DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 novembre 2010 Proroga dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita’ nella localita’ di Mestre – Comune di Venezia.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 289 del 11-12-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
novembre 2009, con il quale lo stato di emergenza determinatosi nel
settore del traffico e della mobilita’ nella localita’ di Mestre –
Comune di Venezia e’ stato prorogato, da ultimo, fino al 30 novembre
2010;
Vista la nota in data 29 ottobre 2010 del presidente della regione
Veneto con la quale viene rappresentata l’esigenza, al fine di
completare con ogni urgenza gli interventi indispensabili al
superamento del contesto emergenziale di cui trattasi, di fruire di
un’ulteriore proroga dello stato d’emergenza socio – economico –
ambientale della viabilita’ di Mestre per garantire l’attuale
contesto derogatorio dell’ordinamento giuridico vigente in materia
ambientale ed urbanistica;
Vista la nota del 24 novembre 2010 con cui il Commissario delegato
di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3273 del 19 marzo 2003, con la quale, nel trasmettere la relazione
illustrativa delle opere di realizzazione del passante autostradale
di Mestre, ha rappresentato la necessita’ di disporre dei poteri
derogatori per completare le iniziative finalizzate al superamento
del predetto contesto emergenziale;
Considerato, altresi’, che sono tuttora in corso le iniziative
necessarie alla realizzazione di due nuovi caselli autostradali in
localita’ Martellago-Scorze’ e Dolo-Pianiga connessi alla viabilita’
di Mestre;
Ravvisata pertanto la necessita’ di consentire l’espletamento di
tutte le iniziative di carattere straordinario e derogatorio
finalizzate al completamento del sistema viario a servizio della
sopra descritta area;
Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti
previsti dall’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
per la proroga dello stato d’emergenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 novembre 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5, comma 1, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, per le motivazioni di cui in premessa, e’
prorogato, fino al 30 giugno 2011, lo stato di emergenza
determinatosi nel settore del traffico e della mobilita’ nella
localita’ di Mestre – Comune di Venezia.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 novembre 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 225 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 303 del 29-12-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di provvedere alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di adottare
misure in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle
famiglie, al fine di consentire una piu’ concreta e puntuale
attuazione dei correlati adempimenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroghe non onerose di termini in scadenza

1. E’ fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e
dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza
in data anteriore al 15 marzo 2011.
2. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, puo’ essere disposta l’ulteriore
proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui
al comma 1 ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori
termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata.

