DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 2010 Proroga degli organismi collegiali operanti presso il Ministero della difesa.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 256 del 2-11-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni; Visto l’art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante norme in materia di riordino degli organismi collegiali e monocratici operanti presso le amministrazioni pubbliche, al fine di ridurre la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88, concernente il regolamento di riordino degli organismi esistenti presso il Ministero della difesa alla data del 4 luglio 2006, emanato ai sensi del richiamato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, concernente il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della difesa, ai sensi del richiamato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006; Visto l’art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito , con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, sono prorogati gli organismi collegiali ritenuti utili ai sensi del comma 2-bis del citato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006; Visto l’art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’ economica; Ritenuto che gli organismi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 non rientrano nelle ipotesi di esclusione della proroga previste nel predetto art. 68, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008; Viste le relazioni sull’attivita’ svolta, presentate dalla Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilita’ conseguenti ad incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, dalla Commissione italiana di storia militare, dal Comitato etico, dal Comitato consultivo per l’inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, dalla Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare, dalla Commissione consultiva per la concessione delle ricompense al valore o al merito dell’Esercito, dalla Commissione per la concessione delle ricompense al valore o al merito di Marina, dalla Commissione consultiva per il conferimento della medaglia al merito aeronautico, dalla Commissione consultiva per il conferimento delle ricompense al valore e al merito dell’Arma dei carabinieri, dal Comitato consultivo in materia contrattuale e dal Comitato pari opportunita’; Considerato che alcuni degli organismi individuati e riordinati con i citati decreti del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88, e del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, continuano a essere indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali della Difesa; Rilevata, dunque, la necessita’ di provvedere alla conseguente proroga, per un biennio, di alcuni degli organismi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, operanti presso il Ministero della difesa; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per le pari opportunita’; Sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione; Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e’ stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1 1. I sottoindicati organismi ad elevata specializzazione tecnica indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali dell’Amministrazione della difesa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88, sono prorogati fino al 13 luglio 2012: ° a) Comitato consultivo per l’inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza; b) Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare; c) Commissione consultiva per la concessione delle ricompense al valore o al merito dell’Esercito; d) Commissione consultiva per la concessione delle ricompense al valore o al merito di Marina; e) Commissione consultiva per il conferimento della medaglia al merito aeronautico; f) Commissione consultiva per il conferimento delle ricompense al valore e al merito dell’Arma dei carabinieri; g) Comitato consultivo in materia contrattuale; h) Comitato pari opportunita’.

Art. 2

1. I sottoindicati organismi collegiali ad elevata specializzazione
tecnica indispensabili per la realizzazione degli obiettivi
istituzionali dell’Amministrazione della Difesa, di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, sono
prorogati fino al 3 maggio 2012, nella composizione determinata con
decreto del Ministro della difesa:
a) Commissione tecnica incaricata di esprimere parere
tecnico-amministrativo sulle responsabilita’ conseguenti ad incidenti
occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;
b) Commissione italiana di storia militare;
c) Comitato etico.

Art. 3 1. La partecipazione agli organi collegiali di cui agli articoli 1 e 2 e’ onorifica; essa puo’ dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente e i gettoni di presenza, ove previsti, non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera. 2. Alla scadenza dei mandati dei componenti in carica e’ fatto obbligo di nominare componenti la cui sede coincide con la localita’ sede dell’organismo.

Art. 4

1. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, gli
organismi di cui all’art. 1 presentano una relazione sull’attivita’
svolta al Ministro della difesa che la trasmette alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 29, comma 2-bis, del
decreto‑legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione
congiunta della perdurante utilita’ degli stessi e della conseguente
eventuale proroga della durata, comunque non superiore a due anni, da
adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri
dell’economia e delle finanze e per le pari opportunita’.
Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti organi di
controllo.
Roma, 30 luglio 2010

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Letta

Il Ministro della difesa
La Russa

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti

Il Ministro
per le pari opportunita’
Carfagna

Registrato alla Corte dei conti, il 22 settembre 2010
Ministeri istituzionali,Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 14, foglio n. 162

