DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Montescaglioso.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 160 del 12-7-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati eletti il consiglio comunale di Montescaglioso (Matera) ed il sindaco nella persona del sig. Mario Venezia; Vista la deliberazione n. 11 del 3 maggio 2010, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del sig. Mario Venezia dalla carica di sindaco, a seguito dell’avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere regionale; Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell’art. 53, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’ allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Il consiglio comunale di Montescaglioso (Matera) e’ sciolto. Dato a Roma, addi’ 21 giugno 2010 NAPOLITANO Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 2010 Scioglimento del consiglio comunale e rimozione del sindaco di Camigliano.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 190 del 16-8-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il signor Vincenzo Cenname e’ stato eletto alla
carica di sindaco del comune di Camigliano (Caserta) nelle
consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007;
Considerata la grave e reiterata inerzia del predetto
amministratore nel trasmettere alla provincia i dati di cui all’art.
11, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, come
convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, in violazione del
termine perentorio di trenta giorni prescritto per tale adempimento;
Visto l’atto di diffida in data 9 aprile 2010 rivolto dal Prefetto
di Caserta nei confronti del sindaco;
Visto il decreto in data 14 giugno 2010 con il quale, decorso
inutilmente il termine assegnato con l’atto di diffida, il Prefetto
di Caserta, ai sensi del comma 5 del citato art. 11, ha nominato un
commissario ad acta con l’incarico di porre in essere tutti gli
adempimenti di competenza del comune;
Vista la nota in data 18 giugno 2010 con la quale il Prefetto di
Caserta ha proposto la rimozione del sindaco di Camigliano, ai sensi
del citato comma 5 dell’art. 11, il quale rinvia all’art. 142 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla
rimozione del predetto amministratore;
Visto l’art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Considerato che ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. b), n. 1,
del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la rimozione
del sindaco integra una delle fattispecie dissolutorie del consiglio
comunale;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il signor Vincenzo Cenname, sindaco del comune di Camigliano
(Caserta), e’ rimosso dalla carica elettiva.

Art. 2

Per effetto della disposizione di cui al precedente art. 1, il
consiglio comunale di Camigliano (Caserta) e’ sciolto.

Dato a Roma, addi’ 3 agosto 2010

NAPOLITANO

Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 12 luglio 2010 Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la societa’ «Bianchi Mare’ S.p.a.». (Decreto n. 53253).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 187 del 12-8-2010

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l’art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,
come modificato dall’art. 7 ter, comma 4, del decreto legge
10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009,
n. 33;

VISTO l’art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2,
come modificato dall’art. 7 ter, comma 5, del decreto legge
10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9.4.2009,
n. 33;

VISTO l’articolo 2, commi 138 – 140, della legge 23 dicembre
2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31
luglio 2009;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Veneto
(16.04.2009) e Lombardia (16.04.2009) che stabiliscono che il
trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e’
integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di
politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al
reddito e posto a carico del FSEPOR;

VISTO l’accordo intervenuto in sede governativa presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 27.01.2010,
relativo alla societa’ BIANCHI MARE’ SPA, con il quale e’ stato
stabilito che per la suddetta azienda sussistono le condizioni
previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione e
della proroga del trattamento straordinario di integrazione
salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Veneto (05.02.2010) e
Lombardia (15.02.2010), si sono assunte l’impegno all’erogazione
della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara’
concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa’ BIANCHI
MARE’ SPA, in conformita’ agli accordi siglati presso il Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l’istanza di concessione e di proroga del trattamento
straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente
normativa, presentata dall’azienda BIANCHI MARE’ SPA, in favore di 32
unita’ lavorative (di cui 3 unita’ in prima concessione e 29 unita’
in prima proroga) dipendenti presso le sedi di Caronno Pertusella
(VA) e Padova (PD), per il periodo dall’01.01.2010 al 31.12.2010;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la
proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in
favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART. 1

Ai sensi dell’articolo 2, commi 138 – 140, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e’ autorizzata la concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, definito nell’accordo
intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
in data 27.01.2010, in favore di un numero massimo di 3 unita’
lavorative, della societa’ BIANCHI MARE’ SPA, dipendenti presso le
sedi di:

• Caronno Pertusella (VA) – 2 lavoratori (la contrazione
dell’orario di lavoro sara’ effettuata fino ad un massimo del 35%);

• Padova (PD) – 1 lavoratore (la contrazione dell’orario di
lavoro sara’ effettuata fino ad un massimo del 20%);

per il periodo dall’01.01.2010 al 31.12.2010.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del
31 luglio 2009, sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione
viene imputata l’intera contribuzione figurativa e il 70% del
sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la
vigente normativa.