Art. 2 Proroghe onerose di termini 1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all’esercizio finanziario 2011 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2010, si applicano anche all’esercizio finanziario 2011 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2010, da 2010 a 2011 e da 2011 a 2012. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell’anno 2011 sono quantificate nell’importo di euro 400.000.000; a valere su tale importo, una quota pari a 100 milioni di euro e’ destinata ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati ai sensi dell’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alla determinazione delle risorse nell’ammontare indicato al precedente periodo, concorrono le risorse di cui alle voci indicate nell’elenco 1 previsto all’articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, stanziate per le stesse finalita’. Al maggiore onere derivante dai precedenti periodi, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede ai sensi dell’articolo 3. 2. Il termine del 20 dicembre 2010, previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in data 1° dicembre 2010, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010, relativo al versamento dei tributi, nonche’ dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi in relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel Veneto, e’ differito alla data del 30 giugno 2011. Alle minori entrate derivanti dal periodo precedente, pari a 93 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede ai sensi dell’articolo 3. 3. E’ sospesa la riscossione delle rate, in scadenza tra il mese di gennaio 2011 ed il mese di giugno 2011, previste dall’articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La ripresa della riscossione delle rate non versate ai sensi del presente comma e’ disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in modo da non determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica. 4. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 325, 327, 335, 338 e 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate al 30 giugno 2011, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l’anno 2011. Il limite di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai crediti d’imposta concessi in base all’articolo 1, commi 325, 327 e 335, della medesima legge. All’onere derivante dal presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 3. 5. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono prorogate per il periodo di imposta 2011 nel limite di spesa di 24 milioni di euro per l’anno 2012 cui si provvede ai sensi dell’articolo 3. Con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Agenzia delle entrate, sono stabiliti i nuovi importi della deduzione forfetaria in misura tale da rispettare il predetto limite di spesa. I soggetti di cui al primo periodo nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta 2012 assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di cui al primo periodo. 6. Per garantire l’operativita’ degli sportelli unici per l’immigrazione nei compiti di accoglienza e integrazione e degli uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare, il Ministero dell’interno, in deroga alla normativa vigente, e’ autorizzato a rinnovare per un anno i contratti di lavoro di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio 29 marzo 2007, n. 3576. Ai fini di cui al presente comma non si applica quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall’articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 19,1 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede ai sensi dell’articolo 3. 7. Dopo il comma 196 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono inseriti i seguenti: «196-bis. Il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione immobiliare di cui al comma 196 e’ fissato al 31 dicembre 2011, fermo restando quanto previsto dal comma 195, nonche’ dal comma 2 dell’articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Nell’ambito di tale procedura e’ considerata urgente l’alienazione degli immobili militari oggetto di valorizzazione di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 3 del protocollo d’intesa sottoscritto in data 4 giugno 2010 tra il Ministero della difesa e il comune di Roma, assicurando in ogni caso la congruita’ del valore degli stessi con le finalizzazioni ivi previste, ai sensi dell’articolo 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine i predetti immobili sono alienati in tutto o in parte dall’Agenzia del demanio con le procedure di cui all’articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo criteri e valori di mercato. Non trovano applicazione alle alienazioni di cui al presente comma le disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 437, della citata legge n. 311 del 2004. I proventi derivanti dalla vendita degli immobili sono destinati: a) ad essere versati, unitamente ai proventi realizzati a qualsiasi titolo con riferimento all’intero territorio nazionale con i fondi di cui al comma 2 dell’articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al bilancio dello Stato per essere riassegnati alla contabilita’ speciale 1778 Agenzia delle entrate Fondi di Bilancio, fino a concorrenza dell’importo utilizzato ai sensi del comma 196-ter, piu’ gli interessi legali maturati; b) a reperire, per la quota eccedente gli importi di cui al punto a), le risorse necessarie al Ministero della difesa per le attivita’ di riallocazione delle funzioni svolte negli immobili alienati. Gli eventuali maggiori proventi rivenienti dalla vendita dei beni sono acquisiti all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato. Con provvedimenti predisposti dal Commissario di Governo del comune di Roma, nominato ai sensi dell’articolo 4, comma 8-bis del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che deve essere in possesso di comprovati requisiti di elevata professionalita’ nella gestione economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato, necessari per gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro, sono accertate le eventuali ulteriori partite creditorie e debitorie rispetto al documento predisposto ai sensi dell’articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal medesimo Commissario, concernente l’accertamento del debito del comune di Roma alla data del 30 luglio 2010, che e’ approvato con effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 196-ter. Agli oneri derivanti dal comma 196 si provvede mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 500 milioni per l’anno 2010 di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita’ speciale 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio", da riassegnare ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per essere destinata all’estinzione dell’anticipazione di tesoreria complessivamente concessa ai sensi del medesimo comma 196.». 8. Il secondo periodo del comma 196 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e’ sostituito dal seguente: «L’anticipazione e’ accreditata sulla contabilita’ speciale aperta ai sensi dell’articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per 200 milioni di euro, entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, entro il 31 dicembre 2010, da estinguere con oneri a carico del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2010.». 9. All’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 13-bis e’ sostituito dal seguente: «13-bis. Per l’attuazione del piano di rientro dall’indebitamento pregresso, previsto dall’articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall’articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo e’ autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. Si applica l’articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Commissario straordinario, procede all’accertamento definitivo del debito e ne da’ immediata comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze congiuntamente alle modalita’ di attuazione del piano di rientro di cui al primo periodo del presente comma. Fermi restando la titolarita’ del debito in capo all’emittente e l’ammortamento dello stesso a carico della gestione commissariale, il Commissario straordinario del Governo e’ altresi’ autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a rinegoziare i prestiti della specie anche al fine dell’eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento, recuperando, ove possibile, gli accantonamenti gia’ effettuati.»; b) dopo il comma 13-bis e’ inserito il seguente: «13-ter. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 253 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le spese di funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi il compenso per il Commissario straordinario , sono a carico del fondo di cui all’articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le predette spese di funzionamento, su base annua, non possono superare i 2,5 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e’ stabilito, in misura non superiore all’80 per cento del trattamento economico spettante a figure analoghe dell’amministrazione di Roma Capitale, il compenso annuo per il Commissario straordinario. Le risorse destinabili per nuove assunzioni del comune di Roma sono ridotte in misura pari all’importo del trattamento retributivo corrisposto al Commissario straordinario di Governo. La gestione commissariale ha comunque termine, allorche’ risultano esaurite le attivita’ di carattere gestionale di natura straordinaria e residui un’attivita’ meramente esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli uffici di Roma Capitale.»; c) al comma 14-quater, il quarto periodo e’ sostituito dal seguente: «Le entrate derivanti dalle addizionali di cui ai periodi precedenti, ovvero dalle misure compensative di riduzione delle stesse eventualmente previste, sono versate all’entrata del bilancio del comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, provvede a versare all’entrata del bilancio dello Stato la somma di 200 milioni di euro annui. A tale fine, lo stesso Comune rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui all’articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»; d) al comma 15, il primo periodo e’ soppresso; e) al comma 17, le parole «L’accesso al fondo di cui al comma 14 e’ consentito a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell’economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Il Commissario straordinario del Governo puo’ estinguere i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze»; l’ultimo periodo, in fine, e’ soppresso. 10. All’articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera d) e’ cosi’ sostituita: «d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a), sono destinati, previa verifica da parte del Ministero dell’economia e delle finanze della compatibilita’ finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell’Italia, dell’indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilita’ e crescita: fino al 42,5 per cento, al Ministero della difesa, mediante riassegnazione in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni agli stati di previsione dei Ministeri, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, per confluire, nei fondi di cui all’articolo 619, per le spese di riallocazione di funzioni, ivi incluse quelle relative agli eventuali trasferimenti di personale, e per la razionalizzazione del settore infrastrutturale della difesa, nonche’, fino alla misura del 10 per cento, nel fondo casa di cui all’articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alla ripartizione dei citati fondi si provvede con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza informatica, al Ministero dell’economia e delle finanze; in misura non inferiore al 42,5 per cento, all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di ammortamento dei titoli di Stato; in un range tra il 5 ed il 15 per cento proporzionata alla complessita’ ed ai tempi di valorizzazione, agli enti locali interessati, secondo la ripartizione stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Ove non sia assegnata la percentuale massima, la differenza viene distribuita in parti uguali alle percentuali di cui ai primi due punti;». 11. All’articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Il Ministero della difesa individua, attraverso procedura competitiva, la societa’ di gestione del risparmio (SGR) per il funzionamento dei fondi e le cessioni delle relative quote, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del crono-programma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo.». Nel caso in cui le procedure di cui al presente comma non siano avviate entro 12 mesi, dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, si procede secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazione, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410; b) il comma 6 e’ sostituito dal seguente: «6. Le quote dei fondi o le risorse derivanti dalla cessione i proventi monetari derivanti dalla cessione delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, sono destinate secondo le percentuali e le modalita’ previste dall’articolo 307, comma 10, lettera d). A tale fine possono essere destinate alle finalita’ del fondo casa di cui all’articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fino al 5 per cento delle risorse di pertinenza del Ministero delle difesa.». 12. Nel caso in cui le procedure di cui all’articolo 314, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato ai sensi del comma 11 del presente articolo, non siano avviate entro 12 mesi, dall’entrata in vigore del presente decreto si procede secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazione, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 13. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra 2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del Vertice G20 di Seul di novembre 2010, le disposizioni urgenti per la partecipazione dell’Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1999, n. 74, sono prorogate e si provvede all’estensione della linea di credito gia’ esistente. Conseguentemente: a) la Banca d’Italia e’ autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo monetario internazionale (FMI), per la conclusione di un accordo di prestito con lo stesso FMI di cui all’allegato 1 del presente decreto, per un ammontare pari a 8,11 miliardi di euro. Tale accordo, diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) la Banca d’Italia e’ altresi’ autorizzata, qualora si richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto all’ammontare di cui alla alinea, a contribuire nel limite massimo complessivo di 13,53 miliardi di euro; c) una volta completata la riforma del New Arrangements to Borrow (NAB) e’ autorizzata la confluenza dei suddetti prestiti nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito gia’ esistente pari a 1,753 miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP); d) i rapporti derivanti dai predetti prestiti saranno regolati mediante convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia. 14. E’ altresi’ prorogata l’autorizzazione alla Banca d’Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi piu’ poveri di cui alla legge 18 giugno 2003, n. 146. A tal fine la Banca d’Italia e’ autorizzata a concedere un prestito pari a 800 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) da erogare a tassi di mercato tramite l’Extended credit facility del Poverty reduction and growth trust, secondo le modalita’ concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia. Il Ministero dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a concedere un sussidio tramite l’Extended credit facility del Poverty reduction and growth trust, per un ammontare pari a 22,1 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP). Per il sussidio saranno utilizzate le risorse gia’ a disposizione presso il Fondo monetario internazionale. 15. Sui prestiti di cui ai commi 13 e 14 e’ accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio. 16. Agli eventuali oneri derivanti dall’attivazione della garanzia dello Stato per ogni possibile rischio connesso al rimborso del capitale e degli interessi maturati, nonche’ al tasso di cambio, si provvede ai sensi dell’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con imputazione nell’ambito dell’unita’ previsionale di base 8.1.7. dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010 e corrispondenti per gli anni successivi. 17. Per gli eventuali pagamenti derivanti dall’operativita’ della garanzia di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e’ possibile provvedere mediante anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l’emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, e’ effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento, in coerenza con la procedura speciale di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giugno 2010, n. 99. 18. Per l’anno 2011 il termine di approvazione dei bilanci e delle convenzioni delle Agenzie fiscali e’ differito al 30 giugno dello stesso anno e sono corrispondentemente differiti tutti i termini per l’adozione dei relativi atti presupposti. 19. All’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2010, chiunque» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2011, chiunque, quale attivita’ principale,»; b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

