REGIONE PIEMONTE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2010, n. 3 Regolamento regionale recante: «Disciplina del patto di stabilita’ interno degli enti locali piemontesi per l’anno 2010».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 36 del 11-9-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
n. 6 dell’11 febbraio 2010)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli artt. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
Visto l’art. 7-ter, comma 11, della legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l’art. 7-quater, comma 7 della legge 9 aprile 2009, n. 33;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1-13185 dell’8
febbraio 2010;

Emana

il seguente regolamento:
Regolamento regionale recante: "Disciplina del patto di
stabilita’ interno degli enti locali piemontesi per l’anno 2010".
Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in applicazione degli artt. 77-ter,
comma 11, della legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria), e 7-quater, comma 7 della legge 9 aprile
2009, n. 33 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei
settori industriali in crisi) oltre che dell’art. 17, comma 1,
lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della
Costituzione) – disciplina il Patto di stabilita’ interno per gli
enti locali piemontesi per l’anno 2010.

Art. 2 Enti destinatari 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle province ed ai comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti. 2. Ai fini del comma 1 per i comuni si considera la popolazione residente calcolata in base ai dati dell’Istituto nazionale di statistica al 31 dicembre 2008. 3. Le province ed i comuni commissariati ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali), sono soggetti alle disposizioni previste dal presente regolamento dall’anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. 3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli enti locali commissariati ai sensi dell’art. 141 del deccreto legislativo n. 267/2000.

Art. 3

O b i e t t i v i

1. Gli obbiettivi del Patto di stabilita’ interno per l’anno
2010, espresso in termini di saldo finanziario di competenza mista ai
sensi dell’art. 77-bis, comma 5, della legge n. 133/2008, sono
decterminati, per ciascuna provincia e per ciascun comune,
nell’allegato A.
2. Al fine di garantire, contestualmente, il pieno utilizzo della
capacita’ finanziaria degli enti locali piemontesi ed il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica, gli obiettivi di cui al comma 1 possono
essere modificati con deliberazione della Giunta regionale, previo
assenso espresso dagli enti interessati in conformita’ del proprio
ordinamento giuridico. In tal caso la Regione provvede
tempestivamente a comunicare agli enti interessati il nuovo
obiettivo. Nella ridefinizione degli obiettivi si tiene conto, in via
prioritaria, dell’esigenza di riallocazione delle risorse in ragione
della dimensione territoriale dei servizi pubblici erogati dagli enti
locali e degli indirizzi della programmazione regionale strategica.
3. Il bilancio di previsione delle province e dei comuni soggetti
al Patto di stabilita’ interno e’ approvato iscrivendo le previsioni
di entrata e spesa in misura tale che sia garantito il rispetto delle
regole che disciplinano il Patto medesimo. A tal fine, i predetti
enti sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito
prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli
aggregati rilevanti ai fini del Patto. Le province ed i comuni
adeguano i propri documenti contabili entro trenta giorni dalla
comunicazione, da parte della Regione, dei nuovi obiettivi ai sensi
del comma 2.
4. Nel caso di modifica degli obiettivi ai sensi del comma 2, la
Regione garantisce, comunque, il rispetto dell’obiettivo aggregato
del comparto degli enti locali piemontesi, quale risultante dalla
comunicazione effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze
– Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi
dell’art. 77-ter, comma 11, della legge n. 133/2008. La Regione,
qualora la normativa statale lo consenta, effettua
altresi’ interventi compernsivi, a valere sul proprio bilancio, per
garantire il rispetto del predetto obbiettivo aggregato.
5. La Regione rettifica, anche d’ufficio, gli obiettivi di cui al
comma 1 laddove cio’ sia necessario per adeguarne la misura ai dati
comunicati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 4

