativa alle «Indicazioni didattiche per
l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole dell’infanzia e
nel primo ciclo di istruzione»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 febbraio 2010;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvati, per le scuole statali e paritarie, i traguardi per
lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento
dell’insegnamento della religione cattolica per la scuola
dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione di cui all’allegato.
Il presente decreto, sara’ inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dato a Roma, addi’ 11 febbraio 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Gelmini, Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 198

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 2010 Ulteriori disposizioni urgenti per lo svolgimento della «Louis Vuitton World Series», presso l’isola di La Maddalena e altre disposizioni di protezione civile.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 116 del 20-5-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2009, recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della «Louis Vuitton World Series» nell’arcipelago dell’isola de «La Maddalena»; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3838, recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della predetta manifestazione velistica»; Visto l’art. 12 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 2010, n. 3849; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3855 del 5 marzo 2010, con cui il Presidente della regione autonoma della Sardegna e’ stato nominato Commissario delegato; Visto l’art. 8 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2010, n. 3856; Vista la nota del 6 maggio 2010 con cui la Corte dei conti ha comunicato che la Sezione centrale di controllo di legittimita’ su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato nell’adunanza del 6 maggio 2010, ha deliberato di ammettere a visto e registrazione gli atti inerenti al grande evento in questione, ad esclusione dell’art. 7, comma 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009; Tenuto conto che l’imminenza del grande evento comporta l’inderogabile necessita’ di modificare il quadro normativo di riferimento; Ravvisata la necessita’ di porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a consentire ed assicurare lo svolgimento della manifestazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 con il quale e’ stato prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi in conseguenza dell’inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis – Iglesiente e del Guspinese e l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3640 del 15 gennaio 2008; Acquisita l’intesa della regione autonoma della Sardegna; Dispone: Art. 1 1. Per consentire l’organizzazione e la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento della «Louis Vuitton World Series» nell’arcipelago dell’isola de «La Maddalena» e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2009 e delle connesse attivita’ finalizzate allo svolgimento delle manifestazioni, il Commissario delegato di cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, cosi come modificato, dall’art. 1, comma 1, del’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3855 del 5 marzo 2010, e’ autorizzato ad assegnare al Comitato organizzatore (WSTA) la somma di euro 2.300.000,00, provvedendo, in via di anticipazione con le somme disponibili sulla contabilita’ speciale di cui al comma 3 dell’art. 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico del bilancio della regione autonoma della Sardegna. 3. Il comma 4 dell’art. 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 e’ soppresso. 4. Per la prosecuzione delle iniziative previste dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3640 del 15 gennaio 2008 e’ stanziata la somma di euro 2.300.000,00, con oneri posti a carico del primo periodo del comma 2 dell’art. 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009. 5. Il Commissario delegato di cui al comma 1 e’ autorizzato ad effettuare i trasferimenti delle risorse tra contabilita’ in deroga alle disposizioni in materia di contabilita’ speciale. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 maggio 2010 Il Presidente: Berlusconi

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REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 luglio 2009, n. 185

Regolamento di modifica al Regolamento per l’attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR – Obiettivo competitivita’ regionale e occupazione 2007-2013, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008 n. 238

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 21 del 29-5-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 15 luglio 2009)

