MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 21 maggio 2010, n. 123

Regolamento recante norme concernenti la fusione dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell’articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 179 del 3-8-2010

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l’articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, e successive modificazioni; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni; Visto l’articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61; Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l’articolo 15, comma 2; Visto l’articolo 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, in particolare, il comma 3, il quale prevede che con decreto interministeriale siano definite le norme istitutive dell’ente, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), derivante dalla fusione dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM, contestualmente soppressi, in un unico istituto denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); Visto l’articolo 9, comma 4 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; Visto l’articolo 25, comma 2, lettera e), della legge 23 luglio 2009, n. 99; Visto l’articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 15 febbraio 2010; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei Deputati; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, inviata con nota del 24 maggio 2010; Considerato che le competenti commissioni del Senato della Repubblica non si sono espresse nei termini previsti; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Costituzione 1. L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di seguito denominato anche Istituto, e’ ente pubblico di ricerca, dotato di personalita’ giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile. Nell’ISPRA, retto dal presente regolamento, nonche’ da uno statuto deliberato ed emanato ai sensi dell’articolo 14, confluiscono il personale, le risorse finanziarie e strumentali e i rapporti attivi e passivi dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM, soppressi a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui all’articolo 28, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 2. L’ISPRA e’ istituto tecnico-scientifico di cui il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito indicato anche come Ministro, si avvale nell’esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente. 3. L’ISPRA e’ sottoposto alla vigilanza del Ministro, il quale impartisce le direttive generali alle quali l’Istituto si attiene nel perseguimento dei compiti istituzionali. 4. L’ISPRA ha sede in Roma. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali puo’ istituire sedi operative sul territorio nazionale nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili, in particolare per assicurare assistenza tecnica e consulenza strategica alle amministrazioni pubbliche, anche nel quadro della cooperazione interistituzionale tra amministrazioni centrali, regionali e locali in materia ambientale.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
– Si riporta il testo dell’art. 38, del decreto
legislativo n. 300, del 30 luglio 1999 e successive
modificazioni, recante «Riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n.
203, (S.O.):
«Art. 38 (Agenzia per la protezione dell’ambiente e per
i servizi tecnici). – 1. E’ istituita l’agenzia per la
protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici nelle
forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L’agenzia svolge i compiti e le attivita’
tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la
protezione dell’ambiente, per la tutela delle risorse
idriche e della difesa del suolo, ivi compresi
l’individuazione e delimitazione dei bacini idrografici
nazionali e interregionali.
3. All’agenzia sono trasferite le attribuzioni
dell’agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente,
quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di
quelle del servizio sismico nazionale.
4. Lo statuto dell’agenzia, emanato ai sensi dell’art.
8, comma 4, prevede l’istituzione di un consiglio federale
rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione
dell’ambiente, con funzioni consultive nei confronti del
direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto
prevede altresi’ che il comitato direttivo sia composto di
quattro membri, di cui due designati dal Ministero
dell’ambiente e due designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina
inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra
indicati e la loro durata, nell’ambito delle finalita’
indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Sono soppressi l’agenzia nazionale per la protezione
dell’ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relativo
personale e le relative risorse sono assegnate
all’agenzia.».
– La legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive
modificazioni, recante «Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.» e’
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n.
46, (S.O.).
– Si riporta il testo dell’art. 1-bis del decreto-legge
4 dicembre 1993, n. 496, recante «Disposizioni urgenti
sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e
istituzione della Agenzia nazionale per la protezione
dell’ambiente.» convertito, con modificazioni, dalla legge
21 gennaio 1994, n. 61 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 dicembre 1993, n. 285:
«Art. 1-bis (Disposizioni concernenti organismi
operanti nel settore ambientale). – 1. In sede di
riorganizzazione del Ministero dell’ambiente, ai sensi
dell’art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
da effettuare entro il 3l dicembre 1994, si provvede anche
al riordino delle commissioni e dei comitati
tecnico-scientifici operanti presso il medesimo Ministero
tenendo conto delle competenze attribuite all’ANPA ai sensi
del presente decreto e provvedendo altresi’ al conseguente
trasferimento all’Agenzia del personale non piu’ impiegato
presso le suddette commissioni e i suddetti comitati e
delle corrispondenti risorse finanziarie.
2. I componenti delle commissioni e dei comitati di cui
al comma 1, trasferiti all’ANPA ai sensi del medesimo
comma, continuano a prestare la propria attivita’
nell’ambito dell’Agenzia in analoga posizione e con
analoghe funzioni fino alla scadenza dell’incarico. Qualora
siano appartenenti al personale civile e militare dello
Stato e degli enti pubblici, anche economici, essi, alla
scadenza dell’incarico, sono inquadrati a domanda nel ruolo
organico dell’ANPA.
3. Con apposito regolamento si provvede anche al
riordino delle commissioni e dei comitati
tecnico-scientifici operanti presso altri Ministeri,
istituti ed enti pubblici, tenendo conto delle competenze
attribuite all’ANPA ai sensi del presente decreto.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all’art. 1-ter, comma 5, del presente
decreto, le iniziative adottate in attuazione dell’art. 18,
comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67,
relative al sistema informativo e di monitoraggio
ambientale e le relative dotazioni tecniche sono trasferite
all’ANPA secondo le modalita’ definite con il medesimo
regolamento. E’ abrogato l’ultimo periodo del comma 5,
dell’art. 9, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Restano
ferme tutte le altre competenze dei Servizi tecnici
nazionali.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, la Direzione per
la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell’ENEA
(ENEA-DISP), i relativi compiti, il personale, le
strutture, le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie
sono trasferiti all’ANPA. A decorrere dalla stessa data
sono abrogati l’art. 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85, e
l’art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282.
6. Per le attivita’ relative all’ambiente marino l’ANPA
si avvale dell’Istituto centrale per la ricerca scientifica
e tecnologica applicata al mare (ICRAM), che e’ posto sotto
la vigilanza del Ministero dell’ambiente. Le modalita’ di
coordinamento ed integrazione tra l’ANPA e l’ICRAM, nonche’
le norme di organizzazione e le competenze dell’ICRAM sono
stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente, emanato
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. In applicazione del
presente comma, a decorrere dall’esercizio finanziario
1994, il contributo ordinario per le spese relative al
funzionamento dell’ICRAM e’ iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell’ambiente.
7. Al fine dell’attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
8. Il contingente di personale di cui all’art. 3, comma
9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e’ composto anche
mediante apposito comando di dipendenti di ogni altra
amministrazione dello Stato o delle societa’ a
partecipazione statale di prevalente interesse pubblico
ovvero mediante ricorso alla mobilita’ volontaria e
d’ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia.».
– Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante
«Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la
valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca
scientifica e tecnologica, a norma dell’art. 11, comma 1,
lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.» e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 1998, n. 151.
– Si riporta il testo del comma 3, dell’art. 17, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, (S.O.):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
– Si riporta il testo del comma 2, dell’art. 15, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, (S.O.):
«2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e
sperimentazione, nonche’ negli altri istituti pubblici di
cui al sesto comma dell’art. 33 della Costituzione, le
attribuzioni della dirigenza amministrativa non si
estendono alla gestione della ricerca e
dell’insegnamento.».
– Si riporta il testo del comma 3, dell’art. 28, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria.» convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, (S.O.):
«3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le
Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente,
che si esprimono entro venti giorni dalla data di
assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi
di funzionalita’, efficienza ed economicita’, gli organi di
amministrazione e controllo, la sede, le modalita’ di
costituzione e di funzionamento, le procedure per la
definizione e l’attuazione dei programmi per l’assunzione e