Incentivi e sanzioni

1. Agli enti il cui obiettivo e’ modificato, ai sensi dell’art. 3
comma 2, in senso peggiorativo, e’ riconosciuta, a valere sugli
obiettivi del Patto di stabilita’ interno relativo anni successivi al
2010, una premialita’ garantita dalla Regione e ripartita secondo un
profilo temporale definito dalla Regione previa consultazione con gli
enti stessi.
2. Agli enti di cui al comma 1 la Regione puo’ riconoscere un
maggior punteggio nei bandi per la concessione di finanziamenti
specifici.
3. Gli enti il cui obiettivo e’ modificato, ai sensi dell’art. 3
comma 2, in senso migliorativo, garantiscono il rientro secondo un
profilo temporale definito dalla Regione previa consultazione con gli
enti stessi.
4. Nel caso in cui l’obiettivo aggregato del comparto degli enti
locali piemontesi soggetti al Patto di stabilita’ interno, quale
risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell’economia
e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
ai sensi dell’art. 77-ter, comma 11, della legge n. 133/2008, sia
rispettato, non si applicano le sanzioni previste dalla normativa
statale. La Regione, anche attraverso l’applicazione di sanzioni
regionali, impone agli enti che non abbiano rispettato gli obiettivi
determinati ai sensi dell’art. 3 il rientro dallo sforamento
nell’anno 2011. E’ fatta salva l’erogazione delle premialita’
previste dalla normativa statale.
5. Nel caso in cui l’obiettivo aggregato del comparto degli enti
locali piemontesi soggetti al Patto di stabilita’ interno non sia
rispettato, le sanzioni previste dalla normativa statale si applicano
secondo le modalita’ previste dal comma 7. Sono fatti salvi gli
eventuali interventi regionali compensativi, secondo quanto previsto
dall’art. 3, comma 4, secondo periodo.
6. Agli enti che registrano a fine esercizio un saldo migliore
dell’obiettivo ad essi assegnato ai sensi dell’art. 3 puo’ essere
comminata una penalita’ a valere sugli obiettivi del Patto di
stabilita’ interno relativo all’anno 2011 modulata in ragione
dell’entita’ della differenza fra i due predetti valori. La penalita’
non e’ applicata laddove tale differenza sia inferiore ad una soglia
definita con le modalita’ di cui al comma 7.
7. Le modalita’ di applicazione degli incentivi e delle sanzioni
di cui al presente articolo sono determinate in sede di disciplina
regionale del Patto di stabilita’ interno per l’anno 2011, previo
parere del Consiglio delle autonomie locali ovvero, nelle more della
costituzione di quest’ultimo, della Conferenza Regione-Autonomie
locali, da esprimere entro quindici giorni dal ricevimento della
proposta.

Art. 5 Monitoraggio 1. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilita’ interno per l’anno 2010 le province ed i comuni soggetti al Patto di stabilita’ interno trasmettono trimestralmente, entro trenta giorni dal termine del periodo di riferimento, alla struttura regionale competente in materia, le informazioni dettagliate secondo il prospetto di cui al comma 4 del presente articolo, utilizzando il sistema web appositamente predisposto. Le province ed i comuni di cui all’art. 2, comma 3, comunicano tempestivamente la propria situazione di commissariamento. 2. Entro il termine perentorio del 31 marzo 2011, le province ed i comuni soggetti al Patto di stabilita’ interno trasmettono alla struttura regionale competente, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario. La mancata trasmissione della certificazione entro il predetto termine costituisce inadempimento al Patto di stabilita’ interno. 3. Entro il 31 maggio 2011 la Regione comunica al Ministero dell’economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica. 4. I prospetti e le modalita’ tecniche per l’effettuazione delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Presidente della Giunta regionale. Le informazioni previste dai commi 1, 2 e 3 sono messe a disposizione dell’Unione delle Province d’Italia (UPI) e dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI).

Art. 6

U r g e n z a

1. Il presente regolamento e’ dichiarato urgente ai sensi
dell’art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
farlo osservare.
Torino, 8 febbraio 2010

BRESSO

(Omissis).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

REGIONE LAZIO LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2009, n. 26 Disciplina delle iniziative regionali di promozione della conoscenza del patrimonio e delle attivita’ culturali del Lazio.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 35 del 4-9-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio
n. 41 del 7 novembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Finalita’ e oggetto

1. La Regione, in attuazione degli artt. 7, comma 2, lettera h) e
9 dello Statuto, promuove e sostiene la conoscenza del patrimonio e
delle attivita’ culturali del Lazio, al fine di valorizzarne in
particolare la storia, l’identita’, il pluralismo delle espressioni e
l’integrazione nel contesto nazionale ed internazionale.
2. Per il raggiungimento delle finalita’ di cui al comma 1, la
presente legge disciplina un sistema coordinato di iniziative di
marketing territoriale per far conoscere e promuovere le numerose
opportunita’ culturali del territorio.