IL PRESIDENTE

Visto il Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio
2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che
abroga il Regolamento (CE) 1260/1999;
Visto il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) 1783/1999;
Visto il Regolamento (CE) 1828/2006 della Commissione dell’8
dicembre 2006 che stabilisce le modalita’ di applicazione dei
predetti Regolamenti;
Visto l’art. 3, comma 2, lettera b) del citato Regolamento (CE)
n. 1083/2006 che descrive l’obiettivo «Competitivita’ regionale e
occupazione», finalizzato a rafforzare, al di fuori delle regioni in
ritardo di sviluppo, la competitivita’ e le attrattive delle regioni
e l’occupazione anticipando i cambiamenti economici e sociali,
inclusi quelli connessi all’apertura degli scambi, mediante
l’incremento ed il miglioramento della qualita’ degli investimenti
nel capitale umano, l’innovazione e la promozione della societa’
della conoscenza, l’imprenditorialita’, la tutela ed il miglioramento
dell’ambiente e il miglioramento dell’accessibilita’,
dell’adattabilita’ dei lavoratori e delle imprese e lo sviluppo di
mercati del lavoro inclusivi;
Vista la Decisione della Commissione europea C(2007) 5717 del 20
novembre 2007 con la quale la Commissione europea approva il POR FESR
Obiettivo Competitivita’ ed occupazione della Regione Friuli-Venezia
Giulia;
Vista la deliberazione n. 3161 del 14 dicembre 2007 con cui la
Giunta regionale ha preso atto della Decisione sopraccitata;
Vista la legge regionale 21 luglio 2008, n.7 (Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee.
Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE,
2006/54/CE e del regolamento (CE) n.1083/2006 (Legge comunitaria
2007));
Vista la deliberazione 21 luglio 2008 n.1427 che approva il
«Regolamento per l’attuazione del Programma Operativo Regionale (POR)
FESR Obiettivo Competitivita’ regionale e occupazione 2007-2013 della
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia», ai sensi del Capo V della
legge regionale summenzionata;
Visto il Regolamento per l’attuazione del Programma Operativo
Regionale Obiettivo competitivita’ regionale e occupazione (POR) FESR
2007-2013 (emanato con proprio decreto 13 settembre 2008, n. 238), di
seguito Regolamento di attuazione del POR;
Considerato che a seguito della riorganizzazione
dell’amministrazione regionale e’ stato costituito il Servizio
coordinamento politiche per la montagna al fine di coordinare le
politiche di sviluppo per la montagna;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale 8 gennaio 2009, n.
7 e 23 febbraio 2009, n. 371 con cui sono state approvate le Linee
Guida per la definizione dello strumento di coordinamento ed
integrazione dei piani di azione locale delle aree montane (C.I.M.A.)
nell’ambito del POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitivita’ regionale
e occupazione;
Considerato che tali Linee guida, condivise dal Comitato di
Sorveglianza del Programma sopraccitato, definiscono le principali
modalita’ operative per l’attuazione dell’Attivita’ 4.2.a
«Valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali e del
patrimonio esistente»;
Ritenuto opportuno integrare il Regolamento di attuazione del POR
con la definizione delle modalita’ attuative dell’Attivita’ 4.2.a e,
in particolare, dello strumento di attuazione C.I.M.A ;
Viste le disposizioni di cui all’art. 7, comma 4, lett. d) del
Regolamento di attuazione del POR ove si dispone che «la Giunta
regionale approva i bandi e gli inviti con le relative risorse»;
Considerata l’opportunita’ di specificare la tipologia dei bandi
oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale al fine di
garantire una piu’ celere attuazione del Programma e una esplicita
modalita’ di gestione dello stesso;
Ritenuto opportuno quindi integrare il Regolamento di attuazione
del POR con la precisazione della tipologia di bandi e inviti che
devono essere approvati dalla Giunta regionale, con deliberazioni
proposte dagli Assessori competenti per materia e di concerto con
l’Assessore alle Relazioni internazionali, comunitarie e autonomie
locali;
Considerato, inoltre, che la vigente normativa regionale prevede
quale strumento di gestione la delegazione amministrativa
intersoggettiva, di cui all’art. 51 della legge regionale 31 maggio
2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);
Considerate l’opportunita’ e necessita’ di prevedere l’istituto
sopra richiamato nell’ambito delle procedure di gestione del
Programma Operativo Regionale al fine di garantire una celere ed
efficace attuazione dello stesso;
Ritenuto opportuno integrare il Regolamento di attuazione del POR
in ordine alle disposizioni comuni per la gestione del Programma con
tutti i possibili strumenti di gestione previsti dall’ordinamento
regionale in vigore e, pertanto, anche tramite l’introduzione
dell’istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva;
Preso atto della diversa tipologia della natura degli interventi
ammessi a finanziamento sul programma operativo nonche’ del diverso
assetto organizzativo delle singole strutture attuatrici coinvolte
nella gestione dello stesso;
Considerata la finalita’ di garantire una gestione finanziaria
quanto piu’ coerente con la ripartizione delle competenze tra i
diversi dirigenti coinvolti;
Considerata l’opportunita’ di prevedere che l’atto di disimpegno
di competenza del Direttore centrale possa essere delegato dallo
stesso ai Direttori di servizio ove la natura dell’operazione oggetto
di concessione renda la predisposizione di questi atti piu’ efficace
ed efficiente rispetto alla situazione organizzativa del soggetto
coinvolto;
Ritenuto opportuno integrare il Regolamento di attuazione del POR
in ordine alle disposizioni per la gestione ordinaria del programma,
con l’inserimento all’art. 11 di un ulteriore comma che preveda la
possibilita’ di delega del Direttore centrale al Direttore di
servizio in ordine alla rideterminazione dell’impegno;
Considerato, inoltre, l’art. 12, commi 3 e 4 del Regolamento di
attuazione del POR, che disciplina le ipotesi di erogazione in via
anticipata, rispettivamente nel caso di aiuti di stato e al di fuori
del regime di aiuti di stato, qualora i beneficiari siano soggetti
privati;
Considerato che, in entrambi i casi sopra descritti dall’art.12,
commi 3 e 4, si prevede che le erogazioni in via anticipata devono
comunque rispettare il limite del 35% dell’importo concesso di cui
all’art.78, paragrafo 2, del Reg. (CE) 1083/2006;
Preso atto che sono state avviate le procedure di modifica del
quadro normativo comunitario di riferimento, che saranno oggetto di
prossima valutazione della Commissione europea;
Ritenuto opportuno modificare il Regolamento di attuazione del
POR anche con l’inserimento della previsione, nel caso delle
erogazioni in via anticipata, del generale rispetto dei limiti del
quadro normativo comunitario di riferimento, nonche’ delle
indicazioni rese dall’Autorita’ di Gestione con apposite circolari;
Visto, inoltre, l’art. 15, comma 2, lett a), del Regolamento di
attuazione del POR;
Considerato che le disposizioni di cui al vigente quadro
normativo di riferimento comunitario ricomprendono la possibilita’ di
finanziare operazioni non solo gia’ finanziate con strumenti
regionali bensi’, e soprattutto, operazioni meramente ammesse a
finanziamento regionale;
Ritenuto, pertanto, opportuno modificare il citato art.15, comma
2, lett. a) del Regolamento di attuazione del POR anche con
l’inserimento della previsione della ammissibilita’ a finanziamento
comunitario di operazioni meramente ammesse a finanziamento regionale
e non limitarlo alle operazioni gia’ finanziate con strumenti
regionali;
Visto l’art. 42, comma 1 lett. b) dello Statuto regionale di
autonomia;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2002, n. 17
(Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia
Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’art. 12
dello Statuto di autonomia).
Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 giugno 2009 n.
1277 con la quale la Giunta medesima, ha approvato il «Regolamento di
modifica al Regolamento per l’attuazione del Programma operativo
regionale (POR) FESR Obiettivo Competitivita’ regionale e occupazione
2007-2013, emanato con decreto del Presidente della Regione 13
settembre 2008, n. 238»;

