DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 2010, n. 237

Regolamento recante riordino dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione, a norma dell’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 8 del 12-1-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, recante disciplina dell’attivita’ di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l’articolo 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre
2005, n. 266, che istituisce l’Agenzia per la diffusione delle
tecnologie per l’innovazione, allo scopo di «accrescere la capacita’
competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali
attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative
applicazioni industriali»;
Visto l’articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244;
Visto l’articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l’articolo 17, commi da 1 a 9, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102;
Visto l’articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio
2010, n. 25;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
30 gennaio 2008, con il quale, acquisita l’intesa della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono stati stabiliti i criteri e le
modalita’ per lo svolgimento delle attivita’ istituzionali
dell’Agenzia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30
maggio 2008, con il quale e’ stato approvato lo Statuto dell’Agenzia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27
giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio
dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al
Ministro senza portafoglio, on. prof. Renato Brunetta, ed in
particolare la lettera m), concernente la delega di funzioni relative
all’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione;
Ritenuto di dovere procedere alla razionalizzazione degli organi ed
al contenimento delle spese dell’Agenzia per la diffusione delle
tecnologie per l’innovazione secondo i criteri del citato articolo 2,
comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che risultano
applicabili al citato riordino;
Ritenuto, in particolare, non applicabile il criterio di cui alla
lettera i) del citato articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, dal momento che le funzioni di vigilanza sull’ente sono
affidate al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione e l’innovazione tecnologica senza che ad esse sia
preposto specificamente alcun ufficio dirigenziale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 14 dicembre
2009, 8 febbraio 2010 e 26 aprile 2010 ed adeguate le prescrizioni
del presente decreto a quanto indicato nei suddetti pareri, salvo per
quanto concerne l’applicazione della lettera i) del citato articolo
2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui
all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 ottobre 2010;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con i Ministri per la semplificazione
normativa, per l’attuazione del programma di Governo e dell’economia
e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Composizione degli organi

1. Gli organi collegiali dell’Agenzia per la diffusione delle
tecnologie per l’innovazione, di cui all’articolo 1, comma 368,
lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non possono avere
un numero di componenti, escluso il presidente dell’Agenzia,
complessivamente superiore a quindici. Ai fini di cui al primo
periodo, i componenti del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia
sono ridotti da otto a quattro, i componenti del Comitato tecnico
scientifico sono ridotti da venti ad otto e sono soppressi i membri
supplenti del Collegio dei revisori dei conti.
2. La dotazione organica complessiva del personale dell’Agenzia e’
ridotta in misura non inferiore al dieci per cento della spesa
complessiva. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione e’ conseguentemente rideterminata la dotazione
organica di cui all’articolo 18 del Regolamento di organizzazione e
gestione del personale.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento sono apportate allo statuto dell’Agenzia ed
approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le
modifiche conseguenti a quanto disposto nel comma 1. Se alla data di
approvazione delle modifiche statutarie la composizione di uno o piu’
degli organi collegiali dell’Agenzia risulta incompatibile con le
nuove previsioni dello statuto, i relativi membri decadono
dall’incarico e si procede entro i successivi trenta giorni alla
ricomposizione dell’organo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 28 ottobre 2010

Il Presidente del Senato della Repubblica
nell’esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell’articolo 86 della Costituzione

SCHIFANI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Rotondi, Ministro per l’attuazione
del programma di Governo

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2010
Ministeri istituzionali, registro n.21, foglio n.60

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Pontelatone e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 13 del 18-1-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Pontelatone (Caserta); Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 10 novembre 2010, dal sindaco, divenute irrevocabili a termine di legge; Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell’interno, al cui relazione e’ allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Art. 1 Il consiglio comunale di Pontelatone (Caserta) e’ sciolto.