Art. 2

Tipologia delle iniziative

1. Il sistema coordinato di cui all’art. 1, comma 2, comprende
iniziative funzionali al rafforzamento dell’identita’ e della
competitivita’ territoriale e all’aumento dell’attrattivita’ del
patrimonio e delle attivita’ culturali del Lazio nei confronti dei
potenziali flussi di utenza, sia individuale che organizzata, e in
particolare:
a) la promozione degli attrattori culturali definiti ai sensi
dell’art. 56 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 relativo alla
valorizzazione e promozione del territorio delle province del Lazio
tramite i beni culturali;
b) la realizzazione di campagne promozionali in Italia e
all’estero con riferimento ai beni ed alle attivita’ culturali del
Lazio;
c) la promozione di conferenze, di dibattiti, di seminari, di
convegni e di congressi;
d) l’ideazione e la realizzazione di prodotti audiovisivi e
supporti editoriali e la diffusione di pubblicazioni ed altro
materiale informativo utile ad una efficace campagna di
comunicazione;
e) l’attivazione, diretta o in convenzione, di strumenti di
comunicazione con particolare riferimento alle nuove tecnologie
digitali;
f) la qualificazione e la valorizzazione di percorsi storici e
di itinerari culturali.

Art. 3

Criteri e modalita’ per l’attuazione del
sistema coordinato delle iniziative

1. Per l’attuazione del sistema coordinato delle iniziative di
cui all’art. 2, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore
competente in materia di cultura, previo parere espresso della
commissione consiliare competente in materia, determina con propria
deliberazione specifici criteri e modalita’ in modo da garantire
uguali opportunita’ sul territorio regionale e favorire l’armonico
sviluppo dell’intera Regione, riducendo gli squilibri esistenti.

Art. 4 Programma annuale delle iniziative 1. La Giunta regionale, sulla base dei criteri e delle modalita’ di cui all’art. 3, adotta con propria deliberazione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell’articolo 5, il programma annuale delle iniziative, anche sulla base di accordi ed intese con gli enti locali ed il Ministero competente in materia di beni e attivita’ culturali.