Decreta:

1. E’ emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento per
l’attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR Obiettivo
Competitivita’ regionale e occupazione 2007-2013, emanato con decreto
del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 238», nel testo
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-05-29&task=dettaglio&numgu=21&redaz=009R0689&tmstp=1276155745906

REGIONE UMBRIA LEGGE REGIONALE 23 settembre 2009, n. 20 Ulteriori modificazioni della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 23 del 12-6-2010

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria
n. 43 del 30 settembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Modifica all’art. 4 della legge regionale n. 8/1973

1. Al comma 2, dell’art. 4 della legge regionale15 gennaio 1973,
n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali), le parole:
«all’art. 1 della legge 1° agosto 1972, n. 15 ”Indennita’ ai
consiglieri regionali” sono sostituite dalle seguenti: «all’art. 1
della legge 16 maggio 2007, n. 17 (Disposizioni in ordine alle
indennita’ dei consiglieri regionali)».

Art. 2 Modifica all’art. 5 della legge regionale 8/1973 1. Al comma 1, dell’art. 5 della legge regionale n. 8/1973 la cifra «60» e’ sostituita con «65».

Art. 3 Modifica all’art. 11 della legge regionale n. 8/1973 1. Il comma 2, dell’art. 11 della legge regionale n. 8/1973 e’ sostituito dal seguente: «2. Il pagamento viene sospeso anche qualora il titolare dell’assegno vitalizio venga eletto al Parlamento nazionale, Europeo, ad altro Consiglio regionale o nominato componente di Giunta regionale.».

Art. 4

Sostituzione dell’art. 12 della legge regionale n. 8/1973

1. L’art. 12 della legge regionale n. 8/1973 e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 12 (Misura degli assegni vitalizi). – 1. L’ammontare
mensile iniziale dell’assegno vitalizio e’ determinato in base alla
tabella seguente, in percentuale rispetto agli anni di contribuzione
sulla indennita’ di carica mensile lorda spettante ai consiglieri
regionali in carica nel mese cui l’assegno si riferisce.

Art. 5 Inserimento dell’art. 12-bis alla legge regionale n. 8/1973 1. Dopo l’art. 12 della legge regionale n. 8/1973 e’ inserito il seguente articolo: «Art. 12-bis (Modalita’ di determinazione ed adeguamento dell’assegno vitalizio). – 1. L’ammontare mensile iniziale dell’assegno vitalizio e’ determinato in riferimento all’indennita’ di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali in carica nel mese cui l’assegno si riferisce, fatto salvo l’eventuale miglior trattamento derivante in virtu’ di indennita’ di carica mensile lorda piu’ elevata percepita durante l’espletamento del mandato dal consigliere al quale l’assegno si riferisce. 2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delibera con cadenza annuale l’adeguamento delle quote mensili dell’assegno vitalizio in misura non inferiore all’aumento percentuale dell’indice del costo della vita calcolato dall’ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria. 3. La frazione di anno si computa per intero purche’ di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.».

Art. 6

Norma finale

1. Ai consiglieri gia’ cessati dal mandato ed a quelli in carica
all’entrata in vigore della presente legge, che abbiano comunque
versato il contributo per l’assegno vitalizio per un minimo di dodici
mesi, non si applicano le modifiche introdotte dagli articoli 2 e 4
della presente legge.
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 23 settembre 2009

LORENZETTI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-06-12&task=dettaglio&numgu=23&redaz=009R0784&tmstp=1276848151835