l’utilizzo del personale, nel rispetto del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di
ricerca e della normativa vigente, nonche’ per l’erogazione
delle risorse dell’ISPRA. In sede di definizione di tale
decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime
per effetto della riduzione degli organi di amministrazione
e controllo degli enti soppressi, nonche’ conseguenti alla
razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche
attraverso l’eliminazione delle duplicazioni organizzative
e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali
e logistiche.».
– Si riporta il testo del comma 4, dell’art. 9, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e
ulteriori interventi urgenti di protezione civile.»
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2009,
n. 97:
«4. L’ISPRA, nell’ambito del consiglio federale presso
di esso operante, assicura il coordinamento delle attivita’
realizzate dell’Agenzia regionale per la tutela
dell’ambiente dell’Abruzzo ai sensi del presente articolo,
nonche’ il necessario supporto tecnico-scientifico alla
regione Abruzzo.».
– Si riporta il testo dell’art. 25, della legge 23
luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e
l’internazionalizzazione delle imprese, nonche’ in materia
di energia.» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio
2009, n. 176, (S.O.):
«Art. 25 (Delega al Governo in materia nucleare). – 1.
Il Governo e’ delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, nel
rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto
ambientale e di pubblicita’ delle relative procedure, uno o
piu’ decreti legislativi di riassetto normativo recanti la
disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di
impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di
impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei
sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei
rifiuti radioattivi, nonche’ dei sistemi per il deposito
definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la
definizione delle misure compensative da corrispondere e da
realizzare in favore delle popolazioni interessate. I
decreti sono adottati, secondo le modalita’ e i principi
direttivi di cui all’art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni, nonche’ nel rispetto dei
principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente
articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e successivamente delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario. I pareri delle Commissioni
parlamentari sono espressi entro sessanta giorni dalla data
di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi. Con i
medesimi decreti sono altresi’ stabiliti le procedure
autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento
delle attivita’ di costruzione, di esercizio e di
disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.
2. La delega di cui al comma 1 e’ esercitata nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione della possibilita’ di dichiarare i siti
aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali
forme di vigilanza e di protezione;
b) definizione di elevati livelli di sicurezza dei
siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute
della popolazione e dell’ambiente;
c) riconoscimento di benefici diretti alle persone
residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel
territorio circostante il sito, con oneri a carico delle
imprese coinvolte nella costruzione o nell’esercizio degli
impianti e delle strutture, alle quali e’ fatto divieto di
trasferire tali oneri a carico degli utenti finali;
d) previsione delle modalita’ che i titolari di
autorizzazioni di attivita’ devono adottare per la
sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali
nucleari irraggiati e per lo smantellamento degli impianti
a fine vita;
e) acquisizione di dati tecnico-scientifici
predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi incluso
l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), e universita’;
f) determinazione delle modalita’ di esercizio del
potere sostitutivo del Governo in caso di mancato
raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti
locali coinvolti, secondo quanto previsto dall’art. 120
della Costituzione;
g) previsione che la costruzione e l’esercizio di
impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e
di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti
radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a
fine vita e tutte le opere connesse siano considerati
attivita’ di preminente interesse statale e, come tali,
soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del
soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
h) previsione che l’autorizzazione unica sia
rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale
partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita’
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l’autorizzazione
deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilita’,
indifferibilita’ e urgenza delle opere, l’eventuale
dichiarazione di inamovibilita’ e l’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi;
l’autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento
amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla
osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque
denominati, ad eccezione delle procedure di valutazione di
impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale
strategica (VAS) cui si deve obbligatoriamente ottemperare,
previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a
costruire ed esercire le infrastrutture in conformita’ del
progetto approvato;
i) previsione che le approvazioni relative ai
requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti
nucleari, gia’ concesse negli ultimi dieci anni dalle
Autorita’ competenti di Paesi membri dell’Agenzia per
l’energia nucleare dell’Organizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo economico (AENOCSE) o dalle autorita’
competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi
bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel
settore nucleare, siano considerate valide in Italia,
previa approvazione dell’Agenzia per la sicurezza nucleare;
l) previsione che gli oneri relativi ai controlli di
sicurezza e di radioprotezione, che devono comunque
assicurare la massima trasparenza nei confronti dei
cittadini e delle amministrazioni locali, siano a titolo
oneroso a carico degli esercenti le attivita’ nucleari e
possano essere svolti, in tempi certi e compatibili con la
programmazione complessiva delle attivita’, avvalendosi
anche del supporto e della consulenza di esperti di
analoghe organizzazioni di sicurezza europee;
m) individuazione degli strumenti di copertura
finanziaria e assicurativa contro il rischio di
prolungamento dei tempi di costruzione per motivi
indipendenti dal titolare dell’autorizzazione unica;
n) previsione delle modalita’ attraverso le quali i
produttori di energia elettrica nucleare dovranno
provvedere alla costituzione di un fondo per il
"decommissioning";
o) previsione di opportune forme di informazione
diffusa e capillare per le popolazioni, e in particolare
per quelle coinvolte, al fine di creare le condizioni
idonee per l’esecuzione degli interventi e per la gestione
degli impianti;
p) previsione di sanzioni per la violazione delle
norme prescrittive previste nei decreti legislativi;
q) previsione, nell’ambito delle risorse di bilancio
disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di
informazione alla popolazione italiana sull’energia
nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e
alla sua economicita’.
3. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia
amministrativa che comunque riguardino le procedure di
progettazione, approvazione e realizzazione delle opere,
infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il
settore dell’energia nucleare e relative attivita’ di
espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le
disposizioni di cui all’art. 246 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. Al comma 4 dell’art. 11 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, dopo le parole: "fonti energetiche
rinnovabili" sono inserite le seguenti: ", energia nucleare
prodotta sul territorio nazionale".
5. Disposizioni correttive e integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel
rispetto delle modalita’ e dei principi e criteri direttivi
di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro
entrata in vigore.
6. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
7. All’art. 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007,
n. 52, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
"2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, e’ regolamentata la garanzia
finanziaria di cui al numero 1) della lettera d) del comma
2".».
– Si riporta il testo del comma 35-octies, dell’art.
17, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante
«Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini.»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio
2009, n. 150:
«35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle
attribuzioni dell’Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), di cui all’art. 28 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
assicurare un piu’ efficace e qualificato esercizio delle
funzioni demandate all’organo di revisione interno, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
nell’ambito delle risorse finanziarie destinate al
funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei
revisori dei conti dell’ISPRA e’ nominato con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare ed e’ formato da tre componenti effettivi e due
supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di
presidente, e’ designato dal Ministro dell’economia e delle
finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale
del Ministero dell’economia e delle finanze e gli altri due
sono designati dal Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno e’
scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato,
con contestuale indisponibilita’ di posti di funzione
dirigenziale equivalenti sul piano finanziario.».
Note all’art. 1:
– Si riporta il testo del comma 5, dell’art. 28, del
citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133:
«5. Per garantire l’ordinaria amministrazione e lo
svolgimento delle attivita’ istituzionali fino all’avvio
dell’ISPRA, il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nomina un commissario e due
subcommissari.».