Art. 5 Disposizione finanziaria 1. Ai fini dell’attuazione della presente legge si provvede attraverso l’istituzione, nell’ambito dell’UPB G11, del capitolo denominato «Iniziative per la promozione del patrimonio e delle attivita’ culturali del Lazio» con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2009, pari a 50 mila euro, alla cui copertura si provvede mediante la riduzione di pari importo dal capitolo G23520. La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 23 ottobre 2009 MARRAZZO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7-07-10 Ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15-12-99, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche. Esercizio finanziario 2009.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 233 del 5-10-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia
di tutela delle minoranze linguistiche storiche e in particolare gli
articoli 9 e 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n.
345, recante il regolamento di attuazione della citata legge n.
482/99, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
30 gennaio 2003, n. 60;
Visto in particolare l’art. 8, comma 1, del predetto regolamento,
che prevede l’emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri di un decreto relativo ai criteri per l’attribuzione e la
ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n.
482/99, con cadenza triennale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4
ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258, del 6
novembre 2007, concernente i criteri di ripartizione dei fondi di cui
agli articoli 9 e 15 della legge n. 482/99, relativo al triennio
2008-2010;
Visto il decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 (Norme di
attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia
per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e
della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione)
che prevede una assegnazione speciale annuale per l’esercizio delle
funzioni amministrative connesse all’attuazione delle disposizioni
degli articoli 9 e 15 della legge n. 482/99;
Visti i protocolli d’intesa, stipulati ai sensi dell’art. 8, comma
4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001,
n. 345, dalle Regioni e dalla Provincia autonoma di Trento, con i
quali lo Stato e le Regioni si sono impegnati a collaborare in fase
di istruttoria, di erogazione dei fondi e di successiva
rendicontazione dei progetti di intervento presentati dai soggetti di
cui al comma 3 del citato art. 8;
Viste le note delle Amministrazioni statali con le quali sono stati
trasmessi, ai sensi del comma 2, dell’art. 8, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 345/2001, i progetti di intervento e
richiesti i relativi finanziamenti;
Viste, altresi’, le note delle Regioni, con le quali sono stati
trasmessi, ai sensi del comma 3 del citato art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 345/2001, i progetti di intervento
presentati dagli enti locali, nonche’ quelli presentati dalle Regioni
ai sensi del comma 5;
Accertato che gli enti locali e territoriali cui sono ripartite le
somme sono compresi nelle delimitazioni territoriali operate ai sensi
dell’art. 3 della citata legge n. 482/99, ovvero ai sensi del comma
5, dell’art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
345/2001;
Sentito, ai sensi dell’art. 12 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 345/2001, il Comitato tecnico consultivo per
l’applicazione della legislazione in materia di minoranze
linguistiche storiche, come risulta dal verbale del giorno 12 maggio
2010;
Sentita, ai sensi dell’art. 5 del sopra citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2007, la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1977, n.
281, che ha espresso parere nella seduta dell’ 8 luglio 2010;
Ritenuto di assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi
del sopra citato decreto legislativo n. 223/2002, la somma di euro
465.434,00;
Visto il comma 6 del citato art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 345/2001, secondo cui le somme previste dagli articoli
9 e 15 della legge n. 482 del 1999 sono ripartite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che sulla base delle valutazioni svolte in sede di
istruttoria dei progetti e’ risultato necessario rimodulare le
ripartizioni dei fondi nell’ambito degli impegni di spesa assunti per
euro 1.074.920,00 sul capitolo 5210 e per euro 1.191.996,00 sul
capitolo 5211 della Tabella 2 del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Considerato che con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze n. 116750 del 4 dicembre 2009, registrato dalla Corte dei
conti il 29 dicembre 2009, registro n. 6, foglia n. 339, la somma
relativa alla spesa riguardante i progetti presentati dalle
Amministrazioni dello Stato di euro 5.500,00 gravante sul capitolo
5211 e’ stata assegnata, ai sensi della legge n. 482/92 – Minoranze
linguistiche – sul capitolo 2115 – Presidenza del Consiglio dei
Ministri – in termini di competenza e di cassa;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 giugno 2008 e 10 giugno 2010, con i quali sono state delegate
alcune funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro
per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale ed, in
particolare, l’art. 1, comma 1, lettera g), del decreto del 13 giugno
2008, relativo alla delega di funzioni e dell’azione legislativa in
materia di minoranze linguistiche;

Decreta:

Art. 1

1. I finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n.
482/99, relativi all’anno 2009, pari ad euro 2.272.416,00 sono
ripartiti come indicato nell’elenco allegato al presente decreto.
2. All’importo da liquidare e trasferire alle Regioni, nonche’
all’Universita’ degli Studi di Cagliari e Udine, come indicato
nell’allegato elenco, ai sensi del comma 7, dell’art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 e dei
protocolli d’intesa, si provvede mediante utilizzo delle somme
iscritte nel conto dei residui, per l’anno 2010, dei capitoli n. 5210
e n. 5211 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, nel modo seguente:
per euro 1.074.903,00 sul capitolo n. 5210 con riferimento alle
suddette assegnazioni: Regione Calabria (Euro 50.000,00) – Regione
Molise (Euro 99.325,00) – Regione Piemonte (Euro 164.372,00) –
Regione Puglia (Euro 194.000,00) – Regione Sardegna (Euro 195.443,00)
– Provincia autonoma di Trento (Euro 104.720,00) – Regione Valle
d’Aosta (Euro 200.000,00) – Regione Veneto (Euro 20.543,00) –
Universita’ di Udine (Euro 20.000,00) – Universita’ di Cagliari (Euro
26.500,00);
per euro 1.191.996,00 sul capitolo n. 5211 con riferimento alle
suddette assegnazioni: Regione Calabria (Euro 30.240,00) – Regione
Piemonte (Euro 34.253,00) – Regione Puglia (Euro 15.500,00) – Regione
Sardegna (Euro 611.493,00) – Regione Veneto (Euro 35.076,00) –
Regione Friuli Venezia Giulia (Euro 465.434,00).