Il predetto trattamento e’ integrato da un contributo connesso
alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di
misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR
regionale.

Fermo restando l’ammontare complessivo dell’intervento FSE
calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima
puo’ essere calcolata mensilmente oppure sull’ammontare complessivo
del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei
fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del
Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione sono disposti nel limite
massimo complessivo di euro 15.801,36 (quindicimilaottocentouno/36).

Matricola INPS: 8702568914

Pagamento diretto: SI

ART. 2

Ai sensi dell’articolo 2, commi 138 – 140, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e’ autorizzata la concessione della proroga
del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito
nell’accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in data 27.01.2010, in favore di un numero massimo
di 29 unita’ lavorative, della societa’ BIANCHI MARE’ SPA, dipendenti
presso le sedi di:

• Caronno Pertusella (VA) – 26 lavoratori (di cui per un numero
massimo di 10 lavoratori la contrazione dell’orario di lavoro sara’
effettuata fino ad un massimo del 35%).

• Padova (PD) – 3 lavoratori;

per il periodo dall’01.01.2010 al 31.12.2010.

La misura del predetto trattamento e’ ridotta del 10% secondo il
seguente schema:

VENETO

• 1 lavoratore per il periodo dal 06/07/2010 al 31/12/2010;

• 1 lavoratore per il periodo dal 10/07/2010 al 31/12/2010;

• 1 lavoratore per il periodo dal 15/07/2010 al 31/12/2010;

LOMBARDIA

• 7 lavoratori per il periodo dall’0 1/06/20 10 al 31/12/2010;

• 8 lavoratori per il periodo dall’ 01 /06/2010 al 31/12/2010
(la contrazione dell’orario di lavoro sara’ effettuata fino ad un
massimo del 35%);

• 3 lavoratori per il periodo dall’0 1/07/20 10 al 31/12/2010;

• 1 lavoratore per il periodo dall’03/07/2010 al 31/12/2010;

• 1 lavoratore per il periodo dal 06/07/2010 al 31/12/2010;

• 1 lavoratore per il periodo dal 07/07/2010 al 31/12/2010;

• 1 lavoratore per il periodo dal 10/07/2010 al 31/12/2010;

• 1 lavoratore per il periodo dal 29/07/2010 al 31/12/2010 (la
contrazione dell’orario di lavoro sara’ effettuata fino ad un massimo
del 35%);

• 1 lavoratore per il periodo dal 15/10/2010 al 31/12/2010;

• 1 lavoratore per il periodo dal 26/10/2010 al 31/12/2010 (la
contrazione dell’orario di lavoro sara’ effettuata fino ad un massimo
del 35%);

• 1 lavoratore per il periodo dal 20/11/2010 al 31/12/2010;

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del
31 luglio 2009, sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione
viene imputata l’intera contribuzione figurativa e il 70% del
sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la
vigente normativa.

Il predetto trattamento e’ integrato da un contributo connesso
alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di
misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR
regionale.

Fermo restando l’ammontare complessivo dell’intervento FSE
calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima
puo’ essere calcolata mensilmente oppure sull’ammontare complessivo
del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei
fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del
Fondo per l’Occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo
di euro 391.439,72 (trecentonovantaunomilaquattrocentotrentanove/72).

Matricola INPS: 8702568914

Pagamento diretto: SI

ART. 3

L’onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione
e Formazione, pari ad euro 407.241,08
(quattrocentosettemiladuecentoquarantauno/08), gravera’ sullo
stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009.

ART. 4

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita’
finanziarie, individuato dal precedente articolo 3, l’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale e’ tenuto a controllare i flussi
di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui
al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali e al Ministro dell’Economia e delle
Finanze.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
il Sottosegretario di Stato
Viespoli
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Monteforte Irpino.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 del 11-8-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile
2008 sono stati eletti il consiglio comunale di Monteforte Irpino
(Avellino) ed il sindaco nella persona del sig. Sergio Nappi;

Vista la deliberazione n. 26 del 3 giugno 2010, con la quale il
consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del sig. Sergio Nappi
dalla carica di sindaco, a seguito dell’avvenuta elezione del
predetto amministratore alla carica di consigliere regionale;
Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell’art. 53 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far
luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Monteforte Irpino (Avellino) e’ sciolto.
Roma addi’, 15 luglio 2010

NAPOLITANO

Maroni, Ministro dell’Interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/