Art. 2

Compiti istituzionali

1. L’Istituto svolge attivita’ di ricerca, consulenza strategica,
assistenza tecnico-scientifica, sperimentazione e controllo,
conoscitiva, di monitoraggio e valutazione, nonche’ di informazione e
formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con
riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell’ambiente
atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversita’ marina e
terrestre e delle rispettive colture, nonche’ alla tutela della
natura e della fauna omeoterma, esercitando le funzioni gia’ di
competenza dell’APAT, dell’ICRAM e dell’INFS.
2. Con riferimento alle attivita’ di cui al comma precedente,
l’Istituto promuove, anche attraverso il Consiglio federale di cui
all’articolo 15 del presente regolamento, lo sviluppo del sistema
nazionale delle Agenzie e dei controlli in materia ambientale di cui
cura il coordinamento, e garantisce l’accuratezza delle misurazioni e
il rispetto degli obiettivi di qualita’ e di convalida dei dati anche
attraverso l’approvazione di sistemi di misurazione, l’adozione di
linee guida e l’accreditamento dei laboratori.

Art. 3 Disposizioni finanziarie e contabili 1. Al conseguimento dei fini istituzionali, l’ISPRA provvede: a) con il contributo annuale dello Stato; b) con risorse provenienti da amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonche’ da organizzazioni internazionali; c) con i proventi di beni costituenti il proprio patrimonio o derivanti dallo sfruttamento economico di eventuali brevetti e invenzioni; d) con i proventi derivanti dalle attivita’ di promozione, vendita di servizi e prodotti e, ove non sussistano profili di incompatibilita’ in relazione ai compiti istituzionali dell’Istituto, consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati, ivi comprese le risorse finanziarie aggiuntive derivanti dall’inserimento in programmi di ricerca nazionali e internazionali ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche’ dalla diffusione delle proprie pubblicazioni. 2. Per l’amministrazione e la contabilita’ l’Istituto emana apposito regolamento sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. 3. L’Istituto e’ sottoposto alle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, ed e’ inserito nella tabella A allegata alla stessa legge.

Note all’art. 3:
– Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
recante: «Disposizioni per il coordinamento, la
programmazione e la valutazione della politica nazionale
relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma
dell’art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo
1997, n. 59.» e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°
luglio 1998, n. 151.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 2003, n. 97, recante «Regolamento concernente
l’amministrazione e la contabilita’ degli enti pubblici di
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.» e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103, (S.O.).
– La legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive
modificazioni, recante «Istituzione del sistema di
tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.» e’
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1984, n.
298.
– Si riporta il testo della tabella A allegata alla
citata legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive
modificazioni:
«Tabella A
Accademia nazionale dei lincei
Aereo club d’Italia
Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente
(ANPA)
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
Agenzia per i servizi sanitari regionali, decreto
legislativo n. 266/1993
Agenzia per la diffusione delle teconologie per
l’innovazione
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN)
Agenzia spaziale italiana
Automobile club d’Italia
Autorita’ garante della concorrenza e del mercato
Autorita’ portuali
Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
Aziende di promozione turistica
Aziende e consorzi fra province e comuni per
l’erogazione di servizi di trasporto pubblico locale
Aziende sanitarie e aziende ospedaliere di cui decreto
legislativo n. 502/1992
Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP)
Camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura ed aziende speciali ad esse collegate
Centro europeo dell’educazione (CEDE)
Club alpino italiano
Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo
dell’energia nucleare e delle energie alternative (ENEA)
Comitato per l’intervento nella SIR
Commissione nazionale per la societa’ e la borsa
(CONSOB)
Comuni, con esclusione di quelli con popolazione
inferiore a 5000 abitanti che non beneficiano di
trasferimenti statali
Comunita’ montane, con popolazione complessiva montana
non inferiore a 10000 abitanti
Consiglio nazionale delle ricerche
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura
Consorzi interuniversitari
Consorzi istituiti per l’esercizio di funzioni ove
partecipino province e comuni con popolazione complessiva
non inferiore a 10000 abitanti, nonche’ altri enti pubblici
Consorzi per i nuclei di industrializzazione e consorzi
per l’area di sviluppo industriale a prevalente apporto
finanziario degli enti territoriali
Consorzio canale Milano-Cremona-Po
Consorzio del Ticino
Consorzio dell’Adda
Consorzio dell’Oglio
Consorzio obbligatorio per l’impianto, la gestione e lo
sviluppo dell’area per la ricerca scientifica e tecnologica
della provincia di Trieste
Consorzio per la zona agricola industriale di Verona
Ente acquedotti siciliani
Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale
delle arti decorative ed industriali moderne e
dell’architettura moderna" di Milano
Ente autonomo del Flumendosa
Ente autonomo esposizione quadriennale d’arte in Roma
Ente irriguo Umbro-Toscano
Ente mostra d’oltremare di Napoli
Ente nazionale assistenza al volo (ENAV)
Ente nazionale corse al trotto
Ente nazionale italiano turismo
Ente nazionale per il cavallo italiano
Ente nazionale per la cellulosa e la carta
Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC)
Ente nazionale sementi elette
Ente per il museo nazionale della scienza e della
tecnica "Leonardo da Vinci" in Milano
Ente per le scuole materne della Sardegna (ESMAS)
Ente per lo sviluppo, l’irrigazione e la trasformazione
fondiaria in Puglia e Lucania
Ente risorse idriche molise (ERIM)
Ente teatrale italiano
Ente zona industriale di Trieste
Enti parchi nazionali
Enti parchi regionali
Enti provinciali per il turismo
Enti regionali di sviluppo agricolo
Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori
portuali
Gestione governativa dei servizi pubblici di
navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como
Gestioni governative ferroviarie
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di
diritto pubblico di cui al decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 269
Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativo (IRRSAE)
Istituti sperimentali agrari
Istituti zooprofilattici sperimentali
Istituto agronomico per l’Oltremare
Istituto centrale di statistica (ISTAT)
Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata alla pesca marittima
Istituto di biologia della selvaggina
Istituto di studi e analisi economica (ISAE)
Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris"
Torino
Istituto italiano di medicina sociale
Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente
Istituto nazionale della nutrizione
Istituto nazionale di alta matematica
Istituto nazionale di fisica nucleare
Istituto nazionale di geofisica
Istituto nazionale di ottica
Istituto nazionale di studi ed esperienze di
architettura navale (Vasca navale)
Istituto nazionale economia agraria
Istituto nazionale per la fisica della materia
Istituto nazionale per le conserve alimentari
Istituto papirologico "Girolamo Vitelli"
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA)
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale
dei lavoratori
Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL)
Istituzioni di cui all’art. 23, secondo comma, della
legge n. 142/1990
Jockey club d’Italia
Lega italiana per la lotta contro i tumori
Lega navale italiana
Organi straordinari della liquidazione degli enti
locali dissestati
Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici
Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste
Policlinici universitari, decreto legislativo n.
502/1992
Province
Regioni
Riserva fondo lire UNRRA
Scuola superiore dell’economia e delle finanze
Societa’ degli Steeple-chases d’Italia
Soprintendenza archeologica di Pompei
Stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napoli
Stazioni sperimentali per l’industria
Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE)
Unioni di comuni con popolazione complessiva non
inferiore a 10000 abitanti
Universita’ statali, istituti istruzione universitaria
e enti ed organismi per il diritto allo studio a carattere
regionale».

Art. 4

Organi dell’Istituto

1. Gli organi dell’Istituto, nominati ai sensi degli articoli 5, 6,
7 e 9, sono:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio scientifico;
d) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il presidente e i componenti degli organi collegiali
dell’Istituto durano in carica tre anni e possono essere confermati
una sola volta.
3. Al presidente e ai componenti degli organi collegiali previsti
dal presente regolamento spettano gli emolumenti da determinarsi con
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Art. 5 Il presidente 1. Il presidente e’ nominato, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra persone di alta qualificazione scientifica o istituzionale nelle materie di competenza dell’Istituto, previo parere motivato delle competenti commissioni parlamentari permanenti competenti per materia. Decorsi venti giorni dalla trasmissione alle commissioni, ove il parere non sia stato reso, si procede comunque alla nomina. 2. Il presidente: a) ha la rappresentanza legale dell’ente; b) predispone il piano triennale delle attivita’ e l’aggiornamento del programma di ricerca dell’Istituto, in base alle direttive generali del Ministro vigilante, tenendo conto degli eventuali suggerimenti e proposte di cui all’articolo 8, comma 2, e stipula la convenzione con il Ministro, di cui all’articolo 12, comma 4, predisposta in coerenza con le direttive generali anzidette; c) assicura l’unita’ di indirizzo delle attivita’ dell’ente; d) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne stabilisce l’ordine del giorno di cui all’articolo 6, predisponendo i relativi atti, nonche’ provvede nelle materie e per gli atti delegati dal consiglio stesso, ovvero nei casi d’urgente necessita’, salva ratifica da parte dello stesso organo nella prima riunione successiva; e) convoca e presiede il consiglio scientifico; f) vigila sull’esecuzione delle delibere e verifica l’attivita’ svolta dall’Istituto, avvalendosi del servizio di controllo interno; g) esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri organi dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto.