Art. 2

Il dott. Vincenzo Lubrano e’ nominato commissario straordinario per
la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento
degli organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al
consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addi’ 30 dicembre 2010

NAPOLITANO

Maroni, Ministro dell’interno

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 gennaio 2011

Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione Toscana nell’ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 15 del 20-1-2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2010, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell’ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010. Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e’ stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensita’ ed estensione richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari; Considerato, altresi’, che sono ancora in corso le iniziative di carattere urgente necessarie alla rimozione delle situazioni di pericolo per il ritorno alle normali condizioni di vita; Considerata, quindi, l’esigenza di prevedere una proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi finalizzati al definitivo rientro nell’ordinario; Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attivita’ propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»; Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza; Vista la nota del 23 dicembre 2010 con cui la regione Toscana chiede una proroga dello stato di emergenza di sei mesi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 11 gennaio 2011; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, e’ prorogato, fino al 30 giugno 2011, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione Toscana nell’ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010. Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 gennaio 2011 Il Presidente: Berlusconi

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LEGGE 14 gennaio 2011, n. 2

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull’Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunita’ europea dell’energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010. Procedura per l’assegnazione del seggio supplementare spettante all’Italia nel Parlamento europeo

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 25 del 1-2-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare il
Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie
allegato al Trattato sull’Unione europea, al Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea e al Trattato che istituisce la
Comunita’ europea dell’energia atomica, fatto a Bruxelles il 23
giugno 2010.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data al Protocollo di cui
all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 2 del Protocollo
stesso.

Art. 3 Assegnazione del seggio supplementare spettante all’Italia 1. Il seggio supplementare del Parlamento europeo, spettante all’Italia fino al termine della legislatura 2009-2014, e’ assegnato in conformita’ all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull’Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunita’ europea dell’energia atomica, come sostituito dal Protocollo di cui all’articolo 1 della presente legge, mediante l’utilizzazione dei risultati delle elezioni svoltesi il 6 e il 7 giugno 2009.

Art. 4

Procedura per l’assegnazione del seggio supplementare

1. Al fine dell’assegnazione del seggio supplementare spettante
all’Italia, l’Ufficio elettorale nazionale, costituito ai sensi
dell’articolo 8 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive
modificazioni, sulla base dei risultati delle elezioni dei membri del
Parlamento europeo spettanti all’Italia svoltesi il 6 e il 7 giugno
2009:
a) assegna il seggio alla lista che risulta aver ottenuto, a
seguito dell’operazione di cui all’articolo 21, primo comma, numero
2), sesto periodo, della citata legge n. 18 del 1979, e successive
modificazioni, il maggior resto che non ha dato luogo
all’assegnazione di alcun seggio;
b) attribuisce il seggio assegnato ai sensi della lettera a) del
presente comma nella circoscrizione in cui la lista di cui alla
medesima lettera a) risulta aver ottenuto, a seguito dell’operazione
di cui all’articolo 21, primo comma, numero 3), quinto periodo, della
citata legge n. 18 del 1979, il maggior resto che non ha dato luogo
all’assegnazione di alcun seggio;
c) proclama eletto il candidato che segue l’ultimo dei candidati
proclamati eletti nella graduatoria di cui all’articolo 20, primo
comma, numero 4), della citata legge n. 18 del 1979;
d) redige apposito verbale di tutte le operazioni in quattro
esemplari: il primo esemplare e’ rimesso alla segreteria del
Parlamento europeo, la quale ne rilascia ricevuta; il secondo
esemplare e’ depositato nella cancelleria della Corte di cassazione;
il terzo esemplare e’ depositato nella cancelleria della corte
d’appello sede dell’ufficio elettorale circoscrizionale della
circoscrizione nella quale e’ individuato il seggio supplementare; il
quarto esemplare e’ trasmesso alla prefettura – ufficio territoriale
del Governo della provincia nel cui territorio ha sede l’ufficio
elettorale circoscrizionale della medesima circoscrizione;
e) invia attestato al candidato proclamato eletto e cura che il
nominativo del candidato eletto sia portato a conoscenza del
pubblico, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere completati nel
termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 14 gennaio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3834):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 3
novembre 2010.
Assegnato alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e
III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, l’8 novembre
2010 con parere della Commissione XIV.
Esaminato dalle Commissioni riunite I e III, in sede referente,
il 9, 10, 16 e 17 novembre 2010.
Esaminato in Aula e approvato il 23 novembre 2010.
Senato della Repubblica (atto n. 2466):
Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in
sede referente, il 25 novembre 2010 con parere delle Commissioni 1ª,
2ª e 14ª.
Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 30 novembre
2010; il 7, 16 e 21 dicembre 2010.
Esaminato in Aula il 15 dicembre 2010 ed approvato il 23 dicembre
2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/