Art. 2 1. Il trasferimento delle somme spettanti agli enti di cui al comma 3 dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 e’ effettuato dalle regioni nel rispetto delle procedure previste dal predetto decreto e dai rispettivi protocolli d’intesa di cui al comma 4 del medesimo art. 8.

Art. 3

1. Il finanziamento previsto dall’art. 9 della legge 15 dicembre
1999, n. 482, relativo all’anno 2009, per le amministrazioni dello
Stato e’ di Euro 5.500,00 cosi’ ripartito:
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissariato del Governo
nella Regione del Friuli-Venezia Giulia Euro 5.500,00.
2. Al finanziamento previsto dal comma 1, pari ad euro 5.500, si
provvede mediante utilizzo delle somme iscritte nel conto dei
residui, per l’anno 2010, del capitolo n. 2115 dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 7 luglio 2010

p. il Presidente del Consiglio dei Ministri
il Ministro per i rapporti con le regioni
per la coesione territoriale
Fitto

Registrato alla Corte dei conti l’11 agosto 2010
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri
registro n. 10, foglio n. 391

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

REGIONE LOMBARDIA REGOLAMENTO REGIONALE 7 dicembre 2009, n. 5

Definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere, nonche’ degli standard obbligatori minimi per le case e gli appartamenti per vacanze, in attuazione del titolo III, capo I e capo II, sezione IV, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 2-10-2010

del 14 dicembre 2009)

LA GIUNTA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

il seguente regolamento regionale:
Art. 1

Standard qualitativi obbligatori minimi
per la classificazione degli alberghi

1. Gli alberghi sono classificati in cinque classi in base agli
standard qualitativi obbligatori minimi di cui all’allegato A, salvo
quanto previsto dal comma 2.
2. Per il rinnovo delle classificazioni degli alberghi gia’
classificati alla data di entrata in vigore del presente regolamento
si applicano gli standard qualitativi obbligatori minimi di cui
all’allegato B. Gli stessi standard si applicano nei casi di
costruzione o ristrutturazione di alberghi per i quali, alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, siano state presentate le
relative denunce di inizio attivita’ o le domande per il rilascio del
permesso di costruire, secondo le disposizioni della legge regionale
11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).
3. Nel caso di incremento dei volumi, gli standard minimi di cui
all’allegato A si applicano unicamente ai nuovi volumi.
4. Per gli alberghi da insediare o gia’ insediati in edifici
sottoposti a tutela e censiti dalle soprintendenze come di interesse
storico o monumentale o sottoposti ad altre forme di tutela
ambientale o architettonica non e’ obbligatorio l’adeguamento ai
requisiti strutturali e dimensionali.

Art. 2

Standard qualitativi obbligatori minimi
per la classificazione delle residenze turistico alberghiere

1. Le residenze turistico alberghiere sono classificate in tre
classi in base agli standard qualitativi obbligatori minimi di cui
all’allegato C.

Art. 3 Standard qualitativi obbligatori minimi per le case e gli appartamenti per vacanze 1. Le case e gli appartamenti per vacanze devono possedere gli standard minimi obbligatori di cui all’allegato D.

Art. 4

Linee guida

1. Entro il 31 dicembre 2010, la Giunta regionale definisce linee
guida relative allo svolgimento, da parte delle province, ai sensi
dell’art. 29 della 1egge regionale n. 15/2007, delle funzioni
amministrative relative alla classificazione alberghiera, alla
relativa vigilanza, anche mediante controlli ispettivi, e alla
irrogazione delle sanzioni.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/