Note all’art. 5:
– Si riporta il testo del comma 2, dell’art. 6, del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante
«Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la
valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca
scientifica e tecnologica, a norma dell’art. 11, comma 1,
lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 1998, n. 151:
«2. La nomina dei presidenti degli enti di ricerca,
dell’Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica
sulla montagna, dell’ASI e dell’ENEA e’ disposta con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, sentite le commissioni parlamentari
competenti, fatte salve le procedure di designazione
previste dalla normativa vigente per specifici enti e
istituzioni. I presidenti degli enti di cui al presente
comma possono restare in carica per non piu’ di due
mandati. Il periodo svolto in qualita’ di commissario
straordinario e’ comunque computato come un mandato
presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente
comma, in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i
predetti limiti, possono terminare il mandato in corso.».

Art. 6

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e’ composto, oltre che dal
presidente dell’Istituto, da sei membri, nominati con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
scelti tra persone con competenze tecniche e/o scientifiche e/o
gestionali nei settori di competenza dell’Istituto.
2. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo e
di programmazione delle attivita’ dell’Istituto e di monitoraggio e
verifica sulla loro esecuzione, assicurando prioritariamente
l’attuazione delle direttive generali del Ministro vigilante. In
particolare:
a) delibera lo statuto e le relative modifiche con la maggioranza
assoluta dei suoi componenti;
b) verifica la compatibilita’ finanziaria dei programmi di
attivita’;
c) delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi, nonche’ le
variazioni di bilancio;
d) delibera il regolamento di amministrazione e contabilita’, la
pianta organica e gli atti organizzativi. Delibera: inoltre il piano
del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali,
trasmettendoli per l’approvazione al Ministero vigilante e al
Ministero dell’economia e delle finanze; delibera, sentito il
Consiglio scientifico, il piano triennale delle attivita’;
e) nomina il direttore generale, su proposta del presidente.
3. Le sedute del consiglio sono convocate dal presidente mediante
avviso, contenente l’ordine del giorno, da far pervenire ai
consiglieri per mezzo di posta elettronica almeno otto giorni prima
della data fissata per la seduta. Il consiglio puo’ essere convocato,
inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
4. Per la validita’ delle riunioni del consiglio di amministrazione
occorre la presenza di almeno la meta’ piu’ uno dei componenti. Le
delibere sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita’
di voti prevale quello del presidente.
5. In caso di urgenza, il presidente puo’ convocare il consiglio
con preavviso di quarantotto ore o, su richiesta del collegio dei
revisori rivolta al presidente, quando cio’ si renda necessario per
l’esercizio dei poteri ad esso inerenti.
6. Il segretario, nominato dal consiglio di amministrazione, redige
e cura la tenuta dei verbali di ciascuna seduta. Ciascun verbale e’
firmato dal presidente e dal segretario.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 269, norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 30 del 28-7-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli articoli 2, commi 2
e 4; 6, commi 11, 35, 43, 51 e 55, lettera d), della legge della
Regione Toscana 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l’accoglienza,
l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella
Regione Toscana), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri
con ricorso notificato il 30 luglio/3 agosto 2009, depositato in
cancelleria il 6 agosto 2009 ed iscritto al n. 52 del registro
ricorsi 2009.
Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;
Udito nell’udienza pubblica dell’8 giugno 2010 il Giudice
relatore Giuseppe Tesauro;
Uditi l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l’avvocato Lucia Bora per la Regione
Toscana.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso, notificato il 30 luglio/3 agosto 2009,
depositato il successivo 6 agosto, il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, ha promosso questione di legittimita’ costituzionale
dell’articolo 2, commi 2 e 4, e dell’articolo 6, commi 11, 35, 43, 51
e 55, lettera d), della legge della Regione Toscana 9 giugno 2009, n.
29 (Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei
cittadini stranieri nella Regione Toscana), in riferimento
all’articolo 117, commi secondo, lettere a) e b), e nono, della
Costituzione.
1.1. – In particolare, il ricorrente, dopo aver premesso che la
citata legge regionale mira a realizzare l’accoglienza solidale dei
cittadini stranieri e reca norme ispirate ai principi di eguaglianza
e pari opportunita’, impugna l’art. 2, comma 2, della medesima legge,
nella parte in cui stabilisce che «specifici interventi sono previsti
anche a favore di cittadini stranieri comunque dimoranti sul
territorio regionale, nei limiti indicati dalla presente legge».
Tale norma, infatti, disciplinando specifici interventi in favore
degli immigrati privi di regolare permesso di soggiorno, agevolerebbe
il soggiorno degli stranieri che dimorano irregolarmente nel
territorio nazionale e quindi inciderebbe sulla disciplina
dell’ingresso e del soggiorno degli immigrati, di competenza
esclusiva del legislatore statale. Essa, peraltro, si porrebbe in
contrasto anche con i principi fondamentali stabiliti dagli artt. 4,
5, 10, 11, 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) ed
introdurrebbe casi diversi ed ulteriori, rispetto a quelli
individuati dalla norma statale, di inoperativita’ della regola
generale, che stabilisce la «condizione di illegittimita’
dell’immigrato irregolare».
Anche l’art. 2, comma 4, della medesima legge regionale sarebbe,
poi, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, disponendo
che «gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi anche a
cittadini neocomunitari compatibilmente con le previsioni normative
vigenti, fatte salve norme piu’ favorevoli», introdurrebbe una misura
concernente i cittadini comunitari, in violazione della competenza
legislativa esclusiva statale in materia di rapporti con l’Unione
europea stabilita dall’art. 117, secondo comma, lettera a), Cost.,
oltre che in contrasto con i principi costituzionali in tema di
«diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea».
Quanto, poi, all’art. 6, comma 35, della medesima legge
regionale, il ricorrente ne sostiene l’illegittimita’ costituzionale,
nella parte in cui stabilisce che «tutte le persone dimoranti nel
territorio regionale, anche se prive di titolo di soggiorno, possono
fruire degli interventi socio assistenziali urgenti ed indifferibili,
necessari per garantire il rispetto dei diritti fondamentali
riconosciuti ad ogni persona in base alla Costituzione ed alle norme
internazionali». Cosi’ disponendo, la norma regionale impugnata
riconoscerebbe allo straniero irregolarmente presente in Italia una
serie di prestazioni non individuate puntualmente, riservando alla
Regione il compito di fissare i criteri per identificare i caratteri
dell’urgenza e dell’indifferibilita’ ed il contenuto di tali
prestazioni, e quindi dando vita ad un sistema socio-assistenziale
parallelo per gli stranieri non presenti regolarmente nel territorio
dello Stato, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere a) e
b), Cost., oltre che dell’art. 35, comma 3, e dell’art. 41 del d.lgs.
n. 286 del 1998.
Egualmente illegittimo sarebbe, inoltre, l’art. 6, comma 51,
della legge regionale n. 29 del 2009, nella parte in cui stabilisce
che «la rete regionale di sportelli informativi supporta i comuni
nella sperimentazione, avvio ed esercizio delle funzioni relative al
rilascio dei titoli di soggiorno; promuove inoltre il coordinamento