Art. 3

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 2, commi da 1 a 6, pari a 93
milioni di euro per l’anno 2010, 264,1 milioni di euro per l’anno
2011 e 24 milioni per l’anno 2012, si provvede rispettivamente:
a) quanto a 93 milioni per l’anno 2010 mediante corrispondente
versamento al bilancio dello Stato per 93 milioni per l’anno 2010, di
una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a
rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la
contabilita’ speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di
Bilancio»;
b) quanto a euro 50 milioni per l’anno 2011, mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 58, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220;
c) quanto a euro 73 milioni per l’anno 2011 mediante versamento,
entro il 30 gennaio 2011, all’entrata del bilancio dello Stato di
quota parte delle disponibilita’ dei conti di tesoreria accesi per
gli interventi del Fondo per la finanza d’impresa ai sensi del comma
847 dell’articolo 2 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni; il versamento e’ effettuato a valere sulle
risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell’articolo 106
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
gestita da Mediocredito centrale sul conto di tesoreria n. 23514;
d) quanto ad euro 50 milioni per l’anno 2011 e a 24 milioni di
euro per l’anno 2012, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
e) quanto a euro 83 milioni per l’anno 2011, mediante utilizzo
delle somme versate entro il 30 novembre 2010 all’entrata del
bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate
nell’Allegato 2 al presente decreto, che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti
programmi, e che sono riassegnate ad apposito fondo per essere
destinate alle finalita’ di cui all’articolo 2, comma 1. Le predette
somme, iscritte in bilancio per l’esercizio finanziario 2010, non
impegnate al 31 dicembre 2010, sono mantenute in bilancio nel conto
residui, per essere utilizzate nell’esercizio finanziario 2011;
f) quanto a 8,1 milioni di euro per l’anno 2011, mediante
riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma
151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:
a) quanto a 93 milioni di euro per l’anno 2010, mediante
accantonamento delle disponibilita’ di competenza relative alla
categoria di spesa dei consumi intermedi in maniera lineare per
ciascun Ministero. Le risorse medesime, rese indisponibili,
costituiscono economia di bilancio al termine dell’esercizio. Per
effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle
Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze possono essere disposte variazioni degli accantonamenti
di cui al secondo periodo, con invarianza degli effetti
sull’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche
interessando diverse categorie di spesa, restando precluso l’utilizzo
degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;
b) mediante corrispondente utilizzo, per euro 107 milioni per
l’anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all’articolo
6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 29 dicembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Ravello e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 305 del 31-12-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio
2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Ravello
(Salerno);
Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, a
seguito delle quali non puo’ essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Ravello (Salerno) e’ sciolto.

Art. 2

Il dott. Salvatore Grillo e’ nominato commissario straordinario per
la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento
degli organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al
consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addi’ 2 dicembre 2010

NAPOLITANO

Maroni, Ministro dell’interno

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2010 Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell’asta fluviale del bacino del fiume Aterno.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 2 del 4-1-2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2005 con il quale e’ stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di natura socio – economico – ambientale determinatasi nell’asta fluviale del bacino del fiume Aterno, nonche’ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2009 con cui il predetto stato d’emergenza e’ stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2010; Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e’ stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensita’ ed estensione richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari; Considerato che le iniziative di carattere urgente finalizzate al superamento del predetto contesto emergenziale sono tuttora in corso, con conseguente necessita’ di mantenere l’assetto straordinario e derogatorio; Tenuto conto, altresi’, del rallentamento subito dalle iniziative dirette alla rimozione della grave situazione di criticita’ in rassegna, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nel territorio della regione Abruzzo nel mese di aprile 2009; Vista la nota del commissario delegato del 20 ottobre 2010 con la quale si trasmette la relazione del III trimestre 2010 concernente le attivita’ poste e da porre in essere per il superamento dell’emergenza in argomento; Vista la nota del commissario delegato del 2 dicembre 2010, con la quale si rappresenta la necessita’ di un’ulteriore proroga dello stato d’emergenza in considerazione che il complesso degli interventi necessari per il definitivo rientro nell’ordinario richiede ulteriori tempi di attuazione; Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attivita’ propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»; Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono i presupposti previsti dall’art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza; Acquisita l’intesa della Regione Abruzzo con nota del 3 dicembre 2010; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, e’ prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza in relazione alla crisi socio – economico – ambientale determinatasi nell’asta fluviale del bacino del fiume Aterno. Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 dicembre 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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