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2010, n. 1 Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi metereologici verificatasi nei mesi dicembre 2009 e gennaio 2010.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 45 del 13-11-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Liguria n. 1 del 3 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:
Art. 1

Finalita’

1. Per fronteggiare le conseguenze degli eventi metereologici
verificatisi sul territorio ligure nei mesi di dicembre 2009 e
gennaio 2010, in relazione ai quali e’ stato dichiarato lo stato di
emergenza, ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e
successive modifiche e integrazioni, e’ istituito un Fondo presso la
Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico-FI.L.S.E. S.p.A. con una
dotazione di euro 4.600.000,00, al fine di sostenere il ripristino
dell’operativita’ delle imprese danneggiate da tali eventi.

Art. 2

Beneficiari e agevolazioni

1. Gli interventi della Regione sono diretti a sostenere gli
investimenti, volti a favorire le condizioni di continuita’ o di
ripresa delle attivita’ economiche, realizzati dalle piccole e medie
imprese industriali, artigiane, di servizi, commerciali e turistiche
aventi unita’ locali danneggiate dagli eventi atmosferici di cui
all’articolo 1.
2. Alle imprese di cui al comma 1 viene concessa un’agevolazione
sotto forma di contributo a fondo perduto e prestito rimborsabile a
tasso agevolato.
3. Le agevolazioni non sono cumulabili con i benefici derivanti
da garanzie assicurative.
4. La Giunta regionale definisce, con apposito provvedimento, le
modalita’ attuative per la concessione delle agevolazioni comprensive
delle disposizioni di armonizzazione con i finanziamenti previsti
dallo Stato, nonche’, nel caso di prestito rimborsabile a tasso
agevolato, delle modalita’ di finanziamento e di rientro nel bilancio
regionale, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 72 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del
Bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003) e
successive modifiche e integrazioni.
5. La Regione Liguria si avvale, per la realizzazione degli
interventi agevolativi, dell’attivita’ di FI.L.S.E. S.p.A. e delle
Camere di Commercio liguri. I rapporti tra la Regione, la FI.L.S.E.
S.p.A. e le Camere di Commercio per lo svolgimento delle attivita’
amministrative e per la gestione del Fondo sono regolati da apposita
convenzione che definisce anche i termini e le modalita’ di
rendicontazione annuale della gestione.

Art. 3 Norma in materia di aiuti di Stato 1. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse in conformita’ alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le
seguenti variazioni del bilancio regionale per l’esercizio 2010:
Stato di previsione dell’Entrata
Aumento di euro 4.600.000,00, in termini di competenza e di
cassa, della previsione iscritta all’U.P.B. 3.3.3 «Recuperi e
rimborsi di natura diversa».
Stato di previsione della Spesa
Iscrizione di euro 4.600.000,00, in termini di competenza e di
cassa, alla U.P.B. 14.201 «Interventi a sostegno dell’industria e
delle piccole e medie imprese».

Art. 5 Dichiarazione d’urgenza 1. La presente legge e’ dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 3 febbraio 2010 BURLANDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 gennaio 2010, n. 11

Decreto legislativo n. 163/2006, art. 125. Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture in economia da parte della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 46 del 17-11-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 6 del 10 febbraio 2010)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", ed in
particolare l’art. 125 che detta, tra l’altro, disposizioni in
materia di acquisizioni di servizi e forniture in economia;
Vista la legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 recante
"Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003", ed in
particolare l’art. 4, comma 5, che disciplina le soglie per
l’acquisizione di beni e servizi in economia;
Vista la legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4 recante "Riforma
dell’ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della
Regione Friuli Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1°
marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme
concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio
sanitario regionale e il commissario straordinario dell’ERSA";
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione
regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27
agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2006, n.
1348 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
l’ordinamento degli uffici dell’Amministrazione regionale;
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Norme in materia di
programmazione finanziaria e di contabilita’ regionale";
Visto il testo regolamentare predisposto dal Servizio disciplina
lavori pubblici e affari generali presso la Direzione centrale
ambiente e lavori pubblici e ritenuto di emanarlo;
Visto l’art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2009,
n. 2563;

Decreta:

1. E’ emanato il "Regolamento per l’acquisizione di servizi e
forniture in economia da parte della Direzione centrale ambiente e
lavori pubblici" della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel
testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verra’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 2010

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2008 in ordine all’organizzazione e al regolamento interno del Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita’ (NARS).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 301 del 27-12-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 e, in
particolare, l’articolo 1 che elenca tra le competenze del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (di seguito,
«CIPE») la definizione di linee guida e principi comuni per le
Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei
servizi di pubblica utilita’, ferme restando le competenze delle
autorita’ di settore;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con
modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri – di seguito
denominato decreto-legge n. 181/2006 – e, in particolare, l’articolo
1, commi 2, 2-quater e 22-bis;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31
gennaio 2007, recante disposizioni in ordine al trasferimento di
strutture alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 181/2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
luglio 2002 recante ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l’articolo
12, comma 3, come modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2008, relativo al Dipartimento
per la programmazione e il coordinamento della politica economica,
che dispone, tra l’altro, che il Nucleo di consulenza per
l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di
pubblica utilita’ (di seguito, «NARS») e’ riorganizzato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri con delega al CIPE del 15 ottobre 2008,
recante organizzazione interna del Dipartimento per la programmazione
e il coordinamento della politica economica (di seguito
«Dipartimento»);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
novembre 2008, con il quale si e’ provveduto alla riorganizzazione
del NARS;
Ritenuto opportuno modificare il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008 sopra citato al fine di
rendere piu’ efficace l’azione del NARS a supporto del CIPE
assicurando un piu’ adeguato supporto tecnico-amministrativo
all’attivita’ dello stesso NARS;

Decreta:

Art. 1

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre
2008, avente per oggetto la riorganizzazione del Nucleo di consulenza
per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di
pubblica utilita’ del Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) Il comma 3 dell’art. 2 e’ sostituito dal seguente:
«3. Le funzioni di Segretario del NARS sono attribuite con
decreto del Capo del Dipartimento ai sensi dell’art. 19, comma 10,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche
e integrazioni, a un dirigente di II fascia con particolare ed
elevata professionalita’ nelle materie attinenti la regolazione dei
servizi di pubblica utilita’.Per lo svolgimento della sua funzione,
il Segretario del NARS si avvale di due unita’ di personale del
Dipartimento. Il Segretario del NARS assiste il Coordinatore
nell’espletamento delle sue funzioni, coordina l’attivita’
istruttoria di cui al successivo articolo 5 e assicura lo svolgimento
di tutte le attivita’ occorrenti alla predisposizione e alla
conservazione degli atti del NARS, secondo quanto previsto dagli
articoli 4, 5 e 6 del presente decreto.».
b) Il comma 2 dell’art. 4 e’ sostituito dal seguente:
«2. La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine
del giorno delle sedute del NARS deve pervenire ai componenti, anche
per via telematica, almeno 7 giorni prima della data della seduta
nella quale gli argomenti stessi saranno trattati.».
c) Il comma 2 dell’art. 5 e’ sostituito dal seguente:
«2. All’istruttoria partecipano altresi’ gli esperti di cui
all’articolo 3, comma 2, indicati dal Coordinatore, nonche’ il
responsabile del Servizio I dell’Ufficio II per gli investimenti di
rete ed i servizi di pubblica utilita’ per i necessari collegamenti
funzionali con l’attivita’ del Dipartimento.»
d) Il comma 3 dell’art. 5 e’ sostituito dal seguente:
«3. Esaurita l’istruttoria, il Coordinatore trasmette lo schema
dell’atto ai componenti e convoca il NARS per la sua deliberazione.
Osservazioni e proposte di modificazione dello schema dell’atto da
parte di componenti del NARS che non hanno partecipato
all’istruttoria sono diramate agli altri componenti e possono essere
valutate nel corso della seduta convocata per la deliberazione dello
schema dell’atto.»
e) Il comma 4 dell’art. 5 e’ soppresso.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e’ sottoposto al controllo secondo le
disposizioni vigenti.
Roma, 2 agosto 2010

p. Il Presidente: Letta

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2010
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 14, foglio n. 283

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/