tra gli enti locali per lo sviluppo dei servizi volti a facilitare e
semplificare i rapporti tra i cittadini stranieri e la pubblica
amministrazione». Tale norma inciderebbe sulle materie «condizione
giuridica dello straniero» ed «immigrazione» in violazione dell’art.
117, secondo comma, lettere a) e b), Cost., poiche’ estenderebbe i
compiti di detta rete regionale a funzioni – inerenti agli
adempimenti in tema di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno –
che le norme statali non attribuiscono ai Comuni, ma alle Questure,
in violazione quindi dell’art. 5, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 286 del
1998.
E’, inoltre, impugnato, l’art. 6, comma 55, lettera d), nella
parte in cui garantisce l’iscrizione al servizio sanitario regionale
anche per quegli stranieri che abbiano proposto ricorso
giurisdizionale avverso il provvedimento di diniego del permesso di
soggiorno per riconoscimento dello status di rifugiato, della
richiesta di asilo, della protezione sussidiaria o per ragioni
umanitarie. Cosi’ disponendo, la Regione – ad avviso del ricorrente –
avrebbe inciso sulla posizione dei soggetti sopra indicati,
introducendo un disciplina riconducibile alla competenza esclusiva
dello Stato stabilita dall’art. 117, secondo comma, lettere a) e b),
Cost., senza, peraltro, operare nessun richiamo o rinvio alle
pertinenti norme statali.
Sono, infine, impugnati i commi 11 e 43 del medesimo art. 6 della
legge regionale n. 29 del 2009, i quali, rispettivamente,
stabiliscono che «la Regione promuove intese e azioni congiunte con
gli enti locali, con le altre regioni, con gli uffici centrali e
periferici delle amministrazioni statali, con le istituzioni europee,
le agenzie delle Nazioni Unite competenti nella materia delle
migrazioni», e che «la Regione, in conformita’ alla legislazione
statale, promuove intese volte a facilitare l’ingresso in Italia di
cittadini stranieri per la frequenza di corsi di formazione
professionale o tirocini formativi».
Tali norme sarebbe lesive dell’art. 117, secondo comma, lettere
a) e b), e nono comma, Cost.: la prima perche’ in contrasto con
l’art. 6, commi 2 e 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131
(Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), il quale non
include gli organismi internazionali tra i soggetti con i quali le
Regioni possono instaurare rapporti; entrambe poiche’ assegnerebbero
alle Regioni compiti internazionali in una materia, quella delle
politiche migratorie, che non appartiene alla competenza regionale e
che attiene appunto alla disciplina dei flussi migratori.
2. – Nel giudizio si e’ costituita la Regione Toscana, chiedendo
che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque infondate.
La resistente premette che le disposizioni impugnate incidono
tutte negli ambiti delle attribuzioni legislative regionali, essendo
volte a favorire l’attuazione di politiche territoriali efficaci, con
particolare riferimento all’istruzione, alla sanita’, al lavoro,
all’assistenza sociale, materie tutte di competenza legislativa
concorrente e residuale delle Regioni, ai sensi del terzo e quarto
comma dell’art. 117 della Costituzione.
In particolare, con riferimento alle specifiche censure sollevate
nei confronti degli artt. 2, comma 2, e 6, comma 35, della legge
regionale n. 29 del 2009, la Regione Toscana osserva che le
disposizioni impugnate si limiterebbero a prevedere prestazioni
sociali urgenti ed indifferibili nei confronti di immigrati gia’
presenti sul territorio regionale senza intaccare ne’ le condizioni
di ingresso e soggiorno, ne’ la capacita’ giuridica dello straniero,
mantenendosi nell’ambito della propria competenza in materia di
assistenza sociale e di tutela della salute.
Anche le censure sollevate nei confronti dell’art. 2, comma 4,
della legge regionale n. 29 del 2009 sarebbero prive di fondamento.
La citata disposizione regionale, infatti, estendendo anche ai
cittadini neocomunitari gli interventi di integrazione previsti per i
cittadini extracomunitari, non farebbe altro che favorire detta
integrazione, presupposto imprescindibile per una piena attuazione
delle disposizioni comunitarie in materia di cittadinanza europea.
Essa si collocherebbe all’interno della sfera delle competenze
regionali residuali o concorrenti di cui all’art. 117, terzo e quarto
comma, Cost. (assistenza sociale, istruzione, salute, abitazione),
nel pieno rispetto – espressamente sancito – della normativa
nazionale e comunitaria in materia.
Quanto, poi, alle censure proposte nei confronti dell’art. 6,
comma 51, della legge regionale n. 29 del 2009, la resistente ne
sostiene l’infondatezza, alla luce della considerazione che la norma
impugnata si limiterebbe a prevedere attivita’ di supporto alla rete
informativa gia’ presente ed avviata, tra l’altro, sulla base del
Protocollo d’intesa del 2006 fra l’ANCI (Associazione Nazionale
Comuni Italiani) ed il Ministero dell’Interno, senza intaccare le
competenze statali in tema di rilascio e rinnovo dei permessi di
soggiorno.
Del pari infondate sarebbero, inoltre, le censure sollevate nei
confronti dell’art. 6, comma 55, lettera d), della legge regionale in
esame, posto che la predetta norma si limiterebbe a disciplinare la
materia della salute, di propria competenza, nel pieno rispetto di
quanto stabilito dal legislatore statale.
Quanto, poi, all’art. 6, comma 11, della legge regionale n. 29
del 2009, la resistente sostiene che la suddetta disposizione, nel
prevedere che la Regione possa, nell’ambito delle proprie competenze
connesse alla materia dell’immigrazione, raccordarsi con gli altri
enti, nazionali ed esteri, coinvolti, sarebbe pienamente coerente con
il riparto costituzionale delle competenze di cui all’art. 117, nono
comma, Cost. provvedendo a disciplinare, con norma programmatica,
attivita’ di mero rilievo internazionale nelle materie di propria
competenza, nel pieno rispetto della politica estera dettata dallo
Stato e della disciplina sull’immigrazione parimenti statale.
Infine, sulla base di analoghe argomentazioni, sarebbero prive di
fondamento anche le censure sollevate nei confronti del comma 43 del
medesimo art. 6 della legge regionale n. 29 del 2009, incidendo tale
disposizione su una materia, quella della formazione professionale e
dei tirocini estivi, che rientra nella competenza regionale residuale
ai sensi dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione.
3. – All’udienza pubblica, il ricorrente e la resistente hanno
insistito per l’accoglimento delle conclusioni svolte nelle difese
scritte.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della
legittimita’ costituzionale degli articoli 2, commi 2 e 4, e 6, commi
11, 35, 43, 51 e 55, lettera d), della legge della Regione Toscana 9
giugno 2009, n. 29 (Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe
e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana). Il
ricorrente assume che le citate disposizioni esorbiterebbero dalla
sfera di competenza regionale, incidendo su materie quali la
«condizione giuridica dello straniero», l’«immigrazione», i «rapporti
dello Stato con l’Unione europea», di competenza esclusiva del
legislatore statale, in violazione dell’articolo 117, commi secondo,
lettere a) e b), e nono, della Costituzione.
2. – In particolare, e’ impugnato l’art. 2, comma 2, della legge
regionale citata, nella parte in cui, prevedendo specifici interventi
in favore degli immigrati privi di regolare permesso di soggiorno,
inciderebbe sulla disciplina dell’ingresso e del soggiorno degli
immigrati, di competenza esclusiva del legislatore statale.
2.1. – La questione e’ inammissibile.
Questa Corte ha gia’ avuto occasione di affermare che la delibera
governativa di impugnazione della legge e l’allegata relazione
ministeriale, alla quale si rinvia, devono contenere l’indicazione
delle disposizioni impugnate a pena di inammissibilita’ delle
relative censure. Nella specie, di tale disposizione non si fa alcuna
menzione nella delibera del Consiglio dei ministri (ed in specie
nell’allegata relazione del Ministro per i rapporti con le Regioni)
che dispone l’impugnazione della legge regionale, cosicche’ deve
essere dichiarata inammissibile la relativa questione.
3. – E’, poi, impugnato l’art. 2, comma 4, della medesima legge
regionale, nella parte in cui, disponendo che «gli interventi
previsti dalla presente legge sono estesi anche a cittadini
neocomunitari compatibilmente con le previsioni normative vigenti,
fatte salve norme piu’ favorevoli», violerebbe l’art. 117, secondo
comma, lettera a), Cost. Tale norma, ad avviso del ricorrente,
introdurrebbe una misura concernente i cittadini comunitari,
riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale in
materia di disciplina dei rapporti con l’Unione europea, oltre che in
contrasto con i principi posti in tema di «diritto di asilo e
condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione europea» di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), nel testo modificato dall’art. 37 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito
dalla legge 6 agosto 2008, n.133.
3.1. – La questione non e’ fondata.
La norma regionale censurata si inserisce in un quadro normativo
volto a favorire la piena integrazione anche dei cittadini
neocomunitari, presupposto imprescindibile per l’attuazione delle
disposizioni comunitarie in materia di cittadinanza europea. Con il
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e
dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri), il legislatore statale delegato ha
dato attuazione alla direttiva comunitaria 29 aprile 2004, n.
2004/38/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le
direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE,
75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE), concernente il
diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini
dell’Unione europea e dei loro familiari. Con il predetto decreto
sono stati stabiliti precisi criteri inerenti al diritto di soggiorno
dei cittadini dell’Unione europea, volti a disciplinare il
riconoscimento in favore dei medesimi di una serie di prestazioni
relative a diritti civili e sociali. Le indicazioni contenute nel
citato decreto, tuttavia, devono essere armonizzate con le norme
dell’ordinamento costituzionale italiano che sanciscono la tutela
della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, l’esercizio
del diritto all’istruzione, e, comunque, attengono a prestazioni
concernenti la tutela di diritti fondamentali, spettanti ai cittadini
neocomunitari in base all’art. 12 del Trattato, che impone sia
garantita, ai cittadini comunitari che si trovino in una situazione
disciplinata dal diritto dell’Unione europea, la parita’ di
trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro.
In questa prospettiva, la norma regionale in esame non determina
alcuna lesione delle competenze legislative statali in tema di
rapporti con l’Unione europea, limitandosi ad assicurare anche ai
cittadini neocomunitari quelle prestazioni ad essi dovute
nell’osservanza di obblighi comunitari e riguardanti settori di
propria competenza, concorrente o residuale, riconducibili al settore
sanitario, dell’istruzione, dell’accesso al lavoro ed all’edilizia
abitativa e della formazione professionale.
4. – Il Presidente del Consiglio dei ministri deduce, inoltre,
l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 6, comma 35, della legge
regionale n. 29 del 2009, nella parte in cui dispone che, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, della legge
regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e
servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), «tutte le
persone dimoranti nel territorio regionale, anche se prive di titolo
di soggiorno, possono fruire degli interventi socio assistenziali
urgenti ed indifferibili, necessari per garantire il rispetto dei
diritti fondamentali riconosciuti ad ogni persona in base alla
Costituzione ed alle norme internazionali». Detta norma, infatti,
riconoscerebbe allo straniero irregolarmente presente in Italia una
serie di prestazioni non individuate puntualmente, riservando alla
Regione la fissazione dei criteri per identificare i caratteri
dell’urgenza e dell’indifferibilita’, quindi, lo stesso contenuto di
tali prestazioni, e dando vita cosi’ ad un sistema
socio-assistenziale parallelo per gli stranieri non presenti
regolarmente nel territorio dello Stato, in violazione dell’art. 117,
secondo comma, lettere a) e b), Cost., oltre che dell’art. 35, comma
3, e dell’art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998.
4.1. – La questione non e’ fondata.
Questa Corte ha gia’ piu’ volte affermato che «lo straniero e’
[…] titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione
riconosce spettanti alla persona» (sentenza n. 148 del 2008) ed in
particolare, con riferimento al diritto all’assistenza sanitaria, ha
precisato che esiste «un nucleo irriducibile del diritto alla salute
protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignita’
umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni
prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l’attuazione di
quel diritto». Quest’ultimo deve percio’ essere riconosciuto «anche
agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme
che regolano l’ingresso ed il soggiorno nello Stato, pur potendo il
legislatore prevedere diverse modalita’ di esercizio dello stesso»
(sentenza n. 252 del 2001). Il legislatore statale, con il d.lgs. n.
286 del 1998, ha recepito tale impostazione, statuendo, in specie
all’art. 35, comma 3, che «ai cittadini stranieri presenti sul
territorio nazionale, non in regola con le norme relative
all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici
ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o
comunque essenziali, ancorche’ continuative, per malattia ed
infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a
salvaguardia della salute individuale e collettiva», assicurando
altresi’ la tutela sociale della gravidanza e della maternita’, a
parita’ di trattamento con le cittadine italiane, la tutela della
salute del minore, le vaccinazioni, gli interventi di profilassi
internazionale, la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie
infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai.
In questo quadro si colloca la norma regionale censurata, la
quale, in attuazione dei principi fondamentali posti dal legislatore
statale in tema di tutela della salute, provvede ad assicurare anche
agli stranieri irregolari le fondamentali prestazioni sanitarie ed
assistenziali atte a garantire il diritto all’assistenza sanitaria,
nell’esercizio della propria competenza legislativa, nel pieno
rispetto di quanto stabilito dal legislatore statale in tema di
ingresso e soggiorno in Italia dello straniero, anche con riguardo
allo straniero dimorante privo di un valido titolo di ingresso.
5. – Viene, inoltre, impugnato l’art. 6, comma 51, della citata
legge regionale, nella parte in cui stabilisce che «la rete regionale
di sportelli informativi supporta i comuni nella sperimentazione,
avvio ed esercizio delle funzioni relative al rilascio dei titoli di
soggiorno; promuove inoltre il coordinamento tra gli enti locali per
lo sviluppo dei servizi volti a facilitare e semplificare i rapporti
tra i cittadini stranieri e la pubblica amministrazione». Cosi’
disponendo, essa inciderebbe sulle materie «condizione giuridica
dello straniero» ed «immigrazione», in violazione dell’art. 117,
secondo comma, lettere a) e b), Cost. poiche’ non si limiterebbe a
garantire un supporto nell’informazione relativa agli adempimenti per
il rilascio ed il rinnovo dei permessi di soggiorno, ma estenderebbe
i compiti di detta rete regionale a funzioni che le norme statali non
attribuiscono ai Comuni, in contrasto con quanto statuito dall’art.
5, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, che demanda alle Questure
le funzioni di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno.
5.1. – Anche tale questione non e’ fondata.
La norma impugnata disciplina una mera attivita’ di supporto alla
rete informativa gia’ presente ed avviata, tra l’altro, sulla base
del Protocollo d’intesa stipulato nel 2006 fra l’ANCI (Associazione
Nazionale Comuni Italiani) ed il Ministero dell’Interno, con il quale
si e’ dato inizio ad una sperimentazione volta ad attribuire
progressivamente competenze ai Comuni per quanto riguarda
l’istruttoria relativa al rilascio ed al rinnovo del permesso di
soggiorno.
Essa, pertanto, lungi dal regolare aspetti propriamente incidenti
sulla materia dell’immigrazione, si limita a prevedere una forma di
assistenza in favore degli stranieri presenti sul territorio
regionale che si sostanzia nel mero affidamento agli enti locali di
quegli adempimenti che, nell’ambito dei procedimenti di richiesta e
rinnovo di permesso di soggiorno e di carta di soggiorno,
diversamente sarebbero stati svolti direttamente dagli stessi
richiedenti (sentenza n. 156 del 2006), nel pieno rispetto delle
competenze statali di cui all’art. 5, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 286
del 1998 .
La Regione, peraltro, gia’ dal 5 marzo 2008 ha provveduto a
regolare forme di assistenza ed implementazione della rete di
sportelli informativi per gli stranieri, avviando un progetto
delineato nel Protocollo d’intesa stipulato con l’ANCI e poi ampliato
con il successivo Protocollo stipulato tra Regione Toscana e ANCI
Toscana in data 8 febbraio 2010, in vista dell’obiettivo di fornire
un’attivita’ di mero supporto e sostegno alla gia’ esistente rete di
assistenza ai cittadini stranieri, in armonia con quanto stabilito,
peraltro, nel citato Protocollo d’intesa stipulato nel 2006 fra
l’ANCI ed il Ministero dell’Interno.
6. – E’, poi, censurato l’art. 6, comma 55, lettera d), della
legge regionale n. 29 del 2009, nella parte in cui garantisce
l’iscrizione al servizio sanitario regionale anche agli stranieri che
abbiano proposto ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di
diniego del permesso di soggiorno per riconoscimento dello status di
rifugiato, richiesta di asilo, protezione sussidiaria o per ragioni
umanitarie. Cosi’ disponendo, la Regione – ad avviso del ricorrente –
avrebbe inciso sulla posizione dei soggetti sopra indicati, la cui
regolamentazione spetterebbe alla competenza dello Stato, ai sensi
dell’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), Cost., senza,
peraltro, operare alcun richiamo o rinvio alle pertinenti norme
statali.
6.1. – La questione non e’ fondata.
Tale norma, al pari dell’art. 6, comma 55, si inserisce in un
contesto normativo caratterizzato dal riconoscimento in favore dello
straniero, anche privo di un valido titolo di soggiorno, di un nucleo
irriducibile di tutela del diritto alla salute protetto dalla
Costituzione come ambito inviolabile della dignita’ umana. Al di la’
delle indicazioni generali contenute nel citato art. 35, comma 3, del
d.lgs,. n. 286 del 1998, in tema di assistenza sanitaria, occorre
ricordare che, con particolare riferimento alla categoria di soggetti
presi in considerazione dalla norma regionale in esame, l’art. 34,
comma 1, lettera b), del medesimo decreto prescrive l’iscrizione al
servizio sanitario nazionale degli stranieri che abbiano richiesto il
rinnovo del titolo di soggiorno anche per asilo politico, per asilo
umanitario o per richiesta di asilo. A chiarificazione dell’esatta
portata della norma appena richiamata il Ministero della Sanita’, con
una circolare del 24 marzo 2000, n. 5, al punto I.A.6., ha precisato
che l’iscrizione obbligatoria al servizio sanitario nazionale di
coloro che abbiano presentato richiesta di asilo sia politico che
umanitario e’ prescritta per tutto il «periodo che va dalla richiesta
all’emanazione del provvedimento, incluso il periodo dell’eventuale
ricorso contro il provvedimento di diniego del rilascio del permesso
di soggiorno».
In considerazione di tali prescrizioni, appare evidente che la
norma regionale impugnata si limita a disciplinare la materia della
tutela della salute, per la parte di propria competenza, nel pieno
rispetto di quanto stabilito dal legislatore statale in ordine alla
posizione dei soggetti sopra indicati, alle cui norme implicitamente
fa rinvio.
7. – Sono, infine, censurati i commi 11 e 43 dell’art. 6, nella
parte in cui, il primo stabilisce che «La Regione promuove intese e
azioni congiunte con gli enti locali, con le altre regioni, con gli
uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali, con le
istituzioni europee, le agenzie delle Nazioni Unite competenti nella
materia delle migrazioni»; il secondo dispone che «La Regione, in
conformita’ alla legislazione statale, promuove intese volte a
facilitare l’ingresso in Italia di cittadini stranieri per la
frequenza di corsi di formazione professionale o tirocini formativi».
Secondo la difesa dello Stato, entrambe le disposizioni sarebbero
illegittime: la prima perche’ in contrasto con l’art. 117, secondo
comma, lettere a) e b), e nono comma, Cost. e con l’art. 6, commi 2 e
3, della legge n. 131 del 2003, il quale non include gli organismi
internazionali tra i soggetti con i quali le Regioni possono
instaurare rapporti; entrambe poiche’ assegnerebbero alle Regioni, in
contrasto con quanto stabilito dal predetto art. 117, secondo comma,
lettere a) e b), e nono comma, Cost., compiti internazionali in una
materia, quella delle politiche migratorie, che non appartiene alla
competenza regionale e che attiene alla disciplina dei flussi
migratori.
7.1. – Anche le predette questioni non sono fondate.
Questa Corte ha ripetutamente affermato, quanto al potere estero
delle Regioni, che esso si risolve in «attivita’ di mero rilievo
internazionale», che corrispondono a quelle attivita’ compiute con
omologhi organismi esteri «aventi per oggetto finalita’ di studio o
di informazione (in materie tecniche) oppure la previsione di
partecipazione a manifestazioni dirette ad agevolare il progresso
culturale o economico in ambito locale, ovvero, infine,
l’enunciazione di propositi intesi ad armonizzare unilateralmente le
rispettive condotte» (sentenza n. 454 del 2007), nelle materie di
competenza regionale, ovvero in quelle azioni finalizzate al raccordo
delle proprie attivita’ – sempre nelle materie di propria competenza
– con iniziative dell’amministrazione statale, dell’Unione europea o
anche degli organismi internazionali (sentenza n. 131 del 2008), che
siano ovviamente adottate nel rispetto dei principi della politica
estera fissati dallo Stato.
Sulla base di tali premesse, risulta evidente che le censure
sollevate nei confronti delle citate disposizioni regionali sono
prive di fondamento.
Infatti, quanto al comma 11 dell’art. 6, esso non fa altro che
raccordare l’attivita’ della Regione, nelle materie di propria
competenza, con quella delle altre Regioni, delle amministrazioni
statali, delle istituzioni europee e degli organismi internazionali,
in vista del piu’ efficace perseguimento, in via puramente indiretta
ed accessoria, delle finalita’ delineate dal legislatore statale in
tema di politiche migratorie.
Quanto, poi, al comma 43 del medesimo art. 6, l’obiettivo della
norma e’ chiaramente quello di consentire alla Regione di promuovere
intese (al fine di agevolare la frequenza degli stranieri ai corsi di
formazione professionale o tirocini formativi), che si riferiscono ad
un ambito di competenza legislativa regionale residuale,
corrispondente appunto alla formazione professionale, peraltro
espressamente da realizzare «in conformita’ alla legislazione
statale» e cioe’ nel pieno rispetto dei principi della politica
estera fissati dallo Stato.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 2, comma 2, legge della Regione Toscana 9
giugno 2009, n. 29 (Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe
e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana), promossa,
in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della
Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il
ricorso indicato in epigrafe;
Dichiara non fondate le questioni di legittimita’ costituzionale
degli articoli 2, comma 4, e 6, commi 11, 35, 43, 51 e 55, lettera
d), della medesima legge della Regione Toscana n. 29 del 2009,
promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso
indicato in epigrafe, in riferimento all’articolo 117, secondo comma,
lettere a) e b), e nono comma, della Costituzione.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Tesauro

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Recante modifica del regolamento (UE) n. 1272/2009 recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’acquisto e la vendita di prodotti agricoli all’intervento pubblico

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), in particolare l’articolo 43, lettere a) e d), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) I requisiti che devono soddisfare i cereali per essere ammissibili
all’intervento pubblico ed i metodi da utilizzare per l’esecuzione delle prove per determinare detta ammissibilità,
ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione ( 2 ), sono riportati nell’allegato
I, parti da I a VIII e XII del suddetto regolamento. Alcuni di questi metodi sono stati oggetto di modifiche messe a punto dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN). Per tenere conto dell’evoluzione di alcuni di questi metodi e per privilegiare le norme europee, occorre adattare
i suddetti metodi. Per garantire un’applicazione identica
e costante di questi metodi nel corso di uno stesso periodo d’intervento, occorre prevedere che i suddetti metodi corrispondano a quelli in vigore il primo giorno della campagna di commercializzazione.
(2) Il metodo di riferimento per la determinazione degli elementi
che non sono cereali di base di qualità perfetta, attualmente menzionato nella parte IV dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1272/2009, è descritto nella parte V del suddetto allegato. Il punto 1 della parte V, relativo al frumento tenero, al frumento duro e all’orzo, è stato aggiornato nell’ambito della norma europea EN 15587:2008. È opportuno fare riferimento a tale norma nel punto suddetto.
(3) L’allegato I, parte III, del regolamento (UE) n. 1272/2009 definisce gli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta e gli elementi da prendere in considerazione
per tipo di cereale per definire le impurità. A fini di chiarezza e di coerenza con la norma europea EN 15587:2008, occorre adattare alcune definizioni e spostare
alcune sottorubriche da una categoria all’altra. A seguito di questi cambiamenti di sottorubriche occorre anche modificare la parte II dell’allegato I, relativa ai requisiti qualitativi minimi.
(4) Il metodo internazionale ISO 712:1998, attualmente menzionato nell’allegato I, parte IV, del regolamento (UE) n. 1272/2009 come uno dei metodi per la determinazione
del tenore di umidità, è stato aggiornato, per i cereali diversi dal granturco, nell’ambito della norma europea
e internazionale EN ISO 712:2009. È opportuno fare riferimento alla norma suddetta. Per il granturco, occorre tenere conto dell’aggiornamento nell’ambito della norma europea ed internazionale EN ISO 6540:2010. Inoltre, occorre anche eliminare la parte VI dell’allegato I che non ha più ragione d’essere e adattare, di conseguenza,
il paragrafo 3 della parte XII dell’allegato I.
(5) Il metodo di riferimento per la determinazione del tenore di proteine nel chicco di frumento tenero, attualmente menzionato nell’allegato I, parte IV, del regolamento (UE) n. 1272/2009, è quello riconosciuto dall’Associazione internazionale di scienza e tecnologia dei cereali (ICC), le cui norme figurano nella rubrica n. 105/2. In seguito ai lavori del CEN, occorre sostituire questo metodo con la norma europea e internazionale EN ISO 20483:2006 ed estenderla al chicco di frumento duro. Occorre altresì prevedere, come metodo alternativo, la norma CEN ISO/TS 16634-2:2009.
(6) L’indice di Zélény sul chicco di frumento tenero determinato
secondo il metodo internazionale ISO 5529:1992, attualmente menzionato nell’allegato I, parte IV, del regolamento
(UE) n. 1272/2009, è stato aggiornato nell’ambito della norma europea e internazionale EN ISO 5529:2009. È opportuno fare riferimento alla norma suddetta.
(7) L’indice di caduta di Hagberg determinato secondo il metodo internazionale ISO 3093:2004, attualmente menzionato nell’allegato I, parte IV, del regolamento (UE) n. 1272/2009, è stato aggiornato nell’ambito della norma europea e internazionale EN ISO 3093:2009. È opportuno fare riferimento alla norma suddetta.
(8) Il metodo di riferimento per la determinazione del tasso dei chicchi bianconati di frumento duro, attualmente menzionato nell’allegato I, parte IV, del regolamento (UE) n. 1272/2009, è descritto nella parte VIII del suddetto
allegato. In seguito ai lavori del CEN, occorre sostituire
questo metodo con il metodo europeo EN 15585:2008. Occorre fare riferimento alla norma suddetta
ed eliminare la parte VIII dell’allegato I.
(9) Il metodo internazionale di riferimento ISO 7971/2:1995 per la determinazione del peso specifico, attualmente menzionato nell’allegato I, parte IV, del regolamento (UE) n. 1272/2009, è stato aggiornato nell’ambito della norma europea e internazionale EN ISO 7971/3:2009. È opportuno fare riferimento alla norma suddetta.

Occorre che il presente regolamento si applichi a partire dalla data in cui le disposizioni del regolamento (UE) n. 1272/2009 diventano applicabili per i cereali.
(11) Tuttavia, per permettere agli Stati membri di attuare le modifiche o gli aggiornamenti introdotti dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le impuritÃ
e i rinvii alla norma EN 15587, si deve prevedere un congruo termine per l’applicazione di talune disposizioni. Dette modifiche dovrebbero pertanto applicarsi solo a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2011/2012.
(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1272/2009 è così modificato:
1) l’articolo 7 è modificato come segue:
a) al paragrafo 2, il primo trattino è sostituito dal testo seguente:
«— cereali: all’allegato I, parti III, IV, V, VII e XII,»;
b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Per determinare la qualità dei cereali offerti o presentati
all’intervento, i metodi da utilizzare sono quelle descritti nell’allegato I stabiliti, se del caso, nell’ambito delle norme europee e/o internazionali, nella loro ultima versione in vigore il primo giorno di ciascuna campagna di commercializzazione.»;
2) l’allegato I è modificato secondo l’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2010.
Tuttavia, l’articolo 1, punto 2, relativamente alla parte II, punto B, alla parte III, alla parte IV, lettera a), e alla parte V dell’allegato
I del regolamento (UE) n. 1272/2009, si applica a decorrere
dal 1 o luglio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2010, n. 144

Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento della funzione pubblica aventi durata superiore a novanta giorni, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 209 del 7-9-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE ED IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, e successive modificazioni, recante l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 5 novembre 2004, e successive modificazioni, recante l’organizzazione e il funzionamento del Dipartimento della funzione pubblica nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, in data 12 gennaio 2010, concernente le linee di indirizzo per l’attuazione dell’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69; Tenuto conto che ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle citate linee di indirizzo sono fatti salvi i termini dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di legge; Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle strutture del Dipartimento della funzione pubblica; Considerato che sussistono le motivazioni previste dall’articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le quali i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere superiori a novanta giorni; Acquisite le relazioni giustificative riferite a ciascuno dei singoli procedimenti amministrativi peri quali e’ stabilito un termine di conclusione superiore a novanta giorni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2010; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza del 14 giugno 2010; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2010; A d o t t a n o il seguente regolamento: Art. 1 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza del Dipartimento della funzione pubblica che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d’ufficio i cui termini siano superiori a novanta giorni. 2. Ciascun procedimento si conclude nel termine stabilito nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 3. E’ abrogata la previsione che si riferisce al decreto di ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, contenuta nella tabella relativa all’Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1998, n. 310, recante norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 luglio 2010 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Brunetta Il Ministro per la semplificazione normativa Calderoli Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 286

Avvertenza:
– II testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e’ operante il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Riferimenti normativi
– Si riporta il testo dell’art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attivita’ di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»:
«Art. l7 (Regolamenti). – 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche’ dei regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) omissis.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l’esercizio della potesta’ regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L’organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d’intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l’amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita’ eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell’organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita’
dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all’espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
– Si riporta il testo dell’art. 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). – 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza,
ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l’adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, adottati ai sensi dell’art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l’innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita’
dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita’ del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l’immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita’ di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita’ ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e’ ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 17, i termini
di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono
essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non
superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita’ non attestati in documenti gia’ in possesso
dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell’art. 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell’amministrazione e’ disciplinata dal codice del
processo amministrativo.
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini
costituisce elemento di valutazione della responsabilita’
dirigenziale.».
– Il decreto legislativo 30 luglio1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l ° settembre 1999, n.
205, S.O.
– Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture
generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2002, n.
207, S.O.
– Il decreto ministeriale 5 novembre 2004 recante
«Organizzazione e funzionamento del Dipartimento della
funzione pubblica nell’ambito della Presidenza del
Consiglio dei Ministri» e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 febbraio 2005, n. 34, S.O.
– Il decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione 11 gennaio 2010, recante
«Approvazione delle linee di indirizzo per l’attuazione
dell’art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69.» e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2010, n. 76,
S.O.
Note all’art. 1:
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
giugno 1998, n. 310 (Regolamento recante norme di
attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, relativamente all’individuazione dei termini e
delle unita’ organizzative responsabili dei procedimenti
amministrativi di competenza del Dipartimento della
funzione pubblica), e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 agosto 1998, n